Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
|
|
- Leopoldo Bertini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1968R0827 IT Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CEE) N. 827/68 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU L 151 del , pag. 16) Modificato da: Gazzetta ufficiale n. pag. data() M1 Regolamento (CEE) n. 2727/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 L M2 Regolamento (CEE) n. 1014/73 del Consiglio del 27 marzo 1973 L M3 Regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio del 30 aprile 1974 L M4 Regolamento (CEE) n. 2427/76 del Consiglio del 4 ottobre 1976 L M5 Regolamento (CEE) n. 425/77 del Consiglio del 14 febbraio 1977 L M6 Regolamento (CEE) n. 2560/77 del Consiglio del 7 novembre 1977 L M7 Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio del 22 maggio 1978 L M8 Regolamento (CEE) n. 114/80 del Consiglio del 15 gennaio 1980 L M9 Regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio del 27 giugno 1980 L M10 Regolamento (CEE) n. 2966/80 della Commissione del 14 novembre 1980 L M11 Regolamento (CEE) n. 3911/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 L M12 Regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio del 20 marzo 1989 L M13 Regolamento (CEE) n. 638/93 del Consiglio del 17 marzo 1993 L M14 Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio del 14 giugno 1993 L M15 Regolamento (CEE) n. 2430/93 della Commissione del 1 o settembre 1993 L M16 Regolamento (CE) n. 794/94 della Commissione dell'8 aprile 1994 L M17 Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 L M18 Regolamento (CE) n. 195/96 della Commissione del 1 o febbraio 1996 L M19 Regolamento (CE) n. 1272/2002 della Commissione del 12 luglio 2002 L M20 Regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 L Modificato da: A1 Atto di adesione dell'austria, della Finlandia e della Svezia C (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) L Rettificato da: C1 Rettifica, GU L 213 del , pag. 57 (3911/87)
2 1968R0827 IT B REGOLAMENTO (CEE) N. 827/68 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che sono state istituite o saranno istituite tra breve organizzazioni comuni di mercato che comportano meccanismi specifici per numerose categorie di prodotti elencati nell'allegato II del trattato; che è opportuno adottare, nel quadro di un'organizzazione comune di mercato, le necessarie disposizioni al fine d'instaurare un mercato unico anche per tutti gli altri prodotti di cui all'allegato II; considerando che l'attuazione di tale mercato unico comporta l'applicazione di un regime comune alle frontiere della Comunità; che detto regime consiste essenzialmente nell'applicazione integrale della tariffa doganale comune e nella liberalizzazione degli scambi; considerando tuttavia che la protezione risultante dalla applicazione della tariffa doganale comune può, in circostanze eccezionali, non agire; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; considerando che l'attuazione di un mercato unico per i prodotti in causa implica l'abolizione alle frontiere interne della Comunità di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci considerate; considerando che l'attuazione di detto mercato unico verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili ai prodotti oggetto del presente regolamento; considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione; considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie; considerando che all'atto dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti oggetto del presente regolamento, si deve tener conto parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'organizzazione comune dei mercati istituita dal presente regolamento disciplina i prodotti elencati nell'allegato.
3 1968R0827 IT M17 Articolo 2 1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'allegato le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. 2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune. 3. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni e fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi internazionali relativi ai prodotti di cui in allegato, negli scambi con i paesi terzi sono vietate: la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. Articolo 3 1. Qualora per effetto delle importazioni o esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'allegato subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussiste la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative. 2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa. 4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato. B Articolo 4 1. Negli scambi intracomunitari sono vietati: la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo, il ricorso all'articolo 44 del trattato. 2. Sono escluse dalla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'allegato, fabbricate o ricavate da prodotti che non si trovano nella situazione contemplata all'articolo 9, paragrafo 2, o all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.
