e turismo Capitolo 6 Le agenzie di viaggio

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "e turismo Capitolo 6 Le agenzie di viaggio"

Transcript

1 Capitolo 6 Le agenzie di viaggio e turismo Sommario 1. Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo Il contratto di viaggio Il Fondo di garanzia Le associazioni senza scopo di lucro. 1. Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo La prima disciplina organica relativa alle agenzie di viaggio e turismo si è avuta con il R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, il quale distingueva tra uffici di viaggio e turismo (categoria A), uffici turistici (categoria B) ed uffici di navigazione (categoria C). Tale disciplina ha regolamentato la materia fino all emanazione della legge quadro sul turismo 217/1983, la quale, all articolo 9, fornì la nuova definizione di agenzie di viaggio e turismo come «imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084». L importanza della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles nel 1970, recepita e resa esecutiva dall Italia con L. 27 dicembre 1977, n. 1084, sta nel fatto che essa non solo ha regolamentato un tipo di contratto, quale quello di viaggio, che fino ad allora non trovava alcuna disciplina normativa, ma anche perché ha introdotto la definizione, poi ripresa dal D.Lgs. 206/2005, di organizzatore di viaggi (qualunque persona che abitualmente si impegna a suo nome a procurare ad un altra, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca) e quella di intermediario di viaggi (qualunque persona che abitualmente si impegna a procurare ad un altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi). A) Tour operator e travel agent Si usa distinguere le agenzie di viaggio e turismo, in base al tipo di attività, in due distinte figure: l agenzia di viaggio che produce e organizza viaggi e soggiorni (tour

2 82 Capitolo 6 operator), l agenzia di viaggio che svolge esclusivamente attività d intermediazione, cioè si impegna a procurare in nome e per conto del cliente un viaggio o un soggiorno organizzato da altri soggetti (agenzia intermediaria di viaggi, o anche dettagliante puro/retailer/travel agent). Con la L. 135/2001 è caduta l iniziale impostazione data dalla L. 217/1983, che tracciava una netta distinzione tra imprese turistiche ed agenzie di viaggio e turismo: oggi, infatti, sono imprese turistiche indistintamente tutte le tipologie di imprese operanti nel settore e le attività di accoglienza non convenzionali. In particolare, sono imprese turistiche le attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono, altresì, imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse, invece, le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio (art. 1, 2 comma, lett. b, punto 4, D.P.C.M. 13 settembre 2002). Il tour operator, dunque, è un agenzia che programma e organizza viaggi e soggiorni in tutti i dettagli: se si tratta di un T.O. puro, i suoi prodotti saranno venduti da un agenzia dettagliante, se, invece, oltre ad organizzare e programmare si occupa anche della vendita diretta al pubblico, si parlerà di T.O. dettagliante. Nell ambito di questa categoria, poi, si può fare un altra distinzione tra T.O. specializzati in servizi outgoing, cioè nell organizzazione di viaggi e soggiorni all estero, e T.O. specializzati in servizi incoming, cioè nell organizzazione di viaggi e soggiorni per stranieri nel territorio in cui opera il T.O. Il tour operator organizza viaggi comprensivi di una serie di servizi fondamentali per il turista/ acquirente (partenza, trasferimenti, assistenza in loco etc.) per garantire i quali esso intreccia numerosi rapporti giuridici e di fiducia con le strutture e gli operatori presso la destinazione oggetto del pacchetto di viaggio, nonché con gli addetti ai servizi di trasporto dei quali usufruirà. Nella maggioranza dei casi i T.O. si affidano alle agenzie di viaggio intermediarie o travel agent per la distribuzione e la vendita dei propri prodotti. Il travel agent, dunque, è un impresa turistica organizzata per l intermediazione e la commercializzazione di prodotti turistici, non limitati ai soli pacchetti turistici creati dai T.O. ma anche ad una serie di altri servizi indispensabili quali la vendita di biglietteria aerea, ferroviaria, marittima etc. Generalmente si tratta di piccole realtà aziendali nelle quali lavorano non più di quattro addetti oltre al direttore tecnico. L attività d intermediazione svolta dall agenzia di viaggio comporta che questa percepisca una provvigione sul venduto: sono stabilite convenzionalmente delle percentuali che l agenzia di viaggio percepisce a titolo di compenso sia dal T.O. che dagli altri operatori dei quali venda i prodotti (Ferrovie dello Stato, vettori aerei etc.).

