REGGIO EMILIA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGGIO EMILIA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012"

Transcript

1 C.U. nr. 45 Pagina 1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA Via Ferruccio Ferrari, 2 - C.P Reggio Emilia S1 Tel Fax info@figcreggioemilia.it web: STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 Comunicato Ufficiale nr. 45 pubblicato il 30/05/2012 VARIZIONI GARE ALLIEVI PROVINCIALI La gara CORREGGESE - POLISPORTIVA QUARESIMO in programma Domenica 03/06 alle ore 10.30, viene anticipata a Venerdì 01/06 alle ore 20.30, campo ufficiale. STRALCIO DAL CU N. 47 DEL 30/05/ C.R.E.R. LND CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI SCISSIONI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 Le relative domande, redatte su appositi moduli, da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o scaricate dal sito internet (in questo caso vanno compilate in triplice copia) devono essere inoltrate, tramite il Comitato Regionale Emilia Romagna, al Presidente della F.I.G.C., improrogabilmente entro il 5 Luglio 2012, per la ratifica di competenza. Pertanto, le domande stesse, corredate della documentazione sottoindicata, prevista dai rispettivi artt e 20 delle N.O.I.F., devono pervenire o essere depositate presso questo Comitato Regionale all attenzione di Marinella, per l esame preliminare, entro e non oltre giovedì 21 GIUGNO 2012 ore (termine perentorio, non fa fede il timbro postale). Per doverosa informazione delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, lo stralcio degli artt e 52 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. che disciplinano gli adempimenti in questione: Art. 17 Denominazione sociale...omissis Il mutamento di denominazione sociale delle Società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale

2 C.U. nr. 45 Pagina 2 dell Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l atto costitutivo, lo Statuto sociale e l elenco nominativo dei componenti l organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario. Art. 18 Sede sociale...omissis II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale. 3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno. 4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente. 5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda. Art. 19 Impianto sportivo 1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione. 2. L impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti. 3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame dell istanza: -al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; -al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile. 4. Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra..omissis. Art. 20 Fusioni Scissioni Conferimenti d Azienda...omissis Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l atto costitutivo e lo statuto della società che

3 C.U. nr. 45 Pagina 3 prosegue l attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell azienda sportiva, nonché l elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno. Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine....omissis In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F,I,G,C, unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l anzianità di affiliazione della società conferente. 6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l anzianità di affiliazione. 7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni: a) Le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) In ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Provincie e/o Regioni diverse. Nell ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico; c) tra società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. Art.52 - Titolo sportivo 1. II titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato. 2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione. 3. II titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell art. 16, comma 6 e 7, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente della F.I.G.C., previo parere vincolante della CO.VI.SO.C. ove il titolo sportivo concerna un Campionato professionistico a condizione che la nuova società, con sede nello stesso Comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza : 1) di avere acquisito l intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza 2) di avere ottenuto l affiliazione alla FIGC 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta

4 C.U. nr. 45 Pagina 4 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. MODALITA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE - compilare il relativo modulo (da scaricare sul sito nel tesseramento o ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE. allegare allo stesso IN ORIGINALE: - copia autentica del verbale dell Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio denominazione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell Assemblea ( N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate) - Atto costitutivo originario e Statuto sociale aggiornato riportante la NUOVA denominazione, sottoscritto dai Soci; - Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi IMPORTANTE: la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata l inserimento di un aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione. MODALITA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE - compilare il relativo modulo (da scaricare sul sito nel tesseramento o da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE E SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE. allegare allo stesso IN ORIGINALE: - copia autentica del verbale dell Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio denominazione e sede sociale; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell Assemblea ( N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate) - Atto costitutivo originario e Statuto sociale aggiornato riportante la NUOVA denominazione, sottoscritto dai Soci,e la NUOVA sede; la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata l inserimento di un aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione. IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 1. La Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive 2. La Società, nelle due stagioni precedenti, non deve aver trasferito la Sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.