4 B A1 M17 Articolo 5 Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato. Tuttavia, con riserva d'autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e all'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione. 1968R0827 IT B Articolo 6 Qualora si faccia riferimento al presente articolo, le misure sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/ CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Articolo 7 Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato. Articolo 8 Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie adottate o da adottare, intese ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri volte a mantenere o migliorare il lievello (SIC! livello) tecnico o genetico della produzione di taluni prodotti di cui all'allegato, specificamente destinati alla riproduzione. Articolo 9 Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione di tale regime alla data prevista incontri per taluni prodotti difficoltà notevoli, tali disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6. Esse sono applicabili fino al 30 giugno 1969 al più tardi. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
5 1968R0827 IT ALLEGATO ex 0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: riproduttori di razza pura: Cavalli ( a ) altri altri: Cavalli: diversi da quelli destinati alla macellazione Asini Muli e bardotti ex 0102 Animali vivi della specie bovina: ex diversi da quelli riproduttori di razza pura: diversi da quelli delle specie domestiche ex 0103 Animali vivi della specie suina: riproduttori di razza pura ( b ) altri: ex di peso inferiore a 50 kg: diversi da quelli delle specie domestiche ex di peso uguale o superiore a 50 kg diversi da quelli delle specie domestiche Altri animali vivi ex 0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: fresche o refrigerate: ex in carcasse o mezzene: diverse da quelle degli animali della specie suina domestica ex Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: diversi da quelli degli animali della specie suina domestica ex diverse da quelle degli animali della specie suina domestica congelate ex in carcasse o mezzene: diverse da quelle degli animali della specie suina domestica ex Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: diversi da quelli degli animali della specie suina domestica ex diverse da quelle degli animali della specie suina domestica ex Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate delle specie asinina o mulesca ex 0206 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: ex della specie bovina, fresche o refrigerate: destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ( c ) della specie bovina, congelate: ex Fegati: destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ex destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ( c )
6 1968R0827 IT ex ex della specie suina, fresche o refrigerate: della specie suina domestica: Fegati: destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ex destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici altre della specie suina, congelate: ex Fegati: ex della specie suina domestica: destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici altri ex ex della specie suina domestica: destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici altre ex altre, fresche o refrigerate: destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ( c ) delle specie equina, asinina o mulesca ex altre, congelate: destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ( c ) delle specie equina, asinina o mulesca 0208 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate 0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: Carni della specie suina: ex Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: diversi da quelli della specie suina domestica ex Pancette (ventresche) e loro pezzi: diverse da quelle della specie suina domestica ex diverse da quelle della specie suina domestica altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie: di primati di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) ex Carni: di renna altre Frattaglie: diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina diverse dai fegati di volatili
7 1968R0827 IT ex Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: diverse da quelle di volatili da cortile ex 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: Tuorli: ex essiccati: non atti ad uso alimentare ( d ) ex non atti ad uso alimentare ( d ) altri: ex essiccati: non atti ad uso alimentare ( d ) ex non atti ad uso alimentare ( d ) Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati: ex 0511 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: Sperma di tori altri: Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3 ex altri, diversi dai tendini e nervi, ritagli ed altri cascami simili di pelli gregge ex 0709 Altri ortaggi, freschi o refrigerati: ex Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum ( c ) destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ( c ) altri ex 0710 Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati: ex altri ortaggi o legumi: pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: diversi dai peperoni ex 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: ex altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: Ortaggi o legumi: Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni 0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: ex Piselli (Pisum sativum): diversi da quelli destinati alla semina
8 1968R0827 IT ex Ceci: diversi da quelli destinati alla semina Fagioli (Vigna spp. Phaseoulus spp.): ex Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek: diversi da quelli destinati alla semina ex Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): diversi da quelli destinati alla semina ex Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): diversi da quelli destinati alla semina ex diversi da quelli destinati alla semina ex Lenticchie: diverse da quelle destinate alla semina ex Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): diverse da quelle destinate alla semina ex altre: diverse da quelle destinate alla semina 0801 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: ex altre: ex Noci di arec (o di betel) e noci di cola ex 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: Datteri 0902 Tè, anche aromatizzato ex 0904 Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce Vaniglia 0906 Cannella e fiori di cinnamomo Garofani (antofili, chiodi e steli) 0908 Noci moscate, macis, amomi e cardamomi 0909 Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro 0910 Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie ex 1106 Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: dei legumi da granella secchi della voce 0713 ex dei prodotti del capitolo 8: altri ex 1108 Amidi e fecole; inulina: Inulina M Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate Copra
