Forum per il Governo Regionale Locale e Urbano della Mobilità Sostenibile

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1 Forum per il Governo Regionale Locale e Urbano della Mobilità Sostenibile Via Zucchelli, Roma Tel fax cell federmobilita@federmobilita.it Al Ministro per i Rapporti con le Regioni Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Al Presidente della Conferenza per Rapporti Stato-Regioni-Provincie Autonome Al Presidente della IX Commissione Parlamentare Oggetto: TPL-Contributo di Federmobilita riguardante gli aspetti da considerarsi all interno del regolamento attuativo dell art. 23-bis del Decreto Legge n. 112/2008 Come è noto, l art. 23-bis del Decreto Legge n. 112/2008, così come convertito con Legge n. 133/2008, contiene una serie di previsioni finalizzate a dettare una disciplina parzialmente innovativa in merito ai servizi pubblici di rilevanza economica, tra i quali vengono espressamente menzionati quelli di trasporto. Il comma 10 della menzionata disposizione stabilisce che il Governo, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il raggiungimento di una serie di finalità Si tratta di un tema ampiamente dibattuto negli ultimi anni per il quale,l Associazione,,come si ricordera,gia nel mese di luglio, insieme alla Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni, alla Consulta della Mobilità di ANCI, ad UPI, ad ASSTRA e ad ANAV, aveva evidenziato al Governo e al Parlamento la necessita di un intervento

2 normativo specifico per il Tpl e aveva chiesto la riconvocazione, anche nella presente legislatura, dell apposito tavolo interistituzionale dedicato alla discussione di tale materia tenuto conto delle pecurialita del settore (peraltro già riconosciute sia nella legislazione nazionale con il D.Lgs.422/97 sia nella legislazione europea nell ambito della quale al settore è specificamente dedicato il Regolamento (CE) n.1370 del 23 ottobre 2007). Ad ogni buon conto,federmobilita, in considerazione della notevole rilevanza sull organizzazione del settore delle scelte contenute in detto regolamento, ritiene necessario porre all attenzione degli organi deputati alla formulazione dei regolamenti in questione gli aspetti dell art.23 bis che, se non fossero adeguatamente esplicitati, potrebbero generare complessi problemi attutivi e,per quanto riguarda il metodo, avanza la richiesta che al settore sia riservato, quanto meno, uno specifico provvedimento regolamentare, i cui lineamenti siano discussi nell ambito del tavolo interistituzionale già menzionato. Il Presidente Alfredo Peri

3 ASPETTI DA CONSIDERARSI ALL INTERNO DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI DELLE DISPOSIZIONI DELL ART. 23-BIS DEL D.L. N. 112/2008 (CONVERTITO CON L. 133/2008) CON RIFERIMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Di seguito sono sinteticamente evidenziati alcuni aspetti che appaiono meritevoli di considerazione da parte degli organi deputati alla formulazione dei regolamenti in questione per quanto specificamente riguarda il regime applicabile ai servizi di trasporto pubblico locale. a) Esplicitazione delle modalita di affidamento di cui al comma 3 Prioritariamente appare indispensabile risolvere la circolarità che si è venuta a creare tra il rimando che il comma 3 opera nei confronti della legislazione europea, quando dispone che, sotto certe condizioni l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria e la previsione dell art. 5 del Regolamento (CE) n.1370 del 23 ottobre 2007, dedicato all Aggiudicazione dei contratti di servizio il quale, al comma 2, stabilisce che A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. b)assoggettamento degli affidatari diretti al patto di stabilità interno L assoggettamento delle imprese di trasporto pubblico locale affidatarie dirette al patto di stabilità interno potrebbe creare problemi, in considerazione del fatto che i costi per il carburante (del tutto al di fuori del controllo dell impresa e soggetti ad oscillazioni rilevanti e improvvise) rappresentano una componente importante dei costi dell impresa di trasporto pubblico locale. Occorre, pertanto, che vengano introdotti quantomeno dei meccanismi correttivi che tengano conto di tale situazione.

