Amministrazione della Provincia di Potenza

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1 Amministrazione della Provincia di Potenza DIVISIONE AA.GG. ISTITUZIONALI Regolamento per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 D.L n. 446

2 Regolamento per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 D.L n. 446

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4 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principi generali 1. In attuazione dell art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 la Provincia di Potenza istituisce il canone per l occupazione sia permanente che temporanea di strade e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile. (1) 2. Al pagamento del canone è assoggettato il titolare della concessione per l occupazione dello spazio o dell area pubblica, rilasciata dalla Provincia. Il canone è determinato nell atto di concessione in base a tariffa. 3. Il canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) del demanio o patrimonio indisponibile della Provincia di Potenza è disciplinato dalle norme dell art. 63 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e dalle norme del presente regolamento adottato ai sensi del citato art. 63 nonché dall art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ai sensi degli artt. 5 e 32 (2) (3) della Legge 8 giugno 1990 n Norme richiamate: (1) L art. 63 del D.Lgs n. 446 disciplina il canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e prevede che: le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell art. 52 prevedere che l occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinati nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali. I tratti di strada situati all interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell entità dell occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell area nonché del sacrificio imposto alla collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessioni anche in relazione alle modalità dell occupazione; d) indicazione delle modalità e termini del pagamento dei canoni; 3

5 e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi carattere istituzionale; f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell occupazione, ridotta non meno del 50%. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato sulla base dei seguenti criteri: 1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: 1.1) fino a abitanti lire per utente; 2.2) oltre abitanti lire per utente; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun Comune o Province non può essere inferiore a lire La medesima misura di canone è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi; 4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base all ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell anno precedente; g) equiparazione, ai soli fini del pagamento canone, delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore all ammontare del canone nè superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. (2) L art. 52 del D.Lgs n. 466 disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni e delle province in materia di entrate ed ai commi primo e secondo prevede che: Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. (3) La legge n. 142 disciplina l ordinamento delle autonomie locali; l art. 5 disciplina la potestà regolamentare degli enti locali; l art. 32, comma secondo lettera a), indica la competenza del Consiglio e prevede che: Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) gli statuti dell ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l ordinamento degli uffici e dei servizi. 4

6 Art. 2 Oggetto del canone e soggetti attivi e passivi 1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia. (1) 2. Sono parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. (2) 3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. (1) 4. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada provinciale situati all interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell art. 1 comma 7 del D. Lgs. 30/4/92 n L occupazione di tali aree è assoggettabile a canone da parte dei comuni. (1) (4) 5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia. (2) 6. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell atto di concessione o dall occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all uso pubblico nell ambito del territorio provinciale. (3) Norme di riferimento: (1) L art. 63 comma 1 D.Lgs. 446/97 è richiamato all art. 1. (2) Ex art. 38 D.Lgs. 507/93. (3) Ex art. 39 D.Lgs. 507/93. (4) Il D.Lgs n. 285 ha per oggetto il Codice della Strada. 5

7 Art. 3 Occupazioni permanenti e temporanee 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all anno, comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all anno. (1) 2. Per le occupazioni permanenti e temporanee, che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%. (1) Norme di riferimento: (1) Ex art. 42 com. 1 e 2 D.Lgs. 507/93. Art. 4 Criteri di determinazione delle tariffe e del canone 1. Il canone è determinato nell atto di concessione in base alle tariffe previste dal presente regolamento. 2. I criteri di determinazione delle tariffe, adottati in conformità ai criteri generali indicati dall art. 63 comma secondo lettera c) del D.Lgs. 446/97 (1), sono i seguenti: a) classificazione in categorie di importanza delle strade provinciali e annesse aree e spazi indicate nell allegato A al presente regolamento; b) previsioni di coefficienti moltiplicatori in aumento o in diminuzione della tariffa base, che tengono conto dei seguenti elementi: modalità dell occupazione; specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni; valore economico delle disponibilità dell area se determinabile e rilevante; sacrificio imposto alla collettività se rilevante e quantificabile; c) previsioni di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali. 6

