COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

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1 COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI Medaglia d Argento al valor militare Telefono Provincia di Gorizia C.F. e P.IVA Servizi alla Persona: ufficio assistenza TELEFONO FAX ufficio.assistenza@com-ronchi-deilegionari.regione.fvg.it 19 marzo 2012 BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL ART. 6 L.R. 6/2003. ANNO 2012 RIFERITO AI CANONI 2011 Termine per la presentazione della domanda: venerdì Il Comune di Ronchi dei Legionari, ai sensi del Regolamento Regionale di esecuzione dell art. 6 della L. R. 6/2003 e dell art. 11 della L 431/1998, indice un bando per il sostegno alle famiglie per il pagamento del canone di locazione, relativo all anno 2011, risultante da contratti di affitto di immobili di proprietà privata adibiti ad uso abitativo regolarmente registrati ai sensi di legge ad esclusione di quelli di edilizia residenziale pubblica. Requisiti soggettivi: Per essere ammessi a beneficiare dei contributi il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve soddisfare i seguenti requisiti: a) Essere maggiorenne ed essere residente nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e appartenga ad una delle seguenti categorie: - cittadini italiani; - cittadini di Stati appartenenti all Unione europea regolarmente soggiornati in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (attuazione della direttiva 2004/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; - titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 (attuazione della direttiva 2003 /109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo; I soggetti individuati dall art. 12 della legge regionale 6/2003 come modificato dall art. 6 della L. R. 16/2011non residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi saranno ammessi con riserva; i soggetti di cui all art. 41 del d. lgs. N. 286/1998 non residenti nel territorio nazionale da almeno cinque anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi saranno ammessi con riserva. b) Essere titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purchè l unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Il contratto non dovrà essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

2 c) La registrazione del contratto è requisito essenziale per presentare l istanza di contributo di cui al presente bando. La registrazione deve essere dimostrata dal richiedente allegando alla domanda l attestazione di pagamento della tassa di registrazione. d) Essere stato regolarmente residente nel corso dell anno 2011 nell alloggio per il quale viene richiesto il contributo (farà fede la risultanza anagrafica); e) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato entro il , e per il quale è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione, di un alloggio privato o pubblico, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER) non incluso nelle categorie catastale A/1 (abitazione signorile), A/8 (abitazioni in villa) ed A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) in base ad un contratto registrato; f) Non essere proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. E, inoltre, considerato inadeguato l alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo sia disabile. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare. g) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l anno 2011; h) Non aver presentato e non presentare richieste ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando riferite allo stesso contratto. Requisiti di reddito: a) L indicatore della Situazione Economica ISE (di cui al D. L. 109/1998 e successive integrazioni) non deve essere superiore ad euro ,00; l indicatore della situazione economica ISEE non deve superare l importo di euro ,00; b) (fascia a) Per i nuclei familiari con I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale ad euro ,00 l incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore ISE deve essere inferiore o pari al 14%; c) (fascia B) Per i nuclei familiare con I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale ad euro ,00 l incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore ISE deve essere inferiore o pari al 24%; d) per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell indice ISEE di cui alle lettere b) e c) è elevato del 20% e pertanto saranno pari, rispettivamente, a euro ,00 (fascia A) ed euro ,00 (fascia B). e) Per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all art. 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, indicate nel presente bando, la soglia ISE di cui al punto a) requisiti reddituali è determinata in euro ,00. I nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, che possono beneficiare dell innalzamento del limite ISE determinato in euro ,00 si intendono :

