PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ISOLE PONTINE. Art. 1 (Oggetto e finalità)
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- Giorgiana Pagani
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1 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ISOLE PONTINE Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione, nel riconoscere le peculiarità geografiche, storiche e culturali dei Comuni isolani di Ponza e Ventotene, adotta iniziative tese a valorizzare tali peculiarità quali risorse uniche, nonché al superamento degli svantaggi strutturali connessi che ostacolano lo sviluppo del territorio e delle potenzialità economiche e sociali. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in conformità ai principi di leale collaborazione e di adeguatezza, favorisce lo sviluppo socio- economico, territorialeambientale, turistico e culturale, promuove il coordinamento degli interventi comunitari, statali, regionali e locali, la razionalizzazione della spesa pubblica, l ottimizzazione dell azione amministrativa generale, mediante l adozione di norme per una programmazione e gestione integrata degli interventi nell ambito delle Isole Pontine. Art. 2 (Programma integrato di interventi per lo sviluppo delle isole pontine) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all articolo 1, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, adotta, in coerenza con le linee della programmazione generale economicosociale e territoriale regionale nonché con il programma integrato di cui alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 (Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio), il programma integrato di interventi per lo sviluppo delle Isole Pontine, di seguito denominato programma integrato, di durata triennale, articolato in annualità e settori di intervento. Il programma, indica, in particolare:
2 1. Il quadro di riferimento di sviluppo sostenibile che qualifichi e valorizzi le risorse delle isole; 2. Gli strumenti economici, finanziari, ambientali, territoriali ed urbanistici, le modalità anche di copianificazione ed assistenza tecnico-amministrativa ed i tempi e, che ne garantiscano la tempestiva realizzazione; 3. gli interventi da attuare nel triennio di validità tesi, fondamentalmente: 1. alla realizzazione di progetti di salvaguardia, valorizzazione e recupero delle risorse ambientali, storiche, artistiche, monumentali e delle aree naturali protette marine e terrestri e dei siti Natura 2000; 2. al sostegno, alla promozione ed alla incentivazione di servizi sociali, culturali e ricreativi che favoriscano la perenne e duratura permanenza della popolazione residente sulle isole; 3. al sostegno e alla promozione di servizi per il potenziamento e la qualificazione del turismo, della pesca, della cantieristica minore, dell artigianato e del commercio e dell agricoltura, con particolare riferimento al rilancio ed alla rivalutazione delle tradizioni e dei prodotti locali; 4. all adeguamento dei porti e alla realizzazione ed al potenziamento degli impianti e delle attrezzature portuali, 5. alla qualificazione, integrazione e potenziamento di servizi intermodali di trasporto che garantiscano il collegamento di persone e merci con la terraferma e tra le isole; 6. alla realizzazione di infrastrutture e servizi di trasporto sulle isole; 7. alla sistemazione idrogeologica del territorio con particolare riferimento alle coste ed ai versanti; 8. alla promozione di interventi di consolidamento degli abitati e di recupero del patrimonio edilizio pubblico e abitativo; 9. alla sistemazione della rete fognaria ed idrica nonché al soddisfacimento del fabbisogno idrico anche attraverso la realizzazione di desalinizzatori; 10. alla promozione di forme di produzione di energia da fonti rinnovabili che interessino i consumi pubblici e privati locali compresa la mobilità terrestre e marittima; 11. alla qualificazione del ciclo di gestione dei rifiuti anche tramite attrezzature e servizi per la raccolta differenziata ed il porta a porta; 12. alla tutela degli ecosistemi ed in particolare al ripristino floro-faunistico in relazione alle specificità naturali e storiche dei luoghi;
