Modulo di Richiesta ade sione al Servizio di Internet Banking per le imprese

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1 Modulo di Richiesta ade sione al Servizio di Internet Banking per le imprese Spett.le Dipendenza/Conto corrente n / Dati CLIENTE I sottostanti campi devono essere obbligatoriamente compilati: Denominazione o Ragione Sociale: Sede Legale Indirizzo: Cap: Località: Provincia: Telefono: Telefax: Partita IVA: Codice Fiscale (se diverso da Partita IVA): Tipologia CLIENTE Se controllata riferimento Holding: Ragione Sociale Holding: (compilare solo in presenza di attivazioni in strutture societarie di tipo Holding-Subholding aderenti al Servizio di Internet Banking per le imprese ) Codici SIA Rapporti di conto Intestazione rapporti Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag. 1/17

2 Abbiamo ricevuto la Vostra sopracitata denominata Condizioni Generali per il Servizio di Internet Banking per le imprese che deve intendersi qui integralmente richiamata unitamente al Documento di Sintesi contenente le condizioni economiche applicate nonché le principali condizioni normative del Servizio. Come da accordi intercorsi Vi confermiamo che a valere su dette Condizioni Generali avete richiesto l'attivazione dei seguenti Servizi: INDICARE PER CIASCUN SERVIZIO SE: - SI INTENDE ATTIVARLO : In tal caso barrarre la casella " ATTIVARE" relativa al servizio di cui si chiede l'attivazione - NON SI INTENDE CONCLUDERLO : In tal caso barrarre la casella " NON CONCLUDERE ". Resta inteso che: - nel caso in cui il Cliente intenda attivare successivamente il servizio dovrà sottoscrivere l'apposita documentazione; Se non diversamente indicato e in caso di segni contrastanti i contratti di seguito specificati si intendono conclusi e sospesi. Servizio di Internet Banking per le imprese ATTIVARE Firma Digitale ATTIVARE NON CONCLUDERE Servizio Plus (C.B.I.) Monobanca ATTIVARE NON CONCLUDERE Servizio Plus (C.B.I.) Multibanca ATTIVARE NON CONCLUDERE Vi preghiamo di volerci restituire in segno di accettazione e conferma di quanto sopra la presente debitamente sottoscritta e Vi porgiamo distinti saluti. E'/sono stato/i identificato/i ai sensi dell'art.2 della Legge 197/91 e del relativo decreto di attuazione del 19 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni. nome e cognome incaricato firma incaricato Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag. 2/17

3 COMUNICAZIONI E CONTABILI ON LINE - ELEZIONE DI DOMICILIO Il Cliente può liberamente scegliere di indicare la propria casella di posta elettronica e il Sito come luogo esclusivo in cui ricevere tutte le comunicazioni effettuate dalla Banca in esecuzione del Contratto e dei Contratti (esclusivamente per i rapporti abilitati), comprese le comunicazioni ai sensi degli artt. 118 e 119 del D.Lgs. 385/93 e delle relative disposizioni di attuazione. A tal fine, è in facoltà del Cliente procedere all'elezione speciale di domicilio. In tal caso i termini per l'esercizio del diritto di recesso dai Contratti e/o dal Contratto, ovvero per l'approvazione del rendiconto periodico decorreranno dal momento della ricezione, intendendosi per tale il momento in cui il Cliente riceve la mail ovvero in cui la comunicazione è a disposizione sul Sito; circostanza che la Banca potrà comprovare attraverso le registrazioni informatiche delle relative operazioni. La predetta domiciliazione sarà attiva solo per le comunicazioni relative ai servizi a ciò abilitati dalla Banca (ad es. "Contabili on Line"). Resta salvo il diritto del Cliente di richiedere, in ogni momento, la variazione del domicilio eletto, ovvero l'invio delle comunicazioni in forma cartacea attraverso il canale di posta ordinaria presso il domicilio di corrispondenza, ovvero presso la residenza indicate dal Cliente in relazione ai Contratti. La richiesta di variazione del domicilio e/o dell'invio delle comunicazioni in forma cartacea sarà ritenuta valida se effettuata attraverso una specifica comunicazione scritta, indirizzata alla Banca, effettuata mediante comunicazione da recapitarsi a mano presso le Agenzie della Banca, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto delle caratteristiche operative e dei rischi connessi alle tecniche di comunicazione a distanza, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite tecniche di comunicazione a distanza, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc...) utilizzate nei rapporti con il Cliente attraverso tecniche di comunicazione a distanza. Il Cliente dichiara di volersi avvalere del servizio "Contabili on line" ed elegge a tal fine domicilio speciale presso il Sito, alla propria casella di posta elettronica. Il Cliente per accettazione espressa del servizio "Contabili on line" e della relativa elezione speciale di domicilio: Timbro e Firma Rappresentante Legale I Timbro e Firma Rappresentante Legale II Timbro e Firma Rappresentante Legale III Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag. 3/17

4 La La informa che, per dar corso alla Sua richiesta di adesione al Servizio di Internet Banking per le imprese comunicherà i Suoi dati a Cim Italia spa che li tratterà in qualità di Titolare di autonomo trattamento con le modalità riportate nella seguente informativa: Informativa D. Lgs. 30/06/2003 n 'Codice in materia di protezione dei dati personali' A) Fonte dei dati personali I dati personali in possesso di Cim Italia spa sono raccolti direttamente presso gli interessati ovvero presso terzi come, ad esempio, nell'ipotesi in cui Cim Italia spa acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Per quest'ultima tipologia di dati sarà fornita un'informativa all'atto della loro registrazione e comunque non oltre la loro prima eventuale comunicazione. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività di Cim Italia spa. B) 1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di Cim Italia spa per: I. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli interessati (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un Contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, etc.); II. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da istruzioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; III. finalità funzionali all'attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e dell'attività svolta da Cim Italia spa, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.; B) 2. Modalità di trattamento dei dati In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. C) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati Per lo svolgimento di gran parte della sua attività, ai sensi dell'art. 24 comma 1, lettera d), Cim Italia spa si rivolge anche a società, enti, banche, consorzi esterni di cui un elenco aggiornato viene tenuto a disposizione presso Cim Italia spa. Per altro verso Cim Italia spa, nell'effettuare attività di cui alla lettera B.1), punto III. della presente informativa potrebbe in futuro ritenere opportuno comunicare i dati relativi ai soggetti interessati a società che offrono questo tipo di prestazioni. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di titolari ai sensi di legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso Cim Italia spa. D) Diritti di cui all'art. 7 - D.Lgs. 196/03 (e successive modifiche e/o integrazioni) Informiamo che l'art. 7 del decreto conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti, in particolare, l'interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere: di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. E) Titolarità e responsabilità del trattamento Titolare del trattamento è Cim Italia spa, via Giuseppe Mengoni 2, Milano. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro tempore di Cim Italia spa, domiciliato per le funzioni presso gli uffici di Cim Italia spa di corso Europa 14, Zingonia (BG). Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag. 4/17