3 a) - anziani: persone singole o nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni; b) - giovani coppie, con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età; c) - soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente; d) - disabili: i soggetti di cui all art. 3 della legge 104/92; e) - famiglie in stato di bisogno: con una situazione economica ISEE non superiore ad euro 4.100,00 se formate da uno solo componente, ovvero non superiore a 4.650,00 euro se composte da due o più soggetti; f) - famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare; g) - famiglie numerose: il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre; h) - famiglie con anziani o disabili a carico in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinquenni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente; i) - soggetti destinatari di provvedimento esecutivo di sfratto o di provvedimento di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell alloggio da parte di un ente pubblico o da un organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali ; l) - emigrati di cui all art. 2, comma 1 della legge n. 7 (nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all estero rimpatriati). Per nucleo familiare s intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell art. 4 del D,P.R. 223/89 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini dell I.R.P.E.F. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. Perdita del diritto del contributo, controlli e altre precisazioni I requisiti saranno dichiarati dall interessato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del ) nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull apposito modello. Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o delle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili; Ai sensi della L. 214/2011 per i pagamenti superiori all importo di euro 1.000,00 sarà possibile procedere sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento in contanti. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata liquidazione del contributo dovuta a mancata o errata indicazione del codice IBAN del conto corrente, nonché per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell indirizzo, del numero di telefono, o per mancata e tempestiva comunicazione del cambio di residenza. Considerata la finalità dei contributi di cui al presente bando, nel caso di decesso del richiedente successivo alla presentazione della domanda. Il contributo verrà erogato solo agli eredi che risultavano compresi nello stesso nucleo del beneficiario, in assenza di eredi che soddisfino il precedente requisito, il contributo potrà essere versato al convivente che risulti compreso nello stesso nucleo del beneficiario. In entrambi i casi, il nucleo familiare da considerarsi è quello della dichiarazione sostitutiva unica presentata per il calcolo ISE/ISEE. Per ottenere l erogazione del contributi gli eredi conviventi ovvero, in assenza di questi, il convivente dovranno presentare domanda scritta e fornire tutte le informazioni necessarie in tempo utile per permettere la conclusione della nuova procedura di liquidazione entro i termini di rendicontazione.

4 La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell anno 2011 va presentata al Comune di Ronchi dei Legionari, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, ovvero per i non residenti in Regione, Comune presso il quale presta attività lavorativa, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione. Ai sensi dell art. 71 del D.P.R., 445/200 spetta all Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza della veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall art. 496 del C.P. e dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali. La revoca potrà intervenire anche nel caso in cui il richiedenti non presenti entro i termini la documentazione richiesta, qualora la stessa non risulti consultabile presso altre pubbliche amministrazioni. I richiedenti le agevolazioni in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un autorizzazione affinchè, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali possono essere trattati dall Amministrazione Regionale,dai Comuni e dagli Enti che forniscono semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali. L entità del contributo è determinata sulla base dei seguenti criteri: a) (fascia A) Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore ad euro ,00 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore ISE, il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad euro 3.100,00; b) (fascia B) Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore ad euro ,00 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore ISE, il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad euro 2.325,00. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (ISE) pari a zero, potrà essere concesso un contributo anche pari all intero canone di locazione corrisposto nell anno 2010 e comunque per un importo massimo di euro 3.100,00. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti nell art. 7 comma 1 della L.R. n. 6/2003 e che non beneficiano dell innalzamento del limite ISE di cui alla lettera e) dei Requisiti reddituali del presente bando il contributo da assegnare sarà incrementato fino ad un massimo del 25%, che non può in nessun caso superere l importo di euro 3.100,00 per gli utenti di cui alla lettera a) e l importo di 2.325,00 euro per gli utenti di cui alla lettera b) e comunque non può essere superiore all ammontare del canone corrisposto nell anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero dei mesi di validità del contratto e per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione nel corso del Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo. In ogni caso, il contributo assegnato non potrà essere superiore all ammontare dell intero canone pagato nell anno di riferimento. Non verranno erogati contributi di entità inferiore agli euro 50.

