REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA LIBERA
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- Aldo Riva
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1 REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA LIBERA AD EQUO CANONE AI SENSI DELLE CONVENZIONI ESISTENTI TRA COMUNE DI SETTIMO MILANESE, CIMEP E IMPRESE EDIFICATRICI (APPROVATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 35 DEL , N. 136 DEL E N. 104 DEL ) A- CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Le presenti modalità si applicano a tutti gli alloggi che, sulla base delle convenzioni esistenti tra il Comune di Settimo Milanese, CIMEP e le Imprese Edificatrici, si renderanno disponibili per l assegnazione sino alla scadenza degli accordi statuiti all interno di ogni singola convenzione. B - DESTINATARI DELLE ASSEGNAZIONI 1. Nuclei familiari di residenti o, comunque, di soggetti che svolgono la loro attività lavorativa sul territorio di Settimo Milanese, in possesso di sfratto esecutivo o di altro provvedimento di rilascio dell alloggio a carattere inderogabile. 2. Nuclei familiari occupanti senza titolo (esclusa l occupazione abusiva) alloggi di proprietà comunale, nonché privi dei requisiti per l accesso alle graduatorie di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 3. Nuclei familiari rientranti in situazioni di rilevante bisogno sociale e abitativo, accertate e verificate dai servizi socio-assistenziali competenti del Comune, nonché dalla specifica documentazione all uopo richiesta. C - GRADUATORIE PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 1. Le graduatorie vengono formate dall apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale e presieduta dal Sindaco o da un Suo delegato sulla base della documentazione presentata dall Ufficio Promozione Sociale, conseguente ai casi di emergenza sociale abitativa rilevati sul territorio e rientranti nelle tre fattispecie indicate al punto B (Destinatari delle assegnazioni). 2. Tutti i casi di emergenza sociale o abitativa rilevati o conosciuti sul territorio, prima dell esame in Commissione, dovranno essere formalizzati per mezzo di regolare domanda compilata e sottoscritta dagli interessati su modulo predisposto dall Ufficio Promozione Sociale e trasmesso o consegnato d ufficio agli stessi. 3. Le graduatorie vengono aggiornate dall Ufficio Promozione Sociale ogni tre mesi sulla base dei nuovi casi di emergenza abitativa rilevati sul territorio comunale. In ogni caso, prima di ciascuna assegnazione di alloggio, la graduatoria all uopo aggiornata deve essere approvata dalla suddetta Commissione. 4. La Commissione di cui all oggetto può riservarsi di richiedere ulteriori accertamenti o l integrazione di documenti necessari a comprovare la reale rilevanza sociale dei casi esaminati. Gli Uffici competenti incaricati di esperire le procedure per l acquisizione delle informazioni e dei documenti integrativi ritenuti necessari dovranno procedere entro il termine di 30 giorni dalle decisioni della suddetta Commissione. Scaduto tale termine la stessa si pronuncerà in via definitiva in merito alla collocazione in graduatoria dei casi in discussione. D - COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
2 2 1. La Commissione per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi è nominata dal Consiglio Comunale ed è costituita da 5 membri, come di seguito individuati:?? Presidente (Sindaco o Assessore delegato);?? Due componenti appartenenti alla maggioranza consiliare;?? Due componenti appartenenti alla minoranza consiliare. 2. La Commissione decade dalla carico in caso di dimissioni di almeno tre membri e comunque ad esaurimento delle convenzioni di cui all art. A), comma 1 del presente regolamento. 3. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, la Commissione resta in carica fino all insediamento del nuovo Consiglio. E - REQUISITI GENERALI PER L ACCESSO ALLA GRADUATORIA 1. Può ottenere in assegnazione un alloggio ai sensi della presente normativa: a) chi abbia la cittadinanza italiana; il cittadino straniero è ammesso se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o da trattati internazionali; b) chi abbia la residenza anagrafica alla data di presentazione dell istanza, ovvero svolga la propria attività lavorativa principale nel territorio comunale; c) il lavoratore extracomunitario residente in Italia ai sensi della L n. 943 concernente Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine, nonché di ulteriori disposizioni statali vigenti in materia; d) chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell ambito della provincia di Milano; e) chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi, ovvero su altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località, che consentano un reddito annuo almeno pari all ammontare previsto dall art. 2, comma d), delle LL.RR del 1983, come aggiornate dalla L.R. 28/90; f) chi non abbia ottenuto l assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o non abbia usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno o che il nucleo familiare richiedente occupi alloggio di cooperativa a proprietà indivisa, sia monoreddito con minori a carico e debba far fronte ad un canone di locazione (oneri accessori esclusi) superiore al 50% delle proprie entrate; g) chi usufruisca di un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al limite di L , calcolato ai sensi dell art. 21 della L. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni; si considera come reddito annuo complessivo il reddito imponibile relativo all ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; oltre all imponibile fiscale vanno computati gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione; h) chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione. 2. Ai fini del requisito di cui alla lettera d) del precedente comma, è da considerarsi adeguato l alloggio che presenta il rapporto tra superficie utile dell alloggio, determinata ai sensi della L. 392/78 e persone occupanti, nella seguente misura: a) una o due persone in almeno 45 mq.; b) tre o quattro persone in almeno 60 mq.; 1 Per il corretto calcolo, va computato il reddito complessivo del nucleo familiare, diminuito di un milione per ogni figlio o minore che risulti essere a carico; qualora alla formazione del predetto reddito concorrano redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi, dopo la detrazione della quota di cui sopra sono calcolati nella misura del 60%.
3 3 c) cinque persone in almeno 75 mq.; d) sei o più persone in almeno 95 mq. 3. Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini di secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. 4. Possono essere altresì considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente da almeno due anni precedenti la data della domanda e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e abbia carattere di stabilità. Tali condizioni devono essere dichiarate dal concorrente e/o dalla/e persona/e convivente/i con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 5. I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e al momento dell assegnazione da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c, d, e, g, del precedente punto E), da parte degli altri componenti il nucleo familiare. F - QUOTE DI RISERVA Possono essere riservate alle categorie speciali di cui al successivo punto G) quote di alloggi per una percentuale complessiva non superiore al 25% degli alloggi che si rendono disponibili nell arco di un anno. Tali destinazioni vengono individuate in sede di formazione o aggiornamento della graduatoria sulla base dell entità e della rilevanza dei casi specifici di fatto esistenti. G - CATEGORIE SPECIALI AMMESSE ALLA QUOTA DI RISERVA 1. Sono considerati appartenenti alle categorie speciali: ANZIANI: i nuclei familiari di non più di due componenti o le persone singole che alla data della domanda abbiano superato 60 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico. FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE: i nuclei familiari, da costituirsi prima della consegna dell alloggio, ovvero formatisi da non oltre un anno dalla data della domanda. PERSONE SOLE o con uno o più figli conviventi a carico. INVALIDI e PORTATORI DI HANDICAP: nuclei familiari nei quali almeno uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi ma compresi nella domanda di assegnazione e con vincolo di convivenza in caso di assegnazione, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale d invalidità superiore al 60% secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero della Sanità del 25/7/80, ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi. PROFUGHI: di cui ai sensi della L n. 763, rimpatriati da non oltre un quinquennio ai sensi dell art. 34 della stessa legge. 2. La quota di alloggi da assegnare alle categorie sopra indicate (anziani, famiglie di nuova formazione, persone sole, invalidi, profughi) è determinata dalla Giunta Comunale in data successiva alla formazione/aggiornamento della graduatoria, su proposta della Commissione competente e contestualmente all approvazione, con atto deliberativo, della graduatoria stessa. In particolare:
