ITALIA ,00 VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI , ,68

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1 POLIZZA Numero Agenzia Canale Distribuzione RIVA DEL GARDA 620 INSER S.P.A. DATI DEL CONTRAENTE Ragione Sociale FEDERAZIONE DEI CORPI VV.FF. VOLONT Partita Iva Indirizzo VIA SECONDO DA TRENTO 2 Comune TRENTO Provincia TN C.A.P DATI DI POLIZZA Effetto Ore del 31/05/2009 Scadenza Ore 24 del 31/05/2010 Durata Anni 1 Mesi 0 Giorni 0 1 Quietanza 31/05/2010 Data rescindibilità ********** Frazionamento annuale Coassicurazione NO Quota Vittoria POLIZZA SOGGETTA A REGOLAZIONE PREMIO L'importo dovuto quale premio minimo imponibile di regolazione, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a ,72 PREMIO RATA INIZIALE Imponibile ,72 Imposte 579,28 Totale ,00 PREMIO RATE SUCCESSIVE Imponibile ,72 Imposte 579,28 Totale ,00 POLIZZE SOSTITUITE La presente polizza annulla e sostituisce le seguenti: Polizza numero Scadenza Ore 24 del 31/05/2010 Premio pagato fino al 31/05/2009 Imponibile DESCRIZIONE DEL RISCHIO Forma di Assicurazione ,16 Accreditato in polizza 0,00 Assicurazione per categorie di persone a capitali fissi Indirizzo VIA SECONDO DA TRENTO 2 Comune TRENTO C.A.P Provincia Nazione Tipo di Copertura Tipo di Rischio TN ITALIA Numero Iniziale Assicurati / N. Veicoli o N. Km 2500 GARANZIE PRESTATE SEZIONE INFORTUNI MORTE RISCHI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI Rischio aziende Prima rata ,72 Rate successive ,72 Somma Assicurata (per multipli di retribuzione : limite massimo di somma assicurata per persona in base ai multipli di retribuzione). Descrizione Categoria Assicurati Preventivo (Retribuzioni in Euro / N. Veicoli o N. Km / Teste Assicurate) Saggio Premio Minimo di Regolazione Regolazione Premio Estensioni di rischio operanti: ,00 VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ,32 Guida motoveicoli - Condizione Particolare 7.G, Infortunio extraprofessionale, Infortunio professionale INVALIDITA' PERMANENTE SI Imponibile annuo ,72 Imponibile annuo Imponibile annuo Modello PA Edizione Pagina 1 di 15

2 SEZIONE INFORTUNI Somma Assicurata (per multipli di retribuzione : limite massimo di somma assicurata per persona in base ai multipli di retribuzione). Tabella Invalidità Permanente Franchigia Invalidità Permanente Descrizione Categoria Assicurati Preventivo (Retribuzioni in Euro / N. Veicoli o N. Km / Teste Assicurate) Saggio Premio Minimo di Regolazione Regolazione Premio Estensioni di rischio operanti: ,00 Tabella I.P. INAIL - Condizione Particolare 7.E Franchigia come da C.G.A. VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ,32 SI Ernie addominali non da infortunio - Condizione Particolare 7.D, Guida motoveicoli - Condizione Particolare 7.G, Infortunio extraprofessionale, Infortunio professionale INABILITA' TEMPORANEA DA INFORTUNIO Imponibile annuo Somma Assicurata (per multipli di retribuzione : limite massimo di somma assicurata per persona in base ai multipli di retribuzione). Franchigia Inabilità Temporanea Descrizione Categoria Assicurati Preventivo (Retribuzioni in Euro / N. Veicoli o N. Km / Teste Assicurate) Saggio Premio Minimo di Regolazione Regolazione Premio Estensioni di rischio operanti: 50,00 Franchigia come da C.G.A. VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ,32 SI Ernie addominali non da infortunio - Condizione Particolare 7.D, Guida motoveicoli - Condizione Particolare 7.G RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO (condizione particolare 7.W) Somma Assicurata (per multipli di retribuzione : limite massimo di somma assicurata per persona in base ai multipli di retribuzione). Descrizione Categoria Assicurati Preventivo (Retribuzioni in Euro / N. Veicoli o N. Km / Teste Assicurate) Saggio Premio Minimo di Regolazione Regolazione Premio Estensioni di rischio operanti: 5.000,00 VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ,32 SI Imponibile annuo Infortunio extraprofessionale, Infortunio professionale CONDIZIONI INTEGRATIVE (Si richiama l'attenzione ai sensi dell'art 166 D.Lgs. 209/2005) Descrizione del rischio DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione: il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione; - per Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione; - per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - per Beneficiario: il soggetto cui, in caso di morte dell Assicurato, deve essere pagata la somma garantita; - per Società: l impresa di assicurazione; - per Premio: la somma dovuta alla Società; - per Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro; - per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Modello PA Edizione Pagina 2 di 15

