TutelaCasa CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA. Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA TutelaCasa Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione e il facsimile del Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita

2 INDICE NOTA INFORMATIVA pag. 1 GLOSSARIO pag. 4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE » 1 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE » 2 Norme che regolano il rapporto fra le parti » 3 Norme che regolano il diritto all indennizzo Sospensione dell assicurazione » 4 Procedura per la valutazione e liquidazione del danno » 5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO E ASSISTENZA (GARANZIA A) » 7 Incendio - Oggetto dell assicurazione » 7 Condizione speciale relativa all assicurazione Incendio » 10 Assistenza - Oggetto dell assicurazione » 11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA (GARANZIA B)......» 13 Oggetto dell assicurazione » 13 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE SCIPPO E RAPINA ALL ESTERNO (GARANZIA C) » 16 Oggetto dell assicurazione » 16 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA (GARANZIA D) » 19 Oggetto dell assicurazione » 19 Il sinistro » 21 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE » 1

3 PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

4 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente e/o Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni generali La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha: sede legale e direzione generale in Corso Giulio Cesare, Torino ITALIA, tel , fax , sito internet indirizzo di posta elettronica info@intesasanpaoloassicura.com; uffici amministrativi in Viale Stelvio, 55/ Milano ITALIA, tel La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dell 8/10/1996 e n del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A; è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n ) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., in base a quanto riportato sul bilancio d esercizio 2012, dispone della seguente situazione patrimoniale. Patrimonio netto: ,00 Capitale sociale: ,00 Riserve patrimoniali: ,00 Indice di solvibilità: ,79 Si precisa che l indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Eventuali successivi aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Compagnia sono disponibili sul sito B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La polizza ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo; il contraente può dare disdetta al contratto inviando a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. idonea comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza dell anno assicurativo; in tal caso il contratto cesserà di produrre i propri effetti alle ore del giorno di scadenza annuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 7 Proroga dell Assicurazione. 3) Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura assicurativa è articolata in più sezioni e offre le seguenti garanzie: danni al fabbricato a copertura dei danni derivanti da incendio e altri danni al fabbricato quali derivanti da ricerca del guasto, eventi atmosferici, eventi sociopolitici, fenomeno elettrico, rottura cristalli, spese di demolizione e sgombero, inagibilità locali; è altresì compresa la garanzia ricorso vicini per i danni causati a terzi per l incendio danni al contenuto a copertura dei danni derivanti da incendio e altri danni al contenuto quali quelli deri - vanti eventi atmosferici, eventi sociopolitici, fenomeno elettrico; è altresì possibile acquistare la garanzia furto e rapina (garanzia opzionale) assistenza all abitazione scippo e rapina all esterno responsabilità civile della famiglia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. delle Condizioni di Assicurazione: 26 Incendio-Rischio assicurato, 27 Rischio locativo, 34 Assistenza-Rischio assicurato, 39 Furto e Rapina-Rischio assicurato, 46 Scippo e rapina all esterno-rischio assicurato, 51 Responsabilità Civile della Famiglia-Rischio assicurato. Pag. 1 di 6

