PROVINCIA DI SALERNO

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1 PROVINCIA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO per i dirigenti di ruolo della Provincia di Salerno Il giorno quattro maggio 2007, alle ore sedici, in Salerno alla via Roma, 104 presso l Ufficio del Direttore Generale in Palazzo Sant Agostino ha avuto luogo l incontro tra la Provincia di Salerno, rappresentata da: Dott. - Leonardo Michele Lo Tufo- Direttore Generale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali: CGIL F.P - Petraglia Francesco; CISL FP - Buono Matteo; UIL FPL - Russo Giuseppe CISAL CSA - Zirpoli Patrizia Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, relativo al personale, assunto a tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale dall Amministrazione. Il presente Contratto viene stipulato nel rispetto delle procedure previste dall art. 4 del CCNL 2002/2005 Area della Dirigenza. Salerno, 4 maggio

2 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DELLA DIRIGENZA Articolo 1 Ambito e validità del presente accordo. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, formulato ai sensi dell'art. 4 del CCNL Area della Dirigenza, si applica ai Dirigenti di ruolo assunti a tempo indeterminato dall Amministrazione ed ha validità quadriennale, ai fini giuridici, a partire dalla data di decorrenza che viene fissata al 1 Gennaio 2002 e validità biennale ai fini economici, a partire dalla data di decorrenza che viene fissata al 1gennaio Ferme restando le clausole di verifica, il presente Contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi. Articolo 2 Relazioni Sindacali Con apposito protocollo d intesa, redatto entro il 30 giugno 2007 che diverrà parte integrante del presente contratto, saranno definite norme e regole che stabiliscano corrette relazioni sindacali nell ambito della dirigenza della Provincia di Salerno, tra dirigenti e l Amministrazione e tra gli stessi dirigenti. Le parti concordano che: Il sistema delle relazioni sindacali darà piena ed integrale applicazione dei modelli relazionali codificati dal CCNL. Tali strumenti vanno utilizzati per reperire le informazioni necessarie alla costruzione di un sistema orientato alla prevenzione dei conflitti e per attivare la trasparenza e la correttezza tra le parti per il raggiungimento degli obiettivi contrattuali, gestionali e legislativi. Dovranno, inoltre, essere funzionali al riconoscimento della centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e di governo dell Ente. L amministrazione garantisce l informazione preventiva, oltre che sulle materie indicate nell art. 6 del CCNL , su tutti gli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti, il modello organizzativo dell ente e gli atti di indirizzo nelle seguenti materie: o Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi; o Individuazione delle posizioni dirigenziali; o Dismissioni o esternalizzazione dei servizi. 2

3 permessi sindacali: Le parti concordano di procedere alla costituzione del monte ore per permessi sindacali della dirigenza ai sensi del CCNQ vigente da destinare alla RSA dell ente e di garantire tutte le prerogative sindacali, ivi compreso il diritto di assemblea e l utilizzo gratuito dei locali e l attivazione di una casella di posta elettronica a favore della RSA dei dirigenti. Articolo 3 Criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti 3.1 Le parti concordano annualmente, entro il primo trimestre dell anno, le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del piano di formazione annuale e pluriennale per i dirigenti, i cui criteri generali costituiscono oggetto di Contrattazione con le Organizzazioni Sindacali. Tali risorse non possono essere inferiori all 1% della spesa complessiva del personale dirigenziale,compreso il personale dirigenziale con rapporto a termine. 3.2 Eventuali nuove iniziative formative, proposte durante lo svolgersi del piano di formazione elaborato, saranno opportunamente verificate con le Organizzazioni Sindacali per le eventuali modifiche o integrazioni. 3.3 Ad ogni inizio anno, inoltre, le parti concordano la quantificazione del monte ore da destinare tenendo conto delle esigenze organizzative - ai congedi, retribuiti e non, per la formazione e l auto formazione dei dirigenti, in applicazione dell art. 6, Legge n Nelle more della definizione del piano di formazione, il dirigente può partecipare a corsi di formazione, d intesa con il Direttore Generale e con oneri a carico della Provincia. 3.5 Eventuali somme non spese nell anno in corso verranno vincolate nell anno successivo per i medesimi scopi. Articolo 4 Pari opportunità E impegno dell Ente sviluppare i temi delle pari opportunità e delle azioni positive come temi trasversali e caratterizzanti tutte le azioni riguardanti il personale, ivi compreso quello dirigenziale. L'Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la dirigenza, sia verso l'eliminazione delle disparità di fatto fra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella formazione e aggiornamento professionale sia verso il superamento di ogni ostacolo che possa opporsi alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale e di partecipazione. Per quanto riguarda le dirigenti donna l obiettivo sarà quello, di disciplinare le seguenti materie: 1. L adozione delle procedure di sicurezza nei confronti delle dirigenti in stato di gravidanza, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni 2. Supportare adeguatamente il reinserimento operativo delle dirigenti, al rientro dalla maternità, attraverso opportune forme di aggiornamento e formazione, soprattutto in considerazione delle eventuali modificazioni intervenute nel contesto normativo o organizzativo. L amministrazione si impegna ad attivare tutte le azioni in tema di pari opportunità previste dall art. 9 del CCNL e, al fine di migliorare l integrazione con tutti i lavoratori dell Ente, nel Comitato per le pari opportunità deve essere prevista la presenza di un componete designato dai dirigenti dell Ente. Fatti salvi i compiti ed il ruolo del Comitato Pari Opportunità, l Amministrazione si impegna, sentito il Comitato stesso o su sua proposta, ad eliminare qualsiasi ostacolo di ordine organizzativo che possa creare disparità di fatto tra uomini e donne e pregiudicare la possibilità di carriera delle donne dirigenti, la loro formazione ed aggiornamento professionale, e a sperimentare, anche su proposta delle dirigenti, moduli organizzativi ed articolazioni di orario che permettono di far fronte agli impegni di lavoro e a quelli familiari. 3

