COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA Medaglia di Bronzo al Merito Civile PROVINCIA DI CASERTA
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1 COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA Medaglia di Bronzo al Merito Civile PROVINCIA DI CASERTA Via San Nicola snc 0823/ / Cod. fisc.: C.C. postale: Prot del 11/03/2014 Ordinanza n. 06 IL SINDACO Premesso che: - ai sensi dell'art. 179 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia a) prevenzione; b) riduzione della produzione; c) riduzione dello smaltimento finale attraverso il recupero mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo; d) smaltimento. ed è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui sopra qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale che sanitario, in termini di ciclo di vita che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse; - l'art. 184 comma 3 lettera a) definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art del codice civile; - l'art. 185, comma 1, lettera f, stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del suddetto decreto 152/2006 e s.m.i, le materie fecali se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana; Considerato che la legge regionale n. 11 del della Regione Campania " Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo", all' ALLEGATO 3 Allegato C PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE, all'art. 6 "Cautela per la salvaguardia dei boschi dagli incendi" stabilisce che:
2 1. E' vietato a chiunque accendere fuoco all' aperto nei boschi od a distanza minore di mt. 50 dai medesimi. Dal 15 luglio al 30 settembre e vietato accendere fuoco a distanza minore di mt OMISSIS L' abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purchè il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri cinque_ Comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento. 4. Dal 15 luglio al 15 ottobre e vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano, salvo le eccezioni di cui al comma Nei castagneti da frutto e consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la loro raccolta e concentramento ed abbruciamento. L' abbruciamento e consentito dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. II materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. OMISSIS Considerato inoltre che - se tali residui fossero utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006; - altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quando in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero di rifiuti; Considerato che parte di questi residui vegetali, le foglie e i ricci caduti durante e a fine stagione di raccolta, costituiscono la normale lettiera dell ecosistema bosco di castagno la cui permanenza alla superficie del suolo costituisce una forma ed una sorta di naturale utilizzo della stessa; Considerato altresì che la di essa parte rimanente, non decomposta, assieme allo strato erbaceo annuale costituisce ostacolo alla successiva raccolta delle castagne, ostacolo che può essere eliminato prima della raccolta, al contempo accelerando il processo di mineralizzazione, mediante combustione in loco; Preso atto delle problematiche espresse alla Provincia di Caserta con le associazioni di categoria ed i Comuni del territorio per approfondire l'emergenza in essere al momento per lo smaltimento dei residui agricoli;
3 Preso atto che: - il territorio del Comune di Conca della Campania ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali castagno, olivi e viti, pomodoro e patate, nonché presenza di pino mediterraneo ; - la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici e, nel castagneto da frutto, è volta al mantenimento della comunità di specie che assicura da millenni il perdurare dell ecosistema e la sua produttività; - la stessa normativa regionale ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità, della tradizione e della normale pratica agricola da sempre perseguita nel territorio; Preso atto, inoltre: - che ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa, in particolare la direttiva 2000/29/CE, impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare, in particolare si ricorda il coleottero Tomicus spp su pino, il nematode del pino Bursapjelanchus xylophilus, il Cinipide del castagno Drycosmus kuriphilus, la Ralstonia solanacea rum su pomodoro e patata, la recente Xylella fastidiosa, malattia che provoca il rapido disseccamento dell'olivo, ect...; - che la bruciatura dei residui vegetali è efficace nel prevenire la diffusione delle fitopatie; - che al momento non è stato ancora stabilito se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali; Considerato che non è tecnicamente né economicamente sostenibile da parte degli imprenditori agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di biomasse o di rifiuti più vicini perché, ad oggi, non esistono nelle immediate vicinanze del territorio comunale e di quelli limitrofi impianti idonei. Considerato altresì che il trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso dato che gli imprenditori agricoli non hanno mezzi per il trasporto rifiuti in quanto occasionale nella loro attività;
