DECRETO LEGGE 3 AGOSTO 2007 N. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella

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1 DECRETO LEGGE 3 AGOSTO 2007 N. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. (G.U. n. 180 del 4 agosto 2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonché ulteriori norme preordinate alla stessa finalità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni in materia di guida senza patente 1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente: 13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.. Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni alla guida 1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito del seguente: 1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. ; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. ; c) al comma 3, primo periodo, le parole: ai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: ai commi 1, 2 e 2-bis ; d) al comma 5, primo periodo, le parole: e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, sono soppresse e le parole: da euro 74 a euro 296 sono sostituite dalle seguenti: da euro 148 a euro Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2 3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro. ; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: 6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro Art. 3. Disposizioni in materia di velocità dei veicoli 1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo le parole: le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, sono inserite le seguenti: anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, ; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: 6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. ; c) il comma 9 è sostituito dai seguenti: 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ; d) il comma 11 è sostituito dal seguente: 11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. ; e) il comma 12 è sostituito dal seguente: 12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: Norma violata Punti

3 Art. 142, comma 8 comma 9 Sono sostituite dalle seguenti: Norma violata Art. 142, comma 8 commi 9 e 9-bis 2 10 Punti All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 4. Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida 1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.. 2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: Norma violata Punti Art. 173, comma 3 5 Sono sostituite dalle seguenti: Norma violata Punti Art. 173, comma 3 e 3-bis 5 Art. 5. Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti 1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dai seguenti: 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5

4 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ; b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187. ; c) il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro (Dalla violazione soppresso dalla legge d conversione deld.l. 117) Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ; d) al comma 8, primo periodo, le parole: del comma 2 sono sostituite dalle seguenti: dei commi 2 e 2-bis ; e) il comma 9 è sostituito dal seguente: 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

5 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. ; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. ; c) il comma 7 è abrogato; d) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo Art. 6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza 1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: e delle regole di comportamento degli utenti sono aggiunte, in fine, le seguenti:, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. 4. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre (introdotto dalla legge di conversione del dl 117), devono esporre all entrata, all interno e all uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: 4. la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

6 3. L inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell autorità competente. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2. Art. 6-bis (aggiunto dalla legge di conversione del dl 117/2007) Fondo contro l'incidentalita' notturna). 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalita' notturna. 2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalita' notturna. 3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo. 5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n Art. 6-ter (aggiunto dalla legge di conversione del dl 117/2007) (Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie). 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore". Art. 7. Norme di coordinamento 1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 2007 NAPOLITANO

7 Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianchi, Ministro dei trasporti Amato, Ministro dell'interno Mastella, Ministro della giustizia Turco, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Mastella LEGGE DI CONVERSIONE N. 160 testo in vigore dal: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianchi, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Mastella LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1772): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal Ministro dei trasporti (Bianchi) il 4 agosto Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il 7 settembre 2007 con parere della commissione 1ª (per presupposti costituzionali ) e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 12ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 12 e 18 settembre Esaminato dalla 8ª commissione il 12 settembre Esaminato in aula il 12 e 18 settembre 2007 ed approvato il 19 settembre Camera dei deputati (atto n. 3044): Assegnato alla IX commissione ( Trasporti, poste e telecomunicazioni ), in sede referente il 19 settembre 2007 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, X, XII e XIV. Esaminato dalla IX commissione il 20 e 25 settembre 2007.

8 Esaminato in aula il 25 e 26 settembre 2007 ed approvato con modificazioni il 27 settembre Senato della Repubblica (atto n B): Assegnato alla 8ª commissione ( Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente, il 28 settembre 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª. Esaminato dalla 8ª commissione il 2 ottobre Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre Avvertenza: Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16. MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117 All'articolo 2: al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: "i primi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "il primo anno"; al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque". All'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo, le parole: "da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice". Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo) All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400"; b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7- bis,"". All'articolo 5: al comma 1, lettera a), capoverso 2: alla lettera a), le parole: "e l'arresto fino a un mese" sono soppresse; alla lettera b), il secondo periodo e' soppresso;