3 - per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Broker: il mandatario incaricato dall Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuta dalla Società e cioè Inser Pulsar S.p.A. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 Dichiarazioni relativa alle circostanze del rischio L eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno questa assicurazione. ART. 2 Altre assicurazioni Gli assicurati sono esonerati dall obbligo di comunicare preventivamente l esistenza di altre assicurazioni infortuni e malattia. ART. 3 Decorrenza dell assicurazione Pagamento e regolazione del premio L assicurazione ha dalle ore 24 del , anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 30 giorni dalla decorrenza suddetta. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 30 giorni. I premi devono essere pagati alla Società anche tramite il Broker. Il contratto si rinnova tacitamente per periodi di un anno, in mancanza di disdetta da inviare con lettera raccomandata, che deve pervenire alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza. Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente/assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui il contraente/assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il contraente/assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. ART. 4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione, devono essere provate per iscritto. ART. 5 Diminuzione dei rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 6 Obblighi dell assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza (art C.C.). L inadempienza di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C.). ART.7 Recesso dal contratto per sinistro ed anticipata risoluzione Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30 giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata, rimborsando al Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. ART.8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione, sono a carico del Contraente. Modello PA Edizione Pagina 3 di 15

4 ART. 9 Oggetto dell Assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni descritti nel capitolo 2 Rischi coperti e capitali assicurati. E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o un invalidità permanente. E considerata invalidità permanente la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato. E considerata morte anche lo stato dichiarato di coma irreversibile conseguente ad infortunio. Sono considerati infortuni anche i seguenti eventi: - l asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose; - gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze in genere; - le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi o punture in genere; - l annegamento - l assideramento o congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole, di calore o di freddo; - le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; - le forze della natura compresi movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, smottamenti, valanghe e slavine; Si precisa inoltre che la garanzia vale anche per gli infortuni più sotto indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all Assicurato: - durante la guida e/o uso di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata; - per imprudenze, negligenze o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini; - in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere, con l esclusione della partecipazione diretta dell assicurato agli eventi. ART. 10 Rischi esclusi Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l assicurato è privo della prescritta abilitazione; b) dall uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dall art. 11; c) da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o allucinogeni; d) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; e) da guerre o insurrezioni; f) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, reggi X, ecc.). ART. 11 Persone non assicurabili L Impresa presta l assicurazione su dichiarazione dell Assicurato di non essere affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per l Impresa aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art.1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. Le persone con menomazioni fisiche, mutilazioni, postumi di pregresse malattie gravi e permanenti, sono assicurate soltanto con patto speciale. ART. 12 Limiti di indennizzo Qualora un sinistro, indennizzabile ai sensi di polizza, colpisca contemporaneamente più Assicurati, l esborso a carico dell Impresa non potrà superare la somma complessiva di Euro ,00. Il suddetto limite si intende ridotto a Euro ,00 per le polizze per le quali sia contrattualmente stabilito un periodo di durata inferiore a 1 anno. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero, nel complessivo, tali importi, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. La presente limitazione non si applica per le garanzie Calamità naturali e Infortuni Aeronautici. I suddetti limiti non sono soggetti ad adeguamento anche nel caso in cui il Contraente ne abbia chiesto l operatività. Modello PA Edizione Pagina 4 di 15

