Proprietà Intellettuale - Diritto d autore Proprietà industriale

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1 La proprietà intellettuale Michela Rossi Proprietà Intellettuale - Diritto d autore Proprietà industriale L espressione proprietà intellettuale sintetizza un insieme di istituti che attribuiscono un diritto di esclusiva all impresa innovatrice (le cosiddette privative industriali). Rientrano nella categoria della proprietà intellettuale il diritto d autore, i segni distintivi e le invenzioni industriali. Proprietà intellettuale [Fonte: ] Proprietà industriale D.Lgs. 30/2005 Diritto d autore Legge 633/41 1

2 Proprietà industriale D.lgs. 30/2005 Art Diritti di proprietà industriale 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Art. 2.- Costituzione ed acquisto dei diritti 1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. 2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. 3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. 4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine Marchio D.lgs. 30/2005 Marchio: è un segno idoneo a distinguere i propri prodotti o servizi da quelli della concorrenza. Art Oggetto della registrazione Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare: la registrazione del marchio conferisce al titolare, persona fisica o giuridica, il diritto di valersene in modo esclusivo per contraddistinguere prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato. Requisiti per la registrazione: novità, capacità distintiva, liceità. 2

3 Brevetto D.lgs. 30/2005 Un brevetto tutela e valorizza un innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo e territorialmente limitato di sfruttamento sull oggetto del brevetto stesso (per es. invenzione), consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. Art Oggetto del brevetto (Fonte: Ministero dello sviluppo economico) [ ] 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. [...] Requisiti brevettabilità: novità (art. 46), originalità (art. 48), industrialità (art. 49), liceità (art. 50). Brevetto titolarità - D.lgs. 30/2005 Art Invenzioni dei dipendenti 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonchè del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto. 3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. 3

4 Brevetto titolarità D.lgs. 30/2005 Art Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca 1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore é titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione. 2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. Il diritto d autore 4

5 Diritto d autore: oggetto della tutela Art. 1. l.d.a. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Art. 2. In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; (...) 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; Diritto d autore: oggetto della tutela Elementi costitutivi dell opera dell ingegno: creatività e originalità. Art. 4. l.d.a. [opere derivate] Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. È considerato autore dell opera derivata l elaboratore, nei limiti del suo lavoro. 5

6 Diritto d autore: titolarità del diritto Il titolo originario dell acquisto del diritto d autore è costituito dalla creazione dell opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. (art. 6 l.d.a.) Il diritto si acquista al momento della creazione Il titolare del diritto è l autore dell opera dell ingegno. È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa. (art. 8 l.d.a.) Persona fisica Persona giuridica Art. 11. l.d.a. Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. Diritto d autore: titolarità del diritto Titolari del diritto d autore sull opera dell ingegno possono essere anche più soggetti: Opera in comunione: diritto d autore appartiene a tutti i coautori; Opere collettive: [ ] costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. (art. 3 art. 7 art. 38 l.d.a.) In questo caso è considerato autore chi ne organizza e dirige la creazione. 6

7 Diritto d autore: contenuto diritti di utilizzazione economica (artt bis l.d.a.) Il diritto d autore diritti morali (artt l.d.a.) La componente patrimoniale del diritto d autore è descritta nell art. 12 l.d.a. a norma del quale l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. Diritto d autore: diritti di utilizzazione economica Il diritto esclusivo di riprodurre (art. 13 l.d.a.) Il diritto esclusivo di trascrivere (art. 14 l.d.a.) Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (art. 15 l.d.a.) Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera (art. 16 l.d.a.) Il diritto esclusivo di distribuzione (art. 17 l.d.a.) Il diritto esclusivo di tradurre (art. 18 l.d.a.) Il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito (art. 18bis l.d.a.) 7

