GUIDA al TIROCINIO e MODULISTICA

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1 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Studio in SCIENZE dell EDUCAZIONE Classe 18 Scienze dell educazione e della formazione GUIDA al TIROCINIO e MODULISTICA 1

2 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Studio in Scienze dell educazione REGOLAMENTO e PROCEDURA del TIROCINIO 1. FINALITA, AMBITI E CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO FONTI NORMATIVE La disciplina giuridica dei tirocini formativi e di orientamento è il risultato dei principi e criteri direttivi indicati nell art.18 della legge n.196/1997, a cui ha fatto seguito la normativa di dettaglio contenuta nel D.M. n. 142/1998 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all art 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio DEFINIZIONE E SCOPO DEL TIROCINIO Il tirocinio curriculare esterno (o stage esterno) è una attività formativa che prevede per lo studente un esperienza di inserimento lavorativo guidata e supervisionata presso aziende, enti pubblici o privati, cooperative, ONLUS, associazioni, centri di ricerca esterni all Ateneo. Il tirocinio curriculare esterno ha l obiettivo di realizzare, nell ambito del percorso formativo universitario dello studente, momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante il contatto diretto con il mondo del lavoro, preparando lo studente ad applicare alla realtà operativa le conoscenze e le competenze acquisite nei corsi accademici. La formazione conseguita nell ambito di un tirocinio è, non solo quella legata all acquisizione di competenze tecnico-professionali ma, soprattutto, quella relativa alla maturazione di competenze trasversali. Gli studenti iscritti al Corso di Studio triennale in Scienze dell Educazione sono tenuti ad effettuare, a partire dal secondo anno di corso, un tirocinio presso Servizi ed Enti pubblici e/o privati, sia in Italia che all estero. Scopo generale del tirocinio è di fornire allo/a studente/essa competenze teoriche, metodologiche ed operative in direzione professionalizzante. L insieme delle attività previste sono finalizzate a formare operatori in grado di programmare, gestire e coordinare interventi educativi individuali e di gruppo rivolti alla socializzazione, alla prevenzione e riabilitazione di diversificati soggetti sociali, nonché alla valutazione dell efficacia degli interventi realizzati. Più in specifico il tirocinio intende consentire allo/a studente/essa di entrare in contatto e di conoscere precisi ambienti operativi: i ruoli, le attività, i rapporti reciproci di coloro che vi operano, i modelli teorici e pragmatici cui si ispirano gli interventi, le norme, le strategie adottate e le routine quotidiane, così come le caratteristiche dei soggetti ai quali la struttura si rivolge e, più in generale, di tutti coloro con cui, a vario titolo, interagisce. Esso intende altresì consentire allo/a studente/essa 2

