Superata la turbolenta fase di invio

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1 FLUSSI D'INGRESSO 2007 La procedura telematica. L'inizio del cambiamento di Tommaso Siracusano Consulente del lavoro in Milazzo (ME) Superata la turbolenta fase di invio on line delle domande di autorizzazione per cittadini non comunitari residenti all estero, sono necessari numerosi passaggi (verifica delle condizioni, convocazione delle parti e trasmissione dati) per completare la procedura che consentirà allo straniero l ingresso in Italia per la successiva assunzione. Dopo la fase sperimentale dei primi mesi del 2006, riservata solo alle domande relative al lavoro stagionale, la procedura telematica è stata estesa a tutte le tipologie di richieste di nulla osta all ingresso di lavoratori extracomunitari, divenendo peraltro l unica possibile (unica eccezione la Provincia autonoma di Bolzano che mantiene il cartaceo). Il grave ritardo con cui è stato emanato il decreto per i flussi d ingresso per il 2007, è infatti legato anche all enorme mole di lavoro manuale, di smistamento, caricamento dati, realizzazione delle graduatorie ecc. relativa alle domande dello scorso anno. Siamo ancora in presenza di domande presentate nel marzo del 2006, per le quali il rapporto di lavoro si instaurerà verosimilmente nei primi mesi del Due anni, dunque, dal momento in cui il datore di lavoro aveva valutato opportuno l inserimento in azienda di questi lavoratori. Le conseguenze sono facilmente immaginabili, esigenze produttive completamente mutate, mercati in continua evoluzione ed aziende che possono anche essere scomparse dal mercato. L avvento della telematica dovrebbe dunque porre fine ai lunghi tempi di attesa. Pur tuttavia, l avvio della procedura non è stato né veloce né semplice. Anche questa fase vede nuovamente i Consulenti del Lavoro parte attiva, come unico ordine Professionale accreditato per l invio illimitato di domande, a supporto della triangolazione dei rapporti azienda-statolavoratore. Dopo un brevissimo accenno all iter seguito per l invio delle domande, analizzeremo le fasi successive ponendo l attenzione sull attività e le competenze dei singoli soggetti coinvolti. L iter per l invio 1. Registrazione sul sito web del servizio di inoltro telematico delle domande. Per effettuare la registrazione è richiesto un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante. La registrazione è gratuita. 2. Richiesta e salvataggio del modulo sul proprio pc. Accedere all area di richiesta dei moduli di domanda. Sulla base delle richieste effettuate, il sistema provvede a generare, in formato elettronico, il modello da compilare. Per scaricare il modulo sarà necessario indicare alcuni dati relativi al datore di lavoro e la località in cui sarà impiegato il lavoratore, al fine di individuare lo Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta. Salvare il modulo sul proprio personal computer. Una specifica area del sito web consente di accedere all elenco dei moduli generati per effettuarne il relativo download. 3. Installazione del programma per la compilazione delle domande sul proprio personal computer Per la compilazione del modulo prece- 1/

2 dentemente salvato, è necessario utilizzare uno specifico programma disponibile sul sito web. Il programma deve essere scaricato ed installato sul proprio personal computer. 4. Compilazione del modulo. Attraverso il programma installato, l utente è in grado di procedere alla compilazione del modulo, inserendo i dati richiesti. Guide di contesto e strumenti di verifica dei dati immessi sono di supporto all utente durante tutta la procedura di compilazione. In questa fase non è necessario che il proprio PC sia connesso ad internet. I campi relativi ai dati indicati in fase di richiesta non saranno modificabili. Attenzione: tutti i campi obbligatori andranno compilati, altrimenti il sistema non permetterà la ricezione del modulo! 5. Invio del modulo compilato. Tramite il programma di compilazione, è possibile inviare i moduli, correttamente completati, al servizio di inoltro telematico delle domande. Per effettuare l invio, è necessario che il proprio personal computer sia connesso ad internet. L utente riceverà una mail di risposta recante conferma della spedizione e ora d arrivo. Attraverso il sito sarà possibile poi avere conferma della/e domande inviata/e. La domanda presentata telematicamente il 15, il 18 o il 21 dicembre 2007 entrerà nelle graduatorie seguendo l ordine di acquisizione attribuito dal server ministeriale e seguirà l iter previsto dal D.Lgs n. 286/98 (Testo Unico disciplina dell immigrazione) modificato dalla L. n. 189/02 (Bossi Fini di modifica in materia