5 Documento di sintesi del Servizio di Internet Banking per le imprese Condizioni Economiche data:29/01/2009 Canone Mensile Servizio Classic (on line): euro 3,00 Servizio Classic + Servizio Plus (C.B.I.) Monobanca euro 6,00 Servizio Classic + Servizio Plus (C.B.I.) Multibanca: euro 12,00 Periodo di gratuità mesi Costo Disattivazione servizio Plus (C.B.I.) euro 20,00 Certificato di Firma Digitale Spese per 1 rilascio (una tantum): gratuito Spese per richieste successive (una tantum cadauno): euro 24,00 (20,00 + IVA) Canone annuale di gestione Certificato: euro 24,00 (20,00 + IVA) Principali Clausole Contrattuali che regolano il Servizio La Banca ha adottato lo schema contrattuale denominato "Condizioni Generali per il Servizio di Internet Banking per le imprese ". Detto schema va ad integrare le "Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti in " ispirate alle "Condizioni Generali relative al rapporto Banca Cliente - Protocollo di intesa con le Associazioni dei Consumatori" diramate dall'associazione Bancaria Italiana in data 26giugno 2000 (Circolare Serie Legale n. 21) ed assentite da Banca d'italia in qualità di autorità garante per la concorrenza nel settore bancario. Di seguito si espongono le clausole più significative del predetto schema: Titolo I - Disposizioni generali Art. 4 - Condizioni per l'utilizzo del Servizio Per potere usufruire del Servizio il Cliente utilizza apparecchiature elettroniche (personal computer singolo/server con un modem/router collegato ad esso), di sua proprietà ovvero in suo possesso adeguate alle specifiche tecniche fornite dalla Banca, nonché un accesso alla rete Internet tramite propri fornitori di fiducia. Il Cliente dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto duraturo di tutti i documenti inviatigli e/o comunque messigli a disposizione dalla Banca. La Banca per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, nonché l'adeguamento alle evoluzioni tecnologiche di hardware e software utilizzati per la sua erogazione, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche avendo cura di salvaguardare per quanto possibile, la continuità del Servizio. Il Cliente, preso atto del possibile verificarsi di quanto sopra, assume interamente a suo carico l'onere di provvedere all'aggiornamento della configurazione del proprio computer e della connessione per l'accesso al Sito. La Banca, per consentire l'utilizzo del Servizio fornisce al Cliente il Codice Utente ed una Password iniziale. Il Codice Utente e la password sono attribuiti automaticamente con una procedura riservata all'atto dell'adesione al Servizio e consegnati al Cliente con modulo secretato. La password iniziale dovrà essere necessariamente modificata al primo collegamento al Servizio mediante immissione di una nuova password segreta a discrezione del Cliente. L'identificazione del Cliente da parte della Banca avviene esclusivamente mediante la verifica del Codice Utente e della password, nei termini sopra specificati, pertanto questi è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati, avendo cura di non conservarli e/o annotarli in un unico documento. Il Cliente è responsabile in via esclusiva della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Identificazione, nonché di ogni conseguenza dannosa derivante dall'utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Identificazione stesso, mallevando espressamente la Banca da ogni conseguenza negativa derivante dall'anomalo accesso al Servizio. In ogni caso, il Cliente è responsabile per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del Servizio per tutte le operazioni eseguite, tramite il proprio Sistema di Identificazione. Il Cliente dichiara di avere un'esauriente conoscenza del Servizio nonché delle sue caratteristiche tecniche e dichiara di ritenerlo idoneo alle proprie esigenze. Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag. 5/17

6 Art. 6 - Disponibilità del Servizio L'utilizzodel Servizio è consentito dalle ore alle ore di ogni giorno, salvo quanto diversamente stabilito dalla Banca che assume l'onere di informarne il Cliente con apposite comunicazioni effettuate anche a mezzo telefono, e/o avvisi pubblicati sul Sito. La Banca si riserva la facoltà di sospendere il Servizio in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e/o alla sicurezza del servizio medesimo. In particolare, il Servizio potrà essere interrotto in ogni momento anche senza preavviso, per motivi tecnici, di sicurezza ordinaria e straordinaria ovvero per esigenze di manutenzione delle apparecchiature che permettono il collegamento. Il Cliente accetta che la Banca possa, in ogni momento sospendere a campione il Servizio, anche in corso di operazione, e rimettere la prosecuzione dello stesso al ricevimento delle conferme del caso. Art. 9 - Smarrimento e furto delle chiavi elettroniche In caso di furto o smarrimento delle chiavi elettroniche, dei codici, e/o dei supporti e/o eventuali dispositivi di sicurezza ricevuti in dotazione ai sensi degli articoli precedenti, il Cliente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Banca, la quale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali utilizzi impropri o fraudolenti o comunque non autorizzati, derivanti da tali evenienze. La suddetta comunicazione, qualora data telefonicamente, dovrà essere confermata dal Cliente, entro 24 ore, via telegramma o telefax. Art Rischi Il Cliente dichiara di essere consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di Internet ed alla trasmissione dei dati tramite reti di telecomunicazione. In ogni caso, le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Servizio, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche utilizzate per il funzionamento del Servizio ed i rapporti con il Cliente. Art Obblighi del Cliente Il Cliente si impegna per sé, i suoi rappresentanti, i suoi successori e/o aventi causa, ad osservare le presenti pattuizioni, le procedure tecniche, e le istruzioni fornite dalla Banca. In caso di nomina di procuratori - qualora ammessi dalla Banca e compatibili con il Servizio - il Cliente si impegna a far rispettare a questi ultimi le presenti Condizioni Generali di Servizio. I suddetti procuratori dovranno operare esclusivamente tramite i Sistemi di Identificazione ad essi specificamente attribuiti dalla Banca dietro personale conoscenza del Cliente. In tali ipotesi, il Cliente avrà cura di vigilare in via esclusiva sull'operato dei propri procuratori, assumendo la responsabilità per tutto quanto da essi compiuto anche nei confronti della Banca. Art Limitazioni di Responsabilità La Banca non sarà responsabile della sospensione e/o dell'interruzione del Servizio dovuta a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Banca, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, malfunzionamenti del tutto eccezionali del sistema nelle sue componenti hardware e software, difficoltà od impossibilità di comunicazioni, interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, scioperi anche del proprio personale, atti o provvedimenti di natura giudiziaria, fatti di terzi ed in genere ad ogni altro impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. La responsabilità della Banca derivante a qualsiasi titolo dal presente Contratto è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave ed è esclusa, in particolare, ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti subiti dal Cliente o da terzi, in conseguenza dell'uso o del mancato uso del Servizio anche dovuto a ritardo di consegna, nonché, in deroga all'art cod. civ., qualsiasi responsabilità per mancato guadagno, perdita di contratti, di clienti e simili. Art Durata del Contratto Il presente Contratto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata indeterminata. Il Servizio sarà fornito dalla Banca a decorrere dalla mezzanotte del giorno successivo alla data di attivazione di cui all' art. 8. La dichiarazione di recesso dal presente Contratto dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Banca e avrà efficacia decorsi trenta (30) giorni dalla sua ricezione. Nel caso di adesione alla versione Plus (C.B.I.) la comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere inviata dalla parte che recede anche alla Struttura Tecnica Delegata ed alle Banche Passive. Nel caso di recesso di una delle parti, la Banca e la Struttura Tecnica Delegata sono tenuti, in ogni caso, a gestire sia le disposizioni di incasso e di pagamento, sia gli esiti e/o gli storni pervenuti entro il giorno di efficacia del recesso. In caso di recesso o di risoluzione anticipata, dovuta a fatto e colpa del Cliente, la Banca avrà la facoltà di richiedere in ogni caso il risarcimento di ogni danno subito. Art Risoluzione del Contratto Fermi restando tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, la Banca avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art cod. civ., in tutti i casi in cui il Cliente non provveda all'integrale e puntuale esecuzione di uno o più degli obblighi ed impegni previsti agli articoli 4, 9, 11 e 13. Tale risoluzione opererà di pieno diritto nel momento in cui il Cliente riceva comunicazione da parte della Banca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che essa intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag. 6/17

