FOGLIO INFORMATIVO F CARTE DI CREDITO AZIENDALI

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1 F FOGLIO INFORMATIVO CARTE DI CREDITO AZIENDALI Le carte di credito aziendali (ciascuna di esse, CARTA) denominate Corporate Card (Silver) VISA Business Card VISA e Gold Corporate Card VISA emesse nell ambito del sistema BANKING CARD SYSTEM di Deutsche Bank S.p.A. (EMITTENTE) per la clientela della banca offerente le stesse (BANCA). Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono un'esatta riproduzione dell'offerta che la banca può proporre stanti le attuali condizioni di mercato. Le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento del contratto. Il presente documento non obbliga in alcun modo la banca a contrarre Per una miglior comprensione dei termini tecnici quivi utilizzati, il cliente può avvalersi della legenda posta in calce al presente foglio SEZIONE I - informazioni sulla EMITTENTE Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e amministrativa in Milano, Via Borgogna 8, Milano, capitale sociale Euro ,26=; riserve Euro ,03; indirizzo telematico: ; codice ABI n. 3104; iscritta all Albo delle Banche al n ; capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto al n all Albo dei Gruppi Bancari; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998. Eliminato: Capitolo 1 Informazioni sulla banca offerente Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano Soc. Coop.. Sede legale Calatabiano (CT) C.A.P Via Currenti n.4 E mail: info@calataboano.bcc.it Iscritta all Albo delle Banche al n Iscritta all Albo delle Cooperative al n. A Iscritta Ufficio Registro Società del Tribunale di Catania al n C.F. e P. Iva C.C.I.A.A di Catania n Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Capitale e Riserve al 31/12/ ,86. SEZIONE II: caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Corporate Card (Silver) VISA, Business Card VISA e Gold Corporate Card VISA sono carte di credito emesse in favore di singoli dipendenti di una Azienda per utilizzarle nello svolgimento di attività d impresa. Ciascuna CARTA consente di ottenere merci e/o servizi da Esercenti Convenzionati ovvero anticipi di denaro contante - nel limite giornaliero prefissato dall'emittente - presso gli sportelli (anche automatici: gli ATM) di quest'ultima ovvero della BANCA o anche di quelle altre banche che espongono il contrassegno riproducente il Marchio Internazionale VISA, rinviando, ad un momento successivo il pagamento del relativo acquisto e/o della relativa fornitura, o il rimborso del relativo anticipo di denaro contante. Ai fini del detto pagamento o del rimborso, l'emittente invia all Azienda un estratto conto mensile, riepilogativo di tutti gli utilizzi effettuati dal dipendente con la CARTA, al cui pagamento l'azienda, entro un termine prefissato dall'emittente ed ad essa noto, dovrà provvedere in un'unica soluzione a saldo. Principali rischi (generici e specifici): di cambio: gli importi relativi agli utilizzi, effettuati in valuta estera, vengono convertiti in EURO direttamente dal sistema internazionale VISA; siffatti importi subiscono, quale commissione per oneri di negoziazione, una maggiorazione - pari alla misura indicata nelle Condizioni economiche quali di volta in volta in essere - del tasso di cambio applicato dai suddetti sistemi internazionali nel valore del giorno della loro contabilizzazione da parte del ripetuto sistemi internazionali. Tale maggiorazione non viene applicata ove gli utilizzi e gli anticipi di denaro contante siano effettuati o ottenuti in EURO; di utilizzo fraudolento da parte di terzi della CARTA e del codice personale segreto (PIN): nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati; di segnalazione alla Centrale d Allarme Interbancaria (CAI): nel caso di irregolare utilizzo della CARTA da parte del Titolare e di conseguente revoca dell autorizzazione ad utilizzare la CARTA inviata all AZIENDA da parte dell EMITTENTE, i dati relativi all AZIENDA sono comunicati ai sensi della normativa vigente alla Centrale d Allarme Interbancaria istituita presso la Banca d Italia. 1

2 SEZIONE III - condizioni economiche (valide dalla data del presente foglio informativo e sino al giorno di una nuova redazione dello stesso) COMMISSIONE ANNUALE PER LA PRIMA EMISSIONE E RINNOVO CARTA PRINCIPALE:. 100,00 per CORPORATE CARD SILVER VISA;. 100,00 per BUSINESS CARD VISA;.100,00 per GOLD CORPORATE CARD FREQUENZA INVIO ESTRATTO CONTO: Mensile (nel caso in cui venga effettuata un'operazione di addebito all Azienda) GIORNI VALUTA PER ADDEBITO ESTRATTO CONTO SU C/C BANCARIO: Zero giorni dalla data di emissione dell'estratto conto RIMBORSO SPESE INVIO ESTRATTO CONTO MENSILE (ivi incluse spese postali):. 0, ,07 per ogni carta Aziendale utilizzata nel mese, a partire dalla seconda FIDO MINIMO DISPONIBILE: per CORPORATE CARD SILVER VISA; per BUSINESS CARD VISA; per GOLD CORPORATE CARD Corporate Card Silver Visa E Business Card Visa; Tasso applicato sul pagamento a saldo: Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) 0,0% Tasso applicato sul ritardato o mancato pagamento: Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) 14, 40% Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G) : 15,91% (considerando una spesa di invio estratto conto mensile di 0,59 euro) Gold Corporate Card VISA Tasso applicato sul pagamento a saldo: Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) 0,0% Tasso applicato sul ritardato o mancato pagamento: Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) 14,40% Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G) : 15,49% (considerando una spesa di invio estratto conto mensile di 0,59 euro) Capitalizzazione mensile degli interessi posticipata. Periodo di 12 mesi di uguale durata Quota associativa annua per il servizio VIACARD di Autostrade per l Italia S.p.A.:. 