3 B) Autorizzazione amministrativa e requisiti professionali Le agenzie di viaggio e turismo 83 Indipendentemente dal fatto che si tratti di tour operator o di travel agent, per espletare tali attività è necessario ottenere l autorizzazione amministrativa da parte dell ente locale territorialmente competente. Per esercitare le attività relative alle agenzie di viaggio è infatti necessaria l autorizzazione regionale anche se, nella maggior parte delle Regioni italiane, tale potere è demandato dalla Regione stessa agli enti locali, quindi alle Province (come nei casi di Emilia Romagna, Veneto e Calabria) o ai Comuni (Piemonte e Marche). L esercizio della professione di agente di viaggio è vincolato all esistenza di determinati requisiti professionali quali la conoscenza dell amministrazione e dell organizzazione delle agenzie di viaggio, della tecnica, legislazione e geografia turistica e di almeno due lingue straniere. L esistenza di tali requisiti viene accertata mediante esami di abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, da sostenersi innanzi ad apposite commissioni e indetti periodicamente dalle Regioni. L art. 3 del D.Lgs. 392/1991, inoltre, prevede dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, che devono essere posseduti dal titolare dell agenzia e dal direttore tecnico (se diverso). Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale, il cui ammontare, variabile da Regione a Regione, si aggira tra i e i euro. Le agenzie di viaggio e turismo che abbiano ottenuto l autorizzazione devono stipulare polizze assicurative di responsabilità civile che coprano eventuali danni arrecati ai clienti. In ogni Regione sono stabiliti dei massimali di responsabilità che si aggirano intorno ai euro. In occasione del rilascio delle autorizzazioni le Regioni devono verificare che sul territorio nazionale non siano già operanti agenzie con denominazione uguale o simile. In nessun caso, inoltre, può essere adottata dalle agenzie la denominazione di Comuni o Regioni italiane. C) Gli elenchi regionali Copia del provvedimento che autorizza all esercizio dell attività di agenzia di viaggi e turismo viene inviata alle Regioni, le quali provvedono all inserimento negli elenchi regionali, al fine di rendere pubblico il contenuto dell autorizzazione. In questi elenchi sono riportati, per ogni agenzia: la denominazione, il tipo di attività svolta, il nome del titolare o la ragione sociale, il nome del direttore tecnico (se diverso), i provvedimenti dell ente locale competente riguardanti la singola agenzia. Precedentemente era lo Stato che curava la tenuta e l aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio, sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni, raccolto in una apposita pubblicazione dell ENIT e diffuso in Italia ed all estero.

4 84 2. Il contratto di viaggio Capitolo 6 Chi decide di acquistare un prodotto o un servizio fornito da un agenzia di viaggio formalizza il suo acquisto attraverso la stipula di un contratto di viaggio. A) Contratto di organizzazione e contratto di intermediario di viaggio In tale ambito possono aversi due schemi contrattuali: contratto di organizzazione di viaggio, con cui l agenzia si impegna a procurare al cliente una serie di servizi (il cd. pacchetto turistico tutto compreso), secondo uno schema contrattuale che si inquadra nell appalto di servizi; contratto di intermediario di viaggio, con cui l agenzia di viaggio si impegna a procurare al cliente un contratto di organizzazione di viaggio, secondo lo schema dal mandato con rappresentanza. Qual è la differenza tra i due contratti? I due contratti si differenziano per l oggetto, in quanto nel primo l agenzia si impegna direttamente a fornire le prestazioni, mentre nel secondo essa svolge solo attività di intermediazione fra chi offre il pacchetto e il cliente che lo acquista. Nell adempimento dei loro obblighi, l organizzatore e l intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo. Il viaggiatore deve, a sua volta, fornire tutte le informazioni richiestegli e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno e a qualsiasi altro servizio. B) Il pacchetto turistico Soffermiamoci sul contratto di organizzazione di viaggio, che intercorre tra il turista e il tour operator: quest ultimo si obbliga nei confronti del turista ad eseguire delle prestazioni di natura eterogenea le quali formano oggetto del cd. pacchetto turistico. La disciplina di tali contratti era contenuta nel D.Lgs. 111/1995, attuativo della Direttiva 90/314/CEE su viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso», poi abrogato dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), che riproduce, negli articoli , la disciplina previgente. L articolo 84 del Codice del consumo, in particolare, definisce pacchetti turistici quelli che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

5 Le agenzie di viaggio e turismo 85 Definizioni L articolo 83 del Codice del consumo contiene le definizioni di organizzatore di viaggio, venditore e consumatore di pacchetti turistici: l organizzatore di viaggio è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; il venditore è il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici verso un corrispettivo forfetario; il consumatore di pacchetti turistici è l acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. Generalmente l acquisto di un pacchetto turistico avviene in un agenzia di viaggio intermediaria o travel agent; il termine intermediazione, dunque, ci fa capire il ruolo svolto dall agenzia in questo caso: l agenzia opera da intermediaria, appunto, tra il cliente ed il T.O. che ha organizzato il pacchetto. A tutela del cliente-consumatore, il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi; al consumatore ne spetta una copia, sottoscritta o timbrata dall organizzatore o venditore. A norma dell art. 86 del D.Lgs. 206/2005, il contratto deve contenere i seguenti elementi: destinazione, durata, data d inizio e conclusione; qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date d inizio e fine; nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell autorizzazione all esercizio dell organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto; prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore; importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra; estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore; presupposti e modalità di intervento del Fondo di garanzia, nonché la dichiarazione che il venditore o l organizzatore concorre ad alimentare il suddetto Fondo nella misura stabilita dal comma 2 dell art. 100 del Codice del consumo (inciso, quest ultimo, inserito ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile); mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l ubicazione, la categoria turistica, il livello, l eventuale idoneità all accoglienza di persone disabili,