7 Art Determinazione e modifica delle condizioni Le condizioni economiche applicate al Servizio sono indicate in un apposito documento allegato al Contratto e riprodotte nel documento di sintesi. La Banca rende noto che, per ragioni commerciali, nell'ambito della propria clientela le condizioni economiche di qualsiasi servizio fornito dalla Banca stessa potranno essere differenti. La Banca si riserva la facoltà di modificare sia le presenti Condizioni Generali per il Servizio di Internet Banking per le imprese, sia le norme contenute nei moduli allegati qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al Servizio, nel rispetto, in caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, di quanto previsto dagli artt. 118, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Le comunicazioni relative ai precedenti commi 3 e 4 saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente ovvero attraverso il servizio "Contabili on line" (qualora accettato dal Cliente) ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data della stessa. Entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Art Legge applicabile e Foro competente Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza dei rapporti ivi regolati il Cliente e la Banca convengono che il foro elettivo per chiamare in giudizio la Banca sia esclusivamente quello di Alessandria, mentre quest'ultima potrà chiamare in giudizio il Cliente a propria insindacabile scelta sia dinanzi al Foro di Alessandria che dinanzi ad uno dei Fori competenti ai sensi degli artt. 18, 19, 20 c.p.c. (Foro generale delle persone fisiche, Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). Titolo II - Condizioni generali per il rilascio dei Certificati di Firma Digitale Art. 6 - Responsabilità del Cliente Il Cliente che richiede il rilascio del Certificato è responsabile della veridicità dei dati comunicati nella richiesta. Qualora al momento dell'identificazione abbia fornito indicazioni sulla propria identità non rispondenti al vero, sarà considerato responsabile di tutti i danni derivanti alla Banca, alla C.A. nonché a terzi per l'inesattezza delle informazioni contenute nel Certificato, con obblighi di tenerli indenni da qualsivoglia richiesta di risarcimento. Il Cliente, inoltre, garantisce e solleva integralmente la Banca, per qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio, non autorizzato o anomalo del Certificato, anche se detto utilizzo sia stato causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Art. 7 - Limitazione di responsabilità Resta inteso che la Banca non assume alcuna responsabilità per l'utilizzo improprio o fraudolento del Certificato da parte del Cliente, come del pari nel caso di negligenza, incuria, dolo o comunque inosservanza delle presenti Norme. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla Banca per danni diretti e/o indiretti causati dall'utilizzazione o mancata utilizzazione del certificato. Art. 8 - Obblighi del Cliente A titolo meramente esemplificativo, senza pregiudizio per eventuali negligenze ed omissioni che in base alla regolamentazione vigente siano attribuibili al Cliente, lo stesso deve garantire: - la correttezza e la completezza delle informazioni fornite alla Banca per la richiesta del rilascio del Certificato; - lla protezione e conservazione delle proprie chiavi private secondo i criteri stabiliti dalla Certification Authority utilizzati per il rilascio della firma o eventuali criteri aggiuntivi peculiari delle applicazioni per la quale il Certificato è utilizzato; - l'utilizzo delle chiavi per i soli scopi consentiti dalla Certification Authority utilizzati per il rilascio della firma e dalle vigenti leggi nazionali ed internazionali; - l'esecuzione della verifica dei certificati ricevuti; - la protezione e la conservazione in u n luogo sicuro della busta di Registration Identification consegnata per l'autenticazione della richiesta di certificato. Il Cliente deve inoltre: - informare l'autorità competente, in caso di smarrimento o sottrazione del dispositivo di firma; - richiedere l'immediata revoca delle certificazioni relative alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o che risultino essere difettosi. Il Cliente riconosce che il dispositivo di firma è personale e si impegna, pertanto, a non cederlo o darlo in uso a terzi Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag. 7/17

8 Titolo III - Condizioni generali che regolano il servizio offerto con la versione Plus (C.B.I.) Sezione I Art. 5 La Banca, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso. Art. 9, comma 2 - Erogazione del Servizio La Banca si riserva la facoltà di sospendere il funzionamento del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse alla efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo. Art. 12 La Banca si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviatigli dal Cliente per il mancato rispetto degli standard concordati ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, nonché, in genere, delle specifiche modalità di erogazione del Servizio previste dal presente Contratto e dal dagli Standard Tecnici C.B.I. dandone immediata segnalazione al Cliente stesso. Art. 18 Nel caso in cui il Cliente rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, il Cliente stesso riconosce l'efficacia probatoria prevista dall'art. 17 alle registrazioni effettuate dalla Banca. In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17 farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta. Art Modifica delle condizioni La Banca ha facoltà di modificare in qualsiasi momento, in presenza di modifiche di leggi o di altre disposizioni regolamentari, amministrative o di rigidità per motivi di sicurezza o di efficienza, nonché in presenza di altro giustificato motivo, le condizioni normative del presente Servizio: La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati dal presente Contratto, rispettandole prescrizioni di cui agli artt. 118, 2 comma del D.Lgs. 1/9/93 n Le comunicazioni relative ai precedenti commi 1 e 2 saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente ovvero attraverso il servizio "Contabili on Line" (qualora accettato dal Cliente) ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data della stessa. Entro 60 giorni dalla data delle comunicazioni di cui ai precedente comma, il Cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Art Arbitrato Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali due saranno designati da ognuna delle due parti ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo tra di loro, ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di Alessandria. Allo stesso Presidente del Tribunale spetterà di nominare l'arbitro che una delle parti avesse omesso di designare, purché siano decorsi venti giorni dall'invito a designarlo formulato dall'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma, fatto salvo il diritto al contraddittorio. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si applicano le norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato (artt ). Sezione II Art. 27, comma 2 - Irrevocabilità delle istruzioni Il Cliente garantisce l'autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati. Art. 30, comma 2 La Banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute. Il presente Documento di Sintesi, composto di n. 5 Fogli tra loro separati, costituisce il frontespizio del contratto denominato "Condizioni generali per il Servizio di Internet Banking per le imprese del quale reca le più significative condizioni contrattuali nonché le relative condizioni economiche e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Con la sottoscrizione del presente documento il Cliente dichiara: - di avere contestualmente ricevuto copia integrale del Documento di sintesi sopra riportato e del predetto Contratto; - di accettare le condizioni economiche contenute nel citato Documento di Sintesi; - di essersi avvalso... non essersi avvalso... del diritto di ricevere copia completa del Contratto a titolo di informazione contrattuale. Il Cliente dichiara di essersi avvalso del diritto all'informazione precontrattuale e di aver ricevuto copia del documento di sintesi sopra riportato e dell'allegato Contratto. Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag. 8/17

9 Spettabile Ho/Abbiamo ricevuto la Vostra lettera che appresso trascrivo/trascriviamo integralmente: Condizioni Generali per il Servizio di Internet Banking per le imprese Egregio Signor / Egregi Signori Con riferimento agli accordi intercorsi Vi confermiamo che il Servizio di cui a margine, comprensivo di più servizi, è regolato, oltre che dalle leggi anche dalle seguenti condizioni generali e dalle disposizioni contrattuali relative a ciascuno di essi nel rispetto dell'art. 117 comma 6 del Testo unico delle leggi bancarie e creditizie. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Definizioni Salvo che sia diversamente disposto nel presente Contratto, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato: - "Amministratore": significa il soggetto legato da rapporto organico al Cliente che abilita singoli soggetti all'utilizzo della funzione Multiutenza; - "Banca": la S.C.a r.l.; - "Banca Proponente": significa la Banca che offre il Servizio C.B.I. al Cliente, e conclude con il medesimo un accordo al fine di realizzare, tramite apposito collegamento telematico, lo scambio dei flussi informativi, rendicontativi e dispositivi tra il Cliente e le Banche Passive ovvero altri clienti; - "Banca Passiva": significa la Banca che, appositamente autorizzata dal Cliente riceve i flussi elettronici secondo le regole del servizio C.B.I., provvedendo alla relativa esecuzione, ed invia i flussi informatici e rendicontativi; - "Certification Authority" o anche "CA": significa l'ente certificatore che rilascia i certificati di firma digitale; - "Cliente": significa la società, ente complesso, imprenditore o professionista, titolare di conto corrente presso la Banca, che intende utilizzare il Servizio nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale esercitata ed a tal fine sottoscrive il presente Contratto; - "Codice Cliente": significa il codice alfanumerico attribuito univocamente dalla Banca al Cliente; - "Contratti": significa gli ulteriori accordi, diversi dal Contratto, conclusi tra la Banca ed il Cliente relativi ai servizi e/o prodotti utilizzabili tramite il Servizio e regolati dalle relative Condizioni Generali di Contratto; - "Contratto": significa il presente accordo nonché gli eventuali documenti integrativi e/o modificativi dello stesso; - "Customer Service": significa l'assistenza telefonica fornita dalla Banca per consentire al Cliente una corretta interpretazione delle istruzioni utili ai fini dell'utilizzazione del servizio. - "Firma digitale": significa il risultato di una procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata ed al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; "Multiutenza": significa quella funzione che consente al Cliente, tramite il Servizio, di abilitare, sotto la propria esclusiva responsabilità, singoli soggetti ad eseguire determinate operazioni anche di natura dispositiva individuate dallo stesso Amministratore. - "Password": significa il codice segreto da utilizzare in associazione al Codice Utente per accedere al Servizio; - "Registration Authority" o anche "RA": significa l'ente che raccoglie le richieste di emissione dei certificati di firma digitale, le gestisce e le inoltra alla CA. (Banca o Struttura Tecnica Delegata). - "Servizio Classic ": significa il Servizio di Internet Banking per le imprese offerto dalla Banca al Cliente e disciplinato dal presente Contratto; - "Servizio Plus ": significa il servizio che consente al Cliente di una pluralità di banche di scambiare con la Banca Proponente, tramite colloquio telematico ed utilizzando regole tecniche ed operative standard, flussi elettronici informativi, rendicontativi e/o dispositivi come regolato dalle Condizioni Generali di Contratto relative al servizio stesso, approvate dall'associazione per il C.B.I. (A.C.B.I.) titolare del marchio C.B.I.. - "Sistema d'identificazione": significa la procedura informatica di sicurezza tramite la quale il Cliente, fornendo il Codice Cliente e la relativa Password, consente alla Banca di identificarlo in maniera univoca; - "Sito": il sito internet approntato dalla Banca per agevolare la comunicazione a distanza con il Cliente corrispondente all'indirizzo e all'url tempo per tempo forniti dalla Banca su cui è consentita l'operatività in sicurezza attraverso il Sistema di Identificazione. - "Struttura Tecnica Delegata": significa il soggetto delegato dalla Banca che fa da tramite relativamente a determinati servizi tra la Banca e il Cliente; - "Utente": significa il singolo dipendente dell'azienda autorizzato alla fruizione del servizio "Multiutenza"; Art. 2 - Conclusione del Contratto Con la sottoscrizione del presente Contratto e del relativo Documento di Sintesi il Cliente accetta espressamente ed incondizionatamente tutte le norme, patti e condizioni in esso contenuti nonché le condizioni di utilizzo di tutti i Servizi fruibili tramite il Servizio. Art. 3 - Oggetto Il presente Contratto regolamenta il Servizio di Internet Banking per le imprese offerto dalla Banca. Il Servizio consente al Cliente di effettuare operazioni, come di volta in volta rese disponibili dalla Banca, di interrogazione e/o disposizione. Le operazioni avente carattere dispositivo dovranno essere effettuate obbligatoriamente per mezzo di un dispositivo di Firma Digitale ai sensi di quanto previsto del Titolo II del presente Contratto. Il Cliente potrà inoltre richiedere il Servizio Plus di cui al Titolo III del presente Contratto. L'erogazione e l'utilizzazione dell'intero Servizio avverranno nei termini ed alle condizioni contrattuali, tecniche, operative, ed economiche ivi specificate. Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag. 9/17

10 Art. 4 - Condizioni per l'utilizzo del Servizio Per potere usufruire del Servizio il Cliente utilizza apparecchiature elettroniche (personal computer singolo/server con un modem/router collegato ad esso), di sua proprietà ovvero in suo possesso adeguate alle specifiche tecniche fornite dalla Banca, nonché un accesso alla rete Internet tramite propri fornitori di fiducia Il Cliente dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto duraturo di tutti i documenti inviatigli e/o comunque messigli a disposizione dalla Banca. La Banca per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, nonché l'adeguamento alle evoluzioni tecnologiche di hardware e software utilizzati per la sua erogazione, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche avendo cura di salvaguardare per quanto possibile, la continuità del Servizio. Il Cliente, preso atto del possibile verificarsi di quanto sopra, assume interamente a suo carico l'onere di provvedere all'aggiornamento della configurazione del proprio computer e della connessione per l'accesso al Sito. La Banca, per consentire l'utilizzo del Servizio fornisce al Cliente il Codice Utente ed una Password iniziale. Il Codice Utente e la password sono attribuiti automaticamente con una procedura riservata all'atto dell'adesione al Servizio e consegnati al Cliente con modulo secretato. La password iniziale dovrà essere necessariamente modificata al primo collegamento al Servizio mediante immissione di una nuova password segreta a discrezione del Cliente. L'identificazione del Cliente da parte della Banca avviene esclusivamente mediante la verifica del codice Utente e della password, nei termini sopra specificati, pertanto questi è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati, avendo cura di non conservarli e/o annotarli in un unico documento. Il Cliente è responsabile in via esclusiva della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Identificazione, nonché di ogni conseguenza dannosa derivante dall'utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Identificazione stesso, mallevando espressamente la Banca da ogni conseguenza negativa derivante dall'anomalo accesso al Servizio. In ogni caso, il Cliente è responsabile per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del Servizio per tutte le operazioni eseguite, tramite il proprio Sistema di Identificazione. Il Cliente dichiara di avere un'esauriente conoscenza del Servizio nonché delle sue caratteristiche tecniche e dichiara di ritenerlo idoneo alle proprie esigenze. Art. 5 - Rapporti su cui operare I rapporti utilizzabili tramite il Servizio sono unicamente quelli intestati al Cliente e per i quali questi abbia, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto o successivamente, comunicato per iscritto alla Banca di volersi avvalere del Servizio. Il Cliente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento in forma scritta l'esclusione e/o l'abilitazione di rapporti nell'ambito del Servizio. Art. 6 - Disponibilità del Servizio L'utilizzo del Servizio è consentito dalle ore alle ore di ogni giorno, salvo quanto diversamente stabilito dalla Banca che assume l'onere di informarne il Cliente con apposite comunicazioni effettuate anche a mezzo telefono, e/o avvisi pubblicati sul Sito. La Banca si riserva la facoltà di sospendere il Servizio in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e/o alla sicurezza del servizio medesimo. In particolare, il Servizio potrà essere interrotto in ogni momento anche senza preavviso, per motivi tecnici, di sicurezza ordinaria e straordinaria ovvero per esigenze di manutenzione delle apparecchiature che permettono il collegamento. Il Cliente accetta che la Banca possa, in ogni momento sospendere a campione il Servizio, anche in corso di operazione, e rimettere la prosecuzione dello stesso al ricevimento delle conferme del caso. Art. 7 - Possibilità di delega da parte della Banca La Banca si riserva la facoltà di delegare a soggetti terzi, designati a proprio insindacabile giudizio, lo svolgimento della funzione di concentratore dei flussi informativi e dispositivi provenienti dal/diretti al sistema bancario La Banca si riserva la facoltà di avvalersi di apposite strutture tecniche delegate per l'esecuzione di specifiche funzionalità e/o attività previste nell'ambito del Servizio. In tutti i casi di intervento di terzi soggetti e/o di strutture tecniche delegate, come sopra descritti, troveranno applicazione anche le norme previste nell'apposito Contratto con gli stessi sottoscritto, in quanto compatibili con il presente Contratto. Art. 8 - Attivazione, disattivazione, attività varie All'atto della sottoscrizione del Contratto, la Banca consegna al Cliente quanto necessario per l'erogazione del Servizio con la relativa documentazione. L'attivazione del Servizio, per cui non è previsto alcun intervento da parte della Banca presso il Cliente, si realizza con il primo collegamento operato dal Cliente tramite il Servizio medesimo ovvero, in mancanza di quest'ultimo, con il compimento del trentesimo giorno solare successivo alla data di registrazione dei dati del Cliente negli archivi dell'elaboratore centrale della Banca. Il servizio verrà disattivato dalla Banca nel caso di esercizio della facoltà di recesso di una delle parti o nel caso di risoluzione anticipata ai sensi degli artt. 17 e 18 del presente Contratto. Art. 9 - Smarrimento e furto delle chiavi elettroniche In caso di furto o smarrimento delle: chiavi elettroniche, dei codici, e/o dei supporti e/o eventuali dispositivi di sicurezza ricevuti in dotazione ai sensi degli articoli precedenti, il Cliente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Banca, la quale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali utilizzi impropri o fraudolenti o comunque non autorizzati, derivanti da tali evenienze. La suddetta comunicazione, qualora data telefonicamente, dovrà essere confermata dal Cliente, entro 24 ore, via telegramma o telefax. Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag.10/17

11 Art Rischi Il Cliente dichiara di essere consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di Internet ed alla trasmissione dei dati tramite reti di telecomunicazione. In ogni caso, le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Servizio, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche utilizzate per il funzionamento del Servizio e dei rapporti con il Cliente. Art Obblighi del Cliente Il Cliente si impegna per sé i suoi rappresentanti, i suoi successori e/o aventi causa, ad osservare le presenti pattuizioni, le procedure tecniche, e le istruzioni fornite dalla Banca. In caso di nomina di procuratori - qualora ammessi dalla Banca e compatibili con il Servizio - il Cliente si impegna a far rispettare a questi ultimi le presenti Condizioni Generali di Servizio. I suddetti procuratori dovranno operare esclusivamente tramite i Sistemi di Identificazione ad essi specificamente attribuiti dalla Banca dietro personale conoscenza del Cliente. In tali ipotesi, il Cliente avrà cura di vigilare in via esclusiva sull'operato dei propri procuratori, assumendo la responsabilità per tutto quanto da essi compiuto anche nei confronti della Banca. Art Limitazioni di Responsabilità La Banca non sarà responsabile della sospensione e/o dell'interruzione del Servizio dovuta a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Banca, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, malfunzionamenti eccezionali del sistema nelle sue componenti hardware e software, difficoltà od impossibilità di comunicazioni, interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, scioperi anche del proprio personale, atti o provvedimenti di natura giudiziaria fatti di terzi ed, in genere ad ogni altro impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. La responsabilità della Banca derivante a qualsiasi titolo dal presente Contratto è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave ed è esclusa, in particolare, ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti subiti dal Cliente o da terzi, in conseguenza dell'uso o del mancato uso del Servizio anche dovuto a ritardo di consegna, nonché, in deroga all'art cod. civ., qualsiasi responsabilità per mancato guadagno, perdita di contratti, di clienti e simili. Art Riservatezza La Banca garantisce la riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni trattati nell'ambito dell'erogazione del Servizio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché sue successive modifiche e/o integrazioni. Art Assistenza La Banca fornisce, direttamente odavvalendosi di soggetti terzi e secondo tempi e modalità di volta in volta comunicati al Cliente, l'assistenza telefonica necessaria alla corretta interpretazione delle istruzioni impartite ai fini dell'utilizzazione del Servizio. In particolare, la Banca metterà a disposizione del Cliente un Customer Service telefonico attraverso il quale offrirà al Cliente assistenza telefonica per fornire chiarimenti sul Servizio e, se del caso, prendere nota di eventuali malfunzionamenti riscontrati dal Cliente. Il Customer Service non ha lo scopo di fornire alla clientela un addestramento continuo in merito al funzionamento del Servizio, per cui il Cliente prende atto ed accetta che la durata delle comunicazioni telefoniche sia limitata allo stretto necessario. L'accesso al Customer Service sarà consentito tramite il Codice Utente. Il Customer Service sarà attivo dal lunedì al venerdì alle ore ed ai numeri telefonici che verranno comunicati al Cliente tramite il Sito, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca per iscritto, via o attraverso il Sito medesimo. Il servizio fornito dal Customer Service potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza perciò implicare alcuna responsabilità in capo alla Banca in ordine alle possibili conseguenze di tali sospensioni e/o interruzioni. Il Cliente prende atto ed accetta che, per sua natura, il servizio fornito tramite il Customer Service non consente di effettuare alcuna delle operazioni di norma, tramite Internet. Art Multiutenza Tramite la funzionalità denominata rese disponibili dalla Banca Multiutenza il Cliente nel suo ruolo di Amministratore può abilitare, sotto la propria esclusiva responsabilità, singoli soggetti - denominati Utenti - all'interno dell'azienda e/o ente ad eseguire determinate operazioni. L'Amministratore attribuisce all'utente un Codice Utente ed una password. La password dovrà essere cambiata dall'utente al primo collegamento. Resta inteso che per il perfezionamento e l'inoltro della disposizione, l'amministratore o il soggetto a cui, in seno all'azienda, è riconosciuto il relativo potere dovrà sottoscrivere con firma digitale. L'Amministratore riconosce come a sè riferibili tutte le operazioni effettuate dagli Utenti dallo stesso abilitati, ed è responsabile nei confronti della Banca del rispetto da parte degli Utenti di tutte le disposizioni normative e tecniche del Servizio. Art Corrispettivi Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il canone nonché le eventuali spese ed oneri indicati nell'apposito documento allegato al Contratto e riprodotte nel documento di sintesi. A tale fine il Cliente autorizza irrevocabilmente la Banca ad addebitare alle relative scadenze tali importi sul conto corrente indicato nel Modulo di Richiesta adesione al Servizio ovvero su quello successivamente indicato. Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag.11/17

12 Art Durata del Contratto Il presente Contratto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata indeterminata. Il Servizio sarà fornito dalla Banca a decorrere dalla mezzanotte del giorno successivo alla data di attivazione di cui all' art. 8. La dichiarazione di recesso dal presente Contratto dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Banca e avrà efficacia decorsi trenta (30) giorni dalla sua ricezione. Nel caso di adesione al Servizio Plus la comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere inviata dalla parte che recede anche alla Struttura Tecnica Delegata ed alle Banche Passive. Nel caso di recesso di una delle parti, la Banca e la Struttura Tecnica Delegata sono tenuti, in ogni caso, a gestire sia le disposizioni di incasso e di pagamento, sia gli esiti e/o gli storni pervenuti entro il giorno di efficacia del recesso. In caso di recesso o di risoluzione anticipata, dovuta a fatto e colpa del Cliente, la Banca avrà la facoltà di richiedere in ogni caso il risarcimento di ogni danno subito. Art Risoluzione del Contratto Fermi restando tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, la Banca avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art cod. civ., in tutti i casi in cui il Cliente non provveda all'integrale e puntuale esecuzione di uno o più degli obblighi ed impegni previsti agli articoli 4, 9, 11 e 13. Tale risoluzione opererà di pieno diritto nel momento in cui il Cliente riceva comunicazione da parte della Banca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che essa intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Art Determinazione e modifica delle condizioni Le condizioni economiche applicate al Servizio sono indicate in un apposito documento allegato al Contratto e riprodotte nel documento di sintesi. La Banca rende noto che, per ragioni commerciali, nell'ambito della propria clientela le condizioni economiche di qualsiasi servizio fornito dalla Banca stessa potranno essere differenti. La Banca si riserva la facoltà di modificare sia le presenti Condizioni Generali per il Servizio di Internet Banking per le imprese, sia le norme contenute nei moduli allegati qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al Servizio, nel rispetto, in caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, di quanto previsto dagli artt. 118, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Le comunicazioni relative ai precedenti commi 3 e 4 saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente ovvero attraverso il servizio "Contabili on Line" (qualora accettato dal Cliente) ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data della stessa. Entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Art Nuovi Servizi e Prodotti La Banca potrà offrire in ogni momento nuovi servizi e/o prodotti. In tali ipotesi, tali nuovi servizi e/o prodotti risulteranno disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Servizio, se del caso integrate da specifiche previsioni contrattuali tipiche di ciascun nuovo servizio e/o prodotto. Art Incedibilità del Contratto Il presente Contratto non può essere ceduto a terzi. Art Rinvio Per quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si applicano le "Condizioni generali per l'apertura dei rapporti in ". Art Legge applicabile e Foro competente Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza dei rapporti ivi regolati il Cliente e la Banca convengono che il foro elettivo per chiamare in giudizio la Banca sia esclusivamente quello di Milano, mentre quest'ultima potrà chiamare in giudizio il Cliente a propria insindacabile scelta sia dinanzi al Foro di Milano che dinanzi ad uno dei Fori competenti ai sensi degli artt. 18, 19, 20c.p.c. (Foro generale delle persone fisiche, Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag.12/17

13 Titolo II Condizioni generali per la fornitura dei Certificati di Firma Digitale Art. 1 - Oggetto Nell'ambito del Servizio di Internet Banking per le imprese, la Banca richiede per tutte le operazioni dispositive l'utilizzo un dispositivo di Firma digitale disciplinata dal D.P.R.n. 513 del 10 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il Cliente deve richiedere alla Banca il rilascio del Certificato. Tale richiesta di emissione sarà inoltrata alla Certification Authority (di seguito "CA") che provvederà al rilascio del Certificato stesso. Art. 2 - Rilascio Certificato di Firma digitale Il rilascio del Certificato di Firma digitale (X.509) (di seguito il "Certificato") funzionale all'autenticazione dei flussi dispositivi/informativi sarà effettuato, sulla base di precise regole tecniche e di sicurezza, da Actalis S.p.A, con sede in Milano, Via Torquato Taramelli, Milano, società iscritta nell' elenco dei certificatori presso il Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) previa sottoscrizione del previsto modulo. Art. 3 - Modalità di utilizzo del Certificato con firma congiunta E' facoltà del Cliente chiedere il rilascio del certificato con firma congiunta. Quando le disposizioni impartite possono essere perfezionate solo con firma congiunta di più soggetti autorizzati a detta operazione, per ciascuno di costoro dovrà essere rilasciato Certificato di Firma digitale. Art. 4 - Presupposti per il rilascio L'emissione del Certificato presuppone che sia conclusa con successo la procedura iniziale di identificazione fisica del richiedente da parte della Banca in conformità alla procedura prevista. Art. 5 - Manuale Operativo L'utilizzo del Certificato è regolamentato dal Manuale Operativo, relativo al certificato stesso, che costituisce parte integrante del presente Contratto ed è redatto e reso disponibile sul sito web di Actalis all'indirizzo Art. 6 - Responsabilità del Cliente Il Cliente che richiede il rilascio del Certificato è responsabile della veridicità dei dati comunicati nella richiesta. Qualora al momento dell'identificazione abbia fornito indicazioni sulla propria identità non rispondenti al vero, sarà considerato responsabile di tutti i danni derivanti alla Banca, alla CA nonchè a terzi per l'inesattezza delle informazioni contenute nel Certificato, con obblighi di tenerli indenni da qualsivoglia richiesta di risarcimento. Il Cliente, inoltre, garantisce e solleva integralmente la Banca, per qualsiasi responsabilità ciivile e penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio, non autorizzato o anomalo del Certificato, anche se detto utilizzo sia stato causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Art. 7 - Limitazione di responsabilità Resta inteso che la Banca non assume alcuna responsabilità per l'utilizzo improprio o fraudolento del Certificato da parte del Cliente, come del pari nel caso di negligenza, incuria, dolo o comunque inosservanza delle presenti Norme. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla Banca per danni diretti e/o indiretti causati dall'utilizzazione o mancata utilizzazione del Certificato. Art. 8 - Obblighi del Cliente A titolo meramente esemplificativo, senza pregiudizio per eventuali negligenze ed omissioni che in base alla regolamentazione vigente siano attribuibili al Cliente, lo stesso deve garantire: - la correttezza e la completezza delle informazioni fornite alla Banca per la richiesta del rilascio del Certificato; - la protezione e conservazione delle proprie chiavi private secondo i criteri stabiliti dalla Certification Authority utilizzati per il rilascio della firma o eventuali criteri aggiuntivi peculiari delle applicazioni per la quale il Certificato è utilizzato; - l'utilizzo delle chiavi per i soli scopi consentiti dalla Certification Authority utilizzati per il rilascio della firma e dalle vigenti leggi nazionali ed internazionali; - l'esecuzione della verifica dei certificati ricevuti; - la protezione e la conservazione in un luogo sicuro della busta di Registration Identification consegnata per l'autenticazione della richiesta di certificato. Il Cliente deve inoltre: - informare l'autorità competente, in caso di smarrimento o sottrazione del dispositivo di firma; - richiedere l'immediata revoca delle certificazioni relative alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o che risultino essere difettosi. Il Cliente riconosce che il dispositivo di firma è personale e si impegna, pertanto, a non cederlo o darlo in uso a terzi. Art. 9 - Revoca e Sospensione del Certificato La CA può eseguire la revoca o sospensione del Certificato su propria iniziativa, su segnalazione della Banca ovvero anche del Cliente stesso nel caso si verifichino alcune circostanze, fra le quali, indichiamo a titolo meramente esemplificativo: - compromissione della chiave privata (sottrazione, pubblicizzazione o corruzione fisica); - cambiamento dei dati personali sul Certificato; - sospetto di abusi o falsificazioni; - violazione delle procedure previste nel Manuale Operativo. Art Corrispettivi Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per il rilascio e/o il rinnovo del/i Certificato/i. La fatturazione a carico del Cliente verrà effettuata direttamente dalla RA la quale provvederà all'addebito dei corrispettivi dovuti sul conto corrente indicato nel Modulo di richiesta di adesione al Servizio. A tal fine la Banca viene irrevocabilmente autorizzata, senza che alcunché possa esserle opposto, ad addebitare tali importi sul predetto conto corrente. Art Durata Il Certificato ha un periodo di validità triennale ed è rinnovabile per un identico periodo. Il nuovo Certificato avrà validità a partire dalla relativa data di pubblicazione. In assenza di esplicita richiesta di rinnovo il Certificato perderà automaticamente efficacia alla data di scadenza e, pertanto, da tale data non sarà più possibile effettuare operazioni dispositive. Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag.13/17

14 Titolo III Condizioni generali relative al Servizio C.B.I. offerto con la versione Plus Sezione I - Norme generali Art. 1 - Premesse Le premesse, gli Standard Tecnici C.B.I., resi disponibili sul Sito Web gli altri allegati ed i documenti richiamati dalle presenti condizioni, così come le loro eventuali modifiche ed integrazioni, formano parte integrante del presente Contratto. Art. 2 - Oggetto del Contratto Il Servizio consente al Cliente, attraverso il collegamento telematico, di accentrare e smistare, tramite la Banca Proponente, i flussi elettronici relativi alla propria operatività finanziaria e commerciale che il Cliente stesso, da un lato, e le Banche e le Imprese, dall'altro si scambiano per inviarsi messaggi relativi alle operazioni bancarie e commerciali standardizzate previsti dagli Standard Tecnici C.B.I.. Nei casi in cui il Cliente faccia parte di un Gruppo e ne gestisca i rapporti finanziari con modalità accentrate, e in tutti gli altri casi previsti dal Servizio, di gestione di flussi di terzi, il Cliente, attraverso collegamento telematico, può accentrare e smistare tramite la Banca Proponente anche i flussi elettronici relativi all'operatività finanziaria e commerciale di tutti i soggetti facenti parte del medesimo Gruppo ovvero di soggetti terzi, in entrambi i casi anch'essi Clienti del Servizio. Il Cliente che, ai sensi del comma precedente, si avvale del collegamento telematico di altro Cliente resta responsabile dell'operato del soggetto che svolge l'attività di collegamento previste dal presente Contratto. Art. 3 - Collegamento e colloquio Per poter usufruire del servizio il Cliente è tenuto a dotarsi di una "stazione di lavoro", di un modem e di un collegamento telematico. Le apparecchiature ed i programmi utilizzati dal Cliente devono rispondere alle specifiche tecniche indicate nel Manuale Utente e devono essere mantenuti idonei ed affidabili, anche in relazione ad eventuali successive modifiche delle specifiche tecniche. La funzionalità delle apparecchiature e dei programmi previsti dal comma precedente deve essere sottoposta a verifica da parte della Banca con la collaborazione del Cliente, che deve porsi a disposizione della prima per l'effettuazione dei test di prova. Art. 4 La Banca Proponente si riserva la facoltà di delegare, in tutto o in parte, le attività previste a suo carico dal presente Contratto ad altri soggetti, del cui operato resta responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15 e 16, la Banca stessa. Art. 5 La Banca, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso. Art. 6 In caso di modifiche delle specifiche tecniche di cui al precedente art. 3 che comportino necessità di interventi tecnico operativi odorganizzativi da parte del Cliente, la Banca dovrà darne comunicazione preventiva, per iscritto ovvero con altro mezzo che ne consenta comunque la prova.. Art. 7 Il Cliente, sulla base di contratti di collegamento telematico, è tenuto a concordare con la Banca, nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei termini indicati nel Manuale Utente, le modalità di attivazione e di gestione del collegamento. Art. 8 La Banca indica al Cliente, nel Manuale Utente, le procedure e gli strumenti necessari per le operazioni di identificazione, bilateralmente efficace, delle parti, da eseguire all'atto dell'avvio del collegamento e/o durante i successivi scambi di flussi. I flussi elettronici devono essere predisposti secondo gli standard Tecnici C.B.I. Il Cliente, fermi restando i controlli di carattere formale previsti dall'art. 12, è responsabile del contenuto dei flussi elettronici inviati tramite il Servizio. Il Cliente dichiara inoltre di tenere indenne la Banca da ogni conseguenza dannosa o molestia che potesse derivare anche da parte di terzi. Art. 9 - Erogazione del Servizio L'utilizzo del Servizio è consentito nei giorni e negli orari di funzionamento tempo per tempo stabiliti e comunicati per iscritto dalla Banca. La Banca si riserva la facoltà di sospendere il funzionamento del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse alla efficienza e/o alla sicurezza del Servizio medesimo. In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca provvederà a darne comunicazione, con qualunque mezzo, appena possibile. Art. 10 I flussi elettronici si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto dagli Standard Tecnici C.B.I. Art. 11 La Banca garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati e ricevuti dal Cliente e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine la Banca provvede a comunicare al Cliente, oltre quanto già previsto al precedente art, 8, 1 comma, ogni modalità cui lo stesso deve attenersi per garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi inviati. La Banca è tenuta a non prendere conoscenza ed a non intervenire nel contenuto dei flussi elettronici destinati a Banche e Imprese e di quelli da tali soggetti provenienti. Art. 12 La Banca si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviatigli dal Cliente per il mancato rispetto degli standard concordati ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, nonché, in genere, delle specifiche modalità di erogazione del Servizio previste dal presente Contratto e dagli Standard Tecnici C.B.I. dandone immediata segnalazione al Cliente stesso. Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag.14/17

