Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

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1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE N. 180 Presentata dai Consiglieri Colussi, Alzetta, Blazina, Canciani, Metz, Tonutti, Zorzini <<Provvedimenti regionali per la promozione e la tutela del patrimonio e della cultura cinematografica e per lo sviluppo delle produzioni audiovisive nel Friuli Venezia Giulia>> Presentata il 3 febbraio _PDL (cinema).doc

2 Signor Presidente, Egregi colleghi, l attività di promozione della cultura cinematografica nella nostra regione in questi ultimi 25 anni è stata sostenuta dai provvedimenti previsti dalla legge n. 68, approvata l 8 settembre 1981 e intitolata Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali. L articolo 14 di quella legge dedicato alle Attività cinematografiche ed audiovisive, riconosceva la necessità e l utilità di sostenere e promuovere la cultura cinematografica e prevedeva l istituzione di un servizio di cineteca regionale integrato con le realtà di cineteche esistenti nella regione. Negli anni a seguire su questa materia, il legislatore si è limitato a disporre le risorse necessarie per avviare il servizio di cineteca regionale - art. 49 della legge n. 4/ e a prevedere integrazioni di carattere estemporaneo con provvedimenti assunti in sede di legge finanziaria. L evoluzione e i cambiamenti successivi avvenuti nell ambito del sistema culturale, degli operatori, del mercato che fa riferimento al mondo del cinema e degli audiovisivi, ci impongono oggi la necessità di rivedere l attuale legislazione ampliandone e adeguandone i contenuti alla nuova realtà che si è venuta via via strutturando. Intesa Democratica, rifacendosi al modello già previsto a livello nazionale, secondo il quale la legislazione in vigore prevede testi autonomi e distinti per le attività cinematografiche e per lo spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza), propone all attenzione del Consiglio Regionale un testo di legge specifico per la promozione e la tutela del patrimonio e della cultura cinematografica e per lo sviluppo delle produzioni audiovisive nel Friuli Venezia Giulia. La necessità di questa scelta viene ancor più avvalorata dal fatto che, anche nel recente Decreto Legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, lo Stato mantiene tutte le funzioni riguardo a tale materia - sostegno alle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio e promozione delle attività cinematografiche - trasferendo alle Regioni solo le competenze relative alle autorizzazioni per l apertura delle sale cinematografiche. Inoltre, va ricordato, che per l acquisizione completa di tale competenza, le Regioni sono dovute ricorrere alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 285 del 19 luglio 2005, ha riconosciuto alle stesse la piena titolarità della materia in questione. Per questi motivi, si è avviato, per la prima volta nel nostro Paese, un processo ed un dibattito che sta portando diverse Regioni (Sardegna, Liguria, Lazio in primis) a promulgare, entro breve, specifiche leggi relative alle attività cinematografiche ed audiovisive. E questo, senz altro, un dato politico nuovo che testimonia l accresciuto interesse delle istituzioni regionali per il mondo della cultura cinematografica e per le imprese che operano nei diversi segmenti di questa realtà (esercizio, produzione, servizi culturali, conservazione, ecc.), rivolto a integrare quanto già viene fatto, in modo oggi insufficiente, dallo Stato. I