4 Le parti concordano che ai dirigenti che usufruiscono delle aspettative per maternità e comunque dei congedi parentali, al rientro e in servizio, deve essere garantito il mantenimento della posizione in godimento al momento del congedo ovvero, qualora motivate esigenze organizzative non abbiano consentito tale mantenimento, l attribuzione di incarico di livello organizzativo ed economico equivalente, supportando adeguatamente il reinserimento operativo delle dirigenti, attraverso opportune forme di aggiornamento e formazione, soprattutto in considerazione delle eventuali modificazioni intervenute nel contesto normativo o organizzativo. Articolo 5 Criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D. Lgs. N. 626/94 L Amministrazione garantisce adeguata tutela in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94, per la responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. I dirigenti, in quanto datori di lavoro, concorrono, ciascuno per le proprie materie ed uffici di competenza, alla definizione dei piani di intervento in materia di sicurezza, proponendo all'amministrazione, su base pluriennale, una pianificazione degli interventi necessari per garantire il massimo controllo possibile della salute dei lavoratori, sia sotto il profilo igienico-sanitario che dal punto di vista delle norme di sicurezza vigenti. L Amministrazione definisce le priorità sulla base delle proposte pervenute dai datori di lavoro, articolando gli interventi in un piano triennale, recepito dal bilancio provinciale. Il rispetto delle indicazioni, contenute nel piano, sarà verificato annualmente dalla struttura competente in materia di Prevenzione e Protezione e verrà data informazione alle OO.SS. circa lo stato di attuazione e l aggiornamento annuale del piano. L Ente si impegna ad adottare le procedure di sicurezza nei confronti delle dirigenti in stato di gravidanza, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni Articolo 6 Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate agli incentivi previsti ex art. 37 del CCNL 1998/2001 (Avvocatura ) e dall'art. 18 della Legge 109/94 (Legge Merloni). Le risorse derivanti dall applicazione della disciplina dell art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni e dell art. 37 del CCNL 1998/2001, incrementano quelle destinate alla retribuzione di posizione di cui all art. 23 del vigente CCNL e sono destinate ad incentivare le sole prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate. I Dirigenti che hanno diritto a compensi professionali, riconosciuti dalle norme sopra indicate, per la particolare attività svolta a favore dell Ente, partecipano anche -in virtù dei compiti loro affidati e degli incarichi ricoperti che esulano dallo svolgimento dell attività professionale- alla retribuzione di risultato, secondo criteri e modalità che costituiranno oggetto di concertazione specifica con le OO.SS. I criteri e le modalità dei compensi sono definiti dagli appositi regolamenti. Articolo 7 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato Retribuzione di Posizione. Annualmente viene determinato il fondo da destinare alle retribuzioni di posizione e di risultato dei Dirigenti, utilizzando tutte le risorse a disposizione dell Ente, secondo le previsioni contrattuali. Gli incrementi previsti dall art. 23 co. 4 CCNL (e dichiarazione 4

