DELIBERAZIONE N. 3 del 14/01/2011 ORE 11,00 CITTA DI BAGHERIA PROVINC IA DI PALERMO. Deliberazione della Giunta Municipale

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1 DELIBERAZIONE N. 3 del 14/01/2011 ORE 11,00 CITTA DI BAGHERIA PROVINC IA DI PALERMO Deliberazione della Giunta Municipale Oggetto: Convenzione di brokeraggio assicurativo. P. A. FIRMA SCIORTINO Biagio X SINDACO PRESIDENTE SARDINA Maurizio X Vice sindaco GULLI Vincenzo X Assessore anziano INGRASSIA Gianfranco X Assessore PAGANO Pietro X Assessore MINEO Antonino X Assessore DI STEFANO Giacinto X Assessore TRIPOLI Filippo X Assessore TORNATORE Emanuele X Assessore Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell ufficio Ragioneria Lì, Dirigente SS.FF. Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio Cap. Interv. Disponibilità Lì, Dirigente SS.FF. Osservazioni della Segreteria: Lì. Il Segr. G.le L Assessore proponente Il proponente e relatore della proposta Il dirigente di Settore Il Segretario Generale Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott.a V.za Guttuso, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

2 L Assessore alle Finanze e Bilancio dott. A. Mineo sottopone il seguente DOCUMENTO ISTRUTTORIO Premesso: - che questa Amministrazione è tenuta per legge e per Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale dipendente a dotarsi di contratti assicurativi, per la totale garanzia contro i rischi cui sono soggetti essa stessa, il proprio patrimonio ed il personale dipendente, alle migliori condizioni ed al minor costo possibile; - che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; - che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; - che l apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato; - Ritenuto pertanto necessario provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l interesse pubblico dell Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune; - Che la prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, con la sentenza n. 179 del 17/04/2008, ha condiviso la tesi in base alla quale il broker, atteso che egli viene remunerato attraverso parte dell aliquota provvisionale già riservata dalle compagnie di assicurazione alla propria rete di vendita, non costituisce mai un costo per la pubblica amministrazione, nei confronti della quale i premi assicurativi rimangono comunque immutati. Di conseguenza, la scelta del broker, considerata la natura consulenziale del suo incarico, può essere effettuata anche direttamente, essendo basata su un rapporto fiduciario ed essendo priva di oneri. - che con nota qui pervenuta il18/10/2010 prot. n la COUNSELING BROKER S.r.l-, con Sede Legale Direzione Operativa in Palermo - via Trapani n. 1/D, esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 2009/2005 (Codice delle Assicurazioni - Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 comma 2 lettera B) del Codice), ha comunicato la propria disponibilità ad espletare in favore di questa Amministrazione in via gratuita incarichi di consulenza ed assistenza in materia di assicurazione; - che tale Società, in virtù delle prescrizioni inerenti l'iscrizione al R.U.I., presenta garanzia di sicura serietà e professionalità, inoltre, possiede uffici operativi nell'ambito della provincia di Palermo; Visto l O.R. EE.LL. Tutto quanto fin qui premesso si

3 PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 1. Affidare, secondo il criterio fiduciario, l incarico di broker esclusivo del Comune di Bagheria all amministratore unico della suddetta società Gabriele Passannanti nato a Palermo il 20/11/1979; 2. Procedere all approvazione dello schema di convenzione, allegata alla presente e di cui è parte integrante, con la società Counseling Broker s.r.l. con sede a Palermo in Via Trapani n. 1/D nella persona dell amministratore unico Gabriele Passannanti per la durata di anni tre. 3. Dare atto che l incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione; 4. Dare atto che l A. C. procederà alla stipula degli eventuali contratti di assicurazione solo a condizione dell effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste nel bilancio annuale e/o pluriennale degli anni di riferimento della copertura assicurativa. 5. Dare mandato al Dirigente settore I di procedere all adozione degli atti consequenziali. L Assessore al Bilancio f.to dott. A. Mineo Pareri tecnici di competenza Il Dirigente del Settore I esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell art.12 L.R. n. 30/2000 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto. Data 27/10/2010 Il Dirigente del Settore f.to dott.ssa L.Picciurro Si attesta che la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa Data _27/10/2010 Il Dirigente del Settore f.to dott.ssa L.Picciurro E pertanto

4 LA GIUNTA MUNICIPALE Esaminato il documento istruttorio e la relativa proposta deliberativa Ritenuta la propria competenza in merito; Visti i pareri di competenza espressi in merito; DELIBERA 1. Affidare, secondo il criterio fiduciario, l incarico di broker esclusivo del Comune di Bagheria all amministratore unico della suddetta società Gabriele Passannanti nato a Palermo il 20/11/1979; 2. Approvare lo schema di convenzione, allegata alla presente e di cui è parte integrante, con la società Counseling Broker s.r.l. con sede a Palermo in Via Trapani n. 1/D nella persona dell amministratore unico Gabriele Passannanti per la durata di anni tre; 3. Dare atto che l incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione; 4. Dare atto che l A. C. procederà alla stipula degli eventuali contratti di assicurazione solo a condizione dell effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste nel bilancio annuale e/o pluriennale degli anni di riferimento della copertura assicurativa. 5. Dare mandato al Dirigente settore I di procedere all adozione degli atti consequenziali La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese viene approvata all unanimità dai n. nove componenti della Giunta Municipale, presenti e votanti

