2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 dicembre 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 102 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 dicembre 2015 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti (15CE2338)... Pag. 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1911 della Commissione, del 23 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE2339)... Pag. 15 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1912 della Commissione, del 23 ottobre 2015, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2015 (15CE2340)... Pag. 17 Decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell Unione europea, della convenzione del Consiglio d Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) (15CE2341)... Pag. 21 Decisione (UE) 2015/1914 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) (15CE2342)... Pag. 23 Decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio, del 9 ottobre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli e di tre membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (15CE2343)... Pag. 25 Decisione (PESC) 2015/1916 del comitato politico e di sicurezza, del 20 ottobre 2015, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione dell Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/3/2015) (15CE2344)... Pag. 27 Decisione (PESC) 2015/1917 del comitato politico e di sicurezza, del 20 ottobre 2015, relativa all accettazione del contributo della Svizzera alla missione dell Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EU- CAP Sahel Mali/4/2015) (15CE2345)... Pag. 29

2 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [notificata con il numero C(2015) 7132] (15CE2346)... Pag. 30 Pubblicati nel n. L 280 del 24 ottobre 2015 Regolamento (UE) 2015/1919 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (15CE2347)... Pag. 37 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1920 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (15CE2348)... Pag. 39 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1921 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (15CE2349)... Pag. 41 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1922 della Commissione, del 26 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE2350)... Pag. 43 Decisione (PESC) 2015/1923 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (15CE2351)... Pag. 45 Decisione (PESC) 2015/1924 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (15CE2352)... Pag. 46 Decisione (PESC) 2015/1925 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (15CE2353)... Pag. 48 Decisione (PESC) 2015/1926 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un operazione militare dell Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) (15CE2354)... Pag. 49 Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1927 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che attua la decisione 2014/932/ PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (15CE2355)... Pag. 50 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1928 della Commissione, del 23 ottobre 2015, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (15CE2356)... Pag. 52 Pubblicati nel n. L 281 del 27 ottobre 2015 Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione (15CE2357)... Pag. 54 Pubblicato nel n. L 286 del 30 ottobre 2015 Regolamento delegato (UE) 2015/1930 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (15CE2358)... Pag. 83 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1931 della Commissione, del 23 ottobre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d olive de Nice (DOP)] (15CE2359)... Pag. 90 II

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1932 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che sospende la presentazione delle domande di titoli di importazione nell ambito del contingente tariffario aperta dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l olio d oliva originario della Tunisia fino alla fine dell anno contingentale 2015 (15CE2360)... Pag. 91 Regolamento (UE) 2015/1933 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nella fibra di cacao, nelle chips di banana, negli integratori alimentari, nelle erbe aromatiche essiccate e nelle spezie essiccate (15CE2361)... Pag. 92 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (15CE2362)... Pag. 95 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1935 della Commissione, del 27 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE2363)... Pag. 113 Decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione, dell 8 luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15CE2364)... Pag. 115 Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (15CE2365)... Pag. 118 Indirizzo (UE) 2015/1938 della Banca centrale europea, del 27 agosto 2015, che modifica l Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea sull attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell Eurosistema (BCE/2015/27) (15CE2366)... Pag. 122 Pubblicati nel n. L 282 del 28 ottobre 2015 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1939 della Commissione, del 9 ottobre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Latvijas lielie pelēkie zirņi (DOP)] (15CE2367)... Pag. 133 Regolamento (UE) 2015/1940 della Commissione, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi di Claviceps spp. in taluni cereali non trasformati e le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni (15CE2368)... Pag. 135 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1941 della Commissione, del 28 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE2369)... Pag. 139 Decisione (UE) 2015/1942 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell Unione europea in sede di Consiglio generale dell Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell OMC volta a prorogare il programma AGOA (15CE2370)... Pag. 141 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1943 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative al piccolo scarabeo dell alveare in Italia [notifi cata con il numero C(2015) 7330] (15CE2371)... Pag. 143 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1944 della Commissione, del 28 ottobre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2012/807/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell Atlantico nord-orientale (15CE2372)... Pag. 145 III

