AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA DECRETO INTERMINISTERIALE 1/8/2014, N

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1 AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA DECRETO INTERMINISTERIALE 1/8/2014, N PRIME INDICAZIONI REGIONE EMILIA ROMAGNA Il Ministero del lavoro, d'intesa con quello delle Finanze, in data 04/08/2014 ha emanato e pubblicato sul proprio sito il Decreto n del 01/08/2014 che disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga per l anno Le disposizioni interessano la cassa integrazione guadagni e la mobilità. Fra le novità più rilevanti, si segnalano: - l'inclusione fra i beneficiari di apprendisti e lavoratori somministrati, che parevano inizialmente esclusi; - l'anzianità minima di almeno 12 mesi per accedere al trattamento di cassa integrazione è ridotta, per il 2014, a 8 mesi; - per accedere ai trattamenti occorre presentare domanda all'inps e alla Regione entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di orario; - il monitoraggio mensile delle domande presentate è affidato all'inps. E' invece confermato che il provvedimento si applica alle "sole imprese di cui all'articolo 2082 cc". Di seguito si fornisce una prima analisi del provvedimento, per la piena attuazione del quale sono necessarie anche le indicazioni operative del Ministero del Lavoro e dell'inps, che alla data della stesura del presente articolo, non sono ancora state emanate.. Si fornisce inoltre il testo dell Intesa sottoscritta in data 05/09/2014 tra le Parti Sociali della regione Emilia Romagna (cliccare qui per prenderne visione integralmente) nella quale, preso atto della necessità che il Ministero fornisca diversi chiarimenti in merito alle novità contenute nel decreto, le Parti Sociali, in considerazione del termine massimo di 11 mesi del DM 83473/2014, stabiliscono che le domande presentate dal 01/09/2014 avranno la durata massima di 3 mesi e solo a seguito dei chiarimenti richiesti al Ministero verranno fornite indicazioni sulle modalità per effettuare le richieste concernenti il mese di dicembre. I chiarimenti che sono stati richiesti dalla Conferenza delle Regioni, rispetto ai quali il Ministero non ha ancora fornito indicazioni, sono riportati per argomento in calce ai singoli paragrafi e sono evidenziati in un apposito riquadro. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA SOGGETTI BENEFICIARI Il trattamento di integrazione salariale in deroga è concesso o prorogato unicamente: Operai Impiegati Quadri Apprendisti Lavoratori somministrati sospesi dal lavoro o ad orario ridotto nei casi si sospensione o contrazione dell attività produttiva. REQUISITI DI ANZIANITA 14

2 Anzianità lavorativa presso l impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di CIG in deroga (art. 2 co, 1). In deroga a tale previsione le prestazioni relative al 2014 sono concesse ai lavoratori in possesso di un anzianità lavorativa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di CIG in deroga, anche con riferimento ai trattamenti CIGD e mobilità concessi precedentemente alla predetta data (art. 6, co 1, secondo periodo). CAUSALI DI INTERVENTO a) Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all imprenditore o ai lavoratori b) Situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato c) Crisi aziendale d) Ristrutturazione o riorganizzazione In nessun caso il trattamento può essere concesso in caso di cessazione dell attività dell impresa o di parte della stessa. Occorre chiarire se e a quali condizioni si può utilizzare la cassa in deroga con riferimento alle procedure concorsuali. SOGGETTI RICHIEDENTI Possono richiedere il trattamento in deroga «solo le imprese di cui all art del codice civile» (art. 2, co. 3). Il richiamo alla nozione di imprenditore prevista dall art. 2082, comporta l esclusione degli studi professionali e delle organizzazioni di tendenza (e le strutture di rappresentanza da esse promosse, partecipate o costituite). E necessario che il Ministero del Lavoro provveda ad effettuare l esatta individuazione dei soggetti esclusi dall art del codice civile. REQUISITI Per accedere ai trattamenti di integrazione in deroga l impresa deve avere preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue (art. 2, co 8). Occorre chiarire cosa si intenda per strumenti di flessibilità. PRESUPPOSTI E DURATA DEI TRATTAMENTI 1) Imprese non soggette alla disciplina in materia di Cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) e alla normativa dei fondi di solidarietà (art. 3 co della L. n. 92/2012). In riferimento a ciascuna unità produttiva (art.2, c 9) la durata del trattamento è pari a: dal 1/1/2014 al 31/12/2014 un periodo non superiore a 11 mesi nell arco di un anno dal 1/1/2015 al 31/12/2015 un periodo non superiore a 5 mesi nell arco di un anno 2) Imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà (art. 3 co della L. n. 92/2012). 15