3 di definire il proprio ruolo di studente in formazione in stretto rapporto con le figure professionali ed educative presenti e di impiegare una serie di metodologie (osservative, valutative ed operative) in via di apprendimento o già apprese relative al saper fare ed al saper essere nelle diverse situazioni sociali. AMBITI Gli ambiti in cui è possibile effettuare il tirocinio sono in modo particolare i seguenti: SOCIO-EDUCATIVO SOCIO-SANITARIO E ASSISTENZIALE SOCIO-CULTURALE scuole per l infanzia, ludoteche, centri di orientamento scolastico, professionale e per le pari opportunità, centri ricreativi e sportivi, centri/attività di educazione alla salute e di tutela dell ambiente; centri di accoglienza e rivolti all integrazione sociale, comunità residenziali, consultori familiari, centri di salute mentale e di recupero dell handicap, centri anziani e case di riposo, interventi di strada, carcere; biblioteche, centri di lettura e documentazione, musei, laboratori artistici, centri teatrali 2. REGOLAMENTO a) L attività di tirocinio dello studente deve essere guidata e verificata da un Tutor professionale presso l azienda, ente o centro di ricerca, e da un Supervisore di Facoltà nominato fra i docenti del Corso di Studio. b) L attivazione del tirocinio prevede la pianificazione di un Progetto Formativo, concordato tra studente, Supervisore di Facoltà e Tutor aziendale, e la stipula di una Convenzione tra l Ateneo e l ente ospitante. L'attività di tirocinio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né deve essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale: ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità di eventuali danni. Il mancato rispetto delle predette condizioni provoca la decadenza della Convenzione. Non è considerata remunerazione l eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante o l erogazione da parte dell ente ospitante di contributi a titolo di rimborso spese. c) Il tirocinio dovrà essere effettuato presso strutture pubbliche e/o private le cui finalità siano compatibili con gli obiettivi formativi del Corso di Studio in Scienze dell educazione (vedi punto Ambiti Tirocinio ). d) Lo studente concorderà con il Tutor della struttura la data d inizio del tirocinio e gli orari di presenza ed, iniziato il tirocinio, terrà aggiornata la scheda inerente le ore effettuate, rilasciata dal Manager Didattico o scaricabile dal Sito del Corso. Lo studente concorderà inoltre con il Supervisore di Facoltà almeno un incontro (preferibilmente in presenza del Tutor) di verifica dell andamento del tirocinio. In queste occasioni il Supervisore potrà suggerire letture di approfondimento. e) Nel caso in cui il tirocinante non abbia raggiunto, in tutto o in parte, gli obiettivi prefissati, il 3

4 Consiglio del Corso di Studio stabilirà un supplemento di attività di tirocinio o la sua ripetizione presso la medesima o altra struttura ospitante. f) In caso di assenza, anche solo di un giorno, il tirocinante è tenuto ad avvertire il Tutor aziendale. In caso di assenza di durata superiore alla settimana, il tirocinante è tenuto ad avvertire il Supervisore di Facoltà. Solo per giustificati motivi è ammessa l interruzione dell attività di tirocinio che potrà essere ripresa, previa compilazione di una nuova modulistica, presso un altra struttura. Nel caso insorgano problemi di qualunque tipo nel rapporto con la struttura ospitante, lo studente è tenuto ad avvisare tempestivamente il Supervisore di Facoltà ed il Manager Didattico. g) Al termine del tirocinio il responsabile aziendale compilerà lo stampato fornito dalla Facoltà (modulo 4) per la valutazione dell attività di tirocinio svolta, che dovrà essere consegnata da parte dello studente al Supervisore di Facoltà, unitamente alla relazione di fine tirocinio da stilare in base alle indicazioni del modulo 3. Il Supervisore di Facoltà valuterà l esito del tirocinio con un voto compreso fra i 18 e i 30 trentesimi. Il tirocinante compilerà poi una valutazione del tirocinio (modulo 6) da consegnare al Manager Didattico. In base all attestazione di frequenza ai seminari, da ritirare a cura dello studente presso il Tutor del Corso di Studio, al voto della relazione sul tirocinio e al modulo 5 compilato dal Supervisore di Facoltà, la prof. Bastianoni, in qualità di Coordinatore del Servizio Tirocinio del Corso di Studio in Scienze dell educazione, provvederà a registrare il voto del tirocinio sul libretto dello studente e sull apposito registro depositato presso la Segreteria Studenti. h) Lo studente che abbia svolto esperienze, anche all estero, analoghe o assimilabili a quella di tirocinio, può chiedere che siano in tutto o in parte riconosciute, presentando una documentata richiesta al Consiglio di Corso di Studio (vedi modulo: Richiesta riconoscimento tirocinio). IL PROGETTO FORMATIVO Il Progetto Formativo rappresenta lo strumento di pianificazione e controllo dell attività. Viene predisposto a livello preliminare e utilizzato per il monitoraggio dello svolgimento del tirocinio stesso e per la valutazione finale basata sul conseguimento degli obiettivi dichiarati. Il Progetto Formativo deve specificare i seguenti requisiti: - obiettivi e modalità di svolgimento; questa parte del progetto ha una funzione formale di garanzia come testo che codifica il patto formativo/orientativo tra i soggetti e li impegna al rispetto degli accordi; esso è uno strumento di comunicazione tra i soggetti, volto a promuovere sinergie di intenti e di comportamenti. E inoltre uno strumento tecnico per impostare l esperienza, realizzarne il monitoraggio e valutarne in itinere la realizzazione; è uno strumento di verifica per ispezioni dell Ispettorato del Lavoro e per i funzionari regionali cui viene inoltrato per legge; - i nominativi del Supervisore di Facoltà e di quello aziendale; - gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi; - la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; deve esserci coerenza fra numero di ore settimanali previste, numero di mesi e obiettivi del tirocinio; - il settore aziendale di inserimento. Infine il Progetto Formativo dovrà essere firmato dal Supervisore di Facoltà, da un responsabile dell ente ospitante e dallo studente tirocinante. La parte relativa agli obiettivi del Progetto Formativo serve a specificare le competenze di base, tecnico-professionali e trasversali che si presume siano acquisite a fine percorso. Ciò è necessario ai 4