4 4 a) Agli ANZIANI, FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE, PERSONE SOLE vengono assegnati, in via prioritaria, gli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq.; b) Agli INVALIDI e PORTATORI DI HANDICAP, ai sensi dell art. 27 della L n. 118, concernente nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, vengono assegnati gli alloggi situati ai piani terra, prioritariamente a coloro che abbiano difficoltà di deambulazione; sono comunque assegnati a portatori di handicap motori gli alloggi appositamente realizzati. c) Ai PROFUGHI sono riservati gli alloggi di cui all art. 34 della L n H - MODALITA PER LA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L ASSEGNAZIONE 1. INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE Il richiedente e tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale. 2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA: I. Per la generalità dei cittadini: certificati di stato di famiglia, di cittadinanza e di residenza, rilasciati dal Comune in data non anteriore ai 30 giorni precedenti la data di convocazione della Commissione per la formazione o aggiornamento della graduatoria; per i residenti in Settimo Milanese, i certificati in oggetto saranno acquisiti d ufficio. Per il cittadino straniero, dichiarazione consolare attestante l esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato Italiano. II. Per ogni persona indicata nella domanda, in età superiore ai 15 anni: PER I LAVORATORI DIPENDENTI Mod. 101 e 740 (se presentato) relativi all intero anno solare precedente la data della domanda. Dichiarazione del datore di lavoro indicante le persone e i periodi per i quali sono stati erogati gli assegni familiari; I periodi di eventuale disoccupazione dovranno essere documentati con apposito certificato da richiedere all Ufficio di Collocamento competente per territorio. PER I LAVORATORI AUTONOMI Mod. 740 relativo all anno solare precedente la data della domanda. PER I PENSIONATI Copia del mod. 201 rilasciato dagli Enti erogatori, mod. 740 (se presentato) e certificato di pensione relativo all anno solare precedente la data della domanda. PER I DISOCCUPATI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE Certificato rilasciato dall Ufficio di Collocamento attestante i periodi di disoccupazione nell anno solare precedente la data della domanda. PER GLI STUDENTI Dichiarazione dell Istituto Scolastico attestante l iscrizione e la regolare frequenza ed indicante se trattasi di corso diurno o serale, relativo all anno scolastico in corso al momento della domanda e a quello immediatamente precedente. PER I LAVORATORI FRONTALIERI CON SEDE DI LAVORO IN SVIZZERA Estratto conto del versamento di contributi presso casse di compensazione AVS. 3. I modelli 101 e 740, se non disponibili al momento della presentazione della domanda, potranno essere presentati successivamente e comunque entro la data di convocazione della Commissione per la formazione o aggiornamento della graduatoria.
5 5 4. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SITUAZIONI CHE DETERMINANO L ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LE CATEGORIE SPECIALI Oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l appartenenza ad una o più categorie speciali con la seguente documentazione: a) ANZIANI: (solo per il componente il nucleo familiare di età inferiore a quella prevista dalle presenti norme e totalmente inabile al lavoro): certificato di totale inabilità lavorativa rilasciato dalla competente autorità; b) FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE: certificato di matrimonio; nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione di contrarre matrimonio e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi; c) HANDICAPPATI: certificato attestante l handicap, rilasciato dalla competente autorità; d) PROFUGHI: certificazione rilasciata dalla Prefettura. 5. Il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare devono inoltre dichiarare nei modi previsti dall art. 4 della L n. 15 che possiedono i requisiti di cui al punto D) delle presenti norme e che le informazioni contenute nella domanda corrispondono al vero e la documentazione fiscale allegata alla domanda corrisponde esattamente a quella effettivamente presentata agli Uffici Fiscali. La dichiarazione mendace comporta l esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l applicazione della Legge Penale. I - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue: I = Richiedenti che abitino da almeno un anno precedente la data della domanda con il proprio nucleo familiare in locali di carattere precario, privi dei requisiti igienici necessari (alloggio improprio) PUNTI 4 II = Richiedenti che debbano abbandonare l alloggio: a) A seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi non oltre tre anni prima della data della domanda. PUNTI 4 