SI RIPORTANO A SEGUIRE A SCOPO ILLUSTRATIVO ALCUNI ESTRATTI DEL VOLUME TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI EDIZIONE Diritto all ambiente Edizioni

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1 SI RIPORTANO A SEGUIRE A SCOPO ILLUSTRATIVO ALCUNI ESTRATTI DEL VOLUME TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI EDIZIONE 2015 Diritto all ambiente Edizioni

2 TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI Aspetti sostanziali e procedurali Edizione 2015 Diritto all ambiente - Edizioni Segreteria: Via Cesare Battisti n Terni Tel. 0744/301558; Fax 0744/ edizioni@dirittoambiente.net copyright Diritto all ambiente Edizioni, 2015 ISBN Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, l adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le fotocopie) sono riservati per tutti i paesi. Tutela giuridica degli animali - Aspetti sostanziali e procedurali è un marchio registrato da Diritto all ambiente e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale a carico di tutti coloro soggetti privati o pubblici che operino plagio o copiatura del titolo, della dicitura e del marchio a qualunque fine. Cura dell impaginazione staff tecnico di Diritto all ambiente - Edizioni Finito di stampare nel mese di giugno 2015 Presso Leoni Grafiche s.n.c Amelia - Viale Europa, 78/80 pag. 2

3 PREFAZIONE Prefazione Pur tra limiti e difficoltà applicative la Legge 189 del 2004 sta continuando a rappresentare un importante passo in avanti per la considerazione giuridica degli animali nel nostro Paese. Lo scrivemmo undici anni fa per salutarne l approvazione, dopo aver denunciato i tentativi di affossamento in Parlamento, ne siamo ancora più convinti a undici anni di distanza. Ma chi si è accorto concretamente di questo cambiamento? I condannati anche alla reclusione per questo tipo di reati fino ad allora semplici contravvenzioni, i primi costretti alla custodia cautelare per organizzazione di combattimenti fra cani, coloro che hanno cambiato preventivamente le loro modalità di commercio ma anche le migliaia di animali salvati e per la prima volta sottratti definitivamente dalle mani di chi li maltrattava. Eppure c è chi aveva etichettato questa normativa come un grave arretramento culturale e al massimo applicabile solo a cani e gatti, ebbene costoro sono stati smentiti dai fatti. Questo manuale, che giunge ancora a nuova ed ennesima edizione, raccoglie grazie ad una figura storica di quella che definisco la via giudiziaria all animalismo, dott. Maurizio Santoloci, ed all avv. Carla Campanaro infaticabile motore dell ufficio legale della LAV, tutto ciò che c è da sapere e fare a tutela degli animali, per la più piccola stazione dei Carabinieri e lo studio legale, per l associazione locale che gestisce un canile-rifugio e l agente della Polizia giudiziaria, per il Nucleo specializzato in materia di reati contro gli animali del Corpo Forestale dello Stato e per l autorità giudiziaria. Noi, certo, vorremmo nuove e migliori leggi che affermino ancora di più il principio del rispetto degli animali in attuazione peraltro del Trattato Europeo (e quest anno abbiamo fatto presentare a Camera e Senato una organica proposta di legge per il miglioramento della Legge 189) ma contemporaneamente - oltre a difendere gli aspetti positivi di quelle esistenti, messi ogni tanto in discussione come con la recente disgraziata norma sulla tenuità del fatto che prevede, fra le poche eccezioni, proprio una parte dei reati contro gli animali - ci battiamo in ogni dove per la rigorosa applicazione di quelle in vigore. Assieme al lavoro d informazione dell opinione pubblica e di educazione nelle scuole, la LAV - prima associazione riconosciuta che persegue finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla legge - tenta di muovere e far applicare concretamente le idee animaliste in tutti gli ambiti in cui si decide della loro vita o della loro morte. La questione animale è sempre più presente nella società e, quindi, deve diventarlo sempre di più anche nelle aule dei Tribunali o sul campo, oltre che deve essere affrontata in maniera sempre più qualificata. Con questo libro, e gli strumenti che fornisce ad addetti ai lavori e non, sarà più facile. Gianluca Felicetti Presidente LAV pag. 3

4 NOZIONI DI BASE DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCEDURALE PARTE SECONDA Nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale strettamente necessarie alla applicazione corretta della normativa a difesa degli animali Per analizzare la portata applicativa della nuova normativa a tutela degli animali, oggetto della nostra trattazione, è necessaria una breve digressione su alcuni degli elementi fondamentali del diritto penale, per comprenderne appieno le sue potenzialità. pag. 21

