F.LLI ELIA S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE REDATTO AI FINI DELL APPLICAZIONE DEL D. LGS. N.231/2001. (allegato 5)
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1 F.LLI ELIA S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE REDATTO AI FINI DELL APPLICAZIONE DEL D. LGS. N.231/2001 (allegato 5)
2 1 Principi generali Il Modello redatto ai sensi del D. Lgs. n.231/2001 (di seguito più semplicemente il Decreto ) prevede, come aspetto essenziale della sua efficacia ai sensi degli articolo 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lettera b), un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure ivi indicate (incluse le disposizioni riportate nei protocolli che costituiscono parte integrante del Modello), nonché delle disposizioni e dei principi enunciati nel Codice di condotta. L applicazione delle sanzioni prescinde dall eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. La Società, per il tramite del suo Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di applicare, all esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale. 2 Misure sanzionatorie La responsabilità dell applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare è di competenza del: Consiglio di Amministrazione per quanto concerne alle sanzioni applicabili ai Consiglieri di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale, ai componenti dell OdV e ai dirigenti; Amministratore Delegato per quanto concerne alle sanzioni applicabili agli altri dipendenti. 2.1 Personale dipendente Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati e operai, alle dipendenze della F.lli Elia S.p.A. che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da: adozione di comportamenti non conformi alle regole e alle disposizioni del Modello e dei suoi protocolli e del Codice di condotta; adozione di comportamenti che possono configurare una delle ipotesi di reato indicate nel Modello, anche se posti in essere in violazione a specifiche procedure interne. Il mancato rispetto delle regole e delle disposizioni indicate nel Modello, nei suoi protocolli, nel Codice di condotta e in eventuali procedure interne, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari anche previsti nel CCNL applicato dalla Società (CCNL per i dipendenti da aziende dell industria): 1 rimprovero verbale: verrà applicata la sanzione del rimprovero verbale nei casi di violazione colposa delle regole di comportamento e delle disposizioni contenute nel Modello, nei suoi protocolli, nel Codice di condotta e in eventuali procedure interne, o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore; tale provvedimento disciplinare trova applicazione nell ipotesi di lieve inosservanza delle regole e delle disposizioni rilevanti ai fini del Decreto o delle direttive e istruzioni impartite dai superiori che rilevano ai fini della disciplina in commento; 2 rimprovero scritto: verrà applicato nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al punto precedente, o nel caso di violazioni, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore; 3 multa in misura non eccedente l importo di 4 ore della normale retribuzione indicata nel CCNL vigente: verrà applicata in caso di mancata (reiterata) partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di training relativi al D. Lgs. n.231/2001 o in ordine a tematiche relative;
3 4 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, nei casi di gravi violazioni tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi; potrà, inoltre, essere applicata nell ipotesi di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati presi in esame dal Modello; 5 licenziamento per giustificato motivo: verrà applicato nei casi di adozione, nell espletamento dei propri compiti, di un comportamento caratterizzato da un notevole inadempimento delle regole e delle disposizioni previste dal Modello e dagli altri documenti ad esso correlati, e/o di eventuali disposizioni interne, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto; 6 licenziamento per giusta causa (per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto): verrà applicato nei casi di adozione, nell espletamento dei propri compiti, di un comportamento consapevole in contrasto con le regole e le disposizioni del Modello e dei documenti allo stesso correlati, e/o di eventuali disposizioni interne, che ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro, ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Qualora il lavoratore sia incorso in una delle violazioni da cui possa teoricamente scaturire una sanzione non conservativa (di cui ai precedenti punti 5 e 6) la F.lli Elia S.p.A. potrà disporre l allontanamento cautelare non disciplinare del medesimo, con effetto immediato, per un periodo strettamente necessario all accertamento dei fatti. Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'applicazione della sanzione più grave del rimprovero verbale comporterà anche la revoca immediata della procura stessa. La Società non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l addebito e senza aver sentito la sua difesa. La contestazione della Società, salvo che per il rimprovero verbale, dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 10 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Restano ferme e si intendono ivi richiamate, tutte le disposizioni di cui all articolo 7 della Legge n.300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori ) in relazione sia all esposizione dei codici disciplinari e in particolare all obbligo di preventiva contestazione dell addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni. La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l assistenza di un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce. L irrogazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. 2.2 Personale dirigente L inosservanza delle regole e delle disposizioni indicate nel Modello e nei documenti allo stesso correlati, ivi comprese eventuali procedure interne disciplinanti aspetti rilevanti ai fini della disciplina in commento, da parte dei dirigenti, determina l applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL vigente. Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia la sanzione è individuata nel licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.
