D ISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 993 del 1% )

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1 REGIONE DELL'UMBRIA Atti Consiliari VII LEGISLATURA ATTO N D ISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 993 del 1% ) Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28/2/1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno, Monitoraggio e Sviluppo Processi il Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il

2 i * *, Cod. DX Modulo M/8 REGIONE DELL UMBRIA OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: ULTERIORI MODIFICHE ALLA L.R , N. 6, COME INTEGRATA DALLA L.R ,N. 10 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17/07/2003 n. 993 LORENZETTI MARIA RITA Presidente MONELLI DANILO Vice Presidente BOCCI GIANPIERO Assessore Dl BARTOLO GIROLAMINI FEDERICO ADA Assessore Assessore GROSSI MADDOLI GAIA GIANFRANCO Assessore Assessore RIOMMI VINCENZO ROSI MAURIZIO Assessore Assessore Presidente : MONELLI DANILO. Relatore : BQCCI GIANPIERO Direttore: BECCHETTI CIRO Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

3 I * w LA GIUNTA REGIONALE Visto l art. 23 del proprio Regolamento interno; Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale alle attività produttive avente per oggetto: Ulteriori modifiche alla L.R , n. 6, come integrata dalla L.R , n. 10 Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi ; Tenuto conto del parere e delle proposte formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano; Preso atto che il presente disegno di legge non comporta aumenti di spesa o diminuzione di entrate; Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva; Ritenuto di provvedere all approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi, espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) di approvare l allegato disegno di legge, avente per oggetto Ulteriori modifiche alla L.R , n. 6, come integrata dalla L.R , n. 10 Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi, e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale; 2) di indicare il proprio Assessore Gianpiero Bocci di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie; 3) di chiedere che sia adottata la procedura d urgenza ai sensi dell art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale. IL DIRETTORE : IL PRESIDENTE: IL RELATORE: IL SEGRETARI6 V;faNTE: (9

4 3 - REGIONE DELL UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI Dl LEGGE E RELAZIONi Disegno di leqqe: Ulteriori modifiche alla L.R , n. 6, come integrata dalla L.R , n. 10 Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi. RELAZIONE Il tartufo in Umbria costituisce una notevole risorsa economica oltre che una passione diffusa tra gli oltre quindicimila cercatori. Dati ufficiali indicano una produzione media annua di 150 quintali (dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato all ISTAT nel 1996) ma si ritiene trattarsi di una cifra sottostimata che non tiene sufficientemente conto dell autoconsumo dei cercatori e delle quantità di prodotto commercializzato che sfugge al controllo fiscale. Circa un migliaio sono le tartufaie coltivate o controllate in grande prevalenza da privati, ma anche da enti pubblici, per una superficie complessiva di circa diecimila ettari. L Umbria è, infatti, tra le regioni che producono più tartufi e sul suo territorio si possono trovare tutte le specie che la normativa considera commestibili. Qui si raccoglie il tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vittad.), rinomato quello dei territori di Norcia e Spoleto, ma è possibile trovarlo lungo tutto l Appennino; il tartufo bianco (Tuber Magnatum Pico) e questa è la specie di maggior pregio - anche se meno diffusa - che viene raccolto nelle zone dell Alto Tevere, nell Eugubino ed in alcune zone del Ternano; lo scorzone o tartufo estivo (Tuber Aestivum Vittad.) ed il bianchetto (Tuber Borchi Vittad.), insieme a tutte le altre specie minori, ricercate in tutta la regione. I tartufi quindi sono diffusi in tutto il territorio regionale, tanto da far dire che l Umbria è una grande tartufaia. Al tartufo sono legate attività di filiera che si concretizzano in tutte le forme di trasformazione dei numerasi prodotti alimentari nei quali viene mescolato, in misura maggiore o minore: dalla pasta ai formaggi, dal cioccolato ai gelati, etc. senza contare le numerose salse al tartufo utilizzate nei modi più svariati in molti piatti della cucina tipica italiana. Al tartufo sono dedicate numerose manifestazioni turistiche e gastronomiche e tra queste le più importanti, le mostre, che si tengono in diverse località della regione: in particolare a Norcia, Città di Castello, Fabro, Valtopina, Spoleto, etc. E da considerare, poi, il prezzo del tartufo, molto variabile in relazione all andamento stagionale che determina la sua maggiore o minore presenza, ma, per lo più, estremamente elevato, in particolare per le specie di maggior pregio. Molto utilizzato nella cucina di qualità per le sue caratteristiche organolettiche, per i sapori e gli aromi estremamente piacevoli al gusto ed all olfatto, è ricercato dai ristoratori di tutta Italia ed anche all estero. E un prodotto che certamente non rimane invenduto. E, infine, importante tener conto del fatto che costituisce, per diverse realtà familiari, un integrazione del reddito a volte anche notevole. Negli ultimi anni il tartufo fa parte di una sorta di pratica sportiva con i cani: la ricerca.nel minor tempo possibile di un -tartufo nascosto in una data superficie. Si tratta di gare per appassionati che posseggono cani ben addestrati ed anch essi molto costosi. E ben spiegabile, per tutto quanto detto, l interesse che suscita ogni questione legata in qualche modo alla materia. La Regione si è dimostrata sempre attenta e sensibile in proposito emanando normative che, di tempo in tempo, sono andate incontro alle esigenze dei numerosi tartufai, delle loro : Associazioni e degli imprenditori che operano nei settori della trasformazion commercio dei tartufi. /..

