Ammortizzatori sociali in deroga

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1 Azienda certificata In sistema di Qualità N ISO 9001 Ammortizzatori sociali in deroga I nuovi criteri di concessione Modena, dicembre 2014

2 Indice 1 Regolamentazione Decreto Interministeriale Prassi del Ministero del lavoro Nuovi criteri di concessione Ambito di applicazione: accordi stipulati dal 4 agosto Accordi Quadro Accordo quadro per la pesca Cassa integrazione in deroga Soggetti richiedenti Soggetti beneficiari Anzianità lavorativa Causali di concessione Limiti massimi di durata Condizioni di accesso Requisiti soggettivi Domanda Istruttoria delle domande modalità e termini Il ruolo dell Inps Mobilità in deroga Soggetti beneficiari Limiti di durata Domanda Istruttoria delle domande modalità e termini Il ruolo dell Inps Disposizioni transitorie finali nuovi criteri dicembre

3 Premessa La legge Fornero ha mantenuto in vita gli interventi in deroga garantendo per gli anni 2013/2016 un apposita dotazione finanziaria per la concessione e la proroga degli ammortizzatori in deroga. Successivamente, il DL n. 54/2013 (art. 4, co. 2) ha previsto la definizione di nuovi criteri di concessione con l obiettivo di limitare gli interventi in deroga che, come noto, gravano sulla fiscalità generale dello Stato. Il DL n. 54/2013 rinviava all emanazione di un Decreto Interministeriale di definizione dei nuovi criteri di concessione. Seppur con forte ritardo è stato emanato il Decreto Interministeriale n del 1 agosto 2014 che, in un ottica di revisione della precedente normativa, riconsidera alcuni aspetti: i termini di presentazione delle domande - a pena di decadenza - le causali di concessione, i limiti di durata, le regole di reiterazione delle prestazioni in deroga anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le tipologie di datori di lavoro e i lavoratori beneficiari. Riferimenti: - art. 2, commi 64 66, della Legge n. 92/2012; - art. 4, comma 2, DL n. 54/2013 convertito il Legge n. 85/2013; - Decreto 1 agosto 2014, n del Ministero del lavoro adottato di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, pubblicato in data 4 agosto 2014 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali circolare 11 settembre 2014, n. 19; - Ministero del lavoro nota 24 novembre 2014, n. 5425; - Ministero del lavoro circolare 11 dicembre 2014, n. 30 nuovi criteri dicembre

4 1 Regolamentazione 1.1 Decreto Interministeriale Il Decreto 1 agosto 2014, n del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze di «Definizione dei nuovi criteri per l erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga» entra in vigore il 4 agosto In base all iter delineato dalla legge, l emanazione del Decreto Interministeriale era originariamente prevista entro 30 giorni decorrenti dal 22 maggio 2013 (data di entrata in vigore del DL n. 54/2013) dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle competenti Commissioni parlamentari e sentite le parti sociali. A fine di rendere noto il testo da sottoporre alle parti coinvolte nel procedimento, il Ministero del lavoro ha preliminarmente pubblicato la bozza di Decreto il 21 novembre 2013 con circolare protocollo n. 29/ (cfr. Ammortizzatori sociali in deroga - sintesi della bozza del Decreto Interministeriale del 1/12/2013). Il lungo e complesso iter (nel corso del quale sono state apportate alcune modifiche alla bozza di decreto) si è concluso con la pubblicazione del testo ufficiale sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prassi del Ministero del lavoro Dopo la pubblicazione del testo ufficiale restavano, comunque, irrisolti alcuni dubbi interpretativi già emersi nel corso dell iter di revisione della bozza di Decreto. La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 settembre 2014, n. 19 interviene fornendo alcune indicazioni di carattere interpretativo dei nuovi ammortizzatori sociali in deroga, risolvendo, in parte, alcuni degli aspetti controversi. A partire dal 4 agosto 2014, grazie all intervento del Ministero del lavoro, le nuove modalità di accesso e di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga diventano operative. Ad integrazione delle prime informazioni si sono aggiunte recentemente la nota 24 novembre 2014, n e la circolare 11 dicembre 2014 n. 30 con le quali il Ministero del lavoro dà riposta ad alcuni aspetti applicativi incerti emersi dal confronto con le Regioni. Di seguito il dettaglio dei nuovi criteri di concessione alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro. In corsivo il nostro contributo per integrare gli spazi interpretativi ancora aperti. nuovi criteri dicembre

