Impianti di Climatizzazione e Condizionamento

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1 Impianti di Climatizzazione e Condizionamento 1 NORMATIVE E VERIFICHE PER GLI IMPIANTI

2 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia In Italia, fino al 1991, il contenimento dei consumi energetici negli edifici era stato regolamentato dalla legge n. 373 del 30 aprile 1976 e dai relativi decreti di attuazione. E una Legge Quadro composta da due parti: TITOLO I (artt. 1-24): Norme in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili ; TITOLO II (artt ): Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. 2

3 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Contenuti principali: 1. Suddivisione del territorio nazionale in sei zone climatiche (A, B, C, D, E, F) in base al numero crescente dei gradi giorno (GG); 2. Classificazione degli edifici in funzione della loro destinazione d uso (classi E1-E8). Gradi giorno: somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell ambiente interno, convenzionalmente fissata in 20 C, e la temperatura esterna media giornaliera. 3

4 4 Zona Gradi Giorno A < 600 B C D E F > 3000 Zone climatiche e relativo intervallo di Gradi Giorno

5 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Classificazione degli edifici in funzione della loro destinazione d uso (classi E1-E8). E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili E.6 Edifici adibiti ad attività sportive e assimilabili E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili Valori massimi della temperatura interna durante il periodo di funzionamento dell impianto di climatizzazione invernale: classi E1 E C classe E C 5

6 6 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Limiti di esercizio degli impianti termici a seconda della zona di appartenenza. Zona Climatica GG Ore giornaliere Periodo di esercizio A < dicembre - 15 marzo B dicembre al 31 marzo C novembre al 31 marzo D novembre al 15 aprile E ottobre al 15 aprile F > 3000 nessuna lim. nessuna limitazione

7 Principali verifiche imposte dal DPR 412/93 (prima dell entrata in vigore dei D.Lgs. 192/05 311/06) 7 requisiti, limiti di rendimento e dimensionamento degli impianti termici rendimento minimo dei generatori di calore; prescrizioni relative alla termoregolazione e contabilizzazione del calore; valori limite del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale FEN reale FEN lim prescrizioni sull esercizio e manutenzione degli impianti termici e relativi controlli; impianti termici con potenza nominale < 35 kw: libretto di impianto; impianti con potenza nominale 35 kw: libretto di centrale. Sostituite dalle verifiche imposte dai nuovi Decreti legislativi

8 8 Contesto Europeo - Direttiva 2002/91/CE Direttiva EPDB Energy Performance Building Directive, il cui scopo è quello di giungere all individuazione di misure per una maggiore efficienza energetica degli edifici, che portino alla diminuzione di circa il 22% dei consumi energetici comunitari entro il 2010, che riportati in termini numerici, equivale ad un risparmio di energia primaria pari a 55 Mtep e ad una riduzione delle emissioni di CO 2 pari a 100 milioni di tonnellate. La Direttiva comunitaria richiede di comprendere nello schema di calcolo del fabbisogno energetico degli edifici: l impiego di fonti di energia rinnovabili oltre alle caratteristiche architettoniche; di analizzare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi; di indicare il valore delle emissioni di CO 2 ; di non contravvenire all applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica; altre prescrizioni relative all uso, alla qualità, alla funzione degli edifici.

9 9 Recepimento della 2002/91/CE Decreto legislativo 19/08/05 n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al D.L. 192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia

10 Contenuti principali: Metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; Prestazione energetica: quantità annua di energia consumata per soddisfare i fabbisogni connessi ad un uso standard dell edificio, comprendendo: climatizzazione invernale ed estiva; preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari; ventilazione; illuminazione. coibentazione; D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Descrittori: caratteristiche tecniche e di installazione; progettazione e posizione dell edificio; aspetti climatici e di esposizione al sole; influenza delle strutture adiacenti; altri fattori che influenzano il fabbisogno energetico. 10

11 11 D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Contenuti principali: Applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; Criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; Ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; Criteri per garantire la qualificazione e indipendenza dei tecnici incaricati; Promozione dell uso razionale dell energia attraverso informazione e sensibilizzazione degli utenti finali, aggiornamento degli operatori del settore.

12 Principali verifiche imposte dai D.Lgs. 192/05-311/06 (Allegato I) INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 2. RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE 3. VERIFICA DELLE TRASMITTANZE 4. VERIFICA DELLA MASSA SUPERFICIALE DELLE PARETI OPACHE (verticali, orizzontali e inclinate)

13 Principali verifiche imposte dai D.Lgs. 192/05-311/06 (Allegato I) INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Consumo di energia primaria totale per la climatizzazione invernale EP i < EP i lim [kwh/m 2 anno] oppure [kwh/m 3 anno] EP i lim Allegato C in funzione della: zona climatica rapporto S/V

14 INDICATORE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 14

15 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 15 S: espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V; V: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. Per valori di S/V compresi nell intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati nella tabin tabella, si procede mediante interpolazione lineare.

16 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 16

17 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 17

18 18 EP i lim : edifici classe E1, esclusi conventi, case di pena e caserme Rapporto di forma dell edificio S/V Dal 1 gennaio 2006 [kwh/m 2 anno] Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, , Dal 1 gennaio 2008 [kwh/m 2 anno] Rapporto di forma dell edificio S/V Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, , Dal 1 gennaio 2010 [kwh/m 2 anno] Rapporto di forma dell edificio S/V Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, ,

19 19 EP i lim : tutti gli altri edifici N.B.: valori in [kwh/m 3 anno] Rapporto di forma dell edificio S/V Dal 1 gennaio 2006 [kwh/m 3 anno] Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, , Dal 1 gennaio 2008 [kwh/m 3 anno] Rapporto di forma dell edificio S/V Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, , Dal 1 gennaio 2010 [kwh/m 3 anno] Rapporto di forma dell edificio S/V Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, ,

20 20 Principali verifiche imposte dai D.Lgs. 192/05-311/06 (Allegato I) 2. RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE edifici di nuova costruzione; ampliamenti con incremento di volume > 20%; ristrutturazioni integrali degli elementi d involucro e demolizioni e ricostruzioni in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m 2. P n <1000 kw: η g ( log P n )% P n 1000 kw: η g 74% nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; sostituzione di generatori di calore. P n <1000 kw: η g ( log P n )% P n 1000 kw: η g 84%

21 Principali verifiche imposte dai D.Lgs. 192/05-311/06 (Allegato I) VERIFICA DELLE TRASMITTANZE U valori Allegato C + 30% [W/m 2 K] strutture opache verticali; La verifica riguarda: strutture opache orizzontali; chiusure trasparenti; vetri.

22 22 Zona Climatica Valori Allegato C Strutture opache verticali [W/m 2 K] Dal 1 gennaio 2006 Dal 1 gennaio 2008 Dal 1 gennaio 2010 A B C D E F Zona Climatica Coperture [W/m 2 K] Dal 1 gennaio 2006 Dal 1 gennaio 2008 Dal 1 gennaio 2010 A B C D E F

23 23 Valori Allegato C Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l esterno [W/m 2 K] Zona Climatica Dal 1 gennaio 2006 Dal 1 gennaio 2008 Dal 1 gennaio 2010 A B C D E F Zona Climatica Chiusure trasparenti [W/m 2 K] Dal 1 gennaio 2006 Dal 1 gennaio 2008 Dal 1 gennaio 2010 A B C D E F

24 24 Valori Allegato C Zona Climatica Vetri [W/m 2 K] Dal 1 gennaio 2006 Dal 1 gennaio 2008 Dal 1 gennaio 2010 A B C D E F

25 Principali verifiche imposte dai D.Lgs. 192/05-311/06 (Allegato I) VERIFICA DELLA MASSA SUPERFICIALE DELLE PARETI OPACHE (verticali, orizzontali e inclinate) Nuova costruzione o ristrutturazione di edifici in località il cui valore medio mensile dell irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione risulti: I m,s 290 W/m 2 M s 230 kg/m 2 (ad esclusione della zona F e degli edifici di categoria E6 ed E8)

26 26 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Attestato di certificazione energetica Documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nelle Linee Guida Nazionali, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell edificio. Consente di conoscere il consumo standard dell edificio e di fornire una prima indicazione sulla necessità di prevedere interventi di risparmio energetico.

27 27 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Attestato di certificazione energetica Obbligatorio, a cura del costruttore, per tutti gli edifici di nuova costruzione Le categorie escluse sono: gli immobili classificati come beni culturali e del paesaggio; i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze di processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore ai 50 m 2.

28 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Attestato di certificazione energetica Obbligatorietà Dal 1 luglio 2007 Dal 1 luglio 2008 Dal 1 luglio 2009 Dal 1 gennaio 2007 Dal 1 luglio 2007 nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile per gli edifici con superficie utile > 1000 m 2 nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile con esclusione delle singole unità abitative per gli edifici con superficie utile anche < 1000 m 2 nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità immobiliari per accedere a incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura correlati in qualsiasi modo ad interventi sull edificio, impianti o modalità d esercizio tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell impianto termico o di climatizzazione degli edifici pubblici, devono prevedere la predisposizione dell attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della targa energetica 28

29 29 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Attestato di certificazione energetica Validità 10 anni Deve essere aggiornato a seguito di ristrutturazioni che modifichino la prestazione energetica dell edificio o dell impianto. Negli edifici ad uso pubblico con superfici utili maggiori di 1000 m 2 deve essere affisso in un luogo facilmente visibile.

30 30 CERTIFICAZIONE ENERGETICA Vantaggi: Sensibilizzazione al problema energetico di tutti i soggetti coinvolti nel settore dell edilizia; Possibilità di confronto tra immobili che, pur dotati di caratteristiche estetiche simili, presentino differenti economie di gestione per la climatizzazione invernale; Trasparenza nel mercato degli immobili;

31 NUOVI SVILUPPI NORMATIVI: la CERTIFICAZIONE ENERGETICA Dlgs 192/05 - Attuazione della Direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. DLgs 311/06 - Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/05 DLgs 115/08 - Attuazione della Direttiva europea 2006/32/CE il decreto legislativo affronta diversi argomenti tra cui: la definizione di scomputi volumetrici per edifici efficienti il ruolo dei certificatori energetici in attesa della pubblicazione delle Linee Guida Nazionali Legge 133/08 - Stralci dei passaggi di legge sulla Certificazione energetica La manovra economica estiva recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" all'art.35 abroga 4 passaggi del DLgs 192/05 sull'obbligo di allegazione dell'ace agli atti notarili. DPR 59/09 attuativo al DLgs 192/05 - introduce il nuovo quadro di disposizioni obbligatorie che sostituiscono le indicazioni transitorie dell Allegato I del DLgs. 311/06. Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica - Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009 (G.U. n. 158 del 10 luglio). Il decreto è in vigore dal 25 luglio

32 32 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Introduce disposizioni obbligatorie che sostituiscono le indicazioni transitorie del D.Lgs. 192/05-311/06 Allegato I In vigore dal 25 giugno 2009

33 D.P.R. 2 aprile 2009, n Definisce le metodologie, i criteri e i requisiti minimi di edifici e impianti relativamente a: climatizzazione invernale (come D.Lgs. 192/05); climatizzazione estiva (principale novità); preparazione di acqua calda sanitaria (ACS); illuminazione artificiale di edifici del terziario.

34 D.P.R. 2 aprile 2009, n In base al tipo di intervento esistono 3 diversi livelli di applicazione: applicazione integrale a tutto l edificio; applicazione integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento; applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi, nel caso di interventi su edifici esistenti.

35 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Metodologie di calcolo Si adottano le norme tecniche nazionali ad oggi disponibili: UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva pr UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. 35

36 D.P.R. 2 aprile 2009, n Software di calcolo Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie descritte dalle UNI/TS devono garantire uno scostamento massimo di ±5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal Comitato termotecnico italiano (CTI). La garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CTI o dall'ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

37 37 SOFTWARE DI CALCOLO

38 38 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Novità rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO DELL INVOLUCRO EDILIZIO EP e,invol rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio (calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS ) e: la superficie utile, per gli edifici residenziali; il volume, per gli edifici con altre destinazioni d'uso.

39 39 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Novità rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO DELL INVOLUCRO EDILIZIO EP e,invol < EP e,invol limite Per gli edifici residenziali di cui alla classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme EP e,invol limite vale: 40 kwh/m 2 anno nelle zone climatiche A e B; 30 kwh/m 2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

40 40 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Novità rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO DELL INVOLUCRO EDILIZIO EP e,invol < EP e,invol limite Per tutti gli altri edifici EP e,invol limite vale: 14 kwh/m 3 anno nelle zone climatiche A e B; 10 kwh/m 3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

41 41 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Novità rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 VERIFICA DELLE TRASMITTANZE Per tutte le tipologie di edifici in cui è prevista l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, in sede progettuale si procede alla verifica delle trasmittanze termiche delle strutture edilizie (opache e trasparenti) che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati (limiti D.Lgs 192/95, Allegato C).

42 42 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Novità rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 LIMITI PIÙ RESTRITTIVI PER GLI EDIFICI PUBBLICI In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico devono essere rispettate le seguenti disposizioni: i valori limite dell EPi e delle trasmittanze sono ridotti del 10%; il valore limite del rendimento globale medio stagionale è calcolato con la formula ( log P n )%; i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista.

43 43 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Modifiche rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE In tutti i casi in cui è prevista la verifica del rendimento globale medio stagionale esso deve essere pari a: P n <1000 kw: η g ( log P n )% P n 1000 kw: η g 84%

44 44 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Modifiche rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 Trasmittanza termica periodica Y IE [W/m 2 K] Parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.

45 45 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Modifiche rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 VERIFICA DELLA MASSA SUPERFICIALE DELLE PARETI OPACHE VERTICALI Nuova costruzione o ristrutturazione di edifici in località il cui valore medio mensile dell irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione risulti: I m,s 290 W/m 2 M s 230 kg/m 2 o in alternativa Y IE < 0,12 W/m 2 K (ad esclusione della zona F, degli edifici di categoria E5, E6, E7 ed E8 e delle pareti nei quadranti Nord-Ovest/Nord/Nord-Est)

46 46 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Modifiche rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 VERIFICA DELLA MASSA SUPERFICIALE DELLE PARETI OPACHE ORIZZONTALI ED INCLINATE Nuova costruzione o ristrutturazione di edifici in località il cui valore medio mensile dell irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione risulti: I m,s 290 W/m 2 Y IE < 0,20 W/m 2 K (ad esclusione della zona F e degli edifici di categoria E5, E6, E7 ed E8)

47 47 Condizioni estive Parametri di valutazione: fattore di attenuazione fa (decrement factor) il fattore di sfasamento dell onda termica φa (time shift of the periodic thermal transmittance).

48 Condizioni estive Il primo (fa) definisce il rapporto tra la trasmittanza termica periodica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie U; il prodotto di fa x U fornisce pertanto la trasmittanza termica dinamica (Y), ovvero il parametro che definisce la trasmittanza delle strutture in regime variabile. Il secondo parametro (φa) rappresenta il ritardo (in ore) che esiste fra l oscillazione del flusso termico che passa attraverso la superficie interna della parete e l oscillazione della temperatura nella superficie esterna. Si calcolano con la norma UNI EN ISO Esse dipendono dalle proprietà termofisiche di ciascuna parete opaca che costituisce l involucro; in particolare, per ogni strato che costituisce la parete, da: spessore; conduttività termica; capacità termica specifica; Densità. In prima approssimazione se aumentano, aumenta anche lo sfasamento 48

49 49 Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica D.M. 26 Giugno 2009 Per le Regioni o Province autonome che hanno una loro legislazione la procedura di certificazione energetica in vigore resta quella locale; le eventuali differenze con la regolamentazione nazionale dovranno avvicinarsi gradualmente a quelle presenti nel decreto DM 26/06/2009. Elementi essenziali riportati nell art. 4 del decreto. A. l attestato di certificazione dovrà contenere l efficienza energetica dell edificio, i valori a norma di legge, di riferimento e le classi prestazionali nonché suggerimenti per interventi migliorativi economicamente convenienti; B. si dovrà tenere conto delle norme tecniche vigenti; C. presentare metodologie di calcolo anche semplificate finalizzate a minimizzare gli oneri a carico dell utente, però che tengano conto delle norme di riferimento D. i requisiti professionali e i criteri di qualificazione e indipendenza dei soggetti certificatori; E. la validità temporale; F. l aggiornamento obbligatorio dell attestato di certificazione energetica.

50 D.M. 26 Giugno L art. 6 definisce la validità dell ACE in 10 anni purché siano rispettate tutte le prescrizioni normative vigenti e le operazioni di controllo di efficienza energetica, compresi i controlli sull impianto di climatizzazione. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni l attestato perde efficacia il 31 Dicembre dell anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. I libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all attestato di certificazione energetica. L attestato deve essere aggiornato: 1. nel caso di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell immobile; 2. nel caso di installazione di impianti con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai precedenti; 3. nel caso di interventi di ristrutturazione impiantistica, sostituzione di componenti o apparecchi che riducano la prestazione energetica dell edificio; 4. facoltativo in tutti gli altri casi.

51 51 CAMPO DI APPLICAZIONE Vale per tutte le categorie di edifici definiti dal DPR 412/93 indipendentemente dalla presenza di impianti. Sono esclusi: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a copertura di impianti sportivi. Nel caso di edifici con diverse destinazioni d uso in cui non è possibile suddividere le zone termiche l edificio è valutato in base alla destinazione d uso prevalente.

52 52 METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA Metodo calcolato di progetto Edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni totali e demolizioni e ricostruzioni Dati di ingresso del progetto energetico dell edificio ed esecuzione del calcolo in conformità con le norme ufficiali di riferimento UNI/TS Metodo di calcolo da rilievo sull edificio Edifici esistenti Dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull edificio esistente. i. rilievo, anche strumentale, sull edificio e/o sui dispositivi impiantistici ii. iii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali (software DOCET oppure DOCET pro 2010); sulla base dei principali dati, tipologici, geometrici ed impiantistici (Metodo semplificato e UNI TS 11300).

53 CLASSIFICAZIONE DELL EDIFICIO in funzione degli indici di prestazione energetica e confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DIAGNOSI finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell immobile e all individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti, da cui: a. reperimento dei dati di ingresso, caratteristiche climatiche della località, caratteristiche dell utenza, uso energetico dell edificio e specifiche del sistema edificio-impianti b. determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia, relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali; c. individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari. 2

54 54 3 La certificazione va richiesta, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, o dal proprietario o detentore dell immobile, ai Soggetti certificatori. Entro i 15 giorni successivi alla consegna al richiedente dell ACE, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Le condizioni e le modalità con cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di un unità immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo attestato. Per gli edifici di S utile 1000 m 2 il proprietario dell edificio può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: - l edificio e di classe energetica G; - i costi per la gestione energetica dell edificio sono molto alti.

55 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 55 EP i EP acs EP gl

56 FABBISOGNO ESTIVO Nella valutazione dell indice di prestazione energetica estiva attualmente non si tiene conto dell impianto e quindi non si parla di energia primaria ma solo di energia richiesta dall involucro per mantenere le condizioni di comfort estivo (26 C). Tale valutazione è facoltativa nella certificazione di singole unita immobiliari ad uso residenziale di S utile <200 m 2 che utilizzano il metodo semplificato per la valutazione dell indice di prestazione energetica invernale. A tali unita verrà attribuita una qualità prestazionale estiva pari al livello V. 56

57 57 FABBISOGNO ESTIVO Metodo basato su parametri qualitativi Edifici esistenti con S utile <1000 m 2 è possibile fare una valutazione della qualità termica estiva dell involucro in base alle caratteristiche dinamiche dello stesso: sfasamento e attenuazione dell onda termica. Nel caso che i valori non rientrino coerentemente nella stessa categoria prevale il valore dello sfasamento. Sulla base dei valori assunti per questi parametri si ha la seguente classificazione valida per tutte le destinazioni d uso:

58 58 La Relazione Tecnica deve essere redatta come da Allegato E del DLgs 192/2005 modificato dal 311/2006. Il metodo di calcolo è quello previsto dall'allegato B del DM 26/06/2009 (Linee Guida Nazionali) e dalle UNITS 11300

59 MODELLI NAZIONALI DI AQE e ACE AQE ACE Svolge il ruolo di strumento di controllo per il rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni. (art. 8 comma 2) Svolge il ruolo di strumento di informazione dell acquirente o conduttore (art. 6 commi 3 e 4 ) circa la prestazione energetica e il grado di efficienza energetica degli edifici. ALLLEGATO 5 delle LINEE GUIDA NAZIONALI - DM 26/06/2009 ALLLEGATO 6 delle LINEE GUIDA NAZIONALI - DM 26/06/

60 60 Attestato di Qualificazione Energetica

61 61 Attestato di Qualificazione Energetica

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