Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE. RAPPORTO DI LAVORO Articoli

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1 La nuova disciplina europea dei tempi di guida nei trasporti su strada Francesco Paesani Ispettore del Lavoro, Resp. L.O. Sport e Spettacolo, Dpl Ascoli Piceno Claudio Infriccioli Ispettore del Lavoro, Resp. U.O. Vigilanza Ordinaria II e L.O. Trasporti, Dpl Ascoli Piceno Il regolamento (Ce) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 (G.U. dell Unione europea, legge n. 102 dell ), dall 11 aprile 2007 riscrive completamente le norme sui tempi di guida nei trasporti su strada, fino ad ora contenute nel Regolamento n. 3820/1985 L introduzione dal 1 maggio 2006 del cronotachigrafo digitale quale strumento di controllo dei tempi di guida nell ambito dei trasporti su strada, ha rappresentato un passaggio decisivo nell armonizzazione e sviluppo del settore, e idealmente accompagna l allargamento dello spazio europeo, scongiurandone i negativi (e prevedibili) effetti sul lavoro dei conducenti di autoveicoli, derivanti dall inevitabile aumento della concorrenza fra imprese operanti in Stati diversi. L effettiva entrata in vigore del nuovo sistema di rilevazione dei tempi di guida è stata più volte procrastinata per ragioni tecniche (1) ed ha incontrato comprensibili resistenze da parte delle imprese di trasporto, preoccupate da un prevedibile innalzamento qualitativo delle verifiche. Proprio l approssimarsi di controlli più rigorosi, quali quelli consentiti dai nuovi dispositivi, ha reso più urgente l esigenza di «dettare un complesso di regole più semplici e chiare, di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate ed applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità che devono farle osservare» (2). Ed è esattamente in questa finalità che risiede la ratio dell emanazione del Regolamento (Ce) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che dall 11 aprile 2007 riscrive completamente le norme sui tempi di guida nei trasporti su strada, fino ad ora contenute nel, contestualmente apportando ai Regolamenti n. 3821/1985 e n. 2135/1998 quelle modifiche necessarie a rendere effettiva ed indifferibile la rilevazione e registrazione digitale degli orari di lavoro degli autisti (3). L entrata in vigore della riscrittura del Regolamento n è stata, appunto, differita all 11 aprile 2007, in tal modo consentendo un graduale adattamento alle novità apportate. In sintesi, il Regolamento (Ce) n. 561/2006: da un lato (artt. 26 e 27) apporta le modifiche operative ai Regolamenti n. 3821/1985 (4) (istitutivo dell apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada) e n. 2135/1998 (5) (relativo al cronotachigrafo digitale): tali modifiche (art. 10, par. 5, art. 26, par. 3 e 4, e art. 27) sono entrate in vigore il 1 maggio 2006; dall altro (art. 28) abroga il Regolamento n. 3820/1985 (6), riscrivendo le norme sui tempi di guida nei trasporti su strada: tali norme sono in vigore dall 11 aprile Il presente lavoro è frutto di una riflessione comune tra gli Autori. Si segnala, con riferimento alla circolare del 18 marzo 2004 del Ministero del lavoro, che le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero degli Autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione alla quale appartengono. (1) Il Reg. n. 2135/1998 del 24 settembre 1998 ha aggiunto al Reg. n. 3821/1985 l Allegato I B, di fatto introducendo il nuovo dispositivo di controllo digitale, destinato a sostituire gradualmente il cronotachigrafo analogico. Nonostante le modifiche apportate dal Reg. n. 1360/2002, soprattutto per ciò che concerne le caratteristiche tecniche del cronotachigrafo digitale, il nuovo sistema di rilevazione ha registrato forti ritardi attuativi, soprattutto per difficoltà connesse all interoperabilità, a livello europeo, delle carte tachigrafiche. Per avere un idea del ritardo accumulato, è sufficiente ricordare come la prima data ufficialmente fissata per l introduzione obbligatoria del nuovo sistema è risalente al 5 agosto 2004 (per ampi ragguagli tecnici e normativi, cfr. G. Protospataro, Il cronotachigrafo e l attività di guida nell autotrasporto, Forlì, 2004, 15 ss. e 63 ss.). (2) Così, letteralmente, il «considerando» n. (4) del Regolamento (Ce) n. 561/2006. (3) Il tachigrafo, infatti, oltre alle ore di guida, registra le «altre mansioni» (attività diverse dalla guida) e i «tempi di disponibilità» (art. 15 Reg. n. 3821/1985). (4) G.U. L 370 del Regolamento modificato, da ultimo, dal Regolamento (Ce) n. 432/2004: G.U. L 71 del (5) G.U. L 274 del (6) G.U. L 370 del Regolamento modificato dalla direttiva 2003/59/Ce: G.U. L 226 del