4 Decisione dell Autorità di vigilanza EFTA n. 303/14/COL, del 15 luglio 2014, che autorizza la Norvegia a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell articolo 14, paragrafo 6, dell atto di cui al punto 66n dell allegato XIII dell accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] [2015/1945] (15CE2373)... Pag. 150 Decisione dell Autorità di vigilanza EFTA n. 545/14/COL, dell 8 dicembre 2014, che autorizza l Islanda a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell articolo 14, paragrafo 6, dell atto di cui al punto 66n dell allegato XIII dell accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] e che abroga la decisione del Collegio n. 362/14/COL del 14 settembre 2014 [2015/1946] (15CE2395)... Pag. 154 Pubblicati nel n. L 283 del 29 ottobre 2015 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». IV

5 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE REGOLAMENTO (UE) 2015/1910 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2015 che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la guazatina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. (2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti per la guazatina, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ( 2 ). Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva guazatina sono state revocate. Non sono state comunicate tolleranze all'importazione a livello dell'unione e non erano neppure disponibili LMR del Codex. In mancanza di informazioni su specifiche buone pratiche agricole che potessero essere utilizzate in una valutazione del rischio per i consumatori, l'autorità ha concluso che un valore di 0,05 mg/kg presenta un livello soddisfacente di protezione per i consumatori europei. È quindi opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione e modificare la definizione del residuo. (3) Inoltre, il Belgio ha segnalato che gli LMR vigenti per la guazatina in pompelmi e arance possono destare preoccupazioni riguardo alla protezione dei consumatori. In particolare, non poteva essere escluso un grave rischio per i consumatori neanche con un'accurata valutazione dei rischi, che tenesse conto di un fattore di trasformazione per gli agrumi. La Commissione europea e gli Stati membri rappresentati nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi hanno ritenuto opportuno adottare una decisione di gestione dei rischi volta a ridurre gli LMR a un livello rivelatosi sicuro per i consumatori europei. (4) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per l'impiego della guazatina sugli agrumi. In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. L'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, in particolare per quanto riguarda i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti ( 3 ). Tale parere è stato trasmesso alla Commissione e agli Stati membri e reso accessibile al pubblico. Nel suo parere l'autorità ha concluso che non raccomanda la fissazione degli LMR proposti, perché i dati disponibili non sono sufficienti ad escludere un rischio per i consumatori europei. (5) Il richiedente ha chiesto un riesame amministrativo del parere motivato dell'autorità, in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 396/2005. Tale riesame è giunto alla conclusione che non sono stati constatati carenze sostanziali ed errori di valutazione da parte dell'autorità. ( 1 ) GU L 70 del , pag. 1. ( 2 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per la guazatina in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(5):3239. [20 pp.]. ( 3 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la guazatina negli agrumi). EFSA Journal 2014;12(8):3818. [29 pp.]. 1

6 (6) Sulla base dei pareri motivati dell'autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. (8) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. (9) Le disposizioni transitorie previste dal presente regolamento dovrebbero tenere conto delle preoccupazioni riguardo alla protezione dei consumatori per quanto concerne gli LMR vigenti per la guazatina in pompelmi e arance. (10) È opportuno prevedere, prima dell'applicazione degli LMR modificati, un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. (11) I partner commerciali dell'unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Per quanto riguarda la guazatina, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 13 maggio 2016, ad eccezione dei pompelmi e delle arance. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica tuttavia a decorrere dal 13 maggio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 2

7 ALLEGATO Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati: 1) nell'allegato III è soppressa la colonna relativa alla guazatina; 2) nell'allegato V è aggiunta la seguente colonna relativa alla guazatina: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Guazatina (acetato di guazatina, somma dei componenti) (1) (2) (3) FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO 0,05 (*) Agrumi Pompelmi Arance dolci Limoni Limette/lime Mandarini Altri Frutta a guscio Mandorle dolci Noci del Brasile Noci di anacardi Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri Pomacee Mele 3

8 Pere Cotogne Nespole Nespole del Giappone Altri Drupacee Albicocche Ciliege (dolci) Pesche Prugne Altri Bacche e piccola frutta a) Uve Uve da tavola Uve da vino b) Fragole c) Frutti di piante arbustive More di rovo More selvatiche Lamponi (rossi e gialli) Altri d) Altra piccola frutta e bacche Mirtilli Mirtilli giganti americani Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) Rosa canina (cinorrodonti) More di gelso (nero e bianco) Azzeruoli Bacche di sambuco Altri 4