8 Diritto d autore: diritti di utilizzazione economica Art. 107 l.d.a. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge Art. 110 l.d.a. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto Diritto d autore: durata dei diritti di utilizzazione economica Il principio generale in ordine alla durata della protezione delle privative economiche ne sancisce la sussistenza per tutta la vita dell autore e sino al termine del 70esimo anno solare dopo la sua morte. (art. 25 l.d.a.) Art. 29. l.d.a. La durata dei diritti esclusivi di utilizzo economico spettanti, a termini dell art. 11, alle Amministrazioni dello stato, alle province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di 20 anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a 2 anni, trascorsi i quali, l autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti. Il termine per il computo della durata decorre dal 1 gennaio dell anno successivo al fatto giuridico rilevante 8

9 Diritto d autore: i diritti morali Accanto ai diritti di utilizzazione economica il diritto d autore prevede anche un diritto morale d autore (posto, come visto, a presidio della sua personalità). Il diritto morale si articola nei seguenti diritti: diritto di paternità diritto di integrità diritto all inedito diritto al ripensamento o di ritrattazione Diritto d autore: caratteristiche diritti modali e patrimoniali Diritti di utilizzazione economica Diritti morali Esclusivi Autonomi Limitati nel tempo Non generici Imprescrittibili Irrinunciabili Inalienabili Indipendenti dai diritti patrimoniali 9

10 Eccezioni e limitazioni art. 71.sexies l.d.a. [La copia privata] I titolari dei diritti sono tenuti a consentire la possibilità di effettuare una copia privata in presenza però - di determinate condizioni: che si tratti di un unico esemplare realizzata da persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo del materiale protetto o vi abbia avuto accesso legittimo destinata ad uso esclusivamente personale eseguita senza scopo di lucro o fini direttamente o indirettamente commerciali nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui all art. 102 quater, le quali d altra parte devono consentire che la persona fisica legittimata possa effettuare la copia privata non in contrasto con lo sfruttamento normale dell opera o degli altri materiali e non portatrice di un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti. Eccezioni e limitazioni art. 71.septies l.d.a. [equo compenso] Per compensare l implicita violazione della privativa di riproduzione viene introdotto un diritto di credito verso chi produce o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi e supporti di registrazione audio e video, comprese le memorie fisse o trasferibili (es. videoregistratori, registratori, DVD vergini). Una percentuale del prezzo di acquisto di tali apparecchi e supporti destinata alla comunità degli autori ed editori. viene Il compito di riscuotere e poi distribuire i compensi è affidato alla SIAE 10

11 Eccezioni e limitazioni Art. 68. l.d.a. 1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. 2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. 4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio àmbito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'istat per i libri. 5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato. 6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore. Eccezioni e limitazioni Art. 69. l.d.a. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, ed ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini. 2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici. Art. 70. l.d.a. 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. 11

12 Diritto d autore: i diritti connessi Accanto al diritto d autore, la L. 633/41 riconosce un altra categoria di diritti connessi al suo esercizio che sorgono in capo a coloro che, con la propria attività e creatività, intervengono sull opera dell ingegno (produttori di opere cinematografiche, interpreti, esecutori). Sono elencati nel Titolo II della L. 633/41 intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore". Rientrano nei diritti connessi: Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi - artt. da 72 a 78.bis l.d.a. Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento art. 78.ter l.d.a. Diritti degli artisti interpreti ed esecutori artt. da 80 a 85.bis l.d.a. Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio - artt. 85.quater e 85.quinquies l.d.a. Diritti relativi alle fotografie - artt. da 87 a 92 l.d.a. Diritto d autore: la fotografia La fotografia è tutelata dal diritto d autore quando presenta il carattere della creatività, diversamente si applicano le norme sui diritti connessi (artt. 87 e ss. l.d.a.) Art. 2. l.d.a. In particolare sono comprese nella protezione: [...] 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; Creatività: consentire di riconoscere l impronta personale del suo autore. Art. 87. l.d.a. Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici Art. 88. l.d.a. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni [ ] di questo titolo per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. [.] 12