5 2 Nuovi criteri di concessione 2.1 Ambito di applicazione: accordi stipulati dal 4 agosto Le disposizioni contenute nel Decreto n del 1 agosto 2014 si applicano agli accordi stipulati dal 4 agosto 2014 in poi (data di pubblicazione del Decreto). La circolare del Ministero del lavoro fa salvi gli accordi sottoscritti antecedentemente alla data di pubblicazione del Decreto in base ai vecchi criteri. Le sospensioni/riduzioni iniziate prima del 4 agosto sono, dunque, legittime anche se si protraggono fino al 31 agosto 2014; data indicata dal Ministero del lavoro oltre la quale le Regioni o le Province autonome non potevano stipulare accordi o concedere prestazioni di cassa integrazione in deroga (Min. Lav. nota prot. n. 40/ del 26/06/2014). Gli accordi per l accesso ai trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga sono sottoscritti in sede regionale per le imprese ubicate in una sola Regione o in sede governativa per le imprese cosiddette plurilocalizzate. La fase di consultazione sindacale propedeutica alla stipulazione degli accordi in sede sindacale o regionale deve precedere l inizio delle sospensioni/riduzioni così come già previsto dalla disciplina applicabile alla Cigo e alla Cigs. La consultazione sindacale costituisce, infatti, il presupposto delle riduzioni dell orario di lavoro o della sospensione dei lavoratori. A detto principio fanno eccezione: - la procedura di consultazione sindacale verbalizzata con un mancato accordo i cui motivi saranno approfonditi dalla Regione. Al ricorrere di questa ipotesi le imprese possono disporre le riduzioni/sospensioni; - a decorrere dal 2015, le ipotesi eccezionali in cui non si riesca, prima delle riduzioni/sospensioni, a stipulare l accordo in sede istituzionale purché sia stata presentata la richiesta di convocazione e sia intervenuto l accordo in sede sindacale. L accordo intervenuto in sede ministeriale indicherà i motivi eccezionali che hanno giustificato la sua successiva stipula. In ogni caso l accordo in sede istituzionale dovrà essere effettuato in tempo utile per consentire all impresa il rispetto dei termini di presentazione dell istanza (entro 20 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione/riduzione). Per quanto attiene questo ultimo punto si ritiene, in attesa dei richiesti chiarimenti, che tale prassi sia riferibile alle sole imprese plurilocalizzate. I soggetti legittimati alla stipula degli accordi in deroga sono le rappresentanza sindacali aziendale (o RSU), in mancanza delle quali saranno convocate ai fini dell avvio della procedura di consultazione sindacale le rappresentanze sindacali territoriali. nuovi criteri dicembre

6 2.2 Accordi Quadro Le Regioni, Province autonome e le parti sociali hanno il compito di individuare, tramite Accordi Quadro stipulati a livello regionale, le priorità di intervento in sede regionale. Le modalità di accesso agli ammortizzatori in deroga rimane, dunque, di competenza territoriale nel limite del rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Interministeriale. Le Regioni e le Province autonome sono invitate dal Ministero del lavoro, al fine di garantire un più efficace monitoraggio delle prestazione erogate, ad inserire negli Accordi Quadro la modalità di pagamento diretto dei trattamenti in deroga Accordo quadro per la pesca Per quanto riguarda i lavoratori del settore pesca, i trattamenti di integrazione salariale sono concessi previa valutazione di specifiche causali individuate tramite accordi stipulati in sede ministeriale. nuovi criteri dicembre

7 3 Cassa integrazione in deroga 3.1 Soggetti richiedenti I datori di lavoro legittimati a presentare le istanze sono esclusivamente coloro che esercitano professionalmente un attività economica organizzata in forma d impresa, ai sensi dell art del codice civile. L ambito di applicazione del Decreto è, dunque, esteso ai soggetti giuridici qualificati come imprenditori, inclusi, a parere del Ministero del lavoro, i piccoli imprenditori ai quali si applica, seppur con alcune peculiarità, lo statuto generale dell imprenditore. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti e, per definizione generale, coloro che esercitano professionalmente un attività economica organizzata con prevalenza, rispetto al capitale investito, del proprio lavoro o del lavoro dei componenti della famiglia (art c.c.). Accedono, altresì, i datori di lavoro che svolgono un attività imprenditoriale in forma cooperativa non soggette alla disciplina Cig, ivi comprese le società cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991. Quindi rientrano tra i soggetti beneficiati (cfr. punto 3.2) i soci di società cooperative che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato (L. n. 142/2001). Sono, invece, esclusi dalla possibilità di richiedere i trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga i datori di lavoro non qualificabili come imprese: le associazioni sindacali, le associazioni datoriali, gli studi professionali che il Ministero del lavoro ha elencato in via meramente esemplificativa (nota n. 5425/2014). In linea generale sono, dunque, esclusi gli studi professionali esercenti l arte o la professione con eccezione degli studi professionali organizzati in forma d impresa, le organizzazioni di tendenza che svolgono, senza scopo di lucro, un attività di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o di culto (es. associazioni, fondazioni, circoli ricreativi ecc...). Rientrerebbe nella platea dei datori di lavoro richiedenti i trattamenti in deroga anche l imprenditore agricolo sottoposto alla disciplina prevista per l imprenditore in generale (art c.c.). 3.2 Soggetti beneficiari Il trattamento di integrazione in deroga può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati con qualifica di: - operai - impiegati e quadri - apprendisti - i lavoratori somministrati nuovi criteri dicembre