15,49 Spese per servizio pagamento con VIACARD :. 1,55 SPESE MENSILI IN CASO DI MANCATO E/O RITARDATO PAGAMENTO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI:. 43,00 IMPOSTA DI BOLLO: non applicata COMMISSIONE PER OGNI OPERAZIONE DI ANTICIPO DI DENARO CONTANTE PRESSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SPORTELLI BANCARI: 4% importi prelevabili giornalmente: Corporate Card Silver Visa E Business Card Visa - minimo: 100,00 massimo: 300,00 Gold Corporate Card Visa- minimo: 100,00 massimo: 600,00 COMMISSIONE PER OGNI OPERAZIONE DI RIFORNIMENTO CARBURANTE "FIRMA IL PIENO" PRESSO LE STAZIONI DI SERVIZIO CONVENZIONATE:. 0,77 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTA PER SMARRIMENTO/FURTO:. 22,00 CAMBIO PRATICATO SUGLI UTILIZZI IN VALUTA (Maggiorazione sul tasso di cambio applicato dal sistema internazionale VISA: 1.75% punti percentuali (sono escluse le transazioni effettuate in EURO) SPESE PER OGNI COMUNICAZIONE ALL'INDIRIZZO DEL TITOLARE:. 2,00 SPESE PER UN ANNO RELATIVAMENTE AL QUALE IL TITOLARE CHIEDA EVIDENZADEGLI UTILIZZI EFFETTUATI:. 17,00 SPESE PER LA RIPRODUZIONE DI OGNI SINGOLO DOCUMENTO A COMPROVA DI UN CERTO UTILIZZO:. 0,50 SEZIONE IV - principali clausole contrattuali La presente sezione riporta le principali clausole contrattuali recanti i diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra l Azienda, il Titolare e l'emittente. EMISSIONE Ai fini del rilascio della CARTA, l Azienda e il Titolare devono sottoscrivere la relativa richiesta di emissione (Richiesta) presso la BANCA. Le CARTE vengono emesse a quei dipendenti i cui nominativi vengono indicati dall Azienda nella relativa Richiesta. La scelta di Gold Corporate Card non è vincolante per la BANCA che può, ove lo ritenga opportuno, emettere una Corporate Card. Le 2

3 CARTE vengono inviate all Azienda e in occasione di tale invio l EMITTENTE comunica al Titolare (e, per suo tramite, all Azienda stessa) l'avvenuta accettazione della Richiesta nonché il limite massimo (Fido),di utilizzo di ciascuna CARTA determinato dalla BANCA a sua discrezione. Ogni CARTA può essere utilizzata in via esclusiva dal relativo Titolare cui è concessa in uso, e non può quindi essere, ad alcun titolo, ceduta a terzi. VALIDITA' La CARTA ha validità triennale e scade l ultimo giorno del mese indicato sulla stessa ed è rinnovata automaticamente alla scadenza, salvo che l Azienda abbia fatto pervenire alla BANCA, almeno tre mesi prima della scadenza, una comunicazione di disdetta a mezzo lettera raccomandata. Nel caso in cui la lettera di recesso pervenga oltre tale termine resta fermo l'obbligo a pagare la commissione di rinnovo di cui in appresso. In caso di rinnovo automatico l EMITTENTE provvede ad inviare al Titolare, all indirizzo della sede dell Azienda, la CARTA rinnovata. In caso di mancato rinnovo della CARTA, resta fermo l obbligo solidale dell Azienda e del Titolare del pagamento all EMITTENTE dell ammontare del debito residuo alla scadenza, nei termini e con le modalità previsti nell'articolato contrattuale regolante l'uso della CARTA (Regolamento della Carta). Per ogni anno di validità della CARTA, a seguito anche di rinnovo automatico, l Azienda ed il Titolare si obbligano a corrispondere all EMITTENTE l'importo di una commissione nella misura prevista dalle "Condizioni economiche" quali di volta in volta in essere ed il relativo pagamento viene richiesto con le cadenze temporali di cui al Regolamento della Carta. E in facoltà dell EMITTENTE, in sede di rinnovo automatico della CARTA, prevedere, in presenza di un giustificato motivo, individuato, in via esemplificativa, nell evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento, un periodo di validità della CARTA stessa diverso dal precedente ovvero collegare alla CARTA diverse funzioni, dandone comunicazione al Titolare (e, per suo tramite, all Azienda) in sede di inoltro della CARTA medesima, ferma la facoltà dell Azienda medesima di recedere dal rapporto. UTILIZZO La CARTA può, nell'ambito del circuito internazionale VISA, essere utilizzata anche all'estero in conformità alle disposizioni valutarie pro-tempore vigenti. Per le operazioni di anticipo di denaro contante sono previsti limiti all importo giornalmente prelevabile nella misura prevista dalle Condizioni economiche quali di volta in volta in essere. Il Titolare è tenuto ad apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della CARTA, all'atto della ricezione della stessa. Uguale firma va apposta sulle ricevute relative agli utilizzi. L evidenziazione di questi ultimi, tramite il rendiconto di cui in appresso inviato all'azienda, viene operata dall EMITTENTE tenendo conto sia dei documenti sottoscritti dal Titolare, sia delle registrazioni che all EMITTENTE stessa pervengano dai terminali POS e/o dagli impianti ATM. Per l'azienda e per il Titolare fanno prova sia la ricevuta sottoscritta da quest'ultimo sia il documento stampato e rilasciato dagli ATM. Il rilascio dei suddetti documenti