La responsabilità civile dei magistrati. Dalla legge n. 117/1988 alla legge n. 18/2015
|
|
- Viviana Fontana
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La responsabilità civile dei magistrati Dalla legge n. 117/1988 alla legge n. 18/2015
2 Nell impianto originario della legge n. 117/1988 la responsabilità del magistrato per danni cagionati da un comportamento, un atto o un provvedimento posto in essere con colpa grave era riconducibile alle seguenti fattispecie: a) grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento (cd. errore revocatorio); c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento (cd. errore revocatorio); d) l emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3 L attività di interpretazione di norme giuridiche e di valutazione del fatto e delle prove non poteva in alcun modo dare luogo a responsabilità (cd. clausola di salvaguardia). Era prevista una valutazione «filtro» di ammissibilità della domanda di risarcimento da parte del tribunale in camera di consiglio, il quale poteva pervenire ad una declaratoria di inammissibilità ove non fossero stati rispettati i termini per la proposizione della domanda, oppure non ne ricorressero i presupposti di legge, o ancora la domanda si prospettasse manifestamente infondata.
4 Cass. civ., Sez. III, , n La risarcibilità del danno cagionato dal magistrato per grave violazione di legge, ai sensi dell'art. 2 terzo comma lett. a) della legge 13 aprile 1988, n. 117, postula che tale violazione sia ascrivibile a negligenza "inescusabile" e, quindi, esige un "quid pluris" rispetto alla negligenza, ovvero alla colpa grave delineata dall art c.c. (riferibile alla prestazione d opera implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), richiedendo che essa si presenti come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile (anche se non giustificato) l'errore del giudice.
5 Cass. civ., sez. III, , n I presupposti della responsabilità dello Stato per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art 2, comma 3, lett. a), della legge n. 117 del 1988, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell'attività giurisdizionale si sia concretizzata in una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero.
6 Cass. civ., sez. I, , n La grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile di cui all art. 2 l. 117/1988 può attenere a qualunque norma giuridica, senza eccezioni per le norme processuali. Ciò premesso, il momento della funzione giurisdizionale riguardante l'individuazione del contenuto di una determinata norma e l'accertamento del fatto, con i corollari dell'applicabilità o meno dell'una all'altro, non può essere fonte di responsabilità, nemmeno sotto il profilo dell'opinabilità della soluzione adottata, dell'inadeguatezza del sostegno argomentativo, dell'assenza di una esplicita e convincente confutazione di opposte tesi, dovendo passare l'affermazione della responsabilità, anche in tali casi, attraverso una non consentita revisione di un giudizio interpretativo o valutativo; fonte di responsabilità, invece, può essere l'omissione di giudizio, sempre che investa questioni decisive, anche in relazione alla fase in cui si trova il processo, e sia ascrivibile a negligenza inescusabile.
7 Corte di Giustizia CE, 13 giugno 2006 (Grande Sezione) (C-173/03 Traghetti del Mediterraneo s.p.a. c. Repubblica Italiana) Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale. Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente.
8 Corte di Giustizia CE, 24 novembre 2011 (Terza Sezione) (C-379/10, Commissione Europea c. Repubblica Italiana) La Repubblica italiana, escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.
9 La legge , n. 18, novellando la l. 117/1988, conferma innanzitutto il principio della risarcibilità del danno che sia derivato da un comportamento, atto o provvedimento del magistrato posto in essere con dolo o colpa grave, prevedendo che siano risarcibili i danni patrimoniali e non patrimoniali tout court, senza più collegare la risarcibilità del danno non patrimoniale agli atti o provvedimenti incidenti sulla libertà personale. Ne consegue che è oggi risarcibile anche il danno non patrimoniale derivante da atto o provvedimento incidente sulla sfera patrimoniale dell interessato.