b) A seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi di occupazione di alloggio senza titolo (occupazione abusiva) e morosità, salvo che tale condizione sia dipendente da gravi e documentati motivi socio-economici PUNTI 4 c) Nel caso di alloggio di servizio per dipendente da Ente Pubblico o da privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi PUNTI 3 III = Richiedenti che abitino da almeno un anno precedente la data della domanda con il proprio nucleo familiare: a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento PUNTI 3 b) in alloggio che presenta sovraffollamento PUNTI 2 S intende per forte sovraffollamento la seguente situazione: - tre o più persone in un vano abitabile; - quattro o cinque persone in due vani abitabili; - sei persone in tre o meno vani abitabili; - sette od otto persone in quattro o meno vani abitabili; - nove o più persone in cinque o meno vani abitabili. S intende per sovraffollamento la seguente situazione:
6 6 - una o due persone in un vano abitabile; - tre persone in due vani abitabili; - quattro o cinque persone in due vani abitabili; - sei persone in quattro vani abitabili; - sette od otto persone in cinque vani abitabili; - nove o più persone in sei vani abitabili. S intendono per vani abitabili le camere da letto, da pranzo, da studio e da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli spazi destinati all abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette e un ampiezza non inferiore a 8 mq. ed il cui soffitto si trovi ad un altezza media di almeno 2,20 m. dal pavimento. Nel computo delle persone occupanti l alloggio sono compresi i conviventi, purché la convivenza duri da almeno un anno precedente la data della domanda. I punteggi di cui sopra non sono riconosciuti se il nucleo familiare richiedente non è il titolare della locazione. Eventuali casi seguiti dai servizi socio-assistenziali saranno esaminati dalla Commissione singolarmente. IV = Richiedenti che abitino da almeno un anno precedente la data della domanda con il proprio nucleo familiare: a) In alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, è SCADENTE ai sensi dell art. 21 della L n. 392, ovvero in alloggio privo di servizi igienici interni. PUNTI 2 b) In alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, è MEDIOCRE ai sensi dell art. 21 della L n. 392, ovvero in alloggio privo dell impianto di riscaldamento PUNTI 1 V = Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno un anno precedente la data della domanda in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari: a) Legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado PUNTI 2 b) Non legati da vincoli di parentela o affinità PUNTI 3 I punteggi di cui sopra non sono riconosciuti qualora il nucleo familiare convivente sia ricompreso nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione. VI = Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da: - 1 o 2 persone PUNTI 1-3 o 4 persone PUNTI 2-5 o 6 persone PUNTI 3-7 o più persone PUNTI 4 VII = Richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, calcolato ai sensi dell art. 21 della L. 5/8/78 n. 457 e successive modificazioni (ovvero il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di un milione per ogni figlio o minore che risulti essere a carico; qualora alla formazione del predetto reddito concorrano redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi, dopo la detrazione dell aliquota di cui sopra, sono calcolati nella misura del 60%) risulti: a) non superiore all importo di L PUNTI 3 b) superiore all importo di cui alla lettera a) e non superiore all importo di L PUNTI 2 VIII = Richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie: a) ANZIANI: i nuclei familiari di non più di due componenti o le persone sole che alla data
7 7 della domanda abbiano superato 60 anni, ovvero, quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età sia totalmente inabile al lavoro; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico PUNTI 2 b) FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE: i nuclei familiari, come definiti dal precedente art. F, da costituirsi prima della consegna dell alloggio ovvero formatisi da non oltre un anno dalla data della domanda. PUNTI 2 c) PERSONE SOLE o con almeno un figlio convivente a carico PUNTI 2 d) INVALIDI o PORTATORI DI HANDICAP: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi ma compresi nella domanda d assegnazione, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale d invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o certificabile dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 60% secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero della Sanità del 25/7/80, ovvero un grado d invalidità equipollente, previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi PUNTI 2 e) PROFUGHI rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano alcuna attività lavorativa PUNTI 2 2. I richiedenti facenti parte delle categorie di cui sopra concorreranno, in via prioritaria, alla quota di alloggi riservati alle categorie speciali di cui all art. F) del presente regolamento. 