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1 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 settembre 2016 (OR. en) 11614/1/16 REV 1 (it) AGRILEG 118 NOTA DI TRASMISSIONE n. doc. Comm.: D(2016) 45752/02 Oggetto: REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb in o su determinati prodotti Si trasmette in allegato, per le delegazioni, una nuova versione del documento D(2016) 45752/02. All.: D(2016) 45752/02 Ling corr 11614/1/16 REV 1 lui DGB 2B IT

2 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX SANTE/10024/2016 Rev. 1 (POOL/E4/2016/10024/10024R1 - EN.doc) D045752/02 Ling corr [ ] (2015) XXX draft REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb in o su determinati prodo tti (Testo rilevante ai fini del IT IT

3 REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio 1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Per aclonifen, fluazinam e sulcotrione i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per deltametrina, metomil e tiodicarb i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. (2) Riguardo all'aclonifen, l'autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'autorità") ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, carote, sedano rapa, aglio, cipolle, scalogni, pomodori, granturco dolce, foglie di sedano, prezzemolo, fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie (fresche), sedano, finocchi, carciofi, lupini (secchi), semi di girasole, mais in chicchi, sorgo in chicchi, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni) e latte (di bovini, ovini e caprini). Per altri prodotti essa ha raccomandato di mantenere o aumentare gli LMR vigenti. Per quanto concerne gli LMR per peperoni, infusioni di erbe (essiccate, di fiori e foglie) e spezie (semi, frutti e bacche), essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato 1 2 GU L 70 del , pag. 1. aclonifen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per l'aclonifen in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(11):4323. IT 2 IT

4 che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. (3) Riguardo alla deltametrina, l'autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Per quanto riguarda gli attuali LMR per pomodori, meloni, cocomeri, cavoli cinesi, cavoli ricci, scarola, spinaci e foglie simili, fagioli (secchi), riso in chicchi e frumento in chicchi, essa ha individuato un rischio per i consumatori. È perciò opportuno ridurre tali LMR. Per quanto concerne gli LMR per agrumi, mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, fragole, more di rovo, more selvatiche, lamponi, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina/grossularia, rosa canina (cinorrodonti), more di gelso, azzeruoli, bacche di sambuco, olive da tavola, kiwi, patate, bietole rosse, carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, meloni, zucche, cocomeri, granturco dolce, cavoli a infiorescenza, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli ricci, cavoli rapa, dolcetta, lattuga, scarola, crescione, barbarea, rucola, senape juncea, foglie e germogli di Brassica spp., spinaci e foglie simili, foglie di vite, crescione acquatico, cicoria Witloof, erbe, legumi (freschi), asparagi, carciofi, porri, funghi coltivati, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), semi di lino, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina, semi di canapa, semi di ricino, olive da olio, orzo in chicchi, grano saraceno in chicchi, mais in chicchi, miglio in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, segala in chicchi, sorgo in chicchi, frumento in chicchi, tè, infusioni di erbe (essiccate, di fiori, foglie, radici), spezie (frutta, bacche, radici, rizomi, boccioli e pistilli di fiore), barbabietola da zucchero, radici di cicoria, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene), pollame (muscolo, grasso e fegato), latte (di bovini, ovini e caprini) e uova di volatili, l'autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per fichi, cardi, sedano e spezie (semi) e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. 3 deltamethrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per la deltametrina in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(11):4309. IT 3 IT

5 (4) Riguardo al fluazinam, l'autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per le patate, le cipolle e gli scalogni e di aumentare gli LMR vigenti per i pomodori. Per quanto concerne gli LMR per mele, pere, uve da tavola, uve da vino, more di rovo, more selvatiche, lamponi, fagioli secchi e infusioni di erbe (essiccate, di radici) essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. (5) Riguardo al metomil, l'autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha raccomandato di ridurre gli LMR per pomodori, melanzane, cetrioli e zucchine. Per i cetriolini ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per uve da vino, patate, cetrioli, zucchine, meloni, zucche e cocomeri, essa ha constatato un rischio per i consumatori. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. Per quanto concerne gli LMR per peperoni, meloni, zucche, cocomeri, lattuga, spinaci, fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, con baccello), fagioli secchi, semi di soia, semi di cotone, mais in chicchi e avena in chicchi, l'autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. (6) Per il tiodicarb, l'autorità 6 ha raccomandato la sua cancellazione dalla definizione di residuo per il metomil. È quindi opportuno inserire tale sostanza separatamente nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. (7) Riguardo al sulcotrione, l'autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Per stabilire la definizione di residuo, essa ha proposto due opzioni. È stato ritenuto fluazinam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fluazinam in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(9):4240. methomyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il metomil in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(10):4277. methomyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il metomil in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(10):4277. sulcotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il sulcotrione in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(11):4305. IT 4 IT

6 opportuno modificare soltanto la definizione di residuo per i prodotti di origine animale. Per il granturco dolce, il mais in chicchi e il sorgo in chicchi, l'autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per salsefrica, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene) e latte (di bovini, ovini e caprini) essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. (8) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'lmr applicabile per difetto, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. (9) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti di base l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. (10) In base ai pareri motivati dell'autorità e in considerazione dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. (11) I partner commerciali dell'unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. (13) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. (14) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, IT 5 IT

7 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Per quanto riguarda le sostanze attive aclonifen, fluazinam e sulcotrione in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del [Office of Publications please insert date 6 months after entry into force of this Regulation]. Per quanto riguarda la sostanza attiva deltametrina in e su tutti i prodotti, eccetto pomodori, meloni, cocomeri, cavoli cinesi, cavoli ricci, scarola, spinaci e foglie simili, fagioli (secchi), riso in chicchi e frumento in chicchi, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del [Office of Publications please insert date 6 months after entry into force of this Regulation]. Per quanto riguarda la sostanza attiva metomil in e su tutti i prodotti, eccetto uve da vino, patate, cetrioli, zucchine, meloni, zucche e cocomeri, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del [Office of Publications please insert date 6 months after entry into force of this Regulation]. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal [Office of Publication: please insert date 6 months after entry into force]. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 6 IT

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