5 NOTA INFORMATIVA AVVERTENZA - Sono presenti limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. delle Condizioni di Assicurazione: 17 Limite massimo dell indennizzo, 28 Incendio-Rischi esclusi, 35 Assistenza-Rischi esclusi, 40 Furto e Rapina-Rischi esclusi, 47 Scippo e rapina all esterno-rischi esclusi, 53 Responsabilità Civile della Famiglia-Rischi esclusi. AVVERTENZA Sono presenti franchigie, scoperti e massimali. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. delle Condizioni di Assicurazione: 29 Incendio-Limiti di indennizzo, 30 Incendio-Franchigie, 37 Assistenza-Limiti di indennizzo, 41 Furto e rapina-limiti di indennizzo, 42 Furto e rapina-franchigie e/o scoperti, 44 Riduzione dell indennizzo, 45 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro, 48 Scippo e rapina all esterno-limiti di indennizzo, 49 Scippo e rapina all esterno- Franchigia, 50 Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro, 54 Responsabilità civile della famiglia-franchigie. Esempio numerico di applicazione di massimale dell indennizzo. Danno da incendio di ammontare pari a e ,00. L evento determina anche spese per lo sgombero e il trasporto in discarica delle macerie per un importo aggiuntivo pari a 1.200,00.Tali spese sono rimborsate entro il limite del 10% del danno liquidabile da incendio: esse verranno dunque liquidate in 1.000,00. L indennizzo complessivo sarà dunque pari a e: , ,00 = ,00 4) Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclu - sione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione assicurativa. Per maggiori dettagli si invita a leggere attentamente l art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 20 Esagerazione dolosa del danno delle Condizioni di Assicurazione. 5) Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per maggiori dettagli anche in ordine alle conseguenze che possono derivare dalla mancata comuni - cazione si invita a leggere attentamente l art. 5 Aggravamento del rischio, 6 Diminuzione del rischio delle Condizioni di Assicurazione nonché gli artt e 1898 del Codice Civile. 6) Premi I premi devono essere pagati con periodicità annuale sia nel caso di polizza con tacito rinnovo che nel caso di polizza con durata triennale, come indicato sul Modulo di Proposta. In entrambi i casi, ad ogni ricorrenza annuale, la Società invierà all Assicurato, all indirizzo indicato in polizza, apposita comunicazione recante l im - porto del premio da versare e le modalità con le quali è possibile provvedere al pagamento. Si precisa che in caso di polizza con durata triennale la rateizzazione annuale del premio non prevede l applicazione di oneri o interessi di frazionamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno di paga - mento, ferme le successive scadenze. Avvertenza: è prevista l applicazione di sconti come di seguito riportato: sconto 10% sul premio lordo per durata triennale del contratto; sconto 10% sul premio lordo nel caso in cui l Assicurato abbia già in vigore un contratto di assicurazione (Tutela Salute o Tutela Multipla) con la Società precedentemente alla stipula della presente polizza. Si precisa che gli sconti sopra indicati sono tra loro cumulabili. 7) Rivalse AVVERTENZA -In base a quanto previsto dall art.1916 c.c. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. pagando l indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell ammontare dello stesso, nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili. L Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 8) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è veri - ficato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 9) Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Pag. 2 di 6

6 NOTA INFORMATIVA 10) Regime fiscale Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano. Le aliquote d imposta sono quelle di seguito riportate in funzione del ramo assicurativo. Incendio e altri danni ai beni: 22,25% RC Generale: 22,25% Assistenza: 10,00% C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11) Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA - In caso di sinistro, la denuncia deve avvenire entro i termini e secondo le modalità di cui alle condizioni di assicurazione. Più precisamente il Contraente o l Assicurato deve comunicare il sinistro stesso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza tramite lettera raccomandata da inviare a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Corso Giulio Cesare Torino Per maggiori dettagli si rimanda alla regolamentazione degli artt. delle Condizioni di Assicurazione: 19 Adempimenti in caso di sinistro, 22Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 23 Procedura per la valutazione del danno e nomina dei periti, 24 Mandato dei periti, 25 Pagamento dell indennizzo, 36 Modalità per la richiesta di assistenza, 55 Denuncia del sinistro, 56 Gestione delle vertenze-spese legali. AVVERTENZA La gestione delle prestazioni di Assistenza è affidata IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A- Piazza Indro Montanelli SESTO SAN GIOVANNI (MI), attraverso la Centrale Operativa (si riman da per i dettagli all articolo 32). 12) Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e Qualità del Servizio Corso Giulio Cesare Torino, fax , . Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, può presentare un esposto con la documentazione relativa a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti Via Del Quirinale, Roma Tel Fax: oppure I reclami indirizzati all Ivass dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ). Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, in quanto condizione pregiudiziale per accedere all eventuale successivo giudizio. Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurato potrà consultare il sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (www. intesasanpaoloassicura.com). Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. L Amministratore Delegato Pag. 3 di 6