5 C.U. nr. 45 Pagina 5 TRASFORMAZIONE DA SOCIETA DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA DI CAPITALI Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all inizio dell attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il Cambio di denominazione sociale. Quindi per consentire il rispetto dell iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro giovedì 21/06/2012 ore (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale. L atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni. Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. Ottenuta l iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA DI CAPITALI IN SOCIETA DI PERSONE Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all inizio dell attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il Cambio di denominazione sociale. Quindi per consentire il rispetto dell iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro giovedì 21/06/2012 ore (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall art sexies del Codice Civile. L atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

6 C.U. nr. 45 Pagina 6 CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D. Con delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione più restrittiva in tema di mutamento della denominazione sociale, da intendersi riferita alle sole Società aderenti al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile. Ciò premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine all applicazione dell art. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle Società appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima. Pertanto, nella denominazione sociale risultante all atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società. PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2005 IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini) IL PRESIDENTE (Carlo Tavecchio) MODALITA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE - compilare il relativo modulo (da scaricare sul sito nel tesseramento o da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI FUSIONE E SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE. allegare allo stesso IN ORIGINALE: - verbali DISGIUNTI dell Assemblea generale dei Soci delle società che hanno deliberato la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell Assemblea ( N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate) - verbale CONGIUNTO dell Assemblea generale dei Soci delle società che richiedono la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell Assemblea ( N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate) - NUOVO Atto costitutivo e NUOVO Statuto della società sorgente dalla fusione sottoscritto dai soci; - elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione Sportiva 2012/2013) della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi. - disponibilità del campo IMPORTANTE: la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata l inserimento di un aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione. Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 01/07/2012

7 C.U. nr. 45 Pagina 7 MODALITA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE E possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5. Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.E.R. all attenzione di Marinella con allegato: - copia autentica del verbale dell Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell Assemblea ( N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate) - elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2012/ domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazionhe) da inviare ENTRO IL ore perentorio - in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione. In particolare, si richiama l attenzione: - la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l approvazione della F.I.G.C. LE SCISSIONI SONO CONSENTITE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL ART. 20 COMMA 7 DELLE N.O.I.F. SOPRA INDICATO Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società L.N.D. (art. 15 NOIF) Per ottenere l affiliazione alla F.I.G.C. le Società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere. Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all attività organizzata dalla L.N.D. dovranno presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide de Gasperi Bologna) : - il MODULO BIANCO predisposto dalla Segreteria Federale, in carta sensibile, reperibile presso il C.R.E.R. o presso la Delegazione Provinciale o sul sito nel tesseramento (in questo caso va compilato in triplice copia); - tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso); - trattandosi di carta chimica accertarsi della leggibilità delle copie; - il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l esatta denominazione della Società corrispondente a quella dell atto costitutivo e dello statuto. Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell iscrizione delle squadre ai campionati e sono i seguenti: DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO STATUTO DISPONIBILITA DEL CAMPO ELENCO DEI COMPONENTI LA SOCIETA -TASSA DI AFFILIAZIONE

8 C.U. nr. 45 Pagina 8 Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società di PURO SETTORE GIOVANILE (art. 15 NOIF) Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare esclusivamente all attività del Settore Giovanile e Scolastico dovranno presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide de Gasperi Bologna): - il MODULO predisposto dalla Segreteria Federale, reperibile presso il C.R.E.R., ma anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali periferiche o sul sito nel tesseramento (in questo caso va compilato in triplice copia) mettendo la crocetta nella casella settore giovanile scolastico - tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso); - trattandosi di carta chimica accertarsi della leggibilità delle copie; - il timbro, apposto sulle tre facciate, deve riportare l esatta denominazione della Società corrispondente a quella dell atto costitutivo e dello statuto. Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell iscrizione delle squadre ai campionati e sono i seguenti: DOMANDA DI AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO ELENCO DEI COMPONENTI - STATUTO DISPONIBILITA DEL CAMPO TASSA DI AFFILIAZIONE FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL EVASIONE DELLA PRATICA a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale - la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere adeguata ai sensi dell Art. 90 commi 18 e 18 ter della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004): A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico F.C.D. = Football Club Dilettantistico A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica POL. D. = Polisportiva Dilettantistica N.B. La tipologia della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa. - la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; - non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; - agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta - per la società affilianda - l inserimento di un aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione; Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell esame finale della documentazione completa.

