Argomento Commento sintetico Decorrenza

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1 Legge 1 dicembre 2016 n.225 (cd. Collegato fiscale alla Legge di Bilancio per il 2017) Conversione in Legge del DL 22/10/2016 n.193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (pubblicato sul SO n.53 della GU n.282 del 2 dicembre 2016) I contenuti di interesse dell area fiscale Argomento Commento sintetico Decorrenza Art. 1 Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'avvocatura dello Stato Art. 2 Disposizioni in materia di riscossione locale Art. 2 bis Interventi a tutela del pubblico denaro A decorrere dal 1 luglio 2017 è soppressa Equitalia e l esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è affidata all Agenzia delle Entrate. Dalla stessa data è istituito un ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate Riscossione. L ente può svolgere anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società partecipate. Dal 1/7/2017 gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate Riscossione) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate. Il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato: direttamente sul c/c di tesoreria; con modello F24; con strumenti elettronici messi a disposizione dall ente. Restano ferme le disposizioni relative al versamento di IMU e TASI (F24 o collettino di c/c postale) 1/7/2017 1/7/2017 Art. 3 Potenziamento della riscossione Art. 4 Disposizioni recanti misure Dal 1 gennaio 2017 l Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzato ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Potrà inoltre acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro e di impiego accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell INPS. L Agenzia delle Entrate Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati per i propri compiti di riscossione Nuovo Spesometro trimestrale (comma 1, 2, 3,4) Viene introdotto per tutti i soggetti passivi Iva l obbligo di invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate e delle relative variazioni. 1/1/2017 Per le operazioni effettuate dal 1/1/2017

2 per il recupero dell evasione I dati dovranno essere trasmessi telematicamente all Agenzia delle Entrate in base ad un tracciato che sarà definito da un apposito Provvedimento dell Agenzia delle Entrate. I dati dovranno essere trasmessi in forma analitica alle seguenti scadenze: 31/5, 16/9, 30/11, 28/2. Per il primo anno (2017) verrà fatto un unico invio del primo semestre entro il 25/7. Sono esonerati dall adempimento gli agricoltori esonerati dagli adempimenti Iva (art.34, c.6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all art.9 DPR 601/1973. L omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati è punita con una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro un limite massimo di euro a trimestre. La sanzione si riduce della metà se i dati vengono integrati o corretti entro 15 giorni dalla scadenza. Per supportare l adeguamento tecnologico sarà concesso un credito di imposta di 100 euro ai soggetti che nell anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro. Si considerano soddisfatti gli obblighi di conservazione elettronica (previsti dall art.3 DM 17/6/2014) per tutte le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio che sono memorizzate dall Agenzia delle Entrate (per l attuazione concreta di questa disposizione bisogna attendere la pubblicazione di un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate). Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno stabilite modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (comma 2, 3,4) Viene introdotto l obbligo di invio trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva. I dati dovranno essere trasmessi alle seguenti scadenze: 31/5, 16/9, 30/11, 28/2. I dati devono essere trasmessi anche se la liquidazione periodica Iva risulta a credito e indipendentemente dalla periodicità di versamento Iva (mensile o trimestrale). In caso di contabilità separate Iva (art.36 DPR 633/72) deve comunque essere inviata un unica comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Per supportare l adeguamento tecnologico sarà concesso un credito di imposta di 100 euro ai soggetti che nell anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro. L omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a euro. La sanzione si riduce della metà se i dati vengono integrati o corretti entro 15 giorni dalla scadenza. Per le operazioni effettuate dal 1/1/2017

3 Credito di imposta riconosciuto anche ai soggetti che optano per l invio dei dati delle fatture (comma 2) Dal 1/1/2017 E riconosciuto anche ai soggetti che optano per l invio dei dati delle fatture (Art.1, c.3 D.Lgs 127/2015) il credito di imposta di 100 euro per l adeguamento tecnologico, alle stesse condizioni e con le stesse modalità per cui è concesso ai soggetti obbligati all invio del Nuovo Spesometro trimestrale. Credito di imposta per adeguamento tecnologico per i soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 2) Dal 1/1/2017 I soggetti che beneficiano del credito di imposta di 100 euro per adeguamento tecnologico (che inviano i dati delle fatture telematicamente all Agenzia delle Entrate) godono di un ulteriore credito di imposta di 50 euro se, sussistendone i presupposti, esercitano anche l opzione per l invio dei dati dei corrispettivi previsto nell art.2, c.1 D.Lgs 127/2015. Abrogazione di adempimenti Iva (comma 4, 5) Vengono abrogati i seguenti adempimenti: - Comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e noleggio (adempimento introdotto dal provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate 5/8/2011); A decorrere dalle operazioni effettuate nel Modelli Intrastat relativi ad acquisti intracomunitari e prestazioni comunitarie ricevute; A decorrere dalle operazioni effettuate nel Comunicazione delle operazioni intercorse con operatori aventi sede, domicilio o residenza in Paesi Black list (adempimento introdotto dal DL 40/2010 Già con riferimento alle comunicazioni relative al 2016 che si sarebbero dovute inviare nel 2017 Termini di presentazione della D.Iva (comma 4) La Dichiarazione Iva relativa al 2016 dovrà essere presentata per tutti i contribuenti entro il 28/2/20107.