5 ART. 13 Infortuni causati da calamità naturali A parziale deroga dell art.1912 del Codice Civile, l assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni. Resta però convenuto che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca, in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più Assicurati con l Impresa, l esborso massimo di quest ultima non potrà comunque superare la somma di Euro ,00 per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno. Il suddetto limite non è soggetto ad adeguamento garanzia anche nel caso in cui il Contraente ne abbia chiesto l operatività ART. 14 Infortuni aeronautici (condizione non valida per il personale aeronavigante) La garanzia è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da Enti/Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. Il rischio aereo inizia nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile per intraprendere un viaggio e cessa quando ne è disceso. Il rischio di salita e discesa è considerato rischio aereo. La presente garanzia è estesa agli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale ferme restando le esclusioni e le estensioni a questo riguardo previste. Qualora più Assicurati subiscono un infortunio nello stesso evento, l esborso a carico dell Impresa non potrà superare la somma di Euro ,00 complessivamente per aeromobile, relativamente al rischio di volo, restando inteso che in detto limite rientrano anche gli indennizzi riferentisi ad altri Assicurati per lo stesso rischio con altre eventuali polizze stipulate dallo stesso Contraente con la Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Pertanto, qualora i predetti indennizzi calcolati per le singole polizze dovessero eccedere, nel totale, tale importo, gli stessi verranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali previsti sulle singole polizze stipulate con la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Il suddetto limite non è soggetto ad adeguamento garanzie anche nel caso in cui il Contraente ne abbia chiesto l operatività. La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno. ART. 15 Limite di età Sono ammessi al beneficio dell assicurazione tutti indistintamente gli assicurati a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall articolo relativo ai criteri di indennizzabilità. L assicurazione non vale per le persone di età superiore a 75 anni. Per le persone che raggiungano tale limite di età l assicurazione avrà termine alla prima scadenza annuale del premio. La Contraente è esonerata dall obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici, o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. ART.16 Estensioni territoriali La presente polizza s intende operante nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti in Italia e con valuta corrente. ART. 17 Denuncia del sinistro e relativi obblighi La denuncia dell infortunio dovrà contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora dell evento, nonché le cause che lo determinarono, dovrà essere corredata di certificato medico. Avvenuto l infortunio, l Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato prima possibile avviso alla Società. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell assicurazione. Modello PA Edizione Pagina 5 di 15

6 ART. 18 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l infuenza che l infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguarda al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. ART. 19 Caso di morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, l Impresa corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, l Impresa corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Se il decesso avviene all estero l Impresa rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma fino a concorrenza di 3.000,00. Morte Presunta. L Impresa indennizza il capitale previsto per il caso di morte anche qualora l Assicurato scompaia quando si trovi su un mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo per il cui uso o guida la garanzia risulti operante e si presuma che sia avvenuto il decesso conseguente a caduta (oppure arenamento, affondamento o naufragio) del mezzo di trasporto. In questi casi l indennizzo ai beneficiari avverrà: - trascorsi almeno 180 giorni dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt.60 e 62 del Codice Civile; - semprechè nel frattempo non siano emersi elementi tali da rendere non indennizzabile l infortunio. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, l Impresa avrà diritto al rimborso dell intera somma liquidata. A restituzione avvenuta dell intera somma liquidata, da parte dei beneficiari o per loro conto dall Assicurato, l Assicurato medesimo potrà fare valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente riportata nell evento di cui sopra. ART. 20 Caso di invalidità permanente (TABELLA INAIL) Se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente definitiva totale, l Impresa corrisponde la somma assicurata. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata in base ai valori indicati nella Tabella annessa al Testo Unico sull assicurazione obbligatoria contro gli infortuni Industria approvata con D.P.R. 30/6/1965 n 1124, come in vigore al 24 Luglio 2000, come riportata in allegato n 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione. La liquidazione ed il pagamento dell indennizzo verranno effettuati in capitale, con le modalità di cui al presente articolo e nei termini previsti agli artt. (vedasi liquidazione dell indennità (art 20 polizza in corso), termine di pagamento del sinistro (art.35 polizza in corso) e denuncia del sinistro e relativi obblighi (art.14 polizza in corso) Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. In caso l infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nel caso di ernia che risulti compresa in garanzia (ernia traumatica e pertanto determinata da infortunio), l indennizzo è Modello PA Edizione Pagina 6 di 15