probatori è documentato da apposite registrazioni interne dell EMITTENTE. Fermo quanto sopra, relativamente agli acquisti di merci e/o servizi effettuati dal Titolare tramite la CARTA presso Esercenti Convenzionati che, per commercializzare tali merci e/o servizi, s'avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza (come corrispondenza, telefono, radio, televisione, posta elettronica, fax, internet od altro), fanno piena prova le copie dei documenti da cui risulti l'avvenuta fornitura, al Titolare o ad altra persona da quest'ultimo indicata all'esercente Convenzionato nel relativo ordine, di quanto acquistato. Per qualsiasi controversia inerente a forniture di merci e/o a prestazioni di servizi, l Azienda ed il Titolare, riconoscendo che l EMITTENTE non ha stipulato con gli Esercenti Convenzionati accordi che le attribuiscano l esclusiva per l utilizzo presso questi ultimi di proprie carte di credito, devono rivolgersi esclusivamente agli Esercenti Convenzionati stessi, non restando, nel frattempo, né escluso né sospeso l obbligo dell Azienda e del Titolare di corrispondere gli importi inerenti agli utilizzi della CARTA. L EMITTENTE si riserva la facoltà, in presenza di situazioni che pongano a rischio l efficienza e/o la sicurezza del servizio elettronico da cui dipende la possibilità di utilizzare la CARTA, di sospendere, in tutto o in parte, il predetto servizio elettronico. L uso della CARTA dopo la sua scadenza, ovvero dopo la risoluzione del o il recesso dal rapporto, ovvero anche in esubero del Fido, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono in capo all Azienda ed al Titolare, costituisce un illecito perseguibile penalmente anche ai sensi dell'art. 12 della legge 5 luglio 1991 n ESTRATTI CONTO In presenza di operazioni contabili, viene inviata all Azienda, anche nell interesse del Titolare, una volta al mese, una richiesta di pagamento composta da un riepilogo dei movimenti del mese riportante il complessivo importo dovuto e da un rendiconto relativo a ciascuna CARTA, contenente il dettaglio sia degli utilizzi effettuati e/o con gli accessori eventualmente collegati che degli importi dovuti per le causali di cui alle Condizioni economiche. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che sia pervenuto all EMITTENTE e/o alla BANCA un reclamo per iscritto, l estratto conto si intende approvato dall Azienda e dal Titolare con pieno effetto riguardo a tutte le voci che hanno concorso a formarne le risultanze. Gli eventuali saldi creditori sono infruttiferi di interessi. PAGAMENTO L Azienda è tenuta a pagare all EMITTENTE l'importo complessivo richiesto nell estratto conto che evidenzia tutti gli utilizzi effettuati con la CARTE e/o con gli accessori ad esse eventualmente collegati, al netto di possibili note di storno, nonché gli importi dovuti per commissioni, spese, oneri, il tutto nelle misure e per le causali previste dalle Condizioni economiche quali di volta in volta in essere. Ciascun Titolare è obbligato in solido con l Azienda a pagare all EMITTENTE pro-quota l importo di cui all estratto conto nella misura del rendiconto relativo alla CARTA al medesimo intestata. Il pagamento degli importi richiesti nell'estratto conto mensile avviene in una unica soluzione a saldo mediante addebito automatico sul conto corrente che l'azienda è tenuta ad intrattenere presso la BANCA. MANCATO PAGAMENTO Qualora il conto corrente di cui sopra non presenti disponibilità sufficienti per eseguire, in tutto o in parte, l addebito, l Azienda ed i Titolari sono tenuti a corrispondere: a) una commissione mensile determinata applicando al saldo giornaliero medio per valuta (calcolato tenendo conto che ogni utilizzo è addebitato con valuta pari alla data di effettuazione dell utilizzo stesso, mentre ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione) il tasso annuo nominale (TAN) previsto dalle Condizioni economiche quali di volta in volta in essere; b) spese mensili per l importo massimo previsto dalle Condizioni economiche quali di volta in volta in essere. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE E facoltà della BANCA dichiarare l Azienda decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell art c.c. ovvero risolto, ai sensi dell art c.c., il rapporto, dando all Azienda stessa (e, per suo tramite, al Titolare) avviso a mezzo raccomandata o 3

4 telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi quali: utilizzi in esubero del Fido; cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto di lavoro che lega il Titolare all Azienda; cessazione dell attività dell Azienda o sua cessione a terzi; accertamento di protesti cambiari, di decreti ingiuntivi, di azioni esecutive, di procedure concorsuali, di sequestri civili a carico dell Azienda; di provvedimenti restrittivi della libertà personale del Legale Rappresentante dell Azienda; mancata comunicazione, nelle modalità di cui in appresso, dell Azienda di ogni variazione relativa alla propria sede. In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risoluzione del rapporto, l Azienda ed i Titolari devono provvedere all immediato pagamento del complessivo credito residuo vantato dalla BANCA nei loro confronti. Al verificarsi di tale ipotesi sia l Azienda che il Titolare di ciascuna CARTA, se in possesso della stessa, sono tenuti a provvedere alla pronta restituzione della medesima secondo le modalità di cui in