SISTRI. Nuova circolare esplicativa del Ministero
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- Placido Mazza
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1 OGGETTO: 124/AES = dell Ambiente SISTRI. Nuova circolare esplicativa del Ministero Si ritiene utile informare che il 30 settembre u.s., è stata pubblicata, sul sito del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, una circolare esplicativa (in allegato) che chiarisce alcuni punti controversi e di dubbia interpretazione, relativamente al riavvio operativo del sistema di tracciabilità, a partire dal 1 ottobre 2013, come previsto dal Dl 101/2013. Tra i punti più significativi della circolare ministeriale, segnaliamo i seguenti: Soggetti coinvolti Produttore L'avvio del sistema riguarderà inizialmente solo i gestori e i trasportatori professionali di rifiuti pericolosi e non anche i produttori iniziali degli stessi. A tal proposito la circolare evidenzia come per "produttore iniziale", si intenda il soggetto la cui attività produce rifiuti, e che tale definizione non debba essere confusa con quella di nuovo produttore introdotta dal decreto (chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti vale a dire coloro che a seguito di tali operazioni ne modificano la natura rendendoli pericolosi). Una differenza sostanziale perché per i "produttori iniziali" il sistema partirà solo dal 3 marzo mentre per i "nuovi produttori" l'operatività scatterà già a partire dalla prima data fissata. Trasportatore Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, viene chiarito che la locuzione "enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale", contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del DL n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi e non anche quelli in conto proprio (articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006). Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti viene evidenziato che l'articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI. 1
2 Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI Viene chiarito che le procedure previste dall'articolo 14, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, debbano essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, anche da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l'avvio dell'operatività del sistema per la propria categoria. Sanzioni e regime transitorio Per il primo mese di operatività del Sistri, vale a dire per tutto ottobre, i soggetti obbligati sono tenuti, oltre che agli adempimenti specifici del Sistri, anche a compilare i registri di carico e scarico e i formulari di trasporto così come previsto dall'articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, le sanzioni relative al Sistri si applicheranno a partire dal 31 giorno successivo alla data di avvio dell'operatività del sistema, vale a dire dal 2 novembre 2013 (per i soggetti obbligati dal 1 ottobre 2013) e dal 4 aprile 2013 (per i soggetti obbligati dal 3 marzo 2014). Inoltre, sempre per i primi 30 giorni di operatività, le imprese sono obbligate alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto, adempimenti sanzionati da oggi così come lo erano fino a ieri. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 189 del d.lgs. n.152/2006. E' opportuno segnalare che l'articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, prevede in ogni caso che l'irrogazione delle sanzioni Sistri per le violazioni di cui all'articolo 260 bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione. Per ogni approfondimento si rimanda al testo completo della Circolare (allegato I). P.M. 2
3 NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA DEI RIFIUTI SISTRI Premessa L articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti: - i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ; - gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente: - gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale ; - gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi ; - i nuovi produttori di rifiuti pericolosi. La norma non contempla l obbligo di iscrizione per - i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; - gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi; - i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania. Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto deve comunque essere adottato entro il 3 marzo L avvio dell operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1 ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale,
4 o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni. Il d.l. n. 101/2013 si trova attualmente all esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Di tali eventuali modifiche verrà data tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa. 1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI. Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni sull ambito soggettivo di applicazione del comma 1 dell articolo 1 del d.l. n. 101/2013, cit. Detta disposizione limita l obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici: a) produttori iniziali di rifiuti pericolosi. Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; infatti, resta ferma l applicazione dell articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006, in base al quale i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un organizzazione di ente o impresa sono soggetti all obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all interno del luogo di produzione. b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale.
5 Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; l esclusione dei rifiuti urbani dall ambito oggettivo della previsione normativa in esame si desume dalla disposizione di cui all articolo 11, comma 3, del d.l. n.101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l obbligo di iscrizione per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. c) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi. d) nuovi produttori di rifiuti, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall allegato 2 del d.m. n. 52/2011; e) enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani. 2. Termini di inizio dell operatività del SISTRI. Sono previsti due termini iniziali ai fini dell operatività del SISTRI e dei relativi obblighi. Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l avvio dell operatività del SISTRI per le seguenti categorie: -enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, contenuta al comma 2 dell articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all Albo nazionale gestori ambientali di cui all articolo 212. L articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori
6 nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all obbligo di iscrizione al SISTRI. - enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati; - soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi. Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi. I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l avvio dell operatività del SISTRI per le seguenti categorie: - i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all Albo nazionale ai sensi dell articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006; - i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. 3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI. Occorre premettere che l articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI. Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l avvio dell operatività del sistema per la propria categoria.
7 Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate: - i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni; - il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell obbligo; - in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo Annotazioni della propria registrazione cronologica. 4. Regime transitorio e sanzioni. Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza. Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative
8 sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010. In considerazione di quanto disposto dall articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell anno 2013 ai sensi dell articolo 189 del d.lgs. n.152/2006. E opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI. In ogni caso, l articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione. 5. Adesione volontaria al SISTRI. Nel caso in cui un impresa non obbligata, decida di procedere all adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L adesione comporta l applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo. 6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e E in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto , che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.
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