4 Le Dichiarazioni Iva successive (relative al 2017 e seguenti) dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 aprile. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei distributori automatici (comma 6) E prorogato al 1/4/2017 l obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizio tramite distributori automatici, (obbligo previsto dall art.2, c.2 D.Lgs 127/2015). Opzione per l invio dei dati delle fatture (comma 6) E aumentato a due anni (invece di uno) la riduzione del termine di accertamento per i soggetti che optano per l invio dei dati delle fatture (art.1, c.3 D.Lgs 127/2015) e sussistendone i presupposti, optano anche per l invio dei dati dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30 euro. Opzione invio dati corrispettivi per le imprese della grande distribuzione (comma 6) E previsto che per le imprese della grande distribuzione l opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art.1, commi da 429 a 432 L.311/2004) eventualmente già esercitata entro il 31/12/2016 reta valida fino al 31/12/2017 (nonostante tale opzione sia stata abrogata dal D.Lgs 127/20165 a decorrere dal 1/1/2017). Depositi Iva (comma 7) Dal 1/4/2017 Art. 4 bis Emissione elettronica Viene modificato l art. 50bis DL 331/1993 prevedendo che: Sono effettuate senza pagamento dell Iva le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva (a prescindere dal luogo di stabilimento/identificazione del cessionario o dal fatto che i beni oggetto di cessione siano o no compresi nella tabella A-bis del DPR 633/72); Il reverse charge (art.17, c.2 DPR 633/72) si applica anche per l estrazione di beni di natura extracomunitaria, previa prestazione di idonea garanzia; Nei casi di estrazione di beni introdotti a seguito di un acquisto interno l iva è dovuta dal soggetto che estrae i beni ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore Diventa obbligatoria l emissione di fattura elettronica per le cessioni di beni a soggetti domiciliati/residenti fuori dalla Comunità Europea di importo superiore a 154,94 euro, a patto che i beni vengano trasportati fuori dalla UE entro il 3 mese Dal 1/1/2018

5 delle fatture per il tax free shopping Art. 5 c. 1 bis Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento successivo a quello di effettuazione dell operazione (operazioni disciplinate dall art.38quater DPR 633/72). Con determinazione del direttore dell Agenzia delle Dogane e monopoli di concerto con il direttore dell Agenzia delle Entrate saranno stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione. Comma 1 bis Dichiarazione integrativa Viene estesa la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d imposta) anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo e precisamente entro il termine per l accertamento. L importo a credito risultante dalla dichiarazione integrativa potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui è presentata l integrativa. Analoga disposizione è prevista per la dichiarazione integrativa IVA. In questo caso il credito può essere chiesto a rimborso, in presenza dei requisiti richiesti oppure utilizzato in compensazione sui debiti maturati a partire dal periodo d imposta successivo. 24/10/2016 Ravvedimento tributi doganali e accise Scomputo ritenute d acconto Art. 5 bis Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente Comma 1bis - ravvedimento dei tributi doganali Viene previsto che, in caso di ricorso al ravvedimento operoso per le violazioni relative ai tributi doganali e alle accise, è possibile operare anche la riduzione delle sanzioni ad 1/7 o ad 1/6 anche se non si tratta di tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate; tali tributi sono infatti di competenza dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Comma 2bis scomputo ritenute d acconto Viene modificata la disciplina relativa allo scomputo delle ritenute a titolo d acconto subite dai lavoratori autonomi e dagli agenti e rappresentanti. In particolare, le ritenute operate nell anno successivo a quello di competenza dei redditi ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall imposta relativa al periodo d imposta relativa al periodo di competenza dei redditi oppure da quella dovuta nel periodo d imposta nel quale sono state operate. Per agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e Iva afferente l Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30/9/2017, le liti fiscali pendenti al aventi ad oggetto il recupero dell accisa sui prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni: - Le imposte oggetto di contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi prima del 1/4/2010; - Al soggetto passivo di imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento di un importo almeno pari al 20% dell accisa e della relativa Iva, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni. Il pagamento