10 Viene altresì ribadita la cd. «clausola di salvaguardia» secondo cui nell esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove, ma si stabilisce una significativa eccezione con riferimento al caso di dolo, nonché ai casi di colpa grave così come ridefiniti dai commi 3 e 3 bis dell art. 2 della legge. Dunque, l attività interpretativa di norme e quella valutativa del fatto non sono più attività nelle quali il magistrato è esente in toto da responsabilità civile.
11 Ai sensi del nuovo comma 3 dell art. 2 l. 117/1988, così come sostituito dall art. 2 l. 18/2015, costituisce colpa grave: a) la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell Unione Europea b) il travisamento del fatto e delle prove c) l errore di fatto cd. «revocatorio» (previsione invariata) d) l emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. Da notare: - l inserimento, quale fattispecie possibile fonte di responsabilità, del «travisamento del fatto e delle prove», ipotesi del tutto nuova; - l assenza di ogni riferimento alla «negligenza inescusabile» che nel vecchio impianto normativo doveva caratterizzare la grave violazione di legge o l errore revocatorio.
12 E stato aggiunto tuttavia il comma 3 bis, ove si precisa che per stabilire quando sussista violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'ue si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'ue si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'unione europea.
13 Si noti che l attributo dell «inescusabilità» riemerge come criterio che consente di stabilire quando vi sia violazione del diritto interno o dell Unione Europea. Nulla si dice, invece, con riferimento alla fattispecie del «travisamento del fatto o delle prove», per le quali la nuova legge non enuncia alcun criterio identificativo (va ricordato che nel d.lgs , n. 109, recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, l art. 2, comma 1, lett. h), riconduce la responsabilità disciplinare al «travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile»).
14 La «negligenza inescusabile» riemerge altresì, affiancata al dolo, come fattore causale della manifesta violazione di legge o del travisamento del fatto o delle prove, ai fini della sussistenza dell obbligo, in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, di esercitare l azione di rivalsa nei confronti del magistrato (art. 7 l. 117/1988, così come sostituito dall art. 4 l. 18/2015). Ne dovrebbe conseguire, a rigore, che la responsabilità dello Stato per illecito civile del magistrato ricorre ogniqualvolta questi incorra nel travisamento del fatto o delle prove, ma l obbligo dello Stato di esercitare la rivalsa nei confronti del singolo magistrato sussiste solo quando tale travisamento sia stato determinato da negligenza inescusabile. Conclusione: non c è necessaria coincidenza tra responsabilità dello Stato e responsabilità del singolo magistrato.
15 L art. 4 della l. 18/2015 ha inoltre precisato che: a) i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo; b) i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.
16 E stato in toto abrogato l art. 5 della l. 117/1988, che prevedeva la valutazione «filtro» di ammissibilità della domanda risarcitoria da parte del tribunale competente, all esito di un procedimento in camera di consiglio. Ora tutte le cause risarcitorie per illecito civile dei magistrati saranno normalmente introdotte e trattate con rito ordinario, nonché decise dal tribunale in composizione collegiale, in forza della riserva stabilita dall art. 50-bis c.p.c. Ci si aspetta, in questo settore, un deciso aumento delle «pendenze», tenuto conto che nel vigore dell art. 5 l. 117/1988 la gran parte delle azioni civili nei confronti dei magistrati è stata «stoppata» proprio in sede di valutazione di ammissibilità. C è poi il problema del coordinamento con l azione disciplinare.
17 Ad oggi, alcune disposizioni della l. 117/1988 così come modificate dalla l. 18/2015 hanno già dato luogo a rimessioni alla Corte costituzionale per contrasto con norme della Carta fondamentale. Va sottolineato che le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate non già nell ambito di giudizi risarcitori contro lo Stato per illeciti di magistrati, ma nell ambito di giudizi civili e penali aventi diverso oggetto, nei quali il giudice, chiamato a provvedere, si è posto il problema della responsabilità civile cui poteva andare incontro con la pronuncia del provvedimento richiesto. Si segnalano: - Trib. Verona, 12 maggio 2015 (materia civile) - Trib. Treviso, 8 maggio 2015 (materia penale)
18 In punto di rilevanza della questione, entrambe le pronunce richiamano la giurisprudenza costituzionale secondo cui debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status del giudice, alla sua composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare. L eventuale incostituzionalità di tali norme è destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la protezione dell esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti.