3. I punteggi di cui ai numeri I) III) IV) e VI) sono riconosciuti qualora le relative condizioni siano esistenti da almeno un anno prima della data della domanda. 4. I punteggi di cui al numero II) vengono riconosciuti anche nel caso di provvedimenti già eseguiti, ove il richiedente sia temporaneamente alloggiato con il proprio nucleo familiare in locali messi a disposizione da Enti Pubblici. 5. Il punteggio di cui al numero I) non è cumulabile con i punteggi di cui ai numeri II) e IV). 6. I punteggi di cui al numero II) non sono cumulabili tra loro né con i punteggi di cui ai numeri I) III) IV) e V). 7. Il punteggio di cui al numero V) non è cumulabile con quello di cui al punto III). 8. I punteggi di cui ad un medesimo numero non sono cumulabili tra loro, ad eccezione del punteggio di cui alla lettera d) del numero VIII). 9. In caso di parità verrà data precedenza secondo i seguenti criteri: a) Maggior corrispondenza del nucleo familiare alla tipologia dell alloggio secondo le vigenti norme sull Edilizia Residenziale; b) Maggior urgenza sociale con particolare riferimento a ragioni economiche, igienico-sanitarie, presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, scadenza cronologica dei provvedimenti di sfratto o rilascio dell alloggio; c) Residenza nel Comune; d) Pubblica utilità o interesse diretto dell Amministrazione ad attuare il provvedimento. La determinazione del diritto di precedenza ai sensi delle suddette motivazioni per i nuclei collocati in graduatoria con pari punteggio verrà stabilita su insindacabile giudizio della Commissione, sulla base della considerata maggior rilevanza dei fattori esaminati.
8 8 L - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE D URGENZA 1. Nei casi di particolare urgenza abitativa, qualora siano presenti sul territorio situazioni che comportino rischi per la salute degli interessati (in particolare minori, anziani e portatori di handicap) o altre necessità che richiedano l immediata collocazione o ricollocazione di nuclei familiari, il Sindaco può provvedere con propria ordinanza alla sistemazione provvisoria dei nuclei interessati in alloggi eventualmente disponibili, indipendentemente dalla graduatoria esistente. In tal caso l assegnazione avrà la durata necessaria alla risoluzione del problema abitativo della famiglia interessata e, comunque, di norma, non dovrà superare i sei mesi. Resta assodato che, in sede di aggiornamento trimestrale della graduatoria, i nuclei collocati in via provvisoria potranno concorrere per l assegnazione di diritto. Trascorso il termine suddetto, qualora il problema abitativo dell assegnatario provvisorio non abbia trovato risoluzione, il Sindaco potrà provvedere, previo parere della Commissione per la formazione della graduatoria, a prorogare di altri sei mesi la durata dell assegnazione. Al termine della proroga, in assenza di altre possibili sistemazioni abitative del nucleo familiare in questione, la Commissione in oggetto, verificata la persistenza dei requisiti per l assegnazione, potrà dichiarare assegnatario di diritto l assegnatario provvisorio, a condizione che lo stesso totalizzi in graduatoria un minimo di punti pari a sei. 2. In ogni caso la percentuale di alloggi che possono essere assegnati ai sensi del precedente articolo, non può superare la misura di 1/3 del totale di quelli resisi disponibili nell arco dell anno in corso, arrotondato per eccesso all unità. M - PERDITA DIRITTO ASSEGNAZIONI SUCCESSIVE L assegnatario di alloggio convenzionato che giunga alla scadenza naturale del contratto senza procedere all acquisizione dell abitazione o venga fatto oggetto di intimazione di sfratto per morosità, perde il diritto ad ottenere una nuova assegnazione di appartamento convenzionato, ad eccezione dei seguenti casi: a) perdita del posto di lavoro da almeno un anno precedente la disdetta del contratto; b) calo del reddito a causa di gravi e documentati problemi di salute, risalenti ad almeno sei mesi prima della disdetta del contratto; c) altre motivazioni di forte rilevanza sociale, da valutarsi singolarmente e con dettagliata relazione da parte della Commissione, a proprio insindacabile giudizio. Settimo Milanese, 27 novembre 1996
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