3 Per queste imprese (art. 2, co 10) l utilizzo della CIG in deroga consente di superare i limiti massimi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari nei casi di: eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali concrete prospettive di ripresa dell attività produttiva La durata del trattamento è pari a: dal 1/1/2014 al 31/12/2014 un periodo non superiore a 11 mesi nell arco di un anno dal 1/1/2015 al 31/12/2015 un periodo non superiore a 5 mesi nell arco di un anno Nel calcolo delle durate massime di trattamento sono considerati tutti i periodi di integrazione salariale in deroga anche se concernenti diversi provvedimenti di concessione o proroga. (art. 2, co 11). In merito al calcolo dei periodi si resta in attesa dei chiarimenti ministeriali. ACCORDI QUADRO Con accordi quadro stipulati in sede regionale sono individuate le priorità di intervento in sede territoriale (art. 2, co 4). Per quanto riguarda i lavoratori del settore pesca è previsto che siano valutate le specifiche causali di cui agli accordi stipulati in sede ministeriale (art. 2, co 5). DOMANDA TERMINI DI PRESENTAZIONE, PROCEDURA, IMPRESE MULTILOCALIZZATE 1) Ai fini della verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, le Regioni comunicano prontamente all INPS, con modalità definite dall istituto, gli accordi stipulati presso le proprie sedi o comunque prontamente inviati dalle imprese nei termini di cui al punto successivo. 2) L azienda presenta in via telematica a INPS e Regione la domanda di concessione o proroga del trattamento con allegato l accordo, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva, il trattamento di CIG in deroga decorre dall inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Ad oggi le aziende possono inoltrare domanda telematicamente solo alle Regioni e non anche all INPS come previsto dal decreto. Le INPS regionali dichiarano di essere in attesa di disposizioni dal livello centrale. Risulta pertanto impossibile presentare le domande all INPS nei termini di 20 giorni. 3) Istruttoria - Crisi che coinvolge unità produttive site in un unica Regione La Regione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda effettua l istruttoria se accerta l esistenza dei presupposti per la concessione quantifica l onere connesso al trattamento emana, nei limiti delle risorse assegnate. il provvedimento di concessione trasmette il provvedimento all INPS con modalità definite dall istituto L INPS, verificata la coerenza del trattamento concesso con l accordo inviato preventivamente, eroga la prestazione. 4) Istruttoria - Crisi che coinvolge unità produttive site in più Regioni 16

4 Il Ministero del Lavoro, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell INPS: effettua l istruttoria se accerta l esistenza dei presupposti per la concessione quantifica l onere previsto trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati, al Ministero dell Economia per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. trasmette, ai fini di monitoraggio, il provvedimento all INPS entro 5 giorni dall adozione. 5) Le imprese devono presentare mensilmente all INPS i modelli per l erogazione del trattamento ai lavoratori (mod. SR41) entro e non oltre il 25mo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento. Viene introdotto il termine di 25 giorni entro il quale le imprese devono presentare mensilmente all INPS gli SR41. Si rileva che, secondo tale formulazione, il termine sarebbe perentorio fino ad ora era termine solamente indicativo - e, in tal caso andrebbero chiarite le conseguenze del mancato rispetto dello stesso, non essendo prevista nessuna sanzione nel decreto. MONITORAGGIO L INPS effettua, mensilmente, il monitoraggio delle domande presentate e delle prestazioni corrisposte, stimando la spesa corrente e quella futura presumibile. L ammontare della spesa è comunicata al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e contestualmente al Ministero dell Economia e delle Finanze. La comunicazione è effettuata anche alle Regioni o Province autonome per le prestazioni da queste riconosciute. MOBILITA IN DEROGA SOGGETTI BENEFICIARI Il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso ai lavoratori disoccupati (ai sensi dell art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181) e che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro. 17

5 REQUISITI Anzianità aziendale di 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato. All art. 6, comma 1 si precisa che l anzianità lavorativa dei lavoratori inseriti in domande di Cassa in deroga nel 2014 è limitata a 8 mesi, invece di 12, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data. E quindi necessario un chiarimento perché per la mobilità in deroga è richiesta l anzianità di 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato. SOGGETTI RICHIEDENTI Imprese di cui all art c.c. (possibile esclusione dei piccoli imprenditori in caso di interpretazione restrittiva). Nota: il DI prevede provengono da imprese di cui all art. 2, co 5 (riferito al settore della pesca) anziché il comma 3 (che si riferisce all imprese di cui all art c.c.) presente nella prima versione. Si ritiene sia un refuso e che la norma vada riferita alle imprese. DURATA DEI TRATTAMENTI La mobilità in deroga è concessa nei limiti di durata massima previsti. Per l anno 2014 (1/1/ /12/2014): a. lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento, abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi = per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno b. lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni = il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno Il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno Per il biennio 2015/2016 (1/1/ /12/2016) : non è concesso alcun trattamento in deroga ai lavoratori che hanno beneficiato, alla data di decorrenza del trattamento, di almeno 3 anni di mobilità in deroga anche se non continuativi; per un massimo di 6 mesi non prorogabili (8 mesi se residenti nel Mezzogiorno d Italia); complessivamente il trattamento non può eccedere il periodo massimo di 3 anni e 4 mesi. Per l anno 2017 il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso. Andrebbero esplicitati i requisiti dei destinatari, le modalità e la durata per coloro che richiedono per la prima volta un trattamento di mobilità in deroga. DOMANDA I lavoratori interessati devono presentare domanda all INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni: 18