8 3. Il canone è determinato moltiplicando le tariffe per unità di superficie o di lunghezza per l entità dell occupazione espressa in metri quadrati o lineari. 4. Le modificazioni delle tariffe contenute nell allegato B (tabella tariffe) al presente regolamento sono approvate non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, ai fini dell approvazione del bilancio medesimo e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell anno cui si riferisce il bilancio, secondo quanto previsto dagli art. 54 e 52 comma secondo, del D. Lgs. (2) (3) 15/12/97 n Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme in legge in un termine successivo al primo gennaio, le tariffe annue per occupazioni permanenti possono essere modificate entro tale termine e si applicano per tutto l anno cui si riferisce il bilancio. Le tariffe per occupazioni temporanee si applicano dalla data di esecutività della deliberazione che le approva. 6. La mancata modificazione delle tariffe ai fini dell approvazione del bilancio comporta l applicazione, per l anno cui si riferisce il bilancio, delle tariffe già in vigore. Norme di riferimento: (1) L art. 63 D.Lgs. 446/97 è richiamato all art. 1. (2) L art. 54 del D.Lgs. 446/97 disciplina l approvazione di tariffe e prezzi pubblici e prevede che: Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell approvazione del bilancio di previsione. (3) L art. 52 del D.Lgs. 446/97 è richiamato all art. 1. Capo II APPLICAZIONE DEL CANONE Art. 5 Determinazione e graduazione del canone 1. Il canone è determinato con i criteri indicati all art. 4 ed è applicato in base alle tariffe indicate analiticamente nell allegato B del presente regolamento (Tabelle Tariffe). 7

9 2. Il canone è graduato a seconda della classificazione in categorie di importanza delle aree e spazi sulle quali insiste l occupazione; a tale fine le strade provinciali sono classificate, con Delibera di Giunta Provinciale n del 30/12/1994 esecutiva a norma di legge, in n. 2 categorie, individuate in base all ubicazione, tipologia, importanza dell occupazione e traffico veicolare di cui all Allegato A del presente regolamento. (1) 3. La misura delle tariffe corrispondenti alla seconda categoria è pari al 50% di quelle deliberate per la prima. (2) Norme di riferimento: (1) L obbligatorietà della suddivisione in categorie è sancita dall art. 63 comma 2 lettera h, del D.Lgs. 446/97 richiamato all art. 1. (2) Ex art. 42 comma 6 del D.Lgs. 507/93. Art. 6 Commisurazione del canone 1. Il canone è determinato in base all effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all unità superiore della cifra contenente decimali. Non si applica il canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. (1) 2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%. (1) 3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq. (1) Norme di riferimento: (1) Ex art. 42 com. 4 e 5 D.Lgs. 507/93. 8

10 Art. 7 Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe 1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa, indicate nella Tabella 1 dell Allegato B, ( Tabella Tariffe ) del presente Regolamento: a) per le occupazioni di suolo vige la Tariffa ordinaria; b) per l occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta a un mezzo. (1) 2. Le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, sono esenti da canone. 3. Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia sono esonerate del canone. (3) Norme di riferimento: (1) Ex art. 44, com. 1 lett. e) del D.Lgs. 507/93. (2) Ex art. 44 com. 2 del D.Lgs. 507/93. (3) Art. 3 comma 63 legge 549/95. Art. 8 Diramazioni e accessi: Criteri di determinazione del canone - Disciplina Gli accessi e le diramazioni, comunque realizzati, dai fondi o dai fabbricati laterali alle Strade provinciali sono soggetti a canone. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono inoltre essere pavimentati per l intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 ml a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. Il canone non è dovuto per gli accessi, diramazioni e passi carrabili autorizzati sui tratti di strada interni ai centri abitati inferiori a abitanti. 9