9 1968R0827 IT M ex Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina Semi di ricino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina Semi di cartamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina ex Semi di karité, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina ex Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 1208 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa 1211 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ex 1212 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: ex Alghe, utilizzate principalmente in medicina o impiegate nell'alimentazione umana Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne altri: ex diversi dalle barbabietole e canne da zucchero: ex altri, ad eccezione delle radici di cicoria Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets ex 1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: ex altri: Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio ex e agglomerati in forma di pellets e altri, esclusi: ex l'erba medica, la lupinella, il trifoglio, il lupino, le vecce ed altri simili prodotti da foraggio disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno l'erba medica, la lupinella, il trifoglio, il lupino e le vecce diversamente essiccate e macinate ex Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503: ex destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui ( c ) Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
10 1968R0827 IT M Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: ex 1515 Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba: ) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ex 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»: ) ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci , e Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana Morchie o fecce di olio, paste di saponificazioni (soap stocks) provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva ex 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: ex Prosciutti e loro pezzi: diversi da quelli della specie suina domestica ex Spalle e loro pezzi: diversi da quelli della specie suina domestica ex altri, compresi i miscugli: diversi da quelli della specie suina domestica ex altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale: diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale: di selvaggina o di coniglio di renna diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica: diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina: diverse da quelle di ovini o caprini Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Cacao in grani, interi o infranti, greggio o torrefatto
11 1968R0827 IT Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao ex 2001 ex Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: altri Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni ex 2005 ex Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati; diversi dai prodotti della voce 2006: altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni ex 2206 da a ex 2301 Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove: diverse dal vinello Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli ex 2302 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: di legumi M Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide ex Fecce di vino; tartaro greggio: Tartaro greggio ex Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'india e da altri residui della spremitura di frutta ex 2309 ex Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: Alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto: diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da a e delle sottovoci , e o prodotti lattiero-caseari ex altri: Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini da ex a diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da a e delle sottovoci , e o prodotti lattiero-caseari, esclusi: Concentrati di proteine ottenuti dai succhi di erba medica e di erba
12 1968R0827 IT Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino ( a ) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del , pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del , pag. 45)]. ( b ) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del , pag. 36); direttiva 94/28/CE; decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del , pag. 53)]. ( c ) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell' , pag. 71) e successive modifiche]. ( d ) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87]
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 9 giugno 2006 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 20 capoverso
DettagliGazzetta ufficiale dell Unione europea L 312/3
29.11.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 312/3 REGOLAMENTO (CE) N. 1947/2005 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2005 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 25 giugno 2008 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L allegato 3 dell ordinanza
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 16 maggio 2007 Il Dipartimento federale dell'economia, visto l articolo 20 capoverso
DettagliValori indicativi d importazione per foraggi (Allegato 1, 14. Disciplinamento del mercato OIAgr; RS )
Prodotti vegetali Valori indicativi d importazione per foraggi (Allegato 1, 14. Disciplinamento del mercato OIAgr; RS 916.01) Valenza giuridica Il presente documento è un ausilio teso a contribuire a una
DettagliAliquote di dazio doganale e contributi al fondo di garanzia per oli e grassi commestibili a partire dal 1 gennaio 2012
Allegato Aliquote e contributi al per oli e grassi commestibili a partire dal 1 gennaio 2012 Voce I OLI E GRASSI ANIMALI COMMESTIBILI ex 1501. Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili:
DettagliAliquote di dazio doganale e contributi al fondo di garanzia per oli e grassi commestibili a partire dal 1 luglio 2009
Allegato Aliquote e contributi al per oli e grassi commestibili a partire dal 1 luglio 2009 Voce di tariffa I OLI E GRASSI ANIMALI COMMESTIBILI ex 1501. Grassi di maiale (compreso lo strutto): 0018 911
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 24 giugno 1999 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 20 capoversi
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 27 aprile 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 20 capoversi
DettagliGazzetta ufficiale dell Unione europea C 326/331 ALLEGATI
26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 326/331 ALLEGATI 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 326/333 ALLEGATO I ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DettagliImposizione doganale su alimenti per animali, semi oleosi e cereali
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura Prodotti vegetali Imposizione doganale su alimenti per animali, semi oleosi e cereali Valenza
DettagliL 347/768 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 347/768 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.12.2013 iii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5, fino all'esaurimento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti
DettagliProdotti deteriorabili: i prodotti di cui all articolo 62, comma 4.
