NORMATIVE E VERIFICHE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

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1 Impianti di Climatizzazione e Condizionamento NORMATIVE E VERIFICHE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Prof. Cinzia Buratti

2 In Italia, fino al 1991, il contenimento dei consumi energetici negli edifici è stato regolamentato dalla legge n. 373 del 30 aprile 1976 e dai relativi decreti di attuazione. Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia E una Legge Quadro composta da due parti: TITOLO I (art. 1-24): Norme in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili ; TITOLO II (art ): Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

3 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Contenuti principali ancora in vigore: Suddivisione del territorio nazionale in sei zone climatiche (A, B, C, D, E, F) in base al numero crescente dei gradi giorno (GG); Classificazione degli edifici in funzione della loro destinazione d uso (classi E1-E8). Gradi giorno: somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell ambiente interno, convenzionalmente fissata in 20 C, e la temperatura esterna media giornaliera. Zona Gradi Giorno A < 600 B C D E F > 3000

4 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Classificazione degli edifici in funzione della loro destinazione d uso (classi E1-E8). E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili E.6 Edifici adibiti ad attività sportive e assimilabili E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili Valori massimi della temperatura interna durante il periodo di funzionamento dell impianto di climatizzazione invernale: classi E1 E C classe E C

5 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Limiti di esercizio degli impianti termici a seconda della zona di appartenenza. Zona Climatica GG Ore giornaliere Periodo di esercizio A < dicembre - 15 marzo B dicembre al 31 marzo C novembre al 31 marzo D novembre al 15 aprile E ottobre al 15 aprile F > 3000 nessuna lim. nessuna limitazione - requisiti, limiti di rendimento e dimensionamento degli impianti termici; - rendimento minimo dei generatori di calore; - prescrizioni relative alla termoregolazione e contabilizzazione del calore; - valori limite del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale; - prescrizioni sull esercizio e manutenzione degli impianti termici e relativi controlli; - impianti termici con potenza nominale < 35 kw: libretto di impianto; - impianti con potenza nominale 35 kw: libretto di centrale.

6 Recepimento della 2002/91/CE Decreto legislativo 19/08/05 n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al D.L. 192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Direttiva Europea 2010/31/CE in vigore dal 9 luglio 2010 che sostituisce la direttiva 2002/91/CE. Si resta in attesa dei nuovi provvedimenti legislativi e normativi adeguati ai contenuti della direttiva.

7 D. LGS. 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia 17 articoli e 10 allegati tecnici (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L) La peculiarità del Decreto sta nell introduzione del concetto di certificazione energetica degli edifici: ogni nuovo edificio dovrà essere corredato da una certificazione che dichiari quali sono le sue prestazioni in termini di efficienza energetica. La certificazione energetica ha validità massima di 10 anni a partire dal rilascio ed è aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell edificio o dell impianto.

8 Prestazione energetica Quantità annua di energia effettivamente consumata per soddisfare i fabbisogni connessi ad un uso standard dell edificio, comprendendo: la climatizzazione invernale ed estiva; la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari; la ventilazione; l illuminazione. viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto di: coibentazione; caratteristiche tecniche e di istallazione; progettazione e posizione dell edificio; aspetti climatici e di esposizione al sole; influenza delle strutture adiacenti; altri fattori che influenzano il fabbisogno energetico.

9 Il D.Lgs. 192/05 si applica agli edifici pubblici e privati per i seguenti interventi: nuova costruzione o ristrutturazione integrale, per edifici con superficie utile > 1000 m 2 e per ampliamenti di volume > 20% rispetto al volume attuale (applicazione integrale); ristrutturazione integrale per edifici con superficie utile < 1000 m 2 o ristrutturazione parziale e manutenzione straordinaria dell involucro indipendentemente dalla superficie (applicazione limitata alla verifica di alcuni parametri); sostituzione o ristrutturazione integrale dell impianto termico (applicazione limitata alla verifica di alcuni parametri). Il D. Lgs. fissa inoltre (Allegato E) i contenuti minimi della relazione tecnica che attesta la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, prevista dalla Legge 10/91.

10 Principali verifiche imposte Sono differenziate per ambito di applicazione (nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, interventi su impianti) e possono essere effettuate attraverso diverse metodologie. In generale il parametro da verificare è il FAEP, Fabbisogno Annuo di Energia Primaria, espresso in kwh/m 2 anno, che deve essere minore dei valori di legge. In alternativa, a seconda dei casi, possono essere verificati i valori delle trasmittanze e del rendimento globale medio stagionale.

