SENTENZA N FATTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SENTENZA N FATTO"

Transcript

1 T.A.R. Puglia Bari, Sezione III, 21 maggio 2008 (Sulle previsioni di cui all art. 9 DM 1444/68 riguardanti la distanza minima di metri dieci da osservarsi tra edifici e sulla derogabilità o meno da parte dei Comuni) SENTENZA N Per ormai consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione, della quarta sezione del Consiglio di Stato e di buona parte dei Giudici Amministrativi di primo grado, le previsioni di cui all art. 9 DM 1444/68, riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici, essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza quanto piuttosto l igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose ( tra le più recenti: Cass. Civ. II, 03/03/2008 n. 5741; TAR Liguria Genova 19/12/2006 n. 1711; CdS V 26/10/2006 n. 6399), debbono considerarsi assolutamente inderogabili da parte dei Comuni, che si debbono attenere ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici; inoltre, traendo le norme del DM 1444/68 la propria efficacia dall art. 41 quienquies comma 8 L. 1150/42 in tale parte non abrogato dal DPR 380/01 le relative previsioni debbono considerarsi avere una efficacia immediatamente precettiva e tale da potersi sostituire alle eventuali norme di piano regolatore ad esse non conformi. Si vedano, al proposito: Cass. Civ /2007 e 20574/2007; CdS IV 2094/2007; CdS IV 1206/2007; TAR Liguria I, 1711/2006; TAR Abruzzo Pescara 11/06; TAR Liguria Genova 1027/2005, ed altre ancora. In particolare, la sentenza n. 3094/2007 della IV sezione del Consiglio di Stato così testualmente statuisce: Tanto chiarito e venendo all esame della normativa urbanistica comunale, si premette che per consolidata giurisprudenza le norme di cui al D.M. in questione, emanate in forza dell art. 17 L. 765/67, traggono da questa la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché l inderogabile distanza di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l anzidetto limite è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione o, secondo l indirizzo prevalente, comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata. FATTO Con ricorso notificato il 17/10/2006 i ricorrenti, premesso di essere proprietari e/o utilizzatori di alcune unità immobiliari in palazzina sita in Comune di Sannicandro di Bari, con accesso alla via Caiati, civici nn. 1 e 3, deducevano che il Comune di Sannicandro di Bari aveva rilasciato l impugnato permesso di costruire con il quale veniva autorizzata la demolizione di un fabbricato esistente, adibito a deposito, e la ricostruzione di immobile plurifamiliare per civili abitazioni aventi pareti finestrate a distanza di soli tre metri dalla palazzina abitata dai ricorrenti. Il permesso di costruire veniva quindi gravato con articolati motivi, per resistere ai quali si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Sannicandro di Bari sia il contro interessato Valerio Vincenzo Jim Peter, titolare del permesso impugnato, i quali hanno chiesto la reiezione del ricorso. Alla udienza in camera di consiglio del 16/11/2006 veniva disposta verificazione, accogliendo la richiesta di tutela cautelare solo per il tempo necessario ad effettuare l accertamento. Depositata la verificazione, i ricorrenti presentavano motivi aggiunti a fondamento della impugnativa spiegata avverso il permesso di costruire gravato. Il ricorso veniva poi chiamato alle udienze pubbliche del 14/03/2007, del 30/05/2007 e quindi del 28/03/2008, quando veniva trattenuto per la decisione. DIRITTO