8 - i soci di società cooperativa che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato (DPR n. 602/1970, Coop. Sociali L. n. 381/1991, ecc) Non si registrano novità rispetto al precedente quadro normativo poiché in base all articolo 19, co. 8 L. n. 2/2009 «le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente (...) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione». In merito ai possibili fruitori della CIG in deroga rientrerebbe, pertanto, anche i lavoratori a domicilio «in quanto lavoratori subordinati per definizione normativa» (Min. Lav. nota prot. n. 14/26278 del 17/12/2009 e circolare INPS n del 20/01/2010) Anzianità lavorativa Per l accesso ai trattamenti in deroga è richiesta una anzianità lavorativa presso l impresa di almeno: - 12 mesi dalla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga (anziché i 90 giorni previsti dalla precedente normativa); - 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per le prestazioni relative all anno 2014 anche con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga concessi prima del 4 agosto (la deroga, per l anno 2014, è indicata nelle disposizioni transitorie e finali, art. 6 del Decreto). Per i lavoratori somministrati l anzianità di servizio è verificata alla data di instaurazione del rapporto di lavoro con l agenzia di somministrazione. L anzianità aziendale non va dunque valutata avendo riguardo dei periodi di lavoro svolti presso il medesimo utilizzatore. La circolare del Ministero del lavoro supera il problema della retroattività dell anzianità lavorativa che, stante il testo del Decreto, andrebbe verificata all inizio della sospensione/riduzione. Considerato il carattere restrittivo, il Ministero del lavoro ha ritenuto applicabile il requisito dell anzianità lavorativa alle prestazioni concesse in base agli accordi stipulati dopo il 4 agosto Riassumendo, per l accesso alla cassa in deroga il lavoratore deve possedere una anzianità lavorativa di: - 3 mesi (90 giornate) per le sospensioni/riduzioni concesse sulla base di accordi stipulati fino al 4 agosto; - 8 mesi per le sospensioni/riduzioni concesse sulla base di accordi stipulati dopo il 4 agosto; - 12 mesi, dal 1 gennaio nuovi criteri dicembre

9 3.3 Causali di concessione Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso/prorogato qualora si verifichi la contrazione o la sospensione dell attività lavorativa per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione. Le causali riportate al punto a) e al punto b) sono le medesime che determinano l applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria, ai sensi dell art. 1, L. n. 164/1975. A fronte, invece, di eventi che comportano una situazione di crisi di maggiore gravità sono richiamate al punto c) e d) le causali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria. A differenza di quanto previsto per la Cigs, in nessun caso il trattamento di Cig in deroga può essere concesso per la causale di cessazione dell attività dell impresa o di parte di essa. Non è chiara se la non concedibilità della CIG in deroga è limitata alla parte di impresa cessata. La cessazione dell attività può, infatti, riguardare l intera azienda oppure una parte di essa. Il trattamento di cassa integrazione in deroga dovrebbe essere negato solo per la parte dell attività aziendale interessata alla cessazione dell attività ammettendo, dunque, la prestazione in deroga per l unità produttiva (sede, stabilimento, filiale, reparto autonomo) che prosegue l attività. Per gli stessi motivi sopra indicati anche l assoggettamento ad una delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordo per la ristrutturazione del debito) nei casi di continuazione dell attività non dovrebbe comportare il diniego alla concessione dei trattamenti in deroga. L accesso alla cosiddetta CIGS concorsuale è stata, infatti, mantenuto, fino al 31 dicembre 2015 (*) per le imprese soggette alle procedure concorsuali ritenute risanabili con esclusione, quindi, delle situazioni di crisi aziendale che comportano l impossibilità della continuazione dell attività aziendale e conseguentemente dei rapporti di lavoro. (*) L abrogazione della CIGS concorsuale dal 1 gennaio 2016 è prevista dall art. 3, legge n. 223/1991 modificata dalla legge n. 134/2012 Il Ministero del lavoro precisa che, con riferimento alla sussistenza delle causali si applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. nuovi criteri dicembre

10 Alla cassa integrazione in deroga si applicano se compatibili le fonti normative primarie e secondarie (atti amministrativi) già vigenti per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Il richiamo alle norme primarie e secondarie si riflette anche sulla forma, il contenuto e l efficacia degli accordi in deroga sottoscritti dal 4 agosto in poi. Gli accordi stipulati in sede aziendale dovranno avere forma e contenuto diverso non potendo più avere la caratteristica di pre-intese sindacali, così, come sono stati intesi fino ad ora. Considerato il mutato contesto normativo, le Regioni hanno, infatti, dichiarato di non dare seguito agli esami congiunti delle domande. Il verbale di accordo sottoposto all esame delle Regioni deve contenere tutte le indicazioni utili per l istruttoria, in particolare per quanto concerne le ragioni/cause all origine della richiesta di Cig in deroga che dovranno essere esplicitate in maniera dettagliata e non generica. Viene meno, dunque, la prassi adottata fino ad ora dalle Regioni di esperire l esame congiunto di istruttoria dei verbali di accordo stipulati a livello locale. La sospensione e la riduzione dell orario di lavoro è successiva alla fase di consultazione sindacale propedeutica alla stipulazione degli accordi dai quali deve emergere l analisi della situazioni di crisi aziendale temporanea o strutturale alla base dell intervento in deroga (cfr. punto 2.1). 3.4 Limiti massimi di durata Il decreto individua i limiti di durata massima di concessione, in relazione a ciascuna unità produttiva, distinguendo tra imprese non soggette e imprese soggette alla disciplina in materia di Cig/Cigs e alla disciplina dei fondi di solidarietà. Nelle tabella seguenti sono riportate le casistiche e le relative durate: Imprese non soggette Cigo o Cigs e fondi di solidarietà (*) enti bilaterali Imprese soggette Cigo o Cigs e fondi di solidarietà (*) enti bilaterali mesi nell arco di un anno 11 mesi nell arco di un anno 5 mesi nell arco di un anno 5 mesi nell arco di un anno I limiti massimi di durata per ciascuna unità produttiva sono determinati in riferimento all anno solare (per l anno 2014 dal 1 gennaio al 31 dicembre). Sono considerate imprese NON soggette quelle non destinatarie di entrambe le forme di sostegno al reddito Cigo o Cigs, indicate, per l'appunto, nel testo del decreto in maniera alternativa. Rientrano, inoltre, nella prima categoria le imprese escluse dal fondo di solidarietà di appartenenza o in via sussidiaria dal fondo di solidarietà residuale. Considerata l ampiezza dell ambito di nuovi criteri dicembre