11 La superficie degli accessi si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell edificio o del terreno al quale si dà l accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il Consiglio Provinciale può con apposita deliberazione stabilire la esenzione dal canone delle diramazioni e accessi sulle Strade Provinciali fuori dai centri abitati. La deliberazione è approvata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed ai fini dell approvazione del bilancio medesimo, con effetto dal 1 gennaio dell anno cui si riferisce il bilancio, ai sensi dell art. 54 del D. Lgs. 446/97. Il Consiglio provinciale, con apposita deliberazione assunta con i medesimi termini di approvazione e di esecutività, può ristabilire l applicazione del canone. Il canone relativo all occupazione con diramazioni e accessi può essere definitivamente assolto mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne la revoca dell atto di concessione con apposita domanda alla Provincia. La messa in ripristino dell assetto stradale è effettuata a cure e spese del richiedente. In caso di inottemperanza la Provincia provvederà al ripristino a spese del concessionario. Gli accessi agli impianti distributori di carburante sono disciplinati al successivo art. 9. L ammontare del canone per accessi è dato dalla tariffa ordinaria per unità di superficie come stabilito nella Tabella 3 dell Allegato B al presente Regolamento. Norme di riferimento: Ex art. 44 comma del D.Lgs. 507/93. Art. 46 terzo comma D.P.R n Norme richiamate: Art. 54 del D.Lgs. 446/97 richiamato all art. 4. Art. 9 Distributori di carburante 1. Per l impianto e l esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale è dovuto un canone annuale come stabilito nell Allegato B, in Tabella 5. (1) 10

12 2. Il canone va applicato ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (2) 3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. (2) 5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell acqua e dell aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone determinato secondo il precedente art. 6 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti installati su suolo di proprietà provinciale, si applica la riduzione del 60% della tariffa base di cui all art. 7, comma 1, lettera a), come indicato in Tabella 6. (3) Negli altri casi si applica la tariffa intera di cui alla Tabella 3. Tale canone può essere definitivamente assolto mediante versamento in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità ai sensi dell art. 8, comma 9 del presente regolamento. Norme di riferimento: (1) Ex art. 48, com. 1 e 2 del D.Lgs. 507/93. (2) Ex art. 48, com. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93. (3) Ex art. 44, com. 10 del D.Lgs. 507/93. 11

13 Art. 10 Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi Per l impianto e l esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo provinciale è dovuto il canone annuale, secondo la tariffa indicata nell allegato B, in Tabella 7. (1) Norme di riferimento: (1) Ex art. 48, com. 7 e 8 del D.Lgs. 507/93. Art. 10 bis Occupazioni permanenti con mezzi pubblicitari 1. Le occupazioni permanenti con mezzi pubblicitari, così come indicati dall art. 23 del nuovo Codice della Strada e dagli artt. dal 47 al 59 del Regolamento di attuazione, sono subordinati alla preventiva autorizzazione o nulla osta della Provincia. 2. I cartelli e i mezzi pubblicitari, luminosi e non, debbono corrispondere alle caratteristiche indicate dagli artt. 49 e 50 del regolamento e la loro ubicazione deve avvenire con i limiti previsti dagli artt. 51 e 52, con particolare riguardo alle distanze, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento. 3. La Provincia curerà la tenuta di un registro delle autorizzazioni nei modi e termini previsti dall art. 53, comma 9 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. 4. Il titolare dell autorizzazione è tenuto agli obblighi previsti dall art. 54 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. 5. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cure e spese del titolare, una targhetta metallica nei modi e termini previsti dall art. 55 del Regolamento Codice della Strada. 6. La Provincia vigilerà sulla corretta realizzazione e sull esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, adottando gli opportuni provvedimenti; in caso di inadempienze, verrà applicato l art. 56, commi 2-5 e 6 del Reg. Cod. Strada. 12