19 Trib. Verona, dubita della legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni così come novellate: - artt. 2 e 7, nella parte in cui fanno riferimento all incerta nozione del «travisamento del fatto o delle prove», per contrasto con gli artt. 3, 101 e 111 Cost. - art. 3, nella parte in cui ha abolito il giudizio di ammissibilità della domanda, per contrasto con gli artt. 25, 101 e 111 Cost. - Art. 7, nella parte in cui prevede l obbligo dell azione di rivalsa (senza possibilità di valutazione discrezionale da parte degli organi dello Stato), per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Art. 2, nella parte in cui amplia le fattispecie fonte di responsabilità del magistrato, per contrasto con l art. 81 Cost.
20 Trib. Treviso dubita delle seguenti disposizioni: - art. 7, nella parte in cui ha limitato l operatività della cd. clausola di salvaguardia, per contrasto con l art. 101 Cost. (preoccupazione per la tendenza del giudice a scegliere l interpretazione o la valutazione meno «rischiosa», rischio di appiattimento sui precedenti giurisprudenziali); - Art. 3, nella parte in cui ha abolito il giudizio di ammissibilità della domanda, per contrasto con l art. 101 Cost. - Art. 8, nella parte in cui, in caso di accoglimento dell azione di rivalsa nei confronti del magistrato, prevede la trattenuta sullo stipendio fino ad un terzo, per contrasto con l art. 3 Cost.
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2738 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070) D INIZIATIVA DEI SENATORI BUEMI,
DettagliLEGGE 27 febbraio 2015, n. 18
LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18 Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati. (15G00034) (GU Serie Generale n.52 del 4-3-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2015 La Camera dei
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (n. 1070)
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 1070, 315 e 374-A Relazione orale Relatore BUEMI TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 7 novembre 2014 PER
DettagliLEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 18
LEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 18 Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (GU n. 52 del 4 marzo 2015) Entrata in vigore: 19 MARZO 2015 A cura di GIUSEPPE BUFFONE VECCHIO TESTO LEGGE 13 APRILE
Dettagliincontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta
LEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 18 Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (GU n. 52 del 4 marzo 2015) Entrata in vigore: 19 MARZO 2015 A cura di GIUSEPPE BUFFONE VECCHIO TESTO LEGGE 13 APRILE
DettagliRESPONSABILITA CIVILE DEL MAGISTRATO
RESPONSABILITA CIVILE DEL MAGISTRATO Giudice persona fisica indipendenza ed imparzialità artt. 25 e 111 cost. Astensione / ricusazione Responsabilità operano in via preventiva > aprono una fase incidentale
DettagliLa responsabilità civile dei giudici
La responsabilità civile dei giudici Autore: Alessandra Concas In: Diritto processuale civile Non si tratta di un cambiamento, la responsabilità civile del giudice in caso di dolo o colpa grave risale
DettagliMinistero della Giustizia
Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO Roma, lì Schema di disegno di legge recante Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Con il presente disegno di legge il Governo
DettagliFL31DIC F FL31DIC FL31D
FRANCESCO P. LUISO La responsabilità dei magistrati: qualche osservazione dopo che il Senato ha approvato la riforma 1. Il 20 novembre scorso il Senato ha approvato la proposta di legge di riforma della
Dettaglipresentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO) di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1626 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO) di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
DettagliRESPONSABILITA CIVILE DEL MAGISTRATO
RESPONSABILITA CIVILE DEL MAGISTRATO Giudice persona fisica indipendenza ed imparzialità artt. 25 e 111 cost. Astensione / ricusazione Responsabilità operano in via preventiva > aprono una fase incidentale
DettagliCorte di Giustizia Europea - Sentenza del 24 Novembre 2011 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. Commissione Europea c. Repubblica Italiana, C-379/10
Tale legge infatti, escludendo la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli dagli organi giurisdizionali qualora questi dipendano da interpretazione di norme o da valutazione dei fatti
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI C. 2738, approvata dal Senato, ed abb.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI C. 2738, approvata dal Senato, ed abb. Relazione della Commissione Giustizia della Camera L Assemblea si trova oggi ad esaminare una proposta
DettagliLegge 13 aprile 1988, n Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.