9 Frutta varia con a) Frutta con buccia commestibile Datteri Fichi Olive da tavola Kumquat Carambole Cachi Jambul/jambolan Altri b) Frutti piccoli con buccia non commestibile Kiwi (verdi, rossi, gialli) Litci Frutti della passione/maracuja Fichi d'india/fichi di cactus Melastelle/cainette Cachi di Virginia Altri c) Frutti grandi con buccia non commestibile Avocado Banane Manghi Papaie Melograni Cerimolia/cherimolia Guaiave/guave Ananas Frutti dell'albero del pane Durian Anona/graviola/guanabana Altri ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI 0,05 (*) Ortaggi a radice e tubero a) Patate b) Ortaggi a radice e tubero tropicali Radici di cassava/manioca 5

10 Patate dolci Ignami Maranta/arrow root Altri c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero Bietole Carote Sedano rapa Barbaforte/rafano/cren Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo Ravanelli Salsefrica Rutabaga Rape Altri Ortaggi a bulbo Aglio Cipolle Scalogni Cipolline/cipolle verdi e cipollette Altri Ortaggi a frutto a) Solanacee Pomodori Peperoni Melanzane Gombi Altri b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini 6

11 Zucchine Altri c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri/angurie Altri d) Mais dolce e) Altri ortaggi a frutto Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci Altri c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci Altri d) Cavoli rapa Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili a) Lattughe e insalate Dolcetta/valerianella/gallinella Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe Crescione e altri germogli e gemme Barbarea Rucola Senape juncea Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) 7

12 Altri b) Foglie di spinaci e simili Spinaci Portulaca/porcellana Bietole da foglia e da costa Altri c) Foglie di vite e specie simili d) Crescione acquatico e) Cicoria Witloof/cicoria belga f) Erbe fresche e fiori commestibili Cerfoglio Erba cipollina Foglie di sedano Prezzemolo Salvia Rosmarino Timo Basilico e fiori commestibili Foglie di alloro/lauro Dragoncello Altri Legumi Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Lenticchie Altri Ortaggi a stelo Asparagi Cardi Sedani Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze Carciofi Porri Rabarbaro 8

13 Germogli di bambù Cuori di palma Altri Funghi, muschi e licheni Funghi coltivati Funghi selvatici Muschi e licheni Alghe e organismi procarioti LEGUMI DA GRANELLA 0,05 (*) Fagioli Lenticchie Piselli Lupini/semi di lupini Altri SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,05 (*) Semi oleaginosi Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Semi di zucca Semi di cartamo Semi di borragine Semi di camelina/dorella Semi di canapa Semi di ricino Altri Frutti oleaginosi Olive da olio Semi di palma 9

14 Frutti di palma Capoc Altri CEREALI 0,05 (*) Orzo Grano saraceno e altri pseudo-cereali Mais/granturco Miglio Avena Riso Segale Sorgo Frumento Altri TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0,05 (*) Tè Chicchi di caffè Infusioni di erbe da a) Fiori Camomilla Ibisco/rosella Rosa Gelsomino Tiglio Altri b) Foglie ed erbe Fragola Rooibos Mate Altri c) Radici Valeriana Ginseng Altri 10

15 d) Altre parti della pianta Semi di cacao Carrube/pane di san Giovanni LUPPOLO 0,05 (*) SPEZIE Semi 0,05 (*) Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano Coriandolo Cumino Aneto Finocchio Fieno greco Noce moscata Altri Frutta 0,05 (*) Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe (nero, verde e bianco) Vaniglia Tamarindo Altri Spezie da corteccia 0,05 (*) Cannella Altri Spezie da radici e rizomi Liquirizia 0,05 (*) Zenzero 0,05 (*) Curcuma 0,05 (*) Barbaforte/rafano/cren (+) Altri 0,05 (*) Spezie da bocci 0,05 (*) Chiodi di garofano 11

16 Capperi Altri Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) Zafferano Altri Spezie da arilli 0,05 (*) Macis Altri PIANTE DA ZUCCHERO 0,05 (*) Barbabietole da zucchero Canne da zucchero Radici di cicoria Altri PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANIMALI TERRESTRI Tessuti provenienti da 0,05 (*) a) Suini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri b) Bovini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri c) Ovini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene 12