appresso. RECESSO L Azienda può recedere in qualsiasi momento dal rapporto, ottemperando, in via contestuale, alle seguenti formalità: comunicazione scritta alla BANCA, con lettera raccomandata; restituzione alla BANCA sia della CARTA tagliata in due, sia di ogni accessorio alla stessa eventualmente collegato; pagamento alla BANCA e/o all EMITTENTE, in un unica soluzione, dell ammontare risultante dalla sommatoria del saldo indicato nell estratto conto immediatamente antecedente il recesso, degli eventuali utilizzi successivi effettuati con la CARTA e delle commissioni eventualmente maturate sugli stessi. E facoltà della BANCA recedere in qualsiasi momento dal rapporto, dandone comunicazione all Azienda (e, per suo tramite, al Titolare) a mezzo lettera raccomandata o telegramma, al verificarsi di un giustificato motivo, indicato, in via esemplificativa, in una delle ipotesi di cui all articolo che precede, così come in caso di chiusura, per qualsivoglia causa, dell'indicato conto corrente. Anche in assenza di un giustificato motivo la BANCA può poi recedere dal rapporto, in qualsiasi momento, dando un preavviso all Azienda (e, per suo tramite, al Titolare) di 15 giorni, a mezzo lettera raccomandata o telegramma. In ogni caso di recesso da parte della BANCA, l Azienda ed il Titolare, entro la data indicata nella comunicazione ricevuta, devono provvedere al pagamento alla BANCA del complessivo credito residuo vantato da quest ultima nei loro confronti e restituire sia la CARTA tagliata in due, se in possesso della stessa, e sia ogni accessorio alla stessa eventualmente collegato. Ove l Azienda ed il Titolare non provvedano alla tempestiva restituzione della CARTA e di ogni accessorio alla stessa eventualmente collegato, l EMITTENTE per conto della BANCA può provvedere, direttamente o per il tramite di terzi all uopo incaricati, al loro ritiro. MODIFICHE DI CONDIZIONI E NORME L EMITTENTE si riserva la facoltà di modificare le Condizioni economiche relative alle CARTE. In caso di variazioni sfavorevoli all Azienda ed al Titolare l EMITTENTE, ai sensi dell art. 118 d.lgs. n. 385/1993 e delle relative norme di attuazione, invia una comunicazione scritta all Azienda (e, per suo tramite, al Titolare) anche tramite l estratto conto, presso l ultimo indirizzo della sede da quest ultima comunicato, con l indicazione della data di decorrenza della modifica stessa. In caso di variazioni sfavorevoli generalizzate, L EMITTENTE può effettuare la succitata comunicazione anche tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla succitata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,l Azienda ha facoltà di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di chiusura del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente in essere. L EMITTENTE si riserva altresì la facoltà di modificare le norme disciplinanti l'utilizzo della CARTA in presenza di un giustificato motivo (indicato, in via esemplificativa, in modifiche di legge, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento, ecc.), dandone comunicazione scritta all Azienda (e, per suo tramite, al Titolare) anche tramite l'estratto conto, presso l ultimo indirizzo della sede da quest ultima comunicato, con la specifica indicazione della data di decorrenza della modifica stessa. L Azienda ha comunque la facoltà di recedere dal rapporto entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. NORME DI SICUREZZA Il Titolare ha l'obbligo di porre in essere tutte le misure opportune sia per la custodia della CARTA e degli accessori ad essa eventualmente collegati, sia per la custodia e la segretezza dei codici personali segreti (non trascrivendo gli stessi in una forma facilmente riconoscibile, soprattutto, non sulla CARTA o sugli accessori ad essa eventualmente collegati o, comunque, su ogni altro oggetto che il Titolare abitualmente conserva o porta con essi). Nel caso di loro smarrimento, furto o distruzione, l Azienda ed il Titolare si impegnano a darne immediata segnalazione telefonica e/o telegrafica alla BANCA e all EMITTENTE, facendola seguire, entro 48 ore, da conferma scritta, a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi alla BANCA corredata da copia della denuncia presentata all'autorità competente. L Azienda ed il Titolare rispondono, fino ad un massimo di 150 EURO, degli utilizzi della CARTA effettuati fino al momento della telefonata di blocco all EMITTENTE. Il predetto massimale non si applica ove il Titolare abbia agito in colpa grave o in maniera fraudolenta. Salvo che il Titolare abbia agito in maniera fraudolenta, l Azienda ed il Titolare non rispondono degli utilizzi della CARTA effettuati dopo la ricezione da parte dell EMITTENTE della telefonata di cui al primo comma. In seguito alla segnalazione telefonica e/o telegrafica di avvenuto smarrimento o furto, la CARTA, anche in caso di suo ritrovamento, non può più essere utilizzata. La sostituzione della CARTA a seguito di smarrimento o furto, avviene ad esclusiva discrezione della BANCA e comunque solo dietro richiesta del Titolare e corresponsione, in caso di sostituzione, di un rimborso spese il cui ammontare, nella misura prevista nelle Condizioni economiche, viene addebitato nel rendiconto. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della CARTA, la sua sostituzione avverrà dietro richiesta dell Azienda fatta alla BANCA, previa restituzione a quest ultima, debitamente tagliata in due, della CARTA inutilizzabile. OBBLIGHI PARTICOLARI L Azienda ed il Titolare sono tenuti a pagare gli eventuali oneri di natura fiscale, imposti dalle competenti Autorità, relativamente alle carte di pagamento e/o al loro utilizzo. L Azienda si obbliga a dare comunicazione alla BANCA e all EMITTENTE, mediante lettera raccomandata, di eventuali cambiamenti di sede; in difetto tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo indirizzo noto si intenderanno pienamente valide e liberatorie. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Al rapporto si applicano la legge e la giurisdizione italiana