2 Giova preliminarmente precisare, in punto di fatto, che il fabbricato nel quale abitano i ricorrenti e quello autorizzato con il permesso di costruire impugnato sono separati tra loro da una distanza di tre metri data da uno spazio che secondo il Comune ed il controinteressato costituisce via pubblica, denominata Traversa di Via Balenzano, mentre secondo i ricorrenti costituisce uno spazio privato interno. La verificazione disposta in corso di causa ha appurato, con argomentazioni che il Collegio ritiene condivisibili, che l area di che trattasi è adibita a viabilità pubblica, seppure pedonale e non veicolare. Tanto premesso, la qualificazione di detto spazio interno risulterebbe rilevante, ad avviso dei resistenti, in quanto a norma dell art. 32 bis della NTA, nelle zone B - quale è la zona interessata dall intervento edilizio autorizzato con l atto impugnato il distacco da osservarsi dalle strade è quello previsto dal DM 1444/68, salvo l allineamento prevalente: orbene, poiché nella fattispecie esiste un allineamento preesistente sul filo di questa strada, ne conseguirebbe che il permesso di costruire impugnato - con il quale il Comune ha consentito la realizzazione della nuova palazzina mantenendo l allineamento preesistente - sarebbe perfettamente legittima, in quanto conforme al citato art. 32 bis delle N.T.A., e sul presupposto che lo spazio che separa i due fabbricati deve appunto considerarsi una area soggetta a viabilità. Il rilievo non è dirimente. I ricorrenti hanno dedotto al terzo motivo di censura enunciato nel ricorso principale - la illegittimità dell atto gravato per contrarietà a quanto previsto dal combinato disposto dell art. 41 quinquies L. 1150/42 e 9 del DM 1444/68 n. 2, il quale impone, nelle zone B, che i nuovi edifici rispettino la distanza minima assoluta di dieci metri tra edifici antistanti: il permesso impugnato, quindi, sarebbe per questo solo fatto e cioè a prescindere dalla qualificazione dello spazio interposto tra i due edifici - illegittimo, stante l evidente violazione della anzidette disposizioni. Il motivo è fondato. Al proposito si deve ricordare che, per ormai consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione, della quarta sezione del Consiglio di Stato e di buona parte dei Giudici Amministrativi di primo grado, le previsioni di cui all art. 9 DM 1444/68, riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici, essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza quanto piuttosto l igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose ( tra le più recenti: Cass. Civ. II, 03/03/2008 n. 5741; TAR Liguria Genova 19/12/2006 n. 1711; CdS V 26/10/2006 n. 6399), debbono considerarsi assolutamente inderogabili da parte dei Comuni, che si debbono attenere ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici; inoltre, traendo le norme del DM 1444/68 la propria efficacia dall art. 41 quienquies comma 8 L. 1150/42 in tale parte non abrogato dal DPR 380/01 le relative previsioni debbono considerarsi avere una efficacia immediatamente precettiva e tale da potersi sostituire alle eventuali norme di piano regolatore ad esse non conformi. Si vedano, al proposito: Cass. Civ /2007 e 20574/2007; CdS IV 2094/2007; CdS IV 1206/2007; TAR Liguria I, 1711/2006; TAR Abruzzo Pescara 11/06; TAR Liguria Genova 1027/2005, ed altre ancora. In particolare, la sentenza n. 3094/2007 della IV sezione del Consiglio di Stato così testualmente statuisce: Tanto chiarito e venendo all esame della normativa urbanistica comunale, si premette che per consolidata giurisprudenza le norme di cui al D.M. in questione, emanate in forza dell art. 17 L. 765/67, traggono da questa la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché l inderogabile distanza di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l anzidetto limite è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione o, secondo l indirizzo prevalente, comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata.. L orientamento di cui sopra si è dato conto appare assolutamente prevalente rispetto a quello fatto proprio dalla sentenza di Cons. St. sez. V n. 1795/2005 citato dalla difesa del controinteressato - la cui portata sembra essere superata da un pronunciamento della stessa sezione più recente: si tratta della sentenza n del 26/10/2006, ove si legge testualmente: Secondo pacifico orientamento