14 7. L adattamento delle forme di pubblicità esistenti all entrata in vigore del N.C.S. avverrà secondo le norme previste dall art. 58 del Reg. Cod. Strada. 8. Il canone annuale è dovuto negli importi indicati nell Allegato B in Tabella 2 e calcolato al metro lineare intero di proiezione al suolo della base del cartello. Art. 11 Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse 1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale e di altri spazi ed aree del demanio e patrimonio indisponibile della provincia con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto è dovuto il canone determinato in base alla lunghezza delle strade provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe per metro lineare e indicate nella Tabella 8 dell allegato B. La ripartizione in categorie delle strade indicata nell allegato A al presente regolamento, considera ubicazione, tipologia ed importanza dell occupazione. (1) 2. Per le occupazioni indicate al comma primo realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è dovuta una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima, prevista nel precedente comma primo, ridotta del 50%, ai sensi dell art. 63 comma secondo, lettera f), del D. Lgs. 15 dicembre 97 n Tale speciale misura di tariffa è indicata nella tabella 9 dell Allegato B. (2) 3. In sede di prima applicazione il canone per le occupazioni del territorio provinciale indicate al precedente comma secondo è determinato nella misura del 20 per cento dell importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale provinciale, come previsto dall art. 63, comma secondo, lettera f) del D. Lgs. 446/97. Il canone corrisposto ai comuni è commisurato al numero complessivo delle relative utenze delle aziende di erogazione dei pubblici servizi per la misura unitaria di Tariffa riferita alle sotto indicate classi di comuni: 1. fino a abitanti Lire per utente; 2. oltre abitanti Lire per utente. (2) 13

15 E comunque fatta salva la possibilità di controllo dei dati comunicati dai concessionari. 4. In ogni caso l ammontare complessivo dei canoni annui dovuti alla provincia non può essere inferiore a Lire La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. (2) 5. Gli importi dei canoni provinciali sono rivalutati annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell anno precedente. (2) 6. La prima applicazione del canone indicato al comma terzo si attua dall anno Con deliberazione della Giunta provinciale verrà determinato l anno nel quale, a decorrere dal primo gennaio, il canone indicato al comma secondo sostituirà il canone indicato al comma terzo. 7. Per le occupazioni di suolo pubblico provinciale realizzate, da privati, con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica. Sono considerati innesti, gli scarichi delle acque meteoriche nei fossi, a lato delle strade provinciali, e nelle fognature. (3) 8. La Provincia, quando provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone, oltre al canone, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie pari complessivamente al 50% delle spese medesime. (4) 9. La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. (5) Norme richiamate: (3) Art. 47 com. 2 bis del D.Lgs. 507/93. (4) Art. 47 com. 4 del D.Lgs. 507/93. (5) Art. 46 comma 2 D.Lgs. 507/93. Norme di riferimento: (1) Ex art. 46 comma primo ed ex art. 47 comma primo del D.Lgs. 507/93. (2) L art. 63 del D.Lgs. 446/97 è richiamato all art

16 Art. 12 Occupazioni permanenti con seggiovie e funivie 1. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, nella misura indicata nell Allegato B in tabella 10. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km. è dovuta la maggiorazione indicata in tabella 10. (1) Norma di riferimento: (1) Art. 47 com. 3 del D.Lgs. 507/93. Art. 13 Occupazioni temporanee - Disciplina 1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata, alla durata dell occupazione ed è graduato, a secondo dell importanza dell area sulla quale insiste l occupazione. A tale fine le strade provinciali sono classificate nelle due categorie previste dall art. 5, comma 2, ed indicata nell allegato A del presente regolamento. I tempi di occupazione e le relative tariffe di riferimento sono indicati nella tabella B ( Tabella Tariffe ) allegati al presente regolamento con riferimento alle singole fattispecie di occupazione. (1) Norma di riferimento: (1) Ex art. 45, comma 1 del D.Lgs. 507/93. Art. 14 Occupazioni temporanee - Tariffe 1. Il canone si applica, in relazione ai giorni di effettiva occupazione, con le misure di tariffa, indicate nella tabella 11 dell Allegato B, in base ai seguenti criteri: a) per l occupazione temporanea del suolo provinciale si applica la tariffa base; (1) b) per l occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa base, di cui alla lettera a), è ridotta a un mezzo; (1) 15