5 Il Titolare, seguendo le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie quali indicate nell'avviso "Principali norme di trasparenza", può avanzare reclamo al competente Ufficio dell'emittente e, ove sia rimasto insoddisfatto dalla risposta avuta, può, qualora sia un consumatore e la controversia non superi un valore di Euro ,00 presentare ricorso all'ombudsman Bancario. LEGENDA accessorio: un qualsiasi mezzo di pagamento, anche prodotto su supporto plastificato, il cui utilizzo genera addebiti sull'estratto conto (es. tessera VIACARD). Azienda: un complesso di beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa carta di credito: carta di pagamento personale non cedibile rilasciata dall'emittente, prodotta su supporto plastificato di dimensioni standard e dotata di banda magnetica sulla quale sono stampati: i) gli estremi identificativi sia della carta stessa (denominazione, numero, arco temporale di validità) che del Titolare (cognome, nome); ii) uno o più Marchi Internazionali caratterizzanti quel sistema nel cui alveo la carta risulta utilizzabile. codici personali segreti: codici (es. il PIN) attribuiti, in via personale e segreta, al Titolare al fine di utilizzare la carta di credito presso gli ATM. commissione: remunerazione che l'emittente applica in relazione all'emissione, rinnovo, gestione ed uso della carta di credito, espressa in misura fissa oppure in misura percentuale. decadenza dal beneficio del termine: il venir meno del diritto di rimborso alle scadenze stabilite dal contratto con conseguente immediata esigibilità del credito vantato dall EMITTENTE Esercenti Convenzionati: esercenti e/o enti convenzionati che espongono la vetrofania riproducente il marchio VISA. estratto conto: documento riepilogativo degli utilizzi effettuati in Italia e all estero dal Titolare in un determinato arco di tempo. Esso viene inviato una volta al mese all AZIENDA ai fini del controllo degli addebiti e del pagamento del saldo. recesso: la facoltà attribuita a ciascuna delle parti del contratto di carta di credito di sciogliere il contratto stesso, facendone venir meno gli effetti. Il recesso operato comporta, fra l'altro, l'inibizione all'ulteriore uso della carta di credito. risoluzione: scioglimento del contratto che consegue l'inosservanza di taluni obblighi facenti capo alla/e parte/i. sistema: apparato nazionale od internazionale che esercita, controlla, regola e sovrintende le reti di accettazione delle carte di credito e/o di debito ed i sistemi di regolamento contabile degli utilizzi di dette carte. TAN (tasso annuo nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dall'emittente sul saldo giornaliero medio per valuta che viene calcolato sulla scorta dei seguenti principi: i) ogni utilizzo viene addebitato con valuta pari al giorno di effettuazione dello stesso, e ii) ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data della sua registrazione in estratto conto. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale e su base annua sull'ammontare del Fido concesso. Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. È quindi indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito. Nel calcolo del TAEG sono inclusi oneri quali le spese di istruttoria e apertura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del finanziato. tasso di cambio: valore giornaliero della moneta di un Paese rispetto a quella di un altro Paese. Titolare: la persona fisica a nome della quale è emessa la carta di credito. utilizzi: qualsiasi atto di utilizzo della carta di credito sia che esso rappresenti il pagamento di un acquisto di beni e/o servizi, un anticipo di contante ovvero ogni altra operazione effettuata tramite la carta di credito. Ultimo aggiornamento: 31/07/2009 Eliminato: Eliminato: interruzione pagina Capitolo 4 NORME CHE REGOLANO I SERVIZI BANCOMAT E PAGOBANCOMAT Art. 1 - L uso congiunto della Carta BANCOMAT, di seguito denominata Carta, e del Codice Personale Segreto, di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato Titolare, a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi BANCOMAT/ATM e PagoBANCOMAT. L utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti di importo e con le modalità che sono indicate nelle istruzioni che l Emittente (Deutsche Bank S.p.A. con sede in Milano, Via Borgogna 8, Milano, capitale sociale Euro ,26=, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all Albo dei Gruppi Bancari) consegna al Titolare all atto del rilascio della Carta, istruzioni che formano parte integrante del presente contratto, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. I limiti di importo e le modalità di utilizzo di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza, possono essere modificate dall Emittente in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Titolare o tramite avvisi esposti nei locali dell Emittente stessa, sulle apparecchiature previste dagli artt. 14 e 15, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno 2 giorni, la data di entrata in vigore delle... [1] modifiche medesime. 5

