ha pronunciato la presente

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ha pronunciato la presente"

Transcript

1 N /2013 REG.PROV.COLL. N /2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso con il numero di registro generale 527 del 2013, proposto da Faso Giacomo, Faso Irene, Maniscalco Paolo, Mercurio Sonia Elsa, Bonasia Maria Stella, Buggea Giuseppe Danilo, Granata Massimo, La Ferla Giuseppina, Ficili Pietro, Gelsomino Patrizia, Vitalizio Andrea, Morreale Fabio, Fama Salvatrice Catena, Pinelli Maria Carmela, Licitri Nicoletta, Dinaro Rossano, Olivo Beniamino Pier Paolo, Bongiorno Clementina, Cravotta Rita Pasqualina, Sardo Giovanni Francesco, Bosco Vincenzo, Micciché Alessia, Massimilla Isa Mirella, Contino Antonino, Garofalo Teresa, Scrofani Gerlando Michele e Talluto Giuseppe, rappresentati e difesi dall avv. Alessandro Cucchiara, con domicilio eletto in Palermo, viale Lazio, n. 13, presso lo studio dell avv. Michele D Anca; contro - il Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall Avv. Giovanna Giglia ed elettivamente 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 1/15

2 domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello, n. 20, presso lo studio Giunta Leone; nei confronti di - Leonardi Ermelinda Carmelina Maria rappresentata e difesa dall avv. Raimondo Maira elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Francesco Crispi, n. 9, presso lo studio dell avv. Giulia Mancuso, e Giugno Angelo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimondo Maira e Girolamo Rubino, elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan 5, presso lo studio dell Avv. Girolamo Rubino; e con l'intervento di - Petrantoni Salvatore, Capodici Calogero, Castronovo Matilde, Rabiolo Gabriella, Romano Fausto Calogero, Patermo Francesco, Saia Giuseppina, Fiorenza Calogera, Porcu Ignazio, Giuliana Giuseppe, Giannavola Lucio, Torrisi Patrizia, Anfuso Maria Fatima, Gulizia Giuseppe, Baiomazzola Michela Angela, Falcone Santo Filippo, Lomaglio Rossana Maria Rita, Spinelli Francesco Antonio, Curatolo Maurizio, Cirami Concetta, Fonti Michele Salvatore, Di Renzo Fabio, Calvagno Calogero Giovanni, Mastrosimone Eugenio, Zaffuto Antonio, Cupani Francesco Antonio, Buffone Nicola Giovanni, Trabona Giuseppe Erminio, Giangreco Mario Pio, Morreale Carmelo, Marchese Andrea, Fiandaca Francesco, Fiandaca Alessandro Pietro Maria, Sapio Vittorio, Giacalone Rosaria Giuseppina, Giannavola Liborio, Le Moli Ayala Maurizio, Bruno Salvatore, Giannola Maria, Grisafi Rosalba Antonella, Lombardo Salvatore, Amico Rossano Eusebio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Raimondo Maira e Girolamo Rubino, elettivamente domiciliati in Palermo, via Oberdan 5, presso lo studio dell Avv. Girolamo Rubino ; (intervenienti ad opponendum); 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 2/15

3 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo - dell avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di complessivi 44 posti, pubblicato sulla G.U.R.S. 28/12/2012, n. 21; - ove occorra, della deliberazione di G.C. n. 57 del 7/8/2012 con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014; - ove occorra della deliberazione di G.C. n. 96 del 13/12/2012 con la quale è stato modificato il predetto piano; - ove occorra della deliberazione di G.C. n. 95 del 13/12/2012 con la quale è stato integrato l art. 6 del Regolamento degli uffici e dei servizi; - ove occorra del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Caltanissetta; - ove occorra della deliberazione di G.C. n. 97 del 13/12/2012 con la quale è stato modificato il programma di fuoriuscita di cui all art. 5 l.r. n. 24/2000 di n. 44 lavoratori titolari di contratto di diritto provato a tempo determinato; - ove occorra della determinazione dirigenziale n. 119 del 20/12/2012 con la quale è stata indetta la selezione pubblica e approvato il relativo avviso; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente; quanto ai motivi aggiunti - della deliberazione della giunta comunale n.50 del 29 maggio 2013 con oggetto Procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori titolari di contratto di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12 della l.r. 85/95 e 16/2006 Autorizzazione a richiedere il contributo di 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 3/15