7 stabilito come segue: - se l ernia è operabile e la polizza prevede il caso di inabilità temporanea l Impresa corrisponderà la somma giornaliera assicurata per inabilità temporanea, fino al massimo di 30 giorni; - se l ernia è operabile e la polizza non prevede il caso di inabilità temporanea l Impresa corrisponderà una somma forfetaria di Euro 1.500,00; - se l ernia non risulta operabile, l Impresa riconoscerà postumi invalidanti fino al 10% della invalidità Permanente Totale. Questi massimi valgono anche se l ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l operabilità o meno dell ernia, la decisione potrà essere rimessa al Collegio Medico. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA PER INVALIDITA PERMANENTE L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato in base alla tabella sotto riportata, applicando alla somma assicurata per la persona infortunata la percentuale di liquidazione corrispondente al grado di invalidità permanente, accertato in base ai valori ed ai criteri di cui all art.20 (articolo riferito all invalidità permanente) e tenuto conto di quanto disposto all art. 15 (polizza in corso) e all art.11 (nuovo articolo persone non assicurabili ). Grado di Invalidità Permanente accertata % da liquidare sulla somma assicurata Grado di Invalidità Permanente accertata % da liquidare sulla somma assicurata % IP % ind. % IP % ind. 1 0, , , oltre INDENNITA AGGIUNTIVA PER GRANDI INVALIDITA In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini, come conseguenza diretta ed esclusiva, una invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale, l'impresa corrisponderà per un periodo massimo di tre annualità Modello PA Edizione Pagina 7 di 15

8 un'ulteriore indennità di importo annuo pari al 15% della somma per la quale l'infortunato risulta assicurato, con il limite di Euro ,00 all'anno. L'indennità aggiuntiva sarà erogata in rate semestrali posticipate. Il pagamento della prima rata sarà effettuato decorsi 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del sinistro. L'indennità sarà corrisposta esclusivamente all'assicurato in vita e non sarà trasmissibile agli eredi o ai beneficiari designati. TABELLA INAIL INDUSTRIA Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente DESCRIZIONE Percentuale Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40 Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva Visus perduto Visus residuo Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 0 1% 3% 6% 10% 14% 18% 23% 27% 31% 35% 2% 6% 12% 19% 26% 34% 42% Modello PA Edizione Pagina 8 di 15

9 50% 58% 60% Note: 1 In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2 La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. 3 Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione. 4 La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo. 5 In caso di afachia monolaterale: a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15 con visus corretto di 7/ con visus corretto di 6/ con visus corretto di 5/ con visus corretto di 4/ con visus corretto di 3/ con visus corretto inferiore a 3/ In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. DESCRIZIONE Percentuale Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30 Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavlcola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40 Perdita del braccio: Modello PA Edizione Pagina 9 di 15

10 a) per disarticolazione scapolo-omerale 85 b) per amputazione al terzo superiore 80 Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75 Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70 Perdita di tutte le dita della mano 65 Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 Perdita totale del pollice 28 Perdita totale dell'indice 15 Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell'anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice 15 Perdita della falange ungueale dell'indice 7 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell'anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11 Perdita delle due ultime falangi del medio 8 Perdita delle due ultime falangi dell'anulare 6 Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra : a) in semipronazione 30 b) in pronazione 35 e) in supinazione 45 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione 40 b) in pronazione 45 e) in supinazione 55 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35 Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione Modello PA Edizione Pagina 10 di 15

