REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ DI UNITÀ ORGANIZZATIVE.
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- Carmela Ferrara
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1 REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ DI UNITÀ ORGANIZZATIVE. Approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 04 del Pag. 1 di 7
2 Art. 1 PREMESSA 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di responsabilità di Unità Organizzative. 2. La Giunta provvede, in sede di definizione del Macromodello Organizzativo e in osservanza del vigente sistema di relazioni sindacali, a individuare, per ogni Ufficio, il numero delle Unità Organizzative Strutturate. 3. La responsabilità delle Unità Organizzative Strutturate comporta l attribuzione dell incarico di Posizione Organizzativa così come definita nell ambito della disciplina di cui dagli artt. 8, 9, e 10 del CCNL del e dall art.10 del CCNL del del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali. 4. Le Unità Organizzative di Base vengono definite e istituite dai Dirigenti di Ufficio. 5. La responsabilità di Unità Organizzative Strutturate può essere affidata esclusivamente al personale di categoria "D", dipendenti in servizio a tempo pieno ed indeterminato, escludendo, pertanto, il personale comandato. Art. 2 DETERMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE 1. Successivamente all approvazione del Macromodello Organizzativo da parte della Giunta che definisce per i singoli Uffici il numero delle Unità Organizzative Strutturate, i dirigenti degli Uffici, ne determinano la declaratoria delle funzioni e definiscono le tipologie delle Posizioni Organizzative (di tipo gestionale, specialistiche e di staff) cui attribuire la responsabilità delle Unità Organizzative Strutturate. 2. Allo stesso tempo i dirigenti degli Uffici, definiscono la declaratoria delle funzioni delle singole Unità Organizzative di Base. 3. Entro il termine indicato dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Generale, ciascun dirigente trasmette allo stesso la propria proposta di organizzazione dell Ufficio nella quale sono definite le Unità Organizzative Strutturate e quelle di Base. 4. Fermo restando l autonomia gestionale di ciascun dirigente, le proposte di organizzazione degli Uffici sono oggetto di discussione da parte della conferenza dei dirigenti prevista dal Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che le valida in un ottica di omogeneità complessiva di sistema a livello di intero Ente. ART. 3 UNITÀ ORGANIZZATIVE STRUTTURATE - CONFERIMENTO INCARICO 1. L incarico di responsabile di Unità Organizzative Strutturate ed in conseguente incarico di Posizione Organizzativa così come definita dagli artt. 8, 9, e 10 del CCNL del , viene attribuito dai Dirigenti di Ufficio che ne definiscono le funzioni, le deleghe ai sensi dell art.30 del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il personale ad esse assegnate e le risorse finanziarie rivenienti dal Piano Esecutivo di Gestione, nel rispetto delle procedure di cui al presente Pag. 2 di 7
3 regolamento. 2. La responsabilità delle Unità Organizzative Strutturate è affidata, con atto scritto e motivato e con incarico a termine, a personale della categoria D nell ambito della disciplina di cui gli artt. 8, 9, e 10 del CCNL del (area posizioni organizzative) nel rispetto dei criteri definiti nel presente Regolamento. ART. 4 UNITÀ ORGANIZZATIVE STRUTTURATE- CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI ALTA PROFESSIONALITÀ 1. La Giunta provvede, con la definizione del Macromodello Organizzativo e in osservanza del vigente sistema di relazioni sindacali, a istituire e definire tra le Unità Organizzative Strutturate quelle la cui responsabilità è da attribuire a Posizioni Organizzative di Alta Professionalità (P.A.P), definite nell ambito della disciplina di cui all art.10 del CCNL del La Giunta provvede, pertanto, ad istituire e definire il numero, l Ufficio di riferimento e la declaratoria delle funzioni delle Unità Organizzative Strutturate la cui responsabilità è da attribuire alle P.A.P. 3. Gli incarichi di Posizioni Organizzative di Alta Professionalità vengono attribuiti dal direttore generale, se nominato, o dal segretario generale, sulla base di procedura comparativa tra il personale della categoria D in possesso della necessaria specifica esperienza e qualificazione professionale strettamente correlata alle funzioni da svolgere. 4. La responsabilità delle Unità Organizzative Strutturate con l attribuzione della Posizione Organizzativa di Alta Professionalità è affidata, con atto scritto e motivato e con incarico a termine, a personale della categoria D nell ambito della disciplina di cui all art.10 del CCNL del (Valorizzazione delle alte professionalità) nel rispetto dei criteri definiti nel presente Regolamento. 5. L affidamento da parte del direttore generale, se nominato, o del segretario generale, avviene nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art.10. ART. 5 UNITÀ ORGANIZZATIVE DI BASE- CONFERIMENTO INCARICO 1. Le Unità Organizzative di Base vengono istituite dai Dirigenti di Ufficio che definiscono le funzioni, i compiti, il personale ad esse attribuite e le eventuali risorse finanziarie rivenienti dal Piano Esecutivo di Gestione. 2. L'istituzione di una Unità Organizzativa di Base da parte dei dirigenti di Ufficio è possibile quando concorrano autonomia operativa e/o logistica. 3. La responsabilità delle Unità Organizzative di base è affidata, con atto scritto e motivato e con incarico a termine, a personale della categoria D nell ambito della disciplina di cui all art.17, comma 2, lettera f), secondo periodo del CCNL dell (istituto specifiche responsabilità) nel rispetto dei criteri definiti nel presente Regolamento. ART. 6 UNITÀ ORGANIZZATIVE ULTERIORI ATTESTAZIONI Pag. 3 di 7
4 1. Le Unità Organizzative (Strutturate e di Base) possono essere attestate anche alla Segreteria Generale e alla Direzione Generale, se attivata. ART. 7 GRADUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE STRUTTURATE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 1. La Giunta provinciale, con l'assistenza del Nucleo di Valutazione, del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale e con il supporto del dirigente dell Ufficio competente alla gestione delle risorse umane, provvede, previa concertazione, alla pesatura delle Unità Organizzative Strutturate al fine della graduazione e della determinazione della retribuzione di posizione in favore delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta in apposito regolamento che definisce altresì i criteri per la valutazione dei risultati. 2. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui di Posizione Organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall ente e riportate nel regolamento di cui al precedente comma La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. 4. La valutazione viene effettuata dai Dirigenti degli Uffici in conformità ai criteri definiti nel regolamento di cui al precedente comma L'esito della valutazione, viene comunicata alla Giunta Provinciale e al Direttore Generale. 6. Il Dirigente prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell incarico. 7. La retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione in godimento (art.10 del CCNL ). 8. Il valore massimo del 25% di cui al precedente comma è incrementato al 30% nel caso di Posizioni Organizzative di Alta Professionalità (art.10 del CCNL ). ART. 8 RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato per le Posizioni Organizzative è demandato alla contrattazione decentrata integrativa, così come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti. 2. Sulla base delle risorse a tal uopo destinate di cui al precedente primo comma la retribuzione di posizione può variare da un minimo di 5.164,56 ad un massimo di Euro , Il valore massimo di Euro ,42 di cui al precedente comma è incrementato a ,00 nel caso di Posizioni Organizzative di Alta Professionalità (art.10 del CCNL ). ART. 9 DURATA INCARICHI DI RESPONSABILITÀ DI UNITÀ ORGANIZZATIVE 1. Gli incarichi di responsabilità delle Unità Organizzative (Strutturate e di Base) sono conferiti, di norma, per un periodo di un anno normalmente decorrente dal 1 gennaio, hanno una durata massima di due anni, e possono essere rinnovati alla scadenza. Se non rinnovati il Dirigente provvede ad Pag. 4 di 7
5 attribuire il nuovo incarico di responsabilità di Unità Organizzativa rimettendo a concorso la stessa con le procedure di cui al presente regolamento. 2. La durata degli incarichi di responsabilità delle Unità Organizzative (Strutturate e di Base) non può eccedere la durata dell incarico del Dirigente che le attribuisce. 3. La durata dell'incarico non può eccedere, in ogni caso, il mandato amministrativo del Presidente in carica al momento della loro assegnazione. Nel caso di mancata applicazione del termine, l'incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Presidente. 4. L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non interviene la nuova nomina, la quale deve avvenire entro 120 giorni dalla elezione del nuovo Presidente. ART. 10 CONFERIMENTO INCARICO DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE STRUTTURATE 1. Successivamente alla validazione di cui al precedente articolo 2 da parte della conferenza dei dirigenti delle Unità Organizzative Strutturate per i singoli Uffici il direttore generale, se nominato, o il segretario generale, ne danno comunicazione al dirigente dell Ufficio competente alla gestione delle risorse umane. 2. Il dirigente dell Ufficio competente alla gestione delle risorse umane provvede con proprio provvedimento a pubblicare l elenco, la declaratoria delle funzioni e le tipologie delle Unità Organizzative Strutturate. 3. Entro il termine indicato nel provvedimento di cui al comma precedente, il personale di categoria D avente titolo, può fare domanda per l attribuzione di responsabilità per le singole Unità Organizzative Strutturate. 4. Il personale di categoria D avente titolo può candidarsi per il concorso di incarico di responsabilità di massimo due Unità Organizzative Strutturate indipendentemente dall Ufficio presso il quale presta la propria attività lavorativa, ed allegando il proprio curriculum formativo professionale di cui il dirigente stesso tiene conto per il conferimento dell'incarico. 5. Il dirigente assegna la responsabilità delle Unità Organizzative Strutturate di propria competenza a Posizioni Organizzative individuate tra il personale avente titolo candidatosi per tale incarico. 6. Ai fini dell attribuzione degli incarichi di responsabile di Posizione Organizzativa il dirigente tiene conto dei programmi da realizzare, delle capacità e dei comportamenti organizzativi, delle esperienze professionali maturate, dei requisiti culturali ed in particolare dei seguenti elementi: Titolo di studio; Iscrizione in albi professionali; Precedenti esperienze lavorative e professionali maturate; Particolari predisposizioni all espletamento dell incarico; Anzianità di servizio; 7. Il Dirigente, previa selezione tra il personale candidatosi per ogni singola Unità Organizzativa Strutturata individua motivatamente mediante proprio atto, i dipendenti inquadrati nella categoria D, cui conferisce l'incarico di responsabile di Unità Organizzativa Strutturata attribuendo la relativa Posizione Organizzativa. 8. Tutte le valutazioni saranno a disposizione del personale che potrà formulare richiesta di accesso sulla base di un interesse sostanziale ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.. 9. Nel caso si renda vacante un posto di responsabile di Unità Organizzativa Strutturata prima della scadenza dell incarico, il dirigente provvede a conferire il nuovo incarico sulla base delle candidature in precedenza presentate per il medesimo incarico. L incarico così affidato dovrà avere scadenza pari a quella della Unità Organizzativa Strutturata originaria. Pag. 5 di 7
6 10. Nel caso in cui lo stesso funzionario venga individuato da due dirigenti per ricoprire incarico di due distinte Unità Organizzative Strutturate, la tematica circa l attribuzione della responsabilità sarà ricondotta in sede di conferenza dei dirigenti. Art. 11 FUNZIONI E COMPETENZE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1. L'incarico di responsabile di Unità Organizzativa Strutturata e la conseguente attribuzione di Posizione Organizzativa, comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate dal Dirigente, che resta comunque responsabile delle attività e dei risultati conseguiti, le seguenti funzioni e competenze: a) la gestione delle risorse umane assegnate dal dirigente; b) la gestione delle risorse strumentali assegnate dal dirigente; c) il conseguimento degli obiettivi assegnati alla Posizione Organizzativa dal Dirigente; d) la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti e di competenza della Posizione Organizzativa; e) l'adozione dei provvedimenti, con connessa responsabilità, espressamente delegati dal dirigente in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Art. 12 REVOCA DELL'INCARICO 1. L'incarico di responsabile di Unità Organizzativa Strutturata e la conseguente attribuzione di Posizione Organizzativa può essere revocato dal dirigente con atto motivato per le seguenti cause: intervenuti mutamenti del macromodello organizzativo; risultati negativi oggetto di specifico accertamento. 2. L'atto di revoca comporta: a) la cessazione immediata dell'incarico di posizione organizzativa con contestuale rassegnazione alle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza; b) la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa; c) la non attribuzione della indennità di risultato nel caso di accertamento di risultati negativi. 3. Prima dell'adozione dell'atto di revoca, il dirigente deve darne comunicazione all interessato e questi ha facoltà di essere sentito assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di fiducia. Art. 13 ORARIO DI LAVORO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1. I titolari di Posizione Organizzativa sono a disposizione dell Amministrazione oltre l'orario di obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni loro affidate. Art. 14 ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1. In linea di massima, entro 15 giorni dall approvazione del PEG e del PdO, il dirigente individua, negozia ed assegna gli obiettivi, necessari alla valutazione, ai titolari di P.O. Gli obiettivi devono almeno contenere la descrizione, l'indicatore temporale e gli indicatori di risultato. 2. Il sistema di valutazione è riportato nell apposito regolamento di cui al precedente articolo 7, Pag. 6 di 7
7 comma I predetti obiettivi devono essere necessariamente correlati all attività ordinaria e strategica definita nel PEG e nel PdO. 4. Il dirigente ha facoltà, nelle more e fino all'approvazione del PEG e del PdO di assegnare al titolare di Posizione Organizzativa obiettivi di natura ordinaria. 5. Il titolare di Posizione Organizzativa redige, in linea di massima, entro il mese di gennaio dell anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività in generale svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione deve contenere, altresì eventuali criticità e problemi riscontrati durante l'anno e le soluzioni poste in essere per la soluzione dei problemi. 6. Il Dirigente, in attuazione del sistema di valutazione adottato dall'ente di cui al regolamento indicato al precedente art. 7, comma 1, effettua la valutazione, in linea di massima, entro il successivo mese di marzo. 7. La relazione finale è inviata a cura del dirigente: a) al Nucleo di valutazione; b) all Ufficio competente alla gestione delle risorse umane per gli adempimenti connessi all'erogazione dell indennità di risultato. Art. 15 CLAUSOLA FINALE 1. Ai fini della pesatura delle Unità Organizzative Strutturate e della valutazione dei risultati delle relative Posizioni Organizzative, nelle more della definizione del regolamento di cui al precedente art.7, rimangono validi i criteri fissati dalla D.G.P. del , n Nelle more della nomina del Nucleo di Valutazione la pesatura delle Unità Organizzative Strutturate viene effettuata, in via provvisoria, dal direttore generale; tali pesature dovranno comunque essere oggetto di ridefinizione/validazione da parte del Nucleo di Valutazione, una volta nominato. Pag. 7 di 7
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