Milano, 18 Marzo 2016 Gian Paolo Valcavi

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1 IL DDL N.2233: QUALI GLI OBBIETTIVI E QUALI I TRAGUARDI RAGGIUNTI Milano, 18 Marzo 2016 Gian Paolo Valcavi

2 2 IL DDL E UNA VITAMINA PER LO SMART WORKING? Per analizzare il testo del DDL ho provato a far finta che il nuovo testo normativo debba fungere da ricostituente per lo smart working e, quindi, ho provato ad impostarne la lettura come quella di un «bugiardino». In questo modo cercherò di dare le tipiche risposte che si trovano sulle avvertenze, cioè: - cosa sia lo smart working per il DDL; - come lo si possa usare; - quali siano le sue controindicazioni, gli effetti indesiderati, le conseguenze di un eventuale sovradosaggio o l interazione con altre vitamine (norme sulla sicurezza ed infortuni).

3 PERCHE IL MEDICO/LEGISLATORE HA DECISO DI SOMMINISTRARE IL RICOSTITUENTE? Dalla relazione Sen. Sacconi: «Per quanto riguarda le misure previste per favorire l articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo ed al luogo di svolgimento c.d. Lavoro Agile, il presente disegno di legge nasce dalla necessità di dar vita ad una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di accompagnare il profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro» 3

4 4 IL «MEDICO» HA QUINDI TRE OBBIETTIVI 1. incrementare la produttività; 2. agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro; 3. accompagnare il profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro.

5 5 COME E DOVE AGISCE IL RICOSTITUENTE? Per raggiungere questi obbiettivi secondo il medico-legislatore si deve lavorare su due piani: TEMPO LUOGO LAVORO

6 6 AVVERTENZE PRIMA DELL USO Sempre dalla Relazione: «occorre quindi non già fissare i cambiamenti, immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature ed in rapido divenire, ma individuare strumenti duttili». «Il lavoro flessibile è un fenomeno con implicazioni sociali e culturali, la cui adozione dipende non da una singola regola aurea, ma da un insieme di elementi culturali, sociali, personali, tecnologici ed economici» (Working anywhere, The Work Foundation Lancaster University)

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8 8 AVVERTENZE PRIMA DELL USO Le aziende più innovative e lungimiranti sono riuscite, con la indispensabile collaborazione delle parti sociali, a stipulare accordi per l introduzione del lavoro agile. La domanda è, quindi, se il DDL abbia recepito le buone prassi formatesi e, soprattutto se abbia provato a dare risposta ad alcune importanti tematiche in cui gli «apripista» si sono imbattuti, prima tra tutte l adeguamento del D.lgs. 81/ 2008 e la disciplina degli infortuni al nuovo modo di svolgere la prestazione.

9 9 SCHEMA DELL INTERVENTO Procedendo con la metafora del ricostituente, proverò a verificare se, attraverso la posologia corretta (intervento su tempo e luogo della prestazione), il paziente avrà: - una maggiore dose di Vitamina E, cioè quella che serve per la muscolatura, cioè a dare più spinta alla produttività; - una giusta quantità di Vitamina D, cioè quella che consente una maggior felicità, perché porta alla conciliazione dei tempi di vita con il lavoro; - assunto abbastanza Vitamina A, cioè quella che rinforza la capacità di vedere lontano e quindi ad accompagnare il cambiamento culturale.

10 10 LA LETTURA DEL BUGIARDINO: COS E IL RICOSTITUENTE? La risposta la dà l art. 13 del DDL: «modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato - con esecuzione della prestazione in parte all interno dei locali aziendali e in parte all esterno - con la possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici - assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all esterno dei locali aziendali» (i.e. non necessità di una postazione fissa)

11 11 LA LETTURA DEL BUGIARDINO: AZIONE SUL PIANO DEL TEMPO Visto che il Medico-Legislatore aveva detto al paziente che la vitamina avrebbe fatto effetto sul piano del TEMPO, l art. 13 del DDL precisa che la prestazione lavorativa deve essere resa comunque entro i limiti di durata massima dell orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

12 12 E IL SOVRADOSAGGIO? Manca, però, qualunque previsione su come questa verifica del rispetto dell orario massimo giornaliero e/o settimanale debba avvenire, ma soprattutto manca uno degli aspetti più delicati di cui si sono occupati ampiamente in altri paesi stranieri (Francia soprattutto): il diritto alla disconnessione. Il DDL è, però, riunito al DDL 2229 (Sacconi) il cui art. 3 si intitola «Disciplina giuridica della modalità di lavoro agile e diritto alla disconnessione». E, quindi, probabile una correzione di questa carenza.

13 13 COME SI ASSUME IL RICOSTITUENTE? L art. 14 del DDL dà una risposta a questa legittima domanda del malato. Infatti, l art. 14 precisa che il ricostituente (i.e. lo smart working) potrà essere assunto solo da parte di quei lavoratori che vi aderiscano con accordo individuale scritto (a pena di nullità). L accordo può essere a tempo determinato o indeterminato. Il recesso in quest ultimo caso può essere esercitato con un preavviso di 30 giorni, salvo l ipotesi di giustificato motivo.

