Pa/imprese: governo sblocca 40 miliardi Prima tranche nel 2013, la seconda nel 2014

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1 Numero 51 House Organ 26 marzo 2013 Pa/imprese: governo sblocca 40 miliardi Prima tranche nel 2013, la seconda nel 2014 a cura di Redazione Fiscal Focus Il Consiglio dei ministri - Un nuovo capitolo della questione inerente i debiti contratti dalla Pubblica amministrazione con le imprese è stato scritto ieri. Il governo ancora in carica ha infatti deciso di sbloccare già a partire dalla seconda metà del miliardi di euro, mentre altri 20 verranno sbloccati poi nel Questo è questo è stato deciso nel corso dell ultimo Consiglio dei ministri. Gli interventi - Oltre ad aver disposto l erogazione dei 40 miliardi di euro, la squadra esecutiva ha altresì indicato quali interventi adottare al fine di rendere più snello e veloce il pagamento alle imprese. In primo luogo, infatti, verranno saldati i debiti contratti dai Comuni e degli altri enti locali attraverso misure quali l allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per permettere l'uso degli avanzi di amministrazione disponibili; l'esclusione del Patto di stabilità delle Regioni dei pagamenti effettuati in favore degli Enti locali sui residui passivi a cui corrispondono residui attivi di Comuni e province; l istituzione di fondi rotativi volti ad assicurare la liquidità agli Enti territoriali (Regioni ed Enti Locali), in questo caso vige l obbligo di restituzione entro un termine certo e sostenibile. Il punto sui ritardi È certo quindi che la situazione del ritardo dei pagamenti, protrattasi finora, sia davvero inaccettabile e assurda, poiché a farne le spese sono soprattutto le piccole e medie imprese che si trovano a secco di liquidità pur avendo prodotto. Questo è il punto al quale il governo è finalmente giunto. La squadra esecutiva ha infatti dichiarato che si è verificata, fino ad oggi, "una pratica inaccettabile per i corretti rapporti tra pubblica amministrazione e imprese" che ha generato "un grave danno per le imprese già colpite dalla difficoltà di accedere al credito bancario nel contesto della crisi", oltre ad aver portato nel corso degli anni all'accumularsi di uno stock di ritardati pagamenti che ha acquisito dimensioni considerevoli. Le dichiarazioni Il plauso al governo è giunto da diverse parti, soprattutto da quelle che hanno molto combattuto affinché qualcosa si smovesse. Proprio ieri, ad esempio, Graziano Delrio, presidente dell Anci, aveva incontrato il neoeletto presidente del Senato, e ha avuto da quest ultimo la rassicurazione che si otterrà dalle istituzioni tutto l'apporto possibile per far ripartire il Paese e l'economia. Grasso ha infatti garantito il proprio impegno affinché anche il nuovo Parlamento lavori per sbloccare ulteriormente la situazione. Il focus Abi Dal canto suo, l Abi, rivolgendosi al prossimo esecutivo che potrebbe ottenere l incarico proprio in queste ore, ha chiesto misure necessarie affinché l'economia italiana torni a crescere e a essere effettivamente competitiva. La negativa fase ciclica rende necessario focalizzare l'azione del futuro Governo su alcuni provvedimenti che si debbono considerare come prioritari per dare quella scossa che permetta in tempi rapidi di spezzare la spirale di negatività che si sta scaricando sulle imprese, le famiglie, le banche e l'intera economia. SOMMARIO 1 Pa/imprese: governo sblocca 40 miliardi 2 Bonus per riassunzione di lavoratori licenziati da piccole imprese 2 Illegittimo il fermo amministrativo sproporzionato 3 Bonus gas 2013: uno sconto maggiore per le famiglie 4 Incentivi imprese al via: addio finanziamenti a pioggia 4 IVA al 10% per la revisione periodica impianti di riscaldamento 6 Imprenditoria femminile: 300 milioni dal Fondo di Garanzia 7 Tempi certi per notificare la cartella a seguito di accertamento 8 Detrazione IRPEF 50% ufficiale per impianti fotovoltaici IN EVIDENZA Come detrarre il dispositivo medico AREE TEMATICHE Area Finanza Agevolata Area lavoro e sicurezza area consulenza fiscale area strategie d'impresa 1