11 applicazione del fondi di solidarietà residuale l esclusione potrebbe dipendere dal numero di lavoratori occupati mensilmente che, avendo riguardo della media semestrale, si mantiene al sotto dei 16 dipendenti. Le aziende soggette ai fondi di solidarietà di settore o residuale con riferimento alla durata devono seguire le regole delle imprese soggette CIG o CIGS. Tuttavia le imprese soggette ai fondi di solidarietà di settore potranno, comunque, accedere agli ammortizzatori in deroga fino a che non saranno istituiti e in piena operatività i predetti fondi. Le imprese destinatarie del fondo di solidarietà residuale (FSR) istituito presso l INPS potranno accedere agli ammortizzatori in deroga fino all atto di costituzione del Comitato amministratore del fondo al momento non ancora avvenuta. (*) l ente bilaterale può intervenire garantendo un trattamento integrativo dell indennità di Aspi nei casi di sospensione nella misura del 20%. (art. 3 co. 17 L n. 92/012) stipulando, a tal fine, apposita convenzione con L Inps. La presenza di un ente bilaterale attivo subordina l accesso agli ammortizzatori sociali all esaurimento delle risorse messe a disposizione dall ente stesso. Ai fini della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente fruiti, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa. Da informazioni pervenute dalla regione Emilia Romagna risulta in via definitiva che diversamente da quanto ipotizzato in precedenza il calcolo degli 11 mesi va effettuato prendendo come riferimento i periodi concessi e non quelli fruiti. Risulta infatti che il Ministero del Lavoro - preso atto dell impossibilità di riuscire a ricostruire con tempistiche ragionevoli i periodi di ammortizzatore in deroga effettivamente fruiti - ha formalmente smentito l interpretazione fornita al punto della propria circolare n.19 dell 11 settembre scorso ed ha chiesto alle Regioni di deliberare in tal senso. Il Ministero del lavoro ha in ultimo risolto il contrasto interpretativo ammettendo in sede di prima applicazione e, comunque, non oltre la data del 24/11/ data della nota n il computo dei periodi effettivamente fruiti dall azienda. Il lasso temporale all interno del quale ricercare i periodi effettiva fruizione intercorre tra la prima sospensione del primo lavoratore e l ultima sospensione dell ultimo lavoratore in Cig. Tale modalità di conteggio richiesta/prevista dalle Regioni o Province autonome consente di recuperare periodi concessi ma non fruiti con continuità. In questo modo, per l anno 2014 i trattamenti di cassa integrazione in deroga sono concessi per un periodo massimo continuativo di 11 mesi e in caso di utilizzo non continuativo fino e non oltre il 31/12/2014 anziché il 30/11/2014. La giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera 13 ottobre 2014, n nuovi criteri dicembre

12 di approvazione dei «criteri per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell economia e delle finanze n del 1 agosto 2014 art. 16 L.R. 17/2005» ha stabilito che, per l anno 2014, le imprese potranno presentare la domanda di cassa integrazione in deroga, riferiti ad accordi sottoscritti dal 4 agosto 2014, per un trimestre e, comunque, fino al 30 novembre La concessione della prestazione in deroga per il mese di dicembre 2014, previa presentazione di ulteriore domanda da parte dell impresa nei termini e con le modalità sopra indicate, è condizionata al rispetto dei limiti temporali specificati al precedente punto 8 (massimo 11 mesi). In base però ai più recenti orientamenti, la regione Emilia Romagna ha precisato come sia anche possibile ottenere anche la proroga fino al 31/12/2014. In tal senso quindi le Organizzazioni Sindacali si sono impegnate a siglare già dal 4/11/2014 in tutte le realtà territoriali accordi con validità sino al 31/12. In tali casi, si potrà ottenere la proroga delle domande che attualmente vengono presentate con scadenza 30/11, inserendo un nuovo B1 per il periodo 1/12-31/12 e tornando ad allegare lo stesso accordo. Ovviamente, occorre verificare preventivamente il rispetto del requisito introdotto dal decreto ministeriale n , riguardante la durata massima del periodo di concessione pari a 11 mesi nel corso del L accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto il 12 settembre 2014 tra la Regione Piemonte, l Inps e le parti sociali ha tradotto in valori giornalieri i limiti massimi di 11 e 5 mesi rispettivamente per l anno 2014 e 2015 stabilendo che «a fini gestionali, i limiti di concessione dell integrazione salariale ammontino a 334 giorni nel 2014 e 151 giorni nel 2015, calcolate separatamente per ogni singola unità produttiva aziendale». 3.5 Condizioni di accesso Imprese soggette e non soggette Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l impresa deve avere preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. Il Ministero del lavoro ribadisce l utilizzo preventivo degli strumenti ordinari di flessibilità, quale necessità prevista dalle legge, elencando le ferie residue anno precedente e maturate fino alla data di inizio delle sospensioni, i permessi, la banca delle ore e così via. Il preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità è richiesto per l accesso e reiterazione delle prestazioni in deroga nonché per la continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito (passaggio dagli ammortizzatori normali a quelli in deroga). Ai fini dell ammissibilità della Cig in deroga, le ferie programmate per esempio per chiusura aziendale, non rientrano tra il monte ore delle ferie residue e maturate. nuovi criteri dicembre

13 Tale precisazione contenuta del Decreto rappresenta una novità significativa in materia di ammortizzatori sociali. Nell interpello n. 19/2011 il Ministero del lavoro aveva, infatti, ritenuto ammissibile la fruizione immediata degli ammortizzatori sociali di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga escludendo, dunque, il preventivo godimento da parte dei lavoratori delle ferie annuali residue, già maturate, alla data di richiesta della Cig. Il godimento delle ferie già maturate e quelle infra-annuali in corso di maturazione poteva, dunque, essere posticipato al momento della cessazione dell evento sospensivo coincidente con la ripresa dell attività produttiva. Il Decreto in commento introduce per la prima volta una esplicita disposizione che impone alle imprese, preliminarmente alla richiesta di intervento di Cig in deroga, la programmazione di periodi di ferie, permessi, banca delle ore e, in generale, i cosiddetti riposi compensativi (permessi, Rol, Par, permessi ex-festività) indipendentemente dalla loro denominazione e nonostante la differenza riscontrabile sia a livello normativo che a livello funzionale tra quest ultimi e le ferie. Prima di tale intervento non esistevano disposizioni di legge o di tipo amministrativo di programmazione delle ferie; è altrettanto vero, però, che esiste un obbligo documentale del datore di lavoro al momento della presentazione dell istanza di ammissione al trattamento di Cig. E, quindi, particolarmente importante che i singoli lavoratori interessati non risultino carichi di ferie relative all anno di maturazione precedente ancora fruibili né con un carico eccessivo di ferie riferite all anno di maturazione corrente al momento della presentazione dell istanza al trattamento di cassa integrazione in deroga. Ragionamento analogo vale anche per le ulteriori fattispecie aggiunte dalla circolare del Ministero del lavoro dei riposi compensativi elencate in via esemplificativa. Imprese soggette Per le imprese soggette alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà il superamento dei limiti temporali (art. 6, L. n. 164/1975 per la Cigo e art. 1, L. n. 223/1991 per la Cigs) può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessita di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di prospettive concrete di ripresa dell attività produttiva (es:. 52 settimane nel biennio mobile, 12 mesi per crisi aziendale in taluni casi prorogabili). Questo vuol dire che in base ai nuovi criteri: non è ammesso il trattamento di cassa integrazione in deroga per le imprese che avendone la possibilità non abbiano preliminarmente utilizzato gli strumenti ordinari; per ottenere la deroga non sono ammessi residui rispetto ai massimali degli strumenti ordinari. Ci chiediamo se possono accedono agli ammortizzatori sociali in deroga le imprese che, pur se soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione nuovi criteri dicembre