3 Un ulteriore motivo che giustifica l opportunità e la necessità di un intervento legislativo in questo particolare ambito dello spettacolo è rappresentato dal grado di eccellenza raggiunto dal mondo della cultura cinematografica nella nostra regione. Una realtà capace di promuovere un notevole cartellone di manifestazioni festival, rassegne, concorsi, premi, convegni di studio che fanno del Friuli Venezia Giulia un vero e proprio polo cinematografico apprezzato e riconosciuto a livello internazionale. Una realtà che ha espresso inoltre una originale sensibilità nei confronti della tutela e conservazione del patrimonio culturale cinematografico ed audiovisivo promuovendo manifestazioni, convegni di studio, corsi universitari specialistici su questo. Realizzando al contempo attività cinetecarie, sia in ambito pubblico che privato e, avviando esperienze innovative come le mediateche/videoteche di pubblico servizio. Allo stesso modo va ricordato l impegno delle Università di Udine e Trieste nell attivare corsi di studio legati al mondo dell immagine e della comunicazione visiva e la felice intuizione di avviare, fra le prime in Italia, una strategia di marketing territoriale attraverso l attività della Friuli Venezia Giulia Film Commission. Da ultimo, non va trascurata l importanza - sociale, culturale ed economica - dell offerta cinematografica di qualità nelle sale cinematografiche in un momento di particolare difficoltà di questo settore. Difficoltà legate in parte alla proliferazione nel territorio dei nuovi complessi multiplex che hanno messo in crisi molte sale cinematografiche attive soprattutto nei centri storici e nelle cittadine della provincia, in parte connesse alle nuove modalità di fruizione dei film introdotte con l arrivo delle tecnologie digitali (dvd, internet, ecc.). Stiamo parlando di un circuito regionale di sale d essai che oggi dispone di una quindicina di schermi sugli 87 complessivi, e che ogni anno totalizza circa 350 mila spettatori su un totale di presenze dell intera regione (dati Cinetel 2004). Il progetto di legge che presentiamo in questa sede è il frutto di un lavoro di analisi dell offerta culturale nel settore della produzione e della diffusione della Settima arte nel Friuli Venezia Giulia che ha visto coinvolti gli operatori e gli esperti del mondo cinematografico regionale. Un lavoro che si è svolto in seno alla Commissione regionale per il cinema istituita con delibera della Giunta Regionale n del 21 maggio 2004 su proposta dell Assessore alle identità linguistiche, i migranti, l istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà. La Commissione composta da sedici esperti rappresentanti le diverse realtà istituzionali e territoriali della regione ha operato nell arco di nove mesi concludendo i propri lavori l 8 aprile del 2005 con la presentazione di un documento, approvato all unanimità, in cui vengono individuate le Linee guida per una proposta di legge a sostegno dell attività e della cultura cinematografica ed audiovisiva del Friuli Venezia Giulia. Il documento, dopo una puntuale ricostruzione storica delle vicende culturali legate all attività cinematografica, un attenta ricognizione sullo stato attuale delle cose e II

4 l individuazione delle possibili linee di sviluppo futuro nel settore dell audiovisivo, propone un originale modello d intervento che, in estrema sintesi, individua quattro ambiti tematici omogenei su cui focalizzare l attenzione del legislatore: - Valorizzazione e promozione del cinema di qualità: festival, rassegne, circuito dei buon cinema; - Film e audiovisivo: bene culturale da conservare, tutelare e valorizzare; - Didattica del linguaggio audiovisivo e della cultura cinematografica; - Produzione audiovisiva e formazione professionale. Il progetto di legge che viene proposto all attenzione del Consiglio ricalca in maniera sufficientemente fedele quanto emerso dal lavoro della Commissione Regionale per il cinema del Friuli Venezia Giulia. Nel capo I vengono individuate ed illustrate quelle che sono le finalità e gli obiettivi della proposta di legge: diffusione e sostegno dell attività cinematografica; raccolta, tutela e conservazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo; promozione delle attività di produzione nel territorio della regione. Il capo Il raccoglie in due articoli le azioni previste per la promozione del cinema di qualità. Nel primo - art. 2 - si indicano le manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale che l Amministrazione Regionale intende riconoscere e sostenere anche con l ausilio di un Comitato tecnico consultivo e l adozione di indicatori oggettivi di qualità tramite il recepimento di Linee guida e criteri di riferimento generale. Nel secondo - art. 3 - dedicato alla promozione di un circuito del cinema di qualità, si propongono il sostegno e l incentivazione di quei progetti culturali che, anche mettendosi in rete, garantiscono un offerta di proposte qualificate, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate ad avvicinare il mondo della scuola allo spettacolo cinematografico. Per la migliore valutazione di questi progetti viene istituito un Comitato regionale di coordinamento per le attività cinematografiche del Friuli Venezia Giulia rappresentativo di tutte le più qualificate realtà associative, accademiche, istituzionali operanti in regione. Sono inoltre previsti incentivi economici mirati al rinnovamento tecnologico delle sale cinematografiche riconosciute d essai. Il capo III rivolge l attenzione al tema della Tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico di interesse regionale, proponendosi con l art. 4 l obiettivo di superare l attuale situazione di dualismo esistente in regione, razionalizzando il sistema attraverso l individuazione di un unico polo cinetecario, capace di rispondere alla necessità di garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo presente nel territorio. L articolo 5 propone invece lo sviluppo di un sistema di mediateche, in rete fra loro, un sistema di cui farà parte anche il polo cinetecario regionale, III