2 190 euro mensili di bonus per riassunzione di lavoratori licenziati da piccole imprese a cura di Maria Romano AREA LAVORO E SICUREZZA In attuazione dell impegno a suo tempo assunto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, comunica che, in considerazione della mancata proroga, dell apposito intervento di incentivazione all assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (GMO), ha varato un decreto che prevede specifici premi per l assunzione di tali lavoratori. In particolare, il decreto dispone l attribuzione di un incentivo, in forma capitaria (cifra fissa mensile, riproporzionata per le assunzioni a tempo parziale), per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l assunzione, per GMO connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. L importo dell incentivo è pari a 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il medesimo importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. L ammissione al beneficio è gestita dall Inps con procedura informatizzata e automatica, fino a capienza delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro. Saranno pubblicate a breve i termini e modalità di accesso alla procedura. Con il provvedimento i lavoratori destinatari dell incentivo non rischiano più di essere «spiazzati» nelle assunzioni rispetto ai lavoratori che possono essere iscritti nelle liste di mobilità, perché licenziati, con procedimento collettivo, da imprese con più di quindici dipendenti. Illegittimo il fermo amministrativo sproporzionato a cura di Avv. Matteo Sances Il fermo auto iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente è illegittimo se tale misura risulta sproporzionata rispetto al debito erariale. Ciò è quanto sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza n. 28/12/2013), secondo la quale l applicazione di questo strumento in maniera indiscriminata potrebbe configurare un eccesso di potere da parte del concessionario della riscossione, soprattutto se tale provvedimento cautelare non risulta adeguatamente motivato e sussiste una reale sproporzione tra la misura adottata e il credito da garantire. In particolare, nel caso di specie i giudici hanno evidenziano come tale atto fosse gravemente viziato poiché non erano stati assolutamente indicati i motivi per i quali il concessionario aveva ritenuto di dover applicare una misura così invasiva. Tale pronuncia ha sicuramente una portata innovativa ma non unica nel suo genere (si veda ad esempio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.10/10/12 e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.177/02/11). Alla luce di ciò, ne deriva che se da una parte la legge concede degli strumenti al concessionario per garantire l esigibilità dei crediti dello Stato, dall altra questi devono essere adottati con estrema cautela, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge n.241/90) e dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n.212/2000) e dunque dovranno essere quanto meno motivati. Numero marzo 2013 Direttore editoriale Angelo Fanizzi consulenti redattori Tito Spiro Papa, Maria Romano, Giuseppe Ambrosecchia, Aldo Sammarelli, Vito Sportelli, Maria Teresa Tamborra realizzazione Solcom srl 2

3 Bonus gas 2013: uno sconto maggiore per le famiglie a cura di Tito Spiro Papa AREA CONSULENZA FISCALE Per il 2013, in aggiunta al bonus elettrico, sarà disponibile anche il bonus gas, un'agevolazione sulla spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale. La misura è stata introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico secondo modalità definite dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas e con la collaborazione dei Comuni, per dare sostegno alle famiglie numerose e a basso reddito. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL) e per i consumi nell'abitazione di residenza. Possono accedere al bonus gas i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a Il bonus gas può essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a gas naturale. Il bonus consente un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus gas è differenziato: - per zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche); - pertipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento); - per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione. Per l'anno 2013, il bonus può variare da un minimo di 39 euro ad un massimo di 242 euro per le famiglie con meno di quattro componenti, oppure da un minimo di 62 euro ad un massimo di 350 europer le famiglie con più di 4 componenti. Per tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, il bonus è riconosciuto come una componente in deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus è riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario. Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l'eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico. Per richiedere il bonus sono previsti appositi moduli, vediamoli inseieme. Il cliente domestico diretto che richiede il bonus con esclusivo riferimento ad una fornitura individuale a lui intestata deve utilizzare il modulo A GAS. Il cliente domestico diretto che richiede il bonus con riferimento, oltre che alla fornitura individuale a lui intestata, anche ad un impianto condominiale, deve utilizzare il modulo B GAS. Il cliente domestico indiretto che richiede il bonus con esclusivo riferimento ad un impianto condominialedeve utilizzare il modulo C GAS. I richiedenti del bonus gas possono autocertificare la condizione di famiglia numerosa compilando il modulo E, già predisposto anche per il bonus elettrico. Le famiglie con più di quattro figli a carico dovranno indicare nel modulo E solamente quattro dei loro figli a carico. Anche per il bonus gas è prevista una portabilità totale e gratuita: infatti esso è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo un contratto di fornitura; pertanto continua ad essere riconosciuto anche in presenza di un cambio di fornitore, così come di un cambio della residenza del cliente che ha presentato la richiesta. Crescita personale "Un ragazzino e suo padre passeggiavano tra le montagne... All'improvviso il ragazzino inciampò, cadde e, facendosi male, urlò :"AAAhhhhhhhhhhh!!!" Con suo gran stupore il bimbo sentì una voce venire dalle montagne che ripeteva: "AAAhhhhhhhhhhh!!...!" Con curiosità, egli chiese: "Chi sei tu?" E ricevette la risposta: "Chi sei tu?" Dopo il ragazzino urlò: "Io ti sento! Chi sei?" E la voce rispose: "Io ti sento! Chi sei?" Infuriato da quella risposta egli urlò: "Codardo" E ricevette la risposta: "Codardo!" Allora il bimbo guardò suo padre e gli chiese: "Papà, che succede?" Il padre gli sorrise e rispose:"figlio mio, ora stai attento:" E dopo l'uomo gridò: "Tu sei un campione!" La voce rispose: "Tu sei un campione!" Il figlio era sorpreso ma non capiva. Allora il padre gli spiegò: "La gente chiama questo fenomeno ECO ma in realtà è VITA. La Vita, come un'eco, ti restituisce quello che tu dici o fai. La vita non è altro che il riflesso delle nostre azioni. (parabola zen) 3

4 Incentivi imprese al via: addio finanziamenti a pioggia Si concretizza la Riforma degli incentivi alle imprese operata dal DL Sviluppo: firmato il decreto interministeriale che dà il via ai nuovi finanziamenti agevolati e abroga 43 aiuti di Stato a fondo perduto a cura di Angelo Fanizzi AREA STRATEGIE D'IMPRESA Ammonta a 600 milioni di euro il plafond liberato per stanziare bandi a favore di innovazione (Fondo per la Crescita sostenibile), internazionalizzazione e contro le crisi industriali. Nessun contributo verrà concesso sotto forma di finanziamenti a fondo perduto, così come previsto dalla riforma degli incentivi, che diventa ora operativa. Il decreto interministeriale firmato dai ministri uscenti dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, e dell Economia, Vittorio Grilli dà infatti il via alla novità introdotte dal Decreto Sviluppo per gli incentivi alle imprese. Il riordino degli incentivi prevede inoltre l abrogazione di 43 norme nazionali di agevolazione, così da semplificare e accelerare l avvio dei regimi di aiuto. Il passo successivo è la pubblicazione dei bandi di gara che definiranno le regole per i nuovi finanziamenti agevolati (questa sarà la modalità prevalente per la concessione dei contributi). Il Fondo per la Crescita Sostenibile focalizza gli incentivi su pochi obiettivi strategici: ricerca, sviluppo e innovazione; rafforzamento struttura produttiva; internazionalizzazione imprese. Gli interventi saranno legati anche al Programma UE Horizon 2020 per la promozione di attività di Ricerca e Sviluppo. Ai 600 milioni di euro potranno aggiungersi successivamente ulteriori risorse provenienti dalla Cassa depositi e prestiti. I primi bandi potranno essere emanati solo dopo che la Corte dei Conti avrà approvato e registrato il decreto interministeriale. Con la definizione di questo decreto, rendiamo pienamente operativa la riforma degli incentivi del Ministero dello Sviluppo economico varata con il decreto Sviluppo dello scorso giugno. Si tratta di una semplificazione attesa da diversi anni che consentirà di concentrare gli interventi su un numero limitato e funzionale di strumenti e su aree prioritarie di intervento: innovazione, internazionalizzazione e risoluzione di crisi industriali. Si chiude finalmente la stagione degli interventi a fondo perduto e si inquadra la politica di incentivazione all interno di una cornice europea», ha commentato il ministro Passera. IVA al 10% per la revisione periodica impianti di riscaldamento a cura di Tito Spiro Papa Fonte: AREA Fisco CONSULENZA Oggi FISCALE La revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condo-miniali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, e