7 GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE CASSAFORTE C.C. CONTENUTO CONTRAENTE COSE DIMORA ABITUALE DIMORA SALTUARIA DIRITTO DI USCITA EFFETTO DELLA ASSICURAZIONE ESPLOSIONE FABBRICATO il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto di assicurazione; mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi termici, meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari; movimento di chiusura a chiave e/o combinazione azionante catenacci su alme no due lati del battente; peso non inferiore a 200 Kg. o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata, in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso; Codice Civile; l insieme dei beni sottotetto al Fabbricato assicurato, quali mobilio ed arredamen to in genere per abitazione privata, casseforti, impianti di prevenzione e di allarme, vestiario, biancheria, provviste e tutto quanto serve per uso domestico o persona le, compresi oggetti pregiati, preziosi, valori e rivestimenti come moquettes, tappez zeria, parquet, tendaggi e altri rivestimenti in genere; il soggetto che stipula il contratto di assicurazione; gli oggetti materiali e gli animali; l abitazione in cui l Assicurato e/o i suoi familiari dimorano per la maggior parte dell anno; l abitazione in cui l Assicurato e/o i suoi familiari non dimorano abitualmente; onorario da corrispondere per l uscita dell artigiano o tecnico, comprensivo della prima ora di manodopera; efficacia delle garanzie di cui al contratto di assicurazione; sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimi ca che si autopropaga ad alta velocità; il complesso delle opere edili relative ai locali occupati dall Assicurato, anche se di proprietà di terzi, con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, solai e armature del tetto comunque costruiti, compresi fissi, infissi, tinteggiatura ed opere di fondazione anche interrate nonché le sue pertinenze, purché realizzate nell edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Il fabbricato prende la denominazione di: appartamento: quando è porzione di un fabbricato destinata ad abitazione, con tigua, soprastante e sottostante, ma non intercomunicante con altre abitazioni, tutte con proprio accesso dall interno ma con accesso comune dall esterno del fabbricato stesso; villa: quando è abitazione non rispondente ai requisiti dell appartamento com prensiva di eventuale attrezzatura sportiva per uso privato, giardini, il cui terre no in totale non superi mq ; Pag. 4 di 6

8 GLOSSARIO FAMILIARI CONVIVENTI FRANCHIGIA nominativi risultanti dallo stato di famiglia dell Assicurato Contraente; la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato; FURTO in base all art. 624 del Codice Penale risponde del reato di furto chiunque si impos - sessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri; INCENDIO INDENNIZZO IVASS combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; la L. 135/2012 ha previsto l istituzione dell IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che dal 1 gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP. Per informazioni consultare il sito MATERIALI si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C INCOMBUSTIBILI non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno; OGGETTI PREGIATI POLIZZA PREMIO PREZIOSI PRIMO RISCHIO ASSOLUTO RAPINA REGOLA PROPORZIONALE RISCHIO SCIPPO SCOPERTO SCOPPIO cose facenti parte del Contenuto ma più precisamente: sculture, oggetti d arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti antichi, arazzi e simili escluso quanto indicato sotto la definizione Preziosi e Valori; il documento che prova l assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione; gioielli e metalli preziosi (oggetti d oro e di platino o montati su detti metalli, pie tre preziose, perle naturali e di coltura); l assicurazione di una somma che rappresenta il massimo indennizzo in caso di sinistro senza dichiarazione del valore complessivo delle cose assicurate e senza appli cazione quindi della regola proporzionale di cui all art C.C.; sottrazione di cosa mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene; se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art C.C.). Se l assicurazione è stipulata nella forma a Valore a Nuovo il valore della cosa al momento del sinistro è determinato in base al Valore a Nuovo della cosa stessa; la possibilità che si verifichi il sinistro; furto con strappo della cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene; percentuale prestabilita dell indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell Assicurato; repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del «colpo d ariete» non sono considera ti scoppio; Pag. 5 di 6

9 GLOSSARIO SINISTRO SOCIETÀ il fatto dannoso per il quale è stipulata l assicurazione; Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.; SOCIETÀ DI SERVIZI VALORE A NUOVO IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A- Piazza Indro Montanelli Sesto San Giovanni (Mi); per il Fabbricato è il costo di ricostruzione o di ripristino ossia la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo del Fabbricato escluso il valore dell area; per il Contenuto è il costo di rimpiazzo ossia il costo effettivo per la sostituzione della cosa assicurata con altra nuova oppure equivalente, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio. Per oggetti pregiati e preziosi si intende il valore di mercato al momento del sinistro; VALORE INTERO l assicurazione di una somma che rappresenta il valore complessivo delle cose assi - curate, con possibile applicazione, in caso di assicurazione parziale, della regola proporzionale di cui all art C.C.; VALORI denaro, carte valori e titoli di credito in genere; VETRO un manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati ANTISFONDAMENTO con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. Oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (poli- carbonato) di spessore non inferiore a 6 mm; VITA PRIVATA attività svolta senza carattere lavorativo o di professionalità, che non produca reddito o non sia retribuita. Pag. 6 di 6

