Originale Ordinanza Sindacale

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1 Originale Ordinanza Sindacale N. 13 data 04/06/2015 Classifica VIII Oggetto: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. R.D 773/1931 E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE. IL SINDACO VISTO il vigente Regolamento comunale per le sale giochi e l installazione di apparecchi da trattenimento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 1/07/2010, con il quale l Amministrazione Comunale si prefigge, tra l altro, l obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza; VISTA l ordinanza n. 31 del 21/04/2011, con la quale sono stati disciplinati gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad esse collegate ed equiparate nonché delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento; VISTA l ordinanza n. 22 del 24/02/2012 ad oggetto: Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in L. 22/12/2011 n. 214; RILEVATO, da dati ufficiali sul gioco d azzardo lecito, come la patologia derivante da tali giochi GAP (Gioco d Azzardo Patologico) sia diventata un fenomeno significativo anche nel nostro Paese, caratterizzata da un comportamento compulsivo che produce effetti sulla salute seriamente invalidanti e che compromette le attività personali, familiari o lavorative; DATO ATTO che: il fenomeno non risparmia il nostro territorio e secondo quanto dichiarato dall ASUR Marche:

2 - è in vertiginoso aumento il numero di adulti che si rivolgono alle strutture sanitarie marchigiane per risolvere un problema di dipendenza da gioco, che esse siano slot machines, scommesse e quant altro; - il fenomeno non risparmia neppure i più giovani infatti, dopo uno studio fatto sui giovani nella provincia di Ascoli Piceno, è emerso che circa il 10% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni gioca sistematicamente e addirittura il 3% ha una dipendenza dal gioco di tipo patologico; - sono molti di più gli adulti che giocano sistematicamente tant è che il 31% dei bambini oggetto dello studio, con un età che va dai 10 ai 13 anni ha dichiarato di aver giocato d azzardo almeno una volta nella vita insieme ad un genitore; da una ricerca promossa dall Unità di strada dell Ambito Territoriale Sociale di San Benedetto del Tronto fra giugno ed ottobre 2011 presso alcuni istituti dei Comuni dell'ats, su un campione composto da 391 studenti di età compresa tra i 14 ed i 23 anni (258 maschi e 133 femmine), è emerso che: - uno o entrambi i genitori giocano troppo (5,8%), chi pensa o ha pensato di smettere di giocare ma senza riuscirci (5,9%) e chi dichiara di aver giocato una somma di denaro maggiore di quanto si era prefissato (8,8%); - di aver giocato con una frequenza più che settimanale (biliardo, play station o qualsiasi altro gioco di abilità per denaro) nel 17,6% dei casi, a scommesse sportive nel 13,3%, ed a lotto o lotterie nell 8% dei casi; - in conclusione è stato rilevato che l 87,8% del campione ha totalizzato un punteggio tale da non considerarsi problematico, mentre il 6,4% ha ottenuto un risultato indice di difficoltà potenziali circa il gioco, ed il 5,9% un risultato indice di un problema di gioco manifesto; i dati relativi all utenza in trattamento per il gioco d azzardo patalogico negli anni , presso il servizio GAP dell ASUR Area Vasta 5 hanno evidenziato che il numero degli utenti che si sono rivolti alla struttura nel 2014 è aumentato del 31% rispetto all anno precedente, specificandone genere, età media, distribuzione geografica, stato civile, istruzione scolastica, figli a carico, posizione lavorativa, tipologia di convivenza, età media di primo abuso e quella di uso continuativo; RILEVATO che nel Piano d Azione Nazionale G.A.P. (Gioco d Azzardo Patologico), redatto dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vengono elencati in modo chiaro e sintetico una serie di obiettivi ed azioni al fine di prevenire la diffusione e lo sviluppo del gioco d azzardo patologico, in particolare: tra la strategia generale (offerta e incentivo al gioco): E dimostrato che le persone vulnerabili risentono dell alto grado di disponibilità e accessibilità agli stimoli di gioco e pertanto la presenza di un alta intensità di punti di gioco sul territorio, specialmente se non ben regolamentata, potrebbe creare un aumento delle persone con problemi GAP correlati; tra i tipi di prevenzione previsti (ambientale): Indirizzata al territorio e agli ambienti dove si concentra il rischio (sale, ambienti di intrattenimento, bar, internet, ecc.), ad impostazione più specifica e orientata a ridurre accessibilità e disponibilità al gioco d azzardo sul territorio, limitarne la pubblicità indiscriminata, incentivare l autovalutazione precoce (sviluppo di consapevolezza) del proprio comportamento a rischio e della propria condizione di malattia; tra il target primario di riferimento: È necessario considerare le fasce di età più vulnerabili e le differenti caratteristiche che esse presentano. Si raccomanda di

3 utilizzare indicazioni metodologiche e strumenti differenziati per i giovani (con particolare riguardo ai minori) e per gli anziani, in particolare se soli e a basso reddito; tra le azioni raccomandate: Studio, definizione ed applicazione di indicazioni utili per ridurre l impatto pubblicitario incentivante il gioco sulla popolazione vulnerabile e l accessibilità alle slot machine, alle VLT, alle lotterie istantanee e alle scommesse sportive (definizione degli orari di apertura e di chiusura dei punti gioco); RILEVATO altresì, che dai dati desunti dalla Relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Politiche Antidroga al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia nel 2013, è stato evidenziato che maggiore è lo stadio del gioco d'azzardo, maggiore è il consumo di droghe sia nella popolazione giovanile (15-19) sia in quella generale (15-64). Gli adolescenti con comportamenti di gioco patologico hanno un uso contemporaneo di sostanze stupefacenti pari al 41,7% rispetto ai loro coetanei che non giocano e che, quindi, più il comportamento di gioco si fa problematico o addirittura pataologico e più cresce anche l uso di droghe. La relazione si conclude con una riflessione sulla necessità di adottare nuove forme di prevenzione più precoce e più selettiva per ogni dipendenza, incluso il gioco d'azzardo patologico; CONSIDERATO che questa Amministrazione nell ambito di un sistema di prevenzione sociale, ha sempre cercato di contribuire, per quanto possibile, a contrastare i fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo, agendo in stretto contatto con le strutture sanitarie pubbliche e avviando collaborazioni con cooperative impegnate sul fronte delle dipendenze, in particolare attraverso incontri rivolti agli adulti e ai ragazzi e la diffusione di materiale informativo sul gioco d azzardo nei locali, durante le manifestazioni pubbliche e nelle scuole; DATO ATTO che la Cooperativa Ama-Aquilone, da sempre impegnata sul fronte delle dipendenze, ha recentemente attivato, con il supporto dell Amministrazione comunale, un ambulatorio per il gioco d azzardo patologico in via Pasubio a Porto d Ascoli, servizio per altro gratuito rivolto ai giocatori e/o ai loro familiari per sviluppare dei percorsi di trattamento o di counseling; VISTO il R.D. n. 773 del 18/06/1931 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare l art. 110; VISTO il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 27/10/2003 Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati ; VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze e dell Economia del 18/01/2007 Individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze e dell Economia del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. (VLT); VISTO il decreto direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S.;

4 VISTO il decreto legge 13 Settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189 : Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ; VISTO l art 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita : il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l espletamento dei servizi con le esigenze complessivi e generali degli utenti ; VISTE la circolare n. 557/PAS del Ministero dell Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività: - Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal; - Negozi dediti all attività prevalente di raccolta di scommesse; - Sale bingo; tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell art. 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici; VISTE le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n del 30/06/2014 e n del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute ; VISTA la sentenza Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale ; VISTA la recente sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n del 19/12/2014, con la quale i magistrati hanno confermato la legittimità della disciplina comunale in merito ai limiti orari di esercizio delle sale da gioco e funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, in quanto: la liberalizzazione delle attività commerciali e, più in generale, la libertà d impresa, non sono illimitate ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali fondamentali quali la dignità e la salute della persona umana, l ambiente, il paesaggio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n del 2014), ritenendo che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello pubblico al contenimento della ludopatia, anche in

5 considerazione della certezza del duraturo conseguimento di utili, anche se ridimensionati, da parte dell impresa ricorrente ; CONSIDERATO che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune instaurare un sistema di prevenzione sociale e contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelate i soggetto psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; EVIDENZIATO che la competenza di cui sopra è stata chiaramente affermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 300/2011, laddove si evidenza come le attività volte ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, non rientrano nell ambito dell ordine pubblico e della sicurezza, di competenza statale; RITENUTO di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell art. 3 - comma 2 - del Dlgs 267/2000 che recita: Il Comune è l Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nella consapevolezza che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale; DATO ATTO che si rinviene l utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d intrattenimento con lo scopo di contrastare l insorgere di fenomeni devianti nell utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica; RILEVATO che le attività di gioco nelle sale biliardo e sale bowling, autorizzate ex art. 86 TULPS, si devono considerare come attività di natura prevalentemente sportiva, in considerazione anche del riconoscimento di tali attività da parte del C.O.N.I., e che, pertanto, a tali attività non si applicheranno le disposizioni di cui al presente provvedimento; DISPONE di stabilire la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi (ex art 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato: 1. Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 tulps: L orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi. 2. Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all art. 110, comma 6 del tulps, R.D. 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi:

6 a) Autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto); b) Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.); L orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, festivi compresi. DISPONE INOLTRE a) le disposizioni di cui sopra non si applicano alle sale biliardo e sale bowling autorizzate ex art. 86 TULPS, in ragione della loro natura di attività prettamente sportiva, in considerazione anche del riconoscimento di tali attività da parte del C.O.N.I., ma che comunque gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, di cui all art. 110 comma 6 del TULPS, collocati nelle sale biliardo e bowling, seguono comunque gli orari di funzionamento stabiliti dalla presente ordinanza; b) gli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, di cui all art. 110 comma 6 del TULPS, nelle ore di non funzionamento, devono essere spenti tramite l apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio; c) che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato oltre che le seguenti disposizioni: obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro; obbligo di esposizione all esterno del locale del cartello indicante gli orari dell attività. d) l entrata in vigore della presente ordinanza dalla sua pubblicazione all Albo Pretorio on line, dandone la più ampia comunicazione al pubblico attraverso i canali informativi comunali e la trasmissione alle Associazioni di categoria, alla Prefettura di Ascoli Piceno, al Comando di Polizia Locale di San Benedetto del Tronto e alle altre Forze di Polizia dello Stato; e) si intende abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto; f) le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento in l applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981, saranno punite ai sensi dell art. 7bis del Dlgs 267/2000, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria determinata dalla Giunta Comunale con separato atto, ai sensi dell art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 così come modificato dall art. 6bis della legge 24/07/2008, n.125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92; g) la sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati;

7 h) in caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all art. 110, comma 6, del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; i) la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.; j) il Comando della Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell esecuzione del presente provvedimento. AVVERTE che avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre: - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio, in applicazione del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010; - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio, in applicazione del D.P.R. 24/11/1971 n IL SINDACO Giovanni Gaspari

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