3 giurisprudenziale, infatti, il suddetto decreto ministeriale trae dal menzionato art. 41 quinquies della legge urbanistica (come modificato dall art. 17 L. 765/67, c.d. legge ponte) la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, predeterminata dal carattere cogente in via generale ed astratta in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e sicurezza, vincola anche i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l anzidetto limite minimo è illegittima (cfr. Cass. SS.UU. 1645/94), essendo consentita alla Pubblica Amministrazione solo la fissazione di distanze superiori (cfr. Cons. St. sez. IV 6909/2005, id. 3929/2002; 511/92, Cass. Civ. 8944/94, id. 1645/94, ed. 1132/98).. E ben vero che la sentenza in esame non afferma espressamente la possibilità che la norma illegittima venga sostituita automaticamente con le previsioni del DM 1444/68, ma il rilievo non è dirimente, in quanto nel caso di specie la norma regolamentare illegittima era stata impugnata espressamente, e quindi non si poneva il problema di disapplicarla. Resta il fatto che nel caso in esame la sezione V ha affermato espressamente che le norme del DM 1444 traggono, dall art. 41 quinquies L. 1150/42 la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, poggiando la statuizione su precedenti della Corte di Cassazione e della Sezione IV favorevoli alla tesi della automatica sostituzione delle norme regolamentari illegittime con quelle del DM 1444/88. Per i sovra esposti motivi il Collegio ritiene di non doversi discostare dall orientamento sopra esaminato, in base al quale le norme regolamentari che contrastano con le previsioni dell art. 9 DM 1444/68, sono da queste ultime sostituite automaticamente e pertanto possono essere disapplicate anche in mancanza di specifica impugnativa. A questo punto si può affermare che l art. 32 bis delle NTA vigenti in Comune di Sannicandro di Bari deve considerarsi illegittimo, e può essere pertanto disapplicato, nella misura in cui consente di realizzare nuovi edifici a filo strada, ove esista un preesistente allineamento in tal senso, ed anche se tale allineamento comporti la violazione delle distanze minime inderogabili che debbono sussistere tra fabbricati. Non si può infatti credere che le disposizioni del DM 1444/68 possano essere aggirate dalla normativa regolamentare che disciplina il distacco dalle strade: in tal senso depone lo stesso art. 9 del DM 1444/68, il quale, pur prendendo espressamente in considerazione l ipotesi in cui esista una strada tra gli edifici, deroga alla regola generale di cui al comma 1 solo per prevedere una distanza maggiore quando la eventuale strada sia soggetta a traffico veicolare, implicitamente vietando ogni altro tipo di deroga, segnatamente quelle che comportino minori distanze tra gli edifici (fatto salvo solo il caso in cui gli edifici si trovino in zona A): la norma tace in ordine alla distanza da mantenere tra edifici tra i quali sia interposta una strada a traffico non veicolare, ma si deve ritenere che tale silenzio importi, semplicemente, l obbligo di osservare la distanza minima di dieci metri tra i fabbricati, e non quella maggiore che risulta aggiungendo ad essa la larghezza del sedime stradale. D altro canto, si deve pensare che gli artt. 873 e segg. c.c. risalgono al 1942, e sono stati concepiti in un momento in cui la normativa che imponeva la distanza minima inderogabile tra fabbricati di cui alla L. 765/67 e DM 1444/68 ancora non esisteva: di guisa che si deve ritenere che l art. 879 comma 2 c.c., là ove esonera dalla osservanza delle norme sulle distanze i fabbricati prospicienti piazze e vie pubbliche, non possa applicarsi anche alle norme di cui al DM 1444/68, che, come detto, sono sopravvenute ed hanno carattere cogente. Pertanto assolutamente non pertinente appare il richiamo agli artt. 873 e 879 c.c., ed alla relativa Giurisprudenza sul punto, e non è certo su tali norme che i resistenti possono fondare la pretesa di realizzare una nuova costruzione in zona non A rispettando la preesistente distanza tra i fabbricati. Va precisato, ancora, che la palazzina che si intende realizzare a mezzo del permesso di costruire impugnato, adibita a civili abitazioni, essendo completamente diversa, per tipologìa e destinazione d uso, dal fabbricato preesistente, oggetto di demolizione totale (capannone adibito a deposito), deve considerarsi nuova costruzione ad ogni effetto, e quindi anche ai fini della applicabilità dell art. 9 n. 2 DM 1444/68. Sul punto si veda ancora la ricordata pronuncia di Cons. St. sezione V n. 6399/2006.