14 ordinaria straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà e enti bilaterali, se attivi, non sono in possesso dei requisiti di accesso a tali ammortizzatori? Potrebbe, infatti, accadere che l impresa ha ancora a disposizione periodi di Cigs utilizzabili ma all atto della presentazione della domanda non possiede i requisiti di accesso al trattamento. Il Ministero del lavoro nell interpello n. 48/2011 ha ritenuto ammissibile la fruizione di un periodo ponte di cassa integrazione in deroga tra due periodi di Cigs. Nel caso prospettato dall istante, l impresa non aveva esaurito tutti i periodi ottenibili di CIGS per crisi aziendale. Ai sensi dell art. 5 della L. n. 223/1991, la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a 12 mesi e una nuova erogazione per la medesima causale non potrà essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente concessione. L impresa si è trovata nella condizione di avere a disposizione periodi di Cigs utilizzabili ma di non possedere all atto della presentazione della domanda i requisiti di accesso al trattamento. In riposta il Ministero del lavoro ha ammesso la possibilità di fruire della Cig in deroga anche senza soluzione di continuità, terminata la cassa integrazione straordinaria, nonché di avanzare una successiva domanda per CIGS. La nota n. 5425/2014 mantiene il precedente orientamento ministeriale sopra esposto. L impresa può richiedere periodi in deroga in attesa di possedere i requisiti di accesso alle specifiche causali previste dalla normativa a regime. L accesso alla Cig in deroga è ammessa anche se l impresa, sprovvista dei requisiti all atto della richiesta di trattamenti ordinari, dispone ancora di periodi temporali potenzialmente fruibili Requisiti soggettivi I trattamenti di cassa integrazione guadagni non possono essere concessi a favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente. Il decreto, all art. 4 sopra richiamato, esclude dall accesso agli ammortizzatori in deroga i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina della Cig e alla disciplina dei fondi di solidarietà i quali devono essere ammessi a beneficiare: in via prioritaria alla Cigo e/o Cigs se sussistono le condizioni di accesso; delle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà/ente bilaterale di appartenenza o in via sussidiaria dal fondo di solidarietà residuale. nuovi criteri dicembre

15 Schema riepilogativo delle condizioni di accesso 3.6 Domanda La domanda, corredata dall accordo, deve essere presentata in via telematica dall azienda all INPS e alla Regione entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di Cig in deroga decorre dall inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Esempio se la sospensione ha inizio il 1/9/2014 l invio della domanda, il 30/09/2014 è considerata tardiva, in quanto presentata oltre il termine dei 20 giorni decorrenti dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda è prevista la decurtazione del trattamento. nuovi criteri dicembre

16 Riprendendo, l esempio sopra riportato, se la sospensione ha inizio il 1/9/2014 e la domanda è presentata tardivamente il 30/09, il trattamento potrà essere concesso solo a partire dal 22/9 data coincidente con il giorno di inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Nel caso di crisi che coinvolgono più unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, l accordo viene sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali. L azienda trasmette entro il termine di 20 giorni la domanda in via telematica all Inps completa dell accordo. L INPS non ha ancora definito la procedura telematica per la presentazione della domanda da parte delle aziende. Nelle more del rilascio della procedura telematica, il Ministero del lavoro ha chiarito che sono considerate valide le domande presentate con le seguenti modalità: alle Regioni o Province autonome secondo le modalità e le procedure definite da ciascuna Regione per gli accordi stipulati prima del 4 agosto; al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all occupazione utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web > Area lavoro > ammortizzatori sociali > concessioni in deroga e/o normative speciali. Resta fermo il termine di presentazione della domanda di 20 giorni decorrenti dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell orario di lavoro. In fase di prima applicazione le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente al 4 agosto 2014 sono considerate valide se presentate entro venti giorni dalla data dell 11 settembre data di pubblicazione della circolare del Ministero del lavoro (entro il 30/09/2014) Istruttoria delle domande modalità e termini Imprese con una o più sedi situate nelle medesima Regione (o Provincia autonoma) La Regione o la Provincia autonoma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell azienda effettua l istruttoria. Nel corso dell istruttoria la Regione o la Provincia autonoma verificano l esistenza dei presupposti e quantificano l onere nel rispetto del limite delle risorse finanziare assegnate. Terminata positivamente l istruttoria viene emanano il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. nuovi criteri dicembre

17 Successivamente all adozione del provvedimento le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmette all Inps la determinazione concessoria tramite il sistema informativo percettori. L INPS verificato l onere stimato dalla Regione o Provincia autonoma eroga il trattamento concesso. Imprese cosiddette plurilocalizzate Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Direzione generale per ammortizzatori sociali e gli incentivi all occupazione - entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell INPS effettua l istruttoria. Nel corso dell istruttoria il Ministero del lavoro verifica l esistenza dei presupposti e quantificato l onere nel rispetto dei limiti di spesa programmati invia lo schema di decreto di concessione al Ministero dell economia e delle finanze al fine di acquisire entro 15 giorni il concerto. Il Ministero del Lavoro, entro 5 giorni dall emanazione del Decreto di concessione ne trasmette copia all Inps Il ruolo dell Inps All Inps è affidato il monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e in generale dei flussi finanziari correnti e prevedibili. A tal fine, le aziende destinatarie del provvedimento di concessione devono trasmettere mensilmente all INPS i modelli per l erogazione dei trattamenti (modello SR41) entro e non oltre il 25 giorno del mese successivo alla fruizione del trattamento. Non sono previste sanzioni o decadenze dei pagamenti in caso di invio oltre il termine previsto. I dati dei monitoraggi mensili vengono trasmessi dall Inps a tutte le parti interessate: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell Economia e delle Finanze, le Regioni e le Province autonome limitatamente alle prestazioni riconosciute per i propri ambiti di competenza. nuovi criteri dicembre

18 Schema di presentazione della domanda e istruttoria Imprese con sedi in unica Regione o Provincia autonoma Imprese plurilocalizzate nuovi criteri dicembre

