Relazione della 11 Commissione Consiliare Permanente

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1 REUIONE DELVUMIIIIIA Consiglio Regionale cg< <.::::::>,,~ J$&,,. I,, ATTO N. 1842/BIS Relazione della 11 Commissione Consiliare Permanente ATTIVITA ECONOMICHE, ASSETTO E UlILIiZAZIONE DELTERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE Relatore dì maggioranza Consigliere Paolo Baiardini Relatore di minoranza Consigliere Pietro Lgffranco Relazioni orali svolte ai sensi del comma 7 dell articolo 20 del Regolamento interno SUL D ISEGNO DI LEGGE Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale , n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il Trasmesso alla Presidenza del Corniglio regionale il

2 COMUNICAZIONE DELLA 11 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Si comunica che la 11 Commission, Consiliare Permanente nella seduta del 25 marze 2004 ha esaminato l atto n ed ha espresse parere favorevole a maggioranza. Nel richiedere l iscrizione dell attc medesimo alla prossima seduta del Consiglic regionale, si comunica che le relazioni saramtc svolte oralmente, ai sensi dell articolo 20 comm: 7 del Regolamento interno del Consiglic regionale, per la maggioranza dal Consiglien Paolo Baiardini e per la minoranza da Consigliere Pietro Laffranco.

3 REUIONB DELL UMRIIIA Consiglio Regionale 8,..i. : :#..,.,,,...:<,o;,,: >>:*, <: IL CONSIGLIO REGIONALE VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 993 del , concernente: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale , n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale e trasmesso alla 11 Commissione Consiliare permanente il (ATTO N. 1842); CONSIDERATO che la 11 Commissione Consiliare Permanente ha effettuato un audizione sull atto medesimo che si è svolta il 30 ottobre 2003; VISTO il parere e udite le relazioni della 11 Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell articolo 20, per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal Pietro Laffranco (ATTO N. 1842/BIS); VISTA la legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 e successive modificazioni integrazioni; ed VISTO lo Statuto; VISTO il Regolamento interno; con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull intera legge che ha registrato - voti favorevoli, _ contrari e astenuti espressi nei modi di legge dai _ Consiglieri presenti e votanti DELIBERA - di approvare la legge regionale concernente: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale , n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi composta di n. 16 articoli nel testo che segue:

4 Art. 1 (Integrazioni all articolo 7) 1. Dopo il comma 1 dell articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 sono aggiunti i seguenti: 1 bis. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro con: a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella regione; b) l adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell Umbria. Iter. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell articolo 2.. Art. 2 (Modificazioni all articolo 2) 1. L articolo 2 della 1.r. 6/1994 è sostituito dal seguente: Art. 2 (Ambiti in cui la raccolta è libera) 1, La raccolta dei tartufi è libera: a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d acqua classificati pubblici dalla vigente normativa; b) nei parchi, nelle aree demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani, oasi, centri di riproduzione selvaggina, fondi chiusi; c) nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agro-turistico-venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia chiusa, con modalità di accesso definite dalla Giunta regionale sentite le associazioni ed il legale rappresentante dell ente gestore o

5 dell azienda proprietaria. Art. 3 (Modificazioni all articolo 3) 1. Al comma 3 dell articolo 3 della della Lr , le parole: Sono fatte salve le tabellazioni già apposte. sono soppresse. Art. 4 (Infegrazioni all articolo 4) 1. Dopo il comma 2 dell articolo 4 della I.r. 6/1994 sono aggiunti i seguenti: 2bis. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie. 2ter. Il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento di tartufaia controllata è accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione. 2quater. La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i tre ettari. 2quinques. Il limite indicato al comma 2quater è applicato anche nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate.. Art. 5 (Modificazioni all articolo 5) 1. Al comma 2 dell articolo 5 della Ir. 6/1994, le parole: piano quinquennale sono sostituite dalle parole: piano triennale. 2. Al comma 3 dell articolo 5 della Ir. 6/1994 le parole: tre anni sono sostituite dalle parole: un anno. 3. Al comma 5 dell articolo 5 della Ir. 6/1994 la parola: quinquennale è sostituita dalla parola:

6 Rwxom UFLL UMBRIA Consiglio Regionale,.&..:::,tx., ;;,:+,> r:; -. triennale. Art. 6 (Modificazioni all articolo 6) 1. Al comma 2 dell articolo 6 della l.r. 6/1994 le parole: lire sono sostituite dalle parole: euro. Art. 7 (Modificazioni ed infegrazioni all articolo 8) 1. Al comma 1 dell articolo 8 della I.r le parole: idonee piante tartufigene sono sostituite dalle parole: piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento. 2. Dopo il comma 1 dell articolo 8 della I.r. 6/1994 è aggiunto il seguente: 1 bis, Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone votate come da apposita mappatura di cui all articolo 19.. Art. 8 (Modificazioni all articolo 9) 1. Alla lett. b) del comma 2, dell articolo 9 della 1.r. 6/1994 la parola: quinquennale è sostituita dalla parola: triennale. Art. 9 (Modificazioni all articolo IO) 1. I commi 3, 4 e 5 dell articolo 10 della I.r. 6/1994 sono abrogati. 2. Il comma 6 dell articolo 10 della I.r. 6/1994 è sostituito dal seguente: 6. L accesso alle zone di cui alla lett. c) del comma 1 dell articolo 2 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere..

7 Art. 10 (Modificazioni ed integrazioni all articolo 12) 1. Le lett. a) e d) del comma 2 dell articolo 12 della I.r , sono così sostituite: a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco; d) dall ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aesfivum Vift detto volgarmente tartufo d estate o scorsone.. 2. Dopo il comma 4 dell articolo 12 della I.r. 6/1994 sono aggiunti i seguenti: 4bis. La levata del sole ed il tramonto nella sottostante tabella: sono indicati Novembre ,43 17, , Dicembre ,19 16, ,32 16,36 4ter. Nel periodo di vigenza dell ora legale gli orari indicati sono posticipati di un ora.. 3. I commi 8 e 9 dell articolo 12 della I.r. 6/1994 sono sostituiti dai seguenti:

8 8. In relazione all andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità Montane, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità. 9. La Comunità Montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta.. Art. 11 (Integrazioni all articolo 13) 1. Dopo il comma 2 dell articolo 13 della 1.r. 6/1994, è aggiunto il seguente: 2bis. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le Comunità Montane e le Associazioni Tartufai possono organizzare appositi corsi.. Art. 12 (Modificazioni ed integrazioni all articolo 15) 1. Dopo la lett. f) del comma 2 dell articolo 15 della I.r. 6/1994, è aggiunta la seguente: f bis) la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le Comunità Montane e le Associazioni Tartufai.. 2. Il comma 5 dell articolo 15 della 1.r , è sostituito dal seguente: 5. L Azienda costituita ai sensi dell articolo 112, comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con la presente legge.. Art. 13 (Modificazioni all articolo 19) 1, L articolo 19 della 1.r. 6/1994 è sostituito dal

9 seguente: Art. 19 (Zone geografiche) 1. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, le Comunità Montane, anche in collaborazione con le Associazioni Tartufai, effettuano la mappatura in scala 1: delle zone particolarmente votate alla diffusione della tartuficoltura. 2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano Regolatore Generale quali zone di particolare rispetto naturalistico. 3. Nelle aree particolarmente votate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d acqua. : Art. 14 (Modificazioni all articolo 20) 1, Al comma 2 dell articolo 20 della I.r. 6/1994: a) le parole da lire a lire , sono sostituite dalle parole da euro 155,OO a euro 1549,Oo ; b) le parole da lire a lire 1.OOO.OOo sono sostituite dalle parole da euro 52,OO a euro 516,OO ; c) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 5,00 a euro 52,OO ; d) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 5,00 a euro 52,Oo ; e) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 5,00 a euro 52,OO ; f) le parole da lire a lire sono

10 sostituite dalle parole da euro 258,00 a euro 2.582,OO ; g) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 258,00 a euro 2.582,OO ; h) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 5,00 a euro 52,OO ; i) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 155,00 a euro 1.549,oo ; 1) le parole da lire a lire 1.OOO.OOO sono sostituite dalle parole da euro 52,00 a euro 516,Oo ; m) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 258,00 a euro 2.582,OO ; n) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 516,00 a euro 5.165,OO ; o) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 258,00 a euro 2.582,OO ; p) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 258,00 a euro 2.582,OO ;; q) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 5,00 a euro 52,OO ; r) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 258,00 a euro 2.582,OO ; s) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 155,OO a euro 1.549,oo ; t) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 155,00 a euro 1.549,oo ; u) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro IO,00 a euro

11 Recro~e ue~r. ljwm~l~ Consiglio Regionale L ;..r:,:;f., :&$,~.:fi:.., 103,00 ; v) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 25,00 a euro 258,Oo ; z) le parole da lire a lire sono sostituite dalle parole da euro 3,OOa euro 26, Il comma 6 dell articolo 20 della I.r 6/1994 è sostituito dal seguente: 6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Comunità Montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio Programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.. Art. 15 (Modificazioni all articolo 22) 1. Il comma 4 dell articolo 22 della 1.r è sostituito dal seguente: 4. Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all articolo 20 spettano alle Comunità Montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all attività delle Associazioni Tartufai. Art. 16 (Norma finale) 1. La Commissione di cui all articolo 6 della I.r. 6/1994 effettua la verifica delle tartufaie controllate, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, qualora accerti l inesistenza del requisito della presenza diffusa pari a due chilogrammi per ettaro, propone la revoca del riconoscimento alla competente Comunità Montana. 2. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, le tartufaie controllate costituite precedentemente dovranno essere riperimetrate.

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