RESPONSABILITA CIVILE DEL MAGISTRATO
|
|
- Lelia Paoletti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 RESPONSABILITA CIVILE DEL MAGISTRATO Giudice persona fisica indipendenza ed imparzialità artt. 25 e 111 cost. Astensione / ricusazione Responsabilità operano in via preventiva > aprono una fase incidentale nel processo opera in via repressiva, il fatto lesivo si è verificato Dà luogo ad una vera azione a differenza della astensione e ricusazione La storia della R.C.d.M. è la storia dei rapporti tra potere politico e magistratura. Età comunale il giudice è un professionista > non gode di particolari immunità > è responsabile per colpa, ignoranza, imperizia > non sono chiari i confini tra azione di responsabilità e appello esisteva un controllo sull attività dei giudici compiuto da un sindacato Principato (signorie) Legislazione Napoleonica Unificazione dello Stato Fascismo C.P.C il sindacato viene rivendicato dal Principe e usato anche a fini disciplinari Dalla Responsabilità professionale alla Responsabilità disciplinare i magistrati diventano funzionari all interno di un sistema gerarchico sono subordinati al potere esecutivo. Controllo dell esecutivo (nomina, carriera, promozioni, trasferimenti, ecc.) la responsabilità professionale cede il posto alla responsabilità disciplinare In controllo valido è quello interno e non quello esterno del cittadino processo di burocratizzazione e di subordinazione al potere esecutivo I magistrati sono inseriti nell apparato statale - La RCdM è un residuo storico Responsabilità disciplinare si accentua la subordinazione del magistrato all esecutivo Art. 55 «Il giudice è civilmente responsabile soltanto: 1) quando nell esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode, concussione; 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero. // Le ipotesi previste nel numero 2) possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito. Art. 56 «La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia. // A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda. // Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale. Dolo > si emana un provvedimento sapendo di ledere il diritto del soccombente Frode > sottrazione di documenti per favorire una parte Concussione > promettere utilità per emanare un provvedimento Tali norme solo per i giudici ordinari (civili e penali) non amministrativi 1
2 Caduta del fascismo Rivendicazioni dei giudici per una autonomia dal potere esecutivo Avvento della Repubblica Carta Costituzionale: artt. 101, 2 co.; 104 Costituzione nel 1959 del CSM, organo di autogoverno dei giudici Sistema delle carriere, selezione, trattamento economico, provv. Disciplinari, ecc. Nascita delle correnti all interno della Associazione Nazionale magistrati La Magistratura è organo autonomo e indipendente dal potere esecutivo Crisi del controllo interno dell esecutivo Art. 55 e 56 c.p.c. Dubbi di legittimità costituzionale > autorizzazione del Ministro > art. 24 > potere attribuito alla Cassazione > art. 25 Critiche per la mancata previsione della colpa 1987 Referendum abrogativo > artt. 55 e 56 Vuoto legislativo? Art. 28 cost. e responsabilità dei dipendenti e funzionari della P.A. d.p.r , n. 3 art. 22 Problema tutelare il cittadino nei confronti di comportamenti e provvedimenti lesivi dei magistrati evitare di fare passare un controllo dell esecutivo sul giudiziario qual è la linea di demarcazione fra i casi che danno luogo a R.C.d.M. causa un suo atto e i casi nei quali l errore del giudice è riparabile con il sistema nelle impugnazioni? 2
3 1988 legge 13 aprile 1988, n. 117 (1) ambito di applicazione a tutti i magistrati ordinari e speciali e onorari (art. 1). (2) responsabilità dolo (art. 2) (art. 2) colpa grave > grave violazione di legge per negligenza inescusabile > affermazione per n.i. di un fatto la cui esistenza è esclusa > negazione per n.i. di un fatto la cui esistenza risulta > emissione di un provved. sulla libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione (art. 3) diniego di giustizia > rifiuto, omissione o ritardo di un atto istanza > 30 giorni prorogabili di non oltre 3 mesi più 3 mesi in casi particoalri > 5 giorni se libertà personale (3) Legittimato passivo Stato nella persona del Presidente del Consiglio (art. 4) la sentenza fa stato tra danneggiato e Stato nel giudizio il magistrato non può essere teste (art. 6, 3 co.) (4) Giudice competente Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di appello competente per i giudizi sui magistrati (art. 4) (5) termini quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione entro 2 anni a pena di decadenza oppure decorsi tre anni dalla data del fatto lesivo se non si è concluso il grado di giudizio (art. 4) (6) filtro di ammissibilità Camera di consiglio * inammissibilità (art. 5) termini, fuori casi di responsabilità, manifestamente infondata tribunale con decreto motivato, impugnabile in appello e poi in cassazione * ammissibilità > il processo prosegue > trasmessi gli atti per l azione disciplinare (7) intervento del Giudice discrezionale (art. 6) la sentenza fa stato anche nei confronti del magistrato, ma non nel procedimento disciplinare (8) Azione di rivalsa entro 1 anno lo stato esercita l azione di rivalsa c/ il magistrato (art. 7, 8) legittimato attivo > Presidente Consiglio dei ministri competente > tribunale ove ha sede la corte d appello che giudica i magistr. misura della rivalsa > 1/3 dell annualità dello stipendio al tempo del fatto. Non quando c è stato dolo. Trattenute di 1/5. (9) Azione disciplinare Proc. Generale presso la Cassazione > esercita l azione disciplinare (art. 9) entro 2 mesi dalla comunicazione del trib. Validi gli atti nel giudizio di rivalsa (10) Fatti costituenti reato azione diretta c/ magistrato + Stato (art. 13) 3