5 NOZIONI DI BASE DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCEDURALE 1. GLI ILLECITI A DANNO DEGLI ANIMALI: AMMINISTRATIVI E PENALI Il concetto di illecito a danno degli animali (formale) non sempre coincide con tutto ciò che è scorretto o dannoso sotto il profilo morale o sociale. Questo confine è spesso fonte di equivoci operativi a livello procedurale. Gli illeciti devono essere valutati esclusivamente rispetto a quello che la norma prevede come tali. Se la norma non prevede un aspetto formalmente illecito, quel fatto sarà dannoso e deleterio per gli animali, ma non è illegale; dovrà essere affrontato in sede politica, amministrativa, sociale e culturale, ma non può generare un intervento del sistema giurisdizionale. Ad esempio, la realizzazione di attività come la caccia o la macellazione regolarmente autorizzate e nel rispetto di tutte le norme di settore, anche se vengono considerate da molti di noi - in base alla singola sensibilità - non condivisibili in quanto dal nostro punto di vista di animalisti vanno a danno di animali, non sono illegali e chi le esercita non può essere denunciato (come qualcuno invece ritiene comunemente) alla magistratura, dato che appunto non vi sono illeciti da perseguire; in questi casi l azione può essere puramente sociale e politica, per tendere a far cambiare nel sistema democratico la legislazione che regola e legittima tali attività. Inoltre, il campo degli illeciti non sempre è di tipo sanzionatorio tale da attivare la competenza di un organo di polizia. Il caso classico sono i provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione che, pur violando le leggi, di regola (e salvo casi particolari) non sono illeciti in senso sanzionatorio e quindi vanno affrontati sotto il profilo delle illegittimità amministrative (ad esempio con il ricorso al TAR). Nel caso d esempio manualistico sopra citato, per una forma di caccia o macellazione realizzata attraverso provvedimenti amministrativi adottati violando le regole sostanziali e procedurali di settore, seguendo il rito specifico chi ha un interesse legittimo (comitati di cittadini, ente esponenziale o singoli cittadini danneggiati in via diretta) può proporre ricorso al TAR competente contro quel provvedimento. In tale campo - per casi particolarmente gravi e palesi - si può anche attivare in sede penale una procedura particolare per la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, che nel campo della difesa giuridica degli animali è molto importante. Quando una violazione di legge prevede, invece, una sanzione entriamo nel campo punitivo. Seguendo sempre l esempio manualistico, se una forma di caccia o di macellazione è stata realizzata violando le norme di settore e senza alcuna autorizzazione, viene integrato un illecito e dunque si attiva il relativo sistema sanzionatorio specifico. Il sistema punitivo per gli illeciti a danno di animali si connota per la convivenza in esso di sanzioni sia amministrative sia penali. Quindi, per chi opera una denuncia e per gli organi di vigilanza lo spartiacque tra illecito amministrativo e pag. 22

6 NOZIONI DI BASE DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCEDURALE illecito penale è sempre un aspetto estremamente importante, anche e soprattutto perché cambia non solo la sanzione ma anche la procedura. A livello pratico, e senza entrare in complesse questioni giuridiche, per tutti una buona chiave di lettura semplice per capire quando ci troviamo di fronte ad una sanzione amministrativa è quello di leggere la sanzione: se dopo il precetto rileviamo la parola chiave è soggetto alla sanzione amministrativa di euro o da euro a euro saremo nel campo delle sanzioni amministrative; se invece troviamo nel testo di legge le altre quattro parole chiavi, alternative o congiunte a secondo i casi, reclusione multa, arresto ammenda siamo automaticamente nel campo delle sanzioni penali. Va sottolineato che spesso gli equivoci di lettura tra le norme derivano dall uso improprio di alcuni termini che vengono confusi rispetto al comune linguaggio quotidiano. Così ad esempio spesso si cita il termine contravvenzione per indicare una sanzione amministrativa ( mi hanno fatto la contravvenzione per non aver pagato il biglietto sull autobus ) mentre invece in senso tecnico la contravvenione è un reato... Lo stesso per il termine multa che molti confondono con una sanzione amministrativa ( ho preso la multa per divieto di sosta ) mentre si tratta di una sanzione penale... Va - infine - rilevato che é altrettanto importante per tutti seguire la giurisprudenza e l evoluzione delle leggi, giacché in questo settore i mutamenti sono spesso improvvisi e significativi. pag. 23