9 C.U. nr. 45 Pagina 9 Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI: - SCUOLA CALCIO, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e che hanno determinati requisiti - Nuova, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con Nuova XXXX ); - Rinascita, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con Rinascita XXXX ); Anno, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con 2009 XXXX ); (particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX BOYS XXXX JUNIOR XXXX per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili). - denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario; - denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX, etc.). b) Atto costitutivo e Statuto sociale La Società che richiede l affiliazione alla FIGC deve presentare l Atto costituito e lo Statuto sociale: a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l elenco nominativo dei componenti l Organo direttivo (come da fax simile a disposizione sul sito) b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (come da fax simile a disposizione sul sito) Per eventuali necessità si suggerisce di collegarsi al link qui sotto riportato: c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell impianto. La Società dovrà svolgere l attività nell impianto dichiarato disponibile all atto dell affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale. Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF). d) Tassa di affiliazione Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. C.R. Emilia Romagna, dell importo di:. 55,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti (salvo conferma da parte della Federazione);. 15,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica (salvo conferma da parte della Federazione) e) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l Attività Giovanile e Scolastica (solo per le Società già affiliate che intendono svolgere attività dilettantistica) La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:

10 C.U. nr. 45 Pagina 10 DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER L ATTIVITA GIOVANILE E SCOLASTICA La Società (SIGLA) (DENOMINAZIONE) di... (COMUNE DI RESIDENZA) DICHIARA Di non essere affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come Società pura Di essere già affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come Società pura con il seguente numero di matricola: n... Firma del Presidente... SI INVITANO LE SOCIETA A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON: - NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO - NUMERO DI FAX FUNZIONANTE - INDIRIZZO ATTO COSTITUTIVO L'anno... il giorno... del mese di..., si conviene a stipula quanta segue: Tra i signori: a....,nato a... il..., residente a... in via..., professione... (codice fiscale:...) b....,nato a... il..., residente a... in via..., professione... (codice fiscale:...) c....,nato a... il..., residente a... in via..., professione... (codice fiscale:...)

11 C.U. nr. 45 Pagina 11 d....,nato a... il..., residente a... in via..., professione... (codice fiscale:...) e....,nato a il..., residente a... in via..., professione... (codice fiscale:...) 1) E costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione... con sede in... CAP...Via...n... 2) L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti. A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere. 3) Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci. 4) L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 5) L'Associazione è retta dallo Statuto, composto dai suoi 25 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. 6) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei sigg.ri: I consiglieri nominati eleggono: alla carica di Presidente e dirigente responsabile per le attività federali; alla carica di Vice Presidente alla carica di Segretario tesoriere i quali dichiarano di accettare la carica. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto. 11 Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

12 C.U. nr. 45 Pagina 12 FIRME.... STATUTO Art. 1 - Denominazione e sede E' costituita I' Associazione Sportiva Dilettantistica denominata.. L'Associazione in quanto non riconosciuta e disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede in. CAP... Via...n... Art. 2-Scopo L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, Ia formazione e Ia preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti. L'Associazione e soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.l.. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, 1'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alia pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede I' Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa Ia gestione di un posto di ristoro. Art. 3 - Colori sociali I colori sociali sono Art. 4 - Affiliazione L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alia gestione delle società affiliate. Art 5 - Patrimonio II patrimonio sociale e formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che I' Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire non che da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi. Art. 6 - Entrate Le entrate sono costituite da

13 C.U. nr. 45 Pagina 13 a) quote associative annue o periodiche dei soci ; b) contributi ordinari o straordinari dei soci; c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere; d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni. Art. 7 - Anno sociale L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. II Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitate durante Ia vita dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per Ia realizzazione delle finalità istituzionali. Art. 8 -Soci Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi. Art.9 - Domanda di ammissione Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. II richiedente con Ia domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare Ia quota associativa e Ia quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il... di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente Ia potestà parentale. II genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il m inore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato m i n o r e n n e Art.10 Categorie dei soci Le categorie dei soci sono le seguenti : a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'associazione; b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'associazione successivamente alia fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare Ia quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. c) Ciascun socio e titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Art Diritti dei soci I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce I' Associazione come da apposito Regolamento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alia prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