6 Art. 6 Definizione agevolata deve essere fatto entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. Viene introdotta la definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia negli anni tra il 2000 e il Chiedendo la definizione agevolata il contribuente pagherà soltanto le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di aggio per la riscossione, di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non sono invece dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il contribuente deve presentare un apposita richiesta, entro il 31 marzo 2017, utilizzando il modello (DA1) messo a disposizione da Equitalia sul proprio sito internet. Nel modello il contribuente deve indicare: - i carichi che intende definire; - la modalità di pagamento scelta(unica soluzione o a rate max 5) - l impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi che si intendono definire. In caso di pagamento rateale la norma dispone che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel Entro il 31 maggio Equitalia comunica ai debitori l ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Inoltre, entro il 28/2/2017, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nel 2016 per i quali, alla data del 31/12/2016, non risulta ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non inviata l informazione di presa in carico ovvero notificato l avviso di addebito di crediti contributivi. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo d acconto dell importo complessivamente dovuto a seguito dell affidamento del carico e per il debito residuo non è possibile chiedere la rateazione (ad esclusione dei carichi non precedentemente dilazionati e per i quali, alla data di conversione del decreto legge, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento). La presentazione della dichiarazione per la definizione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa. Sono inoltre sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni (con riferimento alle rate in scadenza dopo il 31/12/2016). L agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativo e ipoteche e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, salvo nel caso di alcune situazione ben definite dalla norma. 24/10/2016

7 La definizione agevolata è ammessa anche in caso di rateazione già in corso a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a: - IVA sulle importazioni; - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive. Per le violazioni al Codice della Strada, la definizione è ammessa limitatamente agli interessi. Art. 6 bis Rappresentanz a ed assistenza dei contribuenti Art. 6 ter Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali Art. 7 Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria Art. 7 bis Introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale per la contemporanea soppressione della disciplina degli studi di settore Art. 7 quater Disposizioni in materia di semplificazione fiscale Sono inseriti fra i professionisti che possono rappresentare e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell Amministrazione finanziaria anche i tributaristi o consulenti tributari, certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate. In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di prevedere la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti le modalità di attuazione. Riaperti i termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) che vengono ora fissati al 31/7/2017. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre Il pagamento degli importi dovuti deve avvenire entro il 30/9/2017; possibilità di dilazione il versamento in un massimo di 3 rate. Le disposizioni di attuazione devono essere adottate entro 30 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze sono individuati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ai quali sono collegati diversi livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Contestualmente all adozione degli indici di affidabilità cessano di avere di effetto, al fine dell accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri. Comma 1 presunzione di evasione in caso di prelevamenti bancari Viene eliminata, per i professionisti, la presunzione legale di evasione con la quale si consideravano compensi i prelevamenti bancari non motivati. 24/10/2016 Periodo d imposta in corso al 31/12/2017

8 Per le imprese tale presunzione continua ad applicarsi ma soltanto con riferimento ad importi superiori a euro giornalieri e, comunque, a euro mensili. Comma 2 conversione in euro dei saldi di conto Sono modificate le modalità di conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all estero, contenute nell art. 110 Tuir c. 2. Si applica a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 Comma 5 lavoro autonomo Le prestazioni di viaggio e trasferte acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo. Commi da 6 a 10 notifica atti mediante PEC A decorrere dal 1 luglio 2017 la notifica mediante posta elettronica certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti destinati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti. Aggiornata e integrata la disciplina della notifica mediante posta certificata della cartella di pagamento. 1/7/2017 Commi 14 e 15 certificazioni fiscali A decorrere dall'anno 2017, con riferimento al periodo d'imposta 2016, le certificazioni fiscali (certificazione unica - CU - ma anche altre certificazioni quali CUPE e certificazioni in forma libera) vanno consegnate agli interessati entro il 31 marzo (anziché entro 28 febbraio) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Non ha subito modifiche la disciplina relativa alla trasmissione telematica della CU che deve essere quindi disposta entro il 7 marzo. Dal 2017 per il periodo d imposta 2016 Comma 16 sospensione termini invio documentazione Dal 1 agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli richiesti nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica e nelle procedure di rimborso IVA. Comma 17 sospensione termini pagamenti Dal 1 agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (36bis/600 e 54bis IVA), dei controlli formali (art. 36ter/600) e della liquidazione dei redditi assoggettati a tassazione separata. Dal 2017 Dal 2017