11 rettilinea 18 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione 22 b) in pronazione 25 e) in supinazione 35 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi 80 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 65 Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 55 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30 Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16 Perdita totale del solo alluce 7 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11 ART. 21 Inabilità temporanea L indennizzo per inabilità temporanea è dovuto per ogni giorno in cui l assicurato si è trovato nella totale incapacità di attendere alle proprie occupazioni a causa di evento garantito in polizza. Per ogni giorno la Società corrisponderà una somma per un massimo di 365 giorni. Tale somma è cumulabile con le altre garanzie previste dalla presente polizza. FRANCHIGIA PER IL CASO DI INABILITA TEMPORANEA Resta stabilito che non si fa luogo ad indennizzo per inabilità temporanea quando questa sia di durata non superiore a giorni 5. Qualora invece la durata dell inabilità temporanea superi i giorni 5, l Impresa pagherà l indennità relativa a decorrere dalle ore del giorno dell infortunio. ART. 22 Liquidazione dell indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato morisse per cause indipendenti dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l importo liquidato od offerto. Inoltre, se dopo il pagamento di un indennità per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo l Assicurato morisse, la Società corrisponderà la differenza fra l indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario. L indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta corrente. ART. 23 Modalità di valutazione del danno Controversie Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell inabilità temporanea, nonché sull applicazione dei criteridell indennizzabilità previsti dall art. 18 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno dall Assicurato, uno dalla Società ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esse designato, contribuendo per la metà delle spese a competenza per terzo medico. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontro l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Modello PA Edizione Pagina 11 di 15

12 ART. 24 Assicurazione per conto altrui Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall Art C.C. ART. 25 Diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all Art del C.C. verso i Terzi responsabili dell infortunio. ART. 26 Danni estetici Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro un limite massimo di 5.000,00 per evento. ART. 27 Rischio guerra La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero. Limitatamente al rischio aeronautico, l assicurazione si intende estesa agli eventi conseguenti a rischio guerra con esclusione di sorvoli o soste nei paesi in stato di guerra. ART. 28 Rimborso spese mediche da infortunio In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di 5.000,00 per persona assicurata. Tale somma risarcirà, a titolo esemplificativo e non limitativo, l assicurato per le spese sostenute in occasione di: - onorari dei chirurghi e dell equipe medica - uso della sala operatoria - rette di degenza in ospedali e cliniche - medicinali prescritti dal medico curante - onorari dei medici - accertamenti diagnostici - trasporto dell Assicurato in ospedale o clinica o presidio medico più vicino - esami di laboratorio - cure e visite mediche - cure di rieducazione, riabilitazione ecc. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzaite. Le spese sostenute all estero saranno rimborsate in Italia, in moneta corrente al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall Assicurato. ART. 29 Esonero denuncia infermità e difetti fisici Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le infermità, le mutilazioni o i difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. ART. 30 Imposte e diritti Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico della Contraente o dell Assicurato e suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. ART. 31 Foro competente Per ogni controversia diversa da quelle previste dall art. 23, e relative all interpretazione e applicazione della presente polizza, sarà competente esclusivamente il foro dove risiede il Contraente. ART. 32 Responsabilità del Contraente Qualora l infortunato o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l infortunio, l indennità dovuta ai sensi del presente contratto e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risasrcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di causa sostenute dal Contraente. ART. 33 Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non espressamente menzionato e disciplinato dalla presente Convenzione si farà riferimento a quanto Modello PA Edizione Pagina 12 di 15