5 congiunta n. 7). vengono interamente destinati per incrementare la retribuzione di posizione :per l anno 2007 il fondo è costituito cosi come riportato nell allegato A parte integrante del presente contratto. La Provincia, avvalendosi del Nucleo di Valutazione, procederà alla pesatura della posizioni dirigenziali utilizzando i fattori di valutazione indicati nella metodologia riportata all allegato B parte integrante del presente contratto. Successivamente le parti si incontreranno per verificare la concreta realizzazione della classificazione delle singole posizioni dirigenziali, condotta in base alle valutazioni effettuate, nonché l eventualità di nuove esigenze organizzative, che dovessero comportare la revisione del numero delle fasce previste, per procedere alle opportune modifiche e/o variazioni del presente contratto. La corresponsione della nuova retribuzione di posizione avrà decorrenza a far data dal 1 gennaio Retribuzione di Risultato. Ai sensi dell articolo 28 del CCNL 23/12/1999 la retribuzione di risultato è finanziata con una quota non inferiore al 15% delle risorse previste dall'art. 26 del CCNL Area della Dirigenza e incrementata nella misura prevista dall art. 23 comma 1 del CCNL 2002/2005; La Giunta, con l'approvazione del P. E. G., definisce gli obiettivi che, ogni anno, vengono affidati ai dirigenti ed il cui raggiungimento sarà oggetto di misurazione, in base alla quale viene attribuita la retribuzione di risultato spettante che, a livello individuale, potrà variare dal 15% fino al massimo del 40% della indennità di posizione in godimento e comunque entro i limiti delle somme destinate a retribuire il richiamato istituto contrattuale. Tale quota viene attribuita, nella stessa misura percentuale, a tutte le posizioni dirigenziali che abbiano conseguito i medesimi risultati. La valutazione sarà effettuata al termine di ogni esercizio finanziario dal nucleo di valutazione. Verrà utilizzata apposita metodologia che sarà oggetto di separato accordo fra le delegazioni trattanti, e verrà approvata dalla Giunta Provinciale entro il 30 giugno La corresponsione della nuova retribuzione di risultato avrà decorrenza a far data dal 1 gennaio Nelle more dell approvazione, resta in vigore la metodologia di valutazione esistente. Articolo 8 Affidamento e revoca degli incarichi. 8.1 L Amministrazione attribuisce ad ogni Dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell ordinamento vigente. Il Presidente della Provincia, sentito il Direttore Generale, affida gli incarichi dirigenziali in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed in coerenza con il Regolamento Generale dei Servizi e degli Uffici. 8.2 Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando -di norma- il criterio della rotazione. 8.3 Entro il 30 giugno su esplicita richiesta- le parti potranno incontrarsi per un ulteriore approfondimento ed un eventuale integrazione e/o modificazione dei criteri generali per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali, che costituiscono oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali. 8.4 Gli incarichi dirigenziali vengono comunicati ai dirigenti, con atto organizzativo di affidamento e la loro durata, salvo revoca anticipata, non potrà eccedere quella del mandato elettorale del Presidente della Provincia. 8.5 Al termine del mandato elettorale del Presidente della Provincia, gli incarichi dirigenziali vigenti si intendono prorogati, per un periodo massimo di 2 mesi. 5