di immigrazione e asilo). Le domande per l autorizzazione all ingresso si possono presentare fino al 31 maggio 2008 (sei mesi dalla pubblicazione in G.U. del decreto flussi) Datore di lavoro È il primo ad attivarsi predisponendo ed inviando, direttamente o tramite i soggetti accreditati, la domanda in via telematica che contiene fra gli altri tre aspetti degni di particolare attenzione. Capacità reddituale, garanzia di alloggio adeguato e impegno al pagamento delle spese per il rientro in patria. Reddito adeguato: una condizione da valutare L assunzione da parte di un datore di lavoro privato di personale extracomunitario è subordinata al possesso di un reddito tale da tutelare il lavoratore che farà ingresso in Italia. Il soggetto, italiano o extracomunitario, che intende assumere un lavoratore residente all estero, deve pertanto essere in grado di dimostrare di possedere una capacità economica adeguata. Lavoro domestico Per il lavoro domestico la capacità economica del datore è stabilita dalla circolare del Welfare n. 1/05: il reddito annuo al netto dell imposta posseduto dal datore deve essere pari al doppio dell ammontare della retribuzione annuale da corrispondere al lavoratore, aumentata dei contributi relativi. La capacità economica sussiste, nel caso del lavoro domestico, ogni qualvolta il richiedente sia in possesso di un reddito annuo di importo almeno doppio rispetto al totale della retribuzione annua (oltre a eventuale vitto e alloggio), dovuta al lavoratore da assumere maggiorata degli oneri contributivi. Ricordiamo che è possibile cumulare i redditi dei parenti di primo grado (genitori e figli) anche se non conviventi. In assenza di tali soggetti, può essere effettuato il cumulo dei redditi di soggetti tenuti legalmente all assistenza sulla base di un autocertificazione dei medesimi. Nella domanda è previsto un campo per il reddito integrativo. Sono esentati da tale requisito i datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l autosufficienza. In tal caso la richiesta dovrà essere inoltrata per un addetto all assistenza della persona (livello B) e non per le mansioni di colf (livello A). Tali soggetti non dovranno produrre documenti relativi al reddito, ma il requisito della limitazione dell autosufficienza dovrà risultare dal certificato rilasciato dall apposita commissione medica istituita presso l Asl. Due casi pratici. 1. Colf a 20 ore settimanali (orario minimo previsto) livello B; costo totale per il datore di lavoro (subirà aumenti nel 2008) euro 513,42 (retribuzione e 48 1/2008

3 contributi) per 13 mensilità per un costo annuo di euro reddito necessario minimo ,00 2. Prestatore d assistenza (badante) tempo pieno livello C super; costo totale per il datore di lavoro euro (1.020,10 x 13 mensilità). reddito necessario minimo ,00 N.B. I livelli previsti dal CCNL settore collaboratori domestici vanno da A a D super. Lavoro non domestico La capacità economica dell imprenditore va valutata dallo Sportello unico caso per caso, in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all esigenza dell impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente. La motivazione della richiesta da parte del datore è dettata dalla valutazione dei flussi che non si fonda solo sulla quantità, ma anche sulla qualità del lavoro svolto. Il riferimento è a generici parametri di reddito e del fatturato prodotto dal datore, non ci sono condizioni reddituali o di fatturato che subordinano la presentazione della domanda per le imprese, la situazione andrà valutata singolarmente dallo Sportello Unico, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. Sussiste la facoltà di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purché riferita a stati, fatti e qualità, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell azienda, anche l iscrizione alla Camera di Commercio (anche ai fini dell art. 9 D.P.R. n. 252/98 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) ed il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, riguardanti l applicazione del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica, sia all esigenza dell impresa. L autocertificazione potrebbe riferirsi alle denunce fiscali, o al registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), al bilancio d esercizio, alle ricevute dei contributi previdenziali versati e a ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante. Conformemente agli indirizzi di semplificazione dell attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali dei documenti o l autocertificazione, laddove quest ultima sia possibile. Condizione alloggiativa da supportare con idonea documentazione Il datore di lavoro, per poter dichiarare