VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

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1 Provvedimento PI FASTWEB-TUTTO GRATIS FINO A NATALE tipo Chiusura istruttoria numero data 18/04/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 16/2007 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento PI FASTWEB-TUTTO GRATIS FINO A NATALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2007; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 16 ottobre 2006, successivamente integrata in data 26 ottobre 2006 con l acquisizione del messaggio, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, dello spot radiofonico volto a promuovere l abbonamento a Fastweb entro il 30 settembre 2006, per telefonare, navigare in internet e guardare la televisione con i canali Sky e il digitale terrestre Tutto gratis fino a Natale, diffuso sull emittente Radio 105 in data 11 settembre Il messaggio lascerebbe intendere, contrariamente al vero, che l attivazione dell abbonamento consente di fruire dei servizi indicati, nel periodo considerato, senza il sostenimento di alcun onere. II. MESSAGGIO

2 Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in uno spot radiofonico della durata di circa 30 secondi, durante il quale la renna di Babbo Natale chiede al campione di motociclismo Valentino Rossi se è vero che chi si abbona a Fastweb entro il 30 settembre 2006, può telefonare, navigare in internet super veloce e guardare la televisione con i canali Sky e il digitale terrestre Tutto gratis fino a Natale, e il testimonial conferma l esistenza di tale promozione. Subito dopo, una voce fuori campo invita a verificare costi, restrizioni e copertura dell offerta reclamizzata. III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 20 novembre 2006 è stato comunicato al segnalante e alla società Fastweb S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, precisando che l eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche della promozione pubblicizzata, alle condizioni economiche alle quali vengono forniti i servizi in essa ricompresi, nonché alla rilevanza di eventuali omissioni informative riscontrate nella medesima comunicazione pubblicitaria. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE 1) Informazioni richieste all operatore pubblicitario Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Fastweb S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti: le caratteristiche della promozione che consente di telefonare, navigare in internet e guardare la televisione con i canali Sky e il digitale terrestre, indicando i relativi costi; le condizioni alle quali il consumatore, senza fruire dell offerta promozionale, può attivare l abbonamento a Fastweb comprendente gli stessi servizi sopra indicati; il numero di abbonamenti attivati nel periodo di validità della promozione e i ricavi conseguiti. Al fine di disporre di elementi utili a una più puntuale valutazione dei messaggi, è stato richiesto altresì all operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito ad eventuali altre modalità di diffusione del messaggio oggetto della richiesta di intervento. 2) Sintesi delle argomentazioni difensive svolte dall operatore pubblicitario Con memoria pervenuta in data 22 dicembre 2006 l operatore pubblicitario, tra l altro, ha rilevato che: il messaggio individua chiaramente i servizi che, normalmente forniti a pagamento, vengono offerti gratuitamente fino a Natale; in assenza di promozione, l unica offerta di Fastweb che comprende i servizi voce, internet e video è quella denominata FastwebFull, la quale contempla una opzione base, a consumo e al canone di 19 euro mensili, con possibilità di personalizzarla combinando servizi differenti per i quali l utente pagherà, esaurito un bonus di minuti a disposizione, le tariffe predeterminate. L attivazione dell abbonamento è soggetta alla corresponsione di un contributo una tantum di 45 euro se il pagamento è effettuato con carta di credito o di 90 euro se avviene con bollettino postale; l offerta oggetto di segnalazione consiste in un offerta FastwebFull con tutti i servizi gratuiti, e precisamente in un opzione base per la quale, fino al 31 dicembre 2006, il godimento di tutti i servizi non è a consumo, ma è compresa nel canone base di 19 euro mensili; l informazione secondo cui sarebbero eliminati i costi fissi non risulta mai fornita dal messaggio, ma tale circostanza risulta positivamente esclusa dall invito formulato dalla voce fuori campo a verificare costi, restrizioni e copertura dell offerta promozionale; i rilievi mossi nella richiesta di intervento all offerta di Fastweb S.p.A. potrebbero essere pertinenti rispetto al contenuto del messaggio, soltanto ove si utilizzasse come parametro di riferimento un consumatore totalmente sprovveduto, ma ciò non si rinviene nel caso di specie dal momento che i clienti Fastweb appartengono alla categoria degli utenti di servizi di

3 telecomunicazioni integrati, come tali generalmente in possesso di un grado di istruzione medio alto e consapevoli della complessità delle offerte come quella reclamizzata dall operatore pubblicitario. A supporto di tale argomentazione, l operatore ha prodotto una ricerca dell istituto Eurisko. Con comunicazione pervenuta in data 26 gennaio 2007 l operatore pubblicitario, in risposta ad una richiesta di chiarimenti sulla inclusione delle telefonate verso cellulari tra i servizi rientranti nell offerta, ha precisato che la promozione Tutto gratis fino a Natale si applica alle sole telefonate su linea fissa, senza limiti di tempo. 3) Fase conclusiva del procedimento In data 14 febbraio 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 284/03. L operatore pubblicitario non ha prodotto memorie conclusive. V. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via radiofonica, in data 12 marzo 2007, è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05. Con parere pervenuto in data 28 marzo 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni: le informazioni sui costi dei servizi di telecomunicazioni costituiscono condizione essenziale di fruizione del servizio offerto e pertanto, pur nella sintesi richiesta dalla presentazione del messaggio, devono essere fornite in maniera evidente e chiaramente percepibile (anche alla luce delle linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed alla introduzione dell Euro adottate dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001); il messaggio segnalato, invece, omettendo di indicare che la gratuità dell offerta fa riferimento alle opzioni personalizzate attivabili previo sostenimento dei costi di abbonamento e di attivazione, lascia intendere che i servizi pubblicizzati siano fruibili senza alcun onere a carico dell utente; peraltro, la circostanza che il mezzo di diffusione del messaggio è costituito da una emittente radiofonica, non consente di presumere all ascolto un pubblico selezionato di utenti esperti di offerte relative a servizi integrati di telecomunicazioni. VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE Il messaggio costituito dallo spot radiofonico diffuso su Radio 105 in data 11 settembre 2006, tra l altro, prospetta la possibilità, abbonandosi a Fastweb entro il 30 settembre 2006, di avere le telefonate, internet super veloce e i canali di Sky e del digitale terrestre Tutto gratis fino a Natale. I profili di ingannevolezza oggetto di valutazione riguardano le caratteristiche della promozione pubblicizzata, le condizioni alle quali vengono forniti i servizi in essa ricompresi, nonché la rilevanza di eventuali omissioni informative riscontrate nella comunicazione pubblicitaria. E in effetti, le indicazioni su cui risulta incentrato il messaggio devono considerarsi idonee a creare un particolare affidamento presso i consumatori, che saranno portati ad aderire all offerta di Fastweb in via preferenziale rispetto ad altri operatori del settore, anche in considerazione dell assolutezza con la quale la gratuità dei servizi ricompresi nel pacchetto viene prospettata al consumatore. Stante la formulazione letterale del messaggio, incentrata come detto sul claim Tutto gratis fino a Natale, il consumatore può ragionevolmente ritenere che, nel periodo considerato, la fruizione dei servizi voce, internet e video sia consentita senza alcun esborso economico, anche in esenzione dai costi fissi (canone e attivazione dell abbonamento).

4 Dalle risultanze in atti, invece, risulta che l adesione alla promozione comporta la corresponsione del contributo una tantum di 45 o 90 euro (a seconda delle modalità di pagamento utilizzate) nonché di un canone pari a 19 euro mensili. Pertanto, il costo effettivo della promozione fino a Natale è almeno pari a 102 euro (45 euro di attivazione più 19 euro di canone per tre mesi ). Ad escludere la decettività del messaggio, peraltro, non trova pregio l affermazione dell operatore volta ad enfatizzare la circostanza che lo spot radiofonico si conclude invitando con voce chiara ed in modo assolutamente intelligibile, a verificare costi, restrizioni e copertura. La disciplina in materia di pubblicità ingannevole è volta infatti a salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all operatore commerciale un preciso onere di chiarezza e completezza nella redazione della propria comunicazione d impresa. Inoltre, l idoneità ingannatoria del messaggio è riconducibile anche alla mancanza di informazioni circa il fatto che il servizio voce comprende esclusivamente le chiamate verso l utenza di rete fissa, restando pertanto escluse le telefonate dirette ai numeri di telefonia mobile. La precisazione sulle tipologie di chiamata cui si applica l offerta, costituisce invece una informazione essenziale per la valutazione della convenienza della promozione, e l omissione di indicazioni al riguardo rende il messaggio idoneo ad indurre in errore i consumatori [Cfr. il provvedimento n , adottato dall Autorità in data 7 agosto 2003 a conclusione del procedimento PI 4160 Hello Sempre, con il quale è stato ritenuto ingannevole un messaggio diffuso da un operatore di telefonia fissa, per l assenza di indicazioni circa i limiti costituiti dal fatto che il servizio proposto non comprendeva le chiamate verso i numeri di telefonia mobile. ]. Infine, l asserita capacità dei destinatari della comunicazione pubblicitaria di cogliere gli aspetti dell offerta non chiaramente esplicitati e la portata economica degli stessi, non trova riscontro nelle concrete modalità di diffusione del messaggio dal momento che i programmi di una emittente radiofonica sono ascoltati verosimilmente da un pubblico differenziato sia per età che per estrazione socio-culturale. In ogni caso, è oltremodo evidente che il consumatore, pur se in possesso di un grado di istruzione medio - alto, non sia tenuto necessariamente ad essere informato sui costi effettivi delle offerte dei prodotti di telecomunicazioni integrati, potendo questi preferire l offerta di Fastweb proprio per l apparente convenienza economica dei servizi pubblicizzati. In conclusione, può ritenersi che il messaggio in questione, sulla base delle considerazioni sopra esposte ed in conformità a quanto rilevato dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, risulta idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche ed alle condizioni economiche di fornitura dei servizi di telecomunicazioni oggetto dello spot radiofonico. VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Inoltre, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dalle imprese per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. Più specificamente nel caso in questione, con riguardo alla gravità della violazione, si è considerata la dimensione economica dell operatore nonché l ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio che, essendo stato diffuso attraverso una pluralità di mezzi di diffusione (emittenti televisive e radiofoniche nazionali, stampa quotidiana, sale cinematografiche), è suscettibile di aver raggiunto un ampio numero di consumatori. In ordine alla durata della violazione, si è tenuto conto del fatto che dalla documentazione prodotta dall operatore risulta che il messaggio è stato diffuso per un periodo almeno pari a 21 giorni. Considerate la gravità e la durata della violazione, si ritiene di irrogare alla società Fastweb S.p.A. una sanzione pari a euro. Va altresì valutato che sussistono, nel caso di specie, le circostanze aggravanti, in quanto l operatore pubblicitario risulta già destinatario di provvedimenti di ingannevolezza in violazione della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa [Cfr. i provvedimenti n adottato in data 15 maggio 2003 a conclusione del procedimento PI 4058 Messaggio Promozionale Fastweb, n

5 adottato in data 25 marzo 2004 a conclusione del procedimento PI4330 Fastweb Ti Porta il Calcio Gratis, n adottato in data 2 febbraio 2005 a conclusione del procedimento PI4658 Sky/Fastweb, n adottato in data 4 agosto 2005 a conclusione del procedimento PI4844 Fastweb 600 Minuti, e n adottato in data 22 dicembre 2005 a conclusione del procedimento PI4896 Adsl Fastweb.]. Considerato, tuttavia, che il richiamato articolo 11 della legge n. 689/81 prevede, al fine di garantire la proporzionalità della sanzione alle condizioni economiche dell impresa, di tenere presente la situazione economica di quest ultima, e che Fastweb S.p.A. ha registrato perdite di rilevante entità, si ritiene di compensare l incremento previsto per l aggravante della recidiva con la riduzione necessaria per adeguare l importo della sanzione alla situazione economica dell operatore pubblicitario. Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società Fastweb S.p.A. può essere determinata in misura pari a (diciottomilaseicento euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario costituito dallo spot radiofonico diffuso su Radio 105 in data 11 settembre 2006, è idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche e condizioni economiche di fornitura dei servizi reclamizzati potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico. DELIBERA a) che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II del presente provvedimento, diffuso dalla società Fastweb S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l ulteriore diffusione; b) che, per la violazione di cui al punto a), alla società Fastweb S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di (diciottomilaseicento euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l Autorità può disporre la sospensione dell attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

6 Fabio Cintioli Antonio Catricalà

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