6 86 Capitolo 6 nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; termine entro cui il consumatore deve essere informato dell annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto; accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione; eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo; termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l inadempimento o l inesatta esecuzione del contratto; termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali. C) Cessione del contratto e revisione del prezzo L art. 89 del Codice del consumo prevede che il viaggiatore possa sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, a condizione che il sostituto soddisfi le condizioni per la fruizione del servizio turistico. È però necessario comunicare per iscritto all organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario. Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. Riguardo al prezzo del pacchetto turistico, il D.Lgs. 206/2005 consente una revisione del prezzo forfettario da parte dell organizzatore, a determinate condizioni. Più precisamente, la revisione del prezzo: deve essere stata espressamente prevista nel contratto anche con la definizione delle modalità di calcolo; deve essere giustificata da una delle cause tassativamente indicate dall art. 90, D.Lgs. 206/2005 (e cioè: variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato), che l organizzatore deve adeguatamente documentare. La revisione al rialzo non può comunque mai superare il 10% del prezzo originario e in ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. D) Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio Stabilisce l art. 92 del Codice del consumo che se il consumatore recede a seguito di revisione del prezzo del pacchetto turistico, da parte dell organizzatore, in misura superiore al 10%, ovvero perché l organizzatore o il venditore hanno necessità di

7 Le agenzie di viaggio e turismo 87 effettuare, prima della partenza, modifiche significative delle condizioni contrattuali o, infine, per cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza, esso ha diritto al rimborso di quanto versato, entro sette giorni lavorativi e senza penali. In alternativa, il viaggiatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo. In tutti questi casi è comunque riconosciuto al viaggiatore il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. Tale azione risarcitoria, peraltro, non può esercitarsi quando la cancellazione del pacchetto turistico: dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto e il viaggiatore ne sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza; è giustificata da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l eccesso di prenotazioni (ciò è imputabile a difetto di organizzazione del tour operator). E) Responsabilità dell organizzatore e del venditore La responsabilità per mancato o inesatto adempimento è contemplata dall art. 93 del Codice del consumo, secondo il quale «in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti». Dunque, dobbiamo evidenziare due diverse responsabilità nei confronti del cliente: l una del tour operator e l altra del travel agent. Per il contratto di organizzazione di viaggio, stipulato quindi direttamente con il tour operator, questi è responsabile a pieno titolo del prodotto venduto e risponderà personalmente per gli eventuali danni cagionati all acquirente anche qualora i disservizi siano provocati da terzi ai quali il tour operator ha affidato alcuni servizi inclusi nel pacchetto (albergatori, vettori aerei o ferroviari, guide turistiche etc.). Sarà il tour operator a rivalersi su questi altri soggetti e non il cliente. Per il contratto di intermediario di viaggio, invece, il travel agent si limita a vendere un servizio prodotto da altri, quindi non può essere ritenuto responsabile per gli eventuali disservizi ai danni dell acquirente. Ciò non toglie, però, che anche il travel agent possa essere ritenuto responsabile sia per l inosservanza degli obblighi a proprio carico stabiliti nel documento di viaggio (l articolo 19 della CCV stabilisce che qualora l intermediario di viaggi ometta di indicare nel documento o programma di viaggio il proprio nome e indirizzo con la dichiarazione che sta agendo in qualità di intermediario del tour operator, sarà considerato come un organizzatore di viaggi con tutte le conseguenze che ciò comporta), sia per gli errori commessi nella vendita di singoli servizi diversi dal pacchetto tutto compreso (è responsabile, ad esempio, degli errori commessi nella prenotazione di un biglietto aereo o ferroviario, di un albergo, di un teatro etc.).

8 88 Capitolo 6 Il danno derivante alla persona dall inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, secondo il successivo art. 94, è risarcibile nei limiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l Italia o l Unione europea. In particolare, nei limiti previsti da: Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale (resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841); Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario (resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806); Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV) (resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084), per le altre ipotesi di responsabilità dell organizzatore e del venditore, così come recepite nell ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell Unione europea ovvero la stessa Unione europea. Il risarcimento del danno da vacanza rovinata Negli ultimi anni si è diffuso il concetto di danno da vacanza rovinata, in quanto la vacanza è sempre più spesso vista come momento di svago e di riposo a lungo atteso, cornice di eventi unici ed irripetibili (es., le nozze). Pertanto, nell eventualità dell inadempimento dell organizzatore o del venditore del pacchetto turistico, la determinazione del danno non si limita al rimborso del prezzo e delle spese sostenute, ma si estende anche al danno non patrimoniale costituito, appunto, dal mancato godimento di un momento di svago, così come programmato dal turista. Inizialmente, peraltro, la giurisprudenza italiana non aveva riconosciuto la risarcibilità di tale tipo di danno in quanto l art c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Successivamente, la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) ha disposto all art. 13 che l organizzatore di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio egli abbia causato al viaggiatore a causa dell inadempimento dei suoi obblighi, ciò costituendo un apertura alla risarcibilità di danni non patrimoniali, ma solo relativamente ai contratti di viaggio internazionali. Nel 2002, infine, il diritto al risarcimento del danno morale derivante dall inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni in occasione di un viaggio tutto compreso è stato riconosciuto in una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Pertanto - stante il principio secondo il quale i giudici nazionali interpretano le norme attuative di direttive comunitarie conformemente alle sentenze della Corte di Giustizia - le norme del Codice del consumo relative ai pacchetti turistici vanno interpretate nel senso dell ammissione della risarcibilità del danno non patrimoniale. 3. Il Fondo di garanzia L art. 100 del D.Lgs. 206/2005 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a tutela del consumatore di pacchetti turistici, un Fondo di garanzia, già previsto dal D.Lgs. 111/1995 e disciplinato dal D.M. 23 luglio 1999, n Compiti del Fondo sono: assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell organizzatore, sia in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti;