11 D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 In vigore dal febbraio 2007, apporta significativi cambiamenti al testo del D. Lgs. 192; i principali sono: 1) introduzione dell attestato di qualificazione energetica, che sostituisce provvisoriamente la Certificazione Energetica degli edifici; 2) alcune rilevanti modifiche all allegato C; 3) obbligo dell impiego di fonti rinnovabili nel settore civile pubblico e privato. Tali disposizioni modificavano le regole del regime transitorio, in attesa dei decreti attuativi e dello schema per la certificazione energetica degli edifici. Tali parti sono decadute a valle della pubblicazione delle Linee Guida

12 Attestato di qualificazione energetica Per edifici di nuova costruzione è introdotto l obbligo di un attestato di qualificazione energetica da presentare al Comune con la dichiarazione di fine lavori. Per gli edifici esistenti è imposto l obbligo della certificazione energetica al momento della vendita dell immobile, con tre soglie temporali: - dal per edifici con superficie utile superiore ai 1000 m 2 ; - dal per edifici con superficie utile inferiore ai 1000 m 2 e trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile, escluse le singole unità immobiliari; - dal per le singole unità immobiliari.

13 Modifiche all allegato C - VALORI LIMITE TRASMITTANZE U strutture verticali (W/m²K) Zona climatica Dal 1/1/2006 Dal 1/1/2008 Dal 1/1/2010 U strutture orizzontali (coperture) (W/m²K) Zona climatica Dal 1/1/2006 Dal 1/1/2008 Dal 1/1/2010 A A B B C C D D E E F F U chiusure trasparenti (W/m²K) Zona climatica Dal 1/1/2006 Dal 1/1/2008 Dal 1/1/2010 Zona climatica U vetri (W/m²K) Dal 1/1/2006 Dal 1/1/2008 Dal 1/1/2010 A A B B C C D D E E F F La trasmittanza termica indica la quantità di calore che viene dispersa da un metro quadrato di involucro dell edificio ed è definita dall inverso della somma delle resistenze termiche degli strati che costituiscono la chiusura. A bassi valori di U corrisponde una minore dispersione del calore.

14 Obbligatorietà impiego fonti rinnovabili Il D.Lgs. 311/06 prescrive che per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è obbligatorio l impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, l impianto di produzione di energia termica sia progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l impiego di fonti di energia rinnovabili. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. L obbligatorietà può essere modificata in modo più restrittivo dai regolamenti edilizi comunali.

15 NUOVI SVILUPPI NORMATIVI: CERTIFICAZIONE ENERGETICA Dlgs 192/05 - Attuazione della Direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. DLgs 311/06 - Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/05 Legge 133/08 - Stralci dei passaggi di legge sulla Certificazione energetica La manovra economica estiva recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" all'art.35 abroga 4 passaggi del DLgs 192/05 sull'obbligo di allegazione dell'ace agli atti notarili. DPR 59/09 attuativo al DLgs 192/05 - introduce il nuovo quadro di disposizioni obbligatorie che sostituiscono le indicazioni transitorie dell Allegato I del DLgs. 311/06. Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica - Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009 (G.U. n. 158 del 10 luglio). Il decreto è in vigore dal 25 luglio 2009.

16 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Definisce le metodologie, i criteri e i requisiti minimi di edifici e impianti relativamente a: climatizzazione invernale (come D.Lgs. 192/05); climatizzazione estiva (principale novità); preparazione di acqua calda sanitaria; illuminazione artificiale di edifici del terziario.

17 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 In base al tipo di intervento esistono 3 diversi livelli di applicazione: applicazione integrale a tutto l edificio; applicazione integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento; applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi, nel caso di interventi su edifici esistenti.

18 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Metodologie di calcolo Si adottano le norme tecniche nazionali: UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva. UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.

19 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Software di calcolo Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie descritte dalle UNI/TS devono garantire uno scostamento massimo di 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal Comitato termotecnico italiano (CTI). La garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CTI o dall'ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

20 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Novità rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO DELL INVOLUCRO EDILIZIO EP e,invol rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio (calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS ) e: la superficie utile, per gli edifici residenziali; il volume, per gli edifici con altre destinazioni d'uso.