13 previsto dal Codice Civile. ART. 34 Clausola Broker Broker incaricato dal Contraente, ai sensi della Legge 28/11/84 n.792, e riconosciuto dall Impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è il raggruppamento di impresa Marsh Spa Inser Pulsar Spa. Il Contraente e l Impressa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker alla Società. ART Anticipazione indennizzo In tutti i casi in cui l infortunio dia luogo ad una invalidità permanente, la Compagnia assicuratrice si obbliga a riconoscere all Assicurato, dietro presentazione dei documenti giustificativi e previa visita da parte del medico fiduciario della Compagnia assicuratrice stessa, un anticipazione parziale per l indennizzo, e ciò non prima che siano trascorsi 90 (novanta) giorni dal giorno dell evento infortunistico. L anticipazione ha luogo nel caso in cui il gradi di invalidità permanente superi l aliquota del 10% ed è limitata nella misura massima di un terzo dell' ndennizzo valutabile allo stato, con riserva di successiva revisione e conguaglio. ART. 36 Termine di pagamento dell indennizzo dovuto ai sensi di polizza Il pagamento sull indennizzo si effettua: a) in caso di morte: non oltre 30 giorni dopo il compimento delle formalità e l invio dei documenti indispensabili, b) in casi di invalidità permanente: non oltre 30 giorni dopo l accordo delle parti in merito al grado di invalidità, c) in caso di inabilità temporanea: non oltre 30 giorni dopo l accordo delle parti in merito all importo dovuto. ART. 37 Identificazione delle persone assicurate Per l identificazione delle persone assicurate e l della garanzia farà fede la documentazione conservata dalla Contraente. CAPITOLO 2 RISCHI COPERTI E CAPITALI ASSICURATI 2.1 RISCHIO ASSICURATO Le garanzie prestate dalla presente polizza vale esclusivamente per gli infortuni subiti dagli appartenenti alla Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento durante lo svolgimento delle varie attività secondarie ricreative e sociali della Federazione, che non siano già per legge coperte da garanzia assicurativa, con l esclusione quindi degli infortuni occorsi durante l attività operativa di Viglie del Fuoco Volontario. Sono quindi compresi in polizza, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli infortuni durante la partecipazione, anche come coadiuvanti, a feste, manifestazioni culturali e sportive, spettacoli teatrali, balli, riunioni, convegni, funerali e simili sia quando sono sorganizzati in proprio in tutto o in parte dalla Federazione, sia quando queste attività siano organizzate dagli Enti o Associazioni ed i Vigili del Fuoco volontari vi partecipino in rappresentanza del Corpo. Sono esplicitamente compresi in garanzia anche gli infortuni subiti dagli Assicurati durante lo svolgimento di Servizi tecnici non di soccorso. L assicurazione vale anche per gli infortuni occorsi durante il percorso dalla propria abitazione al luogo dove avvengono le varie attività e ritorno (rischio in itinere). Tale percorso può essere effettuato anche con mezzi di trasporto privato. L appartenenza degli associati alla Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento dovrà risultare da una dichiarazione firmata dal Comandante della Contraente. In caso di sinistro il Comandante del singolo corpo dei Vigili dei Fuoco dovrà attestare che l infortunato non partecipava alle attività suddette a titolo personale. 2.2 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI Per Assicurati si intendono i Vigili del Fuoco Volontari, i membri onorari e i sostenitori e gli allievi iscritti alla Federazione. Tutte le persone suddette devono aver aderito all assicurazione. La Contraente è esonerata dall obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l identificazione si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento. 2.3 CAPITALI ASSICURATI L assicurazione è prestata per ciascuna persona per le somme indicate: Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente ,00 Inabilità Temporanea 50, PREMIO Premio anticipato pro-capite s intende fissato in 9,50 che deve intendersi quale premio annuo o frazione d anno (nel caso d inclusione nel corso dell annualità assicurativa). Modello PA Edizione Pagina 13 di 15

14 Il premio viene anticipato sulla base di n persone e verrà regolato alla scadenza annuale. Al termine di ogni annualità assicurativa e sulla base del numero effettivo delle persone che verranno comunicati di volta in volta dalla Contraente Premesso che alla stipula del contratto risultano coperti di assicurazione i Corpi, con i relativi associati, così come identificati è facoltà del Contraente nel corso dell annualità assicurativa di includere in garanzia altri Corpi che abbiano aderito all assicurazione. Tali inclusioni dovranno essere comunicate alla Società ed avranno dalla data della relativa comunicazione. DETRAZIONE FISCALE - CLAUSOLA VALIDA SE CONTRAENTE PERSONA FISICA AI SENSI DEL D.Lgs 47/2000 La presente polizza è documento valido ai fini della detrazione fiscale spettante sul premio di prima rata. Le quietanze sono documenti validi, per la medesima finalità, relativamente alle rate successive. Laddove siano emessi atti di variazione, gli importi detraibili indicati in ciascuno di tali atti devono essere considerati ai fini del calcolo del premio complessivamente detraibile. CLAUSOLA N.B.C. D accordo tra le Parti, si conviene quanto di seguito riportato: L'ASSICURAZIONE NON COMPRENDE GLI INFORTUNI CAUSATI DA CONTAMINAZIONI NUCLEARI, BIOLOGICHE, CHIMICHE PRODOTTE DA ATTI DI TERRORISMO. Fermo il resto. Attività del Contraente Si precisa che l'attività svolta dal Contraente è la seguente : FEDERAZIONE DI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Modello PA Edizione Pagina 14 di 15