14 C.U. nr. 45 Pagina 14 Art. 12 Decadenza dei soci La qualità di socio si perde: a) per dimissioni; b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno; c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione; d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla Iegge, comunque lesivi degli interessi sociali. Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. II provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall' Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l 'Assemblea potrà ugualmente procedere alia conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista Ia loro rivalutabilità. Art.13- Organi dell'associazione Organi dell'associazione sono: a) l'assemblea generate dei soci b) il Presidente c) il Consiglio Direttivo Art.14-Assemblea dei soci L'Assemblea generate è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno. La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: a) deliberare sui conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'associazione; c) deliberare l 'indirizzo generate dell'attività dell'associazione; d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie; e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente. L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla meta più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla meta più uno dei soci. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora Ia decadenza degli stessi sia tale da comprometterne Ia funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere Ia prima Assemblea ordinaria utile; d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno; e) sullo scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione.

15 C.U. nr. 45 Pagina 15 Art Validità assembleare L'Assemblea ordinaria e validamente costituita in prima convocazione con Ia presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto 1'Assemblea ordinaria che 1'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per Ia modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre Ia presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24. Art.16 - Diritti di partecipazione Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati. Art.17 -Funzionamento dell'assemblea L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio. II Presidente verifica Ia regolarità delle deleghe e Ia regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne Ia massima diffusione. Art Cariche sociali Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare Ia propria candidatura almeno... giorni prima della data stabilita per 1'effettuazione dell'assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'associazione. Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti: - essere soci effettivi dell'associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto; - non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.LG.C., del C.O.N.L o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; - non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica. II venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica. Art Consiglio Direttivo II Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea ordinaria fino ad un massimo di... eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. II Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. II Consiglio Direttivo è validamente costituito con Ia presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

16 C.U. nr. 45 Pagina 16 Le deliberazioni del Consiglio, per Ia loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto Ia riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne Ia massima diffusione. La carica di Presidente e di Consigliere e incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'assemblea. II componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alia convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alia scadenza dei consiglieri sostituiti. II Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere Ia maggioranza dei suoi componenti. Art Funzionamento del Consiglio Direttivo II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno Ia meta dei suoi componenti, senza formalità. Sono compiti del Consiglio Direttivo: 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci: 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci; 7) Ia gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché I 'amministrazione ordinaria dell'associazione. Art. 21 -Il Presidente- Vice Presidente- Segretario II Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige I' Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. II Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alia corrispondenza e come tesoriere cura l' amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Art. 22 -II rendiconto II Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all approvazione dell'assemblea dei soci. II bilancio consuntivo deve informare circa Ia complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. II bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto Ia situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Art Clausola compromissoria Tutte le controversie insorgenti tra i soci e I' Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alia competenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea dei soci. II Ioro lodo sarà inappellabile.