9 Comma 18 norma interpretativa procedura accertamento con adesione I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell attività giurisdizionale. Comma 19 nuovi termini versamento saldo DR Viene posticipato dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale occorre effettuare il versamento del saldo IRPEF e IRAP risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dalle persone fisiche e società di persone. Rimane confermata la possibilità di eseguire il versamento entro i 30 giorni successivi, cioè entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%. Le stesse scadenza sono previste anche per la prima rata dell acconto. Per i soggetti Ires il versamento viene posticipato all ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (precedentemente era previsto per il giorno 16 dello stesso mese). Anche per questi soggetto rimane confermata la possibilità di pagare l imposta entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione. Comma 20 - Termini di versamento saldo Iva Il saldo della Dichiarazione Iva può essere versato entro il 16/3 oppure entro il 30/6 applicando la maggiorazione dello 0.40% per ogni mese o frazione di mese. Comma 21 - Abrogazione comunicazioni di acquisti di beni senza Iva da San Marino E abrogato l obbligo di inviare la comunicazione degli acquisti senza Iva da operatori di San Marino (obbligo disposto dall art.16, l.c) DM 24/12/1993) Norma interpretativa 1 gennaio 2017 A partire dalle annotazioni effettuate a partire dal 1/1/2017 Comma 23 Compilazione quadro RW Non è più obbligatorio indicare nel quadro RW gli immobili situati all estero per i quali non sono intervenute modificazioni nel corso del periodo d imposta; resta fermo l obbligo di versare l IVIE. Comma 24: Cedolare secca La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell opzione per la cedolare secca a condizione che il contribuente abbia versato gli importi di cedolare secca e dichiarato i relativi redditi nel modello 730 o Unico. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione si applica la sanzione in misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni. Comma 27 modifiche Tuir Negli articoli del Tuir le parole mancato rinnovo sono sostituite con la parola revoca. In questo modo le opzioni Dal periodo d imposta successivo a

10 esercitabili per i diversi regimi si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite naturale, a meno che non intervenga l espressa revoca da parte del soggetto interessato. Fra queste rientra l opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 e 116 Tuir): al termine del triennio l opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata. Medesima disposizione si applica per l opzione per il consolidato fiscale. Comma 29 remissione in bonis Viene prevista la remissione in bonis anche per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale. Comma 31: F24 telematico Per i soggetti non titolari di partita IVA, è soppresso l obbligo dell invio telematico del mod. F24 per i pagamenti superiori a euro. E quindi possibile in tali casi utilizzare il modello cartaceo. Comma 32 - Rimborsi Iva E aumentato a euro (limite precedente: ) il limite entro il quale i rimborsi Iva possono essere chiesti senza apposizione del visto di conformità o presentazione di garanzie. Comma 44- Chiusura partite Iva inattive L Agenzia delle Entrate procederà d ufficio alla chiusura delle partite Iva di soggetti che risultano non avere esercitato attività di impresa/lavoro autonomo nelle tre annualità precedenti. Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di comunicazione preventiva al contribuente di questa disposizione. quello in corso al 31/12/2016 Dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 Comma 45 - Abrogazione sanzione per mancata comunicazione della cessazione dell attività E eliminata la sanzione prevista per la mancata/tardiva comunicazione della cessazione dell attività, prevista nell art.5, c.6 D.Lgs 471/1997. Rimangono in vigore le sanzioni per le comunicazioni errate/omesse relative a inizio o variazione dell attività. Comma 46 invio modello 730 Per i CAF e i professionisti diventa a regime la possibilità di completare le attività legate al modello 730 (comunicazione del risultato finale, consegna al contribuente di copia della dichiarazione, trasmissione delle dichiarazioni) entro il 23 luglio a condizione che entro il 7 luglio abbiano inviato almeno l 80% delle dichiarazioni Dal 2017

11 Art. 7 sexies Semplificazione per i contribuenti che adottano il regime cd dei minimi Art. 16 Entrata in vigore Comma 47 invio modello 730 da parte del contribuente Anche il contribuente può inviare direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno. Comma 48 infedeltà visto modello 730 In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti, questi ultimi possono presentare una dichiarazione rettificativa del contribuente o una comunicazione dei dati rettificati, anche dopo il termine del 10 novembre, sempre che l infedeltà del visto non sia già stata contestata. In questo caso la somma dovuta dal CAF è pari alla sola sanzione riducibile in base al ravvedimento operoso. Saranno previsti dei limiti alla possibilità di effettuare operazioni di cui agli articoli 8, 8bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/72 da parte dei soggetti aderenti al regime forfettario (L.190/2014). Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016 () sarà emanato un apposito decreto del Ministero dell economia e delle finanze che stabilirà limiti e modalità della disposizione La legge di conversione entra in vigore il. Dal 2017 In attesa di un apposito decreto

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