L art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto una specifica disciplina ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei
Dettagli, Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 PARTE I Cereali Il settore dei cereali comprende i prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC Designazione a) 0709 99 60 Granturco
DettagliESPORTAZIONI 2013 ESPORTAZIONI 2014/4
ITALIANE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN RUSSIA RELATIVE AI CODICI DOGANALI INSERITI NELLE SANZIONI APPROVATE DAL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN DATA 7.8.2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL 20.08.2014 CATEGORIA
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
Reg. (CE) n. 865/2004 del 29 aprile 2004 (1) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68. (1)
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
9.6.2004 L 206/37 Rettifica del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante
DettagliSEZIONE III - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
STRUTTURA CLASSIFICAZIONE NOMENCLATURA COMBINATA SEZIONE III - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE Maggio 2016
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 865/2004 DEL CONSIGLIO del
30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 161/ 97 REGOLAMENTO (CE) N. 865/2004 DEL CONSIGLIO del 29.4.2004 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dell olio di oliva e delle
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52, 53, 55 e 57 della legge dell 8 ottobre sull approvvigionamento
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali, cereali speciali e alimenti ricchi di energia e di proteine per l alimentazione (Ordinanza concernente la costituzione di scorte
DettagliOrdinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi
Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 20 capoverso 6
DettagliALLEGATO. della. Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali
DettagliTA13 - Tabella prodotti energetici - Ambiente reale
Oli vegetali o animali E200 15000000 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale Oli vegetali o animali E200 15050090
Dettagli01.04 Altri: alcol etilico non denaturato X(*) Sostituto: etanolo al 95 % Amidi e fecole X Farine di cereali e semole X
01 Bevande 01.01 Bevande non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 6 % vol: A. Bevande non filtrate: Acque, sidri, succhi filtrati di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, nettari
DettagliOrdinanza
Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento
DettagliIL REGOLAMENTO (CE) N DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA :
APPENDICE 1 ATTIVITA ESCLUSE IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA : A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (sezione A
DettagliOrdinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali
Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) Modifica dell 8 aprile 2009 Il Dipartimento federale dell economia ordina:
Dettagli(Attenzione! Il presente documento è stato tradotto con il traduttore automatico).
Approvato Decisione della Commissione dell Unione doganale n. 299 del 28 maggio 2010 (Attenzione! Il presente documento è stato tradotto con il traduttore automatico). LISTA UNICA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI
Dettaglidel 25 aprile 2001 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali, cereali speciali e alimenti ricchi di energia e di proteine per l alimentazione di animali (Ordinanza concernente la costituzione
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 94/44 31.3.2004 REGOLAMENTO (CE) N. 599/2004 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2004 concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
8.4.2004 L 104/135 IT RETTIFICHE Rettifica della direttiva 2003/113/CE della Commissione, del 3 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio,
DettagliDIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004
30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 57/ 33 DIRETTIVA 2004/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti
DettagliOrdinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 27 giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 marzo
Dettagli(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI
30.7.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 733/2008 DEL CONSIGLIO del
DettagliALLEGATO. Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2405 del 18 dicembre 2015 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'unione per prodotti agricoli originari dell'ucraina Articolo 1 Sono aperti
DettagliCONSAPEVOL-ESTERO. Obiettivo di CONSAPEVOL-ESTERO
CONSAPEVOL-ESTERO La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola ha avviato l iniziativa CONSAPEVOL-ESTERO per aiutare le piccole e medie imprese locali interessate ad un primo o nuovo mercato di esportazione.
DettagliOrdinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard
Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard Modifica del 26 ottobre 2011 Il Dipartimento federale dell economia (DFE) ordina: I L ordinanza del DFE del
DettagliOrdinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell UE e dell AELS
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell UE e dell AELS (Ordinanza sul libero scambio 1) del 18 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
Dettagli16.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 310/395 B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA
16.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 310/395 B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA C 310/396 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 16.12.2004 ALLEGATO I
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 927/2012 DELLA COMMISSIONE. del 9 ottobre 2012
31.10.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 927/2012 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2012 che modifica l allegato I del regolamento
DettagliI tempi di pagamento hanno un termine massimo, decorso il quale scatta in automatico l applicazione di interessi di mora
EGREGI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Circolare Informativa, cessioni prodotti agricoli ed alimentari Bergamo, 24 ottobre 2012 La presente per informarvi in merito alle novità introdotte dall art.62 del DL
DettagliELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI
389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Italienisch (Normativer Teil) 1 von 212 ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 capoverso 1 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane, ordina:
Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e concernente l adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica del 22 giugno
Dettagli12147/16 DT/lmm DGC 2A
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en) 12147/16 WTO 250 AELE 67 ISL 46 AGRI 478 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: Accordo in forma di scambio di lettere tra l Unione
DettagliELENCO DEGLI ALLEGATI
ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato I - Allegato II (a) - Allegato II (b) - Allegato II (c) - Allegato III - Allegato IV - Allegato V - Concessioni tariffarie accordate dall'albania ai prodotti industriali
DettagliUNIONE EUROPEA DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO 2ª SERIE SPECIALE PARTE PRIMA. Roma - Lunedì, 2 dicembre Anno Numero 93 SI PUBBLICA
2ª ERIE ECIALE pediz. pediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 - Numero
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
30.8.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 224/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 830/2011 DELLA COMMIIONE del 27 luglio 2011 che stabilisce per il 2011 l'«elenco rodcom»
DettagliGazzetta ufficiale dell Unione europea L 347/763
20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 347/763 Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro
DettagliCapitolo 20. Preparazioni di ortaggi, di legumi, di frutta o di altre parti di piante
2001-2003 Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di legumi, di frutta o di altre parti di piante Preparazione di avocado «guacamole» massa di color verde chiaro, preparata con la polpa schiacciata di avocado
DettagliClasse 31 Classificazione di Nizza - Granaglie e prodotti agricoli
Classe 31 Classificazione di Nizza - Granaglie e prodotti agricoli Classe 31 Classificazione di Nizza Granaglie e prodotti agricoli Granaglie e prodotti agricoli, orticoli e forestali, non compresi in
DettagliESPORTAZIONI 2014/4 ESPORTAZIONI 2013
ITALIANE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN RUSSIA RELATIVE AI CODICI DOGANALI INSERITI NELLE SANZIONI APPROVATE DAL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN DATA 7.8.2014 CATEGORIA *)***) (note ultima pagina) CODICE
DettagliUNIONE EUROPEA DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO 2ª SERIE SPECIALE. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 dicembre Anno Numero 97 SI PUBBLICA
2ª ERIE ECIALE pediz. pediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 157 - Numero
DettagliServizio di documentazione tributaria
Ministero delle Finanze Decreto del 28/02/1985 Titolo del provvedimento: Approvazione delle nuove tabelle relative ai beni e ai servizi soggetti alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del 2 e del
DettagliBilancia agroalimentare
Bilancia agroalimentare 1. Interscambio commerciale L interscambio commerciale totale dell Italia con la Polonia ha mostrato nel 2011 un avanzo di circa 1,8 miliardi di euro, in aumento del 37,4% rispetto
Dettagli2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 novembre 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE
2ª ERIE ECIALE pediz. pediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 156 - Numero
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
10.10.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 276/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 907/2012 DELLA COMMIIONE del 20 agosto 2012 che stabilisce per il 2012 l «elenco rodcom»
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea L 313. Legislazione. Atti legislativi. 57 o anno. Edizione in lingua italiana. 31 ottobre 2014.
Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 313 Edizione in lingua italiana Legislazione 57 o anno 31 ottobre 2014 Sommario I Atti legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
5.9.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 237/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I
DettagliCircolare del 15 febbraio 2017
Circolare del 15 febbraio 2017 Oggetto: Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 18 del 14/2/2017: Consulenza giuridica - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis - Aliquota 5 per
DettagliConvenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)
Traduzione 1 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 4/2011 del Consiglio recante modifica dell Allegato A 2 e C della Convenzione: regole
DettagliTABELLA DEI TITOLI A SEI CIFRE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007
Sezione prima - Classificazione delle attività economiche Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche Tabella nuovi codici TABELLA DEI TITOLI A SEI CIFRE DELLA CLASSIFICAZIONE
DettagliSPEZIE ED ERBE AROMATICCHE
ALLORO CONTUSO SPEZIE ED ERBE AROMATICCHE ALLORO POLVERE ANETO SEMI ANICE SEMI ANICE STELLATO IN POLVERE BASILICO FOGLIE BASILICO POLVERE CANNELLA INTERA CANNELLA PEZZI CANNELLA POLVERE CHIODI DI GAROFANO
DettagliCLASSIFICAZIONE CARCASSE BOVINI ADULTI:
ELENCO NORMATIVA PER IL SETTORE BOVINO DA CARNE). N.B.: per le norme europee è consigliabile proporre il link con il testo consolidato, presente su EurLex CLASSIFICAZIONE CARCASSE BOVINI ADULTI: REGOLAMENTO
DettagliOrdinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) dell 8 marzo 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 della legge federale del
DettagliModifiche CFG. Tutte le modifiche CFG dal CFG netto per 100kg (CHF) Articoli complementari. N tariffario doganale.