4 cui all art.23, comma 14, della l.r. n.19/2005 ; -ove occorra, della determinazione dirigenziale n. 48 del 27 giugno 2013, avente a oggetto procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori titolari di contratto di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12 della l.r. 85/95 e 16/2006. Sospensione effetti ; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente; Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Caltanissetta; Viste le memorie di costituzione in giudizio dei controinteressati; Vista l ordinanza collegiale n.239 del 9 aprile 2013, di accoglimento della domanda cautelare e di fissazione dell udienza di trattazione nel merito, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 576/2013; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro; Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013, per le parti i difensori, così come specificato nel verbale d udienza; PREMESSO che, così come risulta dagli atti di causa, il Comune di Caltanissetta, al fine di stabilizzare il proprio personale di qualifica non dirigenziale inserito nel regime transitorio dei lavori socialmente utili e nel fondo unico del precariato istituito dall art. 71 della L.R. 17/2004, ha indetto, ai sensi della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2010, una selezione per soli titoli per la copertura di 44 posti (con contratto a tempo indeterminato, part-time a 28 ore settimanali) di cui 5 di istruttore direttivo amministrativo (categoria D/1), 17 di agente di polizia municipale (categoria C/1), 21 di istruttore amministrativo (categoria 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 4/15

5 C/1) e 1 di vigilatrice d infanzia (categoria C/1); CONSIDERATO che con il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato il 26 febbraio 2013 e depositato il 13 marzo seguente, i signori Giacomo Faso, Irene Faso e Paolo Maniscalco, avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi pur non essendo dipendenti precari del Comune di Caltanissetta, e con loro altri 25 dipendenti di ruolo del Comune di Caltanissetta - a tempo indeterminato da otto anni, inquadrati tutti nella categoria B, ad eccezione di Giuseppe Talluto inquadrato nella Categoria C/5 - questi ultimi pur non avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione, hanno impugnato gli atti in epigrafe per ottenerne, previa sospensione, l annullamento, deducendone l illegittimità alla stregua di due motivi così articolati: 1). Violazione e/o falsa applicazione dell art. 17, commi 10 e 11 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e ss.mm.ii.; violazione e/o falsa applicazione dell art.1, comma 401 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013); violazione e/o falsa applicazione dell art.6 comma 1 della legge regionale siciliana 29 dicembre 2010, n. 24 e ss.mm.ii.; violazione e/o falsa applicazione della circolare presidenziale del 6 maggio 2011, n. 1, prot. n e dell art. 2, comma della circolare dell Assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 19 dicembre 2011, n.3, prot. n /serv.V; violazione e/o falsa applicazione dell art.25 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; eccesso di potere per travisamento dei fatti; erroneità dei presupposti; sviamento dalla causa tipica; eccesso di potere per difetto d istruttoria e di motivazione, per irragionevolezza manifesta e illogicità; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e contraddittorietà; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Si deduce che in forza delle norme nazionali e regionali sopra calendate, in particolare dell art. 17, commi 10 e 11, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 5/15