9 Le agenzie di viaggio e turismo 89 organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all estero; assicurare la fornitura di un immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all organizzatore. La domanda per l intervento del Fondo di garanzia deve essere corredata dal contratto di viaggio in originale, dalla copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all agenzia di viaggio e da qualsiasi altro elemento che possa comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti. Il Fondo è alimentato dagli agenti di viaggio, i quali devono versare una percentuale dei premi di assicurazione stipulati. Tale percentuale è stata elevata dallo 0,5% al 2% in quanto era insufficiente a far fronte alle esigenze per le quali è stato istituito. Il Fondo opera attraverso un Comitato di gestione, dotato di compiti decisionali di intervento e di controllo, i cui componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione del membro di diritto. Il Comitato delibera su ogni caso concreto per il quale viene chiesto l intervento del Fondo, stabilendo tempi e modalità di erogazione della somma concessa; sulle questioni relative all applicazione della legge e del regolamento; su eventuali revoche degli interventi già effettuati e non utilizzati; sull esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto in luogo del quale il Fondo è intervenuto. La L. 18 giugno 2009, n. 69 È opportuno segnalare in questa sede l approvazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. L articolo 15 del provvedimento citato, infatti, contiene alcune integrazioni al Codice del consumo proprio in relazione al contratto di vendita di pacchetti turistici ed al Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici. Il primo comma del citato art. 15, integrando l art. 86, comma 1, punto f) inserisce tra gli elementi del contratto, come abbiamo visto (vedi retro, par. 2, lett. B), la dichiarazione che il venditore o l organizzatore concorre ad alimentare il suddetto Fondo nella misura stabilita dal comma 2 dell art. 100 del Codice. Il successivo comma 2 dell art. 15 della L. 69/2009, invece, nell introdurre il comma 3-bis all art. 100 del Codice, stabilisce che le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. 4. Le associazioni senza scopo di lucro La legge 217/1983 autorizzava le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, ad esercitare attività turistiche per i propri associati, demandando alle Regioni il compito di fissarne i requisiti minimi e le modalità di esercizio. La legge 135/2001 ha ampliato i poteri di tali associazioni, le quali possono esercitare le attività indicate all art. 7, comma 1 e cioè attività economiche organizzate per la produzione, commercializzazione e gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti

10 90 Capitolo 6 balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell offerta turistica. L art. 7, comma 10 della L. 135/2001, inoltre, pone le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili, delle fasce meno abbienti, nonché le associazioni Pro Loco, tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla L. 390/1986 riguardante la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili, demaniali o patrimoniali dello Stato, in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, di ASL, di ordini religiosi. Come stabilito dalla legge quadro del 1983, anche la L. 135/2001 pone la condizione che tutte le attività predette vengano esercitate esclusivamente per i propri aderenti ed associati. Un importante innovazione, invece, è l omissione del requisito del carattere necessariamente nazionale delle associazioni: in tal modo si consente anche a quelle operanti solo a livello regionale o locale lo svolgimento di attività turistica in favore dei propri associati. Questionario 1. Qual è la definizione di travel agent e di tour operator? (par. 1) 2. Quali sono i requisiti professionali necessari per l esercizio della professione di agente di viaggio? (par. 1) 3. Qual è la differenza tra il contratto di organizzazione e quello di intermediario di viaggio? (par. 2) 4. Quali elementi deve contenere il contratto di vendita di pacchetti turistici? (par. 2) 5. Come è regolata la responsabilità dell organizzatore e del venditore per mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita dal pacchetto turistico? (par. 2) 6. Quali sono i compiti del Fondo di garanzia? (par. 3) 7. Cosa ha stabilito la L. 69/2009 relativamente al Fondo di garanzia? (par. 3) 8. Quali attività possono esercitare le associazioni senza scopo di lucro? (par. 4)

Fisco Pratico Agenzie di Viaggio 5. Agenzie di Viaggio. Aspetti Civilistici e Amministrativi

Fisco Pratico Agenzie di Viaggio 5. Agenzie di Viaggio. Aspetti Civilistici e Amministrativi Fisco Pratico Agenzie di Viaggio 5 Agenzie di Viaggio Aspetti Civilistici e Amministrativi 6 Fisco Pratico Agenzie di Viaggio Agenzie di viaggio e turismo Aspetti generali amministrativi Fonti normative

Dettagli

D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto

Dettagli

Le normative nazionali che hanno recepito le disposizioni dell Unione Europea e internazionali La legislazione in vigore nella regione Sicilia

Le normative nazionali che hanno recepito le disposizioni dell Unione Europea e internazionali La legislazione in vigore nella regione Sicilia Le norme per le agenzie di viaggio e i tour operator diritto privato/pubblico del turismo Le normative nazionali che hanno recepito le disposizioni dell Unione Europea e internazionali La legislazione

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e

Dettagli

Titolo VI CONTRATTI. Capo I. Contratti del turismo organizzato

Titolo VI CONTRATTI. Capo I. Contratti del turismo organizzato Art. 32 Ambito di applicazione Titolo VI CONTRATTI Capo I Contratti del turismo organizzato 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti dall articolo 34, venduti od

Dettagli

3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. D.Lgs. 23-5-2011 n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE,