7 NOZIONI DI BASE DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCEDURALE 7. LA RILEVANZA PRIMARIA DELL ELEMENTO SOGGETTIVO ANCHE NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI 7.1 I due elementi costitutivi del reato Molto spesso chi opera una denuncia da un lato e la polizia giudiziaria dall altro concentrano particolare attenzione e gran parte degli accertamenti sulla verifica dell elemento oggettivo del reato, sottovalutando ed in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l elemento soggettivo. Si tratta di un grosso limite all efficacia delle indagini che può tradursi, ed anzi spesso si traduce in dibattimento, in una situazione di incompletezza generale del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero. In realtà va sottolineato che ogni reato si compone di due elementi: uno oggettivo e l altro soggettivo. L elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso alla materialità storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più immediata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio. Ma nel contempo si deve rilevare che nel campo penale non vi è, e non vi può essere, responsabilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si prova, la sussistenza del dolo o della colpa. Infatti il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale: non si può di fatto invertire l onere della prova, operando esclusivamente una denuncia asettica del fatto basata esclusivamente sugli elementi oggettivi e ritenendo per implicita e scontata la responsabilità automatica del soggetto connesso a tali fatti. Al contrario la P.G. prima, ed il pubblico ministero dopo, devono acquisire di propria iniziativa tutti gli elementi specifici che dimostrino come lo stesso soggetto abbia agito con dolo o con colpa e che quindi vi sia una connessione diretta tra il suo comportamento soggettivo e quel fatto illecito posto in essere e denunciato. Va sottolineato che cagionare dinamicamente un evento non sempre equivale automaticamente ad essere penalmente responsabile dello stesso. Serve infatti la colpevolezza e questa va individuata in prima battuta dalla polizia giudiziaria. In diversi casi la P.G. sottovaluta questo aspetto, ritenendo scontato che cagionare equivale ad essere responsabile, e non approfondisce dunque l elemento soggettivo. In questo modo si inverte l onere della prova e spesso la sentenza nonostante la chiara e documentata oggettività storica del fatto esonera il soggetto denunciato dalla responsabilità penale per assenza di prove sull elemento soggettivo. pag. 43

8 LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE CRIMINOSE PARTE QUARTA Legge 189 del 2004: analisi delle singole fattispecie criminose pag. 57

9 LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE CRIMINOSE 3. ILLICEITÀ SPECIALE: LA CRUDELTÀ E LA MANCANZA DI NECESSITÀ 3.1 La condotta di uccisione di animale Requisiti per l illiceità Per la sussistenza del reato di uccisione e maltrattamento di animali sono necessari due requisiti di illiceità speciale: la crudeltà e la mancanza di necessità. La loro sussistenza serve a rendere penalmente rilevante la condotta di uccisione di animale che dunque non è illecita in sé e per sé, ma solo in presenza in via alternativa di tali requisiti, in quanto la crudeltà non necessita della mancanza di necessità, perché l incrudelimento presuppone di per se stesso l assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell agente. Tali requisiti provengono dall originario art. 727 c.p. che li prevedeva in via concorrente, punendo l incrudelimento degli animali senza necessità. Rispetto al passato la grande innovazione è che tali requisiti sono previsti in via alternativa, e così oggi sarà punibile ad esempio l abbattimento di animali non malati, cioè senza necessità, o l abbattimento cruento di animali malati. In particolare per quanto riguarda la crudeltà, si considera la giurisprudenza del precedente art. 727 c.p., per cui si intende un uccisione o un maltrattamento con atti concreti di volontaria inflizione di sofferenze anche a causa di insensibilità dell autore del reato. Non è necessario infatti il solo scopo della malvagità, nè occorre per forza un truce compiacimento nell infierire sull animale, potendosi avere crudeltà anche per mera insensibilità ed indifferenza dell autore ad atti di per sé oggettivamente crudeli, nè sono necessari per forza veri e propri atti di torture o barbarie. Inoltre la circostanza aggravante dei motivi abbietti o futili ex art. 61 c.p., comma 1, è compatibile con il reato in questione, in quanto nella fattispecie non rientra come elemento necessario la futilità che indica la sproporzione tra l azione compiuta e il motivo per cui si è agito. Per quanto riguarda il secondo elemento previsto d illiceità speciale senza necessità anche in questo caso ci si richiama alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza in materia. Secondo i giudici di legittimità, il concetto di necessità deve intendersi in senso analogo a quello previsto dagli artt. 52 e 54 c.p., comprendendo ogni situazione in cui l uccisione non sia in altro modo evitabile perché dettata dall esigenza di evitare un pericolo imminente o impedire l aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona e ai beni propri o altrui (Corte di Cassazione, sentenza 28 febbraio 1997, n. 1010), e così solo se l uccisione sarà contenuta entro tali limiti della causa giustificatrice potrà ritenersi che l art. 544 bis c.p. non trovi applicazione (Cass. Pen. Sez. III 2110/02). Ne deriva che occorre di volta in volta verificare che sia rinvenibile o meno un effettiva e non superabile situazione di necessità della condotta vessatoria che ha portato alla morte dell animale, solo a tali condizioni la norma incriminatrice deve ritenersi non trovi applicazioni e tale valutazione sarà affidata al prudente apprezzamento dell autorità giudicante. È importante sottolineare che pag. 69

