POLIZZA AD ADESIONE VOLONTARIA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE)
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- Raimonda Giannini
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1 POLIZZA AD ADESIONE VOLONTARIA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE) 1
2 Assicurazione: il contratto di assicurazione. DEFINIZIONI Contraente: il soggetto che stipula l Assicurazione. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Società: l impresa assicuratrice. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Premio: la somma dovuta alla Società. Sinistro: il ricevimento di una richiesta di risarcimento, per la quale è prestata l assicurazione. Evento dannoso: il fatto, l atto o l omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento. Richiesta di risarcimento e/o circostanze: I. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l audizione personale; II. III. IV. qualsiasi procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento; qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato; qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato; V. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante: (a) la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione; VI. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (III), (IV) o (V); oppure ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento. Denuncia di sinistro: la notifica inviata dall Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza. Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. Danni Erariali: il danno pubblico subito dall erario comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali. 2
3 Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Massimale: la massima esposizione della Società per ogni sinistro. Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare personalmente sugli assicurati ai sensi di legge (a titolo esemplificativo e non limitativo: Art e s.s. C.C. e Art. 28 della Costituzione), inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell interesse legittimo derivante dall esercizio dell attività amministrativa. Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sull Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Responsabilità Amministrativa Contabile: la responsabilità che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato, detto agente contabile, ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Pubblica Amministrazione: ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero/IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Enti di Ricerca, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Ente di Appartenenza: la Pubblica Amministrazione con il quale l Assicurato ha un rapporto di servizio, un mandato, una collaborazione o una associazione. Periodo di validità: la durata dell assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia). Personale: qualsiasi persona, la cui funzione è identificata in polizza, che sia alle dirette dipendenze dell Ente di appartenenza o sia a questo collegata da altro tipo di mandato, collaborazione, associazione o rapporto di servizio e che partecipi alle attività istituzionali dell Ente stesso. Personale tecnico: Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per affidamenti d incarichi professionali, che si trovi alle dipendenze dell Ente di appartenenza o sia a questo collegata da altro tipo di mandato, collaborazione tecnica, 3
4 associazione o rapporto di servizio e che predispone, sottoscrive e/o verifica il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l Ente di appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell interesse dell Amministrazione Pubblica. 4
5 A CONDIZIONI DI GARANZIA Art. A.1 - Destinatari dell'assicurazione Destinatari della presente copertura assicurativa sono i soggetti aderenti alla presente Polizza, in servizio o in carica o associati presso l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare in cui prestano servizio nel corso della durata del contratto, ivi compreso il personale non più in organico. Art. A.2 - Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità civile e professionale per perdite patrimoniali - Responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile L'assicurazione è prestata per la copertura della responsabilità civile e professionale per perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da responsabilità amministrativa ed amministrativacontabile, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell esercizio delle proprie funzioni, compresa l attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che gli assicurati sono tenuti a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia. La Società si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia di cui al punto Art. A.5, a tenere indenne l'assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all Ente presso il quale presta servizio, collabora o è associato, e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperte presso l'ente in cui presta servizio, collabora o è associato. La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza. La garanzia comprende inoltre: le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina; le perdite patrimoniali che l Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori. Art. A.3 - Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia L assicurazione è operante per le richieste di risarcimento e/o circostanze pervenute all Assicurato durante il periodo di validità della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante la durata della polizza e illimitatamente prima della data di effetto della stessa. Nel caso di 5