19 4 Mobilità in deroga La mobilità in deroga è concessa con provvedimento adottato: - dalle Regioni o Province autonome per i lavoratori ex-dipendenti di imprese ubicate nei proprio territori. Alle Regioni e alle Province autonome è posto il limite della disponibilità delle risorse assegnate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze; - dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze per i lavoratori ex-dipendenti di imprese con unità produttive ubicate in diverse Regioni o Province autonome. Beneficiano delle prestazioni di mobilità in deroga i lavoratori in possesso dei requisiti di accesso (vedi punto successivo della Guida). 4.1 Soggetti beneficiari Il trattamento di mobilità in deroga è concesso ai lavoratori: disoccupati (ai sensi dell art. 1, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181); in possesso di un anzianità aziendale di 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (art. 16, co. 1, L. n. 223/1991); privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro (mobilità ordinaria, indennità di AspI e indennità di MiniAspI); provenienti da un impresa di cui all art. 2 comma 3 (anziché 5) del Decreto Il trattamento di mobilità può essere concesso, analogamente alla cassa integrazione in deroga, soltanto ai lavoratori provenienti da soggetti giuridici qualificabili come imprese ai sensi dell art e 2083 del c.c. (cfr. punto 3.1 della Guida). Il refuso contenuto all art. 3, comma 1 del Decreto è stato sistemato dalla circolare n. 19/2014. Il rimando al comma 5 dell art. 2 non è corretto poiché riguarda il settore della pesca. Come previsto per la Cig, anche la mobilità in deroga non può essere concessa a favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso ad analoghe prestazioni. Ne consegue che i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato dovranno accedere prioritariamente, se in possesso dei requisiti richiesti, alla mobilità ordinaria, alle indennità di ASpI e MiniAspI, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti. La circolare del Ministero del lavoro n. 19/2014 precisa, altresì, che non è ammissibile la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga nel caso di rigetto delle domande di indennità di ASpI per la mancanza dei requisiti nuovi criteri dicembre

20 contributivi e/o assicurativi, potendosi in subordine riconoscere l indennità di MiniASpI, ove sussistano le condizioni soggettive. 4.2 Limiti di durata Le durate massime di concessione dei trattamenti di mobilità in deroga sono distinte tra lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga: - per almeno tre anni anche non continuativi; - per un periodo inferiore a tre anni. Di seguito la tabella di sintesi Tipologie Periodo di riferimento Durata massima consentita Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni anche non continuativi Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni 1 gennaio 2014/31 dicembre gennaio 2015/31 dicembre 2016 dal 1 gennaio 2017 (*) 1 gennaio 2014/31 dicembre gennaio 2015/31 dicembre mesi compresi i periodi già concessi nel 2014 per effetto di accordi stipulati in data anteriore al 4 agosto 8 mesi per i lavoratori residenti del Mezzogiorno (aree di cui al DPR n. 218/1978) Il trattamento NON può essere erogato Il trattamento NON può essere erogate 7 mesi (tetto massimo 3 anni + 5 mesi) compresi i periodi già concessi nel 2014 per effetto di accordi stipulati in data anteriore al 4 agosto 10 mesi (tetto massimo 3 anni + 8 mesi) per i lavoratori residenti del Mezzogiorno (aree di cui al DPR n. 218/1978) 6 mesi (tetto massimo 3 anni + 4 mesi) 8 mesi (tetto massimo 3 anni + 4 mesi) per i lavoratori residenti nel nuovi criteri dicembre

21 dal 1 gennaio 2017 (*) Mezzogiorno (aree di cui al DPR n. 218/1978) Il trattamento non può essere più erogato (*) dal 1 gennaio 2017 sono abrogate le disposizioni normative che regolano l istituto della mobilità ordinaria anche con riferimento a specifici settori. 4.3 Domanda Il lavoratore interessato alla fruizione del trattamento di mobilità in deroga deve presentare, a pena di decadenza, la domanda all Inps entro 60 giorni decorrenti: - dalla data di licenziamento - dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito; oppure, se successiva i 60 giorni decorrono dalla data: - del decreto di concessione della Regione o Provincia autonoma (imprese con sede ubicate in unica Regione); - del decreto interministeriale (imprese plurilocalizzate). Il lavoratore è tenuto a comunicare alla Regione la presentazione della domanda all Inps Istruttoria delle domande modalità e termini Nel limite delle risorse assegnate, le Regioni e le Province autonome adottano i provvedimenti di concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato da imprese ubicate nel proprio territorio. Le Regioni e le Province autonome quantificano l onere e trasmettono i provvedimento tramite il sistema informativo percettori al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all occupazione e all Inps. Per le imprese plurilocalizzate, cioè nel caso di prestazioni che coinvolgono lavoratori dipendenti di imprese con unità produttive ubicate in più Regioni o Province autonome l istruttoria è effettuata dal al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all occupazione - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell azienda. Il Ministero del lavoro verificata la sussistenza dei presupposti, quantifica l onere finanziario e trasmette, nel limite di spesa, lo schema di decreto al Ministero dell Economia e delle Finanze per acquisirne il concerto entro 5 giorni. nuovi criteri dicembre