la sussistenza di una sistemazione alloggiativa idonea sussistente al momento della firma del contratto, deve verificare che i locali posseggano il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall ufficio tecnico del comune dove è ubicato l immobile (stabilisce il rispetto degli standard legali abitativi in rapporto tra superficie e occupanti, attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l edilizia residenziale pubblica). In alternativa, è necessario il parere igienico sanitario rilasciato dall ufficio igiene pubblica dell Asl di competenza (verifica il rispetto delle norme di abitabilità e di adeguatezza sanitaria dell alloggio, attesta cioè l idoneità igienico sanitaria del medesimo alloggio). La richiesta di questi documenti può essere presentata al comune o all Asl dal proprietario, dall affittuario o da chi detiene gratuitamente l immobile. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno deve essere esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore. 1/

4 Impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio in caso di rientro coatto La L. n. 189/02 (Bossi-Fini) impone ai datori di lavoro l impegno al pagamento delle spese di viaggio per l eventuale rientro del lavoratore nel paese di provenienza. Il datore deve quindi impegnarsi a tale pagamento già all atto della richiesta di nulla osta all ingresso. Ogni datore di lavoro che si succede nel corso del tempo si impegna nel medesimo modo. L impegno preso dal datore deve intendersi verso lo Stato, quindi il pagamento avverrà solo nell eventuale ipotesi di richiesta dello stesso. Non può trattarsi di impegno preso nei confronti del lavoratore, perché in tale ipotesi il datore non potrebbe avere la certezza dell effettuazione effettiva del viaggio. Trattandosi di impegno nei confronti dello Stato, l obbligo sussiste solo nei casi di rimpatrio coatto. L impegno del datore di lavoro, presente in ogni contratto di soggiorno stipulato dallo straniero, fa ritenere che possa trattarsi di un obbligo solidale ed esclude che il pagamento vada effettuato in ogni caso di cessazione di rapporto. In merito ai diversi impegni assunti dai vari datori di lavoro con lo stesso straniero, la circolare del ministero dell interno n del 7 agosto 2002 conferma che obbligati al pagamento delle spese di viaggio sono anche i datori di lavoro precedenti. Si verifica quindi una possibilità di frazionare il costo tra coloro che hanno ottenuto prestazioni lavorative dallo straniero extracomunitario. Una volta messo in moto il meccanismo, non resta che attendere di essere convocati presso lo Sportello Unico per l Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno e del ritiro del nulla osta. In quella sede, il datore di lavoro, ha la facoltà di offrire una retribuzione superiore rispetto a quella stabilita dal CCNL ed inserita nella domanda. Delega per il ritiro È prevista la possibilità di delega per il ritiro del nulla osta e la firma del contratto di soggiorno (Testo Unico per la documentazione n. 445/2000, art. 4 secondo comma): la dichiarazione nell interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell identità del dichiarante. Nelle altre ipotesi sarà invece necessario acquisire un apposito atto di procura notarile. Normalmente occorre presentarsi allo Sportello Unico alla data comunicata con: il numero protocollo fornito telefonicamente o dalla pagina di ricerca on-line (ove attivata); una marca da bollo di 14,62; un documento d identità valido. Una volta ritirato il nulla osta il datore di lavoro lo invia al domicilio all estero dello straniero che si dovrà recare alla ambasciata per il ritiro del visto e solo allora potrà entrare in Italia. Subentro di altro datore di lavoro in attesa del nulla osta Non è consentito il subentro di un datore di lavoro ad un altro nelle more del rilascio del nulla osta e comunque prima dell ingresso dello straniero in Italia, pertanto, ove il datore di lavoro non sia più interessato all assunzione, la procedura si arresta ed il nulla osta al lavoro eventualmente già rilasciato, e non ancora utilizzato, viene revocato. Tuttavia, nei soli casi di decesso del datore di lavoro o cessazione dell azienda, è consentito il subentro nell assunzione da parte di un familiare del defunto o da parte della nuova azienda che abbia rilevato quella cessata. Assunzione È l adempimento finale, con il quale viene instaurato il rapporto di lavoro. Le modalità sono quelle consuete e comuni alle altre categorie di lavoratori, compresa dunque la prossima procedura telematica, inoltre è prevista la comunicazione, entro 5 giorni anche all UTG (Ufficio Territoriale Governativo). Il nulla osta ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio, ma è opportuno che il rapporto di lavoro venga instaurato prima della convoca- 50 1/2008