10 LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE CRIMINOSE la nozione di necessità deve essere letta in un accezione restrittiva, al fine di non vanificare la portata applicativa degli articoli in questione, e deve quindi intendersi come una situazione di cogenza verificata non sulla base di usi o pratiche generalmente accettate, ma in base alla valutazione comparativa degli interessi umani e animali coinvolti, ed alla constatazione che: 1) i primi riguardano beni vitali o comunque di estrema importanza per l uomo; 2) non vi sia altro modo per soddisfarli; 3) vi siano fondate ragioni per ritenere che il sacrificio degli interessi animali coinvolti sia idoneo a consentire il soddisfacimento degli interessi umani in questione (cfr. Il maltrattamento degli animali: soggettività, Costituzione e tutela penale; pag Alessandra Valastro Torino). Conformemente a quest orientamento la Suprema Corte con sentenza n del 2007 nel confermare il sequestro preventivo di un collare antiabbaio ha chiarito che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all art. 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli primari cui si riferisce l art. 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cass. sez. 3^, sent. n del 12 novembre 2002). Più recentemente, il Tribunale penale di Ravenna è intervenuto sulla questione della necessità come causa di giustificazione di lesioni altrimenti penalmente rilevanti, nella sentenza n. 231 del 2011 (confermata dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n dell 8 ottobre 2014) secondo un più che condivisibile excursus logico che vale la pena condividere per cui A fronte del dettato normativo appare necessario chiedersi quale significato possa avere la locuzione senza necessità e per quale motivo sia apparso necessario al legislatore escludere espressamente la ricorrenza di questa causa di giustificazione. Nell esame del concetto giuridico indicato dalla norma non può che prendersi le mosse dai contenuti della scriminante dello stato di necessità, così come delineata dall art. 54 c.p.. La disposizione, così come quelle inerenti a tutte le cause di giustificazione di ordine generale, attribuisce rilevanza alla tutela di determinati beni giuridici, qualora gli stessi entrino in conflitto con altri valori, ugualmente riconosciuti dall ordinamento. La giurisprudenza di legittimità si è attestata, sul punto, intorno a parametri molto rigidi, ritenendo integrata l'esimente solo alla presenza del pericolo di un danno grave alla persona attuale e imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto, né un pericolo altrimenti evitabile. ( ) La norma fa quindi riferimento ad un concetto di pag. 70

11 ART. 19/TER LEGGE 189 DEL RAPPORTO ED APPLICABILITÀ PARTE QUINTA Art. 19/TER Legge 189 del 2004 Rapporto ed applicabilità della Legge 189 del 2004 alle discipline di settore pag. 115

12 ART. 19/TER LEGGE 189 DEL RAPPORTO ED APPLICABILITÀ zioni dell allegato del d.lgs. n. 116 del 1992 inerenti le modalità di allevamento e sperimentazione comportano l integrazione della fattispecie penale, principio che potrà essere impiegato in casi analoghi inerenti violazioni in tali ambiti. Ed inoltre, in fase cautelare, per verificare la sussistenza del periculum in mora non potrà più essere rilevante la paventata vendita a terzi degli animali vittime di reato, in quanto trattandosi di bene di cui è obbligatoria la confisca, con conseguente affido agli Enti di protezione animale, come previsto dall art. 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. 4.1 Approfonimento - La nuova disciplina amministrativa sulla protezione degli animali utilizzati per la sperimentazione animale e pratiche correlate - Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 Il 29 marzo è entrato in vigore il nuovo Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) che disciplina i vari aspetti ed attività legati alla pratica della sperimentazione animale in Italia. La Direttiva 2010/63/UE Il decreto recepisce la Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, che disciplina a sua volta in ambito comunitario la protezione degli animali impiegati per la ricerca scientifica, basandosi sui principi generali del Trattato, tra cui evidentemente quello della protezione degli animali. Il principio del benessere degli animali costituisce infatti un principio generale del diritto comunitario in quanto inserito nel titolo II del TFUE (Disposizioni di applicazione generale) Nella formulazione e nella attuazione delle politiche della Unione nei settori della agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. Ed infatti il secondo considerando della direttiva citata ribadisce testualmente che Il benessere degli animali è un valore dell Unione sancito dall articolo 13 del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE) mentre nel terzo è chiarito che Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ( 4 ). Diventando parte della convenzione, la Comunità ha riconosciuto l importanza a livello internazionale della tutela e del benessere degli animali utilizzati a fini scientifici. Come tale questo principio di protezione si pone in una linea gerarchica sovraordinata per quanto riguarda le politiche comuni- pag. 151