4 Va infine osservato che nel caso di specie non ricorre l ipotesi prevista dall art. 9 ultimo comma DM 1444/68, la quale consente di derogare alle distanze minime contemplate dalla norma nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche. La difesa del contro interessato sostiene che l intervento in contestazione va a completare una maglia già totalmente edificata, ed invoca la circolare dell Assessorato all Urbanistica e Lavori Pubblici della Regione Puglia 04/05/1972, secondo la quale la norma di cui al punto n. 2 dell art. 9 DM 1444/68 va applicata solo compatibilmente con lo stato di fatto costituito dalla viabilità esistente che si ripete rappresenta un piano particolareggiato, cioè una strumentazione urbanistica più precisa e definita dal semplice P.d.F. o P.R.G.. Orbene, in disparte il fatto che non spetta alle circolari degli assessorati regionali l interpretazione autentica di norme di rango primario, si osserva che nel caso di specie l intervento si va ad inserire in un isolato già edificato senza, peraltro, incidere sulla viabilità veicolare che già esiste e che delimita l isolato, individuato da via Volta, via Balenzano, via Caiati e via Paolo VI/Piazza Andriola. La stradina che separa l edificio abitato dai ricorrenti e quello oggetto del permesso impugnare denominato Traversa di via Balenzano e larga appena tre metri - in pratica unisce via Balenzano con la Piazza Andrioli, dividendo in due l isolato: ma si tratta, come ha evidenziato la verificazione espletata in corso di causa, di una strada utilizzata solo quale via pedonale, probabilmente di natura privata. Non si vede, pertanto, come l eventuale arretramento della nuova palazzina dal filo di questa strada possa compromettere la configurazione della maglia. Va dipoi considerato che l ultimo comma dell art. 9 DM 1444/68 contempla quale ipotesi di deroga alle distanze minime tra fabbricati, la realizzazione contestuale di gruppi di edifici e cioè di una pluralità di nuovi edifici inseriti in piani particolareggiati o in lottizzazioni convenzionate, ipotesi dalla quale esula il caso in esame, in cui si ha realizzazione di un unico nuovo edificio che si va ad inserire nel contesto di un isolato già edificato. E ovvio che in una situazione simile la applicazione delle distanze previste dall art. 9 del DM 1444/68 va ad incidere profondamente sulle modalità di nuova edificazione; ma ad avviso del Collegio ciò non costituisce una ragione sufficiente per derogare a norme imposte a garanzia della salubrità dei luoghi, certamente penalizzata ove palazzi a più piani e con pareti finestrate si fronteggiano a distanza di appena tre metri e per una distanza di oltre trenta metri (tale è la lunghezza della Traversa di via Balenzano, oggetto di causa). Occorre d altra parte tener conto del fatto che l obbligo del rispetto delle maggiori distanze previste dal DM 1444/68 scatta solo per la realizzazione di nuovi edifici, e quindi non viene meno la possibilità di mantenere l allineamento preesistente, a filo strada, ove l intervento si mantenga nell ambito della ristrutturazione o del risanamento conservativo. Conclusivamente il Collegio ritiene meritevole di accoglimento il terzo motivo del ricorso principale, che ha natura assorbente rispetto ad ogni altro. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dai ricorrenti, non essendo stata dedotta né dimostrata l esistenza di un danno qualsiasi, a carico dei ricorrenti, conseguente al rilascio dell illegittimo permesso di costruire rilasciato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione in ragione di un terzo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo per la Puglia-Bari, sezione III, definitivamente pronunciando: accoglie in parte il ricorso indicato in epigrafe, e per l effetto annulla il permesso di costruire n. 39/06 rilasciato dal Comune di Sannicandro di Bari al sig. Valerio Vincenzo Jim Peter; rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dai ricorrenti; condanna il Comune di Sannicandro di Bari ed il controinteressato Valerio Vincenzo Jim Peter, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, che si liquidano,

5 già effettuata la compensazione in ragione di un terzo, in E ,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, ponendo altresì le spese di verificazione definitivamente a carico dei ricorrenti in ragione di un terzo ed in ragione di due terzi a carico dei resistenti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28/03/2008 con l'intervento dei Magistrati: Amedeo Urbano, Presidente Vito Mangialardi, Consigliere Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

contro nei confronti di per l'annullamento,

contro nei confronti di per l'annullamento, N. 01419/2011 REG.PROV.COLL. N. 04325/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Distanze fra costruzioni: nuovi criteri per l applicazione dell art. 9 D.M. n. 1444/1968

Distanze fra costruzioni: nuovi criteri per l applicazione dell art. 9 D.M. n. 1444/1968 Distanze fra costruzioni: nuovi criteri per l applicazione dell art. 9 D.M. n. 1444/1968 Un sentenza del Consiglio di Stato sul limite inderogabile dei 10 metri e l'ammissibilità di distanze inferiori