5 zione in questura del lavoratore, per i rilievi fotodattiloscopici di cui si dirà più avanti. In alternativa occorre fornire le motivazioni dalla mancata instaurazione del rapporto di lavoro. Lavoratore Il cittadino straniero, che per potere utilizzare questa opportunità deve trovarsi fisicamente all estero, ottenuto il visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso il paese di appartenenza, deve recarsi entro otto giorni dall ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno. In caso di immotivate rinunce all assunzione, da parte del datore di lavoro, all atto dell ingresso dello straniero allo stesso sarà consegnato un permesso di soggiorno per attesa di occupazione (circolare Ministero Interno 20 agosto 2007). I singoli casi saranno presi in considerazione dagli Sportelli Unici per eventuali verifiche. Ufficio territoriale governativo Lo Sportello unico procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell idoneità della documentazione presentata, acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell impresa. La procedura per il rilascio del nulla osta Il sistema di gestione delle procedure è stato ristrutturato e semplificato per il rilascio dei nulla osta nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni, che, ricordiamo, prevedono 40 giorni di tempo per il rilascio del nulla osta all ingresso in caso di domanda per lavoro subordinato e 120 per il lavoro autonomo. La procedura nel caso del lavoro subordinato è stabilita dall articolo 22, comma 4: in pratica lo Sportello Unico comunica l intenzione del datore di lavoro di assumere tramite chiamata dall estero al Centro per l impiego, che deve immediatamente verificare che non vi siano altri lavoratori già presenti in Italia disponibili a svolgere questa mansione. Dopo venti giorni in cui, data pubblicità alla notizia, non è arrivata alcuna candidatura, ne viene data comunicazione allo Sportello Unico che procede al rilascio dell autorizzazione. La complessità della procedura che non ha consentito il rispetto del termine non perentorio dei quaranta giorni in passato, pare essere stata semplificata, ma allo stato non è dato sapere in particolare quali passaggi siano interessati. Come avveniva in passato, con il nulla osta inviato dal datore di lavoro lo straniero si dovrà recare alla ambasciata per il ritiro del visto e, all ingresso in Italia dovrà recarsi allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta di permesso. Ciò avviene dietro convocazione dell interessato presso lo Sportello Unico che ha il dovere di accertare la corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell istanza, acquisita dal sistema, con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere esibita in quella sede (capacità reddituale e condizione alloggiativa). Al momento della sottoscrizione del contratto L incontro con lo straniero è prevista la somministrazione facoltativa di un questionario, oltre che la consegna della carta dei valori: per acquisire, una prima generale conoscenza della sua condizione, dei suoi bisogni primari, dei possibili sviluppi che il suo status potrebbe assumere nel tempo. Obiettivo della rilevazione - sulla base della raccolta sistematica delle informazioni tratte dai questionari - è quello di sviluppare una efficace attività di programmazione degli interventi finalizzati all accoglienza ed all integrazione e migliorare la gestione del fenomeno migratorio. Regioni e Province con disciplina particolare Nelle Regioni Sardegna, Valle d Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia (a statuto speciale) e nelle province di Trento e Bolzano la procedura e l istruttoria sono diversamente gestite a causa della mancata costituzione degli Sportelli Unici. Pertanto le funzioni attribuite allo 1/

6 Sportello Unico dal TU sull immigrazione, fino all emanazione di apposite norme che disciplinino il raccordo tra Sportello Unico e uffici regionali e provinciali, sono svolte dagli stessi Uffici già competenti prima dell entrata in vigore del D.P.R. n. 394/99. Nella Regione Sardegna, le direzioni provinciali del lavoro svolgono le funzioni attribuite agli Sportelli Unici per l Immigrazione, con tutto quanto ciò comporta con riferimento alla ricezione telematica, allo svolgimento dell istruttoria ed al rilascio del nulla osta al lavoro. Nella Regione Valle d Aosta è stato istituito lo Sportello Unico per l Immigrazione, per cui l operatività dell ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale corrisponde a quella degli uffici della medesima amministrazione presenti nelle