2 RAPPORTO DI LAVORO Il in «pillole» Come si è accennato in premessa, il Regolamento n. 561/2006, pur procedendo all abrogazione e sostituzione del, non stravolge i riferimenti e le regole da quest ultimo dettate, ma ne aggiorna i contenuti, nel rispetto della finalità semplificatrice della novella comunitaria. Ciò traspare dallo stesso schema di fondo del, che sostanzialmente ricalca quello adottato dal Regolamento n. 3820/ 85, articolandosi in: Disposizioni introduttive (Capo I, artt. 1 4), che si occupano dell ambito di applicazione (artt. 1 3), nonché delle definizioni di base (art. 4); Personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo (Capo II, artt. 5 9), che disciplina l età minima (art. 5), i periodi di guida giornalieri e settimanali (art. 6), le interruzioni (art. 7), i periodi di riposo giornalieri e settimanali dei conducenti e le relative deroghe (artt. 8 e 9); Responsabilità dell impresa di trasporto (Capo III, art. 10), ove si ribadisce in maniera ancora più esplicita la responsabilità delle imprese di trasporto per le infrazioni commesse dai propri conducenti; Deroghe (Capo IV, artt ) ai tempi di guida di interruzione e riposo; Procedure di controllo e sanzioni (Capo V, artt ), confermano l obbligo dell orario di servizio e del registro di servizio per i veicoli adibiti al trasporto regolare di passeggeri, oltre ad una serie di norme attuative e di armonizzazione dei controlli; Disposizioni finali (Capo VI: artt ), ove si concentrano le norme di modifica al Regolamento n. 3821/1985 (art. 26) e al Regolamento n. 2135/1998 (art. 27), la disposizione abrogativa del (art. 28) e quella sull entrata in vigore del nuovo (art. 29). Ciò premesso, si può procedere, nell esame dei singoli istituti, seguendo l ordine proprio del Regolamento n. 561/2006, evidenziando le differenze sostanziali rispetto al precedente Regolamento n. 3820/1985. Disposizioni introduttive al Regolamento n. 561/2006 (Capo I, artt. 1-4) Il regolamento esordisce (artt. 1 e 2) disciplinando il proprio ambito di applicazione, soggettivo ed oggettivo. Sotto il primo aspetto, i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, sono soggetti alla disciplina dei periodi di guida, interruzione e riposo. L obiettivo, esplicitamente affermato dall art. 1 del Regolamento n. 561, è quello di armonizzare le condizioni di concorrenza nel trasporto, e di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Dal punto di vista oggettivo, l art. 2 a differenza della corrispondente norma del Reg. n fissa subito, ed in positivo, i limiti rispettivamente di peso (3,5 tonnellate) e numerici (9 persone compreso il conducente) al superamento dei quali i mezzi di trasporto merci e viaggiatori sono assoggettati alle norme sui tempi di guida. Si introduce, inoltre, il concetto di spazio economico europeo quale ambito geografico di applicazione del Regolamento, più esteso rispetto al territorio dell Unione Europea. Si ribadisce, infine, l applicazione dell Aetr (Accordo Europeo del 1 luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada) (7), per i trasporti effettuati in parte al di fuori delle suddette zone. L art. 3 contiene una serie di eccezioni oggettive al campo di applicazione del Reg. n. 561 (8). Premesso che i limiti di peso e numerici sono confluiti quali limiti positivi nella norma sul campo di applicazione (art. 2), si apprezza comunque uno sforzo di razionalizzare le eccezioni, limitandole ai casi effettivamente meritevoli. In tale ottica, scompare tutta una serie di esclusioni prima previste per settori particolari di attività, quali i servizi pubblici (ad esempio la nettezza urbana e le spedizioni postali), i circhi e i parchi di divertimenti, e la raccolta del latte presso le fattorie (9). Nello stesso tempo, vengono ampliati gli esoneri relativi alle funzioni di pubblica utilità e di ordine pubblico, inserendo nel novero dei veicoli esenti oltre a quelli di proprietà (7) Tale accordo, ratificato in Italia con legge n. 112 del 6 marzo 1976, è stato successivamente (1993) adeguato ai Regolamenti Cee n e n. 3821/1985, così da garantire l applicazione di regole sostanzialmente uniformi su tutto il territorio europeo. Amplius, cfr. C. Infriccioli e F. Paesani, I tempi di guida nei trasporti su strada, in, n. 45, 2006, Speciale, XV ss. (8) Similmente alla previsione contenuta nell art. 4 del. (9) L elenco completo di tali esclusioni non confermate dall art. 3 del Reg. n. 561, è il seguente: veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni (tale specifica voce, peraltro, è sostanzialmente confluita nel punto d) del nuovo art. 3 Reg. n. 561, dove si parla di situazioni di emergenza o di salvataggio), dell acqua, del gas, dell elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio (art. 4 Reg. n. 3820, punto 6); veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti (art. 4 Reg. n. 3820, punto 9); veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l alimentazione animale (art. 4 Reg. n. 3820, punto 13). 59