6 Pagina 5: [1] Eliminato Deutsche Bank 06/03/ interruzione pagina Capitolo 4 NORME CHE REGOLANO I SERVIZI BANCOMAT E PAGOBANCOMAT Art. 1 - L uso congiunto della Carta BANCOMAT, di seguito denominata Carta, e del Codice Personale Segreto, di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato Titolare, a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi BANCOMAT/ATM e PagoBANCOMAT. L utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti di importo e con le modalità che sono indicate nelle istruzioni che l Emittente (Deutsche Bank S.p.A. con sede in Milano, Via Borgogna 8, Milano, capitale sociale Euro ,26=, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all Albo dei Gruppi Bancari) consegna al Titolare all atto del rilascio della Carta, istruzioni che formano parte integrante del presente contratto, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. I limiti di importo e le modalità di utilizzo di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza, possono essere modificate dall Emittente in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Titolare o tramite avvisi esposti nei locali dell Emittente stessa, sulle apparecchiature previste dagli artt. 14 e 15, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno 2 giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime. I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 che precede possono essere modificati anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza. Art. 2 - Il Titolare autorizza l Emittente a spedire presso il suo domicilio la Carta, che resta di proprietà dell Emittente stessa, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Il Titolare, una volta ricevuta la Carta, è tenuto al ritiro del plico sigillato contenente il P.I.N. assegnato alla Carta, presso la succursale dell Emittente ove è instaurato il rapporto di conto corrente. L Emittente garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. che, generato automaticamente da una procedura elettronica, risulta sconosciuto anche al personale dell Emittente stessa. Art. 3 - Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.: quest ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall abuso o dall uso illecito della Carta e del P.I.N. Fermo restando quanto previsto dall art. 4, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N., il Titolare resta responsabile per danni derivanti da eventuali prelievi fraudolenti - nel limite di lit o del corrispondente valore in Euro, salvo i casi di proprio dolo o colpa grave - fino al momento della loro opponibilità all Emittente, ai sensi dell art. 4, comma 5. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta all Emittente nello stato in cui si trova. Art. 4 - In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Titolare è tenuto a farne denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia ed a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nelle istruzioni all uopo consegnategli e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Titolare medesimo. Nel corso della telefonata l operatore del Numero Verde comunica al Titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Titolare deve confermare l avvenuta segnalazione di blocco alla succursale dell Emittente ove è instaurato il rapporto di conto corrente personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l accaduto all Emittente, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, l Emittente provvede al blocco della Carta. Fermi restando a carico del Titolare gli obblighi di cui ai precedenti commi, e fatti salvi i casi di forza maggiore - ivi compreso lo sciopero - riguardanti l Emittente ed i suoi corrispondenti non bancari, la comunicazione di smarrimento o sottrazione della Carta è opponibile all Emittente: dalla data ed ora di rilascio del numero di blocco apposto alla Carta comunicato al Titolare dall operatore del Numero Verde; o dalla data ed ora della segnalazione dell evento, effettuata personalmente dal Titolare alla succursale dell Emittente ove è instaurato il rapporto di conto corrente; o decorse 24 ore dal giorno di ricezione della segnalazione dell evento, effettuata dal Titolare all Emittente, mediante lettera raccomandata, telegramma o fax. Art. 5 - Il Titolare è tenuto a comunicare per iscritto all Emittente le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone. Nel caso di rapporto di conto corrente acceso ad una persona giuridica, la Carta viene rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto corrente che ne diviene Titolare, previa accettazione, da parte di quest ultimo, delle presenti norme. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto all art. 9, l Emittente procederà al rilascio di una nuova Carta e del PIN. La revoca o la modifica delle facoltà concesse al soggetto autorizzato, nonché la rinuncia da parte di quest ultimo, non sono opponibili all Emittente sino al momento in cui la medesima non ne abbia ricevuto comunicazione scritta e non siano trascorsi due giorni lavorativi dalla data di ricezione di quest ultima. Detto termine si giustifica onde permettere all Emittente di apporre il blocco alla Carta.