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01137/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

ABUSI EDILIZI: LA DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI È INDEROGABILE

ABUSI EDILIZI: LA DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI È INDEROGABILE ABUSI EDILIZI: LA DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI È INDEROGABILE Mediante la sentenza n. 4992 del 30 ottobre 2017, il Consiglio di Stato ha confermato l orientamento giurisprudenziale in base al quale i Comuni,

Dettagli

Come misurare la distanza tra edifici? Lo ha chiarito la Cassazione 9 maggio 2019/da Francesca Ressa

Come misurare la distanza tra edifici? Lo ha chiarito la Cassazione 9 maggio 2019/da Francesca Ressa Come misurare la distanza tra edifici? Lo ha chiarito la Cassazione 9 maggio 2019/da Francesca Ressa La Cassazione conferma il metodo lineare e non radiale per misurare la distanza tra edifici, solo così

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00118/2013 REG.PROV.COLL. N. 00594/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 01105/2013 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

ASSOCIATI PER CELVA.

ASSOCIATI PER CELVA. ASSOCIATI PER CELVA CORSO RE UMBERTO, 65 10128 TORINO TEL. 011.568.30.56 FAX 011.568.31.06 VIA CHALLAND, 30 11100 AOSTA TEL. 0165.23.04.51 FAX 0165.36.00.77 E-MAIL: consulenza.celva@avvocati-torino.it

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma Pubblicato il 14/09/2017 N. 04337/2017REG.PROV.COLL. N. 09184/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. Pubblicato il 20/11/2017 N. 00751/2017 REG.PROV.COLL. N. 00676/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 00409/2014 REG.PROV.COLL. N. 01081/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Pubblicato il 28/11/2018 N /2018 REG.PROV.COLL. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Pubblicato il 28/11/2018 N /2018 REG.PROV.COLL. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pubblicato il 28/11/2018 N. 00933/2018 REG.PROV.COLL. N. 00004/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA N. 00565/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato la presente (Sezione Terza) SENTENZA sul

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 10580 Anno 2019 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 16/04/2019 SENTENZA sul ricorso 8914-2014 proposto da: SELVA PIANA SRL in persona del

Dettagli

Distanza minima di 10 metri. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - Terrazze aggettanti Giovedì 01 Settembre :00

Distanza minima di 10 metri. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - Terrazze aggettanti Giovedì 01 Settembre :00 TAR Toscana Firenze sez. III 9/6/2011 n. 993 Documento senza titolo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00399/2015 REG.PROV.COLL. N. 00724/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 of 6 27/06/2014 11.00 N. 00770/2014 REG.PROV.COLL. N. 01637/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01255/2012 REG.PROV.COLL. N. 01178/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente SENTENZA N. 00474/2014 REG.PROV.COLL. N. 00654/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis)

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis) Pagina 1 di 5 Pubblicato il 10/12/2018 N. 02360/2018 REG.PROV.COLL. N. 05038/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 8 N. 00589/2014 REG.PROV.COLL. N. 00939/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 1063 DEL 27 APRILE 2011 DELTAR LOMBARDIA, SEZ. MILANO...

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 1063 DEL 27 APRILE 2011 DELTAR LOMBARDIA, SEZ. MILANO... Il TAR Lombardia, sez. Milano, con sentenza 1063 del 27 aprle 2011, con riguardo a domanda con cui il ricorrente aveva chiesto al Giudice, ai sensi dell articolo 116 c.p.a., di ordinare all Ordine degli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA 2246/2008 1127/1998 Reg. sentenze : Reg. generale : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce composto dai Signori: PRIMA SEZIONE Aldo RAVALLI

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda SENTENZA N. 02427/2014 REG.PROV.COLL. N. 01884/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00308/2017 REG.PROV.COLL. N. 00737/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01522/2012 REG.PROV.COLL. N. 00231/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 00918/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 00289/2013 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da: Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione

Dettagli

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA PROGETTO INGEGNERE ANALISI DEL PROCESSO EDILIZIO

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA PROGETTO INGEGNERE ANALISI DEL PROCESSO EDILIZIO ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA PROGETTO INGEGNERE ANALISI DEL PROCESSO EDILIZIO SEMINARI DI AVVIO ALLA PROFESSIONE PER GIOVANI INGEGNERI COMMISSIONE