17 2. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura pari al 50%. (2) 3. Alle occupazioni temporanee con tende e simili, fisse o retrattili il canone non si applica. (1) Norme di riferimento: (1) Ex art. 45, commi 2 e 3 D.Lgs. 507/93. (2) Ex art. 45, comma 1 D.Lgs. 507/93. Art. 15 Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti Per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l aumento del 50% alla tariffa di cui all Art. 14 che precede, come indicato nella tabella 13 dell Allegato B. (1) Norma di riferimento: (1) Ex art. 45, comma 4 D.Lgs. 507/93. Art. 16 Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione al 50% delle tariffe di cui all Art. 14 che precede, come espresse all Allegato B in Tabella 14. (1) Norma di riferimento: (1) Ex art. 45, comma 5 D.Lgs. 507/93. 16

18 Art. 17 Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione nella misura dell 80% delle tariffe di cui all Art 14 che precede, come espresso nell Allegato B, in Tabella 15. Art. 18 Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie 1. Per l occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale provinciale realizzata con condutture, cavi, impianti in genere e qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, nelle tariffe di cui all Allegato B, in Tabella 16 con i seguenti criteri: a) occupazioni fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni: Canone complessivo come da tariffa; b) occupazioni superiori al chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni: Canone complessivo come da tariffa maggiorato del 50%. (1) 2. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) del comma primo di durata superiore ai trenta giorni, il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali: occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: maggiorazione del 30%; occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%; occupazioni di durata superiore a 180 giorni: maggiorazione del 100%. (1) 3. Le stesse norme valgono per l occupazione temporanea del soprassuolo stradale provinciale realizzata con seggiovie. (1) Norma di riferimento: (1) Ex art. 47, comma 5 del D.Lgs. 507/93. 17

19 Art. 19 Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi e realizzati nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi 1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi e realizzati nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alla tariffa base come indicato nella Tabella 17 dell Allegato B. (1) 2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e non realizzati nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto nella misura prevista dall art. 14 del presente regolamento. (2) Norme di riferimento: (1) Combinato disposto degli artt. 45, comma 5 - ultimo periodo - e 46, comma 1 come modificato dal D.Lgs. 566/93 - e della circolare 13/E del del Ministero Finanze. (2) L art. 63 comma secondo lettera è richiamato all art. 1. Art. 20 Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate a parcheggio dalla Provincia, con posti delimitati, si applicano le tariffe indicate nella tabella 18 dell allegato B del presente regolamento. (1) Norma di riferimento: (1) Ex art. 45, comma 6 del D.Lgs. 507/93. 18

20 Art. 21 Occupazioni realizzate durante l esercizio di attività edili Per le occupazioni temporanee realizzate per l esercizio dell attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa base di cui all Art. 14 del presente regolamento, come espresse nell Allegato B, in Tabella 19. (1) Norma di riferimento: (1) Ex art. 45 comma 6bis così come modificato dal D.Lgs. 566/93. Art. 22 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive 1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive, si applica la riduzione dell 80% della tariffa di cui all Art. 14 del presente regolamento, come indicato nell Allegato B, in Tabella 20. (1) 2. Le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico o istituzionale sono esenti da canone. Norma di riferimento: (1) D.Lgs. 507/93 - Art. 45 comma 7 e legge n. 549 del art. 3 comma 61 lettera c. Art. 23 Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti Convenzioni 1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la Provincia dispone la riscossione mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra la Provincia ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 45. (1) 19

21 2. In tale caso si applica la tariffa ridotta del 50 per cento. Norma di riferimento: (1) D.Lgs. 507/93 ex art. 45 comma 8, come modificato dall art. 1, comma 1, lett. c), punto 7) D.Lgs. 566/ Sono esenti dal canone: Art. 24 Esenzioni a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all art. 87, comma 1, lettera e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, e ricerca scientifica, dalla ONLUS di cui all art. 10 del D.Lgs. 460/97; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; (1) h) accessi ad immobili dichiarati inagibili per eventi sismici o calamità naturali previa esibizione di ordinanza di inagibilità totale o parziale; 20