5 capaci di garantire un pubblico servizio perlomeno di ambito provinciale. Premesso che l orizzonte universalmente accettato dei compiti e dei servizi di una mediateca si configura in termini di accesso digitale e multimediale all informazione e ai patrimoni conservati sul territorio assumendo così un ruolo assimilabile a quello della public library per mediateca intendiamo riferirci a una struttura che: - svolga anche attività di conservazione di patrimoni audiovisivi, multimediali e cinematografici, correlata alla documentazione del territorio di riferimento; - abbia le caratteristiche di un servizio pubblico, con orario regolare di apertura, cataloghi e repertori disponibili per la consultazione ed il prestito gratuito da parte dell utenza, personale qualificato, servizio di reference, postazioni audiovisive e multimediali on-line, anche per attività laboratoriali; - favorisca la diffusione della cultura cinematografica e del linguaggio audiovisivo e multimediale, in particolare nel mondo della scuola, attraverso attività di progettazione di percorsi, laboratori e testi didattici di riferimento. Nello stesso articolo, si propone di riconvertire parte dell immobile di proprietà regionale di via Cantù 10 a Trieste, in Centro culturale dedicato all immagine così da ospitare il servizio di mediateca, la FVG Film Commission e le diverse istituzioni cinematografiche attive nel territorio di riferimento. L articolo 6 affronta la necessità di sostenere con convinzione l alfabetizzazione del linguaggio delle immagini all interno del mondo della scuola nell ambito dei programmi di sviluppo dell offerta formativa. Il capo IV, infine, viene riservato all attività di sostegno e impulso della produzione audiovisiva nel Friuli Venezia Giulia: a tal fine viene individuato nell Associazione FVG Film Commission lo strumento operativo più idoneo per favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali capaci di confrontarsi con il più ampio mercato internazionale dell audiovisivo. Accanto ai tradizionali compiti che già oggi vengono svolti dalla Film Commission valorizzazione del territorio regionale per la realizzazione di opere audiovisive e già previsti nell art. 7, si propone con l articolo successivo l istituzione di un apposito Fondo Regionale per l Audiovisivo strutturato sul modello degli oltre 130 Fondi già esistenti in Europa e sostenuti dai programmi MEDIA della Comunità Europea. Questi fondi finanziano lo sviluppo e la distribuzione di prodotti audiovisivi - nei formati a maggiore vocazione regionale quali cortometraggi, documentari e film di animazione - pensati e realizzati da imprese o soggetti pubblici e privati residenti nel territorio. Per la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti viene istituito un Comitato tecnico composto da esperti qualificati per la loro attività nei settori della regia, produzione, sceneggiatura di opere cinematografiche e audiovisive e da esperti e docenti universitari. IV

6 In conclusione, possiamo affermare che questo progetto di legge vuole da una parte favorire lo sviluppo e la valorizzazione di quel sistema culturale composto da operatori, associazioni e istituzioni, attivo ormai da tempo nell ambito della cultura e dello spettacolo. Dall altro, intende porre le basi per facilitare la nascita di un polo della produzione audiovisiva, capace di ritagliarsi uno spazio significativo nell innovativo mercato della multimedialità. Un ringraziamento particolare agli uffici della Direzione regionale della cultura che hanno messo a disposizione la loro competenza legislativa nella stesura di questo testo. COLUSSI ALZETTA BLAZINA CANCIANI METZ TONUTTI ZORZINI V

7 I SOMMARIO Capo I Disposizioni generali Art. 1 - (Finalità e obiettivi) Capo II Promozione del cinema di qualità Art. 2 Art. 3 - (Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale) - (Circuito regionale del cinema di qualità) Capo III Tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico di interesse regionale Art. 4 Art. 5 Art. 6 - (Cineteca regionale) - (Rete di mediateche pubbliche) - (Didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico) Capo IV Sostegno alla produzione audiovisiva nel Friuli Venezia Giulia Art. 7 Art. 8 - (Valorizzazione del territorio regionale per la realizzazione di opere audiovisive) - (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva) Capo V Disposizioni finanziarie e norme finali Art. 9 Art (Norme finanziarie) - (Disposizioni finali)

8 - 1 - Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Finalità e obiettivi) 1. Con la presente legge la Regione, nel quadro delle funzioni ad essa spettanti in materia di promozione delle attività culturali e di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, definisce principi e indirizzi generali per la programmazione dei propri interventi a favore del settore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi fondamentali: a) diffusione e sostegno dell attività cinematografica e della conoscenza delle opere della storia della cinematografia, quale forma di espressione artistica e culturale e quale strumento di comunicazione sociale che concorre in modo rilevante all educazione delle giovani generazioni e alla crescita civile della comunità, nonché allo sviluppo di relazioni culturali e di cooperazione della società regionale con i paesi vicini e in ambito internazionale; b) raccolta, tutela e conservazione dei beni appartenenti al patrimonio cinematografico e audiovisivo, di interesse artistico e storico - documentario e qualificazione dei servizi necessari a consentirne la fruizione pubblica, avuto riguardo anche alla sua funzione di supporto alle attività educative e didattiche in ambito scolastico e nelle attività di formazione; c) promozione della attività di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell occupazione in comparti tecnologicamente avanzati. Capo II Promozione del cinema di qualità Art. 2 (Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale) 1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia

9 - 2 - Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio. 2. Sono individuate tra le manifestazioni di cui al comma 1 le seguenti iniziative: Far East Film Festival, Festival del Cinema Latino Americano, Le Giornate del Cinema Muto, Maremetraggio, I Mille Occhi - Festival Internazionale del Cinema e delle Arti, Premio Sergio Amidei per la sceneggiatura, SciencePlusFiction, Lo Sguardo dei Maestri, Trieste Film Festival - Alpe Adria Cinema. 3. Per il sostegno dell attività istituzionale degli organismi e delle associazioni senza fine di lucro, operanti nella regione da almeno tre anni, che curano l organizzazione delle iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, l Amministrazione regionale interviene con appositi finanziamenti del proprio bilancio annuale, di entità commisurata alle dimensioni, alla durata e alla rilevanza culturale ed economica delle iniziative stesse. 4. Gli enti beneficiari dei finanziamenti regionali del presente articolo sono tenuti a collaborare con la Regione nell ambito delle iniziative da essa avviate per la promozione coordinata di iniziative culturali, turistiche ed economiche che si svolgono nel suo territorio. Gli enti medesimi sono tenuti altresì a dare adeguata evidenza del patrocinio e del sostegno ricevuto dalla Regione nell ambito di ogni attività istituzionale o promozionale autonomamente realizzata, aventi a oggetto le manifestazioni culturali riconosciute. 5. L elenco delle manifestazioni di cui al comma 2 può essere aggiornato con specifica disposizione legislativa adottata nell ambito della legge finanziaria annuale su proposta del Comitato di cui al successivo articolo 3. Ai fini della formulazione delle proposte di aggiornamento dell elenco delle manifestazioni riconosciute di livello nazionale e internazionale, il Comitato predispone apposite Linee guida e criteri di riferimento generale, definiti sulla base degli indirizzi espressi in materia dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall Associazione Festival Italiani di Cinema (AFIC). Art. 3 (Circuito regionale del cinema di qualità) 1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema di qualità un importante elemento di promozione del pubblico e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali. 2. Allo scopo di favorire e promuovere lo sviluppo di un circuito di interesse regionale, per l offerta del cinema di qualità, l Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi finanziari alla realizzazione di progetti qualificati con articolazione stagionale, annuale o pluriennale, proposti da associazioni culturali ed enti

10 - 3 - stabilmente operanti nel Friuli Venezia Giulia, che si prefiggano quale obiettivo la circolazione o il coordinamento in ambiti territoriali di livello sovra provinciale di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi, generi cinematografici, di particolare valore storico, artistico e culturale. Sono comprese tra le iniziative da promuovere, quelle finalizzate ad avvicinare allo spettacolo cinematografico il mondo della scuola. 3. Ai fini dell ammissione al sostegno regionale, per la verifica della loro conformità con gli obiettivi indicati al comma 1, i progetti sono sottoposti, nell anno precedente a quello della prevista realizzazione, alla preventiva valutazione di un apposito comitato consultivo, denominato Comitato regionale di coordinamento per le attività cinematografiche del Friuli Venezia Giulia, istituito presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, composto da: a) quattro esperti indicati dalle associazioni di cultura cinematografica riconosciute d interesse regionale in rappresentanza delle diverse province; b) da un esperto indicato dalla Cineteca del Friuli; c) da un rappresentante dell Associazione Videoteche e Mediateche Italiane; d) da due docenti o ricercatori universitari nelle discipline attinenti il linguaggio e la storia del cinema delle Università della regione. Del Comitato fa parte inoltre un rappresentante della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace. 4. Per associazioni di cultura cinematografica si intendono quelle espressamente individuate tra gli organismi culturali d interesse regionale ai sensi della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999). 5. Il Comitato di cui al comma 3 è costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore regionale alla cultura, sentita la Commissione consiliare competente per materia, e resta in carica per tre anni. 6. Al fine di favorire il rinnovamento e l adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche riconosciute d essai, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che aderiscono alle attività del circuito cinematografico regionale, come previsto dal comma 2 del presente articolo, l Amministrazione regionale può disporre la concessione, di contributi straordinari una tantum agli organismi gestori, fino al 50 per cento della spesa sostenuta per il miglioramento della dotazione strutturale e l acquisto di attrezzature tecniche, entro il limite massimo di euro.

11 Per la disciplina delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0322/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per l erogazione di contributi culturali in attuazione dell articolo 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7). Capo III Tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico di interesse regionale Art. 4 (Cineteca regionale) 1. In armonia con le disposizioni recate dall articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), la Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell attività rivolta alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce nella Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, e ne sostiene l attività istituzionale e di servizio pubblico, mediante finanziamenti appositamente previsti dal bilancio regionale, da utilizzare secondo gli indirizzi definiti sulla base di una apposita convenzione. 3. La convenzione di cui al comma 2, di durata quinquennale, rinnovabile, definisce e disciplina lo svolgimento dei compiti istituzionali della Cineteca secondo modalità rivolte a garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività e in particolare: a) definisce le modalità per la costituzione e il funzionamento di un Comitato scientifico della attività della Cineteca, che preveda la presenza di esperti designati d intesa con la Regione; b) definisce le modalità per la programmazione e la verifica a cadenza annuale delle attività da sviluppare nel quadro dell intesa stipulata con la Regione;

12 - 5 - c) definisce le modalità di collaborazione fra la Cineteca del Friuli e il Centro regionale per la catalogazione e il restauro nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali. Art. 5 (Rete di mediateche pubbliche) 1. Nell ambito delle finalità indicate al comma 1, la Regione promuove altresì la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche operanti a livello provinciale quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per: a) l accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore); b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo; c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio; d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo in collaborazione con il centro regionale per la catalogazione e il restauro e con la Cineteca del Friuli anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio riconosciuti a livello nazionale e internazionale. 2. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all articolo 3, sono definiti criteri per l accreditamento di centri che si qualificano come mediateca di sistema, operanti presso enti e istituzioni pubbliche o presso organismi privati senza fine di lucro e per il loro sostegno mediante la concessione di contributi per il funzionamento, la dotazione patrimoniale e tecnologica necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali. 3. Per la costituzione e lo sviluppo della mediateca di sistema del capoluogo regionale, l Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, anche sulla base di appositi accordi con enti e organismi culturali cinematografici senza fine di lucro, la realizzazione, nell ambito degli immobili di propria proprietà facenti parte del complesso ubicato a Trieste in via Cantù 10, di un Centro culturale destinato a operare come sede istituzionale per la organizzazione dei servizi e delle attività di divulgazione della cultura cinematografica e multimediale.