3 delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e dei responsabili dell ordine pubblico anche quelli noleggiati dai soggetti preposti (lett. c). Particolare attenzione viene inoltre riservata alle operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, ora escluse dalla disciplina dei tempi, insieme ai veicoli utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio (lett. d) (10). Per il resto, si trovano conferme alla previgente disciplina delle esclusioni, quale quella relativa al trasporto di linea passeggeri entro i 50 chilometri di percorso (11), ovvero semplici ritocchi alle ipotesi precedentemente contemplate (12). Più articolato si presenta il discorso con riferimento alle definizioni contenute nell art. 4, che sono più numerose rispetto a quelle contenute nell art. 1 del. Alcune di queste presentano soltanto aggiornamenti terminologici (ad esempio passeggeri in luogo di viaggiatori: lett. a; veicolo a motore in luogo di autoveicolo: lett. b; massa massima ammissibile in luogo di peso massimo autorizzato: lett. m); altre sono state riproposte nel Reg. n. 561 senza variazioni significative (ad esempio è stato confermato il concetto di settimana fissa, come periodo ricompreso tra le ore 0.00 del lunedì e le ore della domenica: lett. i); altre ancora sono state invece inserite ex novo dal Reg. n. 561, per «definire esaurientemente tutti i termini chiave» (13) della normativa sui tempi di guida. Esaminiamo le più significative: interruzione (lett. d): periodo di riposo in cui il conducente non può guidare né svolgere altre mansioni; altre mansioni (lett. e): attività comprese nella definizione di orario di lavoro, ma diverse dalla guida, ed ogni altra operazione svolta per qualunque datore di lavoro, anche al di fuori del settore dei trasporti; periodo di riposo giornaliero (lett. g): tempo a disposizione del conducente. Viene ulteriormente distinto in: periodo di riposo giornaliero regolare, che prevede un tempo di riposo di almeno 11 ore, le quali possono essere ininterrotte o frazionate in due periodi, il primo di almeno 3 ore consecutive e il secondo di almeno 9 ore consecutive; periodo di riposo giornaliero ridotto, che consta di un tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore; periodo di riposo settimanale (lett. h): periodo settimanale a disposizione del conducente. Anche in tal caso, la definizione viene articolata in: periodo di riposo settimanale regolare, che prevede un tempo di riposo di almeno 45 ore; periodo di riposo settimanale ridotto, il quale prevede, invece, un tempo di riposo minore di 45 ore ma, comunque, non inferiore a 24 ore continuative (14) ; tempo di guida (lett. j): inteso come la durata dell attività di guida registrata automaticamente o semiautomaticamente (cronotachigrafo) ovvero manualmente (in caso di tachigrafo guasto); multipresenza (lett. o): quando a bordo del veicolo ci sono almeno due conducenti durante un periodo di guida; impresa di trasporto(lett. p): soggetto (persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato) che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che in conto proprio (15) ; periodo di guida (lett. q): periodo di guida complessivo (ininterrotto o frammentato), facente capo ad un conducente, che intercorre tra un periodo di riposo o interruzione fino al successivo periodo di riposo o interruzione. Intuitivamente, la distinzione fra periodo di guida e tempo di guida, dovrebbe risiedere nel riferimento di quest ultimo alla sola attività registrata (automaticamente o manualmente), mentre il periodo di guida potrebbe ricomprendere anche frammenti non riconducibili a riposi o a interruzioni di un attività comunque prestata dal conducente alla guida del mezzo (ad esempio i cd. tempi morti trascorsi in attesa dall autista, ovvero le interruzioni più brevi del minimo di quindici minuti prescritto dall art. 7, p. 2, del Reg. n. 561). 60 (10) Interessante anche la novità rappresentata dall esclusione dal Reg. n. 561 dei veicoli commerciali rientranti nella categoria dei veicoli storici (lett. i). (11) Altre importanti esclusioni confermate dal Reg. n. 561, sono quelle relative ai veicoli speciali adibiti ad usi medici (lett. e), e ai veicoli sottoposti a prove su strada ovvero nuovi e trasformati non ancora in circolazione (lett. g). (12) Così l innalzamento dei limiti di velocità massima a 40 chilometri orari per i veicoli esenti, rispetto ai precedenti 30 chilometri orari (lett. b); il raggio di 100 chilometri dalla propria base operativa, per i carri attrezzi specializzati (lett. f); il peso non superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli adibiti al trasporto non commerciale di merci (lett. h). (13) Così, testualmente, il «considerando» n. (13) del. (14) In tal caso, la riduzione deve essere compensata «da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione» (art. 8, p. 6, Reg. n. 561). (15) Tale definizione sostanzialmente ricalca quella di cui all art. 1, comma 3 bis, del Dlgs n. 395/2000, disciplinante l accesso alla professione di autotrasportatore.