13 ART. 19/TER LEGGE 189 DEL RAPPORTO ED APPLICABILITÀ tarie ivi incluse quella del mercato interno (articolo 26 ss.) ed in particolare della libera circolazione delle merci (articolo 28 ss.), in materia di ravvicinamento o armonizzazione delle disposizioni legislative nazionali (articolo 114), in materia di ricerca e sviluppo (articolo 179 ss.). Da qui la necessità di una stringente disciplina che potesse garantire l attuazione di tale principio comunitario. Vale la pena precisare come il nuovo Decreto, tra le sue premesse, citi due norme cardine sulla protezione penale degli animali in Italia, ovvero la legge 20 luglio 2004, n. 189 sul maltrattamento animale e la legge 4 novembre 2010, n. 201 sul traffico di animali d affezione e protezione degli animali da compagnia, a riprova dell indirizzo univoco riposto verso la protezione degli animali impiegati in tali attività, dimostrandone un necessario ed inevitabile coordinamento, anche in base ad un interpretazione sistematica del quadro normativo generale sulla protezione animale. L ambito di applicazione del D.Lgs. n. 26/2014 ed i contenuti L art. 1 disciplina l oggetto del Decreto che sono appunto le misure relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, disciplinando così la sostituzione, la riduzione dell uso di animali nelle procedure nonché il perfezionamento delle tecniche di allevamento e cura degli animali nelle procedure, andando a regolare la provenienza, l allevamento, l identificazione, la custodia nonché la soppressione degli animali coinvolti e le attività correlate, e disciplinando inoltre l aspetto autorizzativo dei progetti che prevedono tali attività (punto b). Come principio generale, cui evidentemente deve attenersi la pubblica amministrazione nell autorizzare tali attività, vi è quello dell art. 1 comma 2 che espressamente prevede come legittimo l utilizzo degli animali esclusivamente se per ottenere il risultato ricercato non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l impiego di animali vivi. È inoltre prevista l applicazione del Decreto sui prodotti cosmetici, eccezion fatta per quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. Tale Regolamento vale la pena precisare a partire dall 11 luglio 2013 ha sostituito la direttiva «cosmetici», disciplina la tutela della salute e l informazione dei consumatori, vigilando sulla composizione e l etichettatura dei prodotti e dispone espressamente il divieto degli esperimenti sugli animali per i prodotti finiti, gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti nonché l immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale. Tra le altre cose, l art. 11 prevede il divieto di utilizzo di animali randagi per le attività del decreto ed al secondo comma è previsto un divieto generale di impiego di cani e gatti ad eccezione pag. 152

14 D.LGS. N. 28/2015 E RIFLESSI SUI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI PARTE OTTAVA Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto I riflessi sui reati a danno degli animali pag. 203