17 C.U. nr. 45 Pagina 17 Art Durata - Scioglimento La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con Ia presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure Ia richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell' eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge. Art. 25 -Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano Ie disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile MODALITA' DI SVINCOLO SVINCOLO PER RINUNCIA (ART. 107 N.O.I.F.) Liste di Svincolo Operazioni iniziali 1. andare sul sito istituzionale della L.N.D. all indirizzo 2. attraverso l accesso rapido posto sulla destra della pagina iniziale, cliccare Comitato Regionale Emilia Romagna ; 3. entrati nella finestra del Comitato Regionale Emilia Romagna cliccare AREA SOCIETA in alto a sinistra; 4. nello spazio ID scrivere LND seguito dal numero di matricola della Società (es: LND530027); 5. nello spazio PW inserire la password già utilizzata per le iscrizioni e gli svincoli delle Stagioni Sportive precedenti (la password può essere cambiata esclusivamente dalla Società in qualsiasi momento all interno del sito della LND; in tal caso fare attenzione a non smarrirla, in quanto il Comitato Regionale non ne ha più copia); 6. cliccare SVINCOLI DILETTANTI (in caso di difficoltà seguire l aiuto in linea) Avvertenze Si rammenta che le liste di svincolo resteranno aperte dal 02/07/2012 al 16/07/2012 (1 periodo) e dal 3/12/2012 al 17/12/2012 (2 periodo); dovranno essere depositate sempre presso il C.R.E.R o le Delegazioni oppure inoltrate tramite raccomandata r.r. al Comitato Regionale entro e non oltre il 16/07/2012 e/o 17/12/2012 (vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) debitamente firmate dal Presidente o dal Legale rappresentante della Società. Preso atto che è possibile avere un solo documento Definitivo per periodo di svincolo si raccomanda alle Società di non aver fretta nel voler rendere definitivo il documento provvisorio stampabile on-line ma di attendere fino a quando si avrà la certezza di non dover effettuare ulteriori modifiche. Data l importanza giuridica delle informazioni immesse attraverso l area riservata, si raccomanda di conservare i dati identificativi, utente e password, in luogo protetto. Si pubblica, di seguito, a stralcio, l art. 107 N.O.I.F. ("Svincolo per rinuncia"):

18 C.U. nr. 45 Pagina omissis... L inclusione in lista di svincolo di un calciatore non professionista, giovane dilettante o giovane di serie, purché tesserati entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nel periodo di svincolo suppletivo, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società. Il modulo di richiesta, denominato aggiornamento della posizione di tesseramento, è sottoscritto anche dagli esercenti la potestà genitoriale, qualora il calciatore sia minore di età omissis... (I Comitati) pubblicano sui propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori da svincolare Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, non possono essere modificate. 4. Avverso l'inclusione, o la non inclusione, negli elenchi di cui al comma 2 ed entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione in Comunicato Ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti, nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 5. Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo". 6. L'inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla-osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera. SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.) dal 01 luglio al 30 giugno L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo"), precedentemente abrogato, è stato nuovamente inserito tra le opportunità di svincolo. Esso consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il deposito presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale: 1. Le società possono convenire con i calciatori non professionisti e giovani dilettanti accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione. 2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale (le date di deposito dell accordo e di applicazione dello stesso saranno oggetto di successiva comunicazione attraverso il Comunicato Ufficiale). 3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all interessato copia dell accordo. Il trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell accordo, rende inefficace l accordo medesimo. Il deposito degli accordi di svincolo presso questo C.R. dovrà avvenire entro venti giorni dalla stipulazione e, comunque, entro il 30 giugno Il C.R. Emilia Romagna provvederà allo svincolo a far data dal 1 luglio 2012.

19 C.U. nr. 45 Pagina 19 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio N.B. Le richieste pervenute prima del 15 giugno saranno ritenute NULLE ( eventuali richieste già inviate dovranno essere ripresentate a partire dal 15 giugno ) Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall art. 32-bis delle N.O.I.F.. 1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio. omissis 2. Svincolo del calciatore a regime. A partire dal 15 giugno 2012 tutti i calciatori che entro il termine di stagione ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25 anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento. 3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti. Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati d ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva. Pertanto, ai fini del tesseramento, sia con la stessa Società che con una nuova Società dilettantistica, non è necessario ripresentare una richiesta di svincolo, ma occorre la semplice sottoscrizione del modulo Aggiornamento Posizione di Tesseramento. 4. Modalità di richiesta di svincolo. Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le richieste devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio. Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmente, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari: a) al Comitato Regionale o Divisione competente; b) alla Società sportiva di appartenenza. 5. A chi inviare la richiesta. La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa. 6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi alla FIGC COMMISSIONE TESSERAMENTI Via G.Allegri ROMA SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE da fine campionato al 15 giugno Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall art. 109 delle N.O.I.F.. 1. Il calciatore non professionista e giovane dilettante il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in lista di svincolo. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