6 non sarebbero ammesse selezioni interamente riservate al personale precario al quale potrebbe essere attribuita una riserva percentuale pari al 40% dei posti da assegnare (comma 10) ovvero una valutazione privilegiata della professionalità acquista all interno dell ente (comma 11), ma sempre nell ambito di un concorso pubblico. L operato del Comune intimato lederebbe, pertanto, le legittime aspettative di progressione in carriera dei ricorrenti già in servizio a tempo indeterminato, così come quelle di assunzione dei tre ricorrenti non dipendenti del Comune di Caltanissetta, ma tutti (asseritamente) in possesso sia dei titoli di studio (diploma di scuola superiore e/o diploma di laurea), sia dell anzianità di servizio, necessari per l accesso alle qualifiche professionali richieste dall amministrazione comunale. 2) Violazione e/o falsa applicazione dell art. 5, del decreto dell Assessorato regionale Sicilia degli enti locali del 3 febbraio 1992, come rettificato dal D.A.EE.LL. 19 ottobre 1999 e ss.mm.ii.; violazione e/o falsa applicazione dell art.1, comma 401 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013); violazione e/o falsa applicazione dell art.3 della legge 7 agosto 1990, n241 e s.m.i. come recepita in Sicilia con l.r. n.10/91; eccesso di potere per travisamento dei fatti; erroneità dei presupposti; sviamento dalla causa tipica, per difetto d istruttoria e di motivazione, per irragionevolezza manifesta e illogicità; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di proporzionalità. Si contestano i criteri di valutazione dell esperienza professionale indicati nel Regolamento degli uffici e servizi e nell avviso di selezione, impugnati in parte qua, che eluderebbero le prescrizioni sancite dal Decreto assessoriale 3 febbraio 1992, consentendo l attribuzione di un punteggio aggiuntivo soltanto a favore dei lavoratori precari e 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 6/15

7 negandolo, invece, ai dipendenti non precari nonché ai dipendenti di altri enti pubblici; CONSIDERATO che con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 agosto 2013 e depositato il giorno 6 settembre seguente, parte ricorrente ha impugnato, per asserita illegittimità derivata, la deliberazione della giunta comunale n.50 del 29 maggio 2013 con il quale il Sindaco è stato autorizzato a inoltrare all Assessorato regionale competente la richiesta di finanziamento del contributo regionale di cui all art. 23, comma 14, della l.r. n. 19/2005, per la parziale copertura finanziaria della spesa complessiva necessaria per i contratti di lavoro part time, nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 48 del 27 giugno 2013, con la quale il Comune resistente, preso atto della sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati disposta con l ordinanza di questa sezione n.239 del 9 aprile 2013, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 576/2013 del 20 giugno 2013, ha sospeso l intera procedura di stabilizzazione oggetto di lite; RITENUTO che, prioritariamente, vanno affrontate e risolte le questioni preliminari di inammissibilità per difetto di giurisdizione, per difetto d interesse e per insussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo, sollevate dall amministrazione resistente e dai controinteressati. L eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è infondata. La scelta con cui l amministrazione comunale resistente ha avviato ai sensi della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2010 la procedura per la stabilizzazione del personale precario non dirigenziale inserito nel regime transitorio dei lavori socialmente utili e nel fondo unico del precariato istituito dall art. 71 della L.R. 17/2004, costituisce una scelta 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 7/15

8 organizzativa espressione di potere autoritativo. Infatti, l individuazione del modello da utilizzare per la copertura di vacanze organiche createsi nei ruoli dell amministrazione (stabilizzazione, scorrimento di graduatoria, indizione di un concorso pubblico) è rimessa alla discrezionalità dell ente pubblico, non concerne la gestione del rapporto di lavoro e riguarda gli atti di organizzazione interna, sulle cui controversie sussiste la giurisdizione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 4567). Quanto alla contestata sussistenza dell interesse al ricorso si rileva quanto segue. E principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui le deroghe al principio costituzionale del concorso pubblico (art. 97 Cost.) devono essere delimitate in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando sono funzionali al buon andamento dell amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze d interesse pubblico idonee a giustificarle (tra le tante, v. Corte Costituzionale n. 293 del 2009, n. 52 e n. 299 del 2011, n. 30 del 2012). E insufficiente a giustificare la deroga la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l amministrazione, come pure la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione. In armonia con tale principio, la legge regionale 29 dicembre 2010, n.24 ( Proroga di interventi per l'esercizio finanziario Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato ), con l art. 6 ( Avvio dei processi di stabilizzazione ), per quanto qui interessa, dispone che Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ( ) possono procedere alla 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 8/15