17 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri d) Caprini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri e) Equidi Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri f) Pollame Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri g) Altri animali terrestri d'allevamento Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri Latte 0,02 (*) Bovini Pecora Capra Cavallo Altri 13

18 Uova di volatili 0,05 (*) Galline Anatre Oche Quaglie Altri Miele e altri prodotti dell'apicoltura 0,05 (*) Anfibi e rettili 0,05 (*) Animali invertebrati terrestri 0,05 (*) Animali vertebrati terrestri selvatici 0,05 (*) (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. Guazatina (acetato di guazatina, somma dei componenti) (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren» 15CE

19 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1911 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

20 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 49,7 MA 105,3 MK 50,7 TR 112,8 ZZ 79, AL 39,0 MK 46,1 TR 112,1 ZZ 65, MA 107,9 TR 141,3 ZZ 124, AR 152,4 TR 109,4 UY 74,0 ZA 133,8 ZZ 117, BR 260,9 EG 211,9 LB 236,1 MK 97,7 PE 75,0 TR 156,6 ZZ 173, AL 23,1 AR 124,2 CL 113,2 NZ 135,0 ZA 160,0 ZZ 111, TR 129,9 XS 96,6 ZZ 113,3 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

21 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1912 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2015 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2015 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 188, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione ( 2 ) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. (2) Per il contingente recante il numero d'ordine , di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri d'ordine , , e del sottoperiodo precedente. Il sottoperiodo del mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente. (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine , le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ( 3 ). (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per il contingente recante il numero d'ordine , le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile. (5) Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il (6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2015, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento. 2. La percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2015 figura nell'allegato del presente regolamento. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell' , pag. 6). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell' , pag. 13). 17

22 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 18

23 ALLEGATO Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2015 in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e percentuali finali di utilizzazione per il 2015 a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011: Origine Numero d'ordine Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2015 Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2015 Stati Uniti ,03 % Thailandia ,57 % Australia ,24 % Altre origini % Tutti i paesi , % 100 % b) Contingente di riso semigreggio del codice NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011: Origine Numero d'ordine Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2015 Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2015 Tutti i paesi ( 1 ) 1,35 % ( 1 ) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo. c) Contingente di rotture di riso del codice NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011: Origine Numero d'ordine Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2015 Thailandia ,75 % Australia % Guyana % Stati Uniti % Altre origini ,54 % d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011: Origine Numero d'ordine Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2015 Thailandia % Stati Uniti % 19

24 Origine Numero d'ordine Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2015 India % Pakistan % Altre origini % Tutti i paesi % e) Contingente di rotture di riso del codice NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011: Origine Numero d'ordine Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2015 Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2015 Tutti i paesi ( 1 ) 100 % ( 1 ) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo. 15CE

25 DECISIONE (UE) 2015/1913 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2015 relativa alla firma, a nome dell'unione europea, della convenzione del Consiglio d'europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 23 della convenzione del Consiglio d'europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196; «convenzione»), la convenzione è aperta alla firma dell'unione europea. (2) Il 1 o aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati in merito al protocollo addizionale della convenzione («protocollo addizionale»). (3) Il 19 maggio 2015 il comitato dei Ministri del Consiglio d'europa ha adottato il protocollo addizionale. La Commissione ha presentato al Consiglio dell'unione europea una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma del protocollo addizionale a nome dell'unione europea. (4) Ai sensi dell'articolo 10 del protocollo addizionale, il protocollo addizionale è aperto alla firma dei firmatari della convenzione. (5) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ( 1 ) ha stabilito norme comuni dell'unione per la lotta al terrorismo. La convenzione potrebbe incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. (6) È opportuno pertanto che la convenzione sia firmata a nome dell'unione europea riguardo alle materie di competenza dell'unione, nella misura in cui la convenzione può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle normi comuni o ne modifica la portata. (7) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione. (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, ( 1 ) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del , pag. 3). 21

26 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma a nome dell'unione europea della convenzione del Consiglio d'europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), riguardo alle materie di competenza dell'unione, è autorizzata, con riserva della sua conclusione ( 1 ). Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Essa si applica conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. DIESCHBOURG ( 1 ) Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione. 15CE