5 fini del riconoscimento di crediti formativi universitari e della certificazione dell esperienza formativa nel Supplemento al Diploma, rilasciato allo studente dopo il conseguimento del titolo di studio. I crediti formativi universitari sono attribuiti secondo il normale criterio di valutazione per cui 1 credito equivale a 25 ore di lavoro dello studente. Non è possibile predisporre un solo Progetto Formativo cumulativo presso lo stesso ente ospitante per più tirocinanti. LA CONVENZIONE La Convenzione stipulata tra Ateneo ed ente ospitante contiene le regole di svolgimento del tirocinio e definisce gli obblighi dei soggetti coinvolti. La convenzione viene stipulata solo in occasione del primo tirocinio con l ente ospitante; per i successivi tirocini con lo stesso ente è sufficiente compilare solo il Progetto Formativo in cui si farà riferimento agli estremi della convenzione già stipulata. L art. 4, comma 4, secondo periodo del D.M. n. 142/98 prevede la stipula di Convenzioni Quadro. In questo caso la stipula deve avvenire a livello territoriale tra il soggetto promotore didattico e le associazioni territoriali interessate. Ogni ente appartenente all associazione può ospitare tirocinanti senza necessità di stipulare una convenzione specifica con l Ateneo. Solo in casi d eccezione sarà possibile utilizzare un tipo di documentazione diversa realizzata per il singolo caso, a discrezione del Manager Didattico. I MODULI (scaricabili dal sito o da ritirare presso l ufficio del Manager Didattico) MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4 MODULO 5 MODULO 6 - è relativo ai dati anagrafici dello studente - è relativo alle indicazioni sulla scelta del luogo in cui svolgere il tirocinio, agli obiettivi che si intendono raggiungere e ai dati dell ente ospitante; - fornisce agli studenti alcune indicazioni pratiche su come impostare la relazione finale del tirocinio effettuato; - da consegnare al Tutor della struttura che al termine del tirocinio fornirà una valutazione dell attività svolta. Una volta compilato, il modulo va consegnato al Supervisore di Facoltà; - da consegnare al Supervisore di Facoltà che lo compilerà al termine del tirocinio come relazione da presentare al docente verbalizzante (prof. Bastianoni). - da consegnare al Manager Didattico, è relativo alla valutazione del tirocinio da parte dello studente; OBBLIGHI DI LEGGE Il Progetto Formativo e la Convenzione, debitamente firmate dall ente ospitante, devono essere consegnate al Job Centre - Ufficio Tirocini dell Ateneo 15 giorni prima dell inizio del tirocinio, per permettere gli adempimenti di legge. 5

6 3. MODALITA DI SVOLGIMENTO 1) Dopo aver effettuato la scelta del luogo in cui svolgere il tirocinio, basandosi sull elenco delle aziende convenzionate con l Ateneo, l elenco di stage specifici del Corso di Studio oppure su una proposta propria, lo studente potrà mettersi in contatto con l ente verificandone la disponibilità. Nel caso in cui sorgessero complicazioni, le aziende scelte saranno contattate dal Manager Didattico, rispettando l ordine di preferenza dello studente. 2) Se l azienda si dimostra disponibile ad accogliere il tirocinante (con un tutor aziendale a disposizione) per il periodo indicato dallo studente o concordato con la ditta ospitante, si procederà alla stipula del progetto formativo e, qualora sia necessario, della convenzione. Alcune aziende richiedono il curriculum vitae dell aspirante tirocinante, altre preferiscono fissare un colloquio informale. 3) Alla stipula della Convenzione e del Progetto formativo provvederà lo studente in collaborazione con l ente ospitante. Il tutto verrà eseguito tramite la procedura on line. Le informazioni relative alla procedura sono ben specificate in rete nel sito del Job Centre di Ateneo: 4) Ciccando su LOGIN si aprirà la pagina per accedere alla compilazione del Progetto vero e proprio. Lo studente dovrà inserire qui il suo numero di matricola e la propria password e seguire le istruzioni di compilazione riportate nel VADEMECUM. 5) La raccolta delle firme della ditta ospitante e del Supervisore di Facoltà è a carico dello studente, salvo casi particolari in cui provvederà il Manager Didattico; la firma del Direttore Amministrativo dell Università degli Studi di Ferrara, dott. Enrico Periti, per la convenzione verrà raccolta in ultimo dal Job Centre - Ufficio Tirocini d Ateneo. 6) I documenti verranno poi depositati presso il Job Centre - Ufficio Tirocini d Ateneo, via Savonarola n. 11, direttamente dallo studente. 4. DURATA ED ATTIVITA PREVISTE L attività di Tirocinio (pari a 12 crediti) si svolge a partire dal secondo anno di corso e prevede un impegno complessivo di 300 ore, di cui 270 sono da effettuare presso un solo ente, e 30 sono comprensive delle seguenti altre attività: a) formulazione e verifica di un progetto formativo; b) partecipazione a seminari ed esercitazioni propedeutici il Tirocinio; c) partecipazione ad un minimo di due incontri con il Supervisore di Facoltà; d) letture di approfondimento (da indicare nella relazione finale) e) stesura di una relazione finale. SEMINARI Il ciclo di seminari e laboratori annuali previsti per gli studenti in tirocinio, hanno lo scopo di affiancare alle esperienze pratiche svolte presso Enti e Strutture, occasioni di riflessione critica sul 6

7 ruolo e sull operatività dell educatore, di approfondimento di tematiche salienti e di specifiche metodologie di intervento. 5. VALUTAZIONE FINALE A conclusione del tirocinio sono previsti i seguenti adempimenti: Lo studente ha il compito di redigere una breve relazione (da 5 a 8 cartelle) dell attività svolta durante il tirocinio da consegnare al Supervisore di Facoltà (vedi Modulo 3); Al Tutor della struttura spetta di inviare al Supervisore di Facoltà una valutazione dell attività svolta dal tirocinante presso la struttura espressa a tre livelli (sufficiente, buono, ottimo) (Modulo 4); Il Supervisore di Facoltà, in base agli incontri avuti con il/la tirocinante, alla relazione da questi redatta ed alla valutazione espressa dal Tutor aziendale, formula un proprio giudizio (Modulo 5) ed una valutazione del tirocinio effettuato che sarà espressa in 30esimi. Il docente verbalizzante, (prof.ssa Bastianoni) provvederà a registrare il voto sul libretto dello studente e sull apposito registro depositato presso la Segreteria Studenti. Il Manager Didattico archivierà tutta la documentazione inerente il tirocinio presso il suo ufficio. Nel caso lo studente tirocinante non abbia completato il numero di ore richiesto, oppure sia segnalato dal Tutor per un impegno non adeguato o comunque non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati, il Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Supervisore di Facoltà, può richiedere un supplemento di tirocinio o la sua ripetizione presso la stessa o un altra struttura. In ogni caso si considera non ammissibile all esame di Laurea chi non abbia ottenuto un giudizio di approvazione da parte del Corso di Studio. 6. I DOCENTI SUPERVISORI Tutti i docenti afferenti al Consiglio di Corso di Studio in Scienze dell Educazione possono svolgere la funzione di supervisori, ossia responsabili interni delle attività di tirocinio, in relazione alle proprie competenze e disponibilità. Al fine di facilitare il contatto fra studenti e docenti, si segnalano i docenti che già hanno espresso la loro disponibilità a seguire le attività di tirocinio e i rispettivi settori di interesse: Dott. Pierenrico Andreoni Prof. Luciana Bellatalla Prof. Marco Dondi Dott. Anita Gramigna Prof. Marco Ingrosso Dott. Angela Magnanini Dott. Elena Marescotti formazione professionale, educazione sportiva migrazione, povertà, handicap, educazione degli adulti minori, minori a rischio, handicap, salute mentale animazione socio-culturale, educazione ambientale educazione e promozione della salute, politiche sociali educazione fisica e sportiva, scuola educazione ambientale, dispersione scolastica, formazione degli adulti 7

8 Prof. Annalisa Pinter Prof. Marcella Ravenna Prof. Daniele Seragnoli Prof. Paola Bastianoni progetti comunali, integrazione scolastica, associazionismo educativo Integrazione sociale, immigrazione, integrazione sociale di soggetti marginali, riduzione delle discriminazioni educazione teatrale psicopatologia dello sviluppo, minori, comunità alloggio per minori, genitorialità, genitorialità a rischio, identità di genere Per ogni informazione rivolgersi a: Manager Didattico del Corso di Studio in Scienze dell educazione Dr.ssa Mirta Tartarini Ufficio Manager Didattici Facoltà di Lettere e Filosofia Palazzo Gulinelli 1 piano a destra Via Savonarola n Ferrara Tel mirta.tartarini Ricevimento: Lunedì e Giovedì ore Martedì ore Mercoledì e Venerdì: chiuso al pubblico ************** Ufficio Job Centre Tirocini Curriculari Cristina Berveglieri Livia Stalletti Via Savonarola n Ferrara Tel Fax brv@unife.it; livia.stalletti@unife.it Ricevimento: Lunedì ore Mercoledì ore Giovedì ore

9 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Studio in Scienze dell educazione RICHIESTA RICONOSCIMENTO TIROCINIO Lo studente che abbia già effettuato esperienze formative analoghe o assimilabili a quelle previste dal tirocinio del Corso di Studio, sia in ambito lavorativo che non, può chiedere il riconoscimento delle stesse, presentando una dettagliata documentazione al Consiglio di Corso di Studio. Dall a.a. 2007/2008 NON potranno essere riconosciuti tirocini formativi attivati ed effettuati durante il percorso della scuola media superiore. MODALITA La richiesta deve essere presentata presso lo sportello della Segreteria studenti, in carta semplice con marca da bollo da 14,62 e indirizzata a: Consiglio di Corso di Studio in Scienze dell educazione. In allegato devono essere messi tutti i seguenti documenti: - dichiarazione scritta e firmata dal referente dell ente ospitante; - documenti (o autocertificazione) relativi all esperienza lavorativa, al monte ore totalizzato e alle mansioni svolte; - relazione scritta da parte dello studente CONSEGNA La richiesta di riconoscimento va consegnata allo sportello della Segreteria Studenti, via Savonarola n. 11. La domanda verrà poi passata al Consiglio di Corso di Studio che, alla prima riunione, ne prenderà atto e deciderà se riconoscere o meno l esperienza lavorativa. CONVALIDA RICONOSCIMENTO PARZIALE: Nel caso in cui il Consiglio di Corso di Studio deliberi il riconoscimento parziale dell esperienza lavorativa dello studente, lo stesso avrà l obbligo di integrare le ore mancanti con un tirocinio o lettura da concordare con il Manager Didattico ed il Supervisore di Facoltà, per il raggiungimento delle 300 ore previste. RICONOSCIMENTO TOTALE: Nel caso in cui il Consiglio di Corso di Studio deliberi il riconoscimento totale dell esperienza lavorativa dello studente, quest ultimo dovrà inserire la lettera con la convalida, inviata a mezzo posta dalla Segreteria Studenti stessa, nel proprio libretto. VOTO: Nel Consiglio di Corso di Studio del 4 settembre 2007 è stato deciso all'unanimità di modificare le procedure del riconoscimento di crediti maturati, sia tramite il Servizio Civile Volontario che tramite altre attività lavorative analoghe, nell'ambito del tirocinio previsto al secondo anno di corso. Allo studente viene riconosciuto un voto, pari al voto medio degli esami sostenuti al momento della richiesta, e gli viene accordata la possibilità di integrare tale valutazione di base sostenendo un colloquio con un docente supervisore, designato in rapporto all ambito delle attività svolte. Tale colloquio verterà sulle tematiche al centro della relazione presentata dallo studente. 9