14 14 COME SI ASSUME IL RICOSTITUENTE? Insomma, ogni singolo lavoratore decide con il datore di lavoro tutti gli aspetti più significativi della cura. Nessun passaggio obbligatorio con le OO.SS. per la fissazione di un trattamento minimo di garanzia. Tutti gli aspetti più importanti vengono rimessi alla trattativa individuale sulla nuova premessa (caratteristica che sembra intravedersi in questa stagione normativa) di una piena parità contrattuale tra lavoratore e datore di lavoro.

15 15 COME SI ASSUME IL RICOSTITUENTE? L accordo individuale disciplina: - le modalità di esecuzione della prestazione svolta al di fuori dei locali aziendali; - le modalità di esercizio del potere direttivo; - quali siano gli strumenti per l esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell azienda; - i tempi di riposo; - le condotte che possono dare luogo all applicazione di sanzioni disciplinari (art. 16 DDL).

16 16 COME EVITARE EFFETTI INDESIDERATI L art. 15 si preoccupa di evitare che il lavoratore che aderisce al lavoro agile sia soggetto a trattamenti discriminatori e, quindi, precisa che deve avere «un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni».

17 17 COME EVITARE EFFETTI INDESIDERATI Manca, però, qualunque considerazione sul pieno accesso del lavoratore agile alle iniziative formative ed a percorsi di carriera su un piano di parità con gli altri lavoratori. Il DDL 2229 (Sacconi) prevede all art. 5 un diritto all apprendimento continuo, che potrà essere parzialmente recepito nel corso dei lavori parlamentari, correggendo la carenza.

18 18 PRECAUZIONI PER L USO L art. 16 si occupa del potere disciplinare, rinviando ancora una volta all accordo individuale per la concreta determinazione delle modalità di suo esercizio. N.B.: lavoratore e datore di lavoro possono prevedere una integrazione del codice disciplinare, senza che questo sia stato mediato dalle OO.SS. o da una commissione di certificazione. Unico limite alla contrattazione individuale è l art. 4 S.L.

19 19 PRECAUZIONI PER L USO La tutela dei dati utilizzati dal lavoratore agile tramite gli strumenti informatici deve essere garantita dal datore di lavoro con l adozione di misure idonee (Art. 17 DDL). La custodia dello strumento informatico grava sul lavoratore, cui è fatto carico anche l obbligo di proteggere la riservatezza dei dati cui accede.

20 20 PRECAUZIONI PER L USO Viene formalizzato un concetto più ampio di diligenza nell esecuzione della prestazione, che opera su tre linee. Il lavoratore è chiamato, quando svolge la sua prestazione al di fuori dei locali aziendali, 1) a custodire con cura i beni affidatigli; 2) ad assicurare la riservatezza delle informazioni che tratta; 3) a partecipare in modo attivo al sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

21 21 PRECAUZIONI PER L USO Infatti, l art. 18 del DDL, che si occupa della salute e sicurezza della prestazione svolta in modalità «lavoro agile», richiede che il lavoratore cooperi «all attuazione delle misure di prevenzione», anche scegliendo un luogo per la prestazione che sia idoneo allo svolgimento delle mansioni e che permetta la prevenzione di infortuni, mettendo a frutto quanto appreso durante il corso appositamente realizzato per il lavoratore agile. E vero però che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, anche consegnando con cadenza almeno annuale un informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generici e specifici della prestazione resa al di fuori della sede aziendale.

22 22 NESSUNA ATTENZIONE PER L INTERAZIONE CON ALTRI «MEDICINALI» Il tema della sicurezza è uno dei più delicati e il DDL è assolutamente carente, rimettendo tutta la problematica nella mani del datore di lavoro, che dovrà procedere con una complessa valutazione della situazione. Il tema centrale è, quindi, quello della corretta mappatura della situazione (non sempre facile) e la predisposizione di mirate attività informative e formative del lavoratore.

23 23 PRECAUZIONI PER L USO L art. 19 stabilisce che il lavoratore agile abbia diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all esterno dell azienda ed alla tutela degli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata (quindi la giornata inizia con i tragitto?!) e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa (quindi la giornata finisce con l arrivo a casa?!), sempreché «la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliazione e risponda a criteri di ragionevolezza».

24 24 NESSUNA ATTENZIONE PER L INTERAZIONE CON ALTRI «MEDICINALI» Manca un coordinamento con: - il D.lgs. 81/2008 e, in particolare con l art. 3 («ai lavoratori a domicilio devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle mansioni affidate») - la L. 877/1973 (lavoro a domicilio); - il DPR 1124/1965 (TU sugli infortuni e le malattie professionali); Manca una disciplina che semplifichi e autorizzi i controlli del datore di lavoro (anche presso il domicilio del lavoratore) sul rispetto della normativa in tema di sicurezza; Manca un supporto per la gestione della sicurezza dei lavoratori in continuo movimento.

25 25 COME USARE QUESTO RICOSTITUENTE «E facile ottenere un migliaio di prescrizioni, ma è difficile ottenere un unico rimedio» (Proverbio cinese)

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