6 pensionamento dei soggetti assicurati così come identificati nelle definizioni, o di cessazione da parte degli stessi dell attività (compresa quindi la variazione di mansione) per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta dall Assicurato, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo. Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria dell Ente di appartenenza così come identificati nelle definizioni, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti degli stessi si trasferiscono ai propri eredi. Se, durante il periodo di efficacia ultrattiva, l Assicurato stipulasse, con il medesimo o con altro assicuratore, altra analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi, la presente copertura ultrattiva si intenderà non operante. In caso di morte dell Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi. Art. A.4 - Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore; b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo dell'assicurato; c) connessi o conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica; d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all Art. C.1; f) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.P.), ingiuria (art. 594 C.P.) e diffamazione (art. 595 C.P.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art C.C., 185 e 198 C.P.; g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.). Sono inoltre escluse dall assicurazione: 1) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali 6
7 l Assicurato abbiano già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto; 2) le richieste di risarcimento che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia; 3) le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all Assicurato; 4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica. Art. A.5 - Massimale di garanzia La copertura assicurativa viene prestata, par ciascun Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia, fino alla concorrenza del massimale pro capite indicati nella seguente tabella. PREMI PER LIMITE PER SINGOLO ASSICURATO E PER SINISTRO DI ,00 FUNZIONE CATEGORIA MASSIMALE PER PREMIO SINGOLO LORDO ASSICURATO E PRO CAPITE PER SINISTRO Direttore delle varie Sezioni A 800,00 Euro ,00 Membri del Consiglio Direttivo dell'istituto B 800,00 Euro ,00 Direttori delle Direzioni e dei Servizi e della Amministrazione C 800,00 Euro ,00 Centrale Responsabili Amministrativi delle Sezioni D 440,00 Euro ,00 RUP Tecnico E 1.030,00 Euro ,00 RUP Amministrativo F 440,00 Euro ,00 Altri funzionari amministrativi G 440,00 Euro ,00 Altri funzionari tecnici H 1.030,00 Euro ,00 Presidente I 800,00 Euro ,00 Direttore Generale L 800,00 Euro ,00 Membri della Giunta Esecutiva M 800,00 Euro ,00 7
8 PREMI PER LIMITE PER SINGOLO ASSICURATO E PER SINISTRO DI ,00 FUNZIONE CATEGORIA MASSIMALE PER PREMIO SINGOLO LORDO ASSICURATO E PRO CAPITE PER SINISTRO Direttore delle varie Sezioni A 1.050,00 Euro ,00 Membri del Consiglio Direttivo dell'istituto B 1.050,00 Euro ,00 Direttori delle Direzioni e dei Servizi e della Amministrazione Centrale C 1.050,00 Euro ,00 Responsabili Amministrativi delle Sezioni D 560,00 Euro ,00 RUP Tecnico E 1380,00 Euro ,00 RUP Amministrativo F 560,00 Euro ,00 Altri funzionari amministrativi G 560,00 Euro ,00 Altri funzionari tecnici H 1.380,00 Euro ,00 Presidente I 1.050,00 Euro ,00 Direttore Generale L 1.050,00 Euro ,00 Membri della Giunta Esecutiva M 1.050,00 Euro ,00 PREMI PER LIMITE PER SINGOLO ASSICURATO E PER SINISTRO DI ,00 FUNZIONE CATEGORIA MASSIMALE PER PREMIO SINGOLO LORDO ASSICURATO E PRO CAPITE PER SINISTRO Direttore delle varie Sezioni A 1.300,00 Euro ,00 Membri del Consiglio Direttivo dell'istituto B 1.300,00 Euro ,00 Direttori delle Direzioni e dei Servizi e della Amministrazione Centrale C 1.300,00 Euro ,00 Responsabili Amministrativi delle Sezioni D 700,00 Euro ,00 RUP Tecnico E 1.700,00 Euro ,00 RUP Amministrativo F 700,00 Euro ,00 Altri funzionari amministrativi G 700,00 Euro ,00 Altri funzionari tecnici H 1.700,00 Euro ,00 Presidente I 1.300,00 Euro ,00 Direttore Generale L 1.300,00 Euro ,00 Membri della Giunta Esecutiva M 1.300,00 Euro ,00 Art. A.6 - Corresponsabilità Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente nella determinazione di un medesimo sinistro, la Società per tale sinistro è obbligata sino ad un massimo di Euro ,00 complessivamente fra tutti gli assicurati. 8
9 B PRECISAZIONI SULL OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Art. B.1 - Attività di rappresentanza L Assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell Ente di appartenenza in altri organi collegiali. Art. B.2 - Estensione D.Lgs. n. 81/2008 L assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 1) Datore di Lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 2) Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. Art. B.3 - Ecologia ed ambiente L assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore). Art. B.4 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all art. A.5. Art. B.5 - Perdite patrimoniali per attività connesse all assunzione e gestione del Personale L assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all art. A.5. 9
10 Art. B.6 - Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall attività di cui al D.Lgs 196/2003 La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi. Art. B.7 - Vincolo di solidarietà esteso In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. 10
