Smart Working per la pubblica amministrazione: uno sguardo sulla normativa.

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2 UNA VOLTA ERA SOLO IL TELELAVORO Seguendo l esigenza di estendere l impiego delle tecnologie informatiche e telematiche nell ambito lavorativo, già dalla metà degli anni 90 si assiste all apertura di un importante filone normativo. 1

3 AD APRIRE LA STRADA È STATA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ad aprire la strada all inserimento del telelavoro è, nel marzo 1997, il Protocollo d intesa sul lavoro pubblico, sottoscritto da Governo e Organizzazioni Sindacali ad integrazione del Patto sul Lavoro dell autunno Il Protocollo prevedeva, per la prima volta, la facoltà di procedere a sperimentazioni di telelavoro nelle strutture della Pubblica Amministrazione, all interno di un sistema di interventi volti alla flessibilizzazione del pubblico impiego. 2

4 LA SVOLTA ARRIVA CON LA LEGGE BASSANINI-TER La svolta arriva con la legge n.191/1998 (c.d. Bassanini-ter ) che contempla norme specifiche sul lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. L art. 4 della legge n.191/1998 sancisce che le pubbliche amministrazioni possono installare, nell ambito di proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell adempimento della prestazione lavorativa. 3

5 REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL 1999 E ACCORDO QUADRO DEL 2000 Ad un anno di distanza dalla legge Bassanini-ter viene emanato il D.P.R. 8 marzo 1999, n.70, ovvero il regolamento recante norme organizzative in materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni (previsto dal comma 3 dell art. 4 della legge L. 191/1998). L art. 2 comma 1 lett. a) del DPR 70/1999 definisce il telelavoro la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l amministrazione cui la prestazione stessa si riferisce. L art. 4 della legge Bassanini-ter, infine, al comma 5, demanda alla contrattazione collettiva il compito di adeguare, alle specifiche modalità di prestazione, la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Si arriva così all Accordo Quadro sul Telelavoro, concluso il 23 marzo 2000 (ARAN E Confederazioni sindacali rappresentative), valido per tutti i comparti di contrattazione collettiva. 4

6 REGOLAMENTAZIONI SPECIFICHE ULTERIORI A questo primo quadro normativo di riferimento seguono regolamentazioni di specificazione disciplinare, quali: - Alcuni CCNL di comparto che disciplinano il Telelavoro; - la Deliberazione A.I.P.A. del 31 maggio 2001 n. 16, che prevede regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell art. 6 del DPR 70/1999; - l Intesa del 6 aprile 2007, sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che deve essere ispirata all obiettivo di accrescere la produttività del sistema Paese e indica, tra gli elementi necessari a concorrere al miglioramento delle funzioni pubbliche, IX) l utilizzo delle nuove tecnologie ed in particolare del telelavoro. La medesima Intesa stabilisce inoltre che Il ricorso al lavoro flessibile potrà avvenire, in base a tipologie e limiti individuati nella contrattazione collettiva. Più recentemente, nella direzione di una maggiore trasparenza nell ambito della Pubblica Amministrazione, il D.L.179/2012 convertito in L. 221/2012 ha previsto uno specifico obbligo di pubblicazione del Piano di utilizzo del Telelavoro sul sito internet proprio di ciascuna Amministrazione (art. 9 comma 7) e ha disposto le relative responsabilità in caso di inadempimento (art. 9 comma 9). 5

7 LA RIFORMA BRUNETTA E LE PERFORMACE Nel 2009, con la riforma Brunetta viene previsto all interno della Pubblica Amministrazione il cd. ciclo di gestione delle performance (art. 4 e ss. D.Lgs. 150/2009), che attribuisce una primaria rilevanza alla definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, e prevede l indicazione dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori. In particolare, l art. 5 D.Lgs. 150/2009 qualifica gli obiettivi in molti modi. Essi sono: a) omissis b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) omissis e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) omissis 6