7 Art. 6 - L Emittente assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all art.1, comma 3, negli orari indicati agli artt. 14 e 15, fatti salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti l Emittente ed i suoi corrispondenti anche non bancari. L Emittente si riserva la facoltà di modificare l ubicazione delle apparecchiature di cui all art.1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi senza assumere responsabilità per eventuali, temporanee interruzioni, anche se non comunicate al Titolare. Art. 7 - L addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dall Emittente in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l operazione. Salvo quanto previsto all art. 14, comma 4, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall apparecchiatura al momento dell operazione. Art. 8 - L Emittente si riserva la facoltà di recedere dal contratto che regola i Servizi BANCOMAT e PagoBANCOMAT in qualsiasi momento, con un preavviso di 10 giorni, dandone comunicazione scritta al Titolare, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. L Emittente ha facoltà di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare, nel caso in cui ricorra un giustificato motivo ai sensi dell articolo 1469 bis, comma 4 cod. civ. Analoga facoltà è riconosciuta all Emittente al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei servizi. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell uso dei Servizi successivamente al recesso dell Emittente o nel periodo per il quale l Emittente medesima gli abbia eventualmente comunicato l esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. Art. 9 - Il Titolare ha facoltà di recedere dal contratto che regola i Servizi BANCOMAT e PagoBANCOMAT in qualunque momento, dandone comunicazione scritta all Emittente e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Il Titolare inoltre è tenuto a restituire all Emittente la Carta e detto materiale: in caso di richiesta da parte dell Emittente, entro il termine da questa indicato; alla scadenza dell eventuale periodo di validità della Carta; contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente; in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell art. 5, comma 2. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante. In ogni ipotesi di mancata restituzione della Carta, l Emittente potrà provvedere al blocco della stessa. L uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art.8 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite di importo comunicato dall Emittente, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito. Art Le condizioni economiche dei Servizi BANCOMAT/ATM e PagoBANCOMAT sono indicate nelle foglio condizioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L Emittente si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai Servizi. In caso di variazioni sfavorevoli al Titolare, l Emittente, ai sensi dell art.118 d.lgs. n.385/1993 e delle relative norme di attuazione, invia una comunicazione scritta al Titolare presso l ultimo indirizzo da questi comunicato, ovvero in caso di variazioni generalizzate, può provvedere a far pubblicare apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed, eventualmente, ad esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso di pari tenore. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalle comunicazioni nelle altre forme previste, il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Art Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente che formano parte integrante del presente contratto. Art L Emittente si riserva la facoltà di modificare le norme del presente contratto in presenza di un giustificato motivo (indicato, in via esemplificativa, in modifiche di legge, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di efficienza o di sicurezza, evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento, ecc.), dandone comunicazione scritta al Titolare, anche tramite l estratto conto che l Emittente invia al Titolare stesso in relazione al rapporto di conto corrente, con l indicazione della relativa data di decorrenza. Entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto. Art L invio di lettere e di ogni altra comunicazione dell Emittente viene fatto al Titolare con pieno effetto all indirizzo indicato all atto dell apertura del conto corrente, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Art Il Servizio BANCOMAT/ATM consente al Titolare di prelevare denaro contante - entro i limiti di importo e con le modalità indicate nelle istruzioni di cui all art.1, comma 2 - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal Marchio BANCOMAT. L Emittente assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 6.00 alle ore di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico. In caso di utilizzo errato rispetto alle istruzioni di cui all art.1 comma 2 o comunque difforme dalle presenti disposizioni, o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico BANCOMAT può trattenere la Carta. In tal caso il Titolare è tenuto a contattare tempestivamente la succursale dell Emittente ove è instaurato il rapporto di conto corrente, secondo quanto indicato nelle ripetute istruzioni. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Art Il Servizio PagoBANCOMAT consente al Titolare di disporre con ordine irrevocabile pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni di cui all art.1, comma 2 - a valere sul conto corrente del Titolare stesso, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal Marchio PagoBANCOMAT. Il Servizio consente altresì al Titolare di disporre i suddetti pagamenti su apparecchiature diverse collegate al terminale POS, previa attivazione delle specifiche funzionalità mediante utilizzo congiunto della Carta e del P.I.N., secondo quanto indicato nelle istruzioni di cui all art.1, comma 2.