Legge 13 aprile 1988, n. 117 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. (Pubblicata nella G. U. 15 aprile 1988, n. 88) Testo coordinato
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (*) «Inadempimento di uno Stato Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell Unione da parte di un loro
DettagliDOSSIER DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE N. 3/2015 A CURA DELL UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Parte Quarta Documenti IV DOSSIER DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE N. 3/2015 A CURA DELL UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI LEGGE 27 FEBBRAIO
DettagliQUESITI LUISA LA GRECA. La responsabilità civile dei magistrati Prime riflessioni a margine della recente riforma
QUESITI LUISA LA GRECA La responsabilità civile dei magistrati Prime riflessioni a margine della recente riforma La l. 27 febbraio 2015, n. 18, in vigore dal 19 marzo, incide significativamente sul dettato
DettagliArticolo 23 (Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell Unione europea - Procedura d infrazione n. 2009/2230)
Articolo 23 (Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell Unione europea - Procedura d infrazione n. 2009/2230) Con l articolo 23 del disegno di legge europea il Governo intende rispondere
Dettagliavente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell art. 258 TFUE, proposto il 29 luglio 2010,
DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (*) «Inadempimento di uno Stato Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell Unione da parte di un loro organo
DettagliIL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,
IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità, introdotto una pena pecuniaria in presenza di istanze di sospensione
DettagliCORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA; sezione III; sentenza, , n. causa C-379/10
16-04-2015 10:18:33 Pagina 1 di 10 CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA; sezione III; sentenza, 24-11-2011, n. causa C-379/10 1. - Con il proprio ricorso, la commissione europea chiede alla corte di
Dettaglistudiata nel dettaglio in una lezione precedente.
PROFILI COSTITUZIONALI 1 DELLA LEGGE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MAGISTRATO (L. 117/1988, ARTT. 1-8), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TUTELA DELL INDIPENDENZA FUNZIONALE DEI MAGISTRATI a) E COSTITUZIONALMENTE
DettagliEuropa e responsabilità civile dei magistrati: il mito e la realtà. Prospettive interpretative e di riforma legislativa
Europa e responsabilità civile dei magistrati: il mito e la realtà. Prospettive interpretative e di riforma legislativa Sommario: 1. La giurisprudenza della CGUE in tema di responsabilità dello Stato-giudice;
DettagliINDICE SOMMARIO. LEGGE 13 APRILE 1988, N. 117 come modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 INTRODUZIONE
INDICE SOMMARIO XI INTRODUZIONE LEGGE 13 APRILE 1988, N. 117 come modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 3 Legge 27 febbraio 2015, n. 18, Articolo 1 OGGETTO E FINALITÀ 3 Legge 13 aprile 1988, n.