8 IL QUADRO DELLA NORMATIVA - SINTESI La normativa richiamata delinea specificatamente gli istituti, le regole e le soluzioni applicative del Telelavoro, e definisce: la nozione di telelavoro (art. 2 DPR 70/99) come la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle PA in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l amministrazione cui la prestazione stessa si riferisce le modalità di svolgimento (art. 5 c.1 CCNQ), le forme flessibili in alternanza (Art. 3 c. 6 DPR e CCQN), le tipologie tecniche di telelavoro il progetto di telelavoro e il suo contenuto 7

9 IL QUADRO DELLA NORMATIVA - SINTESI Definisce concretamente il concetto di «delocalizzazione dell attività lavorativa» e cosa significa «postazione di lavoro» Il DPR all Art. 2 lett. B) e al successivo art. 5 c. 1 individua come postazione di telelavoro «il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro» Come gestire le attrezzature informatiche Quali sono le attività telelavorabili Le modalità di assegnazione e reintegrazione del dipendente La disciplina dell orario di lavoro (anche con riferimento al lavoro straordinario e supplementare), introducendo anche il concetto di «reperibilità telematica» In che modo è determinata la misura del trattamento retributivo (anche con riferimento alla fruizione di permessi e ferie) Delinea i diritti e gli obblighi del lavoratore e gli adempimenti della Amministrazione 8

10 LO SMART WORKING IN AMBITO PRIVATISTICO In ambito privatistico, nonostante l assenza di evoluzioni normative, molte aziende hanno mostrato di avere comunque uno spirito innovativo, orientato alla maggiore flessibilità del lavoro. mettendo in discussione i tradizionali vincoli legati a luogo e orario di lavoro, lasciando alle persone maggiore autonomia nel definire le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Si è quindi assistito al moltiplicarsi di progetti di imprese che hanno provato a ripensare il lavoro in un ottica innovativa andando oltre il tradizionale concetto di telelavoro, 9

11 LO SMART WORKING Si delinea in questo modo una nuova forma di organizzazione del lavoro, denominata comunemente Smart Working, che va oltre il concetto di telelavoro. Tale approccio all organizzazione del lavoro mira a produrre maggiore efficienza ed efficacia nel raggiungimento dei risultati lavorativi attraverso una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione, assieme con strumenti e ambienti lavorativi ottimizzanti, all uso delle moderne tecnologie ICT a supporto della comunicazione e collaborazione in azienda e dei dispositivi mobili. 10

12 LO SMART WORKING NELLA P.A. In questo contesto, la legge 124/2015 (riforma Madia) (che ha dato delega al Governo in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione) interviene per rendere più efficaci le norme esistenti, non attraverso una semplice riforma di settore ma come progetto di cambiamento per il Paese. (*) Molteplici sono gli interventi: cittadinanza digitale, organizzazione dello Stato sul territorio, dirigenza, anticorruzione, lavoro pubblico, Camere di commercio, enti di ricerca, società partecipate pubbliche e servizi pubblici locali, forze di polizia, conferenza dei servizi, silenzio-assenso fra amministrazioni, testi unici. (*) Nell ambito del lavoro Pubblico la riforma si propone di rivalutare i lavoratori pubblici quali motore del cambiamento della pubblica amministrazione, valorizzando tra l altro le competenze, eliminando gli automatismi di carriera e l inamovibilità. (*) (*) Cfr. Ministero per la semplificazione della Pubblica Amministrazione. 11