20 C.U. nr. 45 Pagina La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato. 4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d idoneità all attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni. 5. L opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d autorità dello stesso. 6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti. 7. La pendenza del reclamo non sospende l efficacia della decisione del Comitato. SVINCOLO PER INATTIVITA DELLA SOCIETA Svincolo per inattività della società (art. 110 delle N.O.I.F.) Nel caso in cui la società non prende parte al campionato di competenza o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del campionato cui partecipa la prima squadra della società inattiva. Il ritiro o l esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15 anno di età sono svincolati d autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre con lettera raccomandata diretta alla società ed inviata in copia anche al comitato competente di essere inclusi in liste di svincolo. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al comitato. Il comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15 giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le Parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva. I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all art. 58 delle N.O.I.F. e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al comitato regionale competente. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione del reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI SCISSIONI STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI SCISSIONI STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI SCISSIONI STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 Le relative domande, redatte su appositi moduli, da scaricare dal sito www.figc.dilettanti-er.it in modulistica/archivio

Dettagli

STATUTO. L Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

STATUTO. L Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. Art. 1 STATUTO E costituita l Associazione Sportiva dilettantistica. L Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L Associazione ha sede in Via.

Dettagli

COPIA INTEGRALE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. (Denominazione) Art. 1 É costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica,

COPIA INTEGRALE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. (Denominazione) Art. 1 É costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica, COPIA INTEGRALE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (Denominazione) Art. 1 É costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica, L Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata

Dettagli

COMITATO REGIONALE VENETO

COMITATO REGIONALE VENETO Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE VENETO VIA DELLA PILA 1 30175 MARGHERA (VE) CENTRALINO: 041 25.24.111 FAX: 041 25.24.120 041 25.24.140 Indirizzo Internet:

Dettagli

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice

Dettagli

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PORSCHE TRIESTE Art. 1 - Denominazione e sede 1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile,

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

Allegato A STATUTO SOCIALE

Allegato A STATUTO SOCIALE Allegato A STATUTO SOCIALE Art. 1 L Associazione denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Amatori Velletri con sede in Velletri (Roma), costituita il 19 ottobre 2000 nello spirito della

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA (da compilare a cura di ogni singola società)

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA (da compilare a cura di ogni singola società) VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA (da compilare a cura di ogni singola società) Il giorno. alle ore.. c/o la sede della società si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l assemblea dei soci, per

Dettagli

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Associazione Il Larice Club STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli

Dettagli

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione Università della Terza Età di Novara Statuto dell'associazione Art. 1 Denominazione 1. Con atto Rep. Gen. n. 88820/7871, in data 23 dicembre 1982, è stata costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. Cod.

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo

Dettagli

STATUTO DELLA SOCIETA SPORTIVA Associazione Sportiva Dilettantistica NUOVA TORRE DE ROVERI C.

STATUTO DELLA SOCIETA SPORTIVA Associazione Sportiva Dilettantistica NUOVA TORRE DE ROVERI C. STATUTO DELLA SOCIETA SPORTIVA Associazione Sportiva Dilettantistica NUOVA TORRE DE ROVERI C. Articolo 1 Denominazione e Sede E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica NUOVA TORRE DE ROVERI

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1 STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA FURIO DEL FURIA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede

Dettagli

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE

Dettagli

STATUTO Art.1 E costituita l Associazione PALLAVOLO ANGELO COSTA RAVENNA - Associazione sportiva dilettantistica. L Associazione, in quanto non

STATUTO Art.1 E costituita l Associazione PALLAVOLO ANGELO COSTA RAVENNA - Associazione sportiva dilettantistica. L Associazione, in quanto non 1 STATUTO Art.1 E costituita l Associazione PALLAVOLO ANGELO COSTA RAVENNA - Associazione sportiva dilettantistica. L Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del

Dettagli

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art. STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione

Dettagli

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Dettagli

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO DELLA S.I.A. STATUTO DELLA S.I.A. Art. 1 È costituita a tempo indeterminato una Associazione sotto la denominazione Società Italiana di Agopuntura S.I.A. Art. 2 La Società Italiana di Agopuntura ha lo scopo di dare

Dettagli

" Lyceum Roma XIII Associazione Polisportiva Dilettantistica "

 Lyceum Roma XIII Associazione Polisportiva Dilettantistica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA " Lyceum Roma XIII Associazione Polisportiva Dilettantistica " Articolo 1 Costituzione E' costituita con sede in Roma, località Lido di Ostia, attualmente in Piazza G.