4 RAPPORTO DI LAVORO Personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo (Capo II: artt. 5-9) Prima di esaminare dettagliatamente le norme sui tempi di guida, almeno un cenno merita la norma sui limiti di età per gli autisti, che sono comunque i diretti destinatari delle disposizioni comunitarie analizzate. Diversamente da quanto stabilito dall art. 5, p. 1, del, l attuale art. 5 del fissa unitariamente a 18 anni l età minima dei conducenti e degli assistenti alla guida, senza distinguere fra il trasporto di merci e quello di persone (16). Ogni Stato membro può, comunque, ridurre l età minima degli assistenti alla guida a 16 anni, a determinate condizioni: trasporto effettuato in un unico Stato membro ed entro un raggio di 50 chilometri dalla base operativa del veicolo; finalità formativa professionale; rispetto dei limiti occupazionali nazionali. Il contenimento dei tempi di guida dei conducenti resta comunque l aspetto centrale anche della novella comunitaria che, oltre a porre stringenti limiti alla durata del periodo di guida giornaliero e settimanale (artt. 6 e 7), si preoccupa di garantire congrui periodi di riposo, giornalieri e settimanali, ai professionisti del trasporto (art. 8) (17). Nulla di nuovo si riscontra in merito al periodo di guida giornaliero (art. 4, lett. k), inteso come complessivo periodo di guida intercorrente tra due periodi di riposo giornaliero o tra un riposo giornaliero e un riposo settimanale. Ai sensi dell art. 6 del Reg. n. 561, tale periodo non può superare le 9 ore giornaliere, con possibilità di estendere la guida fino a 10 ore, per non più di due volte nell arco della settimana. Viene invece espressamente fissato il limite al periodo di guida settimanale, che ai sensi dell art. 6 p. 2, non deve superare le 56 ore (18) e, comunque, l orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/Ce (19). Analogamente a quanto previsto dal Reg. n. 3820/1985, il periodo di guida bisettimanale non può superare le 90 ore (art. 6, p. 3). Novità si riscontrano in merito alla disciplina delle interruzioni della guida. Da un lato, infatti, viene integralmente confermato l obbligo per il conducente di osservare una interruzione di almeno 45 minuti consecutivi dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, a meno che non inizi un periodo di riposo (art. 7, p. 1, reg. n. 561/2006). Dall altro lato, viene invece diversamente disciplinata la cd. interruzione frazionata, in termini più rigidi rispetto al Reg. n. 3820/1985. Quest ultimo, come noto, consentiva di sostituire l interruzione di 45 minuti con «interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo». Il Reg. n. 561/2006 ancora ammette il frazionamento dell interruzione di 45 minuti, ma lo subordina al rispetto di tre vincoli (art. 7, p. 2): 1) le interruzioni sostitutive possono essere soltanto due e di durata pari ad almeno 15 e 30 minuti; 2) l interruzione di almeno 30 minuti deve essere effettuata dopo l interruzione di almeno 15 minuti; 3) le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida. Le modifiche apportate non sono di poco conto, e non è difficile immaginare difficoltà organizzative delle imprese e degli autisti, specie nella fase applicativa iniziale della norma. Significative variazioni vengono introdotte anche nella disciplina del periodo di riposo, giornaliero e settimanale. Per quanto attiene al periodo di riposo giornaliero, l art. 8 del Reg. n. 561 sostanzialmente confermando, per questa parte, la disciplina del Reg. n. 3820/1985 stabilisce (p. 2) che nell arco di 24 ore dal termine di un precedente periodo di riposo (giornaliero o settimanale), il conducente deve effettuare un riposo giornaliero regolare (almeno 11 ore consecutive, in alternativa due periodi ininterrotti, rispettivamente pari ad almeno 3 ore e almeno 9 ore) o un riposo giornaliero ridotto (almeno 9 ore consecutive). Analogamente al passato, viene fissato un massimo consentito di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due riposi settimanali (nell arco della settimana). Viene, invece, cancellata la possibilità per il conducente di fruire di un riposo frazionato in due o tre periodi separati nell arco delle 24 (16) La semplificazione introdotta si colloca nel solco della riforma di cui al Dlgs n. 395/2000, che unifica i requisiti di accesso alla professione di trasportatore di cose per conto terzi e di persone. Ai sensi dell art. 18 del Dlgs n. 286/2005, i conducenti devono comunque aver compiuto 21 anni, per poter guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E. (17) Item le disposizioni degli artt. 6 e 8 del. (18) Dalla previsione contenuta nell art. 6 del, che parlava di «un massimo di sei periodi di guida giornalieri», era comunque ricavabile il limite massimo di 56 ore di guida settimanali, tenendo conto della possibile estensione del periodo di guida giornaliero a 10 ore, per due giorni della settimana. (19) Ai sensi dell art. 4 della direttiva 2002/15/Ce, la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. «La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali». 61

5 ore (20). Nel contempo, scompare l obbligo di compensare la riduzione del riposo con un periodo equivalente da concedere all autista prima della fine della settimana successiva (21). Infine, in caso di multipresenza (due conducenti a bordo del veicolo), il riposo giornaliero deve essere almeno pari a 9 ore (nel Reg. n minimo 8 ore) nell arco di 30 ore di periodo di guida dei due conducenti. Più limitate, anche se non insignificanti, le modifiche apportate dal Reg. n. 561 alla disciplina del periodo di riposo settimanale. La regola di base è che il conducente, nel corso di due settimane consecutive, deve effettuare due riposi settimanali. Di questi, almeno uno deve essere regolare (e cioè pari a 45 ore). L altro periodo di riposo, invece, può anche essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore (periodo di riposo settimanale ridotto), ma in questo caso la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente, entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui si è beneficiato della riduzione (art. 8, p. 6). Il riposo compensativo, inoltre, deve essere attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore (art. 8, p. 7). Rispetto al Reg. n. 3820/1985 vengono semplificate le modalità di fruizione del riposo, con la scomparsa del minimo di 36 ore per il riposo settimanale fruito in sede (22) ; nello stesso tempo, viene elevata da 8 a 9 ore la durata minima del riposo giornaliero da collegare a quello compensativo settimanale. Viene infine estesa al solo riposo settimanale ridotto oltre che a quello giornaliero la possibilità di fruirne all interno del veicolo. Tuttavia, a differenza di quanto in precedenza previsto dal Reg. n. 3820, solo il conducente in trasferta può accedere a tale speciale disciplina, sempreché il veicolo affidatogli sia dotato di cuccetta e sia in sosta (art. 8, p. 8). L art. 9 del Reg. n. 561 detta, infine, una disciplina specifica del riposo, per il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio regolare. Sostanzialmente si ribadisce che il conducente effettua il riposo giornaliero regolare se dispone di una branda o di una cuccetta. Durante tale periodo egli può effettuare altre attività, al massimo in due occasioni, per non più di un ora complessivamente. Responsabilità dell impresa di trasporto (Capo III: art. 10) L art. 10, nella nuova formulazione del Reg. n. 561/2006, regolamenta in modo particolarmente incisivo e dettagliato le responsabilità dell impresa di trasporto. Vi si ribadisce, innanzitutto, il divieto alle imprese di retribuire i conducenti (anche con premi o maggiorazioni salariali) in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se tali forme di incentivazione siano tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale o incoraggino l infrazione del regolamento n. 561 (art. 10, p. 1). Viene inoltre ripresa ed ampliata la norma originariamente contenuta nell art. 15 del Reg. n. 3820/1985, stabilendo responsabilità più stringenti a carico delle imprese per le infrazioni commesse dagli autisti. Innanzitutto si ribadisce il principio in base al quale l attività dei conducenti deve essere organizzata dalle imprese di trasporto, affinché vengano rispettate le norme del Reg. n. 3821/1985 e quelle del Reg. n. 561/2006 in materia di tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo (art. 10, par. 2) (23). Viene rafforzato, inoltre, il ruolo attivo dell impresa di trasporto nei confronti dei conducenti, che deve fondarsi su opportune istruzioni a questi ultimi fornite, ed esercitarsi attraverso controlli regolari (24). Ma la disposizione più innovativa e rilevante ai fini sanzionatori è contenuta nel p. 3 dell art. 10, ove si stabilisce esplicitamente che per le infrazioni commesse dai conducenti (anche sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo) sono responsabili le imprese di trasporto, salvo diverse previsioni di ciascun Stato membro. Non meno interessante è la norma (art. 10, p. 4) che estende a soggetti comunque inseriti nella filiera del trasporto (imprese, caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie 62 (20) Ai sensi dell art. 8, p. 1, comma 2, del Reg. n. 3820/1985, «i giorni in cui il riposo non è ridotto» a 9 ore consecutive, «esso può essere preso in due o tre periodi separati nell arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore». (21) Così l art. 8, p. 1, comma 1, del Reg. n. 3820/1985. (22) Ai sensi dell art. 8, p. 3, Reg. n. 3820/1985, il periodo di riposo settimanale, di norma pari a 45 ore consecutive, «può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi». (23) Fin qui la norma ripropone quella contenuta nell art. 15 del, anche se rispetto a quest ultima indica dettagliatamente le norme del Reg. n. 561/2006, al cui rispetto deve essere finalizzata l organizzazione del lavoro degli autisti da parte dell impresa di trasporto. (24) L art. 15 del Reg. n. 3820/1985 prevedeva invece soltanto verifiche periodiche da parte dell impresa sul rispetto del regolamento.

6 RAPPORTO DI LAVORO di collocamento di conducenti), l obbligo di assicurarsi che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al Reg. n. 561/2006. Da ultimo, il p. 5 dell art. 10, già in vigore dal 1 maggio 2006, prevede per le imprese di trasporto che utilizzano veicoli dotati di cronotachigrafo digitale, la garanzia di trasferimento (cioè di copia dei dati registrati sull unità di bordo e sulla carta tachigrafica) e di conservazione per almeno 12 mesi successivi alla registrazione. Deroghe (Capo IV: artt ) Alle deroghe si farà solo un rapido cenno, data la particolarità delle situazioni prese ad esame. Al pari del previgente (25), l art. 11 del Regolamento n. 561/2006 riconosce agli Stati membri, nei limiti del loro territorio, la possibilità di derogare alle disposizioni contenute negli artt. da 6 a 9 (periodi di guida giornalieri e settimanali, periodi di interruzione e periodi di riposo giornalieri e settimanali). Ugualmente dispone l art. 14 per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali e in casi urgenti. Per particolari tipologie di veicoli, previste dall art. 13 del, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli artt. da 5 a 9 (età minima, periodi di guida giornalieri e settimanali, periodi di interruzione e periodi di riposo giornalieri e settimanali) subordinandole a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri (26). Diversamente dalle deroghe concesse agli Stati membri, la norma contenuta nell art. 12 del Regolamento n. 561/2006 (27) riconosce al singolo conducente la possibilità di derogare alle disposizioni contenute negli artt. da 6 a 9 (periodi di guida giornalieri e settimanali, periodi di interruzione e periodi di riposo giornalieri e settimanali), al fine di poter raggiungere un punto di sosta appropriato e idoneo a garantire la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico e a condizione di non compromettere la sicurezza stradale. In tal caso, il conducente stesso dovrà indicare a mano nel foglio di registrazione, nel tabulato o nel registro di servizio (in base ai diversi obblighi di registrazione dei dati di guida), il motivo della deroga. Da ultimo, l art. 15 del Regolamento n. 561/ 2006 dispone, per i veicoli adibiti al trasporto passeggeri in servizio regolare di linea, nei limiti di 50 chilometri e per i quali non trova applicazione il presente regolamento (art. 3, lett. a), che gli Stati membri provvedano ad adottare regole nazionali che disciplinino i tempi di guida, garantendo comunque un opportuno livello di tutela. Procedure di controllo e sanzioni (Capo V: artt ) Qualora non risulti installato nell autobus il cronotachigrafo, l impresa, ai sensi dell art. 16 del Regolamento n. 561/2006, deve tenere un Orario di servizio e un Registro di servizio, che sostituiscono l apparecchio di controllo nella specifica funzione di registrazione e documentazione dei tempi di guida (28). La norma conferma l applicabilità di tale speciale regime ai soli servizi regolari passeggeri in ambito nazionale o internazionale, ma rispetto al passato amplia il periodo di osservazione del registro ai 28 giorni precedenti, e stabilisce intervalli regolari di aggiornamento di un mese al massimo. Peraltro, l utilizzo di tali modalità alternative è ora limitato ai soli casi in cui nell autobus non risulti installato l apparecchio di controllo. In caso contrario, la norma prevede l uso del cronotachigrafo, a prescindere dal tipo di trasporto passeggeri effettuato. Gli artt. 18 e seguenti del Regolamento n. 561/ 2006 contengono norme relative all attuazione del regolamento e alle sanzioni applicabili dai singoli Stati membri. In tal senso, è auspicabile un intervento legislativo nazionale che, nelle disposizioni degli artt. 174, 178 e 179 Codice della Strada, sostituisca i riferimenti al Regolamento (Ce) n. 3820/1985 con quelli al nuovo Regolamento (Ce) n. 561/2006, anche per scongiurare problemi applicativi connessi con l entrata in vigore delle nuove norme in materia (29). Disposizioni finali (Capo VI: artt ) Si tratta di disposizioni, in parte già in vigore, che (25) Art. 11 del. (26) Dello stesso tenore l art. 13 del. (27) Come nell art. 12 del. (28) In particolare, dal registro di servizio debbono risultare, per ciascun conducente, nome, sede di assegnazione nonché l orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità (art. 16, p. 2, Reg. n. 561/2006). Più ampiamente, con riferimento al Reg. n. 3820/1985, cfr., loc. cit., C. Infriccioli e F. Paesani, I tempi di guida nei trasporti su stradain, n. 45/2006, Speciale, XIV ss. (29) Cfr. F. Paesani e C. Infriccioli, Tempi di guida nei trasporti su strada: le nuove sanzioni dal 1 gennaio 2007, in Guida al Lavoro, n. 8/2007, 29 ss. 63

7 modificano i Regolamenti n. 3821/1985 (art. 26) e n (art. 27), abrogano il Regolamento n. 3820/1985 (art. 28) e, da ultimo, disciplinano l entrata in vigore del (art. 29). Nell art. 26 (in vigore dal 1 maggio 2006) troviamo, in sintesi, le seguenti novità: l art. 2 del Reg. n. 3821/1985 è sostituito, al fine di utilizzare le definizioni di cui all art. 4 del Reg. n. 561/2006 anche nella normativa del cronotachigrafo; l art. 14, p. 2, del Reg. n. 3821/1985 è sostituito, al fine di estendere gli obblighi di conservazione, di esibizione agli organi di vigilanza e di rilascio copia ai conducenti, anche ai dati e relativi tabulati dei tachigrafi digitali; l art. 15 del Regolamento n. 3821/1985 viene modificato, nella parte relativa all utilizzo e all obbligo di esibizione agli addetti ai controlli della carta del conducente. L art. 27 del Reg. n. 561/2006 modifica l art. 2 del Regolamento n. 2135/1998, rendendo obbligatoria l installazione dei tachigrafo digitale, sui veicoli immatricolati dal 1 maggio Infine, l art. 28 del Reg. n. 561/2006 dispone l abrogazione del a far data dall entrata in vigore del Regolamento n. 561/2006, cioè dall 11 aprile 2007 (art. 29). Tabella di raffronto tra il Reg. n. 561/2006 e il Reg. n. 3820/1985 Articolo 1 Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano iltrasportodipersoneedimercisustrada,alfinediarmonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto sustrada,nonchédimigliorarelecondizionidilavoroela sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. Articolo 2 1. Il presente regolamento si applica al trasporto su strada: a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine. 2. Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato: a) esclusivamente all interno della Comunità; o b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell accordo sullo Spazio economico europeo. 3. L Aetr si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgonoinpartealdifuoridellezonedicuialprecedente paragrafo 2, ai: a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell Aetr, per la totalità del tragitto; b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l Aetr, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell Aetr. Le disposizioni dell Aetr dovrebbero essere allineate con quelle del presente regolamento, affinché le disposizioni principali del presente regolamento si applichino, attraverso l Aetr, a tali veicoli per la parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità. Articolo 2 1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all articolo 1, punto 1, effettuati all interno della Comunità. 2. L accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada(aets) si applica, in sostituzione delle presenti norme, alle operazioni internazionali di trasporto su strada: -inprovenienzadaoadestinazionedipaesiterzichesono parti contraenti dell accordo o in transito attraverso tali paesi, per l intero tragitto, mediante veicoli immatricolati in uno Stato membro o in uno di tali paesi terzi; - in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che non sono parti contraenti dell accordo, mediante veicoli immatricolati in uno di tali paesi terzi, per ogni tragitto effettuato all interno della Comunità. 64

8 RAPPORTO DI LAVORO Articolo 3 Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri; b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari; c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità; d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio; e) veicoli speciali adibiti ad usi medici; f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa; g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione; h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci; i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci. Articolo 4 Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento, interamenteoinpartesustradeaperteadusopubblico,avuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci; b) «veicolo»: veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi ovvero una combinazione di questi veicoli, ove con tali termini si intende: - «veicolo a motore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, normalmente adibito al trasporto di passeggeri o di merci, Articolo 4 Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di: 1)veicoliadibitialtrasportodimerciedilcuipesomassimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate; 2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine; 3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri; 4) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari; 5) veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell ordine pubblico; 6) veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell acqua, del gas, dell elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o rivecenti di televisione o radio; 7) veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio; 8) veicoli speciali adibiti ad usi medici; 9) veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti; 10) carri attrezzi; 11) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione; 12) veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato; 13) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l alimentazione animale. Articolo 1 Ai sensi del presente regolamento si intendono per: 1)«trasporti su strada»: qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, d un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; 2) «veicoli»: gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali termini si intende: a) «autoveicolo»: qualsiasi veicolo munito d un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, e che è normalmente adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; - «trattore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine, - «rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essereagganciatoadunveicoloamotoreoaduntrattore; -«semirimorchio»: un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dal veicolo a motore; b) «trattore»: qualsiasi veicolo munito d un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine; c)«rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un autoveicolo o ad un trattore; d) «semirimorchio»: un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del pesodidettorimorchioedelsuocaricosiasostenutadal trattore o dall autoveicolo; 65

9 c)«conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo,ancheperunbreveperiodo,ochesitroviabordodi un veicolo con la mansione, all occorrenza, di guidarlo; d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo; e) «altre mansioni»: le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla «guida», ai sensi dell articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/Ce, nonché qualsiasioperazionesvoltaperilmedesimooperunaltrodatore di lavoro, nell ambito o al di fuori del settore dei trasporti; f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo; g) «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il«periodo di riposo giornaliero regolare» sia il«periodo di riposo giornaliero ridotto»: - «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore; h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il«periodo di riposo settimanale ridotto»: - «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore; -«periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposoinferiorea45ore,chepuòessereridotto,nelrispetto di quanto stabilito all articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative; i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore di lunedì e le ore della domenica; j) «tempo di guida»: la durata dell attività di guida registrata: - automaticamente o semiautomaticamente dall apparecchio di controllo come definito all allegato I e all allegato IB del regolamento (Cee) n. 3821/1985; o - manualmente come richiesto dall articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (Cee) n. 3821/ ) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida d un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all occorrenza guidare; 5) «riposo»: ogni periodo ininterrotto di almeno un ora durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo; 4) «settimana»: il periodo tra le ore 0.00 del lunedì e le ore della domenica; k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale; l)«periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana; m) «massa massima ammissibile»: la massa limite del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso; n)«servizio regolare passeggeri»: i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all articolo 2 del Regolamento(Cee) n. 684/1992 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus; 6) «peso massimo autorizzato»: il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso; 7) «servizi regolari di viaggiatori»: i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all articolo 1 del Regolamento n. 117/66/Cee del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus. 66