13 - 6 - Art. 6 (Didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico) 1. La Regione promuove la ricerca e l innovazione per la diffusione e lo sviluppo della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo, nel quadro delle sperimentazioni avviate a livello nazionale dal Ministro dell Istruzione, dell Università e della ricerca, mediante specifici interventi a favore delle programmazioni didattiche, sia curricolari che extra curricolari, realizzate presso le istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado nell ambito della più ampia azione regionale a sostegno dell autonomia scolastica e formativa. 2. Al fine di sostenere l offerta coordinata di servizi qualificati a supporto della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nel sistema scolastico, l Amministrazione regionale promuove la costituzione di un organismo di coordinamento scientifico tra l Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche, le mediateche pubbliche accreditate ai sensi dell articolo 5, l Università, gli enti riconosciuti dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca e le associazioni di cultura cinematografica riconosciute d interesse regionale. 3. Per la concessione di finanziamenti diretti a sostegno delle iniziative indicate al comma 1 si provvede mediante appositi stanziamenti autorizzati nell ambito dei programmi di promozione e sviluppo dell offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome previsti ai sensi dell articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002). 4. Nell ambito dell azione promozionale prevista per le finalità del presente articolo, è altresì autorizzata la concessione, con le modalità previste dall articolo 1, comma 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), di contributi per la realizzazione di pubblicazioni e di studi inerenti il cinema e il mondo dell audiovisivo con particolare riguardo per la storia e gli autori del Friuli Venezia Giulia. Capo IV Sostegno alla produzione audiovisiva nel Friuli Venezia Giulia Art. 7 (Valorizzazione del territorio regionale per la realizzazione di opere audiovisive) 1. Al fine di valorizzare il patrimonio di risorse naturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia e di attrarre nel territorio iniziative imprenditoriali di produzione

14 - 7 - audiovisiva che favoriscono l occupazione e lo sviluppo dell economia turistica, la Regione sostiene la realizzazione di progetti di opere audiovisive in Friuli Venezia Giulia. 2. Per le finalità del comma 1, l Amministrazione regionale si avvale della Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission e ne sostiene l attività, anche mediante la dotazione di un apposito fondo denominato Film Fund, per la realizzazione di programmi annualmente approvati dalla Regione: a) per l attuazione d iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di opere audiovisive; b) per il finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi locali ai soggetti pubblici e privati che realizzano opere audiovisive nel territorio regionale; c) per la partecipazione a iniziative di promozione delle opere audiovisive realizzate nella regione. 3. Con apposito regolamento sono disciplinati modalità e criteri per la formazione di programmi di cui al comma 2, per la concessione e per l erogazione dei relativi finanziamenti regionali. Art. 8 (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva) 1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive: a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione; b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio e valorizzano le minoranze linguistiche storiche, come riconosciuto dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche); c) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia e tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale. 2. Nell ambito delle azioni indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo, di preproduzione e di distribuzione, l Amministrazione

15 - 8 - regionale è autorizzata a concedere a soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento, a sollievo dei costi per: a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo; b) oneri di produzione finalizzati a rendere l opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali; c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore; d) partecipazione a corsi di formazione nelle diverse professionalità del settore con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono. 3. Nell ambito degli interventi del comma 2, lettera d), è prevista l istituzione di borse di studio per la partecipazione in Italia e all estero, a iniziative formative d eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico. 4. Per la realizzazione degli interventi indicati ai commi 2 e 3, l Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission appositi finanziamenti per la costituzione e la gestione di un Fondo regionale per l Audiovisivo. In questo ambito l Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission assolve ai compiti di: a) coordinare le procedure per l istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti; b) monitorare l iter e i risultati dei finanziamenti erogati dal Fondo ; c) promuovere e sostenere la formazione professionale; d) svolgere la funzione di sportello cinema per le informazioni necessarie all accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 2 e 3, sono definiti da un regolamento, approvato dalla Giunta regionale. 5. Per la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti a valere sul Fondo indicato al comma 4, è istituito un apposito Comitato tecnico, con compiti di analisi e valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle

16 - 9 - iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti medesimi. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore alle attività produttive, di concerto con l Assessore all istruzione, cultura, sport e pace è composto dal Presidente dell Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, o da un suo delegato, e da sei esperti qualificati per la loro attività nei settori della regia, produzione, sceneggiatura di opere cinematografiche e audiovisive ovvero da esperti e docenti universitari qualificati. La composizione del Comitato deve assicurare un equilibrata presenza delle diverse professionalità. 6. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati. Con la medesima deliberazione giuntale è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e stabilito l ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. 7. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale attività produttive. 8. Al fine di dotare l Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission di strutture adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati dalle misure stabilite negli articoli 7 e 8 l Amministrazione regionale individua quale sede istituzionale l immobile di proprietà regionale sito in via Cantù, 10 a Trieste. 9. Copia delle opere realizzate con i benefici della presente legge deve essere depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico almeno nel supporto digitale presso la Cineteca del Friuli, con diritto d uso per scopi non commerciali.

17 Capo V Disposizioni finanziarie e norme finali Art. 9 (Norme finanziarie) (omissis) Art. 10 (Disposizioni finali) 1. Sono abrogate le norme di cui all articolo 7, commi 77 e 78, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003). 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni normative previgenti. 3. Nelle more dell approvazione del regolamento di cui all articolo 7, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2004, n. 0386/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità di costituzione e di assegnazione del Fondo regionale per l audiovisivo, ai sensi dell art. 7, commi 77 e 78 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1). 4. Sono abrogate le norme di cui all articolo 14 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali). 5. Sono abrogate le norme di cui all articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984).

18 TESTO NOTIZIALE Nota all articolo 3 legge regionale 15/02/1999, N. 004 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999). Art. 6 (Riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell istruzione e della formazione professionale) 1. Il titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è sostituito dal seguente: << Titolo IV Finanziamento di manifestazioni espositive di preminente interesse regionale, di attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia fuori del territorio regionale, di iniziative celebrative di carattere straordinario Art. 21 (Soggetti e iniziative) 1. Nell ambito dell azione di promozione dell attività e dei servizi culturali offerti dagli istituti museali di interesse regionale e locale e dagli enti locali, la Regione è autorizzata a concedere contributi per l organizzazione e l allestimento di manifestazioni espositive di particolare rilevanza culturale e di preminente interesse regionale. 2. La Regione è autorizzata altresi a promuovere e a sostenere in modo diretto la realizzazione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Friuli-Venezia Giulia, anche al di fuori del territorio regionale, nonchè l organizzazione di manifestazioni rievocative o celebrative di rilevante significato per la storia e la cultura regionali. Art. 22 (Criteri e modalità di programmazione) 1. Alla attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell articolo 21 si provvede sulla base delle proposte pervenute ai sensi dell articolo 28, nel quadro degli indirizzi di programmazione definiti a cura della Direzione regionale dell istruzione e della cultura, sentiti i Direttori dei musei pubblici di storia ed arte dei capoluoghi di provincia. 2. Per la programmazione e la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 dell articolo 21 l Amministrazione puo avvalersi della collaborazione scientifica e tecnico-organizzativa di istituzioni museali, di enti ed istituzioni culturali particolarmente qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni. >>. 2. Per le finalità previste dall articolo 21, comma 1, della legge regionale 68/1981, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire milioni, suddivisa in ragione di lire milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno Per le finalità previste dagli articoli 21, comma 2, e 22, comma 2, della legge regionale 68/1981, come sostituiti dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire milioni, suddivisa in ragione di lire milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno Gli enti, le istituzioni e gli organismi operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo che sono riconosciuti di interesse regionale possono beneficiare di contributi annui a sostegno della propria attività istituzionale. Il riconoscimento di organismo culturale di interesse regionale e la relativa determinazione dell importo complessivo dei mezzi finanziari a essi destinati dal bilancio regionale avviene mediante iscrizione in apposita tabella, approvata dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria e sottoposta a revisione periodica a cadenza annuale. 4 bis. La tabella individua distintamente gli organismi per i quali la gestione dell intervento finanziario di promozione e sostegno della relativa attività istituzionale spetta alle Province, nell esercizio delle funzioni loro attribuite nelle materie di cui ai titoli II,