5 SI -. REGIONE DELL UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI Dl LEGGE E RELAZIONI i La prima legge regionale risale al 1980 (L.R , n. 38). Successivamente è stata emanata la legge quadro nazionale, la n. 752 del 1985, alla quale la Regione si è adeguata con la propria L.R. n. 47 del Successivamente la Regione ha ritenuto necessario rivedere alcuni aspetti applicativi ed ha emanato l attuale L.R. n. 6194, modificata ed integrata dalle successive LL.RR n , poiché presentava alcuni aspetti lacunosi e tali da richiedere interpretazioni e pareri giuridici e n ; L interesse della Regione Umbria per la tutela del patrimonio tartufigeno appare evidente anche da altre considerazioni: già a partire dal 1980 si è adoperata con le LL.RR n. 38/80, n. 55/81 e n. 47/87 concedendo contributi a privati per la realizzazione di tartufaie coltivate per una superficie di 220 ha circa ed un importo totale di spesa di f Ai sensi del Reg. CE 2025/88 Ob. 5b, sono state finanziate ulteriori iniziative a favore di privati per la realizzazione di tartufaie coltivate per una superficie totale di 178 ha circa, concedendo contributi pari a f Attualmente, con il Piano di Sviluppo Rurale per l Umbria (Misura (h) e (i)), la Regione ha previsto la possibilità di realizzare imboschimenti con specie tertufugene micorrizzate, riconoscendo alla tartuficoltura un ruolo importante ai fini della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico. Infine, a tutela del coltivatore e nell intento di ridurre l aleatorietà che è legata alla riuscita degli impianti tartufigeni, il Consiglio Regionale ha approvato il Testo Unico in Materia Forestale con la L.R. n. 28 del ed il relativo Regolamento d attuazione n. 7, che prevedono l obbligo, da parte dei vivaisti umbri, di commercializzare piante a micorrizzazione certificata. Come si è visto si tratta di una materia che richiede aggiornamenti costanti per motivi diversi: - da una scarsissima conoscenza dei tanti motivi per i quali il tubero nasce, cresce e si riproduce in una certa zona e non in un altra si è passati ad una situazione nella quale tante domande non hanno ancora risposta ma si è in grado di certificare, mediante campionamento, che piante tartufigene sono sicuramente micorrizzate e quindi in grado - nel caso in cui si verifichino le condizioni ambientali favorevoli - di far nascere tartufi. Inoltre circa l ottanta per cento della produzione di tartufo nero, in Umbria nasce dalla coltivazione; - l utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale subisce variazioni significative anche nel corso di pochi anni, basti considerare a titolo esemplificativo alle numerose aziende faunistico-venatorie, quelle agri-turistico- venatorie, i numerosissimi agriturismo, e le già ricordate tartufaie controllate con conseguente chiusura dei rispettivi territori ai cercatori di tartufi e sottrazione di territorio libero ed utile a questa categoria di cittadini; - le modificazioni climatiche, ormai ammesse da tutti coloro che si interessano ai problemi dell ambiente, prefigurano per il nostro Paese condizioni subtropicali con piogge intense e rovinose, raccolte in brevi periodi che succedono a periodi, più lunghi, di siccità. Esse influiscono negativamente nel ciclo di vita di tutti i vegetali, tartufo compreso, specialmente in occasione di prolungati periodi di siccità. La situazione attuale è, sostanzialmente, quella descritta e gli aggiustamenti che vengono proposti con il presente disegno di legge tengono conto in particolare dell esigenza di mantenere un territorio sufficientemente vasto per la libera ricerca del tartufo, della tutela di quest ultimo nel quadro di una.maggiore sensibilizzazione versò le esigenze ambientali che ne consentano una produzione piu ampia e di qualità, della necessità di approfondire sempre più la ricerca per conseguire la.conoscenza sempre più approfondita dei tanti aspetti ancora misteriosi del tartufo. In più, cercando di guardare avanti, si vuole fare un salto di qualità nella salvaguardia di un prodotto umbro che, per la sua diffusione, non può considerarsi un prodotto di nicchia. Un salto di qualità che ha una grande valenza economica e che passa per la certifica di prodotto interamente umbro che merita un marchio di qualità. Da un punto di