il controllo delle emissioni degli stessi, sono prestazioni soggette all Iva agevolata del 10 per cento, in quanto rappresentano interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell art. 7, comma 1, lettera b), della Finanziaria 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488). Si tratta in particolare delle attività prescritte dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n Le Entrate precisano peraltro che l agevolazione non si applica ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori - come ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi - per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto (sul punto si rinvia alla Circolare Ministero Finanze 7 aprile 2000, n. 71). Il prestatore di servizi potrà chiedere (nel termine biennale di cui all art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data del versamento) il rimborso dell Iva addebitata agli utenti in misura superiore al 10 per cento se dimostra la restituzione dell imposta agli utenti stessi; a tal fine non è possibile comunque effettuare note di variazione delle fatture. 4

5 Dichiarazione dei redditi Come detrarre il dispositivo medico a cura di Angelo Fanizzi AREA CONSULENZA FISCALE Non sempre il dispositivo medico è una spesa sanitaria detraibile. Le condizioni minime e necessarie per definire un dispositivo medico detraibile sono: la marchiatura CE sulla confezione e l appartenenza del prodotto all elenco fornito dal Ministero della Salute. Chiariamo meglio queste specifiche. Con la circolare n.20 del 13 maggio 2011 l Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla detraibilità delle spese sostenute per dispositivi medici acquisendo anche il parere del Ministero della Salute. Sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 n. 46/97 n. 332/00) e che: - sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative e ai loro allegati - e perciò vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore. Posto che non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili, per agevolare i contribuenti, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune. Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997: Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, Montature per lenti correttive dei difetti visivi, Occhiali premontati per presbiopia, Apparecchi acustici, Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, Siringhe, Termometri, Apparecchio per aerosol, Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, Pannoloni per incontinenza, Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.), Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..), Lenti a contatto, Soluzioni per lenti a contatto, Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.), Materassi ortopedici e materassi antidecubito. Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000: Contenitori campioni (urine, feci), Test di gravidanza, Test di ovulazione, Test menopausa, Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL, Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi, Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, Test autodiagnosi prostata PSA, Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, Test autodiagnosi per la celiachia. La generica dicitura dispositivo medico sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa (al riguardo si veda anche la risoluzione n. 253 del 2009). Per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione se: - dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulta il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; - è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Per i dispositivi medici compresi nell elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Da notare che non è rilevante il soggetto che ha venduto il dispositivo medico. Con la successiva circolare 19 del 1 giugno 2012 l Agenzia ha specificato che non sono posti vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibile beneficiare della detrazione d imposta anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le sopraindicate condizioni. Nella stessa circolare l Agenzia ha inoltre chiarito che il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura prodotto con marcatura CE, con l indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20 del l contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. 5