10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE PER FINALITA ASSICURATIVE CONTRATTUALI E OBBLIGHI DI LEGGE (Informativa aggiornata a gennaio 2014) Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice Privacy ) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la Società ) appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa nella sua qualità di Interessato (Assicurato) circa l utilizzo dei dati personali che la riguardano e sui suoi diritti. 1. FONTE DEI DATI PERSONALI I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sensibile, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi 1 legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso. 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I suoi dati personali sono trattati nell ambito dell attività della Società per le seguenti finalità: a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale 2 ; b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo 3 ; 3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l eventuale rifiuto di rispondere può comportare l impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso. 5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza4, ad altri soggetti5 del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che 1 Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell Ordine e altri soggetti pubblici. 2 A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore. 3 Ad esempio la valutazione dell adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. 5 Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. catena assicurativa : - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.); - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (ad es. I.M.A. S.p.A.) a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti; - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest ultima attività di consulenza e assistenza; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.); - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;

11 operano in Italia o all estero (anche al di fuori dell Unione Europea)6 come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale. Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società ( e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. 6 DATI DI SOGGETTI TERZI La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. danneggiato, terzo pagatore, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla conclusione e alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b). 7. RAPPRESENTANTE LEGALE DEL INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE La presente informativa, riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale dell Interessato qualora quest ultimo sia incapace di agire. 8. DIRITTI DELL INTERESSATO Ai sensi dell art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare, Per ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Privacy Corso Giulio Cesare Torino. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com - nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell Economia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 6 A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell Unione Europea per motivi inerenti all esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).

12 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pag. 1 di 21

13 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influi - scano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all in - dennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Art. 2 Altre assicurazioni L Assicurato in qualità di Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza o la succes - siva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi garantiti dalla presente polizza. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art C.C.. Se il Contraente omette dolosamente la comunicazione, la Società non è tenuta a pagare l indenniz - zo. Art. 3 Pagamento del premio (vedere anche proposta di assicurazione) Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio dovuto. I pagamenti dei premi successivi sono a cura del Contraente, il quale non potrà in nessun caso oppor re che la Società non abbia inviato avvisi di scadenza né abbia provveduto all incasso a domicilio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art C.C.. I premi successivi devono essere pagati con le modalità previste nella proposta di assicurazione. Art. 4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere sottoscritte dalle parti contraenti e provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita tota le o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art C.C.. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc cessive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Proroga dell assicurazione (vedere anche proposta di assicurazione) e recesso Fermo quanto stabilito nella proposta di assicurazione in merito alla durata della polizza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita da una delle due parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Il contraente ha bensì facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annua di polizza. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il II comma dell art C.C. in merito alla proroga di 15 giorni della garanzia assicurativa. Pag. 2 di 21

14 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO FRA LE PARTI Art. 8 Indicizzazione Le somme assicurate, i limiti di indennizzo, il premio e gli eventuali scoperti e franchigie non espres si in percentuale, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del «Numero indice nazionale» dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice indicato nel frontespizio di polizza corrispondente a quello del mese di giugno dell anno precedente quello di stipulazione con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, la somma assicurata ed il premio vengano a supe rare del 50% gli importi inizialmente stabiliti, il Contraente avrà facoltà di rinunciare all adeguamento, in tal caso, somme assicurate, premio ed eventuali scoperti, limiti di somme e franchigie non espres si in percentuale rimarranno quelli risultanti dall ultimo adeguamento effettuato. Art. 9 Assicurazione per conto altrui Se l assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art C.C.. Art. 10 Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verifi - cato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell art C.C.. Art. 11 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 12 Procedimento di mediazione e foro competente Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche che le parti dichiarano espressamente di accettare integralmente da effettuare innanzi l Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. La richiesta di mediazione può essere inviata, a cura dell Organismo di Mediazione, presso la sede legale della Compagnia Ufficio Sinistri - oppure all indirizzo ovvero al numero di fax Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Art. 13 Area clienti La Compagnia mette a disposizione, all interno del proprio sito internet, un apposita Area Riservata ai Contraenti di polizze sottoscritte con Intesa Sanpaolo Assicura. L accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite delle credenziali rilasciate direttamente dalla Compagnia, su richiesta dell interessato, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L utilizzo dell Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all atto del primo accesso. All interno dell Area sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il fascicolo informativo del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze oltre ad ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del Contraente. Pag. 3 di 21