21 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO DELL INVOLUCRO EDILIZIO EP e,invol < EP e,invol limite Per gli edifici residenziali di cui alla classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme EP e,invol limite vale: 40 kwh/m 2 anno nelle zone climatiche A e B; 30 kwh/m 2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F. Per tutti gli altri edifici EP e,invol limite vale: 14 kwh/m 3 anno nelle zone climatiche A e B; 10 kwh/m 3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

22 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 VERIFICA DELLE TRASMITTANZE Per tutte le tipologie di edifici in cui è prevista l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, in sede progettuale si procede alla verifica delle trasmittanze termiche delle strutture edilizie (opache e trasparenti) che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati (limiti D.Lgs 192/95, Allegato C).

23 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 LIMITI PIÙ RESTRITTIVI PER GLI EDIFICI PUBBLICI In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico: i valori limite dell EPi e delle trasmittanze sono ridotti del 10%. il valore limite del rendimento globale medio stagionale è calcolato con la formula ( log P n )%; i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista.

24 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE In tutti i casi in cui è prevista la verifica del rendimento globale medio stagionale esso deve essere pari a: P n <1000 kw: η g ( log P n )% P n 1000 kw: η g 84% Trasmittanza termica periodica Y IE [W/m 2 K] Parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.

25 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 VERIFICA DELLA MASSA SUPERFICIALE DELLE PARETI OPACHE VERTICALI Nuova costruzione o ristrutturazione di edifici in località il cui valore medio mensile dell irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione risulti: I m,s 290 W/m 2 M s 230 kg/m 2 o in alternativa Y IE < 0,12 W/m 2 K (ad esclusione della zona F, degli edifici di categoria E5, E6, E7 ed E8 e delle pareti nei quadranti Nord-Ovest/Nord/Nord-Est) VERIFICA DELLA MASSA SUPERFICIALE DELLE PARETI OPACHE ORIZZONTALI ED INCLINATE Y IE < 0,20 W/m 2 K

26 Condizioni estive Parametri di valutazione: fattore di attenuazione fa (decrement factor) il fattore di sfasamento dell onda termica φa (time shift of the periodic thermal transmittance).

27 Condizioni estive Il primo (fa) definisce il rapporto tra la trasmittanza termica periodica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie U; il prodotto di fa x U fornisce pertanto la trasmittanza termica dinamica (Y IE ), ovvero il parametro che definisce la trasmittanza delle strutture in regime variabile. Il secondo parametro (φa) rappresenta il ritardo (in ore) che esiste fra l oscillazione del flusso termico che passa attraverso la superficie interna della parete e l oscillazione della temperatura nella superficie esterna. Si calcolano con la norma UNI EN ISO Essi dipendono dalle proprietà termofisiche di ciascuna parete opaca che costituisce l involucro; in particolare, per ogni strato che costituisce la parete, da: spessore; conduttività termica; calore specifico; densità. In prima approssimazione se aumentano, aumenta anche lo sfasamento

28 Requisiti energetici degli edifici

29 Requisiti energetici degli edifici

30 Certificatore energetico Laddove non ci siano specifiche regionali, deve essere applicata la normativa nazionale (comma 6 dell art. 18 del DLgs n. 115 del 30/05/2008). TECNICO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.

31 LINEE GUIDA Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica sono contenute nell Allegato A del DM 26/06/2009 (suddivise a loro volta in 7 allegati) Per quelle Regioni o Province autonome che hanno una loro legislazione la procedura di certificazione energetica in vigore è quella locale; le eventuali differenze con la regolamentazione nazionale dovranno avvicinarsi gradualmente a quelle presenti nel decreto DM 26/06/2009.

32 LINEE GUIDA L attestato deve essere aggiornato: 1- nel caso di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell immobile; 2- nel caso di installazione di impianti con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai precedenti; 3- nel caso di interventi di ristrutturazione impiantistica, sostituzione di componenti o apparecchi che riducano la prestazione energetica dell edificio; 4- facoltativo in tutti gli altri casi.

33 CAMPO DI APPLICAZIONE Vale per tutte le categorie di edifici definiti dal DPR 412/93 indipendentemente dalla presenza di impianti. Sono esclusi: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a copertura di impianti sportivi. Nel caso di edifici con diverse destinazioni d uso in cui non e possibile suddividere le zone termiche l edificio è valutato in base alla destinazione d uso prevalente.

34 Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica - Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009

35 La certificazione energetica

36 La certificazione energetica

37 Evoluzione Normativa D.Lgs 63/13 DPR 75/13 Requisiti dei certificatori ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO Recepimento della Direttiva Europea 2010/31/CE A partire dal 31/12/2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione. Gli AQE o gli APE sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio

38 Attestato di Prestazione Energetica

39 Attestato di Prestazione Energetica

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