BOZZA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IC CROCI
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- Irene Venturi
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1 BOZZA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IC CROCI art. 1 - Composizione, costituzione e durata TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI (T.U. 16 aprile 1994 n artt 8 e 10 e succ. int.). Il Consiglio di Istituto (CdI) dell'ic Croci è composto da 19 membri: il Dirigente Scolastico (DS), componente di diritto, 8 consiglieri della componente genitori, 8 consiglieri della componente docenti, 2 consiglieri della componente del personale non docente. I membri regolarmente eletti sono nominati con decreto del DS. Il CdI è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Il CdI e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni scolastici. art. 2 - Attribuzioni del CdI TITOLO II ATTRIBUZIONI Il CdI adotta le deliberazioni sulle materie devolute alla sua competenza funzionale (art. 10 D.Lgs 297/94 e Dl 44/01 e successive modificazioni), e, in particolare in materia di: Regolamento Il CdI adotta il proprio Regolamento con delibera assunta, in prima istanza a maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica e in seconda istanza a maggioranza assoluta. Allo stesso modo sono deliberate dal CdI le modifiche al regolamento Bilancio Il CdI delibera il Piano Annuale e le eventuali variazioni, ne verifica lo stato attuativo, sulla base della legislazione vigente. Esso dispone, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, per quanto attiene al funzionamento amministrativo dell'istituto Calendario scolastico
2 Il CdI ha potere deliberante in materia di adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e progettuali in base alla normativa vigente e sentito il parere del Collegio dei Docenti Adozione criteri Il CdI ha potere deliberante in relazione alla determinazione di CRITERI, relativi alle seguenti materie, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti: programmazione educativa (con riferimento al POF); programmazione/attuazione delle attività integrative (di varia natura); definizione di ipotesi di sperimentazione e aggiornamento, previste dagli artt. 276 e seg. del TU; definizione dei criteri di precedenza nell'accoglienza; definizione delle modalità attuative di Turismo scolastico (cfr REG.) Adozione delibere Il CdI ha potere deliberante in relazione alle seguenti materie: uso dei locali (palestre, biblioteche, laboratori, ecc.) in orario extrascolastico; uso delle attrezzature (didattiche, tecniche e sportive)in orario extrascolastico e fatte salve le competenze dell'ente locale; modalità di raccolta di denaro; accettazione eventuali donazioni; contratti aleatori e pluriennali; promozione di contratti con altri enti e/oistituti; partecipazione degli studenti ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo Adozione iniziative Il CdI può promuovere incontri di consultazione con le rappresentanze di altri organismi o esperti esterni. Può altresì nominare commissioni di lavoro, su specifiche tematiche, garantendo la presenza di tutte le componenti dell'istituto. art. 3 - Ruoli e competenze TITOLO III ORGANIZZAZIONE I soggetti attivi nel CdI, titolari di poteri autonomi, diritti e funzioni sono:
3 il Presidente il Vicepresidente la giunta esecutiva e il Dirigente Scolastico i membri del Consiglio Presidente Il Presidente convoca e presiede le riunioni del CdI, adottando i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; mantiene i contatti con tutti gli altri organi collegiali costituiti; rappresenta il Circolo nelle manifestazioni ed iniziative promosse o approvate dal Consiglio; svolge tutte le iniziative necessarie per garantire una gestione democratica della scuola. Il Presidente del CdI ha diritto accesso agli uffici della scuola, durante il normale orario di servizio, per ottenere informazioni concernenti le materie di competenza del CdI, nonchè la relativa documentazione. I servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del CdI possono essere di supporto al Presidente del CdI sulla base delle indicazioni generali del DS e organizzative del DSGA Vicepresidente Sono attribuite al vicepresidente le stesse competenze del Presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. In caso di dimissioni del Presidente e del Vicepresidente la convocazione del Consiglio spetta al membro più anziano di età, a qualsiasi componente appartenga (TAR Pescara, 26 giugno 1990 n. 517) Giunta Esecutiva e Dirigente Scolastico Il Dirigente Scolastico (DS) ha nelle sedute del Consiglio le stesse prerogative di ogni altro membro del CdI. Presiede provvisoriamente la prima seduta di insediamento del CdI e indice le votazioni per l'elezione del Presidente. Redige periodicamente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. Il DS presiede la Giunta Esecutiva La Giunta Esecutiva (GE) opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La GE è composta da 2 membri di diritto (DS e DSGA), da 2 genitori, 1 insegnante, 1 non docente, membri del CdI. Qualora, in caso di riununcia, decadenza o dimissioni i membri della GE rimanenti siano uguali o superiori alle 4 unità il CdI procede alla nomina di nuovi membri nella prima adunanza utile. Nel caso per le ipotesi prima previste i membri restanti siano inferiori alle 4 unità l'intera Giunta decade e il CdI, nella prima adunanza utile provvede alla nomina di una nuova GE. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del DS o su richiesta di almeno quattro componenti della Giunta stessa o del Presidente del CdI. Per la validità delle riunioni di Giunta è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica.