13 Diritto d autore: il ritratto Art. 96 l.d.a. il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa Art. 97 l.d.a. non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell immagine è giustificata dalla notorietà o dall ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico. Secondo la giurisprudenza rientrano nella definizione di ritratto anche le raffigurazioni che, seppure prive di fedeltà assoluta, siano in grado di creare un collegamento tra l immagine e la persona. Art. 10 c.c. - Abuso dell immagine altrui qualora l immagine di una persona o dei genitori, del coniuge e dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l autorità giudiziaria, su richiesta dell interessato, può disporre che cessi l abuso, salvo il risarcimento del danno Il ritratto è anche un dato personale (qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale) quindi salvo le norme sull attività giornalistica trova piena applicazione il Codice privacy e, in particolare, le sue norme sulla necessità di informativa completa all interessato e consenso. Art. 595 c.p. Diffamazione Tutela del software 13

14 Tutela del software Il programma per elaboratore è costituito essenzialmente da una serie di istruzioni scritte in diversi linguaggi informatici, che una volta immesse nel computer acquisiscono un ruolo funzionale pratico. Queste istruzioni possono essere espresse in un linguaggio comprensibile all uomo e al calcolatore ma non eseguibili (detto CODICE SORGENTE) oppure solo alla macchina che le riceve ed elabora cioè in linguaggio macchina (binario) (detto CODICE OGGETTO) Il risultato della compilazione - cioè il codice oggetto - può essere registrato sul disco del calcolatore e può essere utilizzato senza la necessità di risalire al sorgente. Da un punto di vista giuridico, il software costituisce una creazione intellettuale. Le creazioni intellettuali nell'ordinamento giuridico italiano possono essere ricondotte a due distinte categorie: quella delle invenzioni industriali e quella delle opere dell'ingegno. Tutela del software Art. 1 l.d.a. [ ] Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Conv. di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con L. 399/78, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell autore Art. 2. l.d.a. In particolare sono comprese nella protezione: [...] 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; Requisito della creatività e originalità soggettiva 14

15 Tutela del software: titolarità del diritto d autore Il diritto nasce automaticamente, in capo all autore, al momento della creazione del programma Nel caso in cui l autore del programma sia un LAVORATORE DIPENDENTE nello svolgimento delle proprie mansioni o su indicazione del datore di lavoro, salvo diversa pattuizione tra le parti, i diritti morali spetteranno al dipendente e i diritti patrimoniali al datore di lavoro. (art. 12.bis l.d.a.) Tutela del software: diritti patrimoniali Art. 64.bis l.d.a. I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. 15

16 Tutela del software: Eccezioni e limitazioni Negli articoli 64.ter e 64.quater, sono individuate ulteriori eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo del programmatore in favore degli utilizzatori legittimi. Art. 64-ter l.d.a. 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle. Tutela del software: Decompilazione Art. 64-quater l.d.a. 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore. 16

17 Software e diritto d autore: le licenze d uso Qualunque attività sul software deve avvenire dietro consenso dell autore Quando l autore pone in vendita o comunque distribuisce il suo software, deve però consentire che l acquirente eserciti almeno una parte dei diritti esclusivi, altrimenti il software risulterebbe del tutto inutilizzabile. Questo consenso, per il software destinato al grande pubblico, si realizza attraverso la c.d. LICENZA D USO. La licenza d uso è un contratto con il quale si distribuisce software. L accettazione della licenza può avvenire in diversi modi: - durante la fase di installazione; - prima di eseguire il download (nei software distribuiti online) - con l apertura della custodia del software (c.d. Licenza a strappo) Software proprietario A seconda del tipo di software che si vuole distribuire cambia il contenuto della licenza d uso. Software proprietario In generale, è concesso dietro il pagamento di un prezzo, con contratto di licenza d uso predisposto dalla software house che permette l uso di una sola copia del software (spesso su un solo computer), vieta la distribuzione, la modifica e ogni altra attività riservata all autore dalla legge. Il software è distribuito esclusivamente in formato binario (c.d. eseguibile). EULA (End-User License Agreement) Misure tecnologiche di protezione 17

18 Software libero e open source Software libero e software open source: in entrambi i casi si fa riferimento ai programmi per elaboratori rilasciati e distribuiti senza tenere segreto il codice sorgente, ossia l insieme delle istruzioni redatte in un apposito linguaggio di programmazione che, compilato in linguaggio macchina a seguito della sua sottoposizione all azione del software compilatore, viene trasformato in codice oggetto, eseguibile dall elaboratore elettronico su cui viene installato. Diversa però è la filosofia che sta alla base dei due movimenti culturali: quello del software libero e quello del software open source. Licenza GNU GPL e Licenza GNU LGPL Licenze Open Source Software libero Un programma è software libero se gli utenti del programma godono delle quattro libertà fondamentali: Libertà di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi scopo (libertà 0). Libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità (libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2). Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti da voi apportati (e le vostre versioni modificate in genere), in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. Un programma è software libero se l'utente ha tutte queste libertà in modo adeguato. Altrimenti diciamo che è non libero. Quindi è una questione di libertà, non di prezzo. Queste libertà per essere reali devono essere permanenti e irrevocabili fintanto che non si fa qualcosa di sbagliato: se lo sviluppatore del software ha il potere di revocare la licenza, o di sostituirla retroattivamente con una più restrittiva, anche senza che l'utente sia causa di tale revoca, il software non è libero. [Fonte: ] 18

19 Licenze Software libero Buona parte del software libero viene distribuito con la licenza GNU GPL che si basa sul meccanismo del copyleft ideato da Stallman. Mentre il copyright è tradizionalmente usato per garantire che tutti i diritti sul software, salvo il mero uso, possano essere di fatto esercitati esclusivamente dal titolare dei diritti Stessi, il copyleft è il metodo utilizzato per garantire che il software creato e inizialmente distribuito come software libero rimanga per sempre software libero. Il copyleft indica un diverso uso del copyright. Dal punto di vista giuridico, il copyleft si attua mediante l inserimento nella licenza d uso di una o più clausole che legano la concessione della facoltà d uso, copia, modifica e distribuzione del software all obbligo, per il licenziatario, di concedere a sua volta le stesse facoltà si suoi aventi causa, alle stesse condizioni della licenza originaria. Problema della viralità Licenza Software open source Secondo la Open Source Definition affinché si possa parlare di una licenza open source è necessario che tale licenza soddisfi contemporaneamente determinate condizioni Ridistribuzione libera. Codice sorgente. Opere derivate. Integrità del codice sorgente dell'autore. Nessuna discriminazione contro persone o gruppi. Nessuna discriminazione di settori.. Distribuzione della licenza. La licenza non dev'essere specifica a un prodotto. La licenza non deve contaminare altro software. La licenza deve essere tecnologicamente neutra. Una licenza open source autorizza chiunque ad usare, modificare, integrare, riprodurre, duplicare e distribuire un programma (o qualsiasi lavoro tutelato dalle norme sul diritto d'autore), anche a scopi commerciali. 19

20 Creative Commons Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati". Il detentore dei diritti può non autorizzare usi prevalentemente commerciali dell'opera (opzione Non commerciale, acronimo inglese: NC) o la creazione di opere derivate (Non opere derivate: ND); e se sono possibili opere derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria (Condividi allo stesso modo: SA). Le combinazioni di queste scelte generano le sei licenze CC, disponibili anche nella versione italiana. Creative Commons (Fonte: 20