4 Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle disposizioni previste dal Modello, dai protocolli e da eventuali altre procedure aziendali interne disciplinanti attività rilevanti ai fini dei reati che si intende prevenire. Inoltre, costituisce illecito disciplinare la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, nonché la violazione delle regole di condotta contenute nel Codice e, più in generale, l assunzione di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito e al grado di autonomia riconosciuto. 2.3 Collaboratori interni In caso di mancata osservanza del Modello e dei documenti allo stesso correlati, ivi comprese eventuali procedure interne disciplinanti aspetti rilevanti ai fini della disciplina in commento, da parte dei collaboratori che lavorano in seno all azienda, il Consiglio di Amministrazione valuterà se, previo esame della violazione, irrogare uno dei provvedimenti disciplinari previsti per i dipendenti, ovvero, nei casi più gravi, risolvere il rapporto di collaborazione con gli stessi, ferma restante la possibilità, laddove vi fossero le condizioni, di chiedere un risarcimento per i danni cagionati alla Società. Dei provvedimenti irrogati dovrà essere informato l Organismo di Vigilanza. La Società non potrà comminare alcuna sanzione ai collaboratori senza avergli preventivamente contestato l addebito e senza aver sentito la loro difesa. 2.4 Amministratori In caso di mancata osservanza del Modello e dei documenti allo stesso correlati, ivi comprese eventuali procedure interne disciplinanti aspetti rilevanti ai fini della disciplina in commento, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l Organismo di Vigilanza (dietro anche eventuale segnalazione da parte dei dipendenti una volta accertatane la fondatezza) ne darà immediata comunicazione al Collegio Sindacale, il quale provvederà a prendere gli opportuni provvedimenti nell ambito dei poteri allo stesso attribuiti dalla Legge, finanche la denuncia al Tribunale - ai sensi dell articolo 2409 del Codice Civile - nell ipotesi di eventuali irregolarità che cagionino un danno alla Società. 2.5 Collegio Sindacale In caso di mancata osservanza del Modello e in particolare delle regole eticocomportamentali indicate nel Codice di Condotta (disponibile insieme al presente regolamento disciplinare sul sito internet della Società da parte dei componenti del Collegio sindacale, l Organismo di Vigilanza (dietro anche eventuale segnalazione da parte dei dipendenti una volta accertatane la fondatezza) informerà l Organo amministrativo affinché lo stesso, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, possa eventualmente avviare la procedura di revoca dall incarico per giusta causa. 2.6 Misure nei confronti dei fornitori (inclusi i consulenti e/o i professionisti) La Società dovrà informare tutti i suoi fornitori (inclusi i consulenti e/o i professionisti) in merito all adozione da parte della Società del Modello, nonché, più specificamente, all adozione di un Codice di condotta emanato ai sensi del D. Lgs. n.231/2001 (disponibile sul sito internet unitamente al presente regolamento disciplinare) e che quindi saranno tenuti a rispettare le regole etico-comportamentali ivi contenute, pena la possibile risoluzione del contratto.
5 Tali infrazioni sono sanzionate dal Consiglio di Amministrazione secondo anche quanto previsto da appositi clausole (da inserire nei contratti di fornitura e/o con i consulenti e professionisti stipulati successivamente all adozione del Modello) e in ogni caso con l applicazione di penali convenzionali e/o l automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell articolo 1456 del Codice Civile), fatto salvo il risarcimento del danno. Di seguito si riportano i fac-simili di clausole da riportare nei contratti di fornitura e con i consulenti e professionisti stipulati successivamente all adozione da parte della Società del Modello, che potranno essere adattate anche con la previsione di eventuali penali a seconda della controparte. Fac-simile clausola da inserire nei contratti di consulenza e prestazioni professionali Il professionista è tenuto a conoscere e rispettare le regole etico-comportamentali indicate nel Codice di Condotta della F.lli ELIA S.p.A., disponibile sul sito internet della Società emanato ai sensi del D. Lgs. n.231/2001. La realizzazione da parte del professionista o di suoi collaboratori di comportamenti che determinino l avvio di un procedimento giudiziario diretto all accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest ultima a recedere dal contratto per giusta causa Fac-simile clausola da inserire nei contratti di fornitura Il [nome del fornitore] è tenuto a conoscere e rispettare le regole etico-comportamentali indicate nel Codice di Condotta della F.lli ELIA S.p.A., disponibile sul sito internet della Società emanato ai sensi del D. Lgs. n.231/2001. La realizzazione da parte del [nome del fornitore] o dei suoi collaboratori di comportamenti che determinino l avvio di un procedimento giudiziario diretto all accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest ultima a recedere dal contratto per giusta causa 3 Rispetto da parte degli amministratori, dipendenti e collaboratori interni delle disposizioni previste dal codice della strada I dipendenti e i collaboratori interni sono tenuti a rigorosamente rispettare le disposizioni contenute nel codice della strada. In caso di violazione di tali prescrizioni nel corso dello svolgimento dell attività lavorativa, delle multe dovranno farsene direttamente carico i sopraccitati soggetti. Inoltre, nel caso in cui dovessero venire comminate per più di tre volte multe aventi per oggetto prescrizioni principalmente introdotte per salvaguardare l incolumità delle persone (per esempio, rispetto dei limiti di velocità, sorpassi in tratti stradali non consentiti, rispetto dei semafori, allacciamento delle cinture, ecc.), l Organo amministrativo potrà: - provvedere al ritiro dell auto aziendale; - sospendere il dipendente e/o il collaboratore dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
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