DettagliLA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEGLI STATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE
LA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEGLI STATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE Prof. Avv. Fabio Ferraro Università degli Studi di Napoli Federico II (fabio.ferraro@unina.it) Il principio dell unità
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 FEBBRAIO 2011, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 FEBBRAIO 2011, N. 6872: i rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, ove il conflitto si manifesti in forma di incompatibilità evidente
DettagliLA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI ***
LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI CAPITOLO IX LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La responsabilità civile. Evoluzione storica. 2.1. Disciplina attuale. 3. Le responsabilità penali
DettagliModifiche apportate alla Legge 117/88 sulla Responsabilità dei magistrati Legge , n. 18
Modifiche apportate alla Legge 117/88 sulla Responsabilità dei magistrati Legge 27-02-2015, n. 18 Riflessioni: Risulta, a nostro modesto parere, interessante osservare come la responsabilità del magistrato
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi. Disciplina della responsabilità civile dei magistrati
Disciplina della responsabilità civile dei magistrati Legge 27 febbraio 2015, n. 18 (pubblicata in G.U. 4 marzo 2015, n. 52) Roma, 5 marzo 2015 Dossier di analisi a cura dell Ufficio Studi del Consiglio
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3258
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3258 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori DELLA MONICA, ADAMO, D AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CECCANTI, INCOSTANTE, VITA
DettagliLa nuova legge sulla responsabilità dei magistrati
La nuova legge sulla responsabilità dei magistrati Secondo la nuova legge costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell Unione europea e il travisamento del fatto
DettagliAssociazione tra i Magistrati del Consiglio di Stato
Associazione tra i Magistrati del Consiglio di Stato Piazza capo di Ferro, 13 Palazzo Spada - Roma Atti relativi all audizione dell Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato davanti alla Commissione
DettagliModifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati A.C. 1735
Documentazione per l esame di Progetti di legge Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati A.C. 1735 n. 90 13 novembre 2013 Camera dei deputati XVII
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo 1 RISARCIMENTO DEL DANNO PER TARDIVA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XIII Introduzione L EFFETTIVITAv DEL DIRITTO COMUNITARIO ED IL CROLLO DEL DOGMA DELL IRRESPONSABILITAv DEL POTERE LEGISLATIVO 1 Parte Prima RISARCIBILITAv
DettagliCorte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato
Corte Costituzionale Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Disciplina costituzionale La disciplina della Corte costituzionale
DettagliCORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della responsabilità civile dei magistrati
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1070 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 OTTOBRE 2013 Disciplina della responsabilità
DettagliGIUDIZIO DI OTTEMPERANZA E DECRETI DI ACCOGLIMENTO DEI RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE Nota a Cass. S.U. 28 gennaio 2011 n. 2065 di Marco Pennisi Le Sezioni Unite della Cassazione, con
DettagliI. PRELEGGI. R. D , n. 262: Disposizioni sulla legge in generale
I. PRELEGGI R. D. 16.03.1942, n. 262: Disposizioni sulla legge in generale Le Preleggi ovvero denominate anche Disposizioni sulla legge in generale al codice civile (emanato con R.D. 16/3/1942, n. 262
DettagliInterpretazione delle norme comunitarie
Interpretazione delle norme comunitarie Anche nel diritto comunitario, come in quello interno, la singola norma va interpretata reinserendola nel sistema dell ordinamento comunitario, alla stregua dei
DettagliARTICOLO N.1 Ambito di applicazione.
LEGGE 13 aprile 1988, n. 117 (in Gazz. Uff., 15 aprile, n. 88). - Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. (RESPONSABILITA' CIVILE
Dettagli2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
Il testo della legge 13 aprile 1988 n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati e sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie Legge - 13/04/1988 n. 117 (in Gazz.
DettagliMASSIME CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 11 Giugno 2014, n (Pres./Rel.
MASSIME CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE Corte di Cassazione Sez. VI civ. 11 Giugno 2014, n 13201 (Pres./Rel. Petitti) Circolazione stradale Verbale di accertamento di violazione del codice della strada Notifica
DettagliIl punto sulla responsabilità civile dei Magistrati. Questioni aperte e Casi controversi.