13 L ART. 14 DELLA LEGGE MADIA In particolare, la legge Madia nell ambito della promozione della conciliazione di vita e di lavoro nelle PA prevede, tra gli altri interventi: il rafforzamento del Telelavoro la promozione e la sperimentazione di forme di Smart Working, ossia di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con l obiettivo di rendere operativi meccanismi di flessibilità lavorativa per almeno il 10% dei dipendenti pubblici che ne vogliano fare richiesta, entro 3 anni dall attuazione della Legge delega e prevedendo che tali obiettivi saranno oggetto di monitoraggio attraverso l adozione di specifici indicatori e costituiranno parte della valutazione della performance organizzativa e individuale all interno delle amministrazioni pubbliche. (cfr. art. 10 d.lgs. 150/2009 e artt. 169 unione nel PEG del piano degli obiettivi e del piano delle performance,197 controllo di gestione, 227 rendiconto di gestione e 231 relazione sulla gestione d.lgs. 267/2000) 12

14 DDL N. 2233/2016 COLLEGATO LAVORO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 Da ultimo, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 102 del 28/01/2016, ha varato il disegno di legge, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, quale collegato lavoro della Legge di Stabilità per il 2016, che ripropone a livello normativo il concetto di lavoro agile (o Smart Working). Il Disegno Legge (Poletti) n.2233/2016 è stato presentato al Senato 08/02/2016 Collegato alla Legge di Stabilità 2016 e assegnato alla XI Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 17 febbraio 2016 Titolo II del DDL 2233/2016 Lavoro Agile (artt. da 13 a 20) 13

15 LA DEFINIZIONE DI LAVORO AGILE L art. 13 da una definizione precisa di lavoro agile e degli scopi a cui mira, differenziandolo in tal modo dal telelavoro. L art. 13 disciplina la DEFINIZIONE e gli SCOPI La norma specifica innanzitutto gli scopi propri del lavoro agile, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. A tal fine il Lavoro Agile consiste in: o una esecuzione delle prestazione lavorativa in parte all interno dei locali aziendali in parte all esterno senza obbligo di postazione fissa, o nei soli Limiti di orario - Durata massima dell orario di lavoro giornaliero (13 ore) e settimanale (48 ore) derivanti dalla legge (D. Lgs. 66/2003) e dalla contrattazione collettiva, o con la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici per lo svolgimento dell attività lavorativa forniti dall azienda o messi a disposizione dal lavoratore. 14

16 LO SMART WORKING NELLA P.A. L art. 13 prevede anche l estensione della disciplina dello Smart Working anche nella Pubblica Amministrazione e la contestuale conferma che, ANCHE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TELELAVORO = SMART WORKING Il comma 4, infatti, stabilisce che le disposizioni sullo Smart Working si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell art. 14 L. n.124/2015 (cd. Madia) e fatta salva l applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. Art. 14 co. 3 L.124/15 Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti indirizzi di attuazione e linee guida contenenti regole inerenti l organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 15

17 ACCORDO TRA LE PARTI CONTENUTO E FORMA Gli ulteriori articoli definiscono più specificatamente la normativa relativa al lavoro agile. L art. 14 disciplina l ACCORDO TRA LE PARTI Il lavoro agile è subordinato - a pena di nullità - alla stipula di un accordo scritto tra le parti che disciplina: o l esecuzione della prestazione all esterno dei locali aziendali; o i tempi di riposo del lavoratore; o le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro anche con riguardo al potere di controllo sulla prestazione nel rispetto dell art. 4 dello Statuto dei lavoratori (in collegamento con l art. 16 del DDL); o le forme di condotta connesse alla prestazione all esterno dell azienda che danno luogo all applicazione di sanzioni disciplinari. 16

18 RECESSO E TRATTAMENTO DEL LAVORATORE L art. 14 comma 2 disciplina il RECESSO Prevedendo che in caso di accordo a tempo indeterminato il recesso possa avvenire con un preavviso non inferiore a 30 gg e che, in presenza di giusta causa, il recesso possa avvenire prima della scadenza del termine o senza preavviso. L art. 15 disciplina il TRATTAMENTO DEL LAVORATORE Il lavoratore ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello applicato ai colleghi interni all azienda e non deve essere penalizzato nello sviluppo della carriera. 17