5 Il pagamento in contanti sarà eseguibile solo per importi inferiori alla somma di euro In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie. Qualora il conduttore abbia ricevuto contributi economici da parte dell Amministrazione Comunale, finalizzati al pagamento dei canoni relativi all anno 2011, il contributo effettivamente liquidato sarà così determinato: contributo spettante meno (-) contributo economico percepito uguale (=) contributo liquidato. Ai sensi dell art. 10, comma 2 della legge n. 431/ , le detrazioni ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell art. 11 (fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione) della medesima legge. L erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel caso di domande superiori alle risorse disponibili, verranno concessi contributi ridotti in misura proporzionale. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto entro i 60 giorni successivi all erogazione del finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. L Amministrazione comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera la concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l eventuale esclusione dallo stesso. L Amministrazione non potrà essere considerata responsabile di eventuali disguidi per il mancato pagamento del contributo spettante nei casi di mancata tempestiva comunicazione per ogni variazione dei dati relativi alla residenza. Le modalità di concessione del contributo da parte della Regione e le sue modalità di rendicontazione sono determinate dalle disposizioni e circolari regionali. Presentazione della domanda La domanda di ammissione al contributo ai sensi della L. 431/98 art. 11 e della L.R. 6/2003, compilate unicamente su apposito modulo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, completa di tutti gli allegati e dichiarazioni richieste, deve pervenire entro il all Ufficio Protocollo, consegnata a mani o inviata per posta a mezzo raccomandata A.R. : Comune di Ronchi Dei Legionari P.zza Unità n Ronchi dei Legionari Ufficio Servizi Alla Persona Fondo per l abbattimento dei canoni di locazione Le domande presentate dopo la scadenza del bando saranno escluse dal concorso e farà fede la data apposta dall Ufficio Protocollo del Comune per le domande presentate a mano. Per quelle spedite farà fede l invio documentato dell avviso di ricevimento. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande non sarà ammessa alcuna integrazione e saranno parimenti escluse le domande ove il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando o abbia stipulato un contratto di Edilizia Residenziale Pubblica locato a canone sociale. Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, nè per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I moduli di domanda sono a disposizione presso: - Ufficio Servizi Alla Persona Comune di Ronchi Dei Legionari orario dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30

6 Alla domanda, su modello predisposto dall Amministrazione Comunale, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: - Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all anno 2011 ovvero dichiarazione sostitutiva degli elementi essenziali del contratto, ai sensi del D.P.R. 445/ Fotocopia di tutti i versamenti effettuati relativi al canone di locazione, all anno 2011 ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/ Copia dell attestazione ISEE (indicatore della situazione economica reddituale) in corso di validità alla data della domanda e non inferiore all anno Eventuale documentazione al fine di comprovare lo stato di disagio sociale previsto per il previsto innalzamento del tetto del reddito. - Fotocopia di un documento d identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva. - Copia dei documenti relativi alle coordinate bancarie per l eventuale richiesta di accreditamento del contributo spettante. Se stranieri di uno Stato non aderente all Unione Europea: - Fotocopia della carta di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell avvenuta richiesta di rinnovo; Ai sensi dell art. 71 del D.P.R., 445/200 spetta all Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza della veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall art. 496 del C.P. e dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali. La revoca potrà intervenire anche nel caso in cui il richiedenti non presenti entro i termini la documentazione richiesta, qualora la stessa non risulti consultabile presso altre pubbliche amministrazioni. Modalità nella formulazione della graduatoria ai sensi della L. 431/98 e L.R. 6/2003 Nella formulazione della graduatoria saranno considerati i seguenti elementi: - che il richiedente abbia subito un provvedimento di rilascio dell immobile (non a causa di morosità) e che abbia proceduto entro il a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla Legge 431/98; - reddito calcolato con le modalità previste nel presente bando (ISEE); - canone di locazione pagato al netto degli oneri accessori risultate dai contratti di locazione regolarmente registrati; - numero componenti il nucleo familiare. Normativa di riferimento: L. 431/98 art. 11; Decreto del Ministero dei LL.PP. del ; L. R. 6/2003; Regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n del pubblicato sul BUR 23 di data , Decreto del Presidente della Regione n. 0393/ , Decreto del Presidente della Regione n. 079/2009; Decreti del Presidente della Regione n. 067/ ; D.P.R. 445/2000; D. L. 109/1998; D. L. 130/2000; D. L. 286/1998 modificato dalla L. 189/2002; D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2009, L. 214/2011, L. R. 18/2011. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f. to dr. Franco Iurlaro

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