Il punto sulla responsabilità civile dei Magistrati. Questioni aperte e Casi controversi. Cod.: P19036 Organizzato in collaborazione tra la Scuola Superiore della Magistratura e l ---------------- Data:
DettagliLEGGE 13 aprile 1988, n. 117 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
Aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 27.02.2015, n. 18 (GU n. 52 del 04.03.2015 Vigente al: 5 3 2015 LEGGE 13 aprile 1988, n. 117 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
DettagliLA RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO
Filippo Verde LA RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO CACUCCI EDITORE BARI Filippo Verde LA RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO CACUCCI EDITORE BARI proprietà letteraria riservata 2015 Cacucci Editore Bari Via Nicolai,
DettagliLE GARANZIE GIURISDIZIONALI
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI La funzione giurisdizionale La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali Autonomia e indipendenza della magistratura Il consiglio superiore della magistratura Il giusto
DettagliCAPITOLO II I SOGGETTI
CAPITOLO II -------------------------------------------------------- I SOGGETTI SEZIONE I GIURISDIZIONE E COMPETENZA SOMMARIO: 1. La giurisdizione. La cognizione del giudice e le questioni pregiudiziali.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Danni a cose e lesioni: il frazionamento della domanda costituisce abuso dello strumen
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N. 32941. Fattispecie relativa ad attività di modifica e deviazione degli argini di fontanili, di copertura dei corsi d acqua e
DettagliModifiche alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati
Documentazione per l esame di Progetti di legge Modifiche alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati A.C. 1735 e abb. n. 90/1 3 dicembre 2014 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Documentazione
DettagliINDICE. Capitolo 1 Il molteplice mondo del silenzio della Pubblica Amministrazione
INDICE Capitolo 1 Il molteplice mondo del silenzio della Pubblica Amministrazione 1. I silenzi amministrativi significativi e non significativi...1 1.1. Posizione giuridica del privato dinanzi al silenzio.
DettagliCause riunite C-46/93 e C-48/93
Cause riunite C-46/93 e C-48/93 Brasserie du pêcheur SA contro Repubblica federale di Germania e The Queen contro Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri (domande di pronuncia
DettagliIl recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia
Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia Autore: Pistone Alessio In: Diritto civile e commerciale La disciplina civilistica del rapporto di agenzia non contiene
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario. d iniziativa del senatore BUEMI XVII LEGISLATURA
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2531 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BUEMI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2016 Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario TIPOGRAFIA
DettagliDIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il risarcimento del danno per violazione del diritto dell Unione europea
Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il risarcimento del danno per violazione del diritto dell Unione europea IL RISARCIMENTO DEI DANNI PER VIOLAZIONE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO
DettagliVII INDICE PER ARTICOLI. Capo IV. DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI
Capo IV. DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI 1. Quadro normativo di riferimento... pag. 1 2. Fondamento della tutela giurisdizionale del possesso...» 4 3. Il possesso quale autonoma situazione sostanziale e la
DettagliQUARTA PARTE GIUSTIZIA
QUARTA PARTE GIUSTIZIA CAPITOLO XXVI IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE 1. Inquadramento del problema della giurisdizione 2. Evoluzione storica dei criteri di riparto della giurisdizione e quadro normativo di
DettagliCLAUSOLE GENERALI E SINDACATO DELLA CASSAZIONE
ERNESTO FABIANI CLAUSOLE GENERALI E SINDACATO DELLA CASSAZIONE con prefazione di Michele Taruffo UTET INDICE SOMMARIO Prefazione Pag. XVII PREMESSA RECENTI PRONUNCE DELLA CASSAZIONE SULLE CD. NORME ELASTICHE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
Dettagli04/04/2017 La Stampa - Nazionale Giovani disoccupati in calo al 35% ma aumenta il numero degli inattivi
AGI 04 aprile 2017 INDICE AGI 04/04/2017 Corriere della Sera - Nazionale Calano i giovani disoccupati 04/04/2017 La Repubblica - Nazionale Più posti agli over 50 e fra i giovani calano i senza lavoro*
DettagliORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -
ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Giorgio
DettagliTribunale di Torino. Improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e remissione nei termini