9 stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (1 comma). I commi 10 e 11 dell art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 ( Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini ) convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui espressamente rinvia la norma regionale appena citata, prevedono che Nel triennio , le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un unione ai sensi dell articolo 32 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti (comma 10); Nel triennio , le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 9/15

10 pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 11). Appare evidente, perciò, che sotto la vigenza di tale normativa, la stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, poteva essere attuata dal Comune resistente attraverso una delle due procedure alternativamente previste dai commi 10 e 11, ossia tramite concorso pubblico per l assunzione a tempo indeterminato: a) aperto alla partecipazione dei candidati esterni in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, mediante la previsione di una riserva non superiore al 40 o al 50 per cento dei posti messi a concorso; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale precario. Non è prevista alcuna possibilità di concorso interno interamente riservato ai lavoratori socialmente utili che, invece, il Comune di Caltanissetta ha ritenuto di potere avviare in forza di un operazione applicativa estensiva non concessa delle disposizioni di legge appena richiamate che rivestono, in tutta evidenza, carattere di specialità ed eccezionalità, essendo correlate alle note contingenze del precariato pubblico, prodottesi anche per effetto delle numerose norme di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che hanno caratterizzato le 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 10/15

11 precedenti leggi finanziarie. Nell attuazione di tali disposizioni, pertanto, al fine di evitare un applicazione distorsiva dei principi dalle stesse evincibili, andavano rispettati i consolidati canoni interpretativi previsti per le norme di carattere speciale ed eccezionale, procedendo in via di stretta interpretazione. Alla luce di tale ricostruzione, deve ritenersi sussistente l interesse dei ricorrenti, Giacomo Faso, Irene Faso e Paolo Maniscalco, in qualità di concorrenti esterni aspiranti alle qualifiche poste a selezione interna, all annullamento dell intera procedura e alla conseguente futura indizione di un concorso pubblico al quale potere prendere parte, posto che posseggono i requisiti di partecipazione così come dichiarati nelle rispettive domande di partecipazione alla selezione presentate per tempo all amministrazione comunale e, poi, prodotte in questo giudizio in allegato al ricorso introduttivo (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, I, 15 settembre 2011, n. 689). A differente conclusione si giunge nei confronti dei ricorrenti Mercurio Sonia Elsa, Bonasia Maria Stella, Buggea Giuseppe Danilo, Granata Massimo, La Ferla Giuseppina, Ficili Pietro, Gelsomino Patrizia, Vitalizio Andrea, Morreale Fabio, Fama Salvatrice Catena, Pinelli Maria Carmela, Licitri Nicoletta, Dinaro Rossano, Olivo Beniamino Pier Paolo, Bongiorno Clementina, Cravotta Rita Pasqualina, Sardo Giovanni Francesco, Bosco Vincenzo, Micciché Alessia, Massimilla Isa Mirella, Contino Antonino, Garofalo Teresa, Scrofani Gerlando Michele e Talluto Giuseppe. Per costoro, in quanto dipendenti di ruolo del Comune di Caltanissetta, il bene della vita è rappresentato dalla progressione di carriera che, nel caso di specie, si configurerebbe quale progressione verticale alla 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 11/15