Dettagli

ESTRATTO DAL CODICE DEL CONSUMO Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

ESTRATTO DAL CODICE DEL CONSUMO Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ESTRATTO DAL CODICE DEL CONSUMO Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Gli articoli da 82 a 100 del Codice del Consumo disciplinano i Servizi Turistici, sostanzialmente riproducendo il D. Lgs. 111/95,

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Titolo del provvedimento: Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 08/10/2005) Ambito di applicazione art. 82 Testo:

Dettagli

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 'tutto compreso' www.gildavenezia.it 1. Ambito di applicazione Le disposizioni

Dettagli

SCHEMA DI CAPITOLATO D ONERI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI

SCHEMA DI CAPITOLATO D ONERI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI SCHEMA DI CAPITOLATO D ONERI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI 1. L Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992

Dettagli

RAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO*

RAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO* RAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO* ORGANIZZATORE (Tour operator): realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo

Dettagli

SINFGIUNO - Sistema informativo giuridico-normativo by Prassicoop- Pag. 1

SINFGIUNO - Sistema informativo giuridico-normativo by Prassicoop- Pag. 1 Decreto Legislativo 17 3 1995, n. 111 Attuazione della Direttiva n.90/314/cee Concernente i Viaggi, le Vacanze ed i Circuiti «Tutto Compreso» (*) in G.U. n. 88 del 14-04-1995 sommario 1. Ambito di applicazione.

Dettagli

moltiplicano i contratti relativi al turismo organizzato. turistico, e l agenzia turistica, tramite la quale egli acquista il pacchetto turistico.

moltiplicano i contratti relativi al turismo organizzato. turistico, e l agenzia turistica, tramite la quale egli acquista il pacchetto turistico. Capitolo I Il contratto turistico. 1. IL CONTRATTO DI VIAGGIO. 1.1 Definizione Con l aumento del benessere, del tempo libero, dell abitudine a spostarsi, si moltiplicano i contratti relativi al turismo

Dettagli

Vademecum decreto pacchetti e servizi turistici 28 giugno 2018

Vademecum decreto pacchetti e servizi turistici 28 giugno 2018 Vademecum decreto pacchetti e servizi turistici 28 giugno 2018 Sulla Gazzetta Ufficiale 129 del 6 giugno 2018 è stato pubblicato il nuovo decreto sui pacchetti e i servizi turistici, approvato recentemente

Dettagli

Sommario. Preambolo. Preambolo

Sommario. Preambolo. Preambolo D.Lgs. 17-03-1995, n. 111 - Tutela dei viaggiatori Sommario, Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Art.12, Art.13, Art.14, Art.15, Art.16, Art.17, Art.18,

Dettagli

Condizioni Generali di Vendita dei Pacchetti Turistici

Condizioni Generali di Vendita dei Pacchetti Turistici Condizioni Generali di Vendita dei Pacchetti Turistici Regolamento generale: 1. PREMESSA - NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO: Premesso che: a) il Decreto Legislativo n. 206 del 06/09/2005 Codice del Consumo

Dettagli

Contratto di viaggio

Contratto di viaggio Contratto di viaggio Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a)

Dettagli

Gestione fiscale di agenzie viaggio e T.O.

Gestione fiscale di agenzie viaggio e T.O. Gestione fiscale di agenzie viaggio e T.O. di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 31 marzo 2005 AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO (E TOUR OPERATORS) La gestione contabile, fiscale delle agenzie di viaggi si presenta

Dettagli

RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PACCHETTI TURISTICI E AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PACCHETTI TURISTICI E AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2302 RELATIVA AI PACCHETTI TURISTICI E AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI ATTO DEL GOVERNO N. 6 (già 515/XVII) - testo oggetto del

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) il d. lgs 111/95 (di attuazione della Dir. 90/314/CE) dispone a protezione

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Pag. XIII Introduzione...» 1. Capitolo I LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VIAGGIO

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Pag. XIII Introduzione...» 1. Capitolo I LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VIAGGIO INDICE SOMMARIO Abbreviazioni... Pag. XIII Introduzione...» 1 Capitolo I LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VIAGGIO 1. Introduzione... Pag. 7 2. La convenzione sul contratto di viaggio (CCV)...»

Dettagli

Il trattamento fiscale per le agenzie di viaggi dopo le recenti novità

Il trattamento fiscale per le agenzie di viaggi dopo le recenti novità Il trattamento fiscale per le agenzie di viaggi dopo le recenti novità Vincenzo D'Andò in TRATTAMENTO FISCALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva

Dettagli

FAQ Agenzie di viaggio e turismo ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27

FAQ Agenzie di viaggio e turismo ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 FAQ Agenzie di viaggio e turismo ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 1. Cosa sono le Agenzie di viaggio e turismo? L art. 57, della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 definisce le Agenzie di viaggio

Dettagli

01 Fonti Legislative. 02 Autorizzazioni

01 Fonti Legislative. 02 Autorizzazioni 01 Fonti Legislative La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n 1084 di ratifica ed esecuzione

Dettagli

I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO I PACCHETTI TURISTICI

I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO I PACCHETTI TURISTICI I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO I PACCHETTI TURISTICI Codice del turismo decreto legislativo n. 79/2011 = artt. 32 51; Codice del consumo decreto legislativo n. 206/2005; Direttiva europea n. 314/1990