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 8 N. 00119/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 04451/2008 REG.SEN. N. 00979/1990 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA Page 1 of 6 N. 05694/2010 REG.SEN. N. 01610/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 25/01/2017 N. 01323/2017 REG.PROV.COLL. N. 13457/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 02134/2015REG.PROV.COLL. N. 05377/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 8 N. 01131/2014 REG.PROV.COLL. N. 01364/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato

Dettagli

Comune di Cappella Maggiore - (Tv), non costituito in giudizio; Regione Veneto, non costituita in giudizio;

Comune di Cappella Maggiore - (Tv), non costituito in giudizio; Regione Veneto, non costituita in giudizio; N. 01293/2012 REG.PROV.COLL. N. 01193/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 01140/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01364/2012 REG.PROV.COLL. N. 02775/1997 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00543/2011 REG.PROV.COLL. N. 00667/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato

Dettagli

Page 1 of 5 N. 00906/2014 REG.PROV.COLL. N. 00624/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA Pubblicato il 02/11/2016 N. 05026/2016 REG.PROV.COLL. N. 00591/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 9 Torna alla pagina precedente N. 00286/2016 REG.PROV.COLL. N. 00307/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 22/03/2017 N. 00236/2017 REG.PROV.COLL. N. 00606/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE N. 06936/2009 REG.DEC. N. 02947/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 02256/2016REG.PROV.COLL. N. 08098/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

contro per la riforma

contro per la riforma R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA Pubblicato il 12/10/2018 N. 01312/2018 REG.PROV.COLL. N. 02170/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Page 1 of 6 N. 01510/2012 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva

per l'annullamento, previa sospensiva Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA N. 10462/2013 REG.PROV.COLL. N. 07219/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01253/2011 REG.PROV.COLL. N. 00895/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA Pubblicato il 21/05/2018 N. 00630/2018 REG.PROV.COLL. N. 01379/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 8 marzo 2012, n. 520 Procedimento amministrativo Procedimenti di sanatoria o di condono edilizio Preavviso di rigetto Ex art. 10-bis l. n. 241/1990 Applicabilità Va affermata

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 7 N. 02139/2013 REG.PROV.COLL. N. 02702/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 02057/2013 REG.PROV.COLL. N. 00926/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 00682/2012 REG.PROV.COLL. N. 00736/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio N. 00809/2013 REG.PROV.COLL. N. 00963/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 16289 Anno 2017 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 30/06/2017 ORDINANZA sul ricorso 3064-2016 proposto da: COMUNE DI FORI - C.F. 83000990636,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2016 REG.PROV.COLL. N /2000 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA N /2016 REG.PROV.COLL. N /2000 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00642/2016 REG.PROV.COLL. N. 01164/2000 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 363/13/13 del in materia di inammissibilità del ricorso

Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 363/13/13 del in materia di inammissibilità del ricorso Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 363/13/13 del 12.6.2013 in materia di inammissibilità del ricorso Autore: Redazione In: Giurisprudenza tributaria FATTO Con ricorso n. 2097/11 il

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 23/01/2013 8.51 N. 00116/2013 REG.PROV.COLL. N. 02432/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia N. 00299/2014 REG.PROV.COLL. N. 05662/1995 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 01408/2016 REG.PROV.COLL. N. 01168/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente ex

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02538/2013REG.PROV.COLL. N. 03865/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 1341 Anno 2019 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 18/01/2019 ORDINANZA sul ricorso 24662-2014 proposto da: COMUNE DI MIGLIANICO, elettivamente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01864/2011 REG.PROV.COLL. N. 01729/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da: N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO In sede giurisdizionale Sez. VI Sentenza n. 6072 del 12/10/2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione. ha pronunciato la seguente DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione. ha pronunciato la seguente DECISIONE N.6730/08 REG.DEC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul ricorso in appello n. 7855 del 2003

Dettagli

Pubblicato il 29/12/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

Pubblicato il 29/12/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) Pubblicato il 29/12/2016 N. 02481/2016 REG.PROV.COLL. N. 02256/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l annullamento

contro nei confronti di per l annullamento N. 00494/2013 REG.PROV.COLL. N. 01078/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli