Federazione Nazionale Collegi IPASVI Roma Via Agostino Depretis 70 Telefono 06/ Telefax 06/ Cod. Fisc.

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1 INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D'INFANZIA Circolare n. 14/2006 Data 3 agosto 2006 Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi LORO SEDI Oggetto: Legge 43/06 Federazione Nazionale Collegi IPASVI Roma Via Agostino Depretis 70 Telefono 06/ Telefax 06/ Cod. Fisc Ufficio di Bruxelles 70 Coudenberg B-1000 Bruxelles Facendo seguito a quanto riferito nella seduta del Consiglio Nazionale del 22/7 u.s., si informano i Collegi in indirizzo degli ulteriori sviluppi relativamente alle disposizioni della Legge 43/06. Come è noto, questa Federazione e le altre professioni sanitarie avevano concordato con il Ministero della salute (on.le Patta) un testo (allegato alla circolare 11/06) il quale, benché non fosse di alto profilo, poteva comunque ritenersi utile per mantenere i termini della delega contenuta nella L. 43/06. Una volta ottenuta l approvazione della bozza di decreto, si sarebbe potuto infatti attivare un percorso, auspicato da tutti, che potesse produrre, in sede parlamentare, miglioramenti del testo. All interno del Consiglio dei Ministri, invece, il dibattito sulla problematica ordinistica è stato molto forte. Da una parte veniva richiesta l abolizione degli Ordini dall altra, che vedeva schierato il Ministero della salute, se ne chiedeva la riorganizzazione e innovazione. Il testo su cui si è svolto il dibattito, che si allega, vede lo stralcio di alcune norme organizzative che dovranno essere oggetto di appositi Regolamenti e, cosa rilevante, la trasformazione dell Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia medica in un albo all interno dell Ordine delle professioni tecnico sanitarie. Il testo del dibattito,comunque, non è quello concordato al tavolo tecnico tra Ministero della salute e professioni sanitarie. A seguito di ciò, in data 1 agosto 2006 si è tenuta una riunione presso la sede di questa Federazione con tutte le altre Associazioni professionali sanitarie nonché le Federazioni delle Ostetriche e dei Tecnici di radiologia medica al fine di discutere le strategie da adottare in vista dell incontro del al Ministero della salute con il sottosegretario on.le Patta. Durante tale incontro l on.le Patta ha garantito i partecipanti sulla volontà del Ministro della salute di seguire la questione personalmente.

2 Le professioni sanitarie, che per comune scelta hanno individuato in questa Federazione Nazionale e nella sua Presidente il portavoce ufficiale, hanno espresso: la forte irritazione per l evoluzione dei fatti l incertezza nel voler continuare una collaborazione che non produce i risultati concordati e attesi la volontà di porre le proprie professioni in stato di allerta. Il forte senso di responsabilità, che da sempre contraddistingue questa Federazione, ha portato alla scelta, esplicitata nel succitato incontro, di non esternare manifestazioni di dissenso e presa di posizione durante il mese di agosto in quanto vi è la consapevolezza delle gravi ripercussioni che il tutto potrebbe avere sul mantenimento dei livelli di assistenza già di per se precari. Il Comitato Centrale continuerà a presidiare l evolversi della situazione e si attiverà per dare pronta comunicazione qualora si verificassero situazioni che possano danneggiare la professione infermieristica, la Federazione e i Collegi Ipasvi. Per l immediato futuro, in accordo con tutte le professioni sanitarie, è stato deciso di acquistare una pagina su un quotidiano (probabilmente La Repubblica) per comunicare al Governo, alle professioni sanitarie non coinvolte nell applicazione della L. 43/06 e ai cittadini la posizione comunemente assunta. Cordiali saluti. All. 1

3 21 lug 06 Schema di Decreto legislativo di attuazione della delega di cui all articolo 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 per l istituzione degli Ordini e Albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 1 febbraio 2006, n. 43, Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali ; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni e integrazioni; VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, Disposizioni in materia di professioni sanitarie VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica ; VISTO l art 4-quater della legge 3 febbraio 2006, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui VISTO in particolare l art. 4, comma 1, della citata legge 1 febbraio 2006, n. 43, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; SENTITE le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in data 21 giugno e 4 luglio 2006; SENTITE le Federazioni nazionali dei Collegi professionali e le Associazioni professionali delle professioni sanitarie in data 16 giugno e 4 luglio 2006; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento Bolzano emesso nella seduta del ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

4 SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute; EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO Capo I Degli Ordini professionali Art. 1 (Istituzioni degli Ordini) 1. Sono istituiti gli Ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui all art. 1, comma 1, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, con compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nei confronti del cittadino. 2. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale e finanziaria, e si articolano in Federazioni nazionali e Ordini territoriali. Gli statuti relativi alla loro organizzazione, adottati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, sono predisposti ai sensi dell art. 5 e sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. 3. Il Ministero della salute esercita la funzione di vigilanza sugli Ordini di cui al presente decreto. Art. 2 (Aree professionali) 1. Gli Ordini operano nell ambito delle aree professionali di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e della legge 1 febbraio 2006, n Nell ambito dell area delle professioni della riabilitazione è istituito l Ordine delle professioni sanitarie della riabilitazione, presso il quale sono istituiti i seguenti Albi: Albo della professione di Fisioterapista; - Albo della professione sanitaria di Podologo; - Albo della professione sanitaria di Logopedista; - Albo della professione sanitaria di Ortottista- Assistente di Oftalmologia; - Albo della professione sanitaria di Terapista della Neuro e psicomotricità dell età evolutiva; - Albo della professione sanitaria di Tecnico della Riabilitazione psichiatrica; - Albo della professione sanitaria di Terapista Occupazionale; - Albo della professione sanitaria di Educatore professionale. 3. Nell ambito dell area delle professioni tecnico-sanitarie è istituito l Ordine delle professioni tecnico-sanitarie, presso il quale sono istituiti i seguenti Albi: - Albo della professione di Tecnico sanitario di radiologia medica; - Albo della professione di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista; - Albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista; - Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;

5 - Albo della professione sanitaria di Dietista; - Albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia; - Albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; - Albo della professione sanitaria di Igienista dentale. 4. Nell ambito dell area delle professioni tecniche della prevenzione è istituito l Ordine delle professioni tecniche della prevenzione, presso il quale sono istituiti i seguenti Albi: - Albo della professione sanitaria di tecnico della Prevenzione nell Ambiente e nei luoghi di lavoro; - Albo della professione sanitaria di Assistente sanitario, come stabilito dall articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 1 febbraio 2006, n I Collegi degli Infermieri professionali, degli Assistenti sanitari e delle Vigilatrici d infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, sono trasformati in Ordini professionali delle Professioni sanitarie infermieristiche, e operano nell ambito dell area professionale delle professioni infermieristiche. Presso l Ordine delle Professioni sanitarie infermieristiche sono istituiti i seguenti Albi: a) Albo della professione sanitaria di Infermiere. b) Albo della professione sanitaria di Infermiere Pediatrico. 6. I Collegi delle Ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono trasformati in Ordini professionali della Professione sanitaria di Ostetrica e operano nell ambito dell area della professione ostetrica. Presso l Ordine della Professione Sanitaria dell Ostetrica è istituito l Albo delle Ostetriche. 7. Le spese di conversione e di funzionamento dei nuovi Ordini professionali e dei relativi Albi sono a totale carico degli iscritti. Art. 3 (Oggetto delle professioni delle aree della riabilitazione, tecnico sanitaria, tecnico della prevenzione, infermieristica e ostetrica) 1. Gli ambiti di attività riservati agli iscritti agli Ordini e agli iscritti ai singoli Albi di cui al presente decreto, sono individuate dalle rispettive leggi, dai regolamenti, dagli ordinamenti didattici e dai codici deontologici. Art. 4 (Dislocazione territoriale) 1. Gli Ordini di cui al presente decreto sono, di norma, istituiti in ogni Provincia. Qualora il numero degli iscritti all Ordine non superi le 900 unità, l Ordine è costituito a livello interprovinciale, regionale o interregionale. 2. Su richiesta della Regione è istituita la Consulta regionale degli Ordini di cui al presente decreto. Con il regolamento di cui all articolo 24 sono stabilite le attribuzioni della Consulta con riferimento ai rapporti con l amministrazione regionale. Lo statuto della Consulta è approvato dalla maggioranza degli Ordini interessati e il Consiglio

6 direttivo è composto dai presidenti degli stessi e, per ciascuna professione, dall eletto che ha riportato il maggior numero di voti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. La costituzione della Consulta è comunicata, con il relativo statuto, alla Federazione nazionale e al Ministero della salute. Le spese di funzionamento sono a carico degli Ordini territoriali interessati, sulla base del contributo annuale stabilito dall Ordine. 1. Sono organi degli Ordini professionali: Art. 5 (Principi generali in materia di organi) a) Il Consiglio direttivo; b) Il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell Ente; c) L Assemblea degli iscritti per l approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; d) Il Collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni. 2. La composizione degli organi e le modalità di elezione degli stessi sono definite dal regolamento di cui all articolo Gli statuti definiscono le modalità di organizzazione e funzionamento e le attribuzioni degli organi medesimi, nonché i termini e le modalità per revocare il Presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Gli statuti prevedono l istituzione di una commissione, formata da componenti dell Ordine e da rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, con il compito di conciliare, su base volontaria, le vertenze tra sanitario e persona, o enti, a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale. Art. 6 (Scioglimento del Consiglio direttivo) 1. Il Consiglio direttivo può essere sciolto, previa diffida, qualora non siano in grado di funzionare regolarmente, con decreto del Ministro della salute su proposta del Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali, che delibera con la maggioranza dei due terzi; in caso di inerzia da parte del Consiglio Nazionale il Ministro della salute provvede d ufficio, sentito il Comitato Centrale delle relative Federazioni. 2. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all Ordine, alla quale competono le attribuzioni del Consiglio direttivo. 3. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.

7 Art. 7 (Commissione disciplinare) 1. Presso l Ordine del Capoluogo di Regione è istituita, per ogni Albo, una Commissione competente a giudicare dei procedimenti disciplinari nei confronti dei sanitari iscritti all Albo. 2. La commissione di cui al comma 1, composta da un numero di membri doppio rispetto a quello degli Albi, è eletta dagli iscritti in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo ed è di pari durata. Non possono essere eletti i candidati alle elezioni del Consiglio direttivo dell Ordine, nonché i componenti del precedente Consiglio. Alle riunioni della commissione non possono partecipare i componenti appartenenti all Albo dell incolpato. 3. In caso di Ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all art. 24 e da quattro membri sorteggiati dal Consiglio tra gli iscritti all Albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature. 4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono a carico degli iscritti agli ordini della Regione presso cui opera. Art. 8 (Elezione degli Organi degli Ordini professionali territoriali) 1. Con il regolamento di cui all articolo 24 sono stabilite: a. la procedura per la elezione degli Organi degli Ordini professionali; b. la composizione degli Organi collegiali, tenendo conto del numero degli iscritti al relativo Ordine; c. la durata in carica degli Organi. 2. La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica in partiti, sindacati, enti previdenziali con incarichi politici di qualunque natura. 3. Le procedure elettorali sono disciplinate dal regolamento di cui all articolo 24 nel rispetto dei seguenti principi e criteri: a) elezione a scrutinio segreto; b) elezione del Consiglio direttivo su base proporzionale tra liste concorrenti, con una soglia di sbarramento al dieci per cento o premio di maggioranza, tenendo conto delle diversità degli Ordini al fine di garantire la governabilità dell Ente; c) svolgimento delle operazioni di voto nell arco di tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, anche mediante voto elettronico certificato, con la possibilità di istituire seggi decentrati. Previsione della partecipazione di almeno un decimo degli iscritti ai fini della validità della votazione; d) prevedere l esercizio del voto per corrispondenza per le elezioni degli ordini interprovinciali, regionali, interregionali e nazionali. 4. Il ricorso contro la proclamazione degli eletti è presentato alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide entro novanta giorni.

8 Art. 9 (Rapporti tra Ordini e Pubbliche Amministrazioni ai fini disciplinari) 1. Per gli iscritti all Albo che sono anche dipendenti di una pubblica amministrazione si applicano le specifiche disposizioni del codice deontologico approvato dalle Federazioni di cui all articolo 13, previo nulla osta del Ministero della salute, nel rispetto dei principi delle disposizioni normative dei contratti collettivi nazionali che disciplinano il contratto di lavoro. 2. Qualora l Ordine venga a conoscenza di fatti deontologicamente illeciti compiuti dal sanitario in regime di dipendenza, li segnala all amministrazione di appartenenza. Capo II Degli Albi professionali Art. 10 (Requisiti per l iscrizione all Albo) 1. Per l'iscrizione agli Albi di cui all articolo 1 è necessario: a) essere cittadino italiano o di altro Paese dell Unione Europea; b) avere il pieno godimento dei diritti civili; c) essere di buona condotta; d) aver conseguito la laurea abilitante o titolo equipollente, salvo quanto disposto dall articolo 11; e) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione dell Ordine. Per i soggetti di cui al comma 3 è sufficiente il contratto o permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità presenti nella circoscrizione dell Ordine. 2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell Unione Europea, possono iscriversi all Albo se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento professionale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento. 3. I cittadini non appartenenti a un paese dell Unione europea possono iscriversi all albo professionale nel rispetto della normativa generale in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano, previo riconoscimento del titolo di studio abilitante. 4. Fatta salva la normativa comunitaria in materia di prestazione occasionale e temporanea di servizi, l iscrizione ai predetti Albi costituisce condizione essenziale e obbligatoria per l esercizio delle relative professioni sanitarie.

9 Art. 11 (Titoli equivalenti) 1. Hanno diritto di iscriversi all Albo professionale i possessori di titoli riconosciuti equivalenti in attuazione dell articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. A tal fine le Regioni e le Province autonome provvedono all istruttoria delle domande per il riconoscimento dell equivalenza, conclusa la quale trasmettono gli atti al Ministero della Salute; ricevuta la documentazione, il Ministero della Salute indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma che ha istruito la pratica, un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero dell Università e Ricerca, un rappresentante del Coordinamento Interregionale per la Sanità, e un rappresentante della professione sanitaria per la quale si richiede l equivalenza. Art. 12 (Cancellazione dall Albo) 1. La cancellazione dall'albo è disposta dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute, nei seguenti casi: a) perdita della cittadinanza italiana o comunitaria o del godimento dei diritti civili; b) trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto, salvo quanto disposto dal comma 3; c) trasferimento ad altro ordine; d) trasferimento del domicilio professionale in altra circoscrizione; e) rinunzia all'iscrizione; f) annullamento o comunque cessazione degli effetti del riconoscimento di cui al comma 3, dell art. 10; g) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto; h) radiazione dall Albo. 2. Nei casi di cui alla lettera a) la cancellazione è dichiarata anche su richiesta del procuratore della Repubblica. 3. La cancellazione, tranne i casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere disposta se non previa audizione dell interessato, che ha facoltà di presentare memorie scritte o di chiedere che vengano messe a verbale le proprie dichiarazioni. 4. Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta e continuando a versare i dovuti contributi, l'iscrizione all'albo dell'ordine di appartenenza.

10 Capo III - Delle Federazioni Nazionali Art. 13 (Principi generali in materia di organi) 1. Gli Ordini di cui al presente decreto sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma. 2. Sono organi delle Federazioni nazionali: a) Il Consiglio Nazionale; b) Il Presidente; c) Il Comitato Centrale; d) La Commissione d albo e) Il Collegio dei Revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni. 3. Gli statuti definiscono le modalità di organizzazione e funzionamento degli Organi e la fissazione delle misure annuali di contribuzione da parte degli Ordini al fine di assicurare il funzionamento delle Federazioni. 4. Le spese di istituzione e funzionamento delle Federazioni sono a carico dei rispettivi Ordini. Art. 14 (Elezione degli organi federali) 1. Con il regolamento di cui all articolo 24 sono stabilite: a. la procedura per la elezione degli organi, assicurando che la composizione del Consiglio nazionale sia integrata da rappresentati della lista minoritaria nel caso in cui in un ordine provinciale un albo professionale abbia un numero di iscritti superiori a ; b. la composizione degli organi collegiali, tendo conto del numero degli iscritti ai relativi ordini professionali c. la durata in carica degli organi d. le modalità di ricorso avverso le operazioni di voto 2. Nel disciplinare le procedure elettorali, il regolamento di cui all articolo 24 dovrà tenere conto dei seguenti principi e criteri: a) elezione a scrutinio segreto; b) elezione di ogni consigliere da parte di tutti gli elettori senza distinzioni di albo di appartenenza; c) effettuare le operazioni di voto, da svolgersi in almeno due giorni consecutivi dei quali uno festivo, anche mediante voto elettronico certificato. 3. Il ricorso contro la proclamazione del risultato delle elezioni è presentato alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide entro novanta giorni.

11 Art. 15 (Principi degli statuti) 1. Gli statuti degli Ordini e delle Federazioni dovranno attenersi ai seguenti principi: a) democraticità; b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale; c) individuazione di meccanismi che garantiscano la reale partecipazione alla vita dell Ordine delle professioni meno rappresentate nel Consiglio direttivo; d) garanzia di pari opportunità per l accesso alle cariche elettive; e) trasparenza delle azioni intraprese sia verso gli iscritti che verso l esterno, chiunque ne sia il destinatario e sia che si tratti di azioni intraprese d ufficio che ad impulso di parte; f) leale collaborazione con lo Stato, gli altri Enti pubblici e con i cittadini; g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell Ordine preveda una funzione di livello dirigenziale; h) attribuzione dei compiti degli organi e modalità di organizzazione e funzionamento dei medesimi; i) disciplina della Commissione di cui all articolo 5, comma 3; l). criteri per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione delle tariffe dovute dagli appartenenti agli Ordini; m). criteri per la determinazione della pianta organica degli Ordini e delle federazioni; n). modalità inerenti alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni. Art. 16 (Scioglimento del Comitato centrale) 1. Il Comitato centrale può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, su proposta del Consiglio nazionale che delibera con la maggioranza assoluta dei componenti. 2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Nel medesimo decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell Ordine territoriale. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto. 3. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni. Capo IV Della costituzione di un unico Ordine per più province e della costituzione di un Ordine specifico per una professione sanitaria. Art. 17 (Accorpamento o separazione degli Ordini) 1. La riorganizzazione a livello territoriale degli Ordini secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all art. 24 è disposta dal Ministro della Salute su proposta della maggioranza assoluta degli iscritti di ciascun Ordine riuniti in assemblea e previo parere della Federazione nazionale.

12 Art. 18 (Istituzione di un Ordine autonomo) 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 2, per la costituzione di un Ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente decreto sono necessarie le seguenti condizioni: a) la professione che chiede di costituirsi in Ordine conti almeno iscritti ai propri Albi, e sia presente con minimo 500 operatori in almeno diciotto Regioni; b) gli iscritti agli altri Albi della Federazione di origine non siano meno di unità; c) la decisione di costituirsi in Ordine autonomo sia approvata dagli iscritti all albo della professione; d) sia stato acquisito il parere della Federazione nazionale. 2. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il Ministro della Salute propone l adozione del decreto di riconoscimento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. A seguito del riconoscimento del nuovo Ordine, si procede alla rideterminazione degli ambiti territoriali e alla elezione degli Organi rappresentativi sia dell Ordine già di appartenenza della professione costituita in Ordine autonomo, sia di quest ultimo. 4. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento del nuovo Ordine sono a totale carico degli iscritti all Ordine medesimo. Capo V - Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie Art. 19 (Estensione della giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) 1. Ai professionisti di cui al presente Decreto Legislativo si applicano le norme di cui al Capo IV del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. 2. A tal fine la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l esame degli affari concernenti ciascuna delle professioni di cui al precedente articolo 2, da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero della Salute per ciascuna Federazione e da otto componenti, di cui tre supplenti, per ciascuna delle predette professioni. 3. Gli oneri di funzionamento della commissione sono posti a carico delle federazioni nazionali.

13 Capo VI - Disposizioni transitorie e finali Art. 20 (Commissione amministrazione temporanea Ordini) 1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della Salute nomina, per ciascuno degli Ordini, una Commissione straordinaria, con l'incarico di amministrare gli Ordini e gestire il bilancio provvisorio fin quando non saranno eletti i Consigli direttivi. Per il reperimento dei fondi necessari la Commissione fissa l entità del contributo a carico degli iscritti. L elezione dei Consigli direttivi è indetta entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente Decreto. 2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un componente designato dal Ministero della Salute, con funzioni di presidente, due designati dall Assessorato regionale alla sanità competente per territorio e due rappresentanti per professione indicati dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative. 3. La Commissione di cui al comma 1organizza le operazioni di voto per la prima elezione dei Consigli direttivi. 4. Per le professioni già costituite in Collegi, i relativi organi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale. Art. 21 (Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) 1. In prima applicazione del presente decreto e prima delle designazioni delle rispettive Federazioni Nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Giustizia si provvede alla integrazione della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.le Associazioni maggiormente rappresentative comunicano al Ministero della Salute le designazioni di competenza. Art. 22 (Gestioni previdenziali) 1. Per gli appartenenti agli Ordini delle nuove categorie professionali sono confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle norme vigenti. Art. 23 (Professioni sanitarie di nuova costituzione) 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle professioni sanitarie di nuova costituzione. A tal fine il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all articolo 5 comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, individua l Ordine di appartenenza per gli esercenti la professione di nuova istituzione.

14 Art. 24 (Regolamento di esecuzione) 1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo adotta un regolamento a norma dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina: a) disposizioni relative alla tenuta degli albi, alle iscrizioni e alle cancellazioni; b) sanzioni e procedimenti disciplinari, ricorsi e modalità di funzionamento della Commissione centrale; c) attribuzioni della Consulta regionale degli Ordini; d) composizione degli organi collegiali degli Ordini e delle Federazioni e relativi procedimenti elettorali; e) riorganizzazione degli Ordini a livello territoriale. 2. Fino all entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n Art. 25 (Norme di rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n Art. 26 (Clausola di salvaguardia) 1. Dall attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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