Il Tribunale di Torino, con ordinanza 11.10.2010, ha deciso per la rimessione in termini dell'opponente ritenendo che la mancata costituzione nei cinque giorni non è imputabile allo stesso opponente che
DettagliPROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause
DettagliIL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA
IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Corso di laurea in: - Giurisprudenza - Diritto per l impresa nazionale ed internazionale DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA IL RISARCIMENTO
DettagliMediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale
Mediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale Prof. avv. Ilaria Pagni Facoltà di Giurisprudenza di Firenze Como, 29-30 aprile 2011 Quali ambiti per
DettagliLA NUOVA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO SEZIONE IV: DIRITTO AMMINISTRATIVO 58 FRANCESCO CARINGELLA FRANCESCA DELLA VALLE GIUSEPPE DE MARZO ROBERTO GAROFOLI LA NUOVA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
DettagliCassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n
Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza
DettagliLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE I modelli di giustizia costituzionale La giustizia costituzionale nell ordinamento italiano La Corte costituzionale Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi I conflitti
DettagliINDICE SOMMARIO. Parte I FONTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE CAPITOLO I LE FONTI
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE FATTORI CHE GIUSTIFICANO LO STUDIO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE INTERPRETATIVO NEL PROCESSO TRIBUTARIO. OGGETTO E FINALITAv DEL PRESENTE LAVORO... 1 Parte I FONTI ED AMBITO DI
DettagliRASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE RECIDIVA RILIEVO AI FINI DEL TEMPO NECESSARIO ALLA PRESCRIZIONE DEL REATO
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE RECIDIVA RILIEVO AI FINI DEL TEMPO NECESSARIO ALLA PRESCRIZIONE DEL REATO La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza del 16 novembre 2016
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliLA RESPONSABILITA CIVILE DEI MAGISTRATI
LA RESPONSABILITA CIVILE DEI MAGISTRATI Una mezza verità ha accompagnato il dibattito politico ed i proclami mediatici che hanno preceduto l emanazione della L. 27 febbraio 2015 n.18 sulla responsabilità
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO
26608/17 Ptk ft LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA Presidente dott. Lina RUBINO dott. Francesco Maria CIRILLO dott. Marco DELL'UTRI
DettagliSOMMARIO PARTE I IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA
SOMMARIO PARTE I IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA CAPITOLO I. IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE A LIVELLO EUROPEO: GENESI ED EVOLUZIONE 3 1. Le tappe del processo di integrazione europea. 3 2. Il modello
DettagliLa condanna a Strasburgo porta un nuovo processo. Parziale illegittimità costituzionale dell art. 630 del Codice di Procedura Penale
La condanna a Strasburgo porta un nuovo processo. Parziale illegittimità costituzionale dell art. 630 del Codice di Procedura Penale Relazione dell avvocato Cesare Faiella (Consigliere Ordine degli Avvocati
DettagliIL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E LA NORMATIVE DELL UNIONE EUROPEA; IL GIUDICE NAZIONALE QUALE GIUDICE COMUNE DEL DIRITTO DELL UNIONE
IL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E LA NORMATIVE DELL UNIONE EUROPEA; IL GIUDICE NAZIONALE QUALE GIUDICE COMUNE DEL DIRITTO DELL UNIONE Prof. Avv. Roberto Cordeiro Guerra Università degli Studi di Siena
DettagliIL DIRITTO IN SCHEMI. diretti da Roberto GAROFOLI
IL DIRITTO IN SCHEMI diretti da Roberto GAROFOLI propone: IL DIRITTO IN SCHEMI : - DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO - DIRITTO PRIVATO/DIRITTO CIVILE - DIRITTO PENALE - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - DIRITTO
DettagliUna riflessione sul primo provvedimento giudiziale post Fornero CENTRO STUDI
Una riflessione sul primo provvedimento giudiziale post Fornero CENTRO STUDI 26.10.2012 Riflessioni sulla ordinanza del Tribunale di Bologna del 15 Ottobre 2012 Carissimi, Siamo impegnati come Centro Studi
DettagliCorte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 novembre gennaio 2016, n. 681 Presidente Vivaldi Relatore De Stefano
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 novembre 2015 18 gennaio 2016, n. 681 Presidente Vivaldi Relatore De Stefano Svolgimento del processo [if!supportlists] [endif]1. II Comune di Gaeta ricorre,
DettagliCass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM
Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32774 Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM Con la sentenza de qua le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate a seguito di un ricorso
DettagliPer la Cassazione la copertura assicurativa si estende anche al danno provocato dal conducente con dolo.