12 categoria C. Premesso che anche i passaggi del personale già in servizio da una categoria di inquadramento a quella superiore (progressione verticale), devono avvenire necessariamente tramite un unica procedura concorsuale pubblica e identiche prove, con riserva di una quota percentuale dei posti da coprire a favore degli interni, per i quali sono richiesti i medesimi requisiti anche culturali necessari per l accesso dall esterno (v. art. 52 del D.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dagli artt. 24 e 62 del D.Lgs.n.150 del 2009 (cd. Riforma Brunetta), si rileva che i ricorrenti (eccetto Giuseppe Talluto, inquadrato nella categoria C, posizione economica C/5), al fine di affermare la propria legittimazione e l interesse a ricorrere, hanno genericamente affermato di essere inquadrati nella categoria B, senza specificare la posizione economica e il titolo culturale posseduti. Giova ricordare che qualora essi possedessero la posizione economica B1, la progressione cui potrebbero aspirare sarebbe alla posizione B3 prima ancora che alla categoria C, oggetto della selezione di cui trattasi. In ogni caso, avrebbero dovuto dimostrare il possesso del titolo di studio per l accesso alla categoria C, ossia il diploma d istruzione superiore, non necessario invece per l inquadramento nella B (v. C.C.N.L. revisione sistema classificazione professionale, comparto Regioni e Enti Locali, 31 marzo1999, allegato A). Quanto al ricorrente Giuseppe Talluto, che s immagina spirante all accesso alla categoria D, anche per lui è mancata la prova del possesso del diploma di laurea. In mancanza della prova di tali elementi, a prescindere dalla presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, il ricorso 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 12/15

13 da loro proposto è inammissibile per difetto d interesse. Nel processo amministrativo, infatti, l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre, quindi, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. Al contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente, come nel caso di specie, non avendo dimostrato i ricorrenti di possedere i requisiti per l accesso alle categorie oggetto della selezione; Quanto all eccezione d inammissibilità del ricorso collettivo a causa dell asserita mancanza d identità delle posizioni sostanziali e processuali tra i ricorrenti esterni e quelli già dipendenti del Comune resistente, la stessa risulta in concreto non conducente atteso che è stata rilevata la carenza di interesse al ricorso da parte dei ricorrenti dipendenti del Comune resistente medesimo; RITENUTO, nel merito, che è fondato il primo motivo del ricorso introduttivo, per le argomentazioni già svolte sopra, cui si rinvia, a proposito dall impossibilità dell indizione di un concorso interno interamente riservato al personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la cui stabilizzazione può essere attuata dal Comune resistente soltanto attraverso una delle due procedure alternativamente previste dai commi 10 e 11; 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 13/15

14 RITENUTO, pertanto, che assorbito ogni altro motivo proposto, il ricorso va accolto e per l effetto vanno annullati l avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di complessivi 44 posti, pubblicato sulla G.U.R.S. 28/12/2012, n. 21, nonché gli altri atti presupposti impugnati nella parte in cui prevedono la possibilità dell indizione di un concorso interno interamente riservato al personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, nonché quelli conseguenziali impugnati; RITENUTO che in ragione della materia, della particolarità della vicenda e delle questioni affrontate, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie e, per l effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 8 ottobre 2013, 3 dicembre 2013, con l'intervento dei magistrati: Nicolo' Monteleone, Presidente Nicola Maisano, Consigliere Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 14/15

15 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/12/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 3/2013/ /Provvedimenti/ _01.XML 15/15

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01645/2011 REG.PROV.COLL. N. 01496/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 23/05/2018 N. 03391/2018 REG.PROV.COLL. N. 01670/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA Page 1 of 5 N. 00242/2012 REG.PROV.COLL. N. 01061/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha

Dettagli

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 22/03/2017 N. 00236/2017 REG.PROV.COLL. N. 00606/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione

Dettagli

N. 367/2011 Reg. Prov. Coll. N. 154 Reg. Ric. ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 367/2011 Reg. Prov. Coll. N. 154 Reg. Ric. ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 367/2011 Reg. Prov. Coll. N. 154 Reg. Ric. ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti,