4 Valutata la morfologia del territorio che in molte zone rende le vie di accesso ai fondi impervie e poco praticabili e in altre rende l accesso possibile solo a piedi e il trasporto irrealizzabile anche con animali da soma, peraltro oggi non più economicamente e praticamente gestibili; Visto l art. 6, comma 5 della L.R n. 8 del 24/07/2007, regione Campania che, per la raccolta dei funghi epigei, spontanei, commestibili vieta l uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l apparato radicale della vegetazione; Atteso che il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Campania non ha tenuto conto di tale tipologia di rifiuti e sembra individuare nel solo trattamento di compostaggio la soluzione a recupero del materiale de quo riferendosi particolarmente alla risulta degli sfalci e delle potature eseguite nelle aree verdi urbane, pubbliche e private dove questi materiali sono oggetto di raccolta differenziata; Tenuto presente che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche cippati, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinamento dello stesso nelle scoline e poi nei c o r s i d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso con conseguenze negative sull'assetto idrogeologico dei territorio, e visto che il Sindaco deve tener conto anche di questo aspetto nelle valutazioni relative al proprio territorio; Dato atto altresì che la mancanza di adeguate e praticabili forme di smaltimento potrebbe dar luogo al fenomeno dell' abbandono dei rifiuti, che in un territorio comunale esteso 26 kmq, e con una morfologia che non agevola i controlli, sarebbe difficilmente contrastabile, con aumento del rischio incendi; Appreso che sono in corso in sede parlamentare numerose iniziative che mirano alla risoluzione della problematica ripristinando, anche se in forma controllata, la possibilità di abbruciamento dei residui vegetali da sfalci e potature in agricoltura; Visto l'art. 191 "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi" che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
5 Ritenuto necessario sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, per ostacolare la diffusione di fitopatologie e quindi anche per ottenere la diminuzione dei trattamenti chimici delle stesse, nelle more della realizzazione, organizzazione e attivazione di impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 152/2006; Visto il D.Lgs 267/2000; Visto il D.Lgs 152/2006; Vista la LEGGE N. 11 del della REGIONE CAMPANIA, Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13; Vista la direttiva europea 2008/98/CE; Vista la direttiva europea 2000/29/CE; ORDINA Per un periodo di 3 (tre) mesi dalla presente, in deroga all'impiego dei residui agricoli, ai sensi dell'art.185 del D. Lgs n. 152/2006, è consentita la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e di potatura provenienti da attività agricole, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente: - la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione; - durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare la zona su cui abbruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento; - la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi; - possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 5 metri cubi al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti; - l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. La zona su cui si esegue l abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di residui vegetali; - nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi le vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di
6 incendio. - nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di residui vegetali. Rimane vietata la combustione di materiali o sostante diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza. E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità. L' abbruciamento dei ricci e la pulizia dei castagneti da frutto devono essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni della L.R. N. 11 DEL Le attività di abbruciamento devono essere preventivamente denunciate al Sindaco. DISPONE La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e la sua trasmissione al Responsabile Area Tecnica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione, al Comando Stazione dei Carabinieri di Roccamonfina, alla Stazione Corpo Forestale dello Stato di competenza, alla Polizia Municipale, al Segretario Comunale, alla Prefettura di Caserta ed alla Questura di Caserta. Gli Agenti di Polizia sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Caserta entro trenta giorni dalla sua emissione e ricorso al TAR Campania entro sessanta giorni. Dalla Residenza Municipale, 11/3/2014 F.to IL SINDACO (Alberico DI SALVO)
7 Allegato all Ordinanza Sindacale n. 06/ del 2014 del 11/03/2014 ALLEGATO A FAC-SIMILE COMUNICAZIONE DI ABBRUCIAMENTO Alla Comando Polizia Municipale del comune di Al Comando Stazione Forestale ll sottoscritto, nato a prov. ( ) il, residente a in Via/P.za n Tel., in qualità di (proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria ecc.) dei terreni sotto specificati COMUNICA nel periodo dal / / al / / secondo il prospetto appresso riportato, di esercitare la pratica agricola/selvicolturale di abbruciamento nei seguenti terreni: Comune Località Foglio Part.lle Superficie Ha Coltura in atto Giorno previsto Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell Ordinanza Sindacale, impegnandosi alla sua piena osservanza, con particolare riferimento alle modalità, tempi e condizioni di esecuzione delle operazioni di abbruciamento e le relative sanzioni per la loro mancata osservanza. Il sottoscritto dichiara, in relazione all attività oggetto della presente domanda: -che si tratta di un attività agricola/selvicolturale finalizzata a assume fin da ora la piena responsabilità penale e civile di fatti che possono derivare dalle operazioni di abbruciamento medesime, garantendo di adottare tutte le cautele ed i dispositivi idonei ad evitare la propagazione del fuoco al di fuori delle aree di cui alla presente istanza ed in particolare la presenza, sino al completo spegnimento, di numero persone e delle seguenti dotazioni: Luogo e data Firma
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