9 alla lettera c), il secondo periodo e' soppresso; al comma 1, lettera c), capoverso 7, terzo periodo, le parole: "Dalla violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalle violazioni"; al comma 2, lettera a), capoverso 1, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: "di somministrazione di bevande alcoliche," sono inserite le seguenti: "devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre". Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: "Art. 6-bis (Fondo contro l'incidentalita' notturna). 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalita' notturna. 2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalita' notturna. 3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo. 5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n Art. 6-ter (Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie) Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore". DECRETO MINISTERO TRASPORTI 20 AGOSTO 207 DECRETO 15 AGOSTO 2007 ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI MODIFICAIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER INCREMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE (G.U. N. 195 DEL 23 AGOSTO 2007) IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,che disciplina i limiti di velocità;

10 Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi; Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari; Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità; Decreta: Art Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. 3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità". 5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n Art I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. 2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine". Art Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento". Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11 Roma, 15 agosto 2007 Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro dell'interno AMATO GIURISPRUDENZA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Cassazione Penale - Sentenza n del 16 giugno 2005 Svolgimento del processo Con sentenza in data il Tribunale di Urbino ha dichiarato A. Paolo colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, 2 comma, C.d.S.), commesso il , e lo ha condannato alla pena di e. 774,00 di ammenda, oltre statuizioni accessorie, ritenendo provata la sua responsabilità dalla testimonianza di uno dei verbalizzanti, che ha posto in evidenza "la difficoltà di reggersi in piedi, l'alito fortemente vinoso, e la parlata stentata ed inadeguata". Con la stessa sentenza l'a. è stato assolto dalla violazione amministrativa di ubriachezza ( art. 688 c.p.) perchè il fatto non sussiste, ritenendo il giudice di merito che l'abitacolo diun'autovettura privata non costituisce luogo pubblico o aperto al pubblico. Avverso la succitata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino (che ha, cioè, proposto appello, convertito in ricorso per Cassazione) che l'imputato, a mezzo del proprio difensore. Il P.M. ha chiesto la condanna dell'avenanti alla sanzione amministrativa dell'ubriachezza, evincendosi dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n del che si risponde dell'illecito di cui all'art. 688 c.p., anche se alla guida di una autovettura. L'A. ha dedotto la nullità della sentenza, assumendo che le risultanze istruttorie, derivanti da un'unica testimonianza, non consentivano la condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza per vari motivi: a) l'imputato era stato fermato per un normale controllo, senza che la condotta di guida dell'autovettura lasciasse nulla sospettare; b) non era stato compiuto alcun esame alcolimetrico e il ricorrente ha risposto "a tono" alle domande fattegli, come "la patente mi serve per lavorare"; c) le valutazioni sullo stato di ebbrezza contenute nella sentenza non corrispondevano alla realtà accertata in sede istruttoria. Motivi della decisione Il ricorso del P.M. si basa su un inciso della sentenza delle sezioni unite di questa Corte n del , in cui è scritto che "L'ubriachezza quindi in sè comprende ed assorbe, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza perchè ne costituisce uno stato più avanzato: ma per essere perseguibile deve essere, oltre che in luogo pubblico, anche manifesta. Con la conseguenza che chi guida in pubblica via un veicolo, in stato di palese ubriachezza, già per questo viola sia l'art. 688 c.p. che l'art. 186 C.d. S.; chi guida in stato di ebbrezza che non raggiunge l'ubriachezza, o questa non sia manifesta, può essere perseguito solo per la violazione dell'art. 186 C.d.S. ma non per la contravvenzione all'art. 688 c.p.". Si osserva che la questione esaminata dalle SS.UU. era ben altra, e cioè i rapporti tra l'art 688 c.p. e l'art 186, 2 comma, C.d.S., ed in particolare il differente stato di alterazione personale ai fini della punibilità. Appare, invece, al Collegio che la decisione sulla questione proposta non possa prescindere dalla chiara espressione contenuta nell'art 688 c.p., e cioè che "chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da e. 51 a e. 309". L'abitacolo di un autovettura è da ritenersi luogo esposto al pubblico e quindi non può ritenersi compreso nella previsione di cui all'art. 688 c.p., e pertanto non risponde dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 688 c.p. colui che venga colto in stato di ubriachezza nell'abitacolo del suddetto veicolo" (Cass n ). Il P.M. ricorrente ha prospettato solo tale questione, nonchè la prova sullo stato di ubriachezza, che

