CHE COS È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PERCHÉ SI TUTELA. Emanuele Montelione

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1 CHE COS È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PERCHÉ SI TUTELA

2 Chi sono - Avvocato - Consulente in Proprietà Industriale - Responsabile Scientifico progetto «Marchi e Disegni Comunitari» - Dottore di ricerca

3 Obiettivi di questa lezione - Fornire i rudimenti giuridici per la tutela e la valorizzazione delle vostre creazioni intellettuali - Indicare come/dove fare le ricerche preventive per la verifica di diritti di terzi

4 La proprietà intellettuale Nel linguaggio corrente le espressioni proprietà intellettuale e proprietà industriale sono equivalenti. Dal punto di vista giuridico no.

5 Definizione normativa di proprietà industriale Art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. No. 30/2005) l espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali

6 La proprietà intellettuale L espressione proprietà intellettuale comprende tutto ciò che può essere ricondotto al diritto d autore ovvero ai diritti sulle opere dell ingegno di carattere creativo che appartengono al campo delle arti (ad es. musica, cinema, teatro, letteratura, arti visive, figurative, sculture et cetera fino a comprendere il software e le banche dati)

7 La proprietà intellettuale La normativa di riferimento in materia di diritto d autore è la Legge No. 633 del 1941 e le successive modifiche

8 Definizione Proprietà Industriale Articolo 1 CPI l espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali

9 Modalità di costituzione ed acquisto dei diritti Articolo 2 CPI I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale segue

10 Modalità di costituzione ed acquisto dei diritti Articolo 2 CPI Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori segue

11 Modalità di costituzione ed acquisto dei diritti Articolo 2 CPI Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

12 Modalità di costituzione ed acquisto dei diritti Articolo 2 CPI L attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice

13 Disposizioni generali e principi fondamentali Articolo 3 CPI Trattamento dello straniero Stesso trattamento accordato ai cittadini italiani viene accordato ai cittadini di ciascun Stato facente parte della Convenzione di Parigi e/o della Organizzazione Mondiale del Commercio

14 Disposizioni generali e principi fondamentali Articolo 3 CPI Trattamento dello straniero Ai cittadini di Paesi che non fanno parte della Convenzione di Parigi e/o della Organizzazione Mondiale del Commercio viene accordato lo stesso trattamento dei cittadini italiani se vi è reciprocità

15 Disposizioni generali e principi fondamentali Articolo 4 CPI Priorità Articolo 5 CPI Esaurimento Articolo 6 CPI - Comunione

16 Elenco diritti di proprietà industriale Sezione I: i marchi Sezione II: le indicazioni geografiche Sezione III: Disegni o modelli Sezione IV: Invenzioni Sezione V: Modelli di utilità Sezione VI: Topografie dei prodotti a semiconduttori Sezione VII: Informazioni segrete Sezione VIII: Nuove varietà vegetali

17 Il Marchio Definizione di marchio (implicitamente ricavata dall art. 7) segno che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi

18 Il Marchio Definizione di segno (esplicitamente ricavata dall art. 7) parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese

19 Il Marchio Tipologie di segni registrabili come marchi nominativi grafici misti tridimensionali sonori olfattivi Slogan e tutto ciò che possa contraddistinguere un prodotto o un servizio

20 Il Marchio Requisiti per la registrabilità Distintività Novità Liceità Non decettività

21 Il Marchio Articolo 8 Nomi di persona: Se diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall avente diritto, o con il consenso di questi

22 Il Marchio Articolo 8 I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso

23 Il Marchio Articolo 9 - Marchi di forma triplice test Forma non standardizzata Forma non funzionale Forma che non da valore sostanziale al prodotto

24 Esempi di marchi di forma problematici

25 Esempi di marchi di forma problematici

26 Il Marchio Articolo 11 CPI Marchi collettivi La funzione giuridicamente protetta è il mantenimento dello standard qualitativo dei prodotti Vi possono essere problemi di legittimazione Vi è sempre la necessità del Regolamento d uso Possibili conflitti con DOP/IGP o con prodotti tradizionali alimentari

27 Indicazioni geografiche Articolo 29 CPI Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all ambiente geografico d origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

28 Indicazioni geografiche Continua a mancare una legge quadro È sempre applicabile la normativa sulla pubblicità ingannevole [codice del consumo] È sempre applicabile la normativa sulla frode in commercio [diritto penale]

29 Indicazioni geografiche In ambito agroalimentare e per i vini la normativa di riferimento è sempre la normativa comunitaria

30 La tutela del design Nozione di disegno l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento

31 La tutela del design Nozione di prodotto ai fini della registrazione del disegno qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori

32 La tutela del design Requisiti di validità del disegno Novità Carattere individuale Liceità

33 La tutela del design Nozione di carattere individuale Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico

34 La tutela del design Durata della protezione del disegno Tre anni se non registrato (Regolamento CE No. 6/2002) Fino a venticinque anni se registrato

35 Esercitazione Pratica Ricerche sulle banche dati e-search Plus e DesignView

36 Il Brevetto Definizione implicita di Brevetto È un documento concesso da una autorità governativa che conferisce al titolare il diritto di escludere soggetti terzi dallo sfruttamento commerciale dell oggetto dell invenzione/innovazione

37 Il Brevetto Definizione implicita di Brevetto Per la collettività incentivo all innovazione scientifica e tecnologica possibilità di libero sfruttamento dopo 10/20 anni

38 Il Brevetto Definizione implicita di Brevetto Per il titolare: recupero delle spese di ricerca e sviluppo e di quelle per la brevettazione mediante esclusiva di 10/20 anni capitali da reinvestire in nuova ricerca

39 Il Brevetto Cos è brevettabile Nuove LE INVENZIONI Inventive Applicabili industrialmente

40 Il Brevetto Cosa non è brevettabile (art 45) a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici, b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi di elaboratori, c) le presentazioni di informazioni; Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

41 Il Brevetto Cosa non è brevettabile (art 45) d) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. e) questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l attuazione di uno dei metodi nominati

42 Il Brevetto Cosa non è brevettabile (art 45) le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

43 Il Brevetto Novità (art 46) Un invenzione è nuova quando non fa parte dello stato dell arte Lo stato dell arte comprende tutto ciò che è stato reso pubblico (ovunque nel mondo) con una descrizione scritta o orale, una presentazione su Internet, un uso o qualsiasi altro mezzo, prima della data di deposito o di priorità della domanda di brevetto

44 Il Brevetto Attività inventiva (art 48) Un invenzione implica un attività inventiva se, rispetto a quanto è noto dallo stato dell arte, non risulta deducibile in modo ovvio per un esperto del settore

45 Il Brevetto Industrialità (art 49) Un invenzione è atta ad avere un applicabilità industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi tipo di industria, compresa quella agricola

46 Il Brevetto Liceità (art 50) Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all ordine pubblico o al buon costume. L attuazione di un invenzione non può essere considerata contraria all ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

47 Il Brevetto Sufficiente descrizione (art 51) L invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo affinché l esperto nel settore sia in grado di riprodurla senza sforzi inventivi

48 Il trasferimento di tecnologia La tecnologia si acquisisce Tramite contratto (cessione, licenza, contratto d opera) Tramite conferimento (società di persone e Srl) Automaticamente (invenzioni di servizio, invenzioni di azienda, contratto d opera) tramite copia (modalità illecita)

49 Il trasferimento di tecnologia Cessione Il cedente trasferisce al cessionario la titolarità del diritto di esclusiva sull invenzione brevettata È un contratto atipico a forma libera (quasi sempre scritta)

50 Il trasferimento di tecnologia Licenza Il licenziante trasferisce al licenziatario il solo diritto di godimento sull invenzione brevettata È un contratto atipico a forma libera (quasi sempre scritta)

51 Il trasferimento di tecnologia La Licenza può essere Esclusiva Semi-esclusiva (ad. es. esclusiva territoriale o merceologica)

52 Il trasferimento di tecnologia La Licenza può essere Senza Esclusiva Sub-licenza (ad. es. esclusiva territoriale o merceologica)

53 Il trasferimento di tecnologia Il corrispettivo della Licenza può essere: A Cifra fissa A Royalties (pagamenti periodici calcolati sull ammontare delle vendite relative al prodotto ) A Minimi garantiti

54 Il trasferimento di tecnologia Invenzioni di servizio (art. 64) Pendenza del rapporto di lavoro L attività inventiva deve essere l oggetto determinante ancorché non esclusivo del rapporto Retribuzione ad hoc per l attività inventiva

55 Il trasferimento di tecnologia Invenzioni di azienda (art. 64.2) Pendenza del rapporto di lavoro Nesso di causalità tra l attività del dipendente e l invenzione Assenza di retribuzione ad hoc per l attività inventiva

56 Il trasferimento di tecnologia Invenzioni occasionali (art. 64) Pendenza del rapporto di lavoro Assenza di nesso causale tra l attività del dipendente e l invenzione Connessione oggettiva con l attività di impresa datrice di lavoro

57 Il trasferimento di tecnologia Invenzioni occasionali (art. 64) Pendenza del rapporto di lavoro Assenza di nesso causale tra l attività del dipendente e l invenzione Connessione oggettiva con l attività di impresa datrice di lavoro

58 Il trasferimento di tecnologia Invenzioni occasionali (art. 64.3) Diritto di opzione per l uso, esclusivo o non esclusivo dell invenzione o per l acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l esercizio dell opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

59 Il trasferimento di tecnologia Ricerca universitaria e degli enti di ricerca Art. 65 CPI I diritti patrimoniali relativi alle invenzioni del ricercatore universitario o dipendente dell ente di ricerca appartengono in via originaria al ricercatore e non passano automaticamente all università o all ente di ricerca per effetto del contratto di lavoro

60 Il trasferimento di tecnologia Ricerca universitaria e degli enti di ricerca Art CPI Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell ambito della loro autonomia, stabiliscono l importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l uso dell invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

61 Il trasferimento di tecnologia Ricerca universitaria e degli enti di ricerca Art CPI In ogni caso, l inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

62 Il trasferimento di tecnologia Ricerca universitaria e degli enti di ricerca Art Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l inventore era dipendente al momento dell invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all inventore di esserne riconosciuto autore.

63 Il trasferimento di tecnologia Ricerca universitaria e degli enti di ricerca Art Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

64 La proprietà Intellettuale Sono protette ai sensi della legge sul diritto d autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

65 La proprietà Intellettuale In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; (segue)

66 La proprietà Intellettuale 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora

67 La proprietà Intellettuale 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II (1/c); 8) i programmi per elaboratore 9) Le banche di dati

68 La proprietà Intellettuale Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale

69 La proprietà Intellettuale L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

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