4 c)identificazione delle norme applicabili in via generale a tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica e armonizzazione con la disciplina di settore Alcune parti della disciplina di settore vigente dovrebbero essere adattate a quanto previsto dalla nuova disciplina generale, come ad esempio il regime dei beni essenziali per l esercizio del servizio acquistati dall impresa affidataria (anche a seguito di gara pubblica), da adeguarsi in funzione del possibile successivo affidamento del servizio a soggetto in house. Inoltre,qualora, a seguito della soluzione della principale questione riguardante l affidamento, si renda evidente il venir meno del divieto di affidamento a soggetto in house, fino ad oggi desumibile nel nostro ordinamento dalla legislazione di settore in materia di trasporto pubblico locale, si segnala l opportunità di chiarire, in sede di emanazione dei regolamenti di cui si tratta, che tale effetto si è già prodotto nel nostro ordinamento, indipendentemente dal fatto che il Regolamento (CE) n del 23 ottobre 2007 preveda, quale data di entrata in vigore della disciplina nello stesso contenuta, il 3 dicembre Il dato letterale della nuova disciplina contenuta nell art. 23-bis comma 3 del D.L. n. 112/2008 ( nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria ) consente di attribuire rilevanza al fatto che l affidamento a soggetto in house è già stato a più riprese riconosciuto dalla Corte di Giustizia, al ricorrere di determinate condizioni, come compatibile con l ordinamento comunitario vigente. Una esplicita indicazione normativa in tale senso appare, comunque, auspicabile. d) Disciplina della fase transitoria Appare opportuno chiarire espressamente l applicabilità del nuovo termine finale generale di durata del periodo transitorio previsto dal comma 9 (31 dicembre 2010) anche al settore del trasporto pubblico locale. L inciso fermo restando il limite massimo stabilito dall ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3 potrebbe indurre, infatti, a ritenere che, con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, il periodo transitorio risulti già esaurito a seguito dello spirare del termine del 31 dicembre 2007 previsto dall art. 18 comma 3-bis del D. Lgs. n. 422/1997 e successive modificazioni. Tuttavia, dovendosi tenere conto del principio generale per cui la legge, in assenza di diverse indicazioni dello stesso legislatore, non dispone che per il futuro, la previsione per i settori diversi da quello idrico di una fase transitoria da disciplinarsi con i regolamenti

5 emanandi, induce a ritenere che anche per il settore del trasporto pubblico locale debba trovare applicazione il termine generale alla possibilità di estensione dell efficacia degli affidamenti diretti attualmente in essere del 31 dicembre Si prospetta, poi, l opportunità di precisare che mantengono il proprio vigore le proroghe degli affidamenti in essere disposte ai sensi dell art. 18 comma 3-ter del D. Lgs. n. 422/1997. Ciò anche in ragione del fatto che la posizione in cui viene a trovarsi l impresa beneficiare della proroga dell affidamento ai sensi della norma in questione risulta in effetti diversa rispetto a quella dell impresa che vede confermata l efficacia dell affidamento dei servizi già dalla stessa svolti in base al comma 10 dell art. 23-bis. e) Principio di reciprocità In materia di applicazione del principio di reciprocita appare raccomandabile uno specifico riferimento alle previsioni del già più volte citato regolamento europeo. h) Investimenti e durata degli affidamenti Se risulta senz altro condivisibile il principio della necessaria proporzionalità tra la durata degli affidamenti e l ammontare degli investimenti realizzati dall impresa affidataria, sembra opportuno precisare che, nello specifico settore del trasporto pubblico locale, tale principio debba trovare applicazione con qualche flessibilità. In particolare desta preoccupazione la rigidità dell approccio per cui la durata dell affidamento non deve essere mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti. Ben si potrebbero riscontrare casi in cui, a fronte di investimenti assai modesti richiesti all impresa affidataria, sussista un rilevante interesse pubblico alla garanzia della continuità del servizio di trasporto pubblico su di una determinata linea, e quindi ad una durata prolungata del relativo affidamento. Appare opportuno che la disposizione di cui alla lettera d), di cui si è già detto, sia utilizzata per garantire al sistema l auspicata flessibilità sotto questo riguardo. i) Subentro di impresa e disponibilità dei beni necessari per il servizio Sembrerebbe prospettarsi che, in ogni caso di subentro i beni di proprietà del precedente gestore necessari per la prosecuzione del servizio debbano essere necessariamente oggetto di cessione. Ci si domanda se, in ragione delle specifiche caratteristiche dell assetto organizzativo del trasporto pubblico locale, ed in particolare dell ingente valore economico non di rado assunto

6 dai beni necessari per la prosecuzione del servizio, la previsione dell obbligo dell acquisto di tali beni (da parte del gestore subentrante o dell ente affidante) non finirebbe per costituire in alcuni casi un grave ostacolo per molte imprese ai fini della partecipazione alla gara, se non addirittura per la indizione della gara stessa da parte dell ente competente. Appare quindi auspicabile che, avvalendosi anche in questo caso della flessibilità garantita dalla disposizione di cui alla già menzionata lettera d), in sede di redazione del regolamento si adottasse una disciplina analoga a quella oggi vigente nello specifico settore del trasporto pubblico che mira, semplicemente, ad assicurare che i beni essenziali per l effettuazione del servizio siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario D. Lgs. n. 422/1997, art. 18 comma 2 lett. a). m) Norme abrogate Appare assolutamente necessaria una analitica individuazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 422/1997 e delle altre disposizioni legislative applicabili al settore che devono ritenersi abrogate.

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