8 Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati, restando esclusa la responsabilità dell Emittente per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del Servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato od irregolare funzionamento dei Terminali POS. In caso di difettoso funzionamento dei Terminali POS il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. I pagamenti disposti tramite apparecchiature diverse dai Terminali POS risultano dalle apparecchiature stesse in forma elettronica. Art Il presente contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiane. Qualora il Titolare non sia un consumatore, ai sensi dell art bis cod. civ., per ogni controversia fra il Titolare e l Emittente il Foro esclusivamente competente è quello di Milano. interruzione pagina Capitolo 5 INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 (TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 1. Fonte dei dati personali 1.1 I dati personali in possesso dell Emittente sono raccolti direttamente presso l interessato ovvero presso terzi, nel qual caso le informazioni di cui alla presente sono fornite all interessato all atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale informativa può non comprendere gli elementi già noti al soggetto che fornisce i dati e non è dovuta nei casi previsti dalla legge. 1.2 Può accadere inoltre che, in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dall interessato (e.g.: pagamento di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico o simili), l Emittente venga in possesso di dati che la legge definisce come sensibili (cioè idonei a rivelare l appartenenza dell interessato a detti enti e quindi le sue convinzioni, ovvero informazioni sul suo stato di salute, la sua vita sessuale, la sua origine razziale ed etnica), per il cui trattamento la legge richiede una specifica manifestazione del consenso. 2. Titolare del trattamento Titolare del trattamento consequenziale all emissione ed alla gestione della Carta richiesta dall'interessato è il Servizio BankAmericard - Divisione della Deutsche Bank S.p.A., con sede in via Borgogna Milano - Cap. Soc. Euro ,26 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank (di seguito Gruppo DB ) iscritto all Albo dei Gruppi Bancari. La Deutsche Bank S.p.A. è controllata dalla Deutsche Bank AG (di seguito DB AG ), con sede in Francoforte (Repubblica Federale Tedesca) e fa parte del gruppo mondiale di quest ultima (di seguito Gruppo DB AG ). 3. Responsabile del trattamento Responsabile del trattamento consequenziale all emissione ed alla gestione della Carta in funzione di carta di credito è attualmente il Sig. Giulio Cesare Monarca, domiciliato presso l Emittente, al seguente indirizzo: Viale Legioni Romane, Milano. 4. Finalità del trattamento I dati personali sono trattati nell ambito della normale attività di emissione e di gestione delle carte di credito (oltre alle attività connesse e strumentali) e per le seguenti finalità: 4.1 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l interessato (e.g.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso coll interessato); 4.2 finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (e.g.: Centrale Rischi, legge sull usura, legge sull antiriciclaggio, etc.); 4.3 finalità funzionali all attività dell Emittente per le quali l interessato ha facoltà di manifestare o meno il suo consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull attività svolta dall Emittente eseguita direttamente oppure attraverso l opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.; promozione e vendita di prodotti e servizi dell Emittente o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, etc.; indagini di mercato. 5. Modalità del trattamento In relazione alle finalità suindicate, il trattamento è posto in essere nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l attività dell Emittente mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). L appartenenza dell Emittente al Gruppo DB AG comporta altresì che i dati personali, nel rispetto delle modalità di cui sopra, siano detenuti su supporti informatici presso la DB AG. 6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 6.1 Per lo svolgimento di gran parte delle sue attività l Emittente, come tutte le grandi imprese, si rivolge pure a società esterne, anche estere, per: l effettuazione di lavorazioni necessarie per l esecuzione dei rapporti esistenti con l interessato e delle disposizioni dallo stesso ricevute;

9 l esecuzione di operazioni disposte dall interessato e relative a prodotti o servizi di terzi collocati dall Emittente, nonché per la gestione di servizi di pagamento; il controllo del rischio finanziario e delle frodi, nonché il recupero dei crediti. Inoltre i dati personali degli interessati possono essere comunicati: alla DB AG o a società estere del Gruppo DB AG dalla medesima appositamente indicate. Tali comunicazioni, dovute al fatto che l Emittente è controllata dalla DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, sono finalizzate a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, la propria autorità di vigilanza, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al Gruppo DB AG; ad enti che rilevano rischi finanziari, finalizzati a consentire l accesso alle proprie banche di dati da parte dei propri aderenti (altre banche ed enti finanziari), quali: CRIF - Centrale Rischi Finanziaria Spa, via Lame 15, Bologna; a quelle società che mettono a disposizione dei soli titolari della Carta quelle particolari iniziative promozionali che sono inscindibilmente legate alla Carta stessa Ne segue che, senza il consenso dell interessato per la comunicazione dei propri dati personali a terzi e per i correlati trattamenti, l Emittente non potrà emettere la Carta. Per altro verso, l Emittente ha la necessità di controllare se stessa e la qualità dei propri prodotti e servizi, nonché di espandere l offerta di questi ultimi, anche attraverso attività di promozione. A tal fine, può comunicare i dati personali degli interessati a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso gli interessati stessi se l Emittente abbia soddisfatto le loro esigenze ed aspettative, o se esista una potenziale domanda per altri prodotti e servizi. L interessato ha la facoltà di rifiutare il consenso all Emittente per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti correlati, barrando le apposite caselle nel testo di manifestazione di consenso riportato sul fronte del presente modulo. Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda l eventuale comunicazione di dati, con le consuete modalità volte a garantire la riservatezza degli stessi, a società esterne, al fine di consentire a queste di offrire i loro prodotti e servizi. I soggetti, che svolgono le tipologie di attività di cui sopra, ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati stessi in piena autonomia e in qualità di titolari, ai sensi della legge 675/1996, essendo estranei all originario trattamento effettuato presso l Emittente. Restano naturalmente ferme le modalità volte a garantire la riservatezza dei dati personali. Un elenco dettagliato di queste società esterne è disponibile presso tutte le dipendenze dell Emittente. 7. Diritti dell interessato di cui all art.13 della legge 675/1996

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