15 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE NORME CHE REGOLANO IL DIRITTO ALL INDENNIZZO - SOSPENSIONE DELL ASSICURAZIONE Art. 14 Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 15 Titolari dei diritti nascenti dalla Polizza Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all Assicurato compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art. 16 Somme assicurate Fermo quanto disposto all Art. 1, nei casi di assicurazione a valore intero, le somme assicurate devono corrispondere: per il Fabbricato, al suo valore di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell area; per il Contenuto, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti; per oggetti pregiati e preziosi, al loro valore di mercato. Art. 17 Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art C.C. e quanto disciplinato per le spese di demolizione e sgombero e le spese peritali, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 18 Assicurazione parziale (Art C.C.) Pag. 4 di 21 Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, l Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno relativamente alla quale risulta l eccedenza, esclusa ogni compensazione con altre somme assicurate. Art. 19 Adempimenti in caso di sinistro (per la Garanzia D vedere anche Art. 55) In caso di sinistro l Assicurato deve: a) darne avviso alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L Assicurato dovrà specificare le circostanze dell evento e l importo approssimativo del danno; farne denuncia all Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di polizza; b) adoperarsi immediatamente, per quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno nonché denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, esperendo - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento. Le spese relative sono a carico della Società nei termini previsti dall art C.C.; c) conservare fino all avvenuta liquidazione del danno le tracce, gli indizi materiali del reato e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; l inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Art C.C.); d) fornire alla Società entro i 7 (sette) giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate, danneggiate o distrutte, con l indicazione del rispettivo valore, nonché una copia dell analoga denuncia fatta all Autorità; e) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che delle realtà e dell entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti e fornire a loro richiesta ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire anche presso terzi; f) presentare a richiesta della Società tutti i documenti che si possano ottenere dall Autorità competente in relazione al sinistro.

16 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE NORME CHE REGOLANO IL DIRITTO ALL INDENNIZZO - SOSPENSIONE DELL ASSICURAZIONE Art. 20 Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose rimaste indenni, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art. 21 Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco delle cose assicurate, l Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 15 giorni prima dell effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto l avviso, salvo quanto previsto dall Art. 5. Art. 22 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Fermo restando l operatività degli Artt. 18 e 19, il valore delle cose assicurate al momento del sinistro e la valutazione del danno vengono così determinate: per il Fabbricato a) il valore a nuovo si ottiene stimando la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo del Fabbricato stesso, escludendo il valore dell area; b) l ammontare del danno si determina calcolando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate deducendo da tale risultato il valore dei residui; c) qualora l ammontare del danno risultasse superiore al valore del Fabbricato al momento del sinistro, determinato da un deprezzamento in relazione alla vetustà, grado di conservazione e uso rispetto a quello determinato in base al precedente punto a), l Assicurato acquista il diritto al pagamento della differenza solo se documenta l avvenuta riparazione o ricostruzione del Fabbricato stesso, fermo restando i limiti di indennizzo previsti; per il Contenuto a) il valore a nuovo si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre eguali o equivalenti; per gli oggetti pregiati e preziosi si stima il valore di mercato; b) l ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il residuo valore delle cose danneggiate; c) qualora l ammontare del danno risultasse superiore al valore del Contenuto al momento del sinistro, determinato da un deprezzamento in relazione alla vetustà, grado di conservazione e uso rispetto a quello determinato in base al precedente punto a), l Assicurato acquista il diritto al pagamento della differenza solo se documenta l avvenuto rimpiazzo o riparazione del Contenuto stesso, fermo restando i limiti di indennizzo previsti. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, nonché le spese peritali, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell Art. 18; per i Titoli di Credito a) la Società non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. Art. 23 Procedura per la valutazione del danno e nomina dei periti L ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, in caso di controversia, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall Assicurato con apposito Pag. 5 di 21