regioni a statuto ordinario. Nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano in cui non sono stati istituiti gli Sportelli Unici per l Immigrazione, si fa riferimento alle intese intercorse direttamente con il Ministero dell Interno. Ricordiamo che nella Provincia di Bolzano, per la garanzia del bilinguismo assente a livello nazionale, è concesso l invio delle domande in formato cartaceo all Ufficio Servizio Lavoro di Bolzano (sono stati predisposti appositi moduli bilingue). Per le date, gli orari e la documentazione relativa alle domande, valgono le medesime regole imposte a livello nazionale. Centro per l'impiego Il Centro per l impiego, ricevuta la comunicazione dallo Sportello Unico dell intenzione del datore di lavoro di assumere tramite chiamata dall estero, deve immediatamente verificare che non vi siano altri lavoratori già presenti in Italia disponibili a svolgere la mansione richiesta diffondendo l offerta di assunzione. Dopo venti giorni in cui, data pubblicità alla notizia, non è arrivata alcuna candidatura, ne dà comunicazione allo Sportello Unico che procede al rilascio dell autorizzazione. Direzioni provinciali del lavoro Le Direzioni provinciali del Lavoro procedono con l istruttoria relativa alla verifica delle condizioni contrattuali rispetto ai CCNL di riferimento, al numero di richieste presentate dallo stesso datore di lavoro in relazione alla sua capacità economica, alla verifica della sussistenza di quota. A seguito di tali adempimenti rilasciano il parere utilizzando gli appositi dispositivi nel sistema telematico dello sportello unico per l immigrazione. Il Ministero della solidarietà sociale a rettifica di quanto già comunicato dal Ministero dell Interno ha precisato che le direzioni provinciali del lavoro non dovranno inserire l indicazione dell importo della retribuzione da corrispondere al lavoratore. Dalla domanda di autorizzazione, infatti, è stato eliminato il campo relativo alla retribuzione, con l inserimento dell impegno del datore di lavoro a corrispondere una retribuzione mensile lorda non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo. Al momento della firma del contratto di soggiorno, il datore di lavoro potrà quindi confermare la retribuzione così determinata, oppure offrire una retribuzione superiore e solo in tal caso lo Sportello Unico provvederà alla opportuna modifica del contratto di soggiorno. Ufficio Immigrazione della Questura Controlli preventivi Su richiesta dello Sportello Unico l Ufficio Immigrazione della Questura verifica se il lavoratore ha mai avuto espulsioni, respingimenti, segnalazioni o condanne e risponde dando parere negativo o positivo. Il lavoratore che si trova in tali condizioni non potrà far ingresso in Italia, la domanda sarà respinta dalla Questura per tali motivi e la conseguenza sarà il mancato rilascio del nulla osta. Rilascio del permesso di soggiorno Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, al lavoratore viene fatto sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno i cui dati vengono contestualmente inoltrati alla questura competente presso la quale dovrà recarsi per i rilievi fotodattiloscopici necessari al rilascio. 52 1/2008

7 Il permesso di soggiorno potrà avere validità massima di un anno per rapporti a tempo determinato e di due anni per quelli a tempo indeterminato. Adempimenti amministrativi La Questura fornisce all INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche dei lavoratori extracomunitari, ai quali è concesso il permesso di soggiorno. Sulla base di tali informazioni l istituto costituisce un archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari. Cronologia delle fasi successive alla domanda on line di ingresso Sportello Unico per l'immigrazione Centro per l'impiego Centro per l'impiego Centro Impiego Sportello Unico trasmette la richiesta al Centro per l'impiego Sportello Unico diffonde l'offerta di assunzione Uffici Consolari verifica l'indisponibilità di lavoratori italiani o comunitari ad accettare l'offerta Lavoratore straniero rilascia entro 20 giorni la certificazione negativa Questura accerta l'indisponibilità nei 40 giorni e rilascia, sentita la Questura, il nulla osta all'assunzione Datore di lavoro trasmette la documentazione (con codice fiscale) a Uffici Consolari rilasciano allo straniero il visto di ingresso entra in Italia ed entro 8 giorni si reca allo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno fornisce all'inps le informazioni anagrafiche dei lavoratori assume il lavoratore con le consuete modalità in vigore (il nulla osta ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio) 1/

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