27 DECISIONE (UE) 2015/1914 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2015 relativa alla firma, a nome dell'unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 1 o aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati in merito al protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196; «protocollo addizionale»). (2) Il 19 maggio 2015 il comitato dei Ministri del Consiglio d'europa ha adottato il protocollo addizionale. Il protocollo addizionale serve a facilitare l'attuazione della risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti dei combattenti stranieri e, in particolare, a qualificare come reato determinati atti individuati al paragrafo operativo 6 di tale risoluzione. (3) Un'interpretazione comune dei reati collegati alle attività dei combattenti stranieri e dei reati di terrorismo di natura preparatoria che possono portare alla commissione di atti terroristici contribuirebbe a rafforzare ulteriormente l'efficacia degli strumenti di giustizia penale e la cooperazione a livello dell'unione e a livello internazionale. (4) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ( 1 ) ha stabilito norme comuni dell'unione per la lotta al terrorismo. Il protocollo addizionale potrebbe incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. (5) È opportuno pertanto che il protocollo addizionale sia firmato a nome dell'unione europea riguardo alle materie di competenza dell'unione, nella misura in cui il protocollo addizionale può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui il protocollo non incide sulle normi comuni o non ne modifica la portata. (6) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione. (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma a nome dell'unione europea del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), riguardo alle materie di competenza dell'unione, è autorizzata, con riserva della sua conclusione ( 2 ). ( 1 ) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del , pag. 3). ( 2 ) Il testo del protocollo addizionale sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione. 23

28 Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo addizionale a nome dell'unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Essa si applica conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. DIESCHBOURG 15CE

29 DECISIONE (UE) 2015/1915 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2015 relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli e di tre membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 305, viste le proposte del governo spagnolo, considerando quanto segue: (1) Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ( 1 ), (UE) 2015/190 ( 2 ) e (UE) 2015/994 ( 3 ) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio (2) Due seggi di membri titolari del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato del sig. José Ramón BAUZÁ DÍAZ e della sig.ra Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA, (3) Tre seggi di membri supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato della sig.ra María DE DIEGO DURÁNTEZ, del sig. Esteban MAS PORTELL e della sig.ra Inmaculada VALENCIA BAYÓN, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: D a. Francina ARMENGOL I SOCIAS, Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares D a. Rosa Eva DÍAZ TEZANOS, Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Politica Social de la Comunidad de Cantabria Articolo 2 Sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: D a. María DE DIEGO DURÁNTEZ, Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales de la Comunidad de Castilla y León D. Marc PONS I PONS, Consejero de Presidencia del Gobierno de la Islas Baleares D. Juan José SOTA VERDIÓN, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria. ( 1 ) GU L 20 del , pag. 42. ( 2 ) GU L 31 del , pag. 25. ( 3 ) GU L 159 del , pag

30 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 3 Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN 15CE

31 DECISIONE (PESC) 2015/1916 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA del 20 ottobre 2015 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione dell'unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/3/2015) IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma, vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) ( 1 ), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/219/PESC del Consiglio, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori («CdC») per EUCAP Sahel Mali. (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 hanno stabilito i principi guida e le modalità per i contributi di Stati terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato un documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'ue alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'ue», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui l'istituzione di un CdC. (3) Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione quotidiana di EUCAP Sahel Mali, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUCAP Sahel Mali, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione 1. È istituito un comitato dei contributori («CdC») per la missione dell'unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali). 2. Il mandato del CdC è stabilito nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'ue alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'ue». Articolo 2 Composizione 1. I membri del CdC sono i seguenti: a) rappresentanti di tutti gli Stati membri; e b) rappresentanti degli Stati terzi che partecipano a EUCAP Sahel Mali e forniscono contributi. 2. Anche un rappresentante della Commissione europea può assistere alle riunioni del CdC. ( 1 ) GU L 113 del , pag

Composti del mercurio (somma dei composti del mercurio, espressa in mercurio)

Composti del mercurio (somma dei composti del mercurio, espressa in mercurio) 0100000 FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO 0110000 Agrumi 0,01* 0110010 Pompelmi 0110020 Arance dolci 0110030 Limoni 0110040 Limette/lime 0110050 Mandarini 0110990 Altri 0120000 Frutta a guscio

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