22 Entro il termine di 5 giorni dall adozione del decreto interministeriale di concessione, il Ministero del lavoro ne trasmette copia all Inps al quale è affidato il monitoraggio Il ruolo dell Inps All Inps è affidato il monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e in generale dei flussi finanziari correnti e prevedibili. I dati dei monitoraggi mensili sono comunicati contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all occupazione e alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, al Ministero dell Economia e delle Finanze, nonché alla Regioni o Provincia autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per i propri ambiti di competenza. Schema di istruttoria e adozione dei provvedimenti concessione Imprese con sedi in unica Regione o Provincia autonoma nuovi criteri dicembre

23 Imprese plurilocalizzate nuovi criteri dicembre

24 5 Disposizioni transitorie finali Il Decreto, all art. 6, detta apposite disposizioni al fine di regolare la fase transitoria coincidente con il periodo che intercorre dalla data l emanazione del Decreto fino al giorno antecedente alla pubblicazione della circolare del Ministero del lavoro che ha reso concretamente operativi i nuovi criteri di concessione già vigenti dal 1 agosto La fase transitoria interessa, grosso modo, le domande di concessione presentate nel mese di agosto e fino al 10 settembre 2014 che non potevano tenere conto dei nuovi criteri. Per la fase transitoria il Decreto dispone: la portata non retroattiva delle nuove disposizioni che si applicano agli accordi sottoscritti dal 4 agosto in poi. Fanno eccezione, le modalità di calcolo dei limiti massimi di durata previsti per ciascun lavoratore nei quali sono computati per l anno 2014 tutti i periodi di mobilità e di cassa integrazione concessi sulla base di accordi sottoscritti in data anteriore al 4 agosto (cfr. punti 3.4 e 4.2); la deroga, per l anno 2014, del requisito di anzianità lavorativa di almeno 8 mesi (anziché 12 mesi richiesti dal 2015) per la concessione di trattamenti di cassa integrazione concessi sulla base di accordi stipulati dopo il 4 agosto 2014; la proroga dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali nel limite di spesa pari a Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze su proposta del Ministero dello sviluppo economico può disporre con decreto, la proroga dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri generali di concessione di cui all art. 2 per la cassa integrazione guadagni e all art. 3 per la mobilità in deroga. Gli effetti dei trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31/12/2014. la possibilità per ciascuna Regione o Provincia autonoma di disporre anche in deroga ai criteri generali dettati all art. 2 e art. 3 del Decreto, la concessione di trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga entro il limite di spesa di e, comunque, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite. Pertanto, con riferimento alle risorse stanziate per l anno 2014 ciascuna Regione o Provincia autonoma potrà utilizzare le quote che man mano saranno rese disponibili tramite i decreti interministeriali di assegnazione. L utilizzo oltre le quote assegnate è posto a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione ai sensi dell art. 1, comma 253, L. n. 228/2012. Gli effetti dei trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31/12/2014. nuovi criteri dicembre

25 Bisognerà attendere le singole disposizioni regionali per verificare con quale modalità sarà attuata la disposizione transitoria dell art. 6 comma 3 che riconosce alle Regioni la facoltà di derogare, nel limite del 5% delle risorse assegnate, i criteri generali della Cig e mobilità in deroga. L accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto il 12 settembre 2014 tra la Regione Piemonte, l Inps e le parti sociali ha in proposito stabilito «Sempre all articolo 6, come in premessa indicato, si stabilisce che le Regioni, nella sola annualità 2014, possano disporre la concessione di trattamenti di CIGD derogando ai criteri prima enunciati, entro limiti di spesa definiti (non oltre il 5% delle risorse disponibili con un tetto complessivo di 70 milioni di Euro). In questo contesto, le parti, ferma restando l applicazione integrale delle nuove regole gestionali a partire dal 2015, ritengono di operare le seguenti deroghe per l annualità in corso, in coerenza con gli orientamenti definiti nella riunione del Tavolo delle Parti Sociali del 29 Agosto 2014 e a fini di tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro coinvolti, valutato che l impatto economico che ne deriva rientra nei limiti di spesa sopra citati: - mantenimento fino al 31 dicembre 2014 del requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa per l accesso alla CIGD; - mantenimento fino al 31 dicembre 2014 delle concessioni di trattamenti di CIGD per le domande presentate da datori di lavoro non imprenditori; - mantenimento fino al 31 dicembre 2014 delle concessioni di trattamenti di CIGD per le domande concernenti apprendisti coinvolti in procedure di CIGS per cessazione di attività in corso». Nella trattazione delle disposizioni transitorie e finali si è tenuto conto della segnalazione di correzione apportata all art. 6 comma 3 del Decreto, pubblicata in data 29 ottobre dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In particolare, è stata aggiunta la mobilità in deroga tra gli ammortizzatori che possono essere concessi dalle Regioni in deroga ai nuovi criteri di concessione. Si allega, alla presente Guida, il testo del Decreto n del 1 agosto 2014 pubblicato dal Ministero del lavoro in seguito alla segnalazione di errata corrige. nuovi criteri dicembre

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