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti, N. 13098/2015 REG.PROV.COLL. N. 01764/2014 REG.RIC. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Page 1 of 6 N. 01510/2012 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01039/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01315/2011 REG.PROV.COLL. N. 01010/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01522/2012 REG.PROV.COLL. N. 00231/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia N. 00939/2011 REG.PROV.COLL. N. 01479/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00894/2013 REG.PROV.COLL. N. 00220/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 5544/16 Trasferimenti da Università straniere Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, N. 01865/2009 REG.SEN. N. 01583/2009 REG.RIC. ( S e n t e n z a b r e v e 1 8 6 5 / 2 0 0 9 ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 9097 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 9097 del 2012, proposto da: N. 10367/2012 REG.PROV.COLL. N. 09097/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01055/2015 REG.PROV.COLL. N. 01890/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 16/09/2016 N. 04339/2016 REG.PROV.COLL. N. 03859/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02538/2013REG.PROV.COLL. N. 03865/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23; N. 01311/2014 REG.PROV.COLL. N. 01155/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente N. 00659/2015 REG.PROV.COLL. N. 02096/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00014/2014 REG.PROV.COLL. N. 00731/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Ufficio Contratti TRABONA GIUSEPPE D ISTR. DIRETT. 32 ORE SETT. -EX LL. RR. N. 85/95-16/06. Ufficio Scuola CASTRONOVO MATILDE D ISTRUTT. DIRETT.

Ufficio Contratti TRABONA GIUSEPPE D ISTR. DIRETT. 32 ORE SETT. -EX LL. RR. N. 85/95-16/06. Ufficio Scuola CASTRONOVO MATILDE D ISTRUTT. DIRETT. Direzione I Affari Generali,Scuola e Istruzione,Università,Cultura,Turismo,Spettacolo,Informatica e Statistica, Sport, Coordinamento attività quartieri Attivita' di supporto agli uffici del Sindaco, Avvocatura

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA Page 1 of 8 N. 09254/2013 REG.PROV.COLL. N. 07551/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Dettagli

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. N. 02981/2016 REG.PROV.COLL. N. 05780/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA. N. 11275/2015 REG.PROV.COLL. N. 09469/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 33196/2010 REG.SEN. N. 01975/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente N. 04059/2015 REG.PROV.COLL. N. 01698/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da: N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 01140/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA 09/11/2011 N. 389 N. 00389/2011 REG.PROV.COLL. N. 00250/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01364/2012 REG.PROV.COLL. N. 02775/1997 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III Sentenza 23/5/2016 n. 2169. Pres. Maruotti, est. Prosperi Decisum: sull illegittimità del provvedimento di ricusazione di una lista a causa della tardiva allegazione della

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di Pubblicato il 21/03/2017 N. 00285/2017 REG.PROV.COLL. N. 00201/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 6168/2007 Reg. Dec. N. 4577 Reg. Ric. Anno 2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 of 6 27/06/2014 11.00 N. 00770/2014 REG.PROV.COLL. N. 01637/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) N. 01140/2011 REG.PROV.COLL. N. 01143/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 10339/2015 REG.PROV.COLL. N. 10495/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00390/2015 REG.PROV.COLL. N. 01105/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente

Dettagli

Page 1 of 5 N. 00906/2014 REG.PROV.COLL. N. 00624/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva

per l'annullamento, previa sospensiva Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00747/2015 REG.PROV.COLL. N. 00035/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05085/2011REG.PROV.COLL. N. 02674/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00007/2011 REG.SEN. N. 00984/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) N. 00184/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 01408/2016 REG.PROV.COLL. N. 01168/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente ex

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) N. 01847/2012 REG.PROV.COLL. N. 00846/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente N. 12407/2015 REG.PROV.COLL. N. 04972/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 07/07/2017 N. 01793/2017 REG.PROV.COLL. N. 01376/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA. N. 01835/2012 REG.PROV.COLL. N. 01654/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01691/2015 REG.PROV.COLL. N. 01604/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 00841/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

( s e n t e n z a b r e v e / ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

( s e n t e n z a b r e v e / ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 01786/2009 REG.SEN. N. 01584/2009 REG.RIC. ( s e n t e n z a b r e v e 1 7 8 6 / 2 0 0 9 ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01542/2012 REG.PROV.COLL. N. 00963/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 02049/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli