CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

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1 $c1$ Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 32 unipol_div_fondiaria.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png JDIVFONDIARIA_FIRMA.png Logo_fondiariasai_fond_cetif.bmp UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Divisione La Fondiaria Ellena_unipolsai.png FOND-SAI-DIRETTORE1J.bmp C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_fondiaria.jpg C:\SIGMA\FORM\LOGO\UNIPOL_BOLLINO.bmp 100 C:\SIGMA\FORM\LOGO\PIEDINO_solo_datisoc.bmp JPIEDINO_SASA_LA.png 33 LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png unipolsai_fondiaria_esteso_cop.png S JDIFESAPIU_FIDEL.png CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SOLE AMICO Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, Bologna (Italia)

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3 _footers[jpiepag_con1] $c1$ Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 32 unipol_div_fondiaria.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png JDIVFONDIARIA_FIRMA.png Logo_fondiariasai_fond_cetif.bmp UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - - Ellena_unipolsai.png FOND-SAI-DIRETTORE1J.bmp C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_fondiaria.jpg cimbri_unipolsai.png S NOTA INFORMATIVA PRODOTTO GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI "SOLE AMICO" (ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi presso l IVASS al n Sede Legale in via Stalingrado n Bologna (Italia). Recapito telefonico Telefax , siti internet: indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it. E autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell 8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell Albo delle Imprese di Assicurazione presso l IVASS al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati a ) In base all ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell Impresa è pari ad ,36, con capitale sociale pari ad ,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad ,82. L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Nella presente nota e nella Polizza si intendono: Assicurato: Assicurazione: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione il contratto di Assicurazione. Pag. 1 di 8

4 Atti di Terzi: Autoconsumo Conto Energia: Contraente: Contratto Di Assistenza Tecnica: Dati: Decreto Ministeriale: Eventi naturali Fenomeno elettrico: Franchigia: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina. Il regime in cui tutta l energia o una parte dell energia prodotta dall Impianto è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dell utilizzatore dell Impianto stesso. nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il Gestore dei Servizi Elettrici riconosce una tariffa incentivante. il soggetto che stipula l Assicurazione. accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell Impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne. insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi. Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45/2007 del 23/02/2007, e successive modificazioni e integrazioni Terremoti, alluvioni, inondazioni, grandine, vento sotto forma di bufere, tempeste, trombe d arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno evento o causa esterna all Impianto fotovoltaico che determina nell Impianto stesso: corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso); variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti); sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche); arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete). la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in importo, che rimane a carico dell Assicurato. Pag. 2 di 8

5 Franchigia Temporale GR: GSE: Guasto Macchine la parte di danno indennizzabile ai sensi di Polizza, espressa in numero di giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell Assicurato. Gestore della rete. Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) danni derivanti all Impianto fotovoltaico da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione. Impianto Impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, Inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori sistemi di allarme e antintrusione Indennizzo/ Risarcimento: Inverter: Polizza: Premio: Rischio: Scoperto: Sinistro: Società: Terrorismo la somma dovuta dalla società in caso di Sinistro. dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata. il/i documento/i che provano l Assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla società. La probabilità che si verifichi il Sinistro. la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. l impresa assicuratrice si intende qualsiasi atto, compreso l uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. Pag. 3 di 8

6 AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo, la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all altra parte, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 10 Proroga dell Assicurazione e periodo dell Assicurazione, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. AVVERTENZA: se l Assicurazione è stipulata - ai sensi dell art del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale pari all 1% per ogni annualità, a partire da due anni. Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto copre i danni materiali direttamente causati all Impianto fotovoltaico assicurato, nell ambito dell ubicazione indicata nella scheda di Polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, secondo quanto indicato all Art. A.1 Oggetto dell Assicurazione, delle Norme che regolano l Assicurazione dei Danni Diretti. La copertura assicurativa può essere estesa anche alle perdite di introiti che possono derivare dall interruzione della produzione di energia elettrica, a causa di un Sinistro che abbia colpito l Impianto assicurato, secondo quanto indicato all Art. B.1 Oggetto dell Assicurazione, delle Norme che regolano l Assicurazione Danni da Interruzione di Esercizio. La copertura assicurativa può inoltre essere estesa, sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di Polizza, al Risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali, che l Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed all uso dell Impianto fotovoltaico, secondo quanto indicato all Art. C.1 Oggetto dell Assicurazione, delle Norme che regolano la Responsabilità Civile verso Terzi. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni generali di assicurazione. La garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. E altresì prevista la sospensione dell Assicurazione Danni da Interruzione di Esercizio in caso di inattività dell Impianto assicurato, per cause diverse da quelle previste nella Polizza; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. B.4 Sospensione dell Assicurazione, delle Norme che regolano l Assicurazione Danni da interruzione di esercizio. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale dell importo liquidabile, con o senza minimi di Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione. Pag. 4 di 8

7 Esempio di Franchigia: danno alle cose assicurate pari a euro 5.000, Franchigia pari a Euro 2.000, indennizzo corrisposto: Euro Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno alle cose assicurate pari a Euro 5.000, Scoperto 20 %, indennizzo corrisposto: Euro Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno alle cose assicurate pari a Euro 5.000, Scoperto 20 % minimo Euro 2.000, indennizzo corrisposto: Euro Esempio di limite massimo di Indennizzo pari a Euro 6.000, danno indennizzabile pari a Euro 8.000, Indennizzo corrisposto: Euro Se al momento del Sinistro la somma assicurata copre solo una parte dell importo che doveva essere assicurato (Assicurazione parziale), si applica la regola proporzionale di cui all art del codice civile; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. A.9 Assicurazione parziale, delle Norme che regolano l Assicurazione Danni Diretti. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo / Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo o una sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art del codice civile. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione del rischio una variazione delle caratteristiche dell Impianto fotovoltaico, rispetto a quelle dichiarate, che comporti una maggiore o minore pericolosità del rischio stesso. Ad esempio costituisce aggravamento di rischio se si dichiara che l Impianto fotovoltaico assicurato è dotato di un sistema di videosorveglianza e successivamente tale sistema viene disattivato. 6. Premi La periodicità del pagamento del Premio è annuale. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l intermediario. AVVERTENZA: qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto, l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. 7. Rivalse AVVERTENZA: relativamente agli Indennizzi/Risarcimenti pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art del codice civile. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: in caso di Sinistro, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 9 - Recesso in caso di Sinistro, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. Pag. 5 di 8

8 Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l Assicurato, trascorso il quinquennio, ha la facoltà di recedere dal contratto, con il preavviso previsto dall art del codice civile. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. L Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza così come previsto dall art. 8 Obblighi in caso di sinistro, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale, pena la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E la facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile le aliquote fiscali nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve darne immediata notizia alla Società o all intermediario e deve al più presto inviare alla Società o all intermediario, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt. 8 Obblighi in caso di sinistro, A.6 Obblighi in caso di sinistro, A.8 Valore dell impianto e determinazione del danno, A.10, Procedura per la valutazione del danno, A.11 Mandato dei periti, A.13 Pagamento dell Indennizzo, B.3 Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio, B.5 Periodo di Indennizzo, C.2 Gestione delle vertenze di danno, delle condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) Fax: Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di Pag. 6 di 8

9 33 riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono (+39) , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 14. Arbitrato Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale N.B.: si precisa che dal 1 gennaio 2013 l'isvap - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): Pag. 7 di 8

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11 headers[jintest_cond]_footers[jpiepag_cond] $c1$ unipol_div_fondiaria.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png C:\SIGMA\FORM \LOGO\ unipo_bollino.png 32 C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_fondiaria.jpg 33 S unipol_piedino_gruppo_div_fondiaria.png POLIZZA GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI "SOLE AMICO" Definizioni Norme che regolano l'assicurazione in generale SOMMARIO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Altre assicurazioni Pagamento del premio Modifiche dell'assicurazione Efficacia dell'assicurazione Aggravamento del rischio Diminuzione del rischio Obblighi in caso di sinistro Recesso in caso di sinistro Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione Oneri fiscali Limiti territoriali Rinvio alle norme di legge Sezione A) - Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti Art. A.1 Oggetto dell'assicurazione Art. A.2 Esclusioni Art. A.3 Delimitazioni Art. A.4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. A.5 Ispezione delle cose assicurate Art. A.6 Obblighi in caso di sinistro Art. A.7 Esagerazione dolosa del danno Art. A.8 Valore dell'impianto e determinazione del danno Art. A.9 Assicurazione parziale Art. A.10 Procedura per la valutazione del danno Art. A.11 Mandato dei periti Art. A.12 Limite massimo dell'indennizzo Art. A.13 Pagamento dell'indennizzo Est. Gar. A1 Atti di terzi Est. Gar. A2 Guasti macchine e fenomeno elettrico Sezione B) - Norme che regolano l'assicurazione danni da Interruzione di Esercizio Art. B.1 Oggetto dell'assicurazione Art. B.2 Esclusioni Art. B.3 Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio Art. B.4 Sospensione dell'assicurazione Art. B.5 Periodo di indennizzo Est. Gar B.1 Autoconsumo Sezione C) - Norme che regolano la Responsabilità Civile verso Terzi Art. C.1 Art. C.2 Art. C.3 Art. C.4 Oggetto dell'assicurazione Gestione delle vertenze di danno Esclusioni Persone non considerate terzi Condizione Particolare A) Pag. 1 di 18

12 Definizioni Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: Assicurato: Assicurazione: Atti di Terzi: Autoconsumo: Conto Energia: Contraente: Contratto di Assistenza Tecnica: Dati: Decreto Ministeriale: Eventi naturali: Fenomeno elettrico: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. il contratto di Assicurazione. scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina. Il regime in cui tutta l energia o una parte dell energia prodotta dall Impianto è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dell utilizzatore dell Impianto stesso. nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il Gestore dei Servizi Elettrici riconosce una tariffa incentivante. il soggetto che stipula l Assicurazione. accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell Impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne. insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi. Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45/2007 del 23/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni. Terremoti, alluvioni, inondazioni, grandine, vento sotto forma di bufere, tempeste, trombe d arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno. evento o causa esterna all Impianto fotovoltaico che determina nell Impianto stesso: corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso); variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti); sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche); arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete). Pag. 2 di 18

13 Franchigia: Franchigia Temporale: GR: GSE: Guasto Macchine: Impianto: Indennizzo/ Risarcimento: Inverter: Polizza: Premio: Rischio: Scoperto: Sinistro: Società: Terrorismo: la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in importo, che rimane a carico dell Assicurato. la parte di danno indennizzabile ai sensi di Polizza, espressa in numero di giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell Assicurato. Gestore della rete. Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.). danni derivanti all Impianto fotovoltaico da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione. Impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, Inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori sistemi di allarme e antintrusione. la somma dovuta dalla società in caso di Sinistro. dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata. il/i documento/i che provano l Assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. La probabilità che si verifichi il Sinistro. la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. l'impresa assicuratrice. si intende qualsiasi atto, compreso l uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi. Pag. 3 di 18

14 Norme che regolano l'assicurazione in generale Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI Se sui medesimi beni e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Se al momento del Sinistro esistono altra o altre Assicurazioni sugli stessi beni per una o più delle stesse garanzie, la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre Assicurazioni. Art 3 PAGAMENTO DEL PREMIO L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Art. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 EFFICACIA DELL ASSICURAZIONE L Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l efficacia della garanzia: a) L Impianto deve essere fissato agli appositi sostegni, collaudato, collegato alla rete e deve beneficiare degli incentivi riconosciuti dal Conto Energia ; b) L Impianto deve avere superato tutte le verifiche imposte dal GSE riportate nell allegato 1 del Decreto Ministeriale, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dell Impianto assicurato di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l Assicurato decadrà dal diritto all Indennizzo. Art. 6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Pag. 4 di 18

15 Art. 7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. Il Contraente e l Assicurato devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, il Contraente può recedere dal contratto. Tale facoltà è concessa altresì alla Società. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata e il recesso ha efficacia dopo 15 giorni dalla data di invio della stessa. Nel caso di recesso dato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso. Art. 10 PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se l Assicurazione è stipulata - ai sensi dell art del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale pari all 1% per ogni annualità, a partire da due anni. Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l Assicurato, trascorso il quinquennio, ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con preavviso di sessanta giorni. Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul Premio annuo del : 2% semestrale 2,5% quadrimestrale 3% trimestrale. Art. 11 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 12 LIMITI TERRITORIALI L assicurazione è operante per i danni verificatisi nel territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pag. 5 di 18

16 Sezione A) Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti Art. A.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a indennizzare all Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati all Impianto assicurato, nell ambito dell ubicazione indicata in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell Assicurato, salvo quanto escluso. Sono compresi i guasti causati all Impianto assicurato per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell Indennizzo liquidabile a termini di polizza. Art. A.2 ESCLUSIONI La Società non è obbligata in alcun caso per: a. i danni verificatisi in occasione di: 1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine; 4) trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell ubicazione indicata per le parti di Impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti di Impianto fisse; salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b. i danni di: 5) Atti di terzi in genere, come ad esempio scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell apposita estensione di garanzia, qualora attivata); 6) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione; 7) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; 8) guasti o rotture meccanici, elettrici ed elettronici dell Impianto (se non quanto previsto nell apposita estensione di garanzia, qualora attivata); 9) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione; 10) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni e qualità dell impianto; vizio di prodotto; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni; c. i danni causati da o dovuti a: 11) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali in genere, infiltrazione; 12) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate; 13) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti; 14) difetti noti all Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all atto della stipulazione della polizza; Pag. 6 di 18

17 15) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; 16) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; 17) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell Impianto assicurato; 18) montaggio o smontaggio di Impianti, anche se connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; 19) guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall Assicurato; 20) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni; 21) dolo dell Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata; 22) mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell Impianto assicurato; 23) difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese; 24) mancato riaggancio automatico dell Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione; 25) tubazioni o cavi non protetti da appositi manufatti; 26) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici); 27) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all applicazione di leggi e/o ordinanze; d. i danni a: 28) l Impianto in genere prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; 29) le linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell area in cui è installato l Impianto. Art. A.3 DELIMITAZIONI Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. Art. A.4 TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento e alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art. A.5 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni. Art. A.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro, il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell art del Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) in caso di incendio, furto, rapina o di Sinistro presumibilmente doloso (se tali garanzie sono operanti), fare, nei 5 giorni Pag. 7 di 18