21 Creative commons Commons deed (Fonte: Creative commons Legal code (Fonte: 21

22 Tutela delle banche dati Banche dati e diritto d autore Diritto d autore Diritto d autore Dirittodel costitutore Contenuto della banca di dati Struttura della banca di dati Contenuto della banca di dati l.d.a. artt. 64.quinquies e 64.sexies l.d.a. artt. 102.bis e 102.ter l.d.a. 22

23 Tutela della banche dati Art. 1 comma 2 l.d.a. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore [ ], nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell autore. Art. 2 comma 1 n. 9 l.d.a. [ ] le banche di dati di cui al secondo comma dell articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto. Oggetto della tutela è la STRUTTURA e non il contenuto Tutela della banche dati Articolo 64.quinquies l.d.a. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b). 23

24 Tutela delle banche dati Art. 6 l.d.a. Il titolo originario dell acquisto del diritto d autore è costituito dalla creazione dell opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Art. 12.bis l.d.a. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Art. 107 l.d.a. I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo. Art.10 l.d.a. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Tutela delle banche dati Art. 64.sexies l.d.a. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. 24

25 Tutela delle banche dati Art. 64.sexies l.d.a. (commi 2 e 4) Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64- quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. [ ] le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati Tutela delle banche dati Art. 25 l.d.a. I diritti di utilizzazione economica dell opera durano tutta la vita dell autore e sino a 70 anni dopo la sua morte. Il diritto morale d autore, nella sua quadrupla articolazione, è irrinunciabile, imprescrittibile, inalienabile, indipendente dai diritti di utilizzazione economica. 25

26 Il diritto del costitutore Art. 102 bis l.d.a. Ai fini del presente titolo si intende per: a) Costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, messi finanziari, tempo o lavoro; Il diritto del costitutore Art. 102.bis l.d.a. (comma 3) Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alla condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. Art bis l.d.a. (comma 9) Non sono consentiti l estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati. 26

27 Il diritto del costitutore Estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. Reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Il diritto del costitutore Art. 102.bis l.d.a. (comma 2) La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell Unione europea. (Principio di esaurimento) Art. 102.bis l.d.a. (comma 10) Il diritto del costitutore può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge. 27

28 Il diritto del costitutore Art. 102.bis l.d.a. (commi 6 e 7) Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi 15 anni dal 1 gennaio dell anno successivo alla data del completamento stesso. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. Il diritto del costitutore Art. 102.bis l.d.a. (comma 8) Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 28

29 Il costitutore Art. 102.ter l.d.a. (commi 1 e 2) L utente legittimo di una banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca e non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati. Il diritto del costitutore Art. 102.ter l.d.a. (comma 3) [ ] non sono soggette all autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall utente legittimo. Se l utente legittimo è autorizzato ad effettuare l estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 29

30 Il diritto del costitutore Art. 71.decies l.d.a Le eccezioni e limitazioni al diritto d autore contenute nel presente capo si applicano anche ai [ ] nonché al capo I del Titolo II.bis (Diritti del costitutore di una banca di dati) L impianto sanzionatorio 30

31 Sistema di difesa e sanzioni civili Sono previste dagli articoli da 156 a 170 e hanno lo scopo di proteggere il titolare del diritto dalle violazioni dei diritti a lui riconosciuti Le azioni possono avere per oggetto: 1) l'accertamento della titolarità del diritto; 2) l'inibitoria dell'attività illegittima in violazione del diritto; 3) la rimozione e la distruzione degli esemplari che costituiscono il frutto dell'illecito accertato; 4) il risarcimento del danno subito dal titolare del diritto leso. Sanzioni penali Sezione II Difese e sanzioni penali Art l.d.a. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire ) a euro (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un opera dell ingegno protetta, o parte di essa; [ ] Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. 31

32 Sanzioni penali Sezione II Difese e sanzioni penali Art l.d.a. [.] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire ), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro (due a dieci milioni di lire) Sanzioni penali tutela del software Art. 171.bis. l.d.a. (comma 1) Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro a euro La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro se il fatto è di rilevante gravità. 32

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