Dettagli

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Art. 1 Denominazione e sede 1. E costituita in Donoratico, via Toniolo n.9 una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA Pagina 1 di 6 Allegato A al Regolamento Associazione CSV Basilicata REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA Art. 1 Campo di applicazione del Regolamento

Dettagli

(FAC-SIMILE) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

(FAC-SIMILE) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (FAC-SIMILE) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Art.1. DENOMINAZIONE E SEDE E costituita in Via Una Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend

Dettagli

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità

Dettagli

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO BUDRIO

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO BUDRIO STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO BUDRIO Art. 1 - Costituzione e scopi 1. E' costituita la Società Sportiva denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO BUDRIO 2. La

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

Dettagli

Statuto tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIDAL

Statuto tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIDAL Statuto tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIDAL Articolo 1 - Denominazione e sede E' costituita in, in via, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA Articolo 1 Denominazione e sede E costituita in Catanzaro, viale Magna Grecia, 120, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

Dettagli

ATLETICA BERGAMO 59 Libera associazione fra amici dell atletica leggera STATUTO SOCIALE

ATLETICA BERGAMO 59 Libera associazione fra amici dell atletica leggera STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA BERGAMO 59 Libera associazione fra amici dell atletica leggera STATUTO SOCIALE Articolo 1 Denominazione e sede E costituita in Bergamo, piazzale Goisis 6,

Dettagli

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,

Dettagli

A - FAD FACSIMILE Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica

A - FAD FACSIMILE Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica A - FAD FACSIMILE Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica Art. 1 Denominazione e sede 1. È costituita in, all indirizzo, la Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.

Dettagli

Statuto associazione sportiva dilettantistica Onlus per il ciclismo Articolo 1 Denominazione e sede È costituita in, in via.

Statuto associazione sportiva dilettantistica Onlus per il ciclismo Articolo 1 Denominazione e sede È costituita in, in via. Statuto associazione sportiva dilettantistica Onlus per il ciclismo Articolo 1 Denominazione e sede È costituita in, in via., una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. civ.

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico

Dettagli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177 STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria

Dettagli

Articolo 1 Denominazione e sede

Articolo 1 Denominazione e sede Articolo 1 Denominazione e sede È costituita in Pordenone Via Mantegna 15, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Pordenone Rugby A.S.D.. Articolo

Dettagli

Atto costitutivo di una associazione dilettantistica polisportiva

Atto costitutivo di una associazione dilettantistica polisportiva Atto costitutivo di una associazione dilettantistica polisportiva L anno il giorno del mese di, si conviene e stipula quanto segue: Tra i signori: 1), nato a, il, residente a, in, professione, (codice

Dettagli

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Elaborazione Ufficio Servizi Culturali Ottobre 2007 INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 Consulta delle Associazioni Art. 3 Finalità ed attività Art. 4

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 - E' costituita un'associazione culturale denominata OPTION PLAYER. L Associazione ha sede in Massa, Via Beatrice

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI Art. 1 COSTITUZIONE È costituita in data 3 Marzo 2012 l'associazione Ornitologi Marchigiani. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche)

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO Articolo 2 OGGETTO L associazione non ha scopo di lucro. L associazione intende promuovere il benessere

Dettagli

STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede

STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

STATUTO P.F.PROGRESSO FONTANA BOLOGNA ASD

STATUTO P.F.PROGRESSO FONTANA BOLOGNA ASD STATUTO P.F.PROGRESSO FONTANA BOLOGNA ASD (aggiornato alle modifiche dell'art.90 L.289/02 e succ.ve modifiche). Art. 1 - Denominazione e sede E' costituita l'associazione non riconosciuta, ai sensi degli

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>> STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E FORMA GIURIDICA Sotto la denominazione Associazione degli Amici del Conservatorio della Svizzera Italiana è costituita un'associazione, con sede a Lugano, secondo l'art. 60

Dettagli

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione) Il presente schema di Statuto viene proposto, a mero titolo indicativo, non potendo, né volendo, limitare la libertà delle Organizzazioni di darsi autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento.

