AGENS Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi connessi
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1 Roma, 6 agosto 2004 Alle Aziende associate Prot. n. 0111/04 CIRC. N L o r o S e d i OGGETTO: Tirocini estivi di orientamento ex art. 60, D.Lgs. 10 settembre 2003, n Circolare del Ministero del Lavoro n. 32 del 2 agosto Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 32 del 2 agosto - consultabile sul nostro sito, nella rubrica Documenti, sezione Dall Italia - ha fornito i primi chiarimenti relativamente ai "tirocini estivi di orientamento", di cui all art. 60 del D.Lgs. n. 276/2003, precisando che tale istituto è, comunque, già operativo. I tirocini consistono in esperienze formative promosse durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l università o un istituto scolastico, che svolgerà il periodo di tirocinio presso un datore di lavoro "ospitante", con fini orientativi e di addestramento pratico (cfr. art. 60, co. 1). Il D.Lgs. n. 276/2003 rinvia, per quanto non espressamente disciplinato dall art. 60, alla normativa generale sui tirocini formativi e di orientamento prevista dall art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 nonché dal decreto del Ministro del Lavoro del 25 marzo 1998, n. 142 contenente il Regolamento di attuazione dei principi e dei criteri di cui allo stesso art. 18 della L. 196/ Finalità I tirocini estivi costituiscono un nuovo strumento volto ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, favorendone le future scelte professionali. Il nuovo istituto, disciplinato dall art. 60 del D.Lgs. n. 276/2003, persegue, quindi, la stessa finalità dei tirocini formativi e di orientamento previsti dalla legge n. 196/1997 ovvero quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro", con la differenza che i tirocini estivi riguardano anche soggetti che non hanno ancora adempiuto all obbligo scolastico. 1
2 2. Destinatari e limiti di età Secondo quanto precisato nella circolare, destinatari dei tirocini estivi di orientamento sono gli "adolescenti", intendendo per tali i minori compresi tra 15 e 18 anni (cfr. art. 1, legge 17 ottobre 1967, n. 977 come sostituito dall art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345) e i "giovani", ossia i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti (cfr. art. 1 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 come sostituito dall art. 1, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297). Ne consegue che con il raggiungimento del quindicesimo anno di età si potrà accedere ai tirocini previsti dall art. 60 del D.Lgs. n. 276/2003. Dal momento che le dette disposizioni fanno riferimento agli studenti, tra i destinatari sono da ricomprendere gli stranieri, anche extracomunitari, che frequentano i corsi scolastici e universitari italiani. 3. Durata e sussidio economico Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi - anche in caso di pluralità di tirocini - e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell anno accademico/scolastico e l inizio di quello successivo (art. 60, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003). Con riferimento ai periodi di svolgimento, la circolare ministeriale precisa che i tirocini ex art. 60 possono essere attivati nel periodo estivo che decorre dal giorno successivo al termine delle lezioni fino al giorno precedente l inizio delle lezioni del nuovo anno. La precisazione si è resa necessaria poiché l attività scolastica degli Istituti Secondari Superiori ha una diversa durata nelle singole regioni, nonché per la durata formalmente continuativa dell anno accademico nelle Università (1 novembre - 31ottobre). In merito, la circolare chiarisce che ciascun Istituto scolastico, per determinare il periodo di possibile attivazione dei tirocini estivi, prenderà in considerazione l arco temporale in cui la propria attività sia effettivamente sospesa. Il soggetto "ospitante" può - ma non è obbligato (cfr. art. 60, co. 3) - corrispondere a favore del tirocinante una borsa lavoro non superiore a 600 euro mensili, con la possibilità di un rimborso totale o parziale, da parte di Fondi pubblici, delle somme eventualmente corrisposte. Come ricordato dalla circolare, la possibilità del rimborso degli oneri finanziari connessi all attuazione dei progetti di tirocinio era già prevista, per i tirocini formativi e di orientamento, dall art. 18, co. 1, lett. g) della L. n. 196/1997 e dall art. 9 del D.M. n. 142/
3 La circolare non specifica, però, se i sopramenzionati Fondi pubblici, destinati al rimborso delle somme erogate a favore dei tirocinanti ex art. 60, corrispondano al Fondo di cui all articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, previsto dalla normativa vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento. Sul punto, pertanto, occorreranno ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro. La circolare precisa che l attivazione del tirocinio estivo non determina l instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra Azienda ospitante e tirocinante. Di conseguenza, il tirocinante non sarà cancellato dagli elenchi tenuti presso i Centri per l impiego né sarà computato, per tutta la durata del tirocinio, nella media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti. A differenza dei tirocini formativi di orientamento previsti dalla L. n. 196/1997, per i quali l art. 1, co. 3 del D.M. n. 142/1998 prevede limiti quantitativi di utilizzo, la circolare precisa che i datori possono attivare tirocini estivi ex art. 60 del D.Lgs. n. 276/2003, senza limiti percentuali massimi, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva. Considerate le finalità di avvicinamento al mondo del lavoro proprie dei tirocini, il Ministero del Lavoro chiarisce che il tirocinante può essere assunto a tempo indeterminato o con qualsiasi altra tipologia contrattuale (es. part-time), sia nel corso dello svolgimento del tirocinio estivo, sia al termine di tale esperienza. In quest ultima ipotesi, la circolare, utilizzando l inciso "senza soluzione di continuità", mira semplicemente a chiarire che il datore di lavoro potrà assumere il tirocinante immediatamente dopo la scadenza del periodo di tirocinio, senza incorrere in alcuna eventuale sanzione, come, ad esempio, quella della trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato fin dalla data di attivazione del tirocinio. In ogni caso, ai fini dell eventuale assunzione, devono ovviamente sussistere tutti i presupposti necessari all instaurazione del costituendo rapporto di lavoro, compreso l assolvimento del diritto-dovere all istruzione e alla formazione da parte del tirocinante. 4. Garanzie assicurative Relativamente alle coperture assicurative, ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all art. 3 del D.M. n. 142/1998. Pertanto, i soggetti promotori dovranno assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l Inail. 3
4 Dovranno, altresì, assicurare i tirocinanti presso una idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell azienda e rientranti nel progetto di orientamento e addestramento pratico. Gli oneri relativi a tali coperture assicurative possono essere assunti a proprio carico dalle Regioni. Nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini estivi siano strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, gli oneri sopradetti possono essere assunti dai datori di lavoro ospitanti. 5. Modalità di attivazione Analogamente a quanto previsto per i tirocini formativi e di orientamento di cui all art. 2 del D.M. n. 142/1998, i tirocini ex art. 60 del D.Lgs. n. 276/2003 sono promossi, anche su proposta degli Enti bilaterali e delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di alcuni soggetti, anche tra loro associati: a) Enti e Agenzie Regionali del Lavoro (ex Agenzie Regionali per l impiego), Centri per l impiego, ovvero strutture aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali; b) Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; c) Uffici Scolastici Regionali; d) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da Enti pubblici delegati dalla Regione. Tali tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della Regione. 4
5 6. Tutorato e modalità esecutive I tirocini estivi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità del soggetto promotore, che comunque dovrà cooperare con l Istituzione scolastica o formativa frequentata dagli studenti impegnati nello svolgimento dei tirocini. L attivazione del tirocinio è subordinata alla stipulazione di un apposita Convenzione tra il soggetto promotore e i seguenti soggetti disponibili ad "ospitare" gli adolescenti ed i giovani: - le imprese o le relative Associazioni di rappresentanza; - le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelle del terzo settore. I soggetti promotori hanno l obbligo di garantire la presenza di un tutor che assumerà il ruolo di responsabile didattico-organizzativo delle attività ed avrà il compito di agevolare l inserimento dello studente nei contesti operativi assistendolo nel percorso di orientamento ed addestramento pratico, ponendosi, quindi, come riferimento per tutte le esigenze connesse all attività del tirocinante. Il tutor fornisce, inoltre, all Istituzione scolastica o formativa tutti gli elementi idonei per verificare e valutare l attività dello studente e l efficacia dei processi orientativi e di addestramento pratico. I soggetti che ospitano il tirocinio indicano il responsabile aziendale dell inserimento a cui i tirocinanti faranno riferimento. La distinzione operata dalla circolare tra tutor e responsabile aziendale è indicativa della diversità del ruolo che rivestono le due figure. Durante il periodo di tirocinio, infatti, il tirocinante dovrà attenersi alle indicazioni del tutor scelto dal soggetto promotore e a quelle del responsabile aziendale: quest ultimo, che non deve necessariamente essere individuato tra gli addetti al settore di svolgimento del tirocinio, ha il compito di seguire il percorso di orientamento e di addestramento pratico e di illustrare le modalità delle fasi lavorative allo studente, senza avere, però, l obbligo di assicurare costantemente la propria presenza. Del resto, come precisato dalla stessa circolare, l esperienza formativa può svolgersi in diversi settori operativi della medesima organizzazione lavorativa, senza che ciò comporti l indicazione di più referenti aziendali. La circolare precisa, inoltre, che qualora il soggetto promotore non sia l Istituzione scolastica o formativa, questa può comunque designare un proprio tutor formativo interno in aggiunta al tutor designato dal soggetto promotore, al fine di assicurare agli studenti una più efficace funzione di guida e di assistenza. 5
6 Nel caso di tirocini estivi che si realizzino presso una pluralità di aziende, la circolare specifica che, analogamente a quanto previsto per i tirocini formativi e di orientamento ex art. 4 del D.M. n. 142/1998, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l Associazione di rappresentanza dei datori di lavoro. Anche per i tirocini estivi è ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale tra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le Associazioni dei datori di lavoro interessate. Per quanto riguarda le modalità esecutive, la circolare precisa che alla Convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per ciascun tirocinio contenente: a) il nominativo del tirocinante; b) i nominativi ed i compiti del tutor incaricato dal soggetto promotore e di quello dell Istituzione scolastica e formativa (se designato), ed il nominativo del responsabile aziendale; c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti; g) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile; h) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi del tirocinio estivo di orientamento. Alla circolare è allegato il modello di Convenzione, opportunamente adattato dall Allegato n. 1 del D.M. n. 142/1998, mentre, per quanto concerne il modello di progetto di orientamento, la circolare rinvia all Allegato n. 2 del medesimo D.M., ricordando però di aggiungere nel testo il nominativo del tutor formativo interno, se designato con le modalità sopradescritte. Cordiali saluti. VC/it 6
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