6 8.6 La revoca anticipata dell'incarico, rispetto alla scadenza definita, può avvenire solo per gravi inosservanze dei doveri d ufficio o per motivate ragioni organizzative e produttive oppure in base alle valutazioni dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e agli obiettivi definiti in materia di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 8.7 Alla scadenza dell incarico assegnato o alla revoca dello stesso, per le ragioni indicate al comma precedente, il dirigente può essere assegnato ad altro incarico, con la conseguente attribuzione della retribuzione di posizione corrispondente. Articolo 9 Valutazione dei Dirigenti L attività di valutazione è un processo dinamico che coinvolge sia il valutatore che il valutato durante l intero svolgersi del percorso, dalla definizione degli obiettivi fino alla definizione dei risultati attesi e viene condotta in modo da garantire la partecipazione ed il confronto con i dirigenti interessati in tutte le singole fasi, sopra ricordate. Nel processo di valutazione dovrà essere, in ogni caso, consentita la più ampia partecipazione possibile del dirigente interessato al procedimento. La valutazione dei Dirigenti, viene effettuata annualmente. Nel processo di valutazione si tiene conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione del singolo Dirigente per il raggiungimento dei risultati attesi sia degli eventuali scostamenti dall obiettivo assegnato a causa di fattori non riconducibili alla responsabilità del dirigente interessato. L Amministrazione è tenuta a motivare per iscritto al dirigente l eventuale valutazione negativa, che comporti la revoca dell incarico e la destinazione ad incarico diverso. Articolo 10 Il Comitato dei Garanti Il Comitato dei Garanti, previsto dall art. 15 del CCNL, dovrà essere nominato entro 90 giorni dalla firma del presente Contratto, e sarà composto da 3 membri, individuati tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico: Il primo membro-esperto è designato dall'amministrazione Provinciale; Il secondo membro-esperto è eletto dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dirigenti. Il terzo membro-presidente è individuato -di comune accordo- fra una rosa di candidati presentati dalle due parti. Nel caso di mancato accordo sull individuazione del terzo membro, le parti si incontreranno, entro il termine previsto per la costituzione del Comitato dei Garanti sopra indicato, per definire le possibili ipotesi di soluzione.l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art bis, comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL del ". è subordinata al parere del Comitato dei Garanti che deve esprimersi entro 30 giorni; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia". Fermo restando quanto indicato in precedenza, il Comitato dei Garanti che, per due volte nel corso del proprio periodo di vigenza, non formulasse, nei termini previsti, il parere richiesto, sarà considerato automaticamente decaduto e si procederà ad una nuova costituzione con le modalità sopra indicate. Articolo 11 6

7 Risoluzione consensuale o eccedenze di personale dirigenziale a tempo indeterminato La risoluzione consensuale può essere proposta dalla Amministrazione se giustificata dalla necessità di favorire i processi di razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali dell Ente, in presenza della evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della pubblica amministrazione." La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere proposta dall'amministrazione e, se concordata, dà diritto ad un'indennità supplementare secondo la disciplina prevista dal CCNL, i cui criteri generali sono oggetto di concertazione, ai sensi dell'art. 8 del CCNL Dirigenti 1998/2001. Il Dirigente può avvalersi dell assistenza delle OO.SS. o da un proprio rappresentante di fiducia Qualora per effetto dei processi di riorganizzazione, si vengano a creare le condizioni per una eccedenza di personale dirigenziale - secondo la disciplina dell'art. 33, del D. Lgs. n. 165 del l'ente informa i soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 2, del CCNL del ed i dirigenti interessati prima della decisione di collocamento in disponibilità. Per l'eccedenza si applica la disciplina dell'art. 33, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 165 del La disciplina della risoluzione consensuale di cui all'art. 17 del CCNL , come integrata dall'art. 15, può trovare applicazione anche nei confronti dei dirigenti in eccedenza. Articolo 12 Onnicomprensività del trattamento economico 12.1-In specificazione a quanto previsto dal CCNL, si stabilisce che tutte le attività di istituto nonché gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell'ente rientrano nel trattamento economico previsto per i Dirigenti, fermo restando quanto previsto all art. 7 del presente Contratto circa le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26, lettera e) del CCNL Area della Dirigenza, cioè agli incentivi previsti dall'art. 37 del vigente CCNL (Avvocatura e dall'art. 18 della Legge 109/94 (Legge Merloni). L'onnicomprensività delle voci che compongono la retribuzione dei dirigenti è una caratteristica essenziale della strategia retributiva dell'ente. Rientrano, perciò, fra le attività sopra indicate, tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, anche relativamente a più Centri di Responsabilità, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza e quindi anche l'eventuale partecipazione a commissioni per concorsi, gare o simili, nonché la docenza svolta per conto dell'ente, purché rientranti nei propri compiti d'ufficio. In relazione a tale istituto si richiama l articolo 34 del D.L. n. 223 del 47/06 e successiva direttiva n. 4 del 26/07/2006, nella parti in cui si tratta degli incarichi aggiuntivi, ritenendo tale disciplina quale indicazione di principio estensibile agli Enti Locali Al dirigente incaricato delle funzioni di vice-segretario, giusta articolo 25 del CCNL 2002/2005 area della dirigenza, secondo l ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario provinciale titolare della relativa funzione, nella misura massima contrattuale e di legge. Articolo 13 Copertura Assicurativa L Amministrazione provvederà a stipulare un adeguata polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi patrimoniali connessi allo svolgimento dell attività dirigenziale e professionale, ivi comprese le somme 7

