La Direttiva Quadro Europea sulla Strategia per l ambiente marino (Direttiva 2008/56/EC) D.Lgs 190/2010 e il Progetto sulle Biocostruzioni marine in
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1 La Direttiva Quadro Europea sulla Strategia per l ambiente marino (Direttiva 2008/56/EC) D.Lgs 190/2010 e il Progetto sulle Biocostruzioni marine in Puglia
2 Il 15 luglio 2008 è entrataigore la Direttiva Quadro Europea sulla Strategia per l ambiente marino (Direttiva 2008/56/EC) L obiettivo della Direttiva : il raggiungimento di un buono stato ecologico dell ambiente marino europeo entro il 2020 Stato ecologico: stato generale dell ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici e climatici e delle condizioni fisico-chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all interno o all esterno della zona considerata Fonte: MATTM
3 Natura transfrontaliera della Direttiva La strategia deve essere resa operativa ed adattata a livello regionale e sub-regionale sulla base di principi comuni a tutti i mari Europei Regione Mediterraneo Subregioni Mediterraneo Occidentale Mar Adriatico Mar Ionio e Mediterraneo Centrale Mar Egeo orientale Gli SM devono agire in cooperazione con i Paesi terzi con cui condividono le Regioni e Sub - regioni marine, in particolare nell ambito delle convenzioni internazionali esistenti
4 Integrazione delle diverse politiche ambientali: normative comunitarie accordi internazionali evitando sovrapposizioni Barcelona Convention
5 Campo di applicazione della Direttiva
6 Tempistiche 15 luglio Recepimento Avvenuto con d.lgs.109 del Proporre le suddivisioni nelle rispettive sottoregioni (Mar Med.Occ., Mar Adriatico, Mar Ionio e Mar Med.Centr.) -Identificare le autorità competenti nazionali all applicazione della Direttiva 15 luglio Valutazione iniziale dello stato ecologico attraverso i dati esistenti art. 8 -Definizione del Buono Stato Ecologico art.9 -Definizione di una serie di traguardi ambientali e indicatori art Raggiungimento del buono stato ecologico 15 luglio Programmi di misure per conseguire o mantenere il buono stato ecologico 15 luglio Programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ecologico art.11
7 Suddivisione in 3 sottoregioni Autorità competente nazionale all applicazione della Direttiva Ministero Ambiente
8 1) Art. 8-Valutazione iniziale dello stato ecologico attraverso i dati esistenti e sulla base dell Allegato III, Tabella 1 e 2-1 La prima fase di tale processo è la valutazione iniziale (art. 8, D.Lgs 190/2010). Sul piano dei contenuti della valutazione iniziale, il decreto stabilisce che vengano considerati i seguenti tre aspetti (art. 8, c. 3): a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale attuale della regione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III; b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, la quale tenga conto delle tendenze rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e sinergici, e delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente legislazione comunitaria;
9 1) Art. 8-Valutazione iniziale dello stato ecologico attraverso i dati esistenti e sulla base dell Allegato III, Tabella 1 e 2-2 c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado La valutazione iniziale dello stato ambientale marino è da effettuare sulla base dei dati e delle informazioni esistenti (art. 8, c. 1 del D. Lgs) e l operazione di raccolta dei dati/informazioni è sostenuta dalla previsione che le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che, nell esercizio delle proprie attività, producono o detengono dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su richiesta del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a metterli a disposizione ( ) (art. 8, c. 2, del D. Lgs.). Il Buono Stato Ambientale è il concetto chiave della MSFD e quindi del Decreto. Tale status ambientale è da conseguirsi per ciascuna delle tre subregioni marine individuate per l Italia: i) Mediterraneo occidentale, ii) Adriatico, iii) Ionio e Mediterraneo centrale.