Modifiche CFG Tutte le modifiche CFG dal 01.04.2004. Valido dal Articolo Rendimento 01.04.2004 Polvere di piume FO 0505.9011 100 0 4.00-01.04.2004 Granchiolini FO 0508.0091 100 0 4.00-01.04.2004 Sangue
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
13.1.2016 L 8/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/24 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 2016 che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dal
DettagliLMR - Livelli Massimi di Residui
FOSMET Agli 0,05 Reg. (CE) N. 839/2008 * FOSMET Albicocche 0,6 0,05 * Reg. (CE) N. 839/2008 Si FOSMET Alghe marine 0,05 Reg. (CE) N. 839/2008 * FOSMET Altre infusi di erbe 0,1 Reg. (CE) N. 839/2008 * FOSMET
DettagliSEZIONE II - PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
STRUTTURA CLASSIFICAZIONE NOMENCLATURA COMBINATA SEZIONE II - PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE Maggio 2016 StudiaBo srl - Progetto Ulisse 2 Progetto Ulisse: Struttura Classicazione Nomenclatura Combinata Copyright
DettagliIl Decreto Legislativo 178/03 non prescrive una gamma di peso obbligatoria; le imprese sono pertanto libere di utilizzare i valori che desiderano.
Cacao e cioccolato Il cioccolato deriva da una serie di processi di produzione che hanno inizio a partire dalla tostatura dei semi della pianta del cacao (Theobroma cacao) e continuano con la miscelazione
DettagliDAZI APPLICABILI ALL IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA SERBIA
ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1 DAZI APPLICABILI ALL IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA SERBIA I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati
DettagliCLASSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI IN GRU R P U P P I P I A LIM I E M NT N A T RI
Corso per istruttori di Body Building CLASSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI IN GRUPPI ALIMENTARI Dott. Gianfranco Serino DIETISTA ISTRUTTORE DI BODY BUILDING Gli alimenti, in base al tipo ed al contenuto di nutrienti
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 165 26.05.2016 Modifiche IVA nel settore agricolo Circolare 19/E/2016 Categoria: Iva Sottocategoria: Varie L art. 1, co. 908, L. 208/2015 (Legge
DettagliProposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
IT IT IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 27.9.2010 COM(2010) 466 definitivo 2010/0243 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra
DettagliLe dinamiche del commercio agro-alimentare e il Made in Italy. Renato Pieri Milano, 5 marzo 2015
Le dinamiche del commercio agro-alimentare e il Made in Italy Renato Pieri Milano, 5 marzo 2015 FONTE DEI DATI I dati utilizzati sono di fonte ISTAT nella classificazione: SH6 (a sei cifre) in ambito regionale
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE
16.12.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/31 REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni
DettagliRoma, 29 luglio 2004. CIRCOLARE n. 40/D. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. e, p.c.