5 Convenzione di brokeraggio assicurativo Tra L'Ente... c.f.. di seguito denominato Ente, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sindaco Dott... nato a... il..././... - c.f... domiciliato per la carica presso la sede legale dell Ente - Via.. n... (C.A.P) ( ) E la Società Counseling broker S.r.l., d'ora in avanti denominata Società, P. I.V.A. n nella persona di Gabriele Passannanti nato a Palermo il 20/11/1979 C.F.: PSS GRL 79S20 G273U, che interviene nella qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società sita in Palermo via Trapani n. 1/D, esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e iscritta al Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 comma 2 lettera B) del Codice, con il n.b Premesso che: L'Ente ha necessità di razionalizzare in maniera uniforme ed economica la propria situazione assicurativa attraverso una corretta identificazione e quantificazione dei rischi da coprire mediante polizze assicurative; La Società ha ampia esperienza della mediazione del settore assicurativo della Amministrazione in particolar modo con realtà similari, e presenta garanzie di sicura serietà e professionalità. SI DICHIARA, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art.1 L'Ente conferisce alla Società, che accetta nella qualità di Impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e iscritta al Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 comma 2 lettera B) del Codice, l'incarico fiduciario di fornire a questo Ente le informazioni tecniche relative ai rischi ed alla individuazione dei medesimi, alle statistiche dei danni derivanti dai rischi che s'intendono assicurare, di fornire un'ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sui mercati con annesse informazioni in ordine ai capitali, alle retribuzioni, alle categorie del personale ai massimali ed alle franchigie; di sottoporre, infine, alla attenzione di questa Ente i testi completi dei capitolati di polizza relativi ai rischi. Art.2 La società si obbliga a fornire all'ente le seguenti prestazioni professionali: 1- Analisi delle polizze dell'amministrazione attualmente in vigore; 2- Elaborazione di un piano assicurativo completo e razionale; 3- Stesura dei capitolati speciali d'appalto per l'espletamento delle gare; 4- Consulenza, gestione ed assistenza relative a tutte le polizze che sono e/o saranno stipulate, ivi compresi appendici, regolazioni e/o proroghe; 5- Assistenza sulla definizione dei sinistri (si attivi sia passivi); 6- Assistenza, consulenza e gestione assicurativa, ivi compreso l'incasso dei premi: L'Ente dal canto suo si impegna a fornire alla Società tutte le notizie che possano rivelarsi utili per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione. L Ente conferisce con il presente contratto apposito mandato rappresentativo alla Società affinchè provveda in nome e per conto dell'ente a tutta l'attività di gestione (compresi trasferimenti e storni) dei contratti assicurativi che saranno stipulati. Art.3 Restano nell'esclusiva sfera decisionale dell Ente:

6 - L esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione in funzione delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio annuale e/o pluriennale degli esercizi finanziari ai quali fa riferimento la copertura assicurativa; - L'adozione degli atti e dei capitolati d'oneri in base ai quali si articoleranno, nelle forme di legge, le gare con le compagnie di assicurazioni; - L'individuazione delle compagnie stesse ed eventualmente dei loro agenti secondo le norme di evidenza pubblica dettate dal D.L.vo 163/2006; - La sottoscrizione dei documenti contrattuali e di ogni altro impegno ivi compreso l'accettazione degli indennizzi. Art.4 Stabilire che il compenso del broker per lo svolgimento di tutte le attività a lui affidate sarà posto a carico della compagnia di assicurazioni mediante riconoscimento di una commissione di brokeraggio sui premi assicurativi, secondo gli accordi o i convenuti in essere tra le Direzioni o le Agenzie Generali delle Compagnie medesime ed il broker incaricato, o in mancanza, secondo la media delle commissioni di mercato riconosciute al broker e da esso presentate,senza che ciò possa determinare aumento dei premi assicurativi a carico dell Ente. Saranno presi in considerazione, per la determinazione di tale commissione di brokeraggio a carico delle compagnie assicuratrici la totalità dei premi relativi ai futuri contratti assicurativi che saranno stipulati con la consulenza della Società, in senso migliorativo per l Ente. Per tutto quanto sopra nessun onere economico, a qualunque titolo, potrà ricadere in capo a questo Ente in virtù della presente convenzione. Ogni previsione relativa a dette commissioni di brokeraggio verrà riportata nei bandi di gara e nelle lettere d'invito, e, comunque verrà riconosciuta dalle compagnie assicuratrici interessate al perfezionamento di ogni contratto assicurativo. Art.5 L Ente si riserva il potere di revocare l'incarico alla Società nell'ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni che dalla presente convenzione nascono. Art.6 La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre). Art.7 Tutte le spese relative al presente atto restano a carico della Società. Art.8 Per ogni controversia le parti dichiarano esclusivamente competente il foro ove ha sede l Amministrazione. L'Ente La Società

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