4 Cass , n «I presupposti della responsabilità dello stato per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nell esercizio di funzioni giudiziarie, ai sensi dell art. 2, 3º comma, lett. a), l. n. 117 del 1988, devono ritenersi sussistenti allorquando, nel corso dell attività giurisdizionale, si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma di diritto stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell interpretazione nel diritto libero.» Corte cost., , n. 18. «È illegittimo, per violazione dell art. 97 cost., l art. 16, l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui dispone che dei provvedimenti collegiali «è compilato processo verbale», il quale deve contenere la menzione dell unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise, anziché «può, se uno dei componenti dell organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale». Critiche alla nuova legge Nuove richieste di referendum bocciate dalla Consulta - Corte cost , n Corte cost , n. 38 Altri ordinamenti Immunità assoluta Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Israele Solo in caso di reato Germania Nei confronti dello Stato Francia, Paesi Bassi, Svizzera 4
5 Corte Giustizia Comunità europee , n. 224/01 Kobler c/ Gov. Austria Gli stati sono tenuti a risarcire i danni provocati agli individui a seguito di una violazione del diritto comunitario anche quando essa sia compiuta da un organo giurisdizionale di ultimo grado; le violazioni di una norma comunitaria, che conferisce diritti ai singoli, sono imputabili allo stato se l organo giurisdizionale di ultima istanza commette una violazione manifesta; gli individui lesi hanno un diritto al risarcimento se sussiste un nesso di causalità tra violazione dell obbligo e danno subìto; la previsione di un indennità speciale di anzianità di servizio ai soli professori che prestino la propria attività in università di un determinato stato costituisce una violazione della libertà di circolazione dei lavoratori e non può essere giustificata da motivi di interesse generale , n. 173/03 Soc. traghetti del mediterraneo c/ Gov. Italia Il diritto comunitario osta ad una normativa nazionale che limiti la sussistenza della responsabilità dello stato membro per i danni arrecati ai singoli, a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado, ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conduca ad escludere la responsabilità per casi di violazione manifesta del diritto vigente , 379/10 Commissione europea c/ Repubblica Italiana La repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli stati membri per violazione del diritto dell Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado, posto che, ai sensi dell art. 2, 1º e 2º comma, l. 13 aprile 1988 n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati: a) esclude qualsiasi responsabilità dello stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall organo giurisdizionale medesimo, e b) limita tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave Legge comunitaria Emendamento Pini Non divenuta legge azione diretta contro il magistrato 5
6 MODIFICHE APPROVATE DAL PARLAMENTO art. 2, comma 2 : «Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove» - art. 2, comma 3: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. - art. 2, comma 3-bis. «Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'unione europea». Art. 4, 2 e 4 comma, da due anni a tre anni Art. 5 Abrogato «Art. 7. (Azione di rivalsa). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. Art. 8, 3 comma «La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto». Art. 9 Eliminata la frase «entro due mesi Art bis. «Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce in formazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso». 6
7 Abolizione del filtro: v. Corte cost , n. 468 «Questa Corte ha riconosciuto il rilievo costituzionale di un meccanismo di "filtro" della domanda giudiziale, diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, perché un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. da 101 a 113 della Costituzione nel più ampio quadro di quelle "condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati" che "la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono" (v. sentenze n. 2 del 1968 e n. 26 del 1987). 7
RESPONSABILITA CIVILE DEL MAGISTRATO
RESPONSABILITA CIVILE DEL MAGISTRATO Giudice persona fisica indipendenza ed imparzialità artt. 25 e 111 cost. Astensione / ricusazione Responsabilità operano in via preventiva > aprono una fase incidentale
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2738 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070) D INIZIATIVA DEI SENATORI BUEMI,
DettagliLEGGE 27 febbraio 2015, n. 18
LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18 Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati. (15G00034) (GU Serie Generale n.52 del 4-3-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2015 La Camera dei
DettagliLEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 18
LEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 18 Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (GU n. 52 del 4 marzo 2015) Entrata in vigore: 19 MARZO 2015 A cura di GIUSEPPE BUFFONE VECCHIO TESTO LEGGE 13 APRILE
Dettagliincontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta
LEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 18 Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (GU n. 52 del 4 marzo 2015) Entrata in vigore: 19 MARZO 2015 A cura di GIUSEPPE BUFFONE VECCHIO TESTO LEGGE 13 APRILE
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (n. 1070)
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 1070, 315 e 374-A Relazione orale Relatore BUEMI TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 7 novembre 2014 PER
DettagliLegge 13 aprile 1988, n Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.