19 IL POTERE DI CONTROLLO E DISCIPLINARE PROTEZIONE DATI-CUSTODIA E RISERVATEZZA L art. 16 disciplina il POTERE DI CONTROLLO E DISCIPLINARE Le modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro devono essere contenute nell accordo anche con riferimento all art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Nell accordo devono inoltre essere individuate le condotte, connesse all esecuzione della prestazione lavorativa all esterno dei locali aziendali, che danno luogo all applicazione di sanzioni disciplinari. L art. 17 disciplina la PROTEZIONE DEI DATI, CUSTODIA E RISERVATEZZA Prevedendo che il datore di lavoro adotti le misure atte a garantire la protezione dei dati elaborati in modalità lavoro agile (comma 1). Di contro (comma 2), il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l uso di tali strumenti. 18

20 SICUREZZA SUL LAVORO L art. 18 disciplina la SICUREZZA SUL LAVORO Stabilendo che il datore di lavoro garantisce la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore con cadenza almeno annuale un informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, a sua volta, è tenuto a cooperare all attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all esecuzione della prestazione all esterno dei locali aziendali. 19

21 INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI L art. 19 disciplina l ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI Stabilendo che l accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni obbligatorie (ai sensi del D.L. n.510/1996 convertito con legge n.608/1996). Prevedendo che il lavoratore abbia diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all esterno dei locali aziendali. Prevedendo altresì che il lavoratore abbia diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell articolo 2 del D.P.R. n.1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. 20

22 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA L art. 20 disciplina la CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Stabilendo che i contratti collettivi di cui all articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015 possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile. Art. 51, d.lgs.81/2015 La norma stabilisce che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). La contrattazione collettiva potrebbe quindi integrare le previsioni del collegato lavoro introducendo nuove disposizioni in favore del lavoro agile. 21

23 DALLA NORMATIVA AL PROGETTO La normativa richiamata e la proposta di legge sullo Lavoro Agile citata sono un buon punto di partenza per individuare gli elementi regolamentari dei progetti di Smart Working. La flessibilità lavorativa è realizzabile però solo a fronte di un cambiamento culturale e una revisione dei processi organizzativi che prevedano stili di management adeguati (gestione per progetti, per obiettivi, con indicatori basati sui risultati), un alto grado di libertà (self-management, empowerment), la gestione anche a distanza di team di lavoro e una valorizzazione dei processi di collaborazione e knowledge management. 22

24 OBIETTIVI DELL INTERVENTO DI SMART WORKING ASSESSMENT & DESIGN Lo Smart Working Assessment & Design è una metodologia progettuale per lo sviluppo e realizzazione di un iniziativa di adozione di un modello di Smart Working. Si pone in particolare i seguenti obiettivi: Definire il modello di Smart Working dal punto di vista organizzativo, tecnologico e degli spazi fisici Realizzare la roadmap di introduzione e sperimentazione dello Smart Working Valutare i benefici e monitorare il livello di adozione proponendo interventi migliorativi Abilitare il cambiamento culturale e organizzativo a livello di management ed employee

25 STRUTTURA DEL PROGETTO Il progetto Smart Working Assessment & Design si compone di 5 macro-fasi principali: Visioning Readiness Assessment Model Design Change Management Monitoring & Coaching Analisi esterna dei modelli benchmark di Smart Working per identificare idee di applicazione e fattori critici di successo Rilevazione delle caratteristiche e delle esigenze della struttura per identificare i target potenziali per la sperimentazione Definizione del modello di Smart Working dal punto di vista organizzativo e tecnologico e della roadmap di sperimentazione del progetto pilota Diffusione dei principi di Smart Working e abilitazione del cambiamento culturale e manageriale all interno dell azienda Supporto ai progetti pilota in termini di monitoraggio e valutazione interventi correttivi

26 Grazie per l attenzione Per domande ed approfondimenti: simona.re@p4i.it 25

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