10 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Studio in Scienze dell Educazione MODULO 1 - DATI ANAGRAFICI TIROCINANTE Cognome Nome Numero matricola universitaria Nato/a provincia il Residente in località provincia via n. cap telefono cellulare indirizzo Titolo di studio Portatore di handicap SI NO Codice fiscale Data Firma dello studente Il sottoscritto, a norma della legge 675/1996 (Privacy), autorizza il trattamento dei dati personali solo per fini istituzionali e nei limiti di legge. 10

11 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Studio in Scienze dell Educazione MODULO 2 -SCELTA del TIROCINIO Scopo del tirocinio è quello di permettere un primo rapporto di lavoro in situazione di formazione. In tal modo sarà possibile avere un importante feed-back sulla pertinenza e sulla qualità della preparazione conseguita dagli studenti, ancora inseriti nel percorso universitario e quindi seguiti da tutto l apparato formativo a loro disposizione: docenti, tutor, laboratori, seminari, incontri, ecc. Si tratta di attività volte a fornire competenze metodologiche, operative e teoriche in direzione professionalizzante da compiere presso Enti e Strutture pubbliche e private che operano in ambito socio-educativo, socio-sanitario e assistenziale e socio-culturale. L attività di tirocinio è svolta secondo le procedure e le modalità fissate dal Consiglio di Corso di Studio. Lo stage prevede 12 crediti, che corrispondono a 300 ore, di cui 270 di lavoro-tirocinio effettivo e 30 di seminari, laboratori, stesura progetto e relazione finale. Indicare l ente o l azienda in cui si vorrebbe effettuare il periodo di tirocinio, scegliendo tra: enti presenti sull elenco delle istituzioni convenzionate con l Ateneo; enti presenti sull elenco di istituzioni specifiche per il Corso di Scienze dell educazione; proprie proposte (fornire possibilmente il nome di un referente e un recapito telefonico o di posta elettronica) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 11

12 Dati relativi all ente ospitante Sede legale dell ente ospitante: Via n. cap. Tel Fax Web P.IVA o Codice Fiscale Sede del tirocinio: Via n. cap. Numero dipendenti/collaboratori Numero tirocinanti, questo compreso Settore attività ente codice ISTAT Orario apertura ente ospitante: Ore settimanali previste: (max. 40 ore settimanali) Periodo di tirocinio: dal al Nominativo e carica ricoperta dal tutor della struttura Firmatario del progetto e della convenzione: (può essere lo stesso facente la funzione di tutor) cognome e nome data e luogo di nascita carica ricoperta Obiettivi del tirocinio 12