Dettagli

Art. 40 cod. tur.* consente all organizzatore una revisione del prezzo del pacchetto solo nel limite del 10% del prezzo originario e ricorrendo 3

Art. 40 cod. tur.* consente all organizzatore una revisione del prezzo del pacchetto solo nel limite del 10% del prezzo originario e ricorrendo 3 REVISIONE DEL PREZZO NEI CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO Art. 40 cod. tur.* consente all organizzatore una revisione del prezzo del pacchetto solo nel limite del 10% del prezzo originario e ricorrendo

Dettagli

Si riportano di seguito le definizioni relative ai termini utilizzati nel presente contratto:

Si riportano di seguito le definizioni relative ai termini utilizzati nel presente contratto: PREMESSE Premesso che: a) Il Decreto Legislativo n.111 del 17 marzo 1995, di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del Consumatore che l'organizzatore ed il Venditore del pacchetto

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore

Dettagli

Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di contratto Condizioni generali di contratto 1. Fonti legislative La vendita dei pacchetti turistici, che abbiamo a fornire servizi sia in territorio nazionale che estero sono disciplinati dalla Legge del 27.12.1977

Dettagli

Diritto Privato Europeo

Diritto Privato Europeo Contratti di viaggio organizzato (traccia della lezione) prof. A. Venchiarutti Servizi turistici tutto compreso Settore turistico; turismo organizzato prevede fornitura di una serie articolata di servizi

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ACQUISTO DI PACCHETTO TURISTICO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ACQUISTO DI PACCHETTO TURISTICO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ACQUISTO DI PACCHETTO TURISTICO 1) FONTI LEGISLATIVE La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che

Dettagli

I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO

I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO I VIAGGI ORGANIZZATI: L EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA Un tempo i rapporti tra turisti ed operatori professionali erano sporadici e limitati a singole operazioni* ed il

Dettagli

Circolare N. 96 del 28 Giugno Codice del turismo: agevolazioni, semplificazioni e riconoscimenti di merito

Circolare N. 96 del 28 Giugno Codice del turismo: agevolazioni, semplificazioni e riconoscimenti di merito Circolare N. 96 del 28 Giugno 2011 Codice del turismo: agevolazioni, semplificazioni e riconoscimenti di merito Codice del turismo: agevolazioni, semplificazioni e riconoscimenti di merito Gentile cliente,

Dettagli

Condizioni generali di partecipazione ai viaggi Davertour SA. 1. Ambito di applicazione.

Condizioni generali di partecipazione ai viaggi Davertour SA. 1. Ambito di applicazione. Condizioni generali di partecipazione ai viaggi Davertour SA 1. Ambito di applicazione. Le Condizioni Generali si applicano a tutti i contratti di viaggio relativi a viaggi organizzati dalla Davertour

Dettagli

VIAGGI A PACCHETTO Codice del consumo Dlgs 206/2005 Artt. 82-100. Servizi turistici. Art. 82. Ambito di applicazione

VIAGGI A PACCHETTO Codice del consumo Dlgs 206/2005 Artt. 82-100. Servizi turistici. Art. 82. Ambito di applicazione VIAGGI A PACCHETTO Codice del consumo Dlgs 206/2005 Artt. 82-100 Servizi turistici Art. 82. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici Ai sensi dell'art. 85 del D.LGS 206/2005 i clienti hanno diritto di

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in

Dettagli

FAQ Agenzie di viaggio e turismo ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27

FAQ Agenzie di viaggio e turismo ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 FAQ Agenzie di viaggio e turismo ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 1. Cosa sono le Agenzie di viaggio e turismo? L art. 57, della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 definisce le Agenzie di viaggio

Dettagli

Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici

Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici Gentile Cliente, il Suo partner contrattuale è l organizzatore di viaggio ovvero la Società Baiana s.r.l. che le venderà il pacchetto turistico. Le Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti Turistici

Dettagli

Allegato 2 CAPITOLATO D ONERI

Allegato 2 CAPITOLATO D ONERI Allegato 2 CAPITOLATO D ONERI 1. L Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623 del 2/10/1996, fornendo, su richiesta

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di prodotti turistici da parte dell Azienda per il Turismo della Val di Fassa Soc. Coop. (APT

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DA: AGENZIA VIAGGI ARCADIA TOUR OPERATOR

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DA: AGENZIA VIAGGI ARCADIA TOUR OPERATOR CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DA: AGENZIA VIAGGI ARCADIA TOUR OPERATOR 1) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Ai sensi dell art. 34 Codice del Turismo

Dettagli

Obblighi di informazione e ius variandi (artt. da 37 a 42 del Codice del Turismo)

Obblighi di informazione e ius variandi (artt. da 37 a 42 del Codice del Turismo) Il Codice del Turismo La nuova disciplina della vendita ed organizzazione di Obblighi di informazione e ius variandi (artt. da 37 a 42 del Codice del Turismo) Intervento dell Avv. Prof. Laura Pierallini

Dettagli

Condizioni di viaggio

Condizioni di viaggio Condizioni di viaggio Condizioni di viaggio NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI VIAGGIO FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio

Dettagli

TITOLO I CONTRATTI CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

TITOLO I CONTRATTI CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO TITOLO I CONTRATTI CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO ART. 32 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall'articolo 34, venduti

Dettagli

Schema di capitolato d oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione

Schema di capitolato d oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione Schema di capitolato d oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione Dipartimento per i Servizi nel Territorio Direzione Generale per l Organizzazione dei Servizi nel Territorio Ufficio

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero,è

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO ENJOY DREAM

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO ENJOY DREAM CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO ENJOY DREAM 1. FONTI DI DISCIPLINA DEL CONTRATTO La compravendita di pacchetti turistici, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, per

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO INTRODUZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO INTRODUZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO INTRODUZIONE Le presenti condizioni generali si applicano ai contratti aventi ad oggetto la vendita dei pacchetti turistici organizzati e/o venduti da SPEED DATE VACANZE,

Dettagli

HAPPY CAMP CAMPING Case mobili e tende nei migliori campeggi in Italia e in Europa Sconto riservato ai soci del 10%

HAPPY CAMP CAMPING Case mobili e tende nei migliori campeggi in Italia e in Europa Sconto riservato ai soci del 10% HAPPY CAMP CAMPING 2018 Case mobili e tende nei migliori campeggi in Italia e in Europa Sconto riservato ai soci del 10% Soggiorni minimi, offerte speciali ed extra come da catalogo. 25 di sconto

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79 DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della

Dettagli

Codice del turismo - Contratti

Codice del turismo - Contratti Codice del turismo - Contratti (

Dettagli

INDICE. Parte Prima DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO

INDICE. Parte Prima DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO INDICE Abbreviazioni.... Introduzione... Parte Prima DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO p. XIII» XXI Capitolo Primo LE FONTI 1. Il turismo nella Costituzione italiana...» 3 2. Il turismo nell ordinamento statale.

Dettagli

GARA VIAGGIO di ISTRUZIONE a.s IL DIRIGENTE SCOLASTICO ORGANIZZA

GARA VIAGGIO di ISTRUZIONE a.s IL DIRIGENTE SCOLASTICO ORGANIZZA Prot. n. 775/06-10 Spett/le AGENZIE VIAGGI Loro Sedi Albo online Sito web Istituzione Scolastica www.convittonazionale.gov.it GARA VIAGGIO di ISTRUZIONE a.s. 2018-2019 acquisto pacchetto turistico procedura

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI 1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che: a) l organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,

Dettagli

INDICE. Abbreviazioni... p. XIII Introduzione...» XIX. Parte P rima DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO

INDICE. Abbreviazioni... p. XIII Introduzione...» XIX. Parte P rima DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO INDICE Abbreviazioni.......................... p. XIII Introduzione...........................» XIX Parte P rima DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO I. Le fonti 1. Il turismo nella Costituzione italiana..........»

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1) Premessa e nozione di pacchetto turistico Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17/03/95 di attuazione della direttiva

Dettagli

Estratto dal DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) CAPO II SERVIZI TURISTICI

Estratto dal DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) CAPO II SERVIZI TURISTICI Estratto dal DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 CAPO II SERVIZI TURISTICI Art. 82. Ambito di applicazione 1. Le

Dettagli

CONTRATTO PER L ORGANIZAZIONE E L' EFFETTUAZIONE DI VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE

CONTRATTO PER L ORGANIZAZIONE E L' EFFETTUAZIONE DI VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE Prot. N. 2181 A/37 Reg. N. 23 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA Liceo Ginnasio Statale Pitagora Piazza Umberto I, 15-88900 CROTONE

Dettagli

WADI DESTINATION CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI

WADI DESTINATION CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI 1 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Prefazione...

INDICE SOMMARIO. Prefazione... SOMMARIO Prefazione... XV CAPITOLO 1 DAL DESERTO NORMATIVO AL CODICE DEL TURI- SMO 1. Premessa... 1 2. Dall organizzazione individuale del viaggio al viaggio organizzato... 2 3. Evoluzione normativa. Dalla

Dettagli

TORNEI CALCIO GIOVANILE EDIZIONE 2017

TORNEI CALCIO GIOVANILE EDIZIONE 2017 TORNEI CALCIO GIOVANILE EDIZIONE 2017 RAM GROUP. Via Carlo Ravizza, 78 20149 Milano Tel./Fax 02 48029679 info@ramgroupsnc.it RAM GROUP. Via Carlo Ravizza, 78 20149 Milano Tel./Fax 02 48029679 info@ramgroupsnc.it

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 31 luglio 2013 n.104 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 2 della Legge 27 gennaio 2006 n.22; Visto l articolo della

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1) PREMESSA Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 33 e 35 del D.Lgs. 23-05- 2011 n 79: a) l'organizzatore ed il venditore del

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero,

Dettagli

Parte Prima. Sezione Seconda

Parte Prima. Sezione Seconda INDICE SISTEMATICO Parte Prima Norme fondamentali Sezione Prima Costituzione Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero,

Dettagli

Capitolato d oneri tra l Istituzione scolastica e le Agenzie di viaggio

Capitolato d oneri tra l Istituzione scolastica e le Agenzie di viaggio Istituto Comprensivo n.8 CA SELVATICA Via Ca Selvatica, 11 40123 BOLOGNA tel 051333384 fax 0516143898 PE boic85100g@istruzione.it PEC boic85100g@pec.istruzione.it Sito WEB: www.ottovolante.org CF 91201390373

Dettagli

Per disponibilità e quotazioni: Via XX settembre, Brindisi Tel

Per disponibilità e quotazioni: Via XX settembre, Brindisi Tel Condizioni generali 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata fino alla sua abrogazione

Dettagli

Turismo Agenzia viaggi

Turismo Agenzia viaggi Turismo Agenzia viaggi Descrizione Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l organizzatore ed il

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l organizzatore ed il CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore

Dettagli

Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di contratto Condizioni generali di contratto Ai sensi dell art. 6 del d.lgs 111/95 i clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico. 1) PREMESSA NOZIONE DI PACCHETTO

Dettagli

Nome Cognome. Indirizzo Cap Città Prov. Delegazione Arcat di CF Cell. Fax

Nome Cognome. Indirizzo Cap Città Prov. Delegazione Arcat di CF Cell. Fax Nome Cognome Indirizzo Cap Città Prov Delegazione Arcat di CF Cell. Fax Email Dati per la fatturazione (se diversi da sopra) Intestazione fattura Indirizzo Cap Città Prov Delegazione Arcat di CF/P.Iva

Dettagli

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE SEDE DI BRESCIA Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere Corso di laurea in Scienze Linguistiche per la Comunicazione e l Impresa Tesi di Laurea IL DANNO

Dettagli

CAPITOLATO D ONERI TRA IL LICEO E L AGENZIA VIAGGI

CAPITOLATO D ONERI TRA IL LICEO E L AGENZIA VIAGGI CAPITOLATO D ONERI TRA IL LICEO E L AGENZIA VIAGGI Art.1 Condizioni generali L Agenzia di viaggi si impegna a rispettare le indicazioni delle CC. MM. n 291 del 14/10/1992 e n 623 del 2/10/1996 fornendo

Dettagli

CAPITOLATO D ONERI TRA IL LICEO E L AGENZIA VIAGGI

CAPITOLATO D ONERI TRA IL LICEO E L AGENZIA VIAGGI CAPITOLATO D ONERI TRA IL LICEO E L AGENZIA VIAGGI Art.1 Condizioni generali L Agenzia di viaggi si impegna a rispettare le indicazioni delle CC. MM. n 291 del 14/10/1992 e n 623 del 2/10/1996 fornendo

Dettagli

Segnala l inizio dell attività di agenzia viaggi e turismo a seguito di subingresso/reintestazione:

Segnala l inizio dell attività di agenzia viaggi e turismo a seguito di subingresso/reintestazione: ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA ECONOMICHE SERVIZIO LICENZE DEL COMUNE DI GABICCE MARE OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA D INIZIO ATTIVITA per apertura di agenzia viaggi a seguito di subingresso/reintestazione.

Dettagli

ANTICHI TESORI DI SICILIA 26 MAGGIO/02 GIUGNO 2012 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO

ANTICHI TESORI DI SICILIA 26 MAGGIO/02 GIUGNO 2012 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO ANTICHI TESORI DI SICILIA 26 MAGGIO/02 GIUGNO 2012 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO 1) CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ I contratti di viaggio, relativi alla vendita di pacchetti turistici

Dettagli

Danno da vacanza rovinata e ritardata consegna dei bagagli Giudizio n. 5280/2008

Danno da vacanza rovinata e ritardata consegna dei bagagli Giudizio n. 5280/2008 Danno da vacanza rovinata e ritardata consegna dei bagagli Giudizio n. 5280/2008 Massima L organizzatore ed il venditore (intermediario) della crociera turistica sono responsabili dell operato degli ausiliari

Dettagli

GARA VIAGGI di ISTRUZIONE a.s

GARA VIAGGI di ISTRUZIONE a.s Spett/le DITTE PARTECIPANTI Albo online Sito web Istituzione Scolastica www.convittonazionale.it GARA VIAGGI di ISTRUZIONE a.s. 2018-2019 acquisto pacchetto turistico procedura di affidamento diretto (criterio

Dettagli

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici (valide sia per il catalogo che per le vendite dirette Tappeto Volante / Cliente) 1) Fonti Legislative La vendita di pacchetti turistici,

Dettagli

1) PREMESSA. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO

1) PREMESSA. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO 1) PREMESSA. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO Le presenti condizioni integrano e specificano il contratto di vendita redatto per iscritto e sottoscritto dalle parti, avente ad oggetto la vendita del pacchetto

Dettagli

rapporto con il trattamento fiscale: nette commissionabili

rapporto con il trattamento fiscale: nette commissionabili Avv. Camilla Monese Il nuovo contratto ORGANIZZATORE il professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista rapporto con

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (LEGGE 07/08/90, N. 241, ART D.LGS. 23/05/2011, N. 79 ART. 21).

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (LEGGE 07/08/90, N. 241, ART D.LGS. 23/05/2011, N. 79 ART. 21). SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (LEGGE 07/08/90, N. 241, ART. 19 - D.LGS. 23/05/2011, N. 79 ART. 21). MODIFICA DI UNO O PIU ELEMENTI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO Allo Sportello Unico per le

Dettagli

MODIFICA DI UNO O PIU ELEMENTI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO. Il sottoscritto

MODIFICA DI UNO O PIU ELEMENTI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO. Il sottoscritto MODIFICA DI UNO O PIU ELEMENTI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO Applicare marca da bollo da euro 14,62 Nome nato a Stato: Sesso:M/F residente a Via/P.zza n. Il sottoscritto Cognome Allo Sportello Unico per

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata

Dettagli