8 dovute a titolo di oblazione e sanzione pecuniaria amministrativa, per contravvenzioni elevate in occasione ed a causa delle funzioni svolte. Ogni responsabilità civile dei Dirigenti per fatti connessi all esercizio delle funzioni loro attribuite, in assenza di dolo, che comporti un esposizione di carattere economico, è a carico dell Amministrazione. La copertura assicurativa, stipulata dall Amministrazione, comprenderà anche il patrocinio e l assistenza legale del Dirigente. La delegazione trattante di parte sindacale sarà opportunamente informata circa le condizioni della polizza assicurativa attivata. Resta confermato quanto previsto all art. 38 del CCNL 1998/2001 Area della Dirigenza, laddove, ai commi 2 e 3 prevede che l Ente stipuli apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto per l esecuzione delle prestazioni di servizio. L Ente continuerà a dare applicazione a quanto previsto dall art. 7 del CCNL L Ente tutela, sotto il profilo legale ed economico anche mediante stipula di polizze assicurative ad hoc, i dirigenti che, in ragione delle responsabilità derivanti dalla nomina a dotare di lavoro, incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni di carattere oggettivo, non determinante da dolo o colpa grave. Inoltre, in applicazione dell art. 17, 3 comma della Legge 109/94, Merloni ter, garantisce la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dirigenti incaricati della progettazione. Resta confermato quanto previsto dall art. 38 del CCNL 1998/2001 Area della Dirigenza, laddove ai commi 2 e 3 prevede che l Ente stipuli apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto per l esecuzione delle prestazioni di sevizio Articolo 14 Buono pasto Resta confermata la disciplina regolamentare in vigore. Articolo 15 Modalità di effettuazione degli scioperi Le parti concordano che, in materia di regolamentazione del diritto di sciopero, rimangono inalterate quelle previste e concordate nel CCDI stipulato fra le parti e che qui devono intendersi quale integralmente trascritte. Articolo 16 Norme finali. Dalla decorrenza del presente Contratto e per tutta la sua durata, le parti concordano di incontrarsi, al termine di ogni anno, per verificarne la concreta attuazione e per apportare eventuali variazioni o modifiche che si ritenessero necessarie. Saranno altresì verificate, con la stessa cadenza annuale, le valutazioni delle singole posizioni dirigenziali, che possono essere sottoposte a variazioni nel tempo, in base ad eventuali modificazioni degli assetti organizzativi. Saranno, inoltre, oggetto di verifica anche i problemi legati alle eventuali esigenze di affidamento temporaneo di più incarichi dirigenziali ad uno stesso dirigente. L Amministrazione, infine, si impegna a recepire tempestivamente le eventuali innovazioni legislative e normative che comportassero modifiche al presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. 8

9 ALLEGATO A DETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENZA PER L ANNO 2006/2007 A) INDENNITA DI POSIZIONE N. 6 DIRIGENTI COORDINATORI DI ,72 AREA+indennità di posizione già acquisita di 605 euro N. 4 DIRIGENTI NON COORDINATORI DI ,88 AREA+indennità di posizione già acquisita di 605 euro B) INDENNITA DI RISULTATO ,00 TOTALE ,36 9

10 ALLEGATO B CRITERI GENERALI PER LA PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI A ) COMPETENZA: complessivi punti 9 A1) PREPARAZIONE TECNICA RICHIESTA (fino a un massimo di 3 punti) Preparazione tecnica specializzata 1,00 Preparazione specializzata comprovata dall esperienza 2,00 Alta preparazione tecnica 3,00 A2) COMPETENZA MANAGERIALE RICHIESTA (fino a un massimo di 3 punti) Integrazione e coordinamento operativo o concettuale di processi e funzioni omogenee Preparazione specializzata comprovata dall esperienza:integrazione e coordinamento operativi e concettuali di servizi e processi eterogenei Integrazione e coordinamento complessivi di processi e servizi altamente diversificati con influenze dirette sulla funzione dell Amministrazione 1,00 2,00 3,00 A3) CAPACITA NELLE RELAZIONI UMANE RICHIESTE (fino a un massimo di 3 punti) A3-a) CAPACITA MEDIA (fino a 1 punto) Limitata complessità di gestione dei collaboratori (nr.di dipendenti 0,2 assegnati Scarse relazioni con organi politici (nr. Assessorati di riferimento) 0,6 Limitata necessità di integrarsi con altre funzioni 1,00 A3-b) CAPACITA ALTA (fino a 2 punti) Media complessità di gestione dei collaboratori (nr. di dipendenti 1,20 assegnati) Relazione di media continuità con organismi 1,50 Limitato impatto sull opinione pubblica o con interlocutori critici 1,75 Alta necessità di integrarsi con altre funzioni 2,00 A3-c) CAPACITA CRITICA (fino a 3 punti) 10

11 Alta complessità gestionale di collaboratori (nr. di dipendenti 2,20 assegnati) relazioni articolate e complesse con i cittadini e i clienti esterni 2,40 relazioni frequenti e costanti con organismi politici 2,60 impatto significativo sull opinione pubblica 2,80 necessità di integrazione con altre funzioni 3,00 B) COMPLESSITA DEL PROCESSO DECISIONALE: complessivi punti 6 B1) GRADO DI COMPLESSITA DEI PROBLEMI AFFRONTATI ( fino a un massimo di 3 punti) Procedure e norme definite 1,00 Grado di complessità definito in maniera chiara 1,50 Definito a larghi tratti 2,00 Definito in modo generale 3,00 B2) DIFFICOLTA DEL PROCESSO DI ANALISI RICHIESTO (fino a un massimo di punti 13) Processo schematizzato per situazioni analoghe che richiedono la scelta discriminante di cose apprese che generalmente fanno riferimento a schemi ben precisi Processo interpolativi per situazioni differenti che richiedono la ricerca di soluzioni entro un area di cose apprese Processo adottivo per situazioni variabili che richiedono un pensiero analitico interpretativo, valutativo e un livello significativo di giudizio critico Processo creativo, per situazioni nuove o inesplorate che richiedono lo sviluppo di concetti o nuovi originali 1,00 1,50 2,00 3,00 11

12 C) RESPONSABILITA ORGANIZZATIVA:complessivi punti 35 C1) NATURA E CONTENUTO DELLA RESPONSABILITA INTERNA ED ESTERNA Posizioni soggette a procedure standardizzate, istruzione generale per il lavoro e supervisione dell andamento e dei risultati Posizioni soggette a procedure ben previste da politiche ben definite Responsabilità di elaborazione nell ambito dei piani di settore o da programmi annuali di attività, adottando iniziative per la soluzione dei problemi e l innovazione delle procedure Responsabilità di assistere gli amministratori nell elaborazione delle strategie assicurando la traduzione in piani di settore e garantendo il coordinamento dei programmi operativi 1,00 1,50 2,00 3,00 C2) COMPLESSITA ORGANIZZATIVA GESTIONALE Responsabilità di un unico centro di costo da a euro 1,00 Responsabilità di uno o più centri di costo da a ,00 euro Responsabilità di uno o più centri di costo da a ,00 euro Responsabilità di uno o più centri di costo oltre euro 15,00 C3) GRADO DI RISCHIO MEDIO: responsabilità prevalente verso l interno dal punto di vista amministrativo/contabile MEDIO-ALTO:responsabilità con possibili ricadute sui procedimenti di responsabilità civile, amministrativa e penale ELEVATA: responsabilità con alta esposizione verso la magistratura civile, contabile e penale 1,00 10,00 17,00 PER OGNI POSIZIONE DIRIGENZIALE VIENE ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO RAPPORTATO ALLA GRADAZIONE DI CUI SOPRA. COEFFICIENTI DA ATTRIBUIRE ALLA VALUTAZIONE ALLA VALUTAZIONE CONSEGUITA CON PUNTEGGIO INFERIORE A 15 VIENE ATTRIBUITO IL COEFFICIENTE 0,4; ALLA VALUTAZIONE CONSEGUITA CON IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DA 16 A 20 VIENE ATTRIBUITO IL COEFFICIENTE 0,5 ALLA VALUTAZIONE CONSEGUITA CON IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DA 12