RC Auto: va risarcito anche l'investimento volontario Per la Cassazione la copertura assicurativa si estende anche al danno provocato dal conducente con dolo. di Lucia Izzo In tema di assicurazione obbligatoria
Dettaglipag. Prefazione alla prima edizione... Prefazione alla seconda edizione... Prefazione alla terza edizione... Prefazione alla quarta edizione...
INDICE pag. Prefazione alla prima edizione............................ Prefazione alla seconda edizione........................... Prefazione alla terza edizione............................. Prefazione
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi. La responsabilità civile dei magistrati Audizione presso la Commissione permanente 2^ (Giustizia) Senato della Repubblica
Dettaglipag. ABBREVIAZIONI... SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA... 1 GIURISPRUDENZA E DOTTRINA... 9
pag. ABBREVIAZIONI.................................... SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA.................... 1 GIURISPRUDENZA E DOTTRINA......................... 9 XV CAPITOLO PRIMO GIUDICATO E IMPUGNAZIONI
DettagliCassazione civile, sez. II. Sentenza n 26765
www.notaio.org Cassazione civile, sez. II Sentenza 18.12.2014 n 26765 Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 aprile 18 dicembre 2014, n. 26765 Presidente Petitti Relatore Correnti Fatto e diritto
DettagliCORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI
CORSO DI MAGISTRATURA Le lezioni di Roberto GAROFOLI Roberto GAROFOLI DIRITTO AMMINISTRATIVO Volume settimo II edizione Aggiornato a: - Ordine di trattazione dei ricorsi principali ed incidentali contenenti
DettagliCOMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo)
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo) REGOLAMENTO PER RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, SEGRETARIO COMUNALE, DIPENDENTI ED AMMINISTRAORI
DettagliNessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica (1), della cittadinanza (2), del nome (3). 22
22 PARTE PRIMA - Diritti e doveri dei cittadini 22 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica (1), della cittadinanza (2), del nome (3). 22 (1) codice civile: Art. 1 - Capacità
DettagliIL DIRITTO IN SCHEMI. diretti da Roberto GAROFOLI
IL DIRITTO IN SCHEMI diretti da Roberto GAROFOLI propone: IL DIRITTO IN SCHEMI : - DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO - DIRITTO PRIVATO/DIRITTO CIVILE - DIRITTO PENALE - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - DIRITTO
DettagliLa responsabilità civile dei magistrati
Data di pubblicazione: 25 giugno 2015 La responsabilità civile dei magistrati di Antonio Clemente * SOMMARIO: - 1 Nozione e ratio dell istituto - 2 La disciplina - 3 Travisamento e colpa grave - 4 L azione
DettagliLa funzione consultiva della Corte dei conti. Andrea Luberti 5 luglio 2018
La funzione consultiva della Corte dei conti Andrea Luberti 5 luglio 2018 Programma: l inquadramento generale La funzione consultiva della Corte dei conti nella dogmatica delle funzioni di controllo. Profili
DettagliCorte Costituzionale, ord. 21 luglio 2010, n. 260 Pres. Amirante Rel. Finocchiaro
GIURISPRUDENZA Corte Costituzionale, ord. 21 luglio 2010, n. 260 Pres. Amirante Rel. Finocchiaro Guida in stato di ebbrezza sospensione cautelare della patente di guida modalità di esecuzione della misura
Dettagliudito nella udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
SENTENZA N. 234 ANNO 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
DettagliDISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO Articolo 1 (Modifiche al codice di procedura penale) 1. Al codice
DettagliLa Corte costituzionale (artt della Costituzione)
La Corte costituzionale (artt. 134 135 136 137 della Costituzione) La Corte costituzionale è al di fuori dei tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario). Corte costituzionale = funzione
DettagliManagement dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 11 LA CORTE COSTITUZIONALE
Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 11 LA CORTE COSTITUZIONALE M. LI VOLTI 2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1) Le funzioni 2) La struttura 3) In composizione allargata
Dettagli