6 i <. - REGIONE DELL UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI Dl LEGGE E RELAZIONI organolettico e di risultato nella buona cucina il tartufo umbro tiene testa egregiamente a quello di Acqualagna ed a quello di Alba che sono famosi in Italia ed all estero: ii marchio di qualità può aiutare a metterlo alla pari con quelli. Commento all articolato: Art. 1 - (Finalità) La Regione fin dall anno 1980 e via via nel tempo si è preoccupata di regolamentare la materia tartufi nei suoi vari aspetti legati alla raccolta, alla conservazione, alla commercializzazione ed alla trasformazione, tutelando gli interessi di tutte le categorie interessate: raccoglitori, imprenditori legati alla trasformazione del prodotto ed agricoltori. Le disposizioni introdotte con il presente articolo tendono a salvaguardare ancor più il prodotto umbro. Ciò è consentito da una innegabile migliore conoscenza della materia rispetto al passato. E per questo che si può parlare di piantine tartufigene ta micorrizzazione delle quali può essere certificata. Ma si vuole andare anche oltre istituendo un marchio di qualità del tartufo bianco e nero dell Umbria, cosa che può essere resa possibile, appunto, dall obbligo della certificazione che sia in grado di attestare che il prodotto certificato (la piantina tartufigena) non solo è sicuramente micorrizzata, ma lo è con micorrizze provenienti da tartufi umbri. Art. 2- Modifiche all art. 3 (Delimitazione delle tartufaie) Con le disposizioni introdotte si tende a limitare il fenomeno della tabellazione di tartufaie controllate, in ampie porzioni di territorio, nelle quali il tartufo è scarsamente presente se non assente e che vengono tabellate, cioè chiuse alla libera ricerca, per motivi diversi dalla presenza del tartufo. Le presenti disposizioni vanno correlate con quelle introdotte dall art. 6 di modifica dell art. 9, con le quali si limita la superficie delle nuove tartufaie controllate a cinque ettari. Inoltre vengono precisate questioni che da anni necessitano di chiarezza, come il significato della locuzione presenza diffusa del tartufo, anche se la precisazione potrebbe presentare un qualche grado di arbitrarietà; i nuovi e maggiori compiti della Commissione ed una maggiore precisione e severità dei controlli stessi. Art. 3 - Modifiche all art. 5 (Miglioramenti) La durata del piano delle cure colturali relative ai miglioramenti da effettuare nelle tartufaie controllate è parsa troppo estesa nel tempo, cinque anni, e tale da non determinare effetti certi in termini di produzione quantitativamente e qualitativamente più soddisfacente. La proposta è di ridurre a tre anni il tempo entro il quale il piano deve essere portato a termine. Analogamente dicasi per quanto riguarda le prescrizioni colturali indicate dalla Commissione che dovranno essere portate a termine in un anno anziché in tre. Trattasi infatti, per lo più, di prescrizioni minime che non hanno un impatto economico grave nei confronti dell agricoltore, mentre possono determinare risultati produttivi significativi. Art. 4 - Modifiche all art. 6 (Commissioni).Si tratta di una semplice conversione in euro di importi espressi in lire. Art. 5 - Modifiche all art 8 (Tartufaie coltivate).la ricerca, nel campo della tartuficoltura, ha determiinato negli ultimi anni dei risultati incoraggianti e alcune minime certezze. Al contrario del passato quando.venivano immesse nel mercato piante tartufigene la micorrizzazione delle quali era alquanto incerta, oggi, mediante l utilizzo di tecniche particolari si è in grado di produrre piante tartufigene che possono essere ritenute sicuramente micorrizzate. Con la modifica introdotta con il presente articolo si intende dare maggiore certezza all acquirente determinando l obbligo, da parte del venditore di garantire e certificare la micorrizzazione delle piante immesse marcato mediante il sistema del campionamento..

7 I s ; REGIONE DELL UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI Dl LEGGE E RELAZIONI Art. 6 - Modifiche all art. 9 (Riconoscimento tartufaie) Le modifiche introdotte sono coerenti con quelle apportate nei confronti dell art. 3 del testo attualmente vigente. Le tartufaie controllate che saranno autorizzate o riconosciute successivamente all entrata in vigore della legge non potranno avere un estensione maggiore di cinque ettari. Ciò per far sì che le tartufaie controllate siano veramente tali e non mera tabellazione di territorio ispirata al solo scopo di chiudere l accesso ai cercatori. Art. 7 - Modifiche all art. 16 (Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli) La modifica apportata tende a semplificare la procedura per l accesso dei cercatori di tartufi nei terreni soggetti a vincolo connesso con l attività venatoria. L esperienza ha dimostrato che disporre che l autorizzazione all accesso nelle aziende faunistico venatorie o agrituristiche venatorie sia concessa dalla Comunità Montana non ha un significato pratico stante il fatto che l autorizzazione deve essere concessa in primo luogo dall azienda. Si è preferito, pertanto, mettere direttamente a confronto il richiedente (le Associazioni dei tartufai) ed il concedente (cioè il titolare dell azienda). Art. 8 - Modifiche all art. 12 (Ricerca e raccolta dei tartufi) Le modifiche apportate con questo art. tendono a soddisfare le richieste delle Associazioni dei tartufai in ordine alla precisazione dell ora di inizio e di termine della raccolta. I termini: un ora prima del sorgere del sole ed un ora dopo il tramonto non sono risultati sufficientemente precisi ed hanno dato luogo a contestazioni, anche con gli organi preposti alla vigilanza. Si sono utilizzati pertanto gliorari indicati nel calendario cossidetto di Frate Indovino. E stata inoltre attribuita alle Comunità Montane la facoltà di introdurre variazioni al calendario di raccolta, così come di limitare o revocare quest ultima in relazione a situazioni o condizioni particolari. La materia tartuficoltura (qui intesa nell accezione più ampia) è delegata in buona parte alle CC.mm. ed è parso opportuno che queste ultime decidano autonomamente in relazione a situazioni locali. Art. 9 - Modifiche all art. 13 (Idoneità per la raccolta) Con questo art. vengono coinvolte anche le Associazioni dei tartufai per eventuali corsi ed approfondimenti nella conoscenza del tartufo, attribuendo valore ai corsi di queste ultime anche nel caso che siano finalizzati alla preparazione all esame per conseguire il patentino necessario per la ricerca. Art Modifiche all art. 15 (Iniziative finanziarie) Si tratta di una modifica coerente con altra già illustrata (vedi modifiche all art. 8). Art 11 - Modifiche all art. 19 (Zone geografiche) Allo scopo di salvaguardare il tartufo si è introdotta una norma che ha la valenza di un invito rivolto ai Comuni della regione. Qualora in alcuni territori fossero riscontrate condizioni di particolare vocazione per il tartufo i Comuni potrebbero prendere l iniziativa di tutelarli in. maniera. particolare anche ne! Piano Regolatore Generale. Art Modifiche all art. 20 (Sanzioni amministrative) Anche in questo caso si tratta, almeno per una parte, di semplice conversione in euro di importi espressi il lire. Per l altra parte dell attribuzione alle Comunità Montane di ulteriori compiti in materia di sanzioni. i 1

8 i * ; REGIONE DELL UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI Dl LEGGE E RELAZIONI Diseqno di lem: Ulteriori modifiche alla L.R , n. 6, come integrata dalla L.R , n. 10 Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi. Art. 1. (Finalità) Al IA comma dell art. 1 viene aggiunto il seguente IlA comma: 2. La Regione inoltre tutela il patrimonio tartuficolo umbro con: - la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella regione; - il perseguimento di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell Umbria. Ar-t. 2 (Modifiche all Art. 3 - Delimitazione delle tartufaie) L ultimo periodo del terzo comma è abrogato. Dopo il 3 comma sono aggiunti i seguenti: 4. Per la costituzione ed il riconoscimento di una nuova tartufaia controllata è richiesto il requisito della presenza diffusa del tartufo sui terreni oggetto del riconoscimento, accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione. 5. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie. 6. La Commissione effettua la verifica delle tartufaie controllate, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, qualora accerti l inesistenza del requisito di cui al precedente comma, propone la revoca del, riconoscimento alla competente Comunità Montana. (Modifiche Art.3 all Art. 5 - Miglioramenti) Al Il comma la locuzione piano quinquennale è sostituita con piano triennale.

9 5 I r Al Ill comma il termine di tre anni è sostituito. da un anno; Al comma V il termine quinquennale è sostituito con triennale. (Modifiche Art.4 all Art.6 - Commissioni) Al secondo comma l importo di L è sostituito con E 26,00. Art.5 (Modifiche all Art. 8 - Tartufaie coltivate) Al I comma: La locuzione con idonee piante tartufigene è sostituita con:. piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento. Art.6 (Modifiche all Art.9 - Riconoscimento tartufaie) Al secondo comma, lett. b) la locuzione quinquennale è sostituita con triennale. Dopo il secondo comma sono istituiti i commi 2bis e 2ter con il seguente testo: 2bis. La superficie massima delle tartufaie controllate costituite successivamente all entrata in vigore della presente legge è pari a 5 ettari.. 2ter. Il limite indicato al precedente comma è applicato anche nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate. Art.7 (Modifiche all Art Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli) Il terzo comma è soppresso. Il quarto comma è così riformulato: 4. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agro-. turistico-venatorie la ricerca è consentita a tutti gli aventi titolo, in regola con il pagamento della tassa, nei giorni di silenzio venatorio. Le modalità di accesso possono essere concordate tra le Associazioni ed il legale rappresentante dell Ente gestore o dell Azienda proprietaria. Il comma 5 è soppresso.

10 .: (Modifiche Art.8 all Art Ricerca e raccolta dei tartufi) Dopo il comma 4 sono aggiunti i commi 4 bis e 4 ter: 4 bis. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella: MESE GIORNO SORGE TRAMONTA Gennaio ,40 16, ,38 17,Ol Febbraio I-14 7,25 17, ,09 17,40 Marzo ,48 17, ,25 18,14 Aprile ,56 18, ,33 18,48 Maggio ,09 19, ,52 19,21 Giugno ,39. 19, , Luglio ,39 19, ,48 19,42 Agosto ,04 19, ,18 19,lO Settembre ,36 18, ,50 18,20 Ottobre ,07 17, ,23 17,29 Novembre ,43 17, ,00 16,49 Dicembre ,19 16, ,32 16,38 4ter. Nel periodo di vigenza dell ora legale gli orari indicati sono posticipati di un ora. Ancora all art. 12 il comma 8 è sostituito dal seguente: In relazione all andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità Montane, la Giunta Regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità. Il comma 9 è sostituito dal seguente: La Giunta della Comunità Montana; qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimicofisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente la raccolta.

11 ;. s. (Modifiche Art.9 all Art Idoneità per la raccolta) Dopo il secondo comma è inserito il comma 2 bis del seguente tenore: 2bi.s. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma che precede, le Comunità Montane e le Associazioni dei tartufai possono organizzare appositi corsi. (Modifiche Art.10 all ArtT 15 - Iniziative finanziarie) Al quarto comma, dopo la locuzione ditta fornitrice, il testo è sostituito dal seguente:... che attesti la micorrizzazione garantita e controllata per campionamento.. Il quinto comma è così riformulato: 5. L Azienda costituita ai sensi dell art comma - della L.R , n. 3, cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con la presente legge. (Modifiche Art.1 1 all Art Zone geografiche) L art. 19 è sostituito dal seguente: 1. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, le Comunità Montane, in collaborazione con le Associazioni dei tartufai, effettuano la mappatura in scala 1: delle zone particolarmente votate alla diffusione della tartuficoltura. 2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano Regolatore Generale quali zone di particolare rispetto naturalistico. Art.12 (Modifiche all Art Sanzioni amministrative) I commi dell art. 2 sono modificati negli importi nel modo che segue: 4...da e 154,94 ad E 1.549,37; L b)...da e 51,64 ad E 516,46;. C).... da.6 5,16 ad 6 51.,64;. d).:.da e 5,16 ad f 51,64;. e>...da E 5,16 ad e 51,64; fl...da c 258,23 ad E 2.582,28 9)...da E 258,23 ad E 2.582,28 t-0...da E 5.16 ad c 51,64; 0...da E 154,94 ad E 1.549,37; 1)...da e51,64 ad c 516,46;