17 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO atto unico. Qualora i periti non raggiungano l accordo collegialmente, provvederanno a nominarne un terzo di comune accordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito; in caso di ricorso al terzo perito, le spese di quest ultimo sono ripartite in proporzione alla soccombenza. Art. 24 Mandato dei Periti I periti devono: a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fos sero state comunicate; c) verificare se l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all Art. 19; d) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate, rubate e non rubate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore e procedere alla stima del danno comprese le eventuali spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redi gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui al punto d) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere atte stato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 25 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell inden - nizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell atto di liquidazione del danno stesso. Se l Assicurato è una impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere: l attestazione del tribunale civile circa l assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali a carico dell impresa assicurata; il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura. La liquidazione del danno viene effettuata in Italia, con pagamento in valuta corrente. Pag. 6 di 21

18 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO E ASSISTENZA (GARANZIA A) INCENDIO - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Garanzia A Incendio è operante solo in quanto espressamente richiamata, mediante indicazione del relativo importo di premio per essa stabilito, nella Proposta di assicurazione che forma parte integrante del presente Fascicolo. IL RISCHIO Art. 26 Rischio assicurato La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da: Garanzie standard a) incendio; b) fulmine; c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) onda d urto prodotta da aerei nell attraversamento del muro del suono; e) caduta di aeromobili, meteoriti e satelliti, loro parti o cose da essi trasportate; f) urto di veicoli non appartenenti all Assicurato, in transito sulla pubblica via; g) sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi di cui ai precedenti punti a), b), c), e), f) abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse; h) guasti arrecati allo scopo di impedire o di arrestare l incendio per ordine delle Autorità; i) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idri - ci, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato stesso. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, traboccamen to o rigurgito di fognature, gelo; j) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la pro duzione di calore, purché detti impianti siano collegati esternamente mediante condutture e/o appropriati camini. Oltre alle garanzie standard sopra elencate, sono compresi: k) ricorso vicini: per le somme delle quali l Assicurato debba rispondere per i danni materiali e diret ti cagionati alle cose dei vicini, a seguito di incendio, fumi, gas, vapori, esplosione e scoppio di cose dell Assicurato o da lui detenute; l) ricerca del guasto a seguito di sinistro cagionato da fuoriuscita di acqua condotta e risarcibile a termini di polizza. Ai fini della presente garanzia la Società si obbliga ad indennizzare le spese neces sarie per: riparare o sostituire le parti di tubazioni ed i relativi raccordi in cui la rottura si è verificata con esclusione delle spese per le migliorie; demolire le parti del fabbricato al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha provocato lo spargimento d acqua, nonché quelle per il corrispondente ripristino delle sole parti demolite; trasportare alla discarica autorizzata più vicina i residui della demolizione; m) eventi atmosferici: danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da uragani, bufere, tempe ste, grandine e trombe d aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni da bagnamento che si verificassero alle parti interne del fabbricato e al contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia e grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli enti anzidetti; n) eventi sociopolitici: i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate a seguito di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi o sommosse, causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; o) fenomeno elettrico: i danni a macchine, apparecchi elettrodomestici, impianti elettrici od elettro - nici di pertinenza del fabbricato, causati da corrente, scariche ed altri fenomeni elettrici in genere, da qualsiasi motivo occasionati, compreso fulmine; p) rottura cristalli: le spese necessarie, comprese quelle di trasporto e montaggio, per la sostituzio - Pag. 7 di 21

19 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO E ASSISTENZA (GARANZIA A) INCENDIO - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE ne di lastre di cristallo, vetro o specchio dell abitazione assicurata purché fisse o stabilmente collocate, a seguito di rottura dovuta a causa accidentale, a fatto di terzi o a fatto involontario dell Assicurato, dei suoi familiari e addetti ai servizi domestici; q) spese di demolizione e sgombero: l assicurazione è operante anche per le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residuati del sinistro; r) inagibilità locali: spese effettivamente sostenute di soggiorno e trasloco, nell ambito del medesimo comune, in caso di inagibilità dei locali garantiti, abitati dall Assicurato.Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le partite Incendio Fabbricato o Rischio Locativo unitamente alla partita Incendio Contenuto. Ai fini delle presenti garanzie, in nessun caso la Società pagherà somme superiori a quelle indicate nell Art. 29 «Limiti di indennizzo». Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo indicato nell Art. 30 «Franchigie». Estensione Colpa grave L assicurazione è operante anche per i danni determinati da colpa grave dell Assicurato e/o delle persone delle quali egli debba rispondere a norma di legge. Art. 27 Rischio locativo La Società indennizza le somme che l Assicurato sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C. per danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosio ne o scoppio ai locali tenuti in locazione. Resta ferma l applicazione della regola proporzionale qualo ra la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini dell Art. 22. Art. 28 Rischi esclusi La Società non risponde dei danni: 1. in occasione di atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, occupa - zione militare, invasione, confisca, requisizione, sequestro, spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità; 2. in occasione di esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificia - le di particelle atomiche; 3. in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni; 4. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; 5. alla macchina nella quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corro - sione o difetti di materiali; 6. subiti dalle cose in refrigerazione per effetto di mancata ed anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è presta - ta l assicurazione; 7. indiretti quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di reddito commerciale od industriale, sospen sione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; 8. causati con dolo dell Assicurato o dei familiari conviventi; 9. avvenuti in occasione di rimozione e/o lavori di straordinaria manutenzione; 10. da imbrattamento di muri esterni; 11. atti vandalici in occasione di furto e rapina consumati o tentati. Inoltre, con riferimento alla garanzia Eventi atmosferici, la Società non risponde dei danni: 12. causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; mareggiate e penetrazioni di acqua marina; Pag. 8 di 21

20 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO E ASSISTENZA (GARANZIA A) INCENDIO - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE formazione di ruscelli, accumuli esterni d acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico; gelo, neve; cedimento o franamento del terreno; -bagnamento diverso da quello previsto all Art. 26 punto m); 13. subiti da: piante, cespugli ed alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne; tettoie, vetrate, lucernari in genere; lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine; recinzioni non fisse, cavi aerei, serbatoi e impianti in genere all aperto. Con riferimento alla garanzia Fenomeno elettrico, la Società non risponde dei danni: 14. causati da imperizia o negligenza degli addetti o durante le fasi di montaggio, collaudo, prova e manutenzione degli impianti stessi; 15. dovuti a usura o manomissione; 16. subiti da lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte. L INDENNIZZO L indennizzo è effettuato fino alla concorrenza massima per evento e per anno delle somme indicate nella proposta di assicurazione ai punti 1) o 1 BIS) e 2). Art. 29 Limiti di indennizzo Limitatamente alle garanzie e/o voci di seguito indicate, si conviene che in nessun caso la Società risar cirà per ciascun sinistro che avvenga nel periodo di validità della presente polizza, una somma supe riore ai limiti rispettivamente indicati: oggetti pregiati e preziosi: ,00 (undicimila) per singolo oggetto; valori: 5% della somma assicurata per il contenuto col limite massimo di 2.000,00 (duemila); spese di demolizione e sgombero: 10% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza calcolato par tita per partita col massimo comunque di ,00 (sedicimila); eventi atmosferici ed eventi sociopolitici: 60% del capitale assicurato; fuoriuscita di acqua condotta, ricerca del guasto, rottura cristalli, fenomeno elettrico, inagibilità locali: 1.500,00 (millecinquecento); ricorso vicini: 50% della somma assicurata per Fabbricato o per il Rischio locativo con il massimo di ,00 (centodiecimila). Art. 30 Franchigie In caso di sinistro la Società corrisponderà all Assicurato l importo del danno liquidabile a termini di polizza, previa deduzione della seguente franchigia, che rimarrà a carico dell Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farla assicurare da altri relati - vamente alle garanzie: rottura cristalli; fenomeno elettrico; acqua condotta; ricerca del guasto; eventi atmosferici; eventi sociopolitici; 130,00 (centotrenta). Pag. 9 di 21

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