18 successivi, dichiarazione scritta all autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro, l entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società; d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l Assicurato decade dal diritto all Indennizzo; e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il Sinistro, l Assicurazione resta sospesa limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Art. A.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all Indennizzo. Art. A.8 VALORE DELL IMPIANTO E DETERMINAZIONE DEL DANNO La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono: nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell Impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all utilizzo fatto dall Assicurato - comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall Assicurato; nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell Impianto danneggiato. In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui. Si precisa che un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell Impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un Impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all utilizzo fatto dall Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato. La precedente determinazione del danno riguarda solo Impianti in funzione ed è valida a condizione che: a) i danni si siano verificati entro 10 anni dalla data di costruzione; b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a) e b), si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell Impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell Impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante. La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui. Art. A.9 ASSICURAZIONE PARZIALE Se dalle stime fatte con la norma che precede risulta che il valore dell Impianto assicurato eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo dell Impianto stesso.. Pag. 8 di 18

19 Art. A.10 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti: b) tra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art. A.11 MANDATO DEI PERITI I periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all Art. A.6 - Obblighi in caso di Sinistro; d) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all Art. A.8 Valore dell Impianto e determinazione del danno; e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art. A.10 - Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. A.12 LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall Art C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della Franchigia o dello Scoperto. Art. A.13 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell Indennizzo entro 30 giorni dalla determinazione finale dell importo dovuto con contestuale accordo con l Assicurato, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall Art. A.2.c - Esclusioni, numero 21). La Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al primo comma del presente articolo, nel caso in cui esistano dubbi circa il diritto dell Assicurato all Indennizzo; in tal caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l Assicurato fornirà la prova necessaria o la Società ne accerterà il diritto stesso. Pag. 9 di 18

20 ESTENSIONI DI GARANZIA (valide soltanto se espressamente richiamate nella scheda di Polizza) Est. Gar. A1) ATTI DI TERZI (COMPRESI FURTO E RAPINA) A parziale deroga dell art. A.2.b, Esclusioni numero 5), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Atti di terzi. Nel caso di furto o rapina è tuttavia condizione essenziale per l indennizzabilità che il furto o la rapina siano avvenuti sganciando e rompendo gli appositi sostegni a cui l Impianto assicurato è fissato. Pertanto il mancato sganciamento e la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta la perdita totale del diritto all Indennizzo da furto o rapina. L efficacia della presente Estensione di garanzia è inoltre subordinata alle seguenti condizioni considerate essenziali: - per gli Impianti su fabbricati: devono essere installati su edifici abitati o, comunque, non abbandonati; inoltre la linea del tetto su cui è installato l Impianto deve essere situata ad un altezza non inferiore a 4,00 metri, ridotta a 3, 30 metri per le abitazioni civili, dal suolo, o da superfici acquee, o da ripiani e simili accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno, senza impiego cioè di particolare agilità personale o di attrezzi, salvo che il fabbricato non si trovi in area recintata, con recinzione di altezza non inferiore a 2,20 metri; - per gli Impianti a terra: essi devono essere provvisti di apposita recinzione, di altezza non inferiore a 2,20 metri, e di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio. L assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta la perdita totale del diritto all Indennizzo per ogni sinistro relativo alla presente estensione di garanzia Atti di Terzi. Inoltre le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza: tutte le viti o i bulloni destinati all ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati, o devono avere la testa spaccata, o devono essere dotati di sistemi antisvitamento; tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; all interno dei pannelli deve esservi la dotazione di un chip che consenta il riconoscimento dell inverter; l Impianto deve essere dotato di un sistema antifurto di localizzazione GPS. L assenza o comunque la mancata operatività di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 50 %. In ogni caso, relativamente ai danni causati all Impianto da furto o rapina, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza. In ogni caso, relativamente ai danni causati all Impianto da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza. Relativamente alla presente estensione di garanzia, la Società e il Contraente possono recedere in qualunque momento dalla copertura stessa mediante preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di Premio imponibile pagato e non goduto. Est. Gar. A2) GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO A parziale deroga dell art. A.2.b), Esclusioni numero 8), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Guasto alle macchine e Fenomeno elettrico all Impianto assicurato, collaudato e pronto all uso al quale è destinato, causato da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Sono comunque esclusi i danni: agli Impianti in esercizio da oltre dieci anni e agli inverter in esercizio da oltre cinque anni; attribuibili a difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della polizza; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; di deperimento o logoramento, che siano conseguenza normale dell uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione; Pag. 10 di 18

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