12 m)...da E 258,23 ad e 2.582,28 +O...da E 516,46 ad f 5.164,57 0)...da 4258,23 ad E2.582,28 P)...da e 258,23 ad f 2.582,28 q)...da E 5,16 ad c 51,64; 0...da E 258,23 ad E 2.582,28 S>...da EI 154,94 ad E 1.549,37; 0...da E 154,94 ad e 1.549,37; u)...da CIO,33 ad E 103,29; V>...da e25,82 ad E 258,23; z)...da e2,58 ad E 25,82; Il comma 6 è sostituito dal seguente: 1 provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Giunta della Comunità Montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio Programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione. dislegtartufi Giusti/mac -C-

13 REGIONE DELL UMBRIA GIUNTA REGIONALE Presidenza della Giunta regionale Comitato Legislativo.-.. _ -. cl :.?- -! ;.,,--, : - - _._.;<._,.,_ ~.. _ p.-.-,, -- _.., - b --_._.J _..,..- ~, _ _-.. -_ c..,-...,._,._l-. I.L. -- ~.. i :.~._ Perugia, 7. - _-.- Al Direttore alle attività produttive Dott. Ciro Becchetti Sede Oggetto: Disegno di legoe: Uiteriori modifiche della legge regionale 28 febbraio 1994, n.6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi. Con riferimento alla Sua del 20/06/2003 si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 24 giugno 2003, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, concordato con il rappresentante della Sua Direzione, dr. Adriano Giusti. In mento alle norme di carattere finanziario e contabile si fa rinvio al parere ed alla scheda apposita da definire con il Servizio Bilancio. Cordiali saluti. Il Pfesi~enfe Aw. Mq>qo Rufini DF/sl Par tartufi doc Palazzo Donini - Corso Vannucci Perugia * Tel Fax

14 .. REGIONE DELL UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI Dl LEGGE E RELAZIONI. Disegno di leaoe: Ulteriori modifiche alla L.R , n. 6, come integrata dalla L.R , n. IO Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi. Art. 1. (Modifiche all art. 1 - Finalità) Al 1 comma segue ii comma 2. La Regione inoltre tutela il patrimonio tartuficolo umbro con: - la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella regione; - il perseguimento di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell Umbria. Art. 2 (Modifiche all Art. 3 - Delimitazione delle tartufaie) L ultimo periodo del terzo comma è abrogato. Dopo il 3 comma sono aggiunti i seguenti: 4. La delimitazione di una tartufaia controllata non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d acqua pubblici. 5. Per la costituzione ed il riconoscimento di una nuova tartufaia controllata è richiesto il requisito della presenza diffusa del tartufo sui terreni oggetto del riconoscimento, accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione. 6. La Commissione effettua la verifica delle tartufaie controllate 0 coltivate, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e stabilisce quali mantenere e quelle per le quali il riconoscimento è revocato in relazione ad una presenza non diffusa del tartufo.. 7. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a 2 Kg per ettaro durante. il periodo di raccolta della specie.. Art.3 (Modifiche all Art. 5 - Miglioramenti) Al Il comma la locuzione piano quinquennale è sostituita con piano triennale.

15 .. ì. Al Ill comma il termine di tre anni è sostituito da un anno; Al comma V il termine quinquennale è sostituito con triennale. Art.4 (Modifiche all Art.6 - Commissioni) Al secondo comma l importo di L è sostituito con E 26,00. _ Art.5 (Modifiche all Art. 8 - Tartufaie coltivate) Al I comma: La locuzione con idonee piante tartufigene è sostituita con: piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento. Art.6 (Modifiche all Art.9 - Riconoscimento tartufaie) Al secondo comma, lett. b) la locuzione quinquennale è sostituita con triennale. Dopo il secondo comma è istituito il comma 2bis con il seguente testo: La superficie massima delle tartufaie controllate costituite successivamente all entrata in vigore della presente legge è pari a 5 ettari.. Art.7 (Modifiche all Art. IO - Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli) Il terzo comma è così riformulato: Nei terreni soggetti a vincolo connesso con l attività venatoria la ricerca è consentita a tutti gli aventi titolo, in regola con il pagamento della tassa, nei giorni di silenzio venatorio previe intese tra le Associazioni ed il legale rappresentante dell Ente gestore o dell Azienda proprietaria. Il comma 5 è soppresso. Art.8 (Modifiche all Art Ricerca e raccolta dei tartufi) Dopo il comma 4 sono aggiunti i commi 4 bis e 4 ter:

16 , 4 bis. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella: MESE GIORNO SORGE TRAMONTA Gennaio 1 7,31 16, ,30 16,50 Febbraio 1 7,16 17,ll 15 6,59 17,30 Marzo 1 6,37 17, ,06 Aprile 1 5,44 18, ,20 18,41 Maggio 1 4,s 18, ,37 19,16 Giugno 1 4,23 19, ,19 19,41 Luglio 1 4,23 19, ,32 19,38 Agosto 1 4,49 19, ,04 19,04 Settembre 1 5,23 18, ,38 18,12 Ottobre 1 5,55 17, ,12 17,19 Novembre 1 6,34 16, ,51 16,37 Dicembre 1 7,ll 16, ,25 16,28 4ter. Nel periodo di vigenza dell ora legale gli orari indicati sono posticipati di un ora. Ancora all art. 12 il comma 8 è sostituito dal seguente: In relazione all andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità Montane, la Giunta Regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità. Il comma 9 è sostituito dal seguente: La Giunta della Comunità Montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimicofisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o revocare, temporaneamente, la raccolta. Art.9 (Modifiche all Art Idoneità per la raccolta) Dopo il secondo comma è inserito il comma 2 bis del seguente tenore: Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma che precede, le Comunità.

17 Montane e le Associazioni dei tartufai possono. organizzare appositi corsi. 1 Art.10 (Modifiche all Art iniziative finanziarie) Al quarto comma, dopo la locuzione ditta fornitrice, il testo è sostituito dal seguente:... che attesti la miconizzazione garantita e controllata per campionamento.. Il quinto comma è soppresso. Art.11 (Modifiche all Art Zone geografiche) L art. 19 è sostituito dal seguente: 1. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, le Comunità Montane, in collaborazione con le Associazioni dei tartufai, effettuano la mappatura in scala 1: delle zone particolarmente votate alla diffusione della tartuficoltura. 2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano Regolatore Generale quali zone di particolare rispetto naturalistico. Art.12 (Modifiche all Art Sanzioni amministrative) I commi dell art. 2 sono modificati negli importi nel.modo che segue: al...da f: 154,94 ad E 1.549,37; t-3,..da E 51,64 ad E 516,46; C)...da c 5,16 ad c 51,64; dl...da c 5,16 ad e 51,64; 6...da e 5,16 ad 5164; 9...da c 258,23 ad g 2.582,28...da c 258,23 ad E 2.582,28...da 5.16 ad e 51,64; h; 0...da e 154,94 ad e 1.549,37; 1)...da e51,64 ad c 516,46; m)...da 258,23 ad e 2.582,28 n)...da 516,46 ad E 5.164,57 0)...da c 258,23 ad e 2.582,28 s. P)...da c 258,23 ad e 2.582,28,q)...da~5.16ad.~51,64;. 0...da f 258,23 ad c 2.582,28 s)...da E 154,94 ad e 1.549,37; 9...da c 154,94 ad E 1.549,37; u)...da elo, ad c 103,29; V)...da e25,82 ad f 258,23; Z)...da +Z2,58 ad c 25,82;

18 .II comma 6 è sostituito dal seguente: 7. prowedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Giunta della Comunità Montana con contestuale invio di copia del provvedimento alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura. Art.13 (Modifiche all art Tassa di concessione) Il comma 4 è sostituito dal seguente: Il 60% dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all art. 20 spettano alle Comunità Montane per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura, il 10% è assegnato alle Associazioni dei Tartufai riconosciute dalla Regione per il 5% in parti uguali e per il 5% sulla base del numero degli iscritti, per le attività istituzionali di queste ultime. Annualmente le Comunità Montane e le Associazioni dei tartufai presentano alla Giunta Regionale una relazione-rendiconto in ordine alla utilizzazione dei fondi assegnati. dislegtartufì -C- Giusti/mac

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