6 Imprenditoria femminile: 300 milioni dal Fondo di Garanzia Accordo interministeriale: al via sezione speciale del Fondo di Garanzia per finanziare l'imprenditoria femminile, con credito garantito per 300 milioni a condizioni vantaggiose a cura di Angelo Fanizzi AREA STRATEGIE D'IMPRESA Nuova iniziative a sostegno dell imprenditoria femminile, a cui vanno 300 milioni di euro di credito grazie all accordo firmato il 14 marzo dai ministri dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, e del Lavoro, Elsa Fornero. L intesa istituisce una sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia dello Stato dedicata per interventi di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate ad attività di imprese femminili, con le seguenti caratteristiche: - ripartizione del rischio al 50% tra le risorse a valere sul Fondo e quelle della sezione speciale; - condizioni più favorevoli per la concessione della garanzia; - riserva di una percentuale della dotazione a interventi in favore di imprese start up (inizialmente la metà, in seguito la percentuale sarà modificata sulla base di valutazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità). Il Comitato di Gestione del Fondo sarà da subito impegnato per rendere operativa la sezione e per monitorarne i risultati. Il nuovo accordo segue il rinnovo del protocollo d intesa fra i due ministeri e Unioncamere per rilanciare la mission dei 105 comitati per l imprenditoria femminile presenti in tutte le Camere di Commercio. «L impegno e l energia delle donne imprenditrici costituiscono un valore importante per il rilancio della crescita e dell occupazione» dichiarano i ministri Fornero e Passera che sottolineano come si debba «fare tutto quanto è possibile per non perdere il contributo che le donne possono dare al mondo del lavoro e dell impresa». Nel 2012 le PMI in rosa sono aumentate in Italia di 7mila 298 unità con un incremento della base imprenditoriale dello 0,5% rispetto all anno precedente. Si tratta di un aumento superiore rispetto al totale delle imprese italiane che sono cresciute, nel 2012, dello 0,3%. è il luogo adatto per sviluppare la vostra impresa, trovare nuove opportunità di lavoro e di investimento, in una logica di network, dove la rete di conoscenze diventa il vero asset su cui puntare. Roberto Bucci - Finanza Ordinaria e Agevolata Ciaq S.r.l. - Qualità Vito Sportelli - Avvocato Maria Teresa Tamborra - Avvocato Giovanni Aiello - Geometra Vincenzo Raguseo - Avvocato Tutela Marchi Solcom S.r.l. - Web e Marketing Cisternino Rosanna - Sicurezza sul lavoro Ma.Vi. Service - Consulenza Assicurativa Innovative Solution Srl - HACCP Annalea Novembre - Avvocato Recupero Crediti Dharma di Maurizio Mazzarelli - Eventi Raffaele De Leonardis - Previdenza Integrativa Epsoft Italia di Giuseppe Cisternino - Analista Software MLT Service Soc. Coop.va a r.l. - C.E.D. e Servizi alle Imprese Terracube Srl - Riciclo rifiuti elettronici Consorzio Consulting - Formazione Infosist Sas - Software e Hardware MLT Incubatore - Incubatore d impresa Daniela Caruso - Psicologa del lavoro Tecsial Sas - Sicurezza sul lavoro Serena Manghisi e Gerardo Miliddo - Medici del Lavoro Sinergie 2.0 Srl - Network Professionale è il luogo adatto per sviluppare la vostra impresa, trovare nuove opportunità di lavoro e di investimento, in una logica di network, dove la rete di conoscenze diventa il vero asset su cui puntare. Roberto Bucci - Finanza Ordinaria e Agevolata Ciaq S.r.l. - Qualità Vito Sportelli - Avvocato Maria Teresa Tamborra - Avvocato Giovanni Aiello - Geometra Vincenzo Raguseo - Avvocato Tutela Marchi Solcom S.r.l. - Web e Marketing Cisternino Rosanna - Sicurezza sul lavoro Ma.Vi. Service - Consulenza Assicurativa Innovative Solution Srl - HACCP Annalea Novembre - Avvocato Recupero Crediti Dharma di Maurizio Mazzarelli - Eventi Raffaele De Leonardis - Previdenza Integrativa Epsoft Italia di Giuseppe Cisternino - Analista Software MLT Service Soc. Coop.va a r.l. - C.E.D. e Servizi alle Imprese Terracube Srl - Riciclo rifiuti elettronici Consorzio Consulting - Formazione Infosist Sas - Software e Hardware MLT Incubatore - Incubatore d impresa Daniela Caruso - Psicologa del lavoro Tecsial Sas - Sicurezza sul lavoro Serena Manghisi e Gerardo Miliddo - Medici del Lavoro Sinergie 2.0 Srl - Network Professionale 6