Legge 13 aprile 1988, n. 117 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. (Pubblicata nella G. U. 15 aprile 1988, n. 88) Testo coordinato
DettagliLa responsabilità civile dei magistrati. Dalla legge n. 117/1988 alla legge n. 18/2015
La responsabilità civile dei magistrati Dalla legge n. 117/1988 alla legge n. 18/2015 Nell impianto originario della legge n. 117/1988 la responsabilità del magistrato per danni cagionati da un comportamento,
DettagliModifiche apportate alla Legge 117/88 sulla Responsabilità dei magistrati Legge , n. 18
Modifiche apportate alla Legge 117/88 sulla Responsabilità dei magistrati Legge 27-02-2015, n. 18 Riflessioni: Risulta, a nostro modesto parere, interessante osservare come la responsabilità del magistrato
DettagliLa responsabilità civile dei giudici
La responsabilità civile dei giudici Autore: Alessandra Concas In: Diritto processuale civile Non si tratta di un cambiamento, la responsabilità civile del giudice in caso di dolo o colpa grave risale
DettagliARTICOLO N.1 Ambito di applicazione.
LEGGE 13 aprile 1988, n. 117 (in Gazz. Uff., 15 aprile, n. 88). - Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. (RESPONSABILITA' CIVILE
Dettagli2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
Il testo della legge 13 aprile 1988 n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati e sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie Legge - 13/04/1988 n. 117 (in Gazz.
DettagliLEGGE 13 aprile 1988, n. 117 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
Aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 27.02.2015, n. 18 (GU n. 52 del 04.03.2015 Vigente al: 5 3 2015 LEGGE 13 aprile 1988, n. 117 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
DettagliDOSSIER DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE N. 3/2015 A CURA DELL UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Parte Quarta Documenti IV DOSSIER DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE N. 3/2015 A CURA DELL UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI LEGGE 27 FEBBRAIO
DettagliMinistero della Giustizia
Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO Roma, lì Schema di disegno di legge recante Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Con il presente disegno di legge il Governo
DettagliLa nuova legge sulla responsabilità dei magistrati
La nuova legge sulla responsabilità dei magistrati Secondo la nuova legge costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell Unione europea e il travisamento del fatto
DettagliLE GARANZIE GIURISDIZIONALI
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI La funzione giurisdizionale La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali Autonomia e indipendenza della magistratura Il consiglio superiore della magistratura Il giusto
Dettaglipresentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO) di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1626 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO) di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
DettagliRISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI.
LEGGE 13 aprile 1988 n. 117 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1988 n. 88 ) RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI.
DettagliCorte di Giustizia Europea - Sentenza del 24 Novembre 2011 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. Commissione Europea c. Repubblica Italiana, C-379/10
Tale legge infatti, escludendo la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli dagli organi giurisdizionali qualora questi dipendano da interpretazione di norme o da valutazione dei fatti
DettagliLA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI ***
LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI CAPITOLO IX LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La responsabilità civile. Evoluzione storica. 2.1. Disciplina attuale. 3. Le responsabilità penali
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI C. 2738, approvata dal Senato, ed abb.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI C. 2738, approvata dal Senato, ed abb. Relazione della Commissione Giustizia della Camera L Assemblea si trova oggi ad esaminare una proposta
DettagliLegge 13/04/1988 Num. 117 (in Gazz. Uff., 15 aprile, n. 88) Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
Legge 13/04/1988 Num. 117 (in Gazz. Uff., 15 aprile, n. 88) Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. Preambolo La Camera dei deputati
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi. Disciplina della responsabilità civile dei magistrati
Disciplina della responsabilità civile dei magistrati Legge 27 febbraio 2015, n. 18 (pubblicata in G.U. 4 marzo 2015, n. 52) Roma, 5 marzo 2015 Dossier di analisi a cura dell Ufficio Studi del Consiglio
DettagliFL31DIC F FL31DIC FL31D
FRANCESCO P. LUISO La responsabilità dei magistrati: qualche osservazione dopo che il Senato ha approvato la riforma 1. Il 20 novembre scorso il Senato ha approvato la proposta di legge di riforma della
DettagliQUESITI LUISA LA GRECA. La responsabilità civile dei magistrati Prime riflessioni a margine della recente riforma
QUESITI LUISA LA GRECA La responsabilità civile dei magistrati Prime riflessioni a margine della recente riforma La l. 27 febbraio 2015, n. 18, in vigore dal 19 marzo, incide significativamente sul dettato
DettagliIstituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico Lezione XV La magistratura Potere giurisdizionale Funzione giurisdizionale attività volta alla applicazione a casi particolari dei disposti generali della legge Il potere
DettagliINDICE SOMMARIO. LEGGE 13 APRILE 1988, N. 117 come modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 INTRODUZIONE
INDICE SOMMARIO XI INTRODUZIONE LEGGE 13 APRILE 1988, N. 117 come modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 3 Legge 27 febbraio 2015, n. 18, Articolo 1 OGGETTO E FINALITÀ 3 Legge 13 aprile 1988, n.
DettagliLa riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011
La riforma costituzionale della giustizia Roma, 10 marzo 2011 Art. 1 Modifica art.87 della Costituzione Nell articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte
DettagliLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE I modelli di giustizia costituzionale La giustizia costituzionale nell ordinamento italiano La Corte costituzionale Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi I conflitti
DettagliLa riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011
La riforma costituzionale della giustizia Roma, 10 marzo 2011 Art. 1 Modifica art.87 della Costituzione Nell articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (*) «Inadempimento di uno Stato Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell Unione da parte di un loro
DettagliDISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO Articolo 1 (Modifiche al codice di procedura penale) 1. Al codice
DettagliSCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE
SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della responsabilità civile dei magistrati
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1070 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 OTTOBRE 2013 Disciplina della responsabilità
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
LEGGE COSTITUZIONALE 30 ottobre 2003 n.144 REPUBBLICA DI SAN MARINO Organi del Potere Giudiziario. Istituzione, definizione e responsabilità Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
DettagliIL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,
IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità, introdotto una pena pecuniaria in presenza di istanze di sospensione
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3258
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3258 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori DELLA MONICA, ADAMO, D AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CECCANTI, INCOSTANTE, VITA
DettagliGli organi costituzionali. La Magistratura (Cost )
Gli organi costituzionali La Magistratura (Cost. 101-113) FUNZIONE GIURISDIZIONALE Dire il giusto = applicare le leggi ai casi concreti La terzietà del giudice Nelle contese che possono nascere fra le
Dettagliavente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell art. 258 TFUE, proposto il 29 luglio 2010,
DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (*) «Inadempimento di uno Stato Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell Unione da parte di un loro organo
DettagliTesto con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA
Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi
DettagliCORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA; sezione III; sentenza, , n. causa C-379/10
16-04-2015 10:18:33 Pagina 1 di 10 CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA; sezione III; sentenza, 24-11-2011, n. causa C-379/10 1. - Con il proprio ricorso, la commissione europea chiede alla corte di
DettagliCapitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO
Capitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO 1 1. IL DIBATTITO IN ASSEMBLEA COSTITUENTE Doppio binario di giurisdizione (giust. ordinaria e amm.va + giust. costituz.) Sistema giudiziario articolato (giudici ordinari,
DettagliCorte costituzionale RUOLO DELLE CAUSE CAMERA DI CONSIGLIO. Mercoledì, 9 novembre 201. Stampato il 27 ottobre 2016
Corte costituzionale RUOLO DELLE CAUSE CAMERA DI CONSIGLIO Mercoledì, 9 novembre 201 Stampato il 27 ottobre 2016 1 ordd. 342 e 343/2015 2 ordinanze Tribunale di Lecce - Sezione del riesame 29 agosto 2015
DettagliIl sistema giudiziario
Il sistema giudiziario Sintesi su: Principi costituzionali Il Consiglio Superiore della Magistratura Attori e gradi del processo Lo scopo della pena Le misure alternative alla pena I principi costituzionali
DettagliModifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati A.C. 1735
Documentazione per l esame di Progetti di legge Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati A.C. 1735 n. 90 13 novembre 2013 Camera dei deputati XVII
DettagliArticolo 23 (Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell Unione europea - Procedura d infrazione n. 2009/2230)
Articolo 23 (Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell Unione europea - Procedura d infrazione n. 2009/2230) Con l articolo 23 del disegno di legge europea il Governo intende rispondere
DettagliDisegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario
Disegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario Approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 Testo a fronte a cura di Astrid Testo della Costituzione vigente Art. 87.
DettagliTesto estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di
Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione LEGGE 13 APRILE 1988, n. 117 (GU n. 088 del 15/04/1988) RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DettagliArt. 1. (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009,
DettagliLa Magistratura. Presupposti per l esercizio della giurisdizione Art. 24 Cost.
Potere giurisdizionale La Funzione giurisdizionale: attività volta all accertamento delle norme giuridiche da far valere nel caso concreto oggetto di una controversia. Il Potere giurisdizionale: complesso
DettagliCodice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46
Testo vigente del CODICE DI PROCEDURA PENALE coordinato, modificato, aggiornato ed impostato graficamente a cura dell avv. Giorgio Rossi in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, pubblicata nella Gazzetta
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2658 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO Soppressione dei tribunali
Dettagli(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
1 di 5 22/01/2012 23.24 Leggi d'italia L. 24-3-2001 n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura
DettagliPARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili
Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola
DettagliLa differenza tra Riesame e Appello
La differenza tra Riesame e Appello Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Nel diritto processuale penale italiano, il riesame, previsto e disciplinato dall'art. 309 del codice di procedura
DettagliINDICE. Schemi. Prefazione... p. XV
Prefazione... Schemi p. XV 1 La nozione di procedimento amministrativo... 3 2A I principi generali del procedimento amministrativo (art. 1)... 4 2B I principi sovranazionali... 5 2C I principi della C.E.D.U....
DettagliLA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEGLI STATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE
LA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEGLI STATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE Prof. Avv. Fabio Ferraro Università degli Studi di Napoli Federico II (fabio.ferraro@unina.it) Il principio dell unità
DettagliSOMMARIO CAPITOLO I L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 1
SOMMARIO VI CAPITOLO I L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 1 1. Il concetto di giurisdizione. 1 2. La giurisdizione costituzionale. 1 3. La giurisdizione ordinaria. 3 4. La giurisdizione speciale.
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
DettagliLe variazioni ai giudizi di impugnazione
Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione
DettagliModifiche alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati
Documentazione per l esame di Progetti di legge Modifiche alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati A.C. 1735 e abb. n. 90/1 3 dicembre 2014 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Documentazione
DettagliCORTE COSTITUZIONALE. a.a Prof. Erik Longo
CORTE COSTITUZIONALE a.a. 2018-2019 Prof. Erik Longo Indice Origine della giustizia costituzionale Modelli di giustizia costituzionale La Corte costituzionale italiana Composizione Funzionamento Tipologia
DettagliLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE
MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della
DettagliL art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
L art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. L art. 96 dello stesso codice afferma che Se risulta che
Dettagli21. Il potere giudiziario
21. Il potere giudiziario Indice La funzione giurisdizionale L'organizzazione della magistratura Il Consiglio superiore della magistratura LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE Ø È attribuita a particolari organi
DettagliCAPITOLO II I SOGGETTI
CAPITOLO II -------------------------------------------------------- I SOGGETTI SEZIONE I GIURISDIZIONE E COMPETENZA SOMMARIO: 1. La giurisdizione. La cognizione del giudice e le questioni pregiudiziali.
DettagliRiforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione
Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 11 Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione
DettagliLA RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO
Filippo Verde LA RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO CACUCCI EDITORE BARI Filippo Verde LA RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO CACUCCI EDITORE BARI proprietà letteraria riservata 2015 Cacucci Editore Bari Via Nicolai,
DettagliINDICE SISTEMATICO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
VII Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI 3 PARTE PRIMA Diritti e doveri dei cittadini 4 TITOLO I Rapporti civili 4 TITOLO II Rapporti etico sociali 7 TITOLO III Rapporti
DettagliINDAGINE CONOSCITIVA SULLA
670 www.freenewsonline.it i dossier www.freefoundation.com INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RESPONSABILITA CIVILE DEI MAGISTRATI (Quesito 1) 17 ottobre 2013 a cura di Renato Brunetta INDICE 2 I referendum per
DettagliL. 11 marzo 1953, n. 87. "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale."
L. 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale." (Pubblicata nella G.U. 14/3/1953, n. 62) Testo coordinato dall avv. Nicola Cioffi di Napoli. (Si declina
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3291-ter DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale
DettagliIL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE
IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.
DettagliLA CORTE COSTITUZIONALE. E un organo di garanzia circa il rispetto della Costituzione e delle norme di rango costituzionale
LA CORTE COSTITUZIONALE E un organo di garanzia circa il rispetto della Costituzione e delle norme di rango costituzionale LA CORTE COSTITUZIONALE COMPITI Giudica sulle controversie delle leggi e degli
DettagliCorte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato
Corte Costituzionale Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Disciplina costituzionale La disciplina della Corte costituzionale
DettagliLegge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) 2.6.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n.
DettagliLegge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n. 3092 del
Dettagli04/10/2019. Capitolo 14 Il sistema giudiziario IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON LAW E NEGLI ORDINAMENTI DI CIVIL LAW
IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON LAW E NEGLI ORDINAMENTI DI CIVIL LAW Capitolo 14 Il sistema giudiziario Inghilterra e Stati Uniti: i giudici sono avvocati con esperienza pluriennale, nominati tendenzialmente
DettagliGiorgio SPANGHER Luca DELLA RAGIONE CODICE di PROCEDURA
Giorgio SPANGHER Luca DELLA RAGIONE CODICE di PROCEDURA RAGIONATO V edizione VII INDICE SISTEMATICO INDICE SISTEMATICO Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI 3 PARTE PRIMA
DettagliASPETTI LEGISLATIVI OBBLIGHI GIURIDICI E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE DELLA DONNA Avv. Assunta Todini
PROGETTO FORMATIVO ELETTRA contrasto alla violenza domestica e di genere - intervento integrato delle Istituzioni Pubbliche e del Privato Sociale - Azienda ULSS 17 ASPETTI LEGISLATIVI OBBLIGHI GIURIDICI
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3337 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2005, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei deputati
DettagliIndice sommario. Parte prima Parte generale. 1. Alcune nozioni di base. 2. Lo sviluppo del diritto costituzionale. 3.
Indice sommario Premessa... pag. 5 Parte prima Parte generale 1. Alcune nozioni di base 1.1. Diritto pubblico e diritto costituzionale....» 19 1.2. Lo Stato e i suoi caratteri essenziali...» 21 1.3. Gli
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GRAFFIGNANO
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GRAFFIGNANO Art. 1 - Oggetto 1. Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano
DettagliSenato della Repubblica. n RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati. Giunte e Commissioni GIUNTE E COMMISSIONI XVII LEGISLATURA
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Giunte e Commissioni RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati n. 304 GIUNTE E COMMISSIONI Sedute di mercoledì 5 novembre 2014 5 novembre 2014 Indice 2 INDICE Commissioni
DettagliLegge 27 marzo 2001, n. 97
Legge 27 marzo 2001, n. 97 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1 Legge 27
DettagliIl sistema di tutela giurisdizionale
Corte di Giustizia http://curia.eu/it/index.htm Il sistema di tutela giurisdizionale Dr. Jens Woelk Una comunità di diritto Ripartizione e cooperazione: Corte di Giustizia Giudici degli Stati membri Mandato:
DettagliUniversità La Sapienza di Roma
Università La Sapienza di Roma La responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo. Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli La responsabilità conseguente alle violazioni di norme
DettagliLegge 24 / 2017 RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE. Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida. Art.
RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Art. 5 Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni
DettagliTARIFFA PENALE NORME GENERALI
TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza
DettagliAssociazione tra i Magistrati del Consiglio di Stato
Associazione tra i Magistrati del Consiglio di Stato Piazza capo di Ferro, 13 Palazzo Spada - Roma Atti relativi all audizione dell Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato davanti alla Commissione
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
Titolo IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale Titolo IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale 35 Art. 101 Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. Il giudici
Dettagli