13 21 A 25 VIENE ATTRIBUITO IL COEFFICIENTE 0,6 ALLA VALUTAZIONE CONSEGUITA CON IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DA 26 A 30 VIENE ATTRIBUITO IL COEFFICIENTE 0,7 ALLA VALUTAZIONE CONSEGUITA CON IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DA 31 A 35 VIENE ATTRIBUITO IL COEFFICIENTE 0,8 ALLA VALUTAZIONE CONSEGUITA CON IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DA 36 A 40 VIENE ATTRIBUITO IL COEFFICIENTE 0,9 ALLA VALUTAZIONE CONSEGUITA CON IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO OLTRE 40 VIENE ATTRIBUITO IL COEFFICIENTE 1,00 In riferimento ai coefficienti attribuiti per effetto della valutazione viene attribuita ad ogni posizione la relativa retribuzione come dalla sotto riportata tabella FASCE DI RETRIBUZIONE DELLE POSIZIONI DENOMINAZIONE COEFFICIENTE IMPORTO POSIZIONE DELLA POSIZIONE POSIZIONE A 0, ,00 POSIZIONE B 0, ,00 POSIZIONE C 0, ,00 POSIZIONE D 0, ,00 POSIZIONE E 0, ,00 POSIZIONE F 0, ,00 POSIZIONE G 1, ,47 DIRIGENTI COORDINATORI DI AREA Ai sensi dell articolo 27 comma 5 del CCNL , per i dirigenti coordinatori di area nominati con decreto del Presidente della Provincia ai sensi della delibera di G.P. n. 911 del 9 novembre 2005, data la complessita strutturale ed organizzativa, l indennità di posizione viene ulteriormente aumentata nella misura sotto indicata, mediante riconoscimento della relativa doppia pesatura: ,00 nell ipotesi in cui, dall applicazione della tabella sotto riportata, si ottiene un punteggio pari o inferiore a ,12 nell ipotesi in cui, dall applicazione della tabella sotto riportata, si ottiene un punteggio superiore a 5 DENOMINAZIONE PUNTEGGIO Numero CC.d.RR. da coordinare Massimo 3,00 Numero UU.OO.CC. appartenenti alle strutture Massimo 3,00 13

14 dirigenziali da coordinare Vacanze in organico di dirigenti o responsabili di UU.OO.CC. appartenenti alle strutture da coordinare Massimo 3,00 VICE DIRETTORE GENERALE In considerazione della complessità organizzativa dell Ente il Presidente, ove ne ravvisi la necessità potrà affiancare al Direttore Generale un Vice Direttore scelto fra i dirigenti di ruolo dell Ente; al dirigente, ove conservi gli incarichi precedentemente attribuiti, l indennità di posizione verrà aumentata del 20 %. 14

15 Allegato C CONCERTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI dei CRITERI GENERALI per la DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI, DEI REQUISITI E DEI LIMITI PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere proposta dall'amministrazione quando si realizzano le condizioni di cui all art. 11 del presente C.C.D.I e, se concordata, dà diritto ad un'indennità supplementare secondo la disciplina prevista dal CCNL, i cui criteri generali sono oggetto di concertazione, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 1998/2001 dell area separata dei Dirigenti.La risoluzione consensuale si applica ai Dirigenti con un'anzianità nella qualifica dirigenziale non inferiore a 10 anni. Nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere erogata, in relazione all'età del dirigente, un'indennità supplementare, oltre alle spettanze di fine rapporto, nei limiti indicati nella seguente tabella: Età dirigente n. mensilità

16 DICHIARAZIONI A VERBALE Dichiarazione n. 1: Le parti, congiuntamente, convengono che le spese per la risoluzione consensuale non in incidono sulle spese del personale. Dichiarazione n. 2: Le parti, congiuntamente, in riferimento a quanto previsto dall art. 13, convengono che lo stesso debba trovare applicazione contestualmente a quanto previsto allo stesso titolo per i dipendenti del comparto; Dichiarazione n. 3: La parte pubblica dichiara che rispetto alla determinazione del valore massimo della retribuzione di posizione viene rispettata la previsione contrattuale. Dichiarazione n. 4: La parte pubblica si impegna a corredare il CCDI, al momento della stipula definitiva, del prospetto di costituzione del fondo. Dichiarazione n. 5: Le parti, congiuntamente, ritengono che i posti vacanti di dirigente vadano coperti con rapporti di lavoro a tempo indeterminato limitando il ricorso a incarichi a tempo determinato. 16

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