10 RAPPORTO DI LAVORO o)«multipresenza»: si parla di multipresenza quando, duranteunperiododiguidacompresofradueperiodidiriposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornalieroeunperiododiripososettimanale,cisonoabordodel veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria; p) «impresa di trasporto»: persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capoadunorganismocheneèdotato,cheeffettuatrasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio; q)«periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato. Articolo 5 1. L età minima dei conducenti è fissata a 18 anni. 2. L età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni. Ogni Stato membro può tuttavia ridurre l età minima degli assistenti alla guida a 16 anni, purché: a) il trasporto sia effettuato in un unico Stato membro ed entro un raggio di 50 km dalla base operativa del veicolo, ivicompresiicomuniilcuicentrositrovaentrotaleraggio; b) la riduzione dell età minima miri alla formazione professionale; e c) nel rispetto dei limiti fissati in materia d occupazione dalle disposizioni nazionali dello Stato membro. Articolo 5 1. L età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue: a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti; b) per gli altri veicoli: 21 anni compiuti, o 18 anni compiuti a condizione che l interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. 2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni di età. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare anche ad una delle seguenti condizioni: a) avere esercitato per almeno un anno l attività di conducente adibito al trasporto di merci mediante veicoli il cui peso massimo autorizzato sia superiore a 3,5 tonnellate; b) aver esercitato per almeno un anno l attività di conducente adibito al trasporto di viaggiatori su percorsi che non superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori che non sono soggetti al presente regolamento, sempreché l autorità competente ritenga che essi abbiano in tal modo acquisito l esperienza necessaria; c) essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. 3. L età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai è fissata a 18 anni compiuti. 4. I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora abbiano esercitato detta attività per almeno un anno anteriormente al 1 ottobre Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di servizio del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, ogni Stato membro può ridurre l età minima degli assistenti alla guida a 16 anni compiuti, a condizione che sia a scopo di formazione professionale e nei limiti delle disposizioni nazionali in materia di occupazione. 67

11 68 Articolo 6 1.Ilperiododiguidagiornalieronondevesuperare9ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso finoa10ore,nonpiùdiduevoltenell arcodellasettimana. 2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/Ce. 3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore. 4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi. 5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di «disponibilità», di cui all articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (Cee) n. 3821/ 1985, dall ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell apparecchio di controllo. Articolo 7 1.Dopounperiododiguidadiquattrooreemezza,ilconducente osserva un interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. 2. Questa interruzione può essere sostituita da un interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l osservanza delle disposizioni di cui al comma 1. Articolo 8 1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali. 2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste24oreèdialmeno9oremainferiorea11,taleperiodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto. 3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto. 4.Iconducentinonpossonoeffettuarepiùditreperiodidiriposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell arcodi30oredalterminediunperiododiriposogiornaliero o settimanale. Articolo 6 1.Ilperiodocomplessivodiguidatradueperiodidiriposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso periodo di guida giornaliero», non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore. Dopounmassimodiseiperiodidiguidagiornalieri,ilconducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all articolo 8, paragrafo 3. Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla finedelsestogiornoseladuratamassimadiguidanelcorso dei sei giorni non supera il massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri. Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, i termini «sei» e «sesto» dei commi 2 e 3 sono sostituiti rispettivamente da«dodici» e«dodicesimo». Gli Stati membri possono estendere l applicazione del comma precedente ai trasporti nazionali di viaggiatori nel loro territorio, esclusi i servizi regolari. 2. Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore in un periodo di due settimane consecutive. Articolo 7 1.Dopounperiododiguidadiquattrooreemezzailconducente deve osservare un interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo. 2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l osservanza del paragrafo 1. 3.Inderogaalparagrafo1,gliStatimembripossono,nel caso di trasporti regolari nazionali di viaggiatori, fissare l interruzione minima a 30 minuti dopo un periodo di guida che non superi quattro ore. Questa deroga può essere concessa solo se interruzioni di guida superiori a 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città e se non è possibile concedere ai conducenti di inserire un interruzionedi15minutinelle4oreemezzadiguidaprecedenti l interruzione di 30 minuti. 4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati altri lavori». 5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero. Articolo 8 1.Inunperiododi24oreilconducentedeveavereunperiodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive chepotrebbeessereridottoadunminimodi9oreconsecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva. I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma,essopuòesserepresoindueotreperiodiseparatinell arcodelle24ore,unodeiqualideveesseredialmeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore. 2. Inciascunperiododi30oreduranteilqualeabordodi un veicolo vi siano almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive. 3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cuiaiparagrafi1e2èesteso,atitolodiripososettimanale, ad un totale di 45 ore consecutive.

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