3 13. alla incentivazione di attività stabili e stanziali di carattere scientifico e culturale connesse alla formazione e alla ricerca a livello universitario e post-universitario con particolare riferimento alle peculiarità storiche ed ambientali; 14. alla promozione ed al potenziamento di manifestazioni culturali e di collaborazioni e scambi a livello nazionale ed internazionale che favoriscano anche la diffusione in tutto l arco dell anno di iniziative di carattere convegnistico; 15. al potenziamento di servizi telematici ai fini di garantire i servizi sociali, scolastici e sanitari e di promuovere forme più efficaci di comunicazione; 4. la previsione delle destinazioni finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione; 5. le tipologie di finanziamento, gli importi massimi da ammettere a finanziamento, i soggetti beneficiari, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, per la verifica dello stato di attuazione degli interventi e per l eventuale revoca dei finanziamenti stessi, nel rispetto, ove esistenti, delle specifiche leggi di settore nelle quali rientrano gli interventi da finanziare. 2. Il programma integrato è aggiornato dalla Giunta regionale in relazione allo stato di attuazione delle singole annualità o a variazioni del bilancio regionale. Entro il 30 settembre dell ultimo anno di validità del programma la Giunta regionale dà inizio alle procedure per l adozione del nuovo programma ai sensi del comma Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio Regionale sul programma di attività e sul suo stato di attuazione. Art. 3 (Comitato interistituzionale) 1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Comitato interistituzionale per le Isole Pontine, di seguito denominato Comitato, composto: a) dal Presidente della Regione, o suo delegato, che lo presiede; b) dal Presidente della Provincia di Latina, o suo delegato; c) dal Sindaco del Comune di Ponza, o suo delegato; d) dal Sindaco del Comune di Ventotene o suo delegato; e) dal Presidente della Comunità di arcipelago delle isole pontine, o suo delegato.
4 2. Il comitato interistituzionale, avvalendosi del tavolo tecnico di cui all articolo 4: a) elabora lo schema di programma integrato; b) predispone, entro il 31 marzo dell anno successivo, il rapporto annuale di monitoraggio sull attuazione del programma, contenente anche le eventuali proposte di aggiornamento del programma ai fini di quanto previsto dall articolo 2, comma Il funzionamento del comitato è disciplinato da un regolamento interno adottato dal comitato stesso. Art. 4 (Tavolo tecnico) 1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico/operativo al Comitato Istituzionale, con decreto del Presidente della Regione è costituito, presso la Presidenza della Regione, un Tavolo tecnico regionale presieduto dal direttore del dipartimento istituzionale e composto dai direttori dei dipartimenti regionali ai cui incontri partecipano i direttori delle direzioni regionali ed i dirigenti delle aree che a diverso titolo intervengono sul territorio delle Isole Pontine. 2. Le funzioni di segreteria operativa del tavolo tecnico sono svolte dall apposito Ufficio per i rapporti con le Isole Pontine istituito nell ambito del Dipartimento Territorio. 3. Al tavolo tecnico possono partecipare, su convocazione del Presidente, i responsabili delle strutture amministrative degli enti locali interessate. Art. 5 (Consultazioni) 1. Al fine della elaborazione dello schema di programma da parte del Comitato nonché preventivamente all adozione del programma stesso da parte della Giunta regionale, la Regione, per il tramite del tavolo tecnico, organizza una fase di conferenze istruttorie con le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e sociali delle Isole Pontine nonché con le associazioni ambientaliste e con le rappresentanze civiche locali.
5 Art. 6 (Centrale di committenza) 1. La Regione può svolgere, per conto e su richiesta dei Comuni di Ponza e Ventotene, attività di centrale di committenza per l acquisizione di lavori, servizi e forniture rientranti negli interventi previsti dal programma. 2. Al fine di cui al comma 1, la Regione può avvalersi, per gli appalti di lavori, delle strutture decentrate dell assessorato competente in materia di lavori pubblici. 3. La funzione di centrale di committenza è svolta sulla base di appositi protocolli tra la Regione Lazio e i Comuni di Ponza e Ventotene. Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione l articolo 33 della decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Contratti pubblici di lavori servizi e forniture). Art 7 (Fondo per il Programma Integrato Isole Pontine) Ai fini della realizzazione del programma integrato di cui all art. 2 è istituito nel bilancio annuale e pluriennale regionale un apposito capitolo denominato Programma Integrato Isole Pontine con una dotazione annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e Massimo Pineschi Giovanni Carapella
6 Salvatore Di Resta
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