4 Il DSGA svolge le funzioni di segretario della Giunta, redigendo il processo verbale. Ciascun membro della GE ha diritto di accesso alla scuola, durante gli orari di servizio e di avere in visione gli atti relativi alle materie di competenza della Giunta. I servizi di segreteria possono essere di supporto ai membri della Giunta sulla base delle indicazioni generali del DS e organizzative del DSGA I membri del consiglio I membri regolarmente eletti nel CdI hanno diritto di esprimere pareri su ogni materia di competenza del CdI. Essi hanno anche il diritto di visionare in anticipo la documentazione relativa ai punti all'odg di ogni seduta del CdI ed eventualmente di chiedere copia dei documenti relativi alle materie di competenza del CdI. A tal fine possono rivolgersi aglil uffici di segreteria durante l'orario di ufficio, per prendere visione dei relativi atti. Compatibilmente con la disponibilità di tempo degli impiegati e con le attrezzature tecniche dell'ufficio i Consiglieri potranno ottenere copia degli atti medesimi. Nel corso della prima seduta di insediamento, dopo l'elezione del Presidente, la nomina del Segretario e l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio procede ad eleggere il proprio membro di diritto nel Gruppo di lavoro sull'handicap del CdI, da scegliersi tra gli otto membri eletti nella componente dei genitori. Art. 4 - Elezione ruoli TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CDI Il CdI nella prima seduta di insediamento convocata dal DS elegge a scrutinio segreto il Presidente e il Vicepresidente tra i membri eletti dai genitori. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il Consiglio; qualora non si raggiunga la maggioranza il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il CdI elegge allo stesso modo i membri della Giunta Esecutiva. Art. 5 - Formazione odg- avviso di convocazione L'ordine del giorno (ODG) delle sedute del CdI è predisposta dal Presidente del CdI, sulla base delle indicazioni fornite dal DS, dalle varie componenti del CdI nella seduta precedente, sulla base di richieste scritte (che verranno messe agli atti), presentate al Presidente del CdI o depositate in Segreteria, da singoli o da gruppi di lavoro, o dai membri della Giunta e tenuto conto delle scadenze di legge. Non possono formare oggetto di deliberazione gli argomenti non iscritti all'odg, salvo delibera esplicita da adottarsi all'unanimità da parte dei Consiglieri presenti durante la seduta. Le variazioni approvate sono comunque discusse in coda agli altri punti all'odg. La convocazione del CdI avviene mediante invio di avviso di convocazione, il quale deve pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta. La convocazione deve essere fatta pervenire per iscritto, a cura degli uffici di segreteria dell'istituto, tramite comunicazione scritta o secondo la diversa modalità concordata. E considerata valida la convocazione mediante avviso inviato a mezzo di posta elettronica con
5 ricevuta di lettura all'indirizzo comunicato nel corso dell'adunanza di insediamento del CdI o, in caso di sostituzione di un membro, con l'accettazione del nuovo membro. In casi di particolare urgenza, valutati congiuntamente dai Presidenti di Giunta e di CdI, il Consiglio può essere convocato con il solo preavviso di 24 ore. L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti punti: - data e luogo della riunione del CdI; - orari di inizio della riunione; - elenco dei punti all'odg, in ordine cronologico di discussione; - eventuale indicazione della presenza di persone invitate a partecipare alla seduta. Art. 6 - Periodicità sedute Il CdI si riunisce di norma ogni 40 giorni, salvo nei mesi estivi, nei locali di volta in volta individuati nell'avviso di convocazione, in orari concordati, comunque non coincidenti con l'orario di lavoro del personale della scuola e tenendo conto degli impegni di lavoro della componente genitori. Il CdI nella prima seduta stila un calendario di massima delle sue riunioni ordinarie, di cui sarà data comunicazione a tutte le componenti dell'istituto. Art. 7 - Convocazione Il CdI è convocato dal Presidente. Deve essere convocato quando ne venga fatta motivata e legittima richiesta scritta al Presidente del CdI dai seguenti soggetti: - maggioranza assoluta della GE; - maggioranza assoluta dei membri del CdI; - Collegio dei Docenti; - rappresentanti di almeno 1/3 delle classi. La richiesta di convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Art. 8- Sospensione o aggiornamento sedute Qualora non fosse possibile completare la trattazione di tutti i punti all'odg il Presidente può proporre la sospensione della seduta, previo parere favorevole della maggioranza relativa dei membri presenti. Il Presidente concorda una data di aggiornamento della seduta, con un intervallo non minore di 3 giorni. Il DS provvede a comunicare l'aggiornamento ai consiglieri assenti. Art. 9 - Quorum costitutivo e deliberativo. Dove non è diversamente stabilito il CdI è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno
6 dei componenti in carica e delibera con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente, sempre che la votazione sia stata effettuata per alzata di mano. Art. 10- Giustificazione delle assenze I componenti in carica sono tenuti a comunicare in anticipo l'eventuale assenza dalla seduta al Presidente, anche tramite la segreteria. Dopo tre assenze consecutive non giustificate nel corso dell'anno scolastico i componenti in carica possono essere dichiarati decaduti, con delibera assunta a maggioranza assoluta. La surroga avviene per decreto del DS, nominando il primo dei non eletti della lista della componente cui apparteneva il Consigliere decaduto. Art Svolgimento delle sedute Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta la seduta propone la discussione sui singoli punti all'odg in ordine cronologico. Nessun consigliere può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente. Ogni consigliere ha diritto di intervenire una prima volta per esprimere il proprio punto di vista, in un tempo limite di tre minuti e una seconda per una eventuale breve replica. Ha inoltre diritto di far mettere a verbale una sua dichiarazione scritta, da redigere durante la seduta stessa. Ogni consigliere ha diritto a fare dicharazioni di voto e a proporre mozioni d'ordine che dovranno essere messe in votazione da parte del Presidente. Le sedute sono aperte al pubblico al quale è concesso dal Presidente di intervenire al termine del dibattito relativo a ciascun punto dell'odg, per una durata individuale, non superiore ai minuti tre, con facoltà del Presidente di procedere all'interruzione quando gli interventi impediscono il regolare svolgimento dei lavori o non siano pertinenti all'argomento; Il Consiglio si riserva la possibilità di riunirsi a porte chiuse qualora si discutano questioni personali. Ove siano previsti poteri deliberativi del CdI, per ogni singolo punto all'odg il Presidente propone di votare una o più delibere, di norma in modo palese, per alzata di mano (la votazione avviene a scrutinio segreto qualora riguardi questioni concernenti singole persone o su motivata delibera del CdI). A nessuno è concesso interrompere la procedura di votazione con interventi ovvero allontanandosi durante il regolare svolgimento della stessa. Esauriti i punti all'odg (compresi i punti eventualmente aggiunti) il Presidente mette in discussione e in votazione eventuali proposte di argomenti da discutere nella seduta successiva. Art Commissioni del CdI Il CdI al fine di realizzare il proprio potere di iniziativa può decidere di costituire, per materie di particolare rilievo e importanza, delle Commissioni di lavoro. Tali Commissioni sono aperte a tutte le componenti della scuola e possono anche richidere la collaborazione di esperti. Esse non hanno potere autonomo e svolgono la loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso CdI. Art. 13- Verbale
7 All'inizio di ogni seduta del CdI viene indicato dal Presidente un "segretario di seduta", nominato tra i membri del CdI. Suo compito è quello di redigere il processo verbale dei lavori del CdI e sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le delibere del CdI. Nel verbale sono di norma riportati i seguenti elementi: - data, luogo, ora di apertura/chiusura della seduta, elenco dei punti all'odg; - presenti e assenti (con indicazione di eventuali giustificazioni); - sintesi della discussione relativa ai singoli punti in ordine cronologico; - testo integrale delle proposte e delle mozioni; - testo integrale delle dichiarazioni di voto; - risultanza delle singole votazioni (con numero di favorevoli, contrari, astenuti); - riferimento a eventuali allegati; - numero progressivo delle delibere; Il verbale del CdI è redatto su apposito registro, custodito dalla Segreteria a cura del DS, unitamente agli atti e ai documenti relativi alla seduta stessa. Il verbale di ogni seduta del CdI è redatto entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della seduta da parte del segretario designato. Il verbale di ogni seduta del CdI viene sottoposto all'approvazione del CdI nella seduta successiva: in caso di mancata approvazione la seduta non può avere formalmente inizio. E' consentito ad ogni consigliere di far rettificare eventuali risultanze che non riportassero correttamente il pensiero espresso. Il verbale è di norma firmato dal segretario e autenticato dal Presidente. Art Rinuncia, dimissione, decadenza - surroga Ogni membro del CdI può rinunciare all'incarico presentando comunicazione scritta al DS, che ne dà comunicazione agli altri componenti. Ogni membro del CdI può dimettersi dalla carica presentando comunicazione scritta al Presidente del CdI, che ne dà comunicazione agli altri componenti. Il CdI prende atto delle dimissioni. In seguito a rinunce, dimissioni o decadenze il DS procede alla sostituzione dei componenti mancanti mediante: - nomina dei primi dei non eletti delle rispettive liste di appartenenza; - indizione di lezioni supplettive, in caso di esaurimento liste, tenendo altresì conto delle indicazioni del MIUR e
8 della Direzione Regionale. Art Pubblicità atti. I pareri e le deliberazioni del CdI sono di norma resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituto per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone. Il registro dei Verbali e la relativa documentazione possono essere consultati dai membri del Consiglio in qualsiasi momento, previa richiesta al DS. Art Entrata in vigore TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Il Presente Regolamento è affisso all'albo dell'istituto e ha effettiva applicazione dal momento della pubblicazione all'albo della delibera di approvazione. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle leggi e alla normativa vigente. Letto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto del 4 febbraio 2014 con delibera n. 18/14.
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