7 Tempi certi per notificare la cartella a seguito di accertamento definitivo a cura di Tito Spiro Papa AREA CONSULENZA FISCALE La sentenza 280/2005 della Corte costituzionale e l'articolo 1, comma 5-bis, del Dl 106/2005, si riferiscono esclusivamente alle cartelle emesse a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni (articolo 36-bis del Dpr 600/1973), pertanto nessuna necessità sussiste, nel caso di cartelle emesse a seguito di accertamento divenuto definitivo, di cercare un'interpretazione adeguatrice della lettera c) del citato comma 5-bis, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguarda la fattispecie in esame. Questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione nella sentenza 6264 del 13 marzo, che, accogliendo il ricorso proposto dall'agenzia delle Entrate, si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato (sentenze 1388/2011 e 6148/2009). Il quadro normativo di riferimento Com'è noto, con la sentenza 280/2005, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25 del Dpr 602/ nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Dlgs 193/ sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, laddove la norma non prevedeva un termine entro il quale la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973, avrebbe dovuto essere notificata, a pena di decadenza, al contribuente. Tale mancanza costituisce, secondo la Consulta, violazione del principio generale secondo il quale non è consentito lasciare il contribuente esposto senza limiti temporali all'azione esecutiva del Fisco. Tuttavia, la Consulta, nella citata pronuncia, ha anche precisato che " l'esigenza, pur costituzionalmente inderogabile, di rinvenire un termine decadenziale non poteva essere soddisfatta interpretando il termine fissato dall'articolo 17 del Dpr 602/1973 (all'epoca, attraverso il richiamo dell'articolo 43 del Dpr 600/1973) per attività interne all'amministrazione (formazione e consegna dei ruoli all'intendente) come comprensivo anche delle successive attività previste dagli articoli 24 (consegna al concessionario) e 25 (notifica della cartella al contribuente) del medesimo Dpr 602/1973". A seguito della richiamata sentenza della Consulta, il legislatore è intervenuto con l'articolo 1, comma 5-bis, del Dl 106/2005, con il quale, nell'abrogare l'articolo 17 del Dpr 602/1973 (termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo), ha stabilito una esaustiva disciplina per il futuro (a partire dalle dichiarazioni presentate dal 2005) e una normativa transitoria per il passato, concernente tuttavia solo le cartelle conseguenti all'iscrizione a ruolo derivante da attività di liquidazione, ex articolo 36- bis del Dpr 600/1973. Attualmente, gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento devono essere notificati entro termini previsti a pena di decadenza, individuati, rispettivamente, dagli articoli 43 del Dpr 600/1973, 57 del Dpr 633/1972 e 25 del Dpr 602/1973. Nello specifico, gli avvisi di accertamento vanno notificati, in assenza di cause di proroga, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quinto anno se si è in presenza di omessa dichiarazione. In merito alle cartelle di pagamento, invece, la notifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per la liquidazione automatica (36-bis), quarto anno se si verte in caso di controllo formale (36-ter), secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. I fatti di causa Un contribuente propone ricorso avverso una cartella di pagamento notificatagli nel settembre del 2000 (scaturente da avvisi di accertamento relativi agli anni 1990 e 1992, notificati rispettivamente nel 1998 e nel 1999), chiedendo, in particolare, l'annullamento della cartella relativa all'annualità 1990, per asserito mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'articolo 17 del Dpr 602/1973. Il ricorso viene accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello, nella considerazione che le Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza 21498/2004, hanno chiarito che la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, a pena di decadenza. Secondo i giudici di appello, tale termine, ancorché riguardante l'esecutività dei ruoli, deve intendersi riferito anche alla notifica della cartella di pagamento, non essendo ammissibile che il privato contribuente rimanga assoggettato sine die al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria. Avverso tale pronuncia, l'amministrazione finanziaria propone ricorso in Cassazione e deduce la violazione e la falsa applicazione del richiamato articolo 17 (nella versione vigente ratione temporis), laddove la decisione impugnata non ha considerato che si controverte in tema di cartella emessa in esito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, in relazione alla quale la norma evocata pone, per l'iscrizione a ruolo, il termine di decadenza al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La decisione della Corte suprema Per i giudici di piazza Cavour, il ricorso è fondato. In effetti, precisa la Corte, dalla motivazione della decisione impugnata emerge che la cartella dedotta in controversia è riferita alla riscossione di importi oggetto di avvisi di accertamento divenuti definitivi. Pertanto, la sentenza impugnata " si rivela errata, dal momento che risulta imperniata sulla normativa e sulla giurisprudenza relative alle cartelle emesse in sede di liquidazione delle dichiarazioni Dpr 600/1973, ex articolo 36-bis, mentre è stato puntualizzato che alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo non è applicabile, in via analogica, il termine perentorio di notifica, decorrente dalla dichiarazione del contribuente, 7