11 C - ESTENSIONI DI GARANZIA Art. C.1 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici Fermo quanto previsto dagli artt. A.2 e A.3 nonché nell ambito dei massimali convenuti di cui all art. A.5, per il Personale tecnico come definito in polizza, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie. La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all esercizio dell attività di Personale Tecnico come descritta nelle Definizioni di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo: a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore; b) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore); c) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs 163/06; d) responsabile del procedimento di cui al D.lgs 163/06. L'Assicurazione è altresì operante: e) per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: f) Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; f1) Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. La copertura assicurativa comprende anche: 1) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione; 2) le spese imputabili all Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell opera, con obbligo da parte dell Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull utilità delle spese suddette o 11
12 sull entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale; 3) le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l opera inidonea all uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie. Le estensioni di cui al presente articolo C.1 non sono operanti: qualora l Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni; se i lavori vengono eseguiti da imprese dell Assicurato o di cui l Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente; per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo; per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse. 12
13 CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 - Contraenza Legittimazione Il presente contratto viene stipulato dal Contraente ex art del C.C. per conto proprio, anche se non formalmente dichiarato. Art. 2 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 3 - Durata del contratto Il contratto di assicurazione ha la durata di 3 anni dalle ore 24,00 del 30 aprile 2012 alle ore 24,00 del 30 aprile Il contratto assicurativo cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta e non potrà essere tacitamente rinnovato né prorogato. Art. 4 - Disciplina per le adesioni alla copertura assicurativa Inizio e termine della Garanzia Per aderire alla copertura con decorrenza dalla data di inizio del presente contratto, l'assicurando dovrà completare e sottoscrivere il Modulo di adesione allegato in calce alla presente polizza e trasmetterlo alla Società entro 30 giorni successivi la data di decorrenza del contratto stesso. omissis... L'effetto della garanzia assicurativa decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio e previa presentazione del Modulo di adesione alla Società. omissis Art. 5 - Pagamento del premio Il premio deve essere pagato in via anticipata alla Società tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. Se l assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende efficacia alle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, fermo restando la scadenza contrattuale stabilita. Art. 6 - Personale non più in organico all Ente di appartenenza OMISSIS. Art. 7- Calcolo del premio annuo Il premio annuo pro-capite, valido per ogni annualità della sua durata, è calcolato applicando il premio lordo, imposte governative incluse, per qualifica e massimale, come indicato all art. A.5 che precede. Resta inteso tra le Parti che, nel caso di primo periodo di assicurazione della polizza 13
14 riferita alla presente Polizza inferiore ad una annualità, il relativo premio verrà corrisposto dagli Aderenti in pro rata rispetto al premio lordo annuo. Art. 8 - Recesso dal contratto Fatto salvo il caso di decesso o di interruzione del rapporto di lavoro, collaborazione o associazione esistente con l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l Assicurato che abbia aderito alla Polizza potrà richiederne l esclusione, dandone comunicazione scritta alla Società entro 30 giorni dalla scadenza annuale. Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società o l Assicurato possono recedere dall assicurazione con preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso la Società - entro 30 (trenta) giorni dalla data d efficacia del recesso - rimborserà la parte di premio, al netto dell imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri In caso di sinistro, l Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle situazioni descritte alla definizione di Richiesta di risarcimento e/o circostanze. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del C.C.). Art Variazione del rischio Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt e 1898 del C.C., e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. Art Gestione delle vertenze del danno - Spese legali La Società assume la gestione delle vertenze a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società e nei termini dell'art.1917 C.C. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale stabilito in polizza. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. Art Coesistenza di altre assicurazioni Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione 14
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Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave
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