10 15 luglio ) Art. 8-Valutazione iniziale dello stato ecologico attraverso i dati esistenti e sulla base dell Allegato III, Tabella 1 e 2
11 ALLEGATO Tabella 1 Elenchi Tabella 1, Allegato III Direttiva 2008/56/CE (Caratteristiche) Zoom Caratteristiche fisico-chimiche -Topografia e batimetria del fondo marino -Distribuzione dei nutrienti (DIN,TN,DIP,TP TOC) e dell O 2 -Profilo di ph e di pco 2 Tipi di habitat -Tipi di habitat predominanti sul fondo marino e nella colonna d acqua.. - Identificazione e mappatura di habitat particolari.. Caratteristiche biologiche -Descrizioni delle comunità biologiche associate agli habitat : fitoplancton, zooplancton, angiosperme, macrofite, invertebrati del fondo marino. -Informazioni sulle strutture delle popolazioni ittiche -Descrizione della dinamica delle popolazioni specie di mammiferi, rettili marini -Inventario specie esotiche, non indigene Altre caratteristiche - Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, contaminazione dei sedimenti..
12 Tabella 2, Allegato III Direttiva 2008/56/CE (Pressioni e impatti) Perdita fisica -Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio) Danni fisici -Cambiamenti dell interramento (scarichi, dragaggi...) -Abrasione (impatto sul fondo causato da pesca commerciale, navigazione ) Altre perturbazioni fisiche -Rumore sottomarino -Rifiuti marini Contaminazione da sostanze pericolose -Introduzione di composti sintetici -Introduzione di sostanze e composti non sintetici
13 15 luglio ) Art. 9-Definizione del Buono Stato Ecologico Sulla base della valutazione iniziale gli Stati Membri definiscono il buono stato ecologico sulla base di criteri e standard metodologici individuati dalla CE buono stato ambientale: stato ambientale delle acque marine tale per cui le stesse preservano la diversita' ecologica e la vitalita' di mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e tale per cui l'utilizzo dell'ambiente marino si svolge in modo sostenibile, salvaguardandone le potenzialita' per gli usi e le attivita' delle generazioni presenti e future. Il buono stato ambientale e' definito in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base dei descrittori qualitativi dell'allegato I
14 15 luglio ) Art. 9-Definizione del Buono Stato Ecologico Sulla base della valutazione iniziale gli Stati Membri definiscono il buono stato ecologico sulla base di criteri e standard metodologici individuati dalla CE La seconda fase è la determinazione del buono stato ambientale (GES) (art. 9, D.Lgs, 190/2010). Il GES è da determinarsi sulla base di 11 descrittori qualitativi dell ambiente marino che fanno riferimento a molteplici aspetti degli ecosistemi marini, tra cui la biodiversità, l inquinamento, l impatto delle attività produttive (allegato I del D.Lgs 190/2010). La decisione della Commissione europea del 1 settembre 2010 (2010/477/UE) delinea l'approccio da adottare per la determinazione del GES delineando 26 criteri e 56 indicatori associati agli 11 descrittori. Tali criteri e indicatori comprendono una combinazione di elementi relativi allo stato, impatti e pressioni. Mentre alcuni criteri sono già adeguatamente sviluppati e operativi, per altri è necessario allo stato attuale un ampliamento delle conoscenze scientifiche e si rimanda perciò ad una futura revisione della Decisione della CE.
15 15 luglio ) Art. 9-Definizione del Buono Stato Ecologico Sulla base della valutazione iniziale gli Stati Membri definiscono il buono stato ecologico sulla base di criteri e standard metodologici individuati dalla CE Il buono stato ambientale è determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato 1 del decreto, ed è identificato quando: a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana; b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale da evitare la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana e da consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo equilibrato; c) le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse causate dalle attività umane nella zona interessata, siano compatibili con le condizioni indicate nelle lettere a) e b); d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attività umane, non causino effetti inquinanti.
16 15 luglio ) Art. 9-Definizione del Buono Stato Ecologico Descrittori qualitativi per la determinazione del buon stato ambientale 1. La biodiversita' e' mantenuta. La qualita' e la presenza di habitat nonche' la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. 2. Le specie non indigene introdotte dalle attivita' umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi. 3. Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una composizione per eta' e dimensioni della popolazione indicativa della buona salute dello stock. 4. Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversita', e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacita' riproduttiva. 5. E' ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversita, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
17 15 luglio ) Art. 9-Definizione del Buono Stato Ecologico Descrittori qualitativi per la determinazione del buon stato ambientale 5. E' ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversita, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo. 6. L'integrita' del fondale marino e' ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non subiscano danni. 7. La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini. 8. Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti. 9. I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti. 10. Le proprieta' e le quantita' di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino. 11. L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, e' a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.
18 15 luglio ) Art. 10-Definizione dei Traguardi Ambientali La terza fase è la definizione dei traguardi ambientali che aiuteranno a rilevare i progressi nel processo di conseguimento del buono stato ambientale. Art. 10 d.lgs.190/2010 Definizione dei traguardi ambientali 1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell Ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV.
19 15 luglio ) Art. 10-Definizione dei Traguardi Ambientali Allegato IV Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per definire i traguardi ambientali 5. Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi. 6. Formulazione dei traguardi, compresi possibili traguardi intermedi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento. 7. Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei traguardi :Marine-Strategy&catid=325:News-Assessorato-Opere-Pubbliche&Itemid=988
20 Principi e finalita 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il Nell'ambiente marino, nel rispetto di quanto disposto al comma 1, deve essere garantito un uso sostenibile delle risorse, in considerazione dell'interesse generale. A tal fine le strategie per l'ambiente marino: a) applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attivita' umane per assicurare che la pressione complessiva di tali attivita' sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buon stato ambientale; b) salvaguardano la capacita' degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo; c) considerano gli effetti transfrontalieri sulla qualita dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina; d) rafforzano la conservazione della biodiversita' dell'ambiente marino, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della rete delle aree marine protette previste dalla vigente normativa e di tutte le altre misure di protezione; e) perseguono la progressiva eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino; f) assicurano che le azioni di monitoraggio e la ricerca scientifica sul mare siano orientate all'acquisizione delle conoscenze necessarie per la razionale utilizzazione delle sue risorse e potenzialita'.
21 Progetto Biocostruzioni in Puglia Ai fini della corretta attuazione della Direttiva Habitat, la Commissione Europea ha richiesto agli Stati membri di verificare, a livello nazionale, la sufficienza dei Siti di Importanza Comunitaria per habitat e specie marini e di adottare le liste dei SIC marini, fissandone priorità di gestione e misure di conservazione entro il 2012 (EU Action Plan to 2010 and beyond). L Italia è perciò stata chiamata ad individuare nuovi SIC a mare e a produrre un adeguata documentazione relativa alla completezza della Rete Natura Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
22 Progetto Biocostruzioni in Puglia L habitat è attualmente l unità di riferimento più praticabile per la gestione e la protezione della biodiversità. Questo strumento normativo è estremamente carente per l ambiente marino: all interno degli oltre 200 habitat definiti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva Habitat, quelli marini meritevoli di protezione sono solo nove (di cui 3 di transizione) Direttiva "Habitat" 92/43. Allegato I Tipi di habitat naturali di acque marine e ambienti a marea la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione(zsc) (prioritari = *) 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 1120* Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 1130 Estuari 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 1150* Lagune costiere 1160 Grandi cale e baie poco profonde 1170 Scogliere 1180 Strutture sottomarine causate da emissioni di gas 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
23 Progetto Biocostruzioni in Puglia Allo stesso modo, nell allegato II alla Direttiva, su 134 vertebrati elencati, solo 12 sono marini e tra le 59 specie di invertebrati e 291 specie di piante nessuna è marina. L elenco degli habitat è riportato nella versione EUR27 (luglio L elenco degli habitat è riportato nella versione EUR27 (luglio 2007) del Manuale di interpretazione degli habitat dell Unione Europea, che include la descrizione di nuovi habitat ed emendamenti ad alcuni habitat già individuati. Queste interpretazioni sono fornite anche nelle Linee guida per la istituzione della rete natura 2000 nell ambiente marino Applicazione delle direttive Habitat e Uccelli (Marzo 2007).
24 Progetto Biocostruzioni in Puglia Allo stesso modo, nell allegato II alla Direttiva, su 134 vertebrati elencati, solo 12 sono marini e tra le 59 specie di invertebrati e 291 specie di piante nessuna è marina. L elenco degli habitat è riportato nella versione EUR27 (luglio L elenco degli habitat è riportato nella versione EUR27 (luglio 2007) del Manuale di interpretazione degli habitat dell Unione Europea, che include la descrizione di nuovi habitat ed emendamenti ad alcuni habitat già individuati. Queste interpretazioni sono fornite anche nelle Linee guida per la istituzione della rete natura 2000 nell ambiente marino Applicazione delle direttive Habitat e Uccelli (Marzo 2007).
25 Progetto Biocostruzioni in Puglia Quest ultimo documento individua la componente marina della rete di Natura 2000 quale componente integrante dell'intera rete ecologica europea Natura Uniformemente all'ambiente terrestre, la rete marina mirerà a proteggere siti di importanza europea ai fini della conservazione per (1) i tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e (2) le specie elencate nell'allegato II della direttiva Habitat, per garantire che questi elementi possano essere mantenuti o, ove del caso, ripristinati in uno stato di conservazione soddisfacente nella loro area di ripartizione naturale.
26 Progetto Biocostruzioni in Puglia Il processo di designazione di siti marini in Italia risulta ben lungi dall essere realizzato; tale situazione è determinata sia dalla carenza di studi scientifici sia dalla mancanza di una chiara individuazione delle competenze in ambito marino. Il mare è definito come demanio statale ma allo stesso tempo il DPR 357/97 affida alle Regioni la competenza sull individuazione e gestione dei siti Natura 2000 (fonte: Duprè, Vindigni, Criscoli).
27 Progetto Biocostruzioni in Puglia In tale contesto e nell ambito dell accordo quadro tra MATTM e SIBM è stata stipulata una convenzione il cui scopo è fornire un supporto tecnico-scientifico al Ministero per l adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva Habitat per il completamento della Rete Natura 2000 sia nelle acque territoriali che in quelle internazionali di interesse per l Italia, anche in relazione alle convenzioni internazionali e al piano d azione europeo per la biodiversità.
28 Progetto Biocostruzioni in Puglia In particolare il progetto si prefigge di: - Utilizzare criteri omogenei di selezione dei siti sulla base degli indirizzi comunitari e delle procedure da concordare con il Ministero; - Definire criteri di protezione e gestione dei siti sulla base degli indirizzi comunitari e delle procedure da concordare con il Ministero; - Fornire per gli habitat marini di interesse comunitario la traduzione della scheda interpretativa e l interpretazione in funzione italiana secondo un modello di scheda già predisposto; - Revisionare, su scala nazionale, i SIC marini esistenti; - Individuare (compresa perimetrazione e compilazione del formulario standard) una nuova proposta di SIC sia nelle acque territoriali che nelle acque internazionali di interesse per l Italia: la proposta deve garantire adeguata rappresentatività a tutti gli habitat e le specie per cui l Italia è chiamata a proporre SIC; - Predisporre un adeguata relazione tecnico-scientifica che attesti la completezza della Rete Natura 2000 in mare secondo gli standard comunitari. (fonte: Relini)
29 Progetto Biocostruzioni in Puglia Relativamente alla Regione Puglia tale ricerca si concentrava essenzialmente nella proposta di revisione dei SIC marini esistenti e nell individuazione di habitat delle grotte marine sommerse e di habitat reef (scogliere), anche tramite l istituzione di nuovi SIC. la Regione Puglia ha istituito 31 SIC a carattere marino o di transizione. Nei siti di interesse comunitario finora istituiti sono state individuate 3 tipologie di habitat (cod. hab e 8330) alle quali si deve aggiungere l habitat a scogliere (cod. hab. 1170) attualmente non segnalato.
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31 Progetto Biocostruzioni in Puglia L habitat a prateria di P. oceanica (cod. hab. 1120) è in gran parte protetto nei SIC già istituiti (103.6 kmq su kmq complessivi pari al 67%). Questi valori sono stati ottenuti dai referenti regionali SIBM analizzando la recente mappatura realizzata in ambito POR (2006). I risultati osservati sono molto diversi da quelli riportati dalle precedenti mappature e tale circostanza rappresenta una delle motivazioni per la ridefinizione-riperimetrazione dei siti a mare.