Dettagli

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>> STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

Trasferimento di calciatori giovani dilettanti e non professionisti tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Trasferimento di calciatori giovani dilettanti e non professionisti tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE VENETO DIVISIONE CALCIO A CINQUE VIA DELLA PILA 1-30175 MARGHERA (VE) CENTRALINO: 041 25.24.111 - DIVIS.CALCIO A 5: 041 25.24.114

Dettagli

Articolo 3 Durata La durata dell Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 Durata La durata dell Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell assemblea straordinaria dei soci. STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE Articolo 1 Denominazione e sede 1. E costituita in Carpi (Modena), in Piazzale Dante Alighieri, 5, una Associazione Culturale ai sensi degli articoli 36 e seguenti del

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta

Dettagli

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 $662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,

Dettagli

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede) STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale

Dettagli

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >> STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione

Dettagli

Statuto della. FORTITUDO CERIANO BASKET Associazione Sportiva Dilettantistica

Statuto della. FORTITUDO CERIANO BASKET Associazione Sportiva Dilettantistica Statuto della FORTITUDO CERIANO BASKET Associazione Sportiva Dilettantistica Art. 1 - Denominazione e sede 1. E' costituita in CERIANO LAGHETTO, all indirizzo PIAZZA ROMA 18 (Palazzo Comunale) la Associazione

Dettagli

STATUTO DI QUILTING TUSCIA

STATUTO DI QUILTING TUSCIA STATUTO DI QUILTING TUSCIA Articolo 1. E costituita l associazione culturale denominata Quilting Tuscia. L' associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. La durata della associazione è illimitata e

Dettagli

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 245/A Il Consiglio Federale Ritenuta la necessità di modificare il Regolamento dell

Dettagli

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia

Dettagli

ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione)

ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione) ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione) Art. 1 Composizione, elezione e durata in carica del Collegio Il Collegio dei Probiviri

Dettagli

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri ART. l - COSTITUZIONE È costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt.

Dettagli

STATUTO ( di Associazione non riconosciuta)

STATUTO ( di Associazione non riconosciuta) 1 Articolo -1 Denominazione e sede sociale STATUTO ( di Associazione non riconosciuta) 1 - E costituita con sede in. ( ) Via un Associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata

Dettagli

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1 STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. COLZATESE

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. COLZATESE STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. COLZATESE Art. 1 - Denominazione e sede 1. E costituita a Colzate (Bg) in Via Marconi n. 5 un'associazione sportiva dilettantistica priva di personalità

Dettagli

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO MIRANO STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO MIRANO STATUTO 1 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO MIRANO STATUTO Articolo 1 Denominazione e sede E corrente in Mirano VE, Viale delle Rimembranze 4, una Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi

Dettagli

STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010

STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010 ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ABRUZZESI A FIRENZE STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010 Articolo 1 Costituzione E costituita, con sede in Firenze, l Associazione culturale denominata GLI ABRUZZESI A FIRENZE

Dettagli

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA Art.1 Denominazione e sede E costituita l associazione non riconosciuta denominata Associazione Dilettantistica PALLAVOLO VALLI DI LANZO, con sede in via De Amicis n. 5

Dettagli

E' - 33, 02017 TERMINILLO

E' - 33, 02017 TERMINILLO Articolo 1 - E' costituita in Terminillo - Rieti, in via Dei Villini 33, 02017 TERMINILLO tel 0746/261121,fax 0746/261339 una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. Civile

Dettagli

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI Titolo 1 - Costituzione Denominazione - Sede Art. 1 - È costituita con sede in Molfetta, via Francesco

Dettagli

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB S T A T U T O Articolo 1 - Denominazione e sede E costituita in Azzano San Paolo (Bg), Via I Maggio n.15, l associazione sportiva denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB. Articolo

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE 1. Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, in forma abbreviata CENTRO MODA, costituito il 6 novembre 1954, è una Associazione

Dettagli

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Via Filadeflia 220

Dettagli