12 è assorbita dalla valutazione della declaratoria di non punibilità per l'inidoneità dell'abitacolo dell'autovettura a ritenersi luogo pubblico o aperto al pubblico, nulla rilevando sulla eventuale protrazione dello stato di ubriachezza sulla pubblica strada, per cui il ricorso dell'organo di accusa va rigettato. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il ricorso dell'imputato. L'A. ha prospettato censure di merito (v. pagg. 1 e 2 di questa sentenza), mentre il giudice di primo grado ha congruamente e logicamente dedotto la responsabilità del prevenuto dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Cagli, secondo i quali lo stato di ebbrezza si rendeva evidente per la difficoltà di reggersi in piedi, per l'alito fortemente vinoso e per la parlata stentata ed inadeguata. Trattandosi di questione di merito, la valutazione delle risultanze istruttorie non è censurabile in sede di legittimità in presenza di motivazione adeguata e logica (Cass n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). In ordine, poi, alla mancanza dell'accertamento dello stato di ebbrezza, a mezzo di etilometro, questione che non può ritenersi ristretta alla sola motivazione, ma ampliata alla violazione di legge, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel ritenere che "lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, nè unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorchè risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente" (Cass. sezioni unite n. 1299; tra le conformi più recenti Cass. sez. 4^ n ). Essendo, pertanto, correttamente motivata sul punto la sentenza impugnata, va ritenuto infondato anche il ricorso dell'imputato. Ne consegue che entrambi i ricorsi, del P.M. e dell'imputato, vanno rigettati, con condanna dell'a. al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p.. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna l'avenanti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 maggio Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005 AUTOVELOX NO CONTESTAZIONE IMMEDIATA Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II, 28 settembre 2006, n VELOCITA ACCERTAMENTO A MEZZO DI AUTOVELOX CONTESTAZIONE IMMEDIATA OMISSIONE VERBALE - INDICAZIONE DEI MOTIVI CHE L HANN0 RESA IMPOSSIBILE SUFFICIENZA. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Sentenza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Piedimonte Matese ha respinto l opposizione che M. P. aveva proposto avverso il verbale, notificatole il 31 gennaio 2001, con cui la polizia municipale di Piana di Monte Verna le aveva contestato che il 19 ottobre 2001

13 un autovettura di sua proprietà aveva superato il limite di velocità vigente nel luogo dell accertamento, avvenuto mediante un apparecchio del tipo "autovelox". M. P. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Comune di Piana di Monte Verna non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo addotto a sostegno del ricorso M. P. lamenta che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, pur se una pattuglia congruamente formata avrebbe potuto fermare poco più innanzi il conducente dell autovettura. La censura va disattesa, poiché la giurisprudenza di legittimità è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante dispositivi che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l utilizzazione di apparecchiature diverse, come l"autovelox", rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata, né d altra parte sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, che non prevedano subitanei inseguimenti o il fermo del veicolo ad opera di una pattuglia di agenti posta a valle (v., da ultimo, Cass. 28 aprile 2006 n. 9924). Il ricorso viene pertanto rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il Comune di Piana di Monte Verna non ha svolto attività difensive. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso. Roma, 16 maggio Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2006 LIMITAZIONI GUIDA MOTOCICLI PATENTE A 1 Conseguita a 16 anni, per motocicli fino a 125 cc o 11 kw (quelle rilasciate fino al 30 sett 1999 si sono trasformate in A3 quelle rilasciate dal 1 ott 1999 sono rimaste A1) PATENTE A2 Conseguita a 18 anni, per motocicli fino a 25 kw PATENTE A3 Dopo due anni si trasforma in A3 Conseguita a 21 anni Oppure: con 2 anni di A2 o A2 con prova specifica di controllo capacità e comportamento di guida PATENTE B Conseguita fino al 31 dic 1985 abilita alla guida di tutti i

14 motocicli Conseguita dal 1 gen 1986 al 25 aprile 1988 abilita alla guida di tutti i motocicli eccetto all estero NB Conseguita dal26 aprile 1988 abilita solo alla guida in Italia di motocicli fino a 125 cc o 11 kw. Il kw si ottiene moltiplicando CV x 0,736

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