19 III e VI della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), e indica in modo corrispondente l importo complessivo delle risorse da trasferire a ciascuna Provincia a titolo di concorso regionale nel finanziamento dell intervento contributivo di competenza della Provincia medesima. 5. Possono essere riconosciuti ai sensi del comma 4 gli enti, le istituzioni e gli organismi culturali e di spettacolo, senza fine di lucro, che svolgano da almeno un triennio la propria attività e che appartengano a una delle seguenti categorie: a) associazioni ed enti che curano la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale e la corrispondente programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali; b) associazioni ed enti che organizzano festival, rassegne o altre manifestazioni a carattere concorsuale, di livello internazionale, nei settori della musica, del cinema, del teatro, della danza e del folklore; c) associazioni ed istituti che operano in modo permanente per l organizzazione di attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del cinema e dello spettacolo; d) associazioni costituite per la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale; e) associazioni ed istituti che svolgono in modo permanente attività di organizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica, letteraria e scientifica; f) istituti di studi e ricerche nelle discipline della storiografia, delle scienze giuridiche, economiche e sociali. 6. I soggetti interessati al riconoscimento presentano domanda documentata alla Direzione regionale dell istruzione e della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l articolo 10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e); Ravvisata l esigenza di ricondurre la disciplina delle attività cinematografiche ad un sistema unitario e coerente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si è espressa nella seduta del 26 novembre 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalità

20 La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. 2. Le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale. 3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la proprietà intellettuale e il diritto d autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all estero; promuove attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico. 4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero»:a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all estero, d intesa con il Ministero degli affari esteri; b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film; c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità, d intesa con il Ministero degli affari esteri; d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l attività di monitoraggio sull utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi ai sensi del presente decreto. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purchè opera dell ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. 2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti. 3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie. 4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. 5. Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari, nonchè i requisiti di cui all articolo 7, comma Per film d essai si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai film d essai: a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all articolo 8; b) i film d archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia; c) i film ai quali sia stato rilasciato l attestato di qualità ai sensi dell articolo 17, comma 2; d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale. 7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori. 8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico. 9. Per sala d essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All interno della suddetta quota, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell Unione europea. 10. Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

21 Art. 3. Imprese cinematografiche 1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l impresa con sede e nazionalità di altro Paese membro dell Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero. L iscrizione a detti elenchi è requisito essenziale per l ammissione ai benefici di cui all articolo 12. Tale requisito non è necessario per le istanze relative ai film di cui all articolo 2, comma Con riferimento alle imprese di produzione, l elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L appartenenza ad esse è determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all attività delle imprese, nell arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all articolo 12, comma 5: a) qualità dei film realizzati; b) stabilità dell attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti; c) capacità commerciale dimostrata. 3. L appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi dell articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all articolo 12, comma 5. Art. 4. Consulta territoriale per le attività cinematografiche 1. Presso il Ministero, è istituita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, d ora in avanti indicata «Consulta». 2. La Consulta è presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed è composta dal Presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecittà holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Città. 3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», contenente: a) l individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all articolo 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto; b) l individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all articolo 16, comma 3; c) l individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all articolo 19, comma 3, lettere b), c) e d). 4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all articolo La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all apertura delle multisale di cui all articolo 22, comma Con successivo decreto ministeriale è definita l organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito. Art. 5. Riconoscimento della nazionalità italiana 1. Ai fini dell ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all articolo 8, comma 4. Nell istanza, il legale rappresentante dell impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per tre quarti italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) autore della fotografia cinematografica italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia; p) utilizzo di industrie tecniche italiane; q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonchè agli oneri sociali. 3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani. 4. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e

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