8 stabilito nel Dl 106/2005, articolo 1, comma 5-bis, lettera c), convertito nella legge 156/2005, in quanto tale previsione normativa, emanata in ossequio alla sentenza 280/2005 della Corte costituzionale, riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un'attività di verifica meramente formale, eseguita ai sensi del Dpr 600/1973, articolo 36- bis ". In sostanza, secondo l'assunto della Corte suprema, " in caso di accertamento definitivo, essendo la cartella preceduta da un'attività istruttoria da compiere in termini decadenziali predeterminati, non si determina quella indefinita soggezione temporale alla verifica del Fisco che la Corte costituzionale ha inteso censurare con la predetta sentenza (cfr. Cassazione 1388/2011 e 6148/2009)". Detrazione IRPEF 50% ufficiale per impianti fotovoltaici L'Agenzia delle Entrate conferma la detrazione IRPEF al 50% per ristrutturazioni edilizie applicabile anche all'istallazione di impianti fotovoltaici: ecco a quali condizioni a cura di Angelo Fanizzi AREA CONSULENZA FISCALE Ufficiale la possibilità di applicare la detrazione IRPEF del 50%, prevista per le ristrutturazioni edilizie anche agli impianti fotovoltaici. A comunicare l approvazione dell istanza all Agenzia delle Entrate è stata ANIE/GIFI. E la conferma dell interpretazione giuridica secondo cui il bonus IRPEF 50% previsto per ristrutturazioni di impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici (articolo 16 bis del DPR 917 del 1986) si può estendere anche agli interventi che prevedono l installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione si applicherà quindi anche all istallazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fino a 20 kw nominale. Secondo l interpretazione dell Agenzia, il bonus del 50% viene riconosciuto per impianti fotovoltaici che vanno a soddisfare essenzialmente i bisogni energetici dell abitazione e non è cumulabile con altri incentivi previsti per il Fotovoltaico. Al contribuente che intenda beneficiare della detrazione, non è richiesta «particolare documentazione che attesti il risparmio energetico, in quanto, anche in base alle indicazioni del MiSE, la realizzazione dell impianto a fonte rinnovabile comporta in sé un miglioramento della prestazione energetica dell edificio e quindi non è necessario produrre alcuna certificazione, con notevoli effetti quindi di semplificazione e riduzione di oneri», ha spiegato il presidente di GIFI, Valerio Natalizia. «La risposta va incontro alle aspettative del settore», ha commentato con soddisfazione il direttore generale di ANIE, Maria Antonietta Portaluri. Dunque, una buona notizia per il settore delle Rinnovabili e del Fotovoltaico in particolare, dopo il duro colpo dei cambiamenti normativi e del calo nella domanda per le tariffe incentivanti del Conto Energia. angelo fanizzi Commercialista e Revisore Contabile tito spiro papa commercialista e Revisore Contabile maria romano Consulente del Lavoro e Sicurezza La MLT Consulting Group è una realtà nel contesto dei servizi alle imprese che opera sulla base di consolidate esperienze specialistiche nelle consulenze d'impresa, della consulenza fiscale, legale, del lavoro, management d'impresa e assistenza contabile e amministrativa. In tutta Italia i nostri consulenti sono uniti da valori condivisi e da un saldo impegno costantemente rivolto alla qualità. Facciamo la differenza aiutando i nostri clienti ed i nostri collaboratori di riferimento ad esprimere pienamente il proprio potenziale. In Italia il network è presente in due città con circa 14 persone. I professionisti che operano nella MLT Consulting Group, adottano un approccio basato sulla comprensione del business del cliente, dei rischi correlati e dei relativi effetti sul bilancio e si propongono come professionisti di riferimento del top management per lo sviluppo di progetti aziendali. MLT CONSULTING GROUP Via Francesco Valente, 21/ Castellana Grotte (Ba) info@mltconsulting.it servizio clienti mobile fax p.iva Orari di studio:

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