15 D.LGS. N. 28/2015 E RIFLESSI SUI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI 2. IL DECRETO SULLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO ED I RIFLESSI DIRETTI SUGLI ATTI REDATTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA PER I REATI A DANNO DEGLI ANIMALI Il recente decreto sulla particolare tenuità del fatto (Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28), per certi versi piuttosto sottovalutato nella percezione operativa dalle forze di polizia, riguarda invece direttamente l attività di gran parte degli organi di polizia giudiziaria. Infatti, questa nuova disciplina normativa riguarda tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. Si tratta di uno spettro di applicazione di illeciti penali molto vasto, che comunque ricomprende potenzialmente la quasi totalità dei reati ambientali (salvo rarissime eccezioni) e gran parte dei reati a danno degli animali; dunque, in particolare la polizia giudiziaria che opera in questo particolare settore appare particolarmente esposta alle novità di questa emergente disciplina legislativa. Ma perché questo decreto riguarda anche le forze di polizia giudiziaria, mentre apparentemente sembra essere una norma di interesse diretto solo per magistrati ed avvocati? Per un motivo molto semplice: perché prevede una nuova ipotesi di non punibilità che può stroncare alla radice molte procedure conseguenti alle denunce - appunto - anche per reati a danno degli animali. Non vi è dubbio che il pubblico ministero in prima battuta, ed il giudice (GIP in particolare) in seconda fase, traggono elementi utili per decidere se procedere con la dichiarazione di non punibilità in relazione a quel caso concreto sostanzialmente dalla comunicazione di notizia di reato della PG e - comunque e secondo le varie fasi procedurali - dagli verbali allegati a tale comunicazione. Ecco, dunque, che gli atti redatti dalla polizia giudiziaria assumono un valore straordinario come fonte primaria per orientare in qualche modo assolutamente diretto la futura giurisprudenza in materia di non punibilità per tenuità del fatto anche per i reati a danno degli animali. Il decreto detta degli indici/criteri in ordine ai quali il PM ed il giudice devono attenersi per le loro decisioni. E proprio nel contesto di questi indici/criteri articolati deve - a nostro modesto avviso - oggi adeguarsi in modo totalmente rinnovato la struttura della comunicazione di notizia di reato per illeciti penali a danno degli animali. Perché non vi è dubbio che la polizia giudiziaria da oggi deve in qualche modo affrontare i singoli temi degli indici criteri previsti dalla nuova normativa per fornire a PM e giudice tutti gli elementi essenziali per decidere in merito. pag. 211

16 GLOSSARIO Glossario Autorità amministrativa: con questo termine si indica l organo (o l insieme degli organi) a cui spetta l esercizio della funzione amministrativa. La funzione amministrativa è l attività diretta alla realizzazione degli interessi pubblici dello Stato attraverso provvedimenti che danno effettiva operatività all astratto contenuto delle leggi. La funzione amministrativa è esercitata dallo Stato e dagli altri Enti pubblici (come le Regioni, le Province, i Comuni). Autorità giudiziaria: organo a cui spetta l esercizio della funzione giurisdizionale. La funzione giurisdizionale (o giurisdizione) è l attività volta a garantire l applicazione e l osservanza della legge nei casi concreti, ed è esercitata dai giudici (il cui insieme costituisce la magistratura). Il giudice, mediante la sentenza, dà una interpretazione della legge e la applica al caso concreto. L autorità giudiziaria si distingue, secondo le competenze, in civile, penale e amministrativa. L autorità giudiziaria civile (Giudici di Pace, Tribunali, Corte d Appello, Corte di Cassazione) è competente per la soluzione delle controversie che sorgono tra privati. È inoltre competente per le controversie tra privati e Pubblica Amministrazione per la difesa dei diritti soggettivi dei primi. L autorità giudiziaria penale (Giudici di Pace, Tribunali, Corte d Appello, Corte d Assise, Corte di Cassazione) è competente per la punizione di quei comportamenti che sono considerati dalla legge come reato. È l autorità giudiziaria penale che, a seguito di un processo penale, applica le sanzioni penali (o pene) ai responsabili del comportamento illecito. L autorità giudiziaria amministrativa generale (Tribunali amministrativi regionali, Consiglio di Stato) è competente per le controversie tra privati e Pubblica Amministrazione per la difesa dell interesse dei primi a un corretto funzionamento della P.A. Si può dunque ricorrere all autorità giudiziaria amministrativa nel caso in cui si lamenti un cattivo uso del potere da parte dell amministrazione pubblica. Calunnia: reato disciplinato dall articolo 368 del Codice penale. Lo commette chi, mediante una denuncia anche anonima o sotto falso nome, incolpa di un reato qualcuno (una persona, una impresa, un ente) sapendo invece che è innocente, oppure simula a suo carico delle tracce di reato. È dunque importante, per non commettere questo reato, che i fatti di danneggiamento ambientale che si denunciano all autorità pubblica abbiano una reale fondatezza, soprattutto se viene indicato il nome dei presunti responsabili (persone fisiche, imprese, Enti). Codice Così fan tutti: definizione ideata dalla redazione di Diritto all ambiente per indicare l insieme delle prassi e consuetudini attivate in questi anni in alternativa alle regole di legge; si tratta di un marchio ideato da Diritto all ambiente e registrato con il n presso l Ufficio italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico da Diritto all ambiente e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale. pag. 369

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