6 oppure dalla data di licenziamento o dalla scadenza del periodo precedente di prestazione fruita; se posteriore, dalla data del decreto di concessione. PROCEDURA Nei limiti delle risorse disponibili assegnate (con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze) le Regioni o le Province autonome possono concedere i trattamenti in deroga ai lavoratori residenti. La Regione o la Provincia autonoma, nel limite di spesa, emana apposito provvedimento di concessione delle prestazioni di mobilità in deroga e trasmette al Ministero del lavoro e all INPS i relativi provvedimenti. PROCEDURA IMPRESE MULTILOCALIZZATE Se le prestazioni coinvolgono lavoratori già dipendenti di unità produttive site in diverse Regioni, il Ministero del Lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento dell istanza: effettua l istruttoria; se accerta l esistenza dei presupposti per la concessione quantifica l onere previsto; trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati, al Ministero dell Economia per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto; trasmette, ai fini di monitoraggio, il provvedimento all INPS entro 5 giorni dall adozione DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Le disposizioni del decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente all entrata in vigore del decreto stesso. É però fatta salva l applicazione dei limiti di durata visti ai punti precedenti anche per trattamenti di CIG e mobilità concessi prima dell entrata in vigore del decreto. Per assicurare una graduale transizione al nuovo sistema introdotto, con decreto del Ministro del Lavoro (di concerto con quello dell Economia e su proposta del Ministro dello Sviluppo), può essere disposta, nei limiti di 55 milioni di euro, la proroga di cassa integrazione e mobilità concessi prima dell entrata in vigore del decreto, anche in deroga ai principi di cui agli articoli 2 e 3. La deroga è prevista in presenza di programmi d reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali. Per assicurare una graduale transizione al nuovo sistema introdotto, le Regioni possono disporre la concessione di cassa integrazione anche in deroga ai principi introdotti dall articolo 2. Ciò può avvenire nel limite di 70 milioni di euro e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite oppure coprendo eventuali eccedenze con mezzi finanziari propri. Gli effetti dei predetti trattamenti, in deroga ai principi del decreto 83473/14 non possono prodursi oltre il 31/12/2014 ENTRATA IN VIGORE Il decreto è stato pubblicato in data 4/8/2014. REGIONE EMILIA ROMAGNA INTESA 05/09/2014 SULLA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA 19

7 La regione Emilia Romagna, preso atto che gli attesi chiarimenti interpretativi e procedurali del Ministero del Lavoro non sono ancora pervenuti, in data 05/09/2014 ha siglato una propria intesa, con la quale ha convenuto di consentire la presentazione delle domande di accesso alla cassa in deroga con decorrenza dal 1 settembre, assumendo come riferimento solo le parti non controverse del decreto, ovvero le interpretazioni in chiave più restrittiva e riservandosi di integrare successivamente l accordo sulla base dei chiarimenti che verranno forniti dal Ministero. In sintesi le indicazioni regionali sono le seguenti: a. Le imprese di cui all art del codice civile possono proseguire nell accesso agli ammortizzatori in deroga dal 01/09/2014, fino al 31/12/2014; b. In considerazione del termine massimo di 11 mesi introdotto dal DM per il 2014, le domande dal 01/09/2014 avranno durata massima di 3 mesi e solo a seguito dei chiarimenti richiesti verranno fornite indicazioni sulle modalità per effettuare le richieste concernenti il mese di dicembre c. Premesso che il decreto stabilisce che una quota pari al 5% delle risorse messe a disposizione delle regioni può essere utilizzata a prescindere dai criteri individuati nel decreto stesso, le Parti sociali precisano da subito che tali risorse saranno impiegate per: a) garantire il sostegno al reddito ai lavoratori già ammessi al beneficio secondo i criteri preesistenti; b) garantire il sostegno del reddito ai lavoratori già sospesi nel mese di agosto 2014, secondo accordi sindacali che abbiano fatto riferimento ai vecchi criteri. d. In attesa dei chiarimenti inerenti le procedure di richiesta degli ammortizzatori sociali in deroga le aziende devono inviare in formato telematico le domande attraverso il sistema SARE. L eventuale obbligo di invio cartaceo verrà comunicato a seguito dei chiarimenti ministeriali in corso. e. Le Parti rilevano che il termine per la presentazione delle domande fissato dal decreto in 20 giorni dalla sospensione risulti molto difficilmente rispettabile, in sede di prima applicazione. Pertanto si impegnano a sollecitare un tempestivo intervento del Ministero al fine di risolvere la problematica. 20

VISTO l articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; VISTO l articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; VISTO l articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.

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