Roma, 29 luglio 2004 Protocollo: 2368 Rif.: Allegati: 1 CIRCOLARE n. 40/D Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI e, p.c. Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali Agli Uffici delle
DettagliMinistero della Salute
Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 6 NORMATIVA CONTAMINANTI e TOSSINE VEGETALI NEGLI ALIMENTI Aggiornamento marzo 2016 Quadro legislativo
DettagliEsportazioni di prodotti agro-alimentari italiani Periodo:
Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani Periodo: 2008-2010 I prodotti ortofrutticoli Direzione Dipartimento Promozione NOTA INTRODUTTIVA Le elaborazioni statistiche si propongono di fornire al
DettagliCESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI/AGROALIMENTARI
CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI/AGROALIMENTARI Il Decreto Liberalizzazioni (art. 62 DL n. 1/2012 conv. In L. 27/2012) ha introdotto specifiche disposizioni per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari
DettagliClasse 29 Classificazione di Nizza - Latte e prodotti derivati
Classe 29 Classificazione di Nizza - Latte e prodotti derivati Classe 29 Classificazione di Nizza latte e prodotti derivati Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
DettagliAGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
Struttura Ateco 2007 Codice Ateco 2007 Descrizione A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA Flag di modifica valido a partire dal 1 gennaio 2009 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA
DettagliALLEGATO A (rif. articolo 3) Dimensione minima delle Organizzazioni di Produttori OP
ALLEGATO A (rif. articolo 3) Dimensione minima delle Organizzazioni di Produttori OP 07 Gruppi di prodotto Prodotti singoli Parametro di riconoscimento Codice CN Descrizione del gruppo Codice CN Prodotti
DettagliCATEGORIA *)***) (note ultima pagina)
INSERITI NELLE SANZIONI APPROVATE DAL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN DATA 7.8.2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL 20.08.2014, ED EMENDATE CON DECRETO N. 625 DEL 25.06.2015. CATEGORIA *)***) (note ultima
DettagliProposta di REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Proposta di Bruxelles, 27.4.2010 COM(2010)184 definitivo 2010/0098 (CNS) REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti
DettagliAccordo agricolo Allegato 2 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore
Traduzione 1 Accordo agricolo Allegato 2 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore Firmato a Egilsstadir, il 26 giugno 2002 Art. 1 Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti
DettagliAccordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d Egitto relativo al commercio di prodotti agricoli
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d Egitto relativo al commercio di prodotti agricoli Allegato 3 Concluso a Davos il 27 gennaio 2007 Applicato provvisoriamente dal
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
Page 1 of 12 DECRETO 2 ottobre 1997 n.108 REPUBBLICA DI SAN MARINO Provvedimenti in materia fiscale (Quadro aggiornato delle aliquote d'imposta e modifiche alle modalità di riscossione dell'imposta sulle
DettagliOrdinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate
Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI
ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI Allegato I: Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e
DettagliTENORI MASSIMI & RIFERIMENTI NORMATIVI
TENORI MASSIMI & RIFERIMENTI NORMATIVI (Aggiornato ad aprile 2013) Pag. 1 di 5 ALIMENTI Aflatossine REGOLAMENTO (UE) N. 165/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2010 Aflatossine Arachidi e altri semi
DettagliWolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. - FulShow - Azienda U.S.L. Modena
Pagina 1 di 5 D.M. 10-10-1994 Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione dai Paesi terzi di equidi vivi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1994, n. 299, S.O. D.M. 10 ottobre 1994
DettagliOrdinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali
Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) 916.443.106 del 16 maggio 2007 (Stato 11 marzo 2008) Il Dipartimento federale
DettagliIl Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0184),
P7_TA(2011)0055 Radioattività per i prodotti alimentari ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che fissa i livelli
DettagliGazzetta ufficiale delle Comunità europee
18.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 343/23 DIRETTIVA 2002/97/CE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2002 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE
DettagliNUMERO VOCE DOGANALE. ABACA Abaca greggia ex 57.02 4 22. ACQUA Acqua ex 22.01 10 06.01-06.02. ALGHE Alghe ex 14.05 4 10
ELENCO ALFABETICO BENI SOGGETTI A IVA NUMERO VOCE DOGANALE PERCENTUALE di COMPENSAZIONE DAL 01/01/2006 ALIQUOTA IVA ABACA Abaca greggia ex 57.02 ACETO Aceto di vino ex.10 10 ACQUA Acqua ex.01 10 ACQUE
DettagliDecreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] [748] Parte III Beni
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE
L 254/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.9.2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
Dettagli2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti: Designazione delle merci
Articolo 1 1. È istituita un organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi, nonché dei grassi di origine vegetale o estratti di pesci o di mammiferi marini. 2. Il presente
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale di veterinaria (OTUFV) 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 5 della legge federale del 9 marzo
Dettagli(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
30.11.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 314/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1952/2005 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2005 relativo
Dettagli