15 Art. 13 Il Servizio prevede che la Banca Passiva destinataria dei flussi elettronici inviati dal Cliente provveda ad inoltrare a quest'ultimo, a fronte di ogni flusso dispositivo, un messaggio di "conferma di ricezione". Detto messaggio costituisce una semplice comunicazione di ricezione dei flussi. Il Servizio prevede inoltre che la Banca Passiva destinataria dei flussi elettronici inviati dal Cliente provveda ad inoltrare a quest'ultimo nei casi, con le modalità, i termini e gli effetti previsti dagli Standard Tecnici C.B.I. il "messaggio di presa in carico". Detto messaggio costituisce la comunicazione del soggetto destinatario dei medesimi flussi di essere in grado di elaborare le singole informazioni in esse contenute. Art. 14 La Banca, dopo aver effettuato positivamente i controlli di cui all'art. 8, è tenuta a garantire la corretta e tempestiva esecuzione del Servizio. Art. 15 Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi verificatisi presso la Banca o presso i soggetti utilizzati da quest'ultima per lo scambio dei flussi elettronici con le Banche Passive o altre Banche Proponenti, che determinino l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi elettronici, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio. Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca è tenuta a dare, con ogni mezzo, comunicazione della mancata esecuzione del Servizio. Art. 16 Per cause di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al soggetto presso il quale tale evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività previste dal Servizio. Art Conservazione dei dati di prova Il Cliente è tenuto a conservare, secondo quanto previsto dal presente Contratto, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica. Il Cliente prende atto che analogo obbligo grava su tutti glialtri soggetti destinatari dei flussi inviati dal medesimo Cliente. La registrazione delle disposizioni di incasso e pagamento potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti. Le registrazioni delle disposizioni d'incasso e pagamento dovranno essere conservate per un periodo di 12 mesi e quelle relative ai flussi informativi, ivi compresi gli esiti, per unperiodo di 15 giorni lavorativi. Limitatamente alle disposizioni di pagamento, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti, decorso il periodo di 12 mesi di cui al comma precedente, deve essere conservata, per il tempo richiesto dall'art cod.civ., a condizione che in caso di necessità i dati possano essere prodotti in forma leggibile. Art. 18 Nel caso in cui il Cliente rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, il Cliente stesso riconosce l'efficacia probatoria prevista dall'art. 17 alle registrazioni effettuate dalla Banca. In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17 farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta. Art Corrispettivi Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l'erogazione del Servizio ed indicati nel presente Contratto. Art Durata e recesso Il presente Contratto ha effetto dalla data di attivazione della prima postazione di lavoro del Cliente ed è a tempo indeterminato. Le parti contraenti hanno facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 1 mese rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante raccomandata con avviso di ritorno, da inviare anche alle Banche Passive con medesimo preavviso. Art. 21 Nel caso di recesso, sia della Banca che del Cliente, la Banca medesima è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno precedente la data di efficacia del recesso. Art Modifica delle condizioni La Banca ha facoltà di modificare in qualsiasi momento, in presenza di modifiche di leggi o di altre disposizioni regolamentari, amministrative o di rigidità per motivi di sicurezza o di efficienza, nonché in presenza di altro giustificato motivo, le condizioni normative del presente Servizio: La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati dal presente Contratto, rispettandole prescrizioni di cui agli artt. 118, 2 comma del D.Lgs. 1/9/93 n Le comunicazioni relative ai precedenti commi 1 e 2 saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente ovvero attraverso il servizio "Contabili on Line" (qualora accettato dal Cliente) ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data della stessa. Entro 60 giorni dalla data delle comunicazioni di cui ai precedente comma, il Cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Art Comunicazioni Le comunicazioni della Banca relative al Servizio regolato dal presente Contratto potranno essere effettuate anche da Cim Italia spa - Struttura Tecnica Delegata e saranno validamente eseguite all'indirizzo e ai diversi recapiti indicati nel frontespizio della presente o successivamente indicati per iscritto dal Cliente. Art Arbitrato Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali due saranno designati da ognuna delle due parti ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo tra di loro, ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di Milano. Allo stesso Presidente del Tribunale spetterà di nominare l'arbitro che una delle parti avesse omesso di designare, purché siano decorsi venti giorni dall'invito a designarlo formulato dall'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma, fatto salvo il diritto al contraddittorio. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si applicano le norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato (artt ). Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag.15/17

16 Sezione II - Funzione C.B.I. ( Corporate Banking Interbancario) Art. 25 Il Servizio consente di trasmettere istruzioni o ricevere informazioni per la gamma di operazioni previste dagli Standard Tecnici C.B.I.. e suddivise in obbligatorie o facoltative a seconda che tutte le Banche aderenti al Servizio siano, rispettivamente, tenute o solo facoltizzate a prenderle in carico nei confronti della propria clientela. Art. 26 Il Cliente è tenuto a concordare con ciascuna Banca Passiva le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio tra quelle che la singola Banca Passiva è in grado di eseguire e ad autorizzarle ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, assumendosi la responsabilità dell'autenticità, dell'esattezza e della completezza delle medesime istruzioni. A tal fine il Cliente deve utilizzare, nei confronti delle Banche diverse dalla presente Banca Proponente, lo schema di lettera reso disponibile sul sito Web e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il Servizio da parte della singola Banca Passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima Banca. Art. 27 Il Cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici previsti dall'art. 26 almeno entro 6 ore lavorative precedenti al termine massimo previsto dai contratti stipulati dal Cliente stesso con le singole Banche Passive per l'erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti. Il Cliente garantisce l'autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati. Ai sensi del presente articolo, si considerano ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 7.00 e le ore dei giorni della settimana dal Lunedì al Venerdì. Art. 28 Le informazioni contabili concernenti i rapporti in essere presso la Banca Proponente e le Banche Passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di registrazione in conto e vengono quotidianamente poste a disposizione del Cliente al più tardi entro le ore 8.00, alla condizione che le Banche Passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni. Art. 29 Nel caso di flussi elettronici rispetto ai quali la Banca Proponente opera anche come Banca Passiva si applicano le norme riportate nel successivo art. 30. Art. 30 La Banca si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e pagamento, le istruzioni ricevute mediante il Servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal Cliente medesimo. La Banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute. La Banca si impegna ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del Cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea. La "conferma di ricezione" deve essere inviata o messa a disposizione dalla Banca nel corso dell'arco temporale di un'ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e pagamento. Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag.16/17

17 D'accordo sul contenuto della Vostra lettera, confermo/confermiamo che le norme che disciplineranno i nostri rapporti sono quelle avanti citate. luogo e data firma del Cliente Nel dichiarare che unesemplare delle presenti condizioni mi/ci é stato da Voi consegnato, approvo/approviamo specificamente - sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. - le seguenti clausole: ai Titolo I - Condizioni Generali Art. 4 - (condizioni per l'utilizzo del Servizio); Art. 6 - (disponibilità del Servizio); Art. 9 - (smarrimento e furto delle chiavi elettroniche); Art (rischi); Art (obblighi del Cliente); Art (limitazioni di responsabilità); Art (durata del contratto); Art (risoluzione del contratto); Art (determinazione e modifica delle condizioni); Art. 23, comma 2 - (deroga di competenza giudiziaria). Titolo II - Condizioni generali per il rilascio dei Certificati di Firma Digitale Art. 6 - (responsabilità del Cliente); Art. 7 - (limitazione di responsabilità); Art. 8 - (obblighi del Cliente); Titolo III - Norme che regolano il Servizio C.B.I. offerto con la versione Plus Sezione I - Norme generali Art. 5 - (facoltà di apportare modifiche alle specifiche tecniche); Art. 9, 2 comma - (sospensione dell'erogazione del Servizio); Art (facoltà di bloccare i flussi non conformi); Art (efficacia probatoria delle registrazioni); Art (modifica delle condizioni); Art (arbitrato) Sezione II - Funzione C.B.I. Art. 27, 2 comma (irrevocabilità delle istruzioni); Art. 30, comma 2. luogo e data firma del Cliente Mod.4392 PC Ed. 02/2009 Copia per la Banca Pag.17/17

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