15 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e determinanti ai fini dell accettazione del rischio: 1. salvo quanto diversamente dichiarato in polizza, gli Assicurati nominativamente indicati non sono portatori di menomazioni fisiche, postumi di pregresse malattie gravi e permanenti, e, in particolare, non risultano affetti da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, o dalle seguenti infermità mentali : schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali. 2. il Contraente dichiara di non avere in corso: - a favore degli stessi Assicurati, altre polizze a copertura dei rischi infortuni oggetto della presente; - a favore di altre persone, polizze con la Vittoria Assicurazioni S.p.A., ovunque sottoscritte, a copertura di rischi aeronautici come descritto dall' art. 4.2 delle Condizioni di Assicurazione; qualora in seguito decidesse di stipulare altre polizze per i predetti rischi infortuni aeronautici resta sin d'ora pattuito che, nel caso in cui più Assicurati subiscano un infortunio nello stesso evento, l esborso a carico della Vittoria Assicurazioni S.p.A., in base alla presente e alle altre polizze non potrà superare la somma di Euro pari a lire complessivamente per aeromobile. Qualora gli indennizzi calcolati per le singole polizze dovessero eccedere nel totale tale importo, gli stessi verranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali previsti sulle singole polizze stipulate con la Vittoria Assicurazioni S.p.A. 3. Il Contraente non ha avuto, nell ultimo quinquennio, polizze infortuni annullate per sinistro. 4. I rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso Società poste in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Società a norma dell art. 1 del D.L , n 576, così come convertito nella legge n 738. Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza. Il Contraente dichiara espressamente di avere ricevuto ed esaminato copia delle Condizioni di Assicurazione (Mod. PB ) e prende atto che esse costituiscono parte integrante della presente polizza. Per l dichiara di conoscerle e di accettarle quali condizioni contrattuali. Dichiara inoltre di aver preso atto dell informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, e acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nell ambito e con i limiti indicati nell informativa e a condizione che siano rispettate le disposizioni della normativa vigente. CONTRAENTE VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e preso atto dell' "Informativa al Contraente" prevista dalla vigente normativa CONTRAENTE Ad ogni di legge ed anche ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. 206/2005, nonché degli artt e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver conosciuto e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione e precisamente : Perdita del diritto all indennizzo se non è stata dichiarata, al momento della stipulazione o successivamente, l esistenza di altre polizze infortuni sottoscritte dal Contraente per gli stessi Assicurati Proroga della polizza in mancanza di disdetta data almeno 60 giorni prima della scadenza Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza Possibilità dell Impresa di adeguare le condizioni di premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente Esclusioni dalla garanzia Limiti di indennizzo, per rischi diversi da quello aeronautici, in caso di più Assicurati che subiscano un infortunio nello stesso evento Cessazione dell assicurazione per sopravvenienza di alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o di infermità mentali Franchigie per invalidità permanenti parziali inferiori al 50% della totale Infortuni aeronautici: limiti di indennizzo per aeromobile, anche per garanzie prestate con più polizze Accantonamento dell indennizzo in caso di responsabilità civile del Contraente Deferimento a Collegio Medico di controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni provocate da infortunio. CONTRAENTE Data Incasso Ore Esattore Modello PA Edizione Pagina 15 di 15

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