13 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Studio in Scienze dell educazione MODULO 3 - INDICAZIONI PER LA STESURA DELLA RELAZIONE FINALE (DA CONSEGNARE AL SUPERVISORE DI FACOLTÀ) La relazione finale deve costituire una sintesi dettagliata e realistica dell esperienza compiuta presso l azienda in cui si è effettuato il tirocinio e deve essere riconsegnata entro 3 mesi dalla conclusione dello stesso al Supervisore di Facoltà. A tal fine occorre che lo studente organizzi la stesura della relazione sviluppando in modo particolare i seguenti punti: 1) descrivere in modo coerente il tipo di attività personalmente effettuate durante il tirocinio; 2) valutare la congruenza fra le attività effettivamente svolte e quelle previste nel progetto iniziale del tirocinio; 3) valutare il grado di realizzazione degli obiettivi delineati nel progetto iniziale del tirocinio; 4) dare indicazioni dettagliate delle metodologie impiegate; 5) analizzare la qualità dei rapporti con gli operatori presenti e con il Tutor aziendale ed il grado d integrazione raggiunto nel gruppo degli operatori; 6) descrivere le esperienze più significative e le difficoltà eventualmente incontrate; 7) indicare i tipi di apprendimenti ed i risultati raggiunti (che cosa si è concretamente imparato ), e gli ambiti in cui si sono verificati; 8) esprimere infine valutazioni e considerazioni personali circa il ruolo svolto nell azienda e in generale sul funzionamento del tirocinio. Relativamente agli aspetti grafico-formali da tenere presenti nella stesura della relazione si richiede di: indicare (in alto ed in grassetto) il proprio nome, cognome, numero di matricola universitaria, l anno accademico e il tipo di servizio/struttura in cui si è svolto il tirocinio; organizzare il testo in paragrafi che presentino appositi titoli; utilizzare un linguaggio descrittivo; contenere la lunghezza fra le 5 e le 8 cartelle in cui possono essere inseriti grafici e tabelle; utilizzare un carattere a 12 punti con interlinea 1,5 e impostare un bordo superiore, inferiore e laterale di 2,5. 13

14 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Studio in Scienze dell educazione MODULO 4 VALUTAZIONE DELL ATTIVITA DI TIROCINIO da parte del TUTOR (del Servizio/Struttura/Centro) (DA CONSEGNARE AL SUPERVISORE DI FACOLTÀ) Nome e cognome del tutor aziendale: Nome e cognome del/la tirocinante: Azienda in cui si è svolto il tirocinio: Periodo: dal al 1) Le attività svolte sono state quelle previste dal progetto formativo e di orientamento? 2) La/il tirocinante ha sviluppato le capacità specifiche relative agli obiettivi previsti nel progetto formativo e di orientamento? 3) La/il tirocinante è riuscito ad individuare ed a rispondere alle aspettative di lavoro da parte dell azienda? 4) La/il tirocinante ha operato in modo autonomo? 5) La/il tirocinante ha dimostrato impegno e interesse nei confronti del tirocinio? 6) Le conoscenze acquisite nei corsi universitari durante lo svolgimento del tirocinio le sembrano adeguate? Se la risposta è no oppure in parte : Il tirocinio ha dimostrato lacune nella preparazione a) di base relativamente a (specificare): 14

15 b) specifiche relativamente a (specificare): 7) La/il tirocinante ha dimostrato idoneità all inserimento in un organizzazione? 8) La/il tirocinante ha dimostrato capacità di relazione con interlocutori esterni? 9) La durata del tirocinio è: ADEGUATA TROPPO CORTA TROPPO LUNGA 10) Valutazione globale del tirocinio svolto dallo studente: SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI CONOSCENZE E DI COMPETENZE (di tipo osservativo, relative al rapportarsi agli altri, al raccogliere documentazione, ecc.) ACQUISITE DALLO/A STUDENTE/ESSA RELATIVAMENTE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI: 11. L azienda è disponibile a ripetere l esperienza? SI NO 12. L azienda intende proseguire la collaborazione con lo studente che ha concluso lo stage? SI NO Firma del tutor aziendale 15

16 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Studio in Scienze dell educazione MODULO 5 - RELAZIONE DELL ATTIVITA DI TIROCINIO da parte del SUPERVISORE DI FACOLTÀ (DA COMPILARE A CURA DEL SUPERVISORE DI FACOLTÀ E DA CONSEGNARE ALLA PROF. SSA PAOLA BASTIANONI, docente di PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA) Nome dello/a studente/essa Sede in cui ha svolto tirocinio Il/La Professor/ Professoressa esaminata la seguente documentazione: Progetto di tirocinio Relazione del Tutor del Servizio/Centro/Struttura; Partecipazione dello/a studente/essa agli incontri ed alle attività previste per il Tirocinio dal Consiglio di Corso di Studio; Relazione finale presentata dallo/a studente/essa esprime il seguente parere sullo svolgimento dell attività di tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi inizialmente previsti: Voto finale (attribuire un voto al tirocinio svolto scegliendone uno fra quelli previsti nei seguenti 3 livelli): (livello basso) (livello medio) (livello alto) Data Firma del Supervisore di Facoltà 16

17 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Studio in Scienze dell educazione MODULO 6 - VALUTAZIONE DEL TIROCINIO DA PARTE DELLO STUDENTE (DA CONSEGNARE AL MANAGER DIDATTICO) Nome e cognome del tirocinante: Azienda in cui si è svolto il tirocinio: Periodo di tirocinio: dal al 1) Le mansioni svolte sono state quelle previste dal progetto formativo e di orientamento: 2) Gli obiettivi iniziali individuati nel progetto formativo e di orientamento sono stati raggiunti? Se la risposta è no o in parte motivare brevemente i motivi: 3) L azienda ha dimostrato interesse nei confronti dello tirocinio? 4) Le indicazioni da parte del tutor aziendale riguardo alle mansioni sono state chiare? 5) C è stato un rapporto costante con il tutor aziendale durante lo svolgimento del tirocinio? SI NO Se la risposta è sì, il rapporto con il tutor aziendale durante lo svolgimento del tirocinio è stato utile? 17

18 6) C è stato un rapporto costante con il tutor accademico prima e durante lo svolgimento del tirocinio? SI NO Se la risposta è sì, il rapporto con il tutor accademico durante lo svolgimento del tirocinio è stato utile? 7) Il tirocinio è stato utile per la formazione professionale? 8) Il tirocinio è stato pertinente con il curriculum del corso di laurea? Se la risposta è no oppure in parte provare a motivare: 9) Le conoscenze acquisite nei corsi universitari sono state adeguate allo svolgimento del tirocinio? 10) La durata del tirocinio è: BUONA TROPPO CORTA TROPPO LUNGA 11) Valutazione globale del tirocinio: SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO Eventuali osservazioni e/o suggerimenti: 18

19 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Studio in Scienze dell educazione DECRETI MINISTERIALI DECRETO 25 marzo-1998 n.142. Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative; RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni; UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo; DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998; EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Art. 1- Finalità 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro 3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all attività dell azienda, nei limiti di seguito indicati: 19

20 a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. Art. 2 - Modalità di attivazione 1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati: a) agenzie per l impiego istituite ai sensi degli artt. 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l impiego di cui all art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali; b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici: c) provveditorati agli studi; d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. 2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della Regione. Art. 3 - Garanzie assicurative 1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell azienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. 2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL. 3. Ai fini dell assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno Art. 4 - Tutorato e modalità esecutive 1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. 2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente: a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, i raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale; 20

21 c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all art. 3; d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; e) il settore aziendale di inserimento 3. L esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa. 4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate. 5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto. Art. 5 - Convenzioni 1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Art. 6 - Valore dei corsi 1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Art. 7 - Durata 1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o postlaurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f); f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. 2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità. 3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5. 21

22 Art. 8 - Estensibilità ai cittadini stranieri 1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, che nell ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 9 - Procedure di rimborso 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite: a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell ambito del Fondo di cui all art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell art. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all art. 2, comma 1, punto a) del presente decreto; c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento. Art Norme abrogate 1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dell art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo

23 Legge 24 giugno 1997, n. 196 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio Supplemento Ordinario n. 136 Art 18. (Tirocini formativi e di orientamento) 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'inail direttamente e a proprio carico; 23

24 f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione. 24

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