32 Progetto Biocostruzioni in Puglia Il coralligeno (cod. hab. 1170) è un habitat importante per la Puglia in quanto ne caratterizza la piattaforma continentale. Si estende nel complesso per circa 430 kmq, anche se le stime sulla sua distribuzione risalgono ad uno studio ENEA del Attualmente, questa tipologia di habitat risulta abbondantemente protetta (48 % circa) nei siti di interesse comunitario già istituiti, anche se non è stata affatto segnalata nelle schede Natura In considerazione delle nuove informazioni sulla distribuzione della Posidonia oceanica e dei dati sul coralligeno, anch essi derivanti da indagini rivelatisi poco precise, si considera necessario un ulteriore affinamento delle informazioni al fine di procedere ad una revisione dei SIC esistenti che risulti più aderente alla reale distribuzione degli habitat.
33 Progetto Biocostruzioni in Puglia Con il termine "biocostruzioni" si definiscono ambienti caratterizzati dalla sovrapposizione di strutture biologiche che, dopo generazione, crescono le une sulle altre portando alla formazione di strutture positive sul fondo. Nel Mediterraneo, le biocostruzioni sono rappresentate in gran parte da: - Aggregati di tubi calcarei di policheti (Sabellaria, Ficopomatus) o di molluschi (Vermetidi e Ostriche) - Aggregati di gusci di balani (Balanus) - Depositi scheletrici di briozoi (Schizobrachiella) - Trottoirs (marciapiedi) di alghe coralline (es. Lithophillum) - Aggregati di alghe rosse, spugne, cnidari (corralligeno) - Formazioni di madreporari di acque superficiali (Cladocora) o di acque profonde (Madrepora, Lophelia)
34 Progetto Biocostruzioni in Puglia Cogliendo l opportunità offerta dal PO FESR ASSE IV Linea 4.4 Interventi per la rete ecologica una serie di progetti da attuarsi con le seguenti azioni previste: Azione interventi di supporto alla fruizione sostenibile a fini turistici del territorio naturale anche attraverso il recupero funzionale di siti di interesse naturale compromessi e degradati; Azione promozione e valorizzazione del patrimonio naturale del sistema regionale per la Conservazione della Natura a fini turistici; Azione interventi di valorizzazione finalizzati ad elevare la fruizione di aree ambientali omogenee individuate in piani di azione esistenti.
35 Progetto Biocostruzioni in Puglia La Regione Puglia (Servizio Assetto del Territorio Ufficio Parchi) ha individuato nella conoscenza e salvaguardia delle biocostruzioni presenti sul territorio regionale il tema per rispondere a quanto richiesto dalla Comunità Europea a proposito dei Sic marini. Attualmente, la distribuzione del coralligeno lungo le coste della Puglia è conosciuta soltanto per alcuni tratti di costa ma non è disponibile una cartografia georeferenziata aggiornata, a scala regionale e soprattutto non è noto lo stato di conservazione per la maggior parte della regione. Considerato che attualmente lungo la costa pugliese vi è una continua crescita di pressioni antropiche, spesso interagenti, risulta altresì indispensabile l implementazione di adeguate misure di conoscenza e di gestione finalizzate alla conservazione degli ecosistemi ed all uso sostenibile delle risorse naturali in accordo con le Direttive Europee.
36 Progetto Biocostruzioni in Puglia La Regione ha messo a bando un progetto che garantirà la caratterizzazione spaziale di tali popolamenti, il censimento della biodiversità, l analisi delle pressioni, l elaborazione di proposte di pianificazione e che consentiirà al tempo stesso di fruire dei siti individuati e di proteggerne il grande valore ambientale. Sinteticamente perciò gli obiettivi richiesti al progetto possono essere riassunti nei seguenti punti: 1) Acquisizione di dati relativi ai diversi aspetti che riguardano le biocostruzioni ( un sistema altamente dinamico risultato dell equilibrio tra l azione dei costruttori e quella dei demolitori), da quelli biologici ed ecologici (evoluzione, biodiversità, strutturazione delle comunità) a quelli ambientali e climatici (eterogeneità, complessità, ciclo della CO 2, cambiamenti climatici e del livello marino) e anche socio economici (pesca, pesca sportiva, turismo).
37 Progetto Biocostruzioni in Puglia Sintesi obiettivi richiesti al progetto 2) analisi delle pressioni antropiche lungo la costa della Puglia e lo studio degli effetti di impatti multipli sulle biocostruzioni; 3) elaborazione di proposte di pianificazione che consentano anche di fruire di tali siti senza alterarne il grande valore ambientale che essi rappresentano.
38 Grazie per la vostra attenzione!!
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