22 i) le concessioni nelle cinte urbane di tutti i comuni della provincia, proponendo convenzioni con i comuni che provvederanno a manutenere sotto l aspetto ordinario la strada interessata; j) le concessioni delle condotte di acqua per uso potabile a carico dei Comuni e quelle agricole per tutti i braccianti agricoli e coltivatori diretti. 2. Gli aventi diritto all esenzione dovranno fare espressa menzione dei titoli di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando gli altri obblighi previsti nel capo III del presente regolamento, concernente le modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. 3. Sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate. (2) 4. Sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l attività agricola nei comuni classificati montani. (3) 5. Il canone per l occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuto, se di ammontare non superiore a L (4) Norme di riferimento: (1) Art. 49 D.Lgs. 507/93. (2) Legge 549 del art. 3 comma 63 lettera b). (3) Legge 549 del art. 3 comma 63 lettera c). (4) Legge 549 del art. 3 comma 63 lettera a). Capo III MODALITA PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI Art. 25 Disposizioni Generali 1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade provinciali ai fondi e fabbricati laterali; attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche; scaricare 21

23 acque nei fossi delle strade; occupare aree o spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda alla Provincia di Potenza. Art. 26 Domande di concessioni per occupazioni permanenti 1. La domanda, in bollo, diretta ad ottenere una concessione, deve contenere la descrizione particolareggiata dell opera che si intende eseguire, la denominazione della strada provinciale a cui si riferisce, la esatta indicazione della località interessata con richiamo ai dati catastali ed autocertificazione attestante la proprietà. 2. La domanda di concessione deve essere inoltrata corredata da: a) planimetria catastale con ampliamento a mt. 300 prima e dopo l opera da eseguire con indicata la strada e progressiva chilometrica; b) sezioni trasversali della strada interessata in numero sufficiente ad individuare l opera da eseguire; c) dichiarazione del Comune attestante se l opera si trova dentro o fuori i centri abitati e in quali zone previste dal piano regolatore comunale; d) calcoli di stabilità limitatamente alle opere d arte che rivestano carattere di particolare importanza (muri di sostegno o di controriva); e) attestazione versamento spese di istruttoria. 3. Per gli attraversamenti e percorrenze di linee e condutture in genere, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, la Provincia, nell interesse dell incolumità del pubblico transito, potrà richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alla stabilità delle opere e loro interferenze con le strutture stradali; potrà inoltre imporre l adozione di speciali dispositivi necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito. 4. Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati di cui al precedente comma 2, la Provincia potrà invitare il richiedente a presentare i dati ritenuti indispensabili per la istruttoria della pratica. Inoltre verrà richiesto l attestato del versamento inerente il rimborso delle spese di istruttoria. 22

24 Art. 27 Istruttoria per concessioni permanenti 1. Quando la domanda di concessione è ammessa all istruttoria, il competente ufficio della Provincia, compiuto il necessario esame della stessa e delle risultanze del sopralluogo, redige lo schema dell atto disciplinare indicando anche il periodo di tempo per l esecuzione dell opera e la presentazione di comunicazione dell avvenuta esecuzione dei lavori. 2. Qualora si tratti di percorrente con tubazioni e cavi sotterranei o interessanti il corpo stradale la pratica viene inviata al Settore Viabilità competente per territorio per informazione ed eventuali osservazioni prima della stesura del disciplinare definitivo od autorizzazione che dovranno essere inderogabilmente pervenire al Servizio competente entro 15 giorni dalla data dell inoltro. Art. 28 Rilascio decreto e concessione all occupazione permanente 1. Se l istruttoria è favorevole, viene inviata al richiedente la comunicazione di presentarsi presso l ufficio competente per la firma dell atto disciplinare entro 30 giorni dall invito. 2. Il disciplinare di concessione in bollo, viene firmato dall intestatario con la firma autenticata dopo di che il Dirigente competente emetterà il decreto di concessione alle condizioni dell atto disciplinare che forma parte integrante del decreti stesso. 3. Nell atto di concessione sono indicati gli estremi del concessionario, compreso il codice fiscale, l entità e la durata dell occupazione, la superficie occupata e la determinazione della misura di tariffa e del canone dovuto, secondo l art. 63 comma primo del D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e le norme del presente regolamento. Art. 29 Revoca concessioni all occupazione permanente 1. Le concessioni rilasciate potranno essere revocate per pubblico interesse e sicurezza della circolazione nonché per esigenze connessa alla viabilità e tutela della strada provinciale interessata. Il titolare della concessione su richiesta scritta potrà chiedere la modifica o revoca della concessione stessa con l obbligo conseguente del ripristino a regola d arte, dello stato quo ante. 23

25 Art. 30 Concessioni permanenti mediante convenzione 1. E in facoltà della Provincia di stipulare con Enti o Società che gestiscono servizi, convenzioni generali disciplinanti le concessioni di occupazione di aree pubbliche con condutture o linee elettriche e telefoniche, fermo restando l obbligo da parte del concessionario di inoltrare per ogni opera, la relativa domanda corredata da quanto disposto dall articolo 25 comma 2, nonché l assoggettamento al canone nella misura e con le modalità stabilite dal presente regolamento. Art. 31 Condizioni generali per le concessioni 1. Il concessionario assume l obbligo di demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risultasse conforme alle condizioni stabilite e riconosce all Ente proprietario della strada la facoltà di ciò eseguire direttamente a spese di esso concessionario quando questo non vi addivenisse entro il termine che le sarà di quello prefisso senza che occorrano formalità amministrative o giudiziarie. 2. Qualora per corrispondere ad esigenze della viabilità l Ente proprietario della strada intendesse compiere stilla medesima o sue pertinenze, opere tali la cui esecuzione rendesse necessario modificare o rimuovere le opere oggetto della concessione, la Ditta concessionaria (suoi successori od aventi causa) senza eccezione alcuna, dovrà a ciò prestarsi a tutte sue spese, su semplice richiesta della Provincia e senza pretesa di indennizzo qualsiasi. 3. La concessione si intende in ogni caso accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione, con l obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi, con facoltà dell Amministrazione provinciale di revocare o di modificare quanto concesso oppure di imporre nuove condizioni. 4. La manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre a carico del concessionario, il quale sarà tenuto ad eseguirla in seguito anche a semplice invito degli Uffici Tecnici e nei modi da questi prescritti, sotto comminatoria di immediata revoca della concessione e di risarcimento dei danni causati alla proprietà provinciale dalla mancata manutenzione. 24

26 5. Nel disciplinare di concessione potrà essere richiesto un deposito cauzionale che sarà stabilito di volta in volta in proporzione della natura, dell importanza e delle caratteristiche tecniche dell opera oggetto della concessione, nonché sulla entità della manomissione del corpo stradale richiesta dalla esecuzione dell opera stessa. La cauzione prestata dovrà avere validità non inferiore ad un anno. 6. L Amministrazione provinciale, scaduto il termine previsto dal disciplinare per l esecuzione delle opere concesse e dietro comunicazione dell intestatario della concessione redigerà tramite il Responsabile Tecnico del Servizio Concessioni, il verbale di regolare esecuzione. Le eventuali spese attinenti alle verifiche di regolare esecuzione per quanto concerne le manomissioni del corpo stradale dovranno essere rimborsate dal concessionario. Art. 32 Trasferimento di proprietà Qualora, in sentito dovesse avvenire il trasferimento di proprietà delle opere alle quali la concessione si riferisce, il concessionario dovrà darne immediata partecipazione alla Provincia comunicando gli estremi ed il genere dell atto di trasferimento, intendendosi fin d ora tacitamente stabilito che tutte le prescrizioni dell atto disciplinare allegato al Decreto di concessione si devono intendere integralmente, accettate dal nuovo concessionario. Art. 33 Domande di autorizzazione per occupazioni temporanee La domanda, in bollo, diretta ad ottenere l autorizzazione per opere provvisorie o temporanee deve essere conforme a quanto indicato all art. 25. Art. 34 Istruttoria per occupazioni temporanee 1. Quando la domanda è ammessa all istruttoria, l ufficio competente, compiuto il necessario esame della stessa e delle risultanze del sopralluogo, redige lo schema dell atto di autorizzazione indicando anche il periodo di tempo stabilito per l esecuzione dell opera e la presentazione di comunicazione dell avvenuta esecuzione dei lavori. 25

27 2. Qualora si tratti di percorrenze con tubazioni e cavi sotterranei o interessanti la sede viabile la pratica viene inviata al Settore Viabilità competente per territorio per informazioni ed eventuali osservazioni prima della stesura del disciplinare definitivo od autorizzazione che dovranno essere inderogabilmente pervenire al Servizio competente entro 15 gg. dalla data dell inoltro. Art. 35 Rilascio autorizzazioni per occupazioni temporanee 1. Se l istruttoria è favorevole, viene rilasciata ed inviata al richiedente l autorizzazione ad effettuare l occupazione temporanea. 2. Nell autorizzazione sono indicati gli estremi del concessionario, compreso il codice fiscale, l entità e la durata dell occupazione, la superficie occupata, la categoria dell area occupata e la determinazione della misura di tariffa e del canone dovuto secondo l art. 63 comma primo del D. Lgs. 15/12/97 n Art. 36 Condizioni generali per le occupazioni temporanee 1. Il concessionario assume l obbligo di demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risultasse conforme alle condizioni stabilite e riconosce all Ente proprietario della strada la facoltà di ciò eseguire direttamente a spese di esso concessionario quando questo non vi addivenisse entro il termine che le sarà da quello prefisso senza che occorrano formalità amministrative o giudiziarie. 2. L autorizzazione si intende in ogni caso accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione, con l obbligo da parte del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi, con facoltà dell Amministrazione provinciale di revocare o di modificare quanto concesso oppure di imporre nuove condizioni. 3. La manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto dell autorizzazione è sempre a carico del concessionario, il quale sarà tenuto ad eseguirla in seguito anche a semplice invito degli Uffici Tecnici e nei modi da questi prescritti, sotto comminatoria di immediata revoca dell autorizzazione e di risarcimento dei danni causati alla proprietà provinciale dalla mancata manutenzione. 26

28 4. Nell atto di autorizzazione potrà essere richiesto un deposito cauzionale che sarà stabilito di volta in volta in proporzione della natura, dell importanza e delle caratteristiche tecniche dell opera oggetto dell autorizzazione, nonché sulla entità della occupazione del corpo stradale richiesto dalla esecuzione dell opera stessa. Art. 37 Domanda di autorizzazione alla posa di cartelli pubblicitari 1. Le domande in bollo per l autorizzazione all installazione di cartelli pubblicitari dovranno essere corredate da: a) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 con la quale si attesti che il cartello è calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità; b) bozzetto a colori del messaggio da esporre; c) planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l autorizzazione all installazione estesa per mt. 300 prima e dopo il cartello; d) nulla-osta del proprietario del terreno; e) attestazione del versamento delle spese di istruttoria; f) nulla-osta previsti dalla legge. Art. 38 Istruttoria per autorizzazioni di cartelli pubblicitari 1. L istruttoria per i cartelli deve tenere conto di quanto prescritto dall art. 23 del Codice della Strada D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e dagli artt. dal 47 al 52 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice Stradale DPR 16/12/1992 n. 495 e se favorevole viene rilasciata ed inviata l autorizzazione all installazione contenente tutte le condizioni specifiche. Art. 39 Autorizzazioni per cartelli pubblicitari 1. La validità dell autorizzazione è subordinata, al collocamento da parte della Ditta, del cartello pubblicitario, da farsi entro 60 giorni dalla data di rilascio della presente. Decorso tale termine senza che la Ditta abbia collocato il cartello, l autorizzazione si intende decaduta e